Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1422 R.G.A.C. per l'anno 2018
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Vittorio Marino presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla via
Scaramuzzino 156, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione
Parte appellante
CONTRO
( C.F. ) nella qualità di Impresa designata ai sensi Controparte_1 P.IVA_1 dell'art. 286 D.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante pr o tempore dott. CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferrari presso il cui studio è elettivamente
[...] domiciliata in San Mango d'Aquino (CZ) alla via Ugo Foscolo 1, giusta mandato in calce all'atto di citazione
Parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.
277/2018, depositata in data 05.03.2018 e non notificata provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da separato verbale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale Parte_1
il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha rigettato la domanda dal medesimo formulata nei confronti di nella qualità di Impresa designata ai sensi dell'art. Controparte_1
286 D.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, volta a conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi in data 02.10.2015.
1
che a causa dell'urto sarebbe caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni personali;
che il veicolo investitore si sarebbe dileguato senza prestare soccorso.
Ciò premesso, parte appellante contesta la sentenza di primo grado per avere il Giudice di
Pace, in violazione degli artt. 115 e 1116 c.p.c. e 2697 c.c. e sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ritenuto non provata la dinamica del sinistro. A parere di parte appellante la prova testimoniale espletata consentirebbe di ritenere provata la dinamica del sinistro e, anche solo in via presuntiva, la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla condotta colposa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto,
Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda risarcitoria e condanna dell'appellata al pagamento della somma di euro 17.958,67 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2. Si è costituita in giudizio l'appellata, nella qualità di Impresa Controparte_1 designata ai sensi dell'art. 286 D.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. In particolare, l'appellata ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe correttamente ritenuto non assolto, da parte del danneggiato, l'onere di dimostrare il verificarsi del sinistro con la dinamica denunciata e la riconducibilità eziologica alla condotta colposa del conducente di un veicolo non identificato e non identificabile.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.12.2024 il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024 ha fissato successiva udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2 In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. formulata da parte appellata.
Come noto, la richiamata disposizione normativa dispone che “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello,
l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta (…)”. Secondo la prevalente giurisprudenza di merito, il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame (cfr. Corte appello Milano sez. IV, 06/10/2021, n. 2869). In altri termini,
l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e deve essere inteso in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono pretestuosi, né manifestamente infondati, necessitando, al contrario, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione. Consegue l'infondatezza della spiegata eccezione.
Ciò posto, occorre premettere che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, con orientamento suscettibile di estensione anche a quanto attualmente previsto dall'art. 283, comma 1, lettera a) D.Lgs. 209/2005, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed i natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dimostrare che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass.
n. 1860 del 1990, nonché Cass. 4360/2012; Cass. 4480/2011; Cass. 18532/2007).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. Secondo le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità
3 extracontrattuale, grava altresì sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e l'evento dannoso, oltre che i pregiudizi che ne sono conseguiti, di tipo patrimoniale e non patrimoniale.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi. In altri termini, l'imposizione di una rigorosa valutazione della prova nell'ambito dei giudizi avverso il FGVS è volta ad impedire mere pretese indennitarie a carico della collettività, atteso che la disciplina del detto Fondo vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato (cfr. Cass. n. 8086/1995).
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Se è vero che non può imporsi a carico del danneggiato, un onere di diligenza tale da richiedere ad esempio di annotare il numero della targa o altri elementi idonei ad individuare il veicolo rimasto non identificato, è altrettanto vero che lo stesso deve fornire quantomeno elementi indiziari, sulla base dei quali potersi ricostruire il fatto (cfr. Cass. 24449/2005, secondo cui 'in caso di azione diretta proposta, ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del 1969 nei confronti dell'impresa designata dal
Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali").
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, l'onere della prova gravante sul danneggiato non può ritenersi assolto, non potendosi ritenere dimostrato, neppure in via presuntiva, che l'evento dannoso si sia verificato a causa della condotta colposa del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
Occorre premettere che l'attore, nell'atto di citazione, in merito alla dinamica del sinistro, si è limitato genericamente a dedurre che, mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali,
4 sarebbe stato investito da un veicolo non identificato che in quel momento transitava sulla predetta via, cadendo rovinosamente a terra.
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, ai fini della prova della dinamica del sinistro e della imputabilità dell'evento dannoso al conducente di un veicolo rimasto sconosciuto, le dichiarazioni dei testimoni escussi devono ritenersi del tutto insufficienti, tenuto conto dell'assenza di ulteriori elementi di riscontro e della genericità delle dichiarazioni rese.
Infatti, entrambi i testimoni escussi, e hanno dichiarato Testimone_1 Testimone_2 di trovarsi insieme all'attore, di non aver visto l'urto ma di aver solo sentito un rumore e di aver poi visto l'attore a terra ed un SUV di colore scuro che si allontanava.
La mera dichiarazione di aver sentito un rumore e di aver visto, subito dopo, l'attore a terra e un Suv che si allontanava, non è sufficiente a dimostrare che l'attore sia stato urtato dal veicolo in transito, considerato che il rumore ben può essere ricondotto al tonfo della caduta che il mero transito del veicolo non dimostra affatto che la caduta sia stata cagionata dall'urto da parte del veicolo. D'altra parte, alcun elemento di prova è stato fornito in merito alla velocità del veicolo, all'esatta posizione dell'attore sulla carreggiata, al senso di marcia del veicolo rispetto al pedone. Conseguentemente, il mero transito del veicolo non assume neppure valenza indiziaria rispetto alla asserita responsabilità del conducente per l'evento dannoso occorso.
L'istruttoria espletata non consente, dunque, di ritenere provata, neppure in via indiziaria, la dinamica dell'evento dannoso, per come denunciata dall'attore e la responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
Come sopra evidenziato, poiché il giudizio si svolge in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto, il regime probatorio deve essere particolarmente rigoroso sia in punto di coinvolgimento nel sinistro di altro veicolo, non identificato e non identificabile con l'uso dell'ordinaria diligenza e sia con riguardo alla responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto per l'evento dannoso occorso.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'onere della prova gravante sul danneggiato non può ritenersi assolto, con conseguente rigetto dell'appello proposto e integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla
5 metà e con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, tenuto conto della limitata attività difensiva espletata nelle diverse fasi del giudizio.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12, che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore della convenuta Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.700,00 oltre accessori come
[...] per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12.
Così deciso in Lamezia Terme, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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