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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12457 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 21773/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21773/2025 promossa da:
( ) nato in [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Bozzoli, come da procura in atti;
Ricorrente contro
– Ambasciata Controparte_1
d'Italia a Dhaka, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato
Resistente
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. , con ricorso depositato in data 11 maggio 2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di accertare il suo diritto al ricongiungimento familiare e, per l'effetto, di ordinare al e all'Ambasciata d'Italia a Dhaka di provvedere Controparte_1 alla conclusione del procedimento per il rilascio del visto di ingresso in favore della moglie , nata il [...], e dei due figli minori, nato il Persona_1 Persona_2
12.11.2005, e nata il [...]. Ha inoltre chiesto la condanna del Persona_3
al risarcimento dei danni per ingiustificato ritardo e lesione del diritto all'unità CP_1 familiare, nonché, in via subordinata, il pagamento di un astreinte di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio in data 9 settembre 2025, depositando comparsa di costituzione e risposta con allegati, chiedendo il rigetto del ricorso avversario in quanto ritenuto infondato e la condanna del ricorrente alle spese di lite, sostenendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
In fatto, Il sig. , cittadino del Bangladesh, nato il [...], Parte_1 risulta presente regolarmente sul territorio nazionale da diversi anni, residente nel Comune di Venezia in via Parco Ferroviario 25, e titolare di redditi da lavoro che
1 ammontano a oltre 28.000 euro l'anno (in particolare, Euro 28.607,24 per l'anno 2023). Il suo stato civile è quello di coniugato, ed egli risulta beneficiario di un contratto di comodato gratuito registrato il 17 luglio 2022 per l'abitazione in Marghera-VE. Nessuna di queste circostanze relative alla posizione del ricorrente in Italia (regolare soggiorno, reddito e alloggio) è stata contestata dal
[...]
nella sua comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta.
In data 8 luglio 2021, il sig. presentava istanza di rilascio dei nulla osta Parte_1 per ricongiungimento familiare presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Venezia per la moglie nata il [...], il figlio Persona_1 Per_2
, nato il [...], e la figlia nata il 23 settembre
[...] Persona_3
2007, tutti nati a Noakhali (Bangladesh). I passaporti dei figli, emessi il 25 ottobre 2022, indicano le medesime date di nascita e luogo di nascita, Il certificato di Per_4 famiglia rilasciato dal Narottampur Union Parishad il 25 settembre 2022, elenca Pt_1
come capofamiglia con la moglie e i figli e
[...] Persona_1 Persona_2
con le rispettive date di nascita. Anche l'identità dei familiari e le Persona_3 loro date di nascita, come dichiarate nei documenti e sui passaporti, non sono state esplicitamente contestate dal . CP_1
Successivamente, in data 15 settembre 2022, lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Venezia comunicava l'avvenuto rilascio dei nulla osta per tutti e tre i familiari, identificati con i protocolli n. per , n. P- CodiceFiscale_2 Persona_1
VE/F/N2021/100981 per e n. per Persona_2 CodiceFiscale_3 Per_3
. Al momento del rilascio dei nulla osta, aveva quasi 17 anni e
[...] Persona_2 quasi 15 anni, entrambi dunque minori. L'emissione di tali nulla Persona_3 osta è un fatto non contestato dal . CP_1
A seguito del rilascio dei nulla osta, la moglie e i figli del ricorrente, sin dal 2022, avanzavano presso l'Ambasciata d'Italia a Dhaka le richieste per il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare. In tale contesto, l'Ambasciata richiedeva ai beneficiari di sottoporsi al test del DNA per accertare il legame di parentela.
In data 10 gennaio 2023, l'Ambasciata d'Italia a Dhaka, Ufficio Visti, disponeva formalmente il test del DNA per e con il ricorrente, Persona_2 Persona_3 contestualmente emettendo un provvedimento di sospensione dei termini per la trattazione delle pratiche di visto (Prot. N. 553). Gli esiti di tale test del DNA, disponibili dal 31 marzo 2023 e trasmessi all'Ambasciata d'Italia a Dhaka in data 4 aprile 2023 dall'International Organization for Migration, attestavano una compatibilità genetica per ipotesi di paternità con una probabilità superiore al 99,99%. Il stesso, nella CP_1 sua difesa, ha confermato la positività dei risultati del test del DNA, allegando i relativi documenti [36, All. 9].
Nonostante la trasmissione degli esiti favorevoli del test del DNA, trascorrevano circa due anni senza che l'autorità consolare rilasciasse i visti richiesti. In data 8 aprile 2025, l'Avv. Caterina Bozzoli inviava una diffida ad adempiere ex art. 2 l. 241/1990
Pag. 2 di 5 all'Ambasciata d'Italia a Dhaka, lamentando il silenzio-inadempimento sulla richiesta di visto.
Solo dopo la diffida ad adempiere, in data 8 maggio 2025, l'Ambasciata d'Italia a Dhaka emetteva un preavviso di rigetto (Prot. N. 115) per tutti i familiari del ricorrente, che veniva regolarmente notificato agli interessati in data 11 maggio 2025. Nel preavviso, l'Ambasciata indicava dubbi sull'autenticità dei certificati di nascita di e , sulla loro minore età al momento della richiesta di nulla osta, e sulla Per_2 Per_3 mancata legalizzazione del certificato di matrimonio e del per Per_5 Per_1
. Non essendo pervenute osservazioni dagli interessati entro il termine di 10
[...] giorni, l'agenzia di outsourcing VFS Global restituiva il preavviso di rigetto in data 27 maggio 2025.
Infine, in data 1° giugno 2025, venivano emessi i provvedimenti di diniego del visto (Prot. N. V-6200) per , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
L'Avv. Caterina Bozzoli, con note difensive datate 10 settembre 2025, prendeva atto della tardiva costituzione in giudizio del , avvenuta il 9 settembre 2025, e CP_1 rilevava che, all'atto della redazione delle sue note, gli specifici preavvisi e provvedimenti di rigetto non risultavano prodotti in atti da parte del . Si rileva CP_1 tuttavia che tali documenti (provvedimenti di diniego, preavviso di rigetto, ricevuta VFS) risultano allegati alla comparsa di costituzione del . CP_1
In diritto, Il diritto all'unità familiare è un diritto fondamentale della persona, riconosciuto e tutelato dagli articoli 29 e 31 della Costituzione Italiana, dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso), o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U. (Cass. ord. N. 4984/2013; Cass. 27 settembre 2013, n. 22307; Cass. n. 209 del 2005 - n. 15247 del 2006 - n. 12661 del 2007). Tuttavia, il comportamento inerte della Pubblica Amministrazione che omette ingiustificatamente di provvedere sull'istanza di rilascio di un visto per ricongiungimento familiare costituisce lesione di un diritto della persona di rango costituzionale, rientrando la cognizione di tali controversie nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/98), il rilascio del visto di ingresso è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute. Tuttavia, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento entro termini perentori, nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza, e il visto per motivi familiari deve essere rilasciato entro 30 giorni, con la possibilità di una sola sospensione per non più di 30 giorni.
Pag. 3 di 5 Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato di possedere i requisiti Parte_1 reddituali e alloggiativi richiesti, e ha ottenuto i nulla osta da parte dello Sportello Unico di Venezia in data 15 settembre 2022 per la moglie e i figli. Questi fatti, essenziali per la procedibilità dell'istanza di ricongiungimento, non sono stati oggetto di contestazione da parte del . La minore età dei figli (nato il CP_1 Persona_2
12.11.2005) e (nata il [...]) alla data di richiesta (8 luglio 2021) Persona_3
e rilascio (15 settembre 2022) dei nulla osta è oggettiva e non è stata smentita da prove contrarie. Fondamentale è poi l'esito del test del DNA, disposto dal in Per_6 data 10 gennaio 2023 e trasmesso con esito positivo il 4 aprile 2023 dall'International Organization for Migration, il quale ha confermato il legame di parentela biologica tra il ricorrente e i figli con una probabilità superiore al 99,99%. La positività di tale test, prova di indubbia valenza scientifica e legale circa il rapporto di filiazione, è stata espressamente riconosciuta e non contestata dal nella sua comparsa CP_1 di costituzione.
Nonostante la positività del test del DNA, l'Ambasciata ha protratto l'istruttoria per quasi due anni dopo la ricezione di tale esito, senza rilasciare i visti. Questa prolungata inerzia costituisce una manifesta violazione dei termini perentori previsti dalla legge per la conclusione del procedimento e si configura come un silenzio-inadempimento, in considerazione della particolare natura del diritto soggettivo leso. La diffida ad adempiere inviata in data 8 aprile 2025 è rimasta, di fatto, inevasa per un periodo ulteriore rispetto ai termini di legge, con l'emissione dei provvedimenti di diniego avvenuta solo in data 1° giugno 2025, a ridosso dell'avvio del presente ricorso giudiziario.
Le motivazioni addotte dal a giustificazione del diniego, incentrate sulla non CP_1 reperibilità online dei certificati di nascita dei figli e su presunte incongruenze nelle cifre identificative, nonché sulla mancata legalizzazione di documenti matrimoniali per la moglie, pur rientrando nell'ambito degli accertamenti dell'autorità consolare ai sensi dell'art. 29, comma 7, D.Lgs. 286/98, non possono giustificare retroattivamente una inerzia amministrativa di tale portata, specialmente a fronte di una prova scientifica inconfutabile del legame di filiazione. Tali verifiche avrebbero dovuto essere svolte con la dovuta diligenza e tempestività, soprattutto dopo la sospensione dei termini disposta il 10 gennaio 2023 e, ancor più, dopo l'esito positivo del test del DNA del 4 aprile 2023. L'Ambasciata aveva a disposizione tutti gli strumenti per risolvere le questioni documentali in un lasso di tempo ragionevole, sollecitando eventuali integrazioni o alternative probatorie, come la produzione degli originali dei certificati di nascita o ulteriore documentazione atta a provare la minore età, che era peraltro già attestata dai passaporti dei figli e dal certificato di famiglia. In un contesto in cui il legame biologico è stato inequivocabilmente provato, l'eccessivo formalismo nell'accertamento di altri documenti, soprattutto se protratto con tempi ingiustificati, finisce per pregiudicare irrimediabilmente il diritto all'unità familiare, in particolare dei minori coinvolti. La circostanza che i passaporti dei figli siano stati rilasciati dalle autorità del Bangladesh sulla base di tali certificati, seppure contestati dall'Ambasciata italiana, non inficia la
Pag. 4 di 5 validità di tali passaporti come documenti di viaggio ufficiali contenenti le date di nascita.
Quanto alla domanda risarcitoria e all'applicazione dell'art. 614 bis cpc, l'esistenza di dubbi sull'autenticità e la verificabilità della documentazione anagrafica, quale elemento cardine per l'ottenimento del visto di ricongiungimento familiare, giustifica la decisione di diniego e impedisce di considerare il ritardo dell'Amministrazione come ingiustificato ai fini del risarcimento del danno, venendo meno il nesso eziologico tra la condotta amministrativa e la lesione del diritto, poiché la lesione deriva dalla carenza dei presupposti documentali stessi e non da una mera omissione.
Con riguardo alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 21773/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA il diritto di al ricongiungimento familiare con la moglie Parte_1
, nata il [...], e i figli nato il [...], e Persona_1 Persona_2
nata il [...]. Persona_3
- ORDINA al e Controparte_1 all'Ambasciata d'Italia a Dhaka – Bangladesh di provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, al rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di , Persona_1 Per_2
e Rigetta la domanda risarcitoria;
[...] Persona_3
- Rigetta la domanda risarcitoria e la domanda di applicazione dell'art. 614 bis cpc.
- Compensa le spese di lite.
Roma 10/09/2025 Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 21773/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21773/2025 promossa da:
( ) nato in [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Bozzoli, come da procura in atti;
Ricorrente contro
– Ambasciata Controparte_1
d'Italia a Dhaka, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato
Resistente
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. , con ricorso depositato in data 11 maggio 2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di accertare il suo diritto al ricongiungimento familiare e, per l'effetto, di ordinare al e all'Ambasciata d'Italia a Dhaka di provvedere Controparte_1 alla conclusione del procedimento per il rilascio del visto di ingresso in favore della moglie , nata il [...], e dei due figli minori, nato il Persona_1 Persona_2
12.11.2005, e nata il [...]. Ha inoltre chiesto la condanna del Persona_3
al risarcimento dei danni per ingiustificato ritardo e lesione del diritto all'unità CP_1 familiare, nonché, in via subordinata, il pagamento di un astreinte di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il si è costituito in Controparte_1 giudizio in data 9 settembre 2025, depositando comparsa di costituzione e risposta con allegati, chiedendo il rigetto del ricorso avversario in quanto ritenuto infondato e la condanna del ricorrente alle spese di lite, sostenendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
In fatto, Il sig. , cittadino del Bangladesh, nato il [...], Parte_1 risulta presente regolarmente sul territorio nazionale da diversi anni, residente nel Comune di Venezia in via Parco Ferroviario 25, e titolare di redditi da lavoro che
1 ammontano a oltre 28.000 euro l'anno (in particolare, Euro 28.607,24 per l'anno 2023). Il suo stato civile è quello di coniugato, ed egli risulta beneficiario di un contratto di comodato gratuito registrato il 17 luglio 2022 per l'abitazione in Marghera-VE. Nessuna di queste circostanze relative alla posizione del ricorrente in Italia (regolare soggiorno, reddito e alloggio) è stata contestata dal
[...]
nella sua comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta.
In data 8 luglio 2021, il sig. presentava istanza di rilascio dei nulla osta Parte_1 per ricongiungimento familiare presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Venezia per la moglie nata il [...], il figlio Persona_1 Per_2
, nato il [...], e la figlia nata il 23 settembre
[...] Persona_3
2007, tutti nati a Noakhali (Bangladesh). I passaporti dei figli, emessi il 25 ottobre 2022, indicano le medesime date di nascita e luogo di nascita, Il certificato di Per_4 famiglia rilasciato dal Narottampur Union Parishad il 25 settembre 2022, elenca Pt_1
come capofamiglia con la moglie e i figli e
[...] Persona_1 Persona_2
con le rispettive date di nascita. Anche l'identità dei familiari e le Persona_3 loro date di nascita, come dichiarate nei documenti e sui passaporti, non sono state esplicitamente contestate dal . CP_1
Successivamente, in data 15 settembre 2022, lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Venezia comunicava l'avvenuto rilascio dei nulla osta per tutti e tre i familiari, identificati con i protocolli n. per , n. P- CodiceFiscale_2 Persona_1
VE/F/N2021/100981 per e n. per Persona_2 CodiceFiscale_3 Per_3
. Al momento del rilascio dei nulla osta, aveva quasi 17 anni e
[...] Persona_2 quasi 15 anni, entrambi dunque minori. L'emissione di tali nulla Persona_3 osta è un fatto non contestato dal . CP_1
A seguito del rilascio dei nulla osta, la moglie e i figli del ricorrente, sin dal 2022, avanzavano presso l'Ambasciata d'Italia a Dhaka le richieste per il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare. In tale contesto, l'Ambasciata richiedeva ai beneficiari di sottoporsi al test del DNA per accertare il legame di parentela.
In data 10 gennaio 2023, l'Ambasciata d'Italia a Dhaka, Ufficio Visti, disponeva formalmente il test del DNA per e con il ricorrente, Persona_2 Persona_3 contestualmente emettendo un provvedimento di sospensione dei termini per la trattazione delle pratiche di visto (Prot. N. 553). Gli esiti di tale test del DNA, disponibili dal 31 marzo 2023 e trasmessi all'Ambasciata d'Italia a Dhaka in data 4 aprile 2023 dall'International Organization for Migration, attestavano una compatibilità genetica per ipotesi di paternità con una probabilità superiore al 99,99%. Il stesso, nella CP_1 sua difesa, ha confermato la positività dei risultati del test del DNA, allegando i relativi documenti [36, All. 9].
Nonostante la trasmissione degli esiti favorevoli del test del DNA, trascorrevano circa due anni senza che l'autorità consolare rilasciasse i visti richiesti. In data 8 aprile 2025, l'Avv. Caterina Bozzoli inviava una diffida ad adempiere ex art. 2 l. 241/1990
Pag. 2 di 5 all'Ambasciata d'Italia a Dhaka, lamentando il silenzio-inadempimento sulla richiesta di visto.
Solo dopo la diffida ad adempiere, in data 8 maggio 2025, l'Ambasciata d'Italia a Dhaka emetteva un preavviso di rigetto (Prot. N. 115) per tutti i familiari del ricorrente, che veniva regolarmente notificato agli interessati in data 11 maggio 2025. Nel preavviso, l'Ambasciata indicava dubbi sull'autenticità dei certificati di nascita di e , sulla loro minore età al momento della richiesta di nulla osta, e sulla Per_2 Per_3 mancata legalizzazione del certificato di matrimonio e del per Per_5 Per_1
. Non essendo pervenute osservazioni dagli interessati entro il termine di 10
[...] giorni, l'agenzia di outsourcing VFS Global restituiva il preavviso di rigetto in data 27 maggio 2025.
Infine, in data 1° giugno 2025, venivano emessi i provvedimenti di diniego del visto (Prot. N. V-6200) per , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
L'Avv. Caterina Bozzoli, con note difensive datate 10 settembre 2025, prendeva atto della tardiva costituzione in giudizio del , avvenuta il 9 settembre 2025, e CP_1 rilevava che, all'atto della redazione delle sue note, gli specifici preavvisi e provvedimenti di rigetto non risultavano prodotti in atti da parte del . Si rileva CP_1 tuttavia che tali documenti (provvedimenti di diniego, preavviso di rigetto, ricevuta VFS) risultano allegati alla comparsa di costituzione del . CP_1
In diritto, Il diritto all'unità familiare è un diritto fondamentale della persona, riconosciuto e tutelato dagli articoli 29 e 31 della Costituzione Italiana, dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso), o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U. (Cass. ord. N. 4984/2013; Cass. 27 settembre 2013, n. 22307; Cass. n. 209 del 2005 - n. 15247 del 2006 - n. 12661 del 2007). Tuttavia, il comportamento inerte della Pubblica Amministrazione che omette ingiustificatamente di provvedere sull'istanza di rilascio di un visto per ricongiungimento familiare costituisce lesione di un diritto della persona di rango costituzionale, rientrando la cognizione di tali controversie nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/98), il rilascio del visto di ingresso è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute. Tuttavia, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento entro termini perentori, nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza, e il visto per motivi familiari deve essere rilasciato entro 30 giorni, con la possibilità di una sola sospensione per non più di 30 giorni.
Pag. 3 di 5 Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato di possedere i requisiti Parte_1 reddituali e alloggiativi richiesti, e ha ottenuto i nulla osta da parte dello Sportello Unico di Venezia in data 15 settembre 2022 per la moglie e i figli. Questi fatti, essenziali per la procedibilità dell'istanza di ricongiungimento, non sono stati oggetto di contestazione da parte del . La minore età dei figli (nato il CP_1 Persona_2
12.11.2005) e (nata il [...]) alla data di richiesta (8 luglio 2021) Persona_3
e rilascio (15 settembre 2022) dei nulla osta è oggettiva e non è stata smentita da prove contrarie. Fondamentale è poi l'esito del test del DNA, disposto dal in Per_6 data 10 gennaio 2023 e trasmesso con esito positivo il 4 aprile 2023 dall'International Organization for Migration, il quale ha confermato il legame di parentela biologica tra il ricorrente e i figli con una probabilità superiore al 99,99%. La positività di tale test, prova di indubbia valenza scientifica e legale circa il rapporto di filiazione, è stata espressamente riconosciuta e non contestata dal nella sua comparsa CP_1 di costituzione.
Nonostante la positività del test del DNA, l'Ambasciata ha protratto l'istruttoria per quasi due anni dopo la ricezione di tale esito, senza rilasciare i visti. Questa prolungata inerzia costituisce una manifesta violazione dei termini perentori previsti dalla legge per la conclusione del procedimento e si configura come un silenzio-inadempimento, in considerazione della particolare natura del diritto soggettivo leso. La diffida ad adempiere inviata in data 8 aprile 2025 è rimasta, di fatto, inevasa per un periodo ulteriore rispetto ai termini di legge, con l'emissione dei provvedimenti di diniego avvenuta solo in data 1° giugno 2025, a ridosso dell'avvio del presente ricorso giudiziario.
Le motivazioni addotte dal a giustificazione del diniego, incentrate sulla non CP_1 reperibilità online dei certificati di nascita dei figli e su presunte incongruenze nelle cifre identificative, nonché sulla mancata legalizzazione di documenti matrimoniali per la moglie, pur rientrando nell'ambito degli accertamenti dell'autorità consolare ai sensi dell'art. 29, comma 7, D.Lgs. 286/98, non possono giustificare retroattivamente una inerzia amministrativa di tale portata, specialmente a fronte di una prova scientifica inconfutabile del legame di filiazione. Tali verifiche avrebbero dovuto essere svolte con la dovuta diligenza e tempestività, soprattutto dopo la sospensione dei termini disposta il 10 gennaio 2023 e, ancor più, dopo l'esito positivo del test del DNA del 4 aprile 2023. L'Ambasciata aveva a disposizione tutti gli strumenti per risolvere le questioni documentali in un lasso di tempo ragionevole, sollecitando eventuali integrazioni o alternative probatorie, come la produzione degli originali dei certificati di nascita o ulteriore documentazione atta a provare la minore età, che era peraltro già attestata dai passaporti dei figli e dal certificato di famiglia. In un contesto in cui il legame biologico è stato inequivocabilmente provato, l'eccessivo formalismo nell'accertamento di altri documenti, soprattutto se protratto con tempi ingiustificati, finisce per pregiudicare irrimediabilmente il diritto all'unità familiare, in particolare dei minori coinvolti. La circostanza che i passaporti dei figli siano stati rilasciati dalle autorità del Bangladesh sulla base di tali certificati, seppure contestati dall'Ambasciata italiana, non inficia la
Pag. 4 di 5 validità di tali passaporti come documenti di viaggio ufficiali contenenti le date di nascita.
Quanto alla domanda risarcitoria e all'applicazione dell'art. 614 bis cpc, l'esistenza di dubbi sull'autenticità e la verificabilità della documentazione anagrafica, quale elemento cardine per l'ottenimento del visto di ricongiungimento familiare, giustifica la decisione di diniego e impedisce di considerare il ritardo dell'Amministrazione come ingiustificato ai fini del risarcimento del danno, venendo meno il nesso eziologico tra la condotta amministrativa e la lesione del diritto, poiché la lesione deriva dalla carenza dei presupposti documentali stessi e non da una mera omissione.
Con riguardo alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 21773/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA il diritto di al ricongiungimento familiare con la moglie Parte_1
, nata il [...], e i figli nato il [...], e Persona_1 Persona_2
nata il [...]. Persona_3
- ORDINA al e Controparte_1 all'Ambasciata d'Italia a Dhaka – Bangladesh di provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, al rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di , Persona_1 Per_2
e Rigetta la domanda risarcitoria;
[...] Persona_3
- Rigetta la domanda risarcitoria e la domanda di applicazione dell'art. 614 bis cpc.
- Compensa le spese di lite.
Roma 10/09/2025 Il Giudice
Massimo Marasca
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