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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10703 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18710 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 07.04.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata a difesa dagli avv.ti Benedetto Macrì, Massimiliano Migliorino e Linda
Crasta, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Roma, Via
US TY n. 23, per procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), nella qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._2
genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1
, C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti ST DI e NE AR ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via Santa Lucia n. 29, come da procura allagata alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
Oggetto: Accertamento diritto di comproprietà.
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.04.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Controparte_1
minore deducendo: Persona_1
che in data 28.08.2020 decedeva il di lei fratello germano, , padre di Persona_2
Persona_1
che, al momento della morte, era proprietario di un immobile sito in Persona_2
Roma, in Via Monza n. 9, distinto al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 926 part. 40, sub.7, acquistato per atto di assegnazione del 30.03.2006, a rogito del notaio
- rep. n. 39021 - da parte della Società Cooperativa per la Persona_3
costruzione e per l'acquisto di Case Popolari ed Economiche fra i tranvieri di Roma
(per brevità, “Cooperativa”); che, per poter ottenere l'assegnazione in proprietà dell'alloggio popolare, era necessario essere socio, tranviere e risiedervi;
che il suddetto appartamento era stato precedentemente assegnato a
[...]
- ON NA di e e già socia della Per_4 Persona_2 Parte_1
Società Cooperativa – che, volendo trasferirsi ad Anzio senza tuttavia perdere l'assegnazione dell'immobile, dal 2003 faceva subentrare nell'abitazione il solo in quanto era già coniugata e residente ad Anzio;
Per_2 Parte_1
che esercitava il diritto di recesso dalla Società cooperativa e Persona_4
faceva subentrare nella propria qualità di socio solo Alessandro, con l'accordo che l'immobile spettasse ad entrambi i nipoti;
che l'atto di assegnazione del 30.03.2006, rappresentava una donazione indiretta dell'appartamento ad entrambi i nipoti ed da parte della ON Per_2 Pt_1
; Persona_4
che il fratello aveva sempre riconosciuto la comproprietà dell'immobile all'attrice, dividendo con lei il 50% delle spese e degli affitti dell'appartamento; che il fratello si era altresì riconosciuto debitore dell'attrice per l'importo di €
15.786,96, come risultante dagli scritti riportati nel diario;
2 che, a seguito al decesso di , dal mese di settembre Per_2 Controparte_1
2020 gestiva la cosa comune nell'interesse del figlio minore omettendo di rendere il conto e corrispondere alla comproprietaria la quota parte dei canoni di locazione.
Concludeva quindi chiedendo:
“Reiectis contrariis, attesa la gestione dell'appartamento da parte di – la riscossione Controparte_1
degli affitti – l'omesso rendiconto – l'omessa divisione degli utili e delle spese dal
Settembre 2020 atteso l'omesso accordo di mediazione, attesa la volontà della dante causa di donare ai nipoti Persona_4 [...]
e l'appartamento di Via Monza 9 attraverso la cessione Per_2 Parte_1
della quota di socio della Cooperativa;
attesa la donazione indiretta dell'appartamento sito Roma Via Monza 9, fabbricato 5 scala A int.4,; atteso il riconoscimento del defunto di comproprietà con la sorella Persona_2
dell'appartamento sito in Roma Via Monza 9, fabbricato 5, scala A Parte_1
int.4 e per la donazione a entrambi da parte della ON NA , Persona_4
l'adito Tribunale VOGLIA
I) dichiarare la comproprietà pro indiviso al 50% cadauno dell'appartamento sito in
Roma Via Monza 9, fabbricato 5 scala A int.4, distinto al Catasto Urbano di Roma al foglio 926-part.40-sub.7 composto di 4 camere ed accessori tra nata a [...]
Roma il 24.02.1975(C.F. ) e nato a [...] il27 CodiceFiscale_4 Persona_1
novembre 2015( ); CodiceFiscale_5
II) Per l'effetto voglia ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione della emananda sentenza nei Registri Immobiliari di Roma con esonero di sua responsabilità.
III) Condannare , n.q. esercente la patria potestà sul minore Controparte_1 [...]
a dare a il rendiconto delle spese – degli incassi e degli affitti Per_1 Parte_1
delle camere –degli utili dell'appartamento di Via Monza ,9 fabbricato 5 scala A int.
3 4 e condannarla a corrispondere a il 50% degli utili oltre Euro Parte_1
15.786,96 riconosciute dovute dal defunto . Persona_2
IV) Condannare , n.q. esercente la patria potestà –tutore di Controparte_1 [...]
alle spese –competenze –spese generali –CPA –IVA come per legge in ipotesi Per_1
di opposizione alla declaratoria di comproprietà del 50% cadauno dell'appartamento di Via Monza 9, fabbricato 5, scala A, int.4, ovvero compensarle integralmente in ipotesi di non opposizione”.
Si costituiva , nella qualità di esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale sul figlio minore eccependo, in via preliminare, 1) Persona_1
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) l'inammissibilità della domanda, per non aver prodotto l'attrice alcun atto idoneo, ex artt. 1350 e 2643 c.c., a provare l'acquisto della comproprietà dell'immobile; 3)
l'inammissibilità della domanda di simulazione - in ogni caso prescritta – sia in quanto il contratto dissimulato (donazione in luogo dell'assegnazione) avrebbe al più effetto tra le parti contraenti (Cooperativa e ) ex art. 1414 c.c. e non Persona_2
anche tra terzi (attrice e ), laddove la ON non era proprietaria Persona_4
del bene al momento dell'assegnazione, sia in quanto difettavano i requisiti di forma per la validità della dedotta donazione, necessari secondo la previsione di cui all'art. 1414 c.c.; 4) l'intervenuta usucapione decennale della proprietà dell'appartamento, ex art. 1159 c.c., a favore di;
5) il difetto di interesse ad agire, ex art. Persona_2
100 c.p.c., in quanto, anche in caso di accoglimento dell'azione di simulazione, la donazione dissimulata produrrebbe effetti solo tra le parti della stessa, non anche verso l'attrice o la ON, estranee all'atto; 6) l'assenza di prova dei presupposti dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c; 7) l'infondatezza della domanda, avendo l'attrice rinunciato, per sua stessa ammissione, a trasferire la residenza presso l'immobile, assegnato poi in via esclusiva a;
8) l'assenza di prova Persona_2
dell'asserito credito, pari al 50% degli utili relativi all'appartamento, nonché della somma di € 15.786,96.
Concludeva chiedendo:
4 “il rigetto della domanda in quanto improcedibile, inammissibile ed infondata con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore dei procuratori costituiti e con condanna della attrice ex art. 96, c. III, c.p.c. per avere essa agito in giudizio con mala fede e colpa grave tentando di usurpare il patrimonio del nipote minore
[...]
. Per_1
Esperita la mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, com. 6, c.p.c., respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 07.04.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche scaduti il
26.06.2025.
<<<<< >>>>>
In via preliminare, deve respingersi, in quanto infondata, l'eccezione, sollevata dall'attrice con la memoria conclusionale di replica, di difetto di legittimazione processuale di in assenza di autorizzazione del giudice tutelare. Controparte_1
Oltre alla tardività dell'eccezione, va evidenziato che, in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare, ex art. 320 c.c., è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace, come quello di specie.
La costituzione nel presente giudizio della madre, in rappresentanza del minore, è da intendersi atto di ordinaria amministrazione, in quanto diretta unicamente a resistere all'azione avversaria e non anche, come prospettato da parte attrice, a formulare ulteriori domande in senso sostanziale.
L'eccezione deve, quindi, essere respinta.
Pur sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità del deposito documentale effettuato da parte attrice con la memoria conclusionale di replica in quanto tardivo, trattandosi peraltro di documenti risalenti al 2023.
Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e, pertanto, da respingere.
5 Oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di comproprietà dell'attrice sull'immobile sito in Roma, alla via Monza n. 9, assumendosi che derivi da donazione indiretta da parte della ON ad entrambi i nipoti.
In particolare, deduce che l'intestazione dell'immobile ad Parte_1 Persona_2
, acquistato a seguito di atto di assegnazione della Cooperativa, sia solo formale,
[...]
avendo , originaria socia, inteso destinare l'immobile ad entrambi i Persona_4
nipoti.
A fondamento della domanda, ha depositato, fra gli altri: i) un diario, con appunti vari che assume riferibile al fratello (doc. 3 citazione e doc. 2 memoria 183 n. 2); ii) una dichiarazione di comproprietà (doc 4 memoria 183 n. 2); iii) un testamento olografo riferibile a (doc 5 e 6 memoria 183 n. 2). Persona_4
Il diario (doc. 3 citazione e doc. 2 memoria istruttoria n. 2), la cui attendibilità è stata contestata dalla convenuta sin dalla costituzione a pag. 9), è costituito da fogli scritti a mano, contenenti cifre, calcoli, nomi, appunti ed annotazioni che l'attrice assume redatti da . Persona_2
Dai detti appunti non emerge tuttavia alcuna specifica indicazione in merito all'asserita divisione fra l'attrice e il fratello delle spese e degli utili relativi all'immobile in esame, né eventuale dichiarazione qualificabile come riconoscimento di proprietà in capo alla sorella o riconoscimento di debito in suo favore (neppure esattamente individuata dall'attrice che si riferisce genericamente al diario di 48 pagine).
In ogni caso, trattandosi di meri appunti e annotazioni di cifre prive di sottoscrizione, di data e di esatta indicazione delle persone cui si riferisce, lo stesso risulta inidoneo a provare, anche solo indiziariamente, spostamenti di denaro in favore dell'attrice - in difetto peraltro di documentazione bancaria che confermi almeno in parte le operazioni – e, comunque, la riferibilità degli scritti al de cuius, l'esattezza e veridicità delle operazioni annotate ed anche la certa collocazione temporale. Inoltre, anche ad ammettere gli spostamenti di denaro indicati negli scritti e neanche esattamente ricostruibili, mancherebbe comunque la prova che gli stessi costituiscono
6 trasferimento di parte degli affitti e quindi il titolo dei versamenti, ben potendo i pagamenti integrare estinzione di debiti diversi o anche donazioni.
Quanto alla scrittura privata del 31.03.2006, prodotta solo in copia (docc. 1 e 4, allegati alla seconda memoria istruttoria), costituita da un testo dattiloscritto con firma in calce, con cui, secondo la prospettazione attorea, avrebbe Persona_2
riconosciuto la comproprietà dell'appartamento in capo alla sorella, va evidenziato che la parte convenuta, quale erede, ha disconosciuto la riferibilità della sottoscrizione al proprio dante causa, ex art. 214, com. 2, c.p.c.
Al detto disconoscimento non è seguito né il deposito dell'originale né istanza di verificazione, inizialmente richiesta dall'attrice e poi rinunciata all'udienza del
23/01/2024.
In tema di prova documentale, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione a seguito di disconoscimento -parimenti alla successiva rinuncia alla medesima - priva il documento disconosciuto di ogni valore probatorio e impedisce al giudicante di tenerne conto ai fini della decisione, divenendo perciò il documento inutilizzabile.
Dalla detta scrittura non può quindi trarsi alcun elemento di prova a sostegno della domanda attrice.
In relazione al testamento olografo, datato 22.05.1995 e non pubblicato (docc. 5 e 6 seconda memoria istruttoria), in cui dichiara di voler destinare ai Persona_4
due nipoti l'azione sociale a lei intestata e il relativo godimento dell'appartamento di
Roma, si osserva quanto segue.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge che la proprietà del bene è rimasta in capo alla Società Cooperativa fino all'assegnazione in proprietà ad , Per_2
avvenuta in data 30.03.2006 (docc. 1 e 2 citazione), a seguito del recesso della ON dalla Cooperativa del 4.11.2003/16.01.2004 (doc. 7 costituzione) e della successiva ammissione del nipote come socio della Cooperativa del 21.01.2004 (doc. 6 costituzione).
, pertanto, ha ottenuto l'assegnazione in proprietà, nel rispetto di Persona_2
quanto previsto dallo Statuto della Cooperativa, mediante atto pubblico di
7 assegnazione e non per acquisto diretto dalla ON, la quale pacificamente non è mai stata titolare del diritto di proprietà sull'immobile, bensì della sola partecipazione sociale e del connesso diritto di godimento dell'appartamento; consapevole di ciò, con il richiamato testamento del 1995, la ON dispone che, in caso di morte, “il diritto di godimento dell'appartamento sia volturato a nome dei due nipoti, Pt_1
e ”. Per_2
Ed allora, da un lato deve escludersi che la ON possa aver donato o disposto per testamento della proprietà dei beni in favore di entrambi i nipoti laddove, una eventuale donazione di cosa altrui sarebbe nulla per difetto di causa (Cassazione civile sez. II, 19/11/2024, n. 29661), mentre neppure la disposizione testamentaria può integrare un legato ex 651 c.c. della proprietà del bene, mancando l'individuazione del soggetto eventualmente onerato ad acquistare la proprietà dell'immobile dal terzo e a trasferirla al legatario.
Deve quindi escludersi che dal testamento possa derivare diritto alcuno sul bene a favore dell'attrice.
Paventa l'attrice che l'acquisto dell'immobile in capo ad integri Per_2
donazione indiretta da parte della ON, per aver quest'ultima consentito il subentro di nell'uso del bene e l'ammissione alla cooperativa previa sua rinuncia. Per_2
Anche ammettendo una tale costruzione, difetta tuttavia la prova che destinataria della donazione indiretta sia anche l'attrice, non desumibile dal richiamato testamento per più motivi.
Innanzitutto, il detto testamento con cui la ON attribuisce ad entrambi i nipoti il diritto di godimento sull'immobile di cui era titolare, risulta superato dall'evolversi degli eventi laddove, a distanza di quasi 20 anni dalla sua redazione, la ON ha inteso rinunciare al godimento del bene, consentendone il subentro al solo Per_2
(circostanza questa non oggetto di contestazione).
Al momento della morte, quindi, da presumersi avvenuta dopo i suindicati eventi, il detto diritto di godimento non era più parte del suo patrimonio.
8 A ciò si aggiunga che l'attrice non ha allegato né provato alcun accordo coevo al subentro del fratello, tra la ON e i due nipoti o tra questi ultimi, volto a far acquistare ad entrambi il godimento del bene, di cui, come detto, la ON ha inteso in vita disporre difformemente da quanto previsto nel precedente testamento, in favore del solo che ha iniziato ad abitare l'appartamento. Per_2
Analogamente difetta la prova di un eventuale successivo accordo tra i due fratelli coevo all'assegnazione volto a riconoscere la proprietà acquistata da in Per_2
capo ad entrambi.
L'attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa da quella che intende conservarne l'effettiva disponibilità, può realizzarsi o con l'interposizione fittizia, rientrante nello schema del negozio simulato, o con l'interposizione reale, strumentale o non rispetto ad un negozio fiduciario.
In particolare, il patto fiduciario è il negozio attraverso il quale la proprietà di un bene viene trasferita da un soggetto all'altro, con l'intesa (pactum fiduciae) che il secondo, dopo essersene servito per un dato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante;
allo stesso modo rientra nel patto fiduciario il negozio attraverso cui un determinato bene viene acquistato dal fiduciario con denaro del fiduciante (interposizione “reale”), al quale, in base al patto, il bene dovrà essere, in un secondo momento, ritrasferito (Cass. ordinanza n. 20934/2019).
Il contratto simulato è, invece, un contratto apparente, che non corrisponde alle reali intenzioni delle parti, le quali, tra di loro, vogliono far valere effetti diversi da quelli propri del contratto stipulato nella realtà.
E dunque, se con la simulazione si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta con l'intesa della sua inefficacia, nell'interposizione reale, il negozio con la persona interposta deve considerarsi valido ed efficace, sia pure sul presupposto che il soggetto contraente sia obbligato ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario effettivo del rapporto (Trib. Milano, 2 Sez. XII, 23/09/2009).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il negozio fiduciario che accompagna l'interposizione reale rientra nella categoria più generale dei negozi
9 indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta (Cass. 9 maggio 2011, n. 10163). Il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso;
l'intestazione fiduciaria di un bene comporta quindi un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae (Cass. 2 aprile 2009, n. 8024).
Nel caso in questione la stessa parte attrice esclude un'ipotesi di simulazione, non essendo contestato che l'atto di assegnazione del bene corrispondesse alla volontà dei contraenti, paventando al contrario l'attrice una donazione indiretta da parte della ON anche in suo favore e un accordo familiare per il riconoscimento della comproprietà.
E tuttavia, neanche può ritenersi provata una eventuale interposizione fiduciaria del bene con obbligo eventualmente assunto dal fratello per il trasferimento di una quota di proprietà dell'immobile in suo favore, in difetto di prova anche solo indiziaria di accordi in tal senso.
A fronte, infatti, del disconoscimento della scrittura privata del 31.3.2006 con cui avrebbe riconosciuto la comproprietà in capo alla sorella, non seguito da Per_2
verificazione e dell'inidoneità probatoria dei manoscritti prodotti, risulta del tutto indimostrato l'esistenza ed il contenuto di un eventuale accordo volto a superare l'assetto proprietario risultante dall'atto di assegnazione del 30.03.2006, in virtù del quale l'attrice possa reclamare eventuali diritti sul bene.
Va ribadito infatti come la documentazione allegata non fornisca adeguata prova né di versamenti reciproci per spese e utili relativi all'immobile, né comunque del titolo di detti versamenti, tale da provare, quanto meno in forma indiziaria, il riconoscimento di diritti sul bene in capo all'attrice o comunque l'assunzione di obblighi volti a attribuirle diritti sul bene. Analoga considerazione va fatto per le spese dell'atto notarile di assegnazione, che l'attrice assume sostenute in proprio e
10 che, non riguardando il pagamento del prezzo, non possono provare l'acquisto anche da parte sua, ben potendo peraltro detto versamento inquadrarsi quale prestito o donazione in favore del fratello, senza che ne scaturisca necessariamente l'assunzione di obblighi a riconoscerle diritti sul bene.
In merito va anche evidenziato come l'attrice neanche abbia indicati i termini di un tale presunto accordo, omettendo di specificare quando sia stato concluso (se con il solo fratello o anche con la ON, se all'atto del subentro o all'atto di assegnazione), quali obblighi abbia eventualmente assunto il fratello, se di ritrasferimento di una quota di proprietà, di riconoscimento del valore o dei soli frutti, nonché i termini entro cui i detti obblighi andavano adempiuti.
Emerge quindi non solo una carenza di prova di eventuali accordi volti a riconoscerle diritti sul bene ma anche una estrema genericità del contenuto di un tale presunto accordo e degli obblighi eventualmente assunti dal fratello.
La domanda svolta dall'attrice di accertamento della contitolarità dell'immobile va dunque respinta, in quanto rimasta del tutto indimostrata, così rimanendo assorbita la proposta domanda di usucapione.
In assenza di comunione sull'immobile, devono altresì respingersi le domande di condanna di parte convenuta al rendiconto ex art. 723 c.c. e al pagamento di frutti civili, nonché la domanda di condanna al pagamento della somma di € 15.786,96, in quanto rimasta analogamente priva di riscontro probatorio, attesa l'inidoneità della documentazione prodotta - diario (doc. 3 citazione e doc. 2 memoria istruttoria n. 2) e
“rendiconti informatici” (docc. 12, 16 e 17 memoria istruttoria n. 2) - a provare il dedotto riconoscimento di debito, sia in mancanza di sottoscrizione o altro elemento che ne consenta la sicura riferibilità ad , sia in assenza di una Per_2
dichiarazione chiara qualificabile quale riconoscimento di debito ex art. 1art 1988 c.c. in favore dell'attrice, trattandosi di pagine e pagine contenenti appunti e conti da cui non è dato comprendere neanche l'esatta natura delle operazioni annotate.
Da ultimo, deve essere respinta la domanda, proposta da parte convenuta nella memoria conclusionale di replica, di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni
11 sconvenienti ed offensive contenute nella memoria conclusionale attorea e di condanna al risarcimento dei danni conseguenti.
Le deduzioni riportate da parte attrice nella memoria conclusionale (in merito ad una eventuale mancata comunicazione al Giudice tutelare da parte della dei CP_1
canoni riscossi) pur riferite a fatti estranei al merito del giudizio, non evidenziano quell'intento esclusivo di offesa e disprezzo della controparte, rientrando comunque nelle argomentazioni difensive.
Peraltro, va anche evidenziato come la portata offensiva delle espressioni lamentate riguarderebbe la persona della che non è parte del giudizio odierno in CP_1
proprio bensì solo quale rappresentante del figlio, così da risultare quest'ultimo privo di legittimazione a far valere un fatto illecito che riguardi la madre.
Va infine respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta, non risultando provata la mala fede o la colpa grave e comunque eventuali danni conseguenti all'iniziativa giudiziaria di controparte, né ritenendosi ricorrere i presupposti per la condanna di cui al n. 3, la cui valutazione è rimessa al Giudice anche in caso di condanna alle spese.
Pertanto, in conclusione, la domanda attrice va respinta, con conseguente condanna al pagamento delle spese come liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez.
Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e delle attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Respinge le domande svolte da;
Parte_1
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
parte convenuta, nella misura di € 10.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti
ST DI e NE AR dichiaratisi antistatari.
12 Così deciso in Roma il 16.7.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione delle Funzionarie Cont addette all'Ufficio il Processo dott.sse Elisa De Grossi e Federica Fralleoni.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18710 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 07.04.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata a difesa dagli avv.ti Benedetto Macrì, Massimiliano Migliorino e Linda
Crasta, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Roma, Via
US TY n. 23, per procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), nella qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._2
genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il [...] (C.F.: Persona_1
, C.F._3
rappresentata e difesa dagli avv.ti ST DI e NE AR ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via Santa Lucia n. 29, come da procura allagata alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
Oggetto: Accertamento diritto di comproprietà.
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.04.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Controparte_1
minore deducendo: Persona_1
che in data 28.08.2020 decedeva il di lei fratello germano, , padre di Persona_2
Persona_1
che, al momento della morte, era proprietario di un immobile sito in Persona_2
Roma, in Via Monza n. 9, distinto al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 926 part. 40, sub.7, acquistato per atto di assegnazione del 30.03.2006, a rogito del notaio
- rep. n. 39021 - da parte della Società Cooperativa per la Persona_3
costruzione e per l'acquisto di Case Popolari ed Economiche fra i tranvieri di Roma
(per brevità, “Cooperativa”); che, per poter ottenere l'assegnazione in proprietà dell'alloggio popolare, era necessario essere socio, tranviere e risiedervi;
che il suddetto appartamento era stato precedentemente assegnato a
[...]
- ON NA di e e già socia della Per_4 Persona_2 Parte_1
Società Cooperativa – che, volendo trasferirsi ad Anzio senza tuttavia perdere l'assegnazione dell'immobile, dal 2003 faceva subentrare nell'abitazione il solo in quanto era già coniugata e residente ad Anzio;
Per_2 Parte_1
che esercitava il diritto di recesso dalla Società cooperativa e Persona_4
faceva subentrare nella propria qualità di socio solo Alessandro, con l'accordo che l'immobile spettasse ad entrambi i nipoti;
che l'atto di assegnazione del 30.03.2006, rappresentava una donazione indiretta dell'appartamento ad entrambi i nipoti ed da parte della ON Per_2 Pt_1
; Persona_4
che il fratello aveva sempre riconosciuto la comproprietà dell'immobile all'attrice, dividendo con lei il 50% delle spese e degli affitti dell'appartamento; che il fratello si era altresì riconosciuto debitore dell'attrice per l'importo di €
15.786,96, come risultante dagli scritti riportati nel diario;
2 che, a seguito al decesso di , dal mese di settembre Per_2 Controparte_1
2020 gestiva la cosa comune nell'interesse del figlio minore omettendo di rendere il conto e corrispondere alla comproprietaria la quota parte dei canoni di locazione.
Concludeva quindi chiedendo:
“Reiectis contrariis, attesa la gestione dell'appartamento da parte di – la riscossione Controparte_1
degli affitti – l'omesso rendiconto – l'omessa divisione degli utili e delle spese dal
Settembre 2020 atteso l'omesso accordo di mediazione, attesa la volontà della dante causa di donare ai nipoti Persona_4 [...]
e l'appartamento di Via Monza 9 attraverso la cessione Per_2 Parte_1
della quota di socio della Cooperativa;
attesa la donazione indiretta dell'appartamento sito Roma Via Monza 9, fabbricato 5 scala A int.4,; atteso il riconoscimento del defunto di comproprietà con la sorella Persona_2
dell'appartamento sito in Roma Via Monza 9, fabbricato 5, scala A Parte_1
int.4 e per la donazione a entrambi da parte della ON NA , Persona_4
l'adito Tribunale VOGLIA
I) dichiarare la comproprietà pro indiviso al 50% cadauno dell'appartamento sito in
Roma Via Monza 9, fabbricato 5 scala A int.4, distinto al Catasto Urbano di Roma al foglio 926-part.40-sub.7 composto di 4 camere ed accessori tra nata a [...]
Roma il 24.02.1975(C.F. ) e nato a [...] il27 CodiceFiscale_4 Persona_1
novembre 2015( ); CodiceFiscale_5
II) Per l'effetto voglia ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione della emananda sentenza nei Registri Immobiliari di Roma con esonero di sua responsabilità.
III) Condannare , n.q. esercente la patria potestà sul minore Controparte_1 [...]
a dare a il rendiconto delle spese – degli incassi e degli affitti Per_1 Parte_1
delle camere –degli utili dell'appartamento di Via Monza ,9 fabbricato 5 scala A int.
3 4 e condannarla a corrispondere a il 50% degli utili oltre Euro Parte_1
15.786,96 riconosciute dovute dal defunto . Persona_2
IV) Condannare , n.q. esercente la patria potestà –tutore di Controparte_1 [...]
alle spese –competenze –spese generali –CPA –IVA come per legge in ipotesi Per_1
di opposizione alla declaratoria di comproprietà del 50% cadauno dell'appartamento di Via Monza 9, fabbricato 5, scala A, int.4, ovvero compensarle integralmente in ipotesi di non opposizione”.
Si costituiva , nella qualità di esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale sul figlio minore eccependo, in via preliminare, 1) Persona_1
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) l'inammissibilità della domanda, per non aver prodotto l'attrice alcun atto idoneo, ex artt. 1350 e 2643 c.c., a provare l'acquisto della comproprietà dell'immobile; 3)
l'inammissibilità della domanda di simulazione - in ogni caso prescritta – sia in quanto il contratto dissimulato (donazione in luogo dell'assegnazione) avrebbe al più effetto tra le parti contraenti (Cooperativa e ) ex art. 1414 c.c. e non Persona_2
anche tra terzi (attrice e ), laddove la ON non era proprietaria Persona_4
del bene al momento dell'assegnazione, sia in quanto difettavano i requisiti di forma per la validità della dedotta donazione, necessari secondo la previsione di cui all'art. 1414 c.c.; 4) l'intervenuta usucapione decennale della proprietà dell'appartamento, ex art. 1159 c.c., a favore di;
5) il difetto di interesse ad agire, ex art. Persona_2
100 c.p.c., in quanto, anche in caso di accoglimento dell'azione di simulazione, la donazione dissimulata produrrebbe effetti solo tra le parti della stessa, non anche verso l'attrice o la ON, estranee all'atto; 6) l'assenza di prova dei presupposti dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c; 7) l'infondatezza della domanda, avendo l'attrice rinunciato, per sua stessa ammissione, a trasferire la residenza presso l'immobile, assegnato poi in via esclusiva a;
8) l'assenza di prova Persona_2
dell'asserito credito, pari al 50% degli utili relativi all'appartamento, nonché della somma di € 15.786,96.
Concludeva chiedendo:
4 “il rigetto della domanda in quanto improcedibile, inammissibile ed infondata con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore dei procuratori costituiti e con condanna della attrice ex art. 96, c. III, c.p.c. per avere essa agito in giudizio con mala fede e colpa grave tentando di usurpare il patrimonio del nipote minore
[...]
. Per_1
Esperita la mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, com. 6, c.p.c., respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 07.04.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche scaduti il
26.06.2025.
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In via preliminare, deve respingersi, in quanto infondata, l'eccezione, sollevata dall'attrice con la memoria conclusionale di replica, di difetto di legittimazione processuale di in assenza di autorizzazione del giudice tutelare. Controparte_1
Oltre alla tardività dell'eccezione, va evidenziato che, in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare, ex art. 320 c.c., è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace, come quello di specie.
La costituzione nel presente giudizio della madre, in rappresentanza del minore, è da intendersi atto di ordinaria amministrazione, in quanto diretta unicamente a resistere all'azione avversaria e non anche, come prospettato da parte attrice, a formulare ulteriori domande in senso sostanziale.
L'eccezione deve, quindi, essere respinta.
Pur sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità del deposito documentale effettuato da parte attrice con la memoria conclusionale di replica in quanto tardivo, trattandosi peraltro di documenti risalenti al 2023.
Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e, pertanto, da respingere.
5 Oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di comproprietà dell'attrice sull'immobile sito in Roma, alla via Monza n. 9, assumendosi che derivi da donazione indiretta da parte della ON ad entrambi i nipoti.
In particolare, deduce che l'intestazione dell'immobile ad Parte_1 Persona_2
, acquistato a seguito di atto di assegnazione della Cooperativa, sia solo formale,
[...]
avendo , originaria socia, inteso destinare l'immobile ad entrambi i Persona_4
nipoti.
A fondamento della domanda, ha depositato, fra gli altri: i) un diario, con appunti vari che assume riferibile al fratello (doc. 3 citazione e doc. 2 memoria 183 n. 2); ii) una dichiarazione di comproprietà (doc 4 memoria 183 n. 2); iii) un testamento olografo riferibile a (doc 5 e 6 memoria 183 n. 2). Persona_4
Il diario (doc. 3 citazione e doc. 2 memoria istruttoria n. 2), la cui attendibilità è stata contestata dalla convenuta sin dalla costituzione a pag. 9), è costituito da fogli scritti a mano, contenenti cifre, calcoli, nomi, appunti ed annotazioni che l'attrice assume redatti da . Persona_2
Dai detti appunti non emerge tuttavia alcuna specifica indicazione in merito all'asserita divisione fra l'attrice e il fratello delle spese e degli utili relativi all'immobile in esame, né eventuale dichiarazione qualificabile come riconoscimento di proprietà in capo alla sorella o riconoscimento di debito in suo favore (neppure esattamente individuata dall'attrice che si riferisce genericamente al diario di 48 pagine).
In ogni caso, trattandosi di meri appunti e annotazioni di cifre prive di sottoscrizione, di data e di esatta indicazione delle persone cui si riferisce, lo stesso risulta inidoneo a provare, anche solo indiziariamente, spostamenti di denaro in favore dell'attrice - in difetto peraltro di documentazione bancaria che confermi almeno in parte le operazioni – e, comunque, la riferibilità degli scritti al de cuius, l'esattezza e veridicità delle operazioni annotate ed anche la certa collocazione temporale. Inoltre, anche ad ammettere gli spostamenti di denaro indicati negli scritti e neanche esattamente ricostruibili, mancherebbe comunque la prova che gli stessi costituiscono
6 trasferimento di parte degli affitti e quindi il titolo dei versamenti, ben potendo i pagamenti integrare estinzione di debiti diversi o anche donazioni.
Quanto alla scrittura privata del 31.03.2006, prodotta solo in copia (docc. 1 e 4, allegati alla seconda memoria istruttoria), costituita da un testo dattiloscritto con firma in calce, con cui, secondo la prospettazione attorea, avrebbe Persona_2
riconosciuto la comproprietà dell'appartamento in capo alla sorella, va evidenziato che la parte convenuta, quale erede, ha disconosciuto la riferibilità della sottoscrizione al proprio dante causa, ex art. 214, com. 2, c.p.c.
Al detto disconoscimento non è seguito né il deposito dell'originale né istanza di verificazione, inizialmente richiesta dall'attrice e poi rinunciata all'udienza del
23/01/2024.
In tema di prova documentale, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione a seguito di disconoscimento -parimenti alla successiva rinuncia alla medesima - priva il documento disconosciuto di ogni valore probatorio e impedisce al giudicante di tenerne conto ai fini della decisione, divenendo perciò il documento inutilizzabile.
Dalla detta scrittura non può quindi trarsi alcun elemento di prova a sostegno della domanda attrice.
In relazione al testamento olografo, datato 22.05.1995 e non pubblicato (docc. 5 e 6 seconda memoria istruttoria), in cui dichiara di voler destinare ai Persona_4
due nipoti l'azione sociale a lei intestata e il relativo godimento dell'appartamento di
Roma, si osserva quanto segue.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge che la proprietà del bene è rimasta in capo alla Società Cooperativa fino all'assegnazione in proprietà ad , Per_2
avvenuta in data 30.03.2006 (docc. 1 e 2 citazione), a seguito del recesso della ON dalla Cooperativa del 4.11.2003/16.01.2004 (doc. 7 costituzione) e della successiva ammissione del nipote come socio della Cooperativa del 21.01.2004 (doc. 6 costituzione).
, pertanto, ha ottenuto l'assegnazione in proprietà, nel rispetto di Persona_2
quanto previsto dallo Statuto della Cooperativa, mediante atto pubblico di
7 assegnazione e non per acquisto diretto dalla ON, la quale pacificamente non è mai stata titolare del diritto di proprietà sull'immobile, bensì della sola partecipazione sociale e del connesso diritto di godimento dell'appartamento; consapevole di ciò, con il richiamato testamento del 1995, la ON dispone che, in caso di morte, “il diritto di godimento dell'appartamento sia volturato a nome dei due nipoti, Pt_1
e ”. Per_2
Ed allora, da un lato deve escludersi che la ON possa aver donato o disposto per testamento della proprietà dei beni in favore di entrambi i nipoti laddove, una eventuale donazione di cosa altrui sarebbe nulla per difetto di causa (Cassazione civile sez. II, 19/11/2024, n. 29661), mentre neppure la disposizione testamentaria può integrare un legato ex 651 c.c. della proprietà del bene, mancando l'individuazione del soggetto eventualmente onerato ad acquistare la proprietà dell'immobile dal terzo e a trasferirla al legatario.
Deve quindi escludersi che dal testamento possa derivare diritto alcuno sul bene a favore dell'attrice.
Paventa l'attrice che l'acquisto dell'immobile in capo ad integri Per_2
donazione indiretta da parte della ON, per aver quest'ultima consentito il subentro di nell'uso del bene e l'ammissione alla cooperativa previa sua rinuncia. Per_2
Anche ammettendo una tale costruzione, difetta tuttavia la prova che destinataria della donazione indiretta sia anche l'attrice, non desumibile dal richiamato testamento per più motivi.
Innanzitutto, il detto testamento con cui la ON attribuisce ad entrambi i nipoti il diritto di godimento sull'immobile di cui era titolare, risulta superato dall'evolversi degli eventi laddove, a distanza di quasi 20 anni dalla sua redazione, la ON ha inteso rinunciare al godimento del bene, consentendone il subentro al solo Per_2
(circostanza questa non oggetto di contestazione).
Al momento della morte, quindi, da presumersi avvenuta dopo i suindicati eventi, il detto diritto di godimento non era più parte del suo patrimonio.
8 A ciò si aggiunga che l'attrice non ha allegato né provato alcun accordo coevo al subentro del fratello, tra la ON e i due nipoti o tra questi ultimi, volto a far acquistare ad entrambi il godimento del bene, di cui, come detto, la ON ha inteso in vita disporre difformemente da quanto previsto nel precedente testamento, in favore del solo che ha iniziato ad abitare l'appartamento. Per_2
Analogamente difetta la prova di un eventuale successivo accordo tra i due fratelli coevo all'assegnazione volto a riconoscere la proprietà acquistata da in Per_2
capo ad entrambi.
L'attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa da quella che intende conservarne l'effettiva disponibilità, può realizzarsi o con l'interposizione fittizia, rientrante nello schema del negozio simulato, o con l'interposizione reale, strumentale o non rispetto ad un negozio fiduciario.
In particolare, il patto fiduciario è il negozio attraverso il quale la proprietà di un bene viene trasferita da un soggetto all'altro, con l'intesa (pactum fiduciae) che il secondo, dopo essersene servito per un dato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante;
allo stesso modo rientra nel patto fiduciario il negozio attraverso cui un determinato bene viene acquistato dal fiduciario con denaro del fiduciante (interposizione “reale”), al quale, in base al patto, il bene dovrà essere, in un secondo momento, ritrasferito (Cass. ordinanza n. 20934/2019).
Il contratto simulato è, invece, un contratto apparente, che non corrisponde alle reali intenzioni delle parti, le quali, tra di loro, vogliono far valere effetti diversi da quelli propri del contratto stipulato nella realtà.
E dunque, se con la simulazione si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta con l'intesa della sua inefficacia, nell'interposizione reale, il negozio con la persona interposta deve considerarsi valido ed efficace, sia pure sul presupposto che il soggetto contraente sia obbligato ad un ulteriore trasferimento a favore del beneficiario effettivo del rapporto (Trib. Milano, 2 Sez. XII, 23/09/2009).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il negozio fiduciario che accompagna l'interposizione reale rientra nella categoria più generale dei negozi
9 indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta (Cass. 9 maggio 2011, n. 10163). Il negozio, che è realmente voluto dalle parti, viene posto in essere in vista di un fine pratico diverso da quello suo tipico e corrispondente in sostanza alla funzione di un negozio diverso;
l'intestazione fiduciaria di un bene comporta quindi un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario, limitato però dagli obblighi stabiliti inter partes, compreso quello del trasferimento al fiduciante, in cui si ravvisa il contenuto del pactum fiduciae (Cass. 2 aprile 2009, n. 8024).
Nel caso in questione la stessa parte attrice esclude un'ipotesi di simulazione, non essendo contestato che l'atto di assegnazione del bene corrispondesse alla volontà dei contraenti, paventando al contrario l'attrice una donazione indiretta da parte della ON anche in suo favore e un accordo familiare per il riconoscimento della comproprietà.
E tuttavia, neanche può ritenersi provata una eventuale interposizione fiduciaria del bene con obbligo eventualmente assunto dal fratello per il trasferimento di una quota di proprietà dell'immobile in suo favore, in difetto di prova anche solo indiziaria di accordi in tal senso.
A fronte, infatti, del disconoscimento della scrittura privata del 31.3.2006 con cui avrebbe riconosciuto la comproprietà in capo alla sorella, non seguito da Per_2
verificazione e dell'inidoneità probatoria dei manoscritti prodotti, risulta del tutto indimostrato l'esistenza ed il contenuto di un eventuale accordo volto a superare l'assetto proprietario risultante dall'atto di assegnazione del 30.03.2006, in virtù del quale l'attrice possa reclamare eventuali diritti sul bene.
Va ribadito infatti come la documentazione allegata non fornisca adeguata prova né di versamenti reciproci per spese e utili relativi all'immobile, né comunque del titolo di detti versamenti, tale da provare, quanto meno in forma indiziaria, il riconoscimento di diritti sul bene in capo all'attrice o comunque l'assunzione di obblighi volti a attribuirle diritti sul bene. Analoga considerazione va fatto per le spese dell'atto notarile di assegnazione, che l'attrice assume sostenute in proprio e
10 che, non riguardando il pagamento del prezzo, non possono provare l'acquisto anche da parte sua, ben potendo peraltro detto versamento inquadrarsi quale prestito o donazione in favore del fratello, senza che ne scaturisca necessariamente l'assunzione di obblighi a riconoscerle diritti sul bene.
In merito va anche evidenziato come l'attrice neanche abbia indicati i termini di un tale presunto accordo, omettendo di specificare quando sia stato concluso (se con il solo fratello o anche con la ON, se all'atto del subentro o all'atto di assegnazione), quali obblighi abbia eventualmente assunto il fratello, se di ritrasferimento di una quota di proprietà, di riconoscimento del valore o dei soli frutti, nonché i termini entro cui i detti obblighi andavano adempiuti.
Emerge quindi non solo una carenza di prova di eventuali accordi volti a riconoscerle diritti sul bene ma anche una estrema genericità del contenuto di un tale presunto accordo e degli obblighi eventualmente assunti dal fratello.
La domanda svolta dall'attrice di accertamento della contitolarità dell'immobile va dunque respinta, in quanto rimasta del tutto indimostrata, così rimanendo assorbita la proposta domanda di usucapione.
In assenza di comunione sull'immobile, devono altresì respingersi le domande di condanna di parte convenuta al rendiconto ex art. 723 c.c. e al pagamento di frutti civili, nonché la domanda di condanna al pagamento della somma di € 15.786,96, in quanto rimasta analogamente priva di riscontro probatorio, attesa l'inidoneità della documentazione prodotta - diario (doc. 3 citazione e doc. 2 memoria istruttoria n. 2) e
“rendiconti informatici” (docc. 12, 16 e 17 memoria istruttoria n. 2) - a provare il dedotto riconoscimento di debito, sia in mancanza di sottoscrizione o altro elemento che ne consenta la sicura riferibilità ad , sia in assenza di una Per_2
dichiarazione chiara qualificabile quale riconoscimento di debito ex art. 1art 1988 c.c. in favore dell'attrice, trattandosi di pagine e pagine contenenti appunti e conti da cui non è dato comprendere neanche l'esatta natura delle operazioni annotate.
Da ultimo, deve essere respinta la domanda, proposta da parte convenuta nella memoria conclusionale di replica, di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni
11 sconvenienti ed offensive contenute nella memoria conclusionale attorea e di condanna al risarcimento dei danni conseguenti.
Le deduzioni riportate da parte attrice nella memoria conclusionale (in merito ad una eventuale mancata comunicazione al Giudice tutelare da parte della dei CP_1
canoni riscossi) pur riferite a fatti estranei al merito del giudizio, non evidenziano quell'intento esclusivo di offesa e disprezzo della controparte, rientrando comunque nelle argomentazioni difensive.
Peraltro, va anche evidenziato come la portata offensiva delle espressioni lamentate riguarderebbe la persona della che non è parte del giudizio odierno in CP_1
proprio bensì solo quale rappresentante del figlio, così da risultare quest'ultimo privo di legittimazione a far valere un fatto illecito che riguardi la madre.
Va infine respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta, non risultando provata la mala fede o la colpa grave e comunque eventuali danni conseguenti all'iniziativa giudiziaria di controparte, né ritenendosi ricorrere i presupposti per la condanna di cui al n. 3, la cui valutazione è rimessa al Giudice anche in caso di condanna alle spese.
Pertanto, in conclusione, la domanda attrice va respinta, con conseguente condanna al pagamento delle spese come liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez.
Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e delle attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Respinge le domande svolte da;
Parte_1
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
parte convenuta, nella misura di € 10.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti
ST DI e NE AR dichiaratisi antistatari.
12 Così deciso in Roma il 16.7.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione delle Funzionarie Cont addette all'Ufficio il Processo dott.sse Elisa De Grossi e Federica Fralleoni.
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