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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1190/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Riggio Presidente
dott. Vincenzo Accardo Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1190/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.11.1936, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RUSSELLO DAVIDE
CROCIFISSO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. LO BARTOLO GIOVANNA , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni della parti: come da verbale di causa del 28.1.2025 a cui si rinvia integralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 27.11.2023 , premesso di aver Parte_1
contratto a Gela in data 26.10.2006 matrimonio civile con trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 55 Parte I Serie – anno 2006, unione dalla quale non sono nati figli, chiedeva che venisse pronunciata, dapprima, la separazione personale dal coniuge e – decorsi i termini di legge – lo scioglimento del matrimonio.
Esponeva che i coniugi avevano fissato la propria residenza coniugale a Gela, in via Sallustio n. 24 presso un immobile condotto in locazione da ambedue le parti – attualmente abitato dalla resistente
– e di aver già saldato il canone di locazione della residenza familiare sino al mese di marzo del
2024.
Allegava che negli anni è venuta meno la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi per un'incompatibilità di carattere che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, che di fatto vivono già separati;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 01/12/1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
a titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, stabilire che il ricorrente verserà al coniuge l'importo mensile di €600,00 (seicento/00), Parte_1
anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
stabilire che la casa coniugale sita in Gela nella via Sallustio n. 24, in immobile condotto in locazione da entrambi, è assegnata alla sig.ra , con ogni arredo e Controparte_1 corredo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.2.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda sullo status proposta dal ricorrente pur precisando che la coppia ha convissuto more uxorio per nove anni prima di contrarre matrimonio.
Allegava che i coniugi hanno vissuto nell'immobile di via Sallustio n. 24 sino al mese di settembre del 2023, allorquando l' decideva di lasciare la casa coniugale per trasferirsi Parte_1 nell'abitazione sita a Gela in via Cicerone n. 126 e di recedere dal contratto di locazione intestato ad ambedue le parti, versando i relativi canoni sino al mese di gennaio del 2024.
Precisava, sul punto, di essere l'unica titolare del contratto di locazione dal febbraio del 2024 e di doversi far carico del canone di locazione, pari a circa € 350,00 mensile – e ciò oltre ad € 100,00 ogni trimestre – (Cfr. doc. n. 2 e 3 allegati alla comparsa) e ciò pur opponendosi alla domanda di assegnazione della casa familiare, attesa l'assenza di prole.
2 Con riguardo alle condizioni economiche delle parti, deduceva di essere priva di un'occupazione e di avere difficoltà a trovare un impiego – benché abbia svolto in passato piccoli e saltuari lavori di sartoria – per ragioni legate all'età e alle proprie precarie condizioni di salute e di aver contato sul mantenimento spontaneamente versato dal marito dopo la separazione di fatto (pari ad € 750,00 mensili ad ottobre e dicembre 2023 ed € 600,00 a gennaio e febbraio 2024) per far fronte alle spese delle utenze domestiche e relative alla gestione dell'automobile che quest'ultimo – a propria insaputa – le ha trasferito, pari a circa € 500,00 annui.
Aggiungeva che – diversamente dalla moglie – l' può contare sulle notevoli entrate Parte_1
derivanti dalla propria pensione e dai canoni di locazione che lo stesso riscuote dagli immobili di cui risulta essere titolare (indicati nel doc. n. 4 e 5 prodotti in allegato al ricorso introduttivo), le quali gli garantiscono il godimento di redditi annui pari a circa € 55.000,00.
Evidenziava, inoltre, che dall'esame del conto corrente relativo al 2023 intestato al marito si evince che l' ha percepito somme superiori agli € 300.000,00 – a titolo di indennità di Parte_1
esproprio dovuta dal in suo favore e in favore degli eredi del fratello dello stesso – Parte_2
ma che, nel medesimo anno, il ricorrente ha versato gran parte del denaro al figlio, R_
, verosimilmente per danneggiare le ragioni de .
[...] CP_1
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione dei coniugi che di fatto già vivono separati;
2) disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra la Parte_1 Controparte_1 somma di € 1.500,00= mensile, e/o quell'altra somma che risulterà dovuta e provata nel corso del giudizio, importo da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, soggetto annualmente a rivalutazione Istat, mediante bonifico bancario intestato alla SI.ra . 3) all'esito Controparte_1
del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, qualora il giudice adito, dichiari altresì lo scioglimento del matrimonio, fermo il rispetto delle condizioni previste ex lege, disporre a favore della sig.ra l'assegno divorzile dell'importo di Controparte_1
€ 1.500,00= mensile, e/o di quell'altra somma che risulterà dovuta e provata nel corso del giudizio, importo da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, soggetto annualmente a rivalutazione Istat, mediante bonifico bancario intestato alla SI.ra Con vittoria Controparte_1 di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Sentite personalmente le parti all'udienza di comparizione – e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione– con ordinanza emessa dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., in data 20.4.2024 venivano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti chiamati a regolare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi.
3 La causa veniva, quindi, istruita con la sola documentazione prodotta in atti stante l'inammissibilità delle prove dirette articolate dal ricorrente con la memoria istruttoria del 21.3.2024 – in quanto depositata oltre i termini previste dall'art. 473 bis.17, co. 1 c.p.c. a pena di decadenza – e la superfluità delle altre prove costituende articolate da ambedue le parti.
Infine, all'udienza del 28.1.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione rispetto alla domanda di separazione personale e alle domande ad essa correlate.
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dai coniugi nel corso dell'udienza di comparizione personale – e come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno definitivamente cessato di coabitare da oltre un anno, si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Domanda di assegnazione della casa familiare
Non merita, invece, di essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare in favore di proposta dal ricorrente. Controparte_1
Occorre, infatti, considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli, anche se maggiorenni – purché economicamente non indipendenti – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr.
Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti non consente di ritenere sussistenti quelle particolari esigenze di protezione della prole cui la legge subordina il riconoscimento del diritto di godimento sulla casa familiare in favore del genitore convivente deviando, così, dall'ordinario statuto dominicale che disciplina i rapporti tra privati e regola le facoltà di disposizione e godimento dei beni – consentendo, per quel che interessa nel caso che ci occupa, anche di attribuire all'una o all'altra parte le facoltà di godimento
4 discendenti dal contratto di locazione contratto da ambedue i coniugi – sicché la domanda di assegnazione della casa familiare sita a Gela, in via Sallustio n. 24, deve essere rigettata.
Peraltro, non costituiscono fattori idonei a scalfire tale conclusione neppure la differenza di forza economica tra i coniugi poiché costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula (…) la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 18440 dell'1/8/2013), sicché la relativa domanda deve essere rigettata, per come correttamente prospettato dalla resistente nella propria comparsa di risposta
4. Domanda di mantenimento avanzata da Controparte_1
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cass., Ordinanza n. 4327 del 10/2/2022 e
Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere una tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, il compendio documentale versato in atti da ambedue le parti – stante la superfluità delle prove orali articolate dalla resistente sul punto e l'inammissibilità di quelle proposte dal resistente con la propria memoria del 21.3.2024 (ossia, ben oltre i termini prescritti dall'art. 473 bis.17 c.p.c.)
– restituisce l'immagine di una coppia in cui la maggiore forza economica risiede nella persona del ricorrente , come implicitamente confermato dallo stesso nella Parte_1 parte in cui afferma di non volersi sottrarre all'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie.
5 Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in sede di prima memoria di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., gli incrementi del proprio patrimonio – derivanti dalla liquidazione dell'indennità di espropriazione da parte del – non sono irrilevanti, ai fini della valutazione della Parte_2
sussistenza dei presupposti cui la legge subordina il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 156
c.c., solo perché percepiti nel periodo in cui si è manifestata la crisi di coppia poiché, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte – a cui il collegio presta adesione in quanto conforme ai principi di solidarietà coniugale che informano il matrimonio anche nella fase della separazione
(che, come noto, affievolisce ma non pone nel nulla il vincolo coniugale) – “il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione (e della determinazione) dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza”
(Cfr. Cassazione, Sentenza n. 13026 del 10/6/2014; Sentenza n. 2626 del 7/2/2006; Sentenza n.
18327 del 24/12/2002).
Invero, emerge plasticamente dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti che
[...]
gode di redditi annui pari a circa € 56.000,00 lordi (corrispondenti a Parte_1 circa € 37.000 netti considerando l'importo dell'IRPEF che lo stesso è chiamato a sostenere nonché il peso delle addizionali regionali e comunali. Cfr. dichiarazione dei redditi relative agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 prodotte in allegato al ricorso) derivanti dalla percezione della propria pensione (invero, di modesta entità, pari a circa € 665,00 mensili, come confermato dallo stesso ricorrente in sede di udienza di comparizione) e dei canoni di locazione degli immobili che lo stesso
è riuscito a mettere a frutto.
Il ricorrente dispone, dunque, di redditi mensili pari a circa € 3.151,66 con cui, tuttavia, è chiamato a far fronte alle rate trimestrali pari a circa € 2.768,65 (gravanti sul bilancio mensile per € 922,88) previste da due piani di rientro per l'esposizione debitoria maturata con l'Erario, come la parte ha provato attraverso la – invero, parziale – produzione documentale del 5.3.2024 e in parte confermato dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza di comparizione e dall'esame degli estratti conto relativi al 2023 e al primo mese del 2024 (Cfr. estratti conto prodotti in sede di ricorso e nella prima memoria di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.).
6 Non può, inoltre, non rilevarsi – per i motivi sopra esposti – l'incidenza positiva nella complessiva situazione economica dell'INTERNULLO delle somme dallo stesso percepite a titolo di indennità di esproprio ed incidenti – anche al netto delle rimesse effettuate in favore dei congiunti che lo stesso ha affermato essere state eseguite in esecuzione di un patto fiduciario (circostanza, invero, non provata in alcun modo) – ad almeno € 40.000,00 sul suo complessivo patrimonio.
Risulta, infine, provato lo stato di bisogno in cui versa la ricorrente poiché, da Controparte_1
un lato, chiamata a sostenere le spese del canone di locazione della casa familiare e, dall'altro in quanto la stessa risulta essere priva di redditi e impossibilitata per ragioni legate all'età e alle precarie condizioni di salute in cui versa (ampiamente documentate in sede di comparsa) a collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, fattori che giustificano la previsione in capo al resistente di un contributo per il mantenimento della moglie anche tenuto conto della lunga durata del matrimonio (circa diciassette anni) e della rilevante (nonché incontestata alla luce delle deduzioni spiegate dal ricorrente) convivenza more uxorio durata nove anni, periodo in cui la parte ha sicuramente dato vita ad un consorzio di vita stabile, ad una formazione sociale tutelata dall'art. 2 Cost. la cui evoluzione nella formazione di una famiglia fondata sul matrimonio non è priva di rilievo sulla determinazione del complessivo assetto che deve regolare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi nella fase di disgregazione del nucleo familiare (e finanche rilevante in sede di scioglimento del vincolo;
Cfr. Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 35385 del 18/12/2023).
D'altro canto, parte ricorrente non ha (tempestivamente) offerto alcun elemento che corrobori l'affermata capacità della moglie di ricavare redditi dalla propria attività di sarta ammettendo, invero, di aver invitato la moglie – durante la convivenza coniugale – a lasciare il lavoro di collaboratrice domestica che la stessa svolgeva (Cfr. verbale di causa del 25.3.2024: “Vorrei versare di più ma non riesco anche perché ho i miei problemi di salute. Io le ho vietato di fare le pulizie perché stava con me e volevo sostenerla anche per darle una mano a crescere i suoi figli”).
Per tali ragioni, il collegio ritiene equo confermare l'assegno di mantenimento posto a carico del in complessive € 800,00 mensili per come già stabilito in sede di Parte_1
provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal giudice delegato dal collegio.
5. Spese del giudizio
Le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito (anche alla luce delle domande spiegate dalle parti) – devono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
***
7 Occorre, infine, considerare che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Considerato che – per quel che interessa nel presente procedimento – la domanda di scioglimento del matrimonio civile, ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970, può essere domandata quando è stata pronunciata la separazione personale dalle parti con sentenza che abbia la stabilità propria del giudicato (almeno in punto di status) e la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice del collegio in sede di udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c.
Rilevato, dunque, che in sede di ricorso ha proposto – Parte_1
cumulativamente – domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio civile, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo per la decisione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
18.11.1936, e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario a Gela in data 26.10.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gela con atto di matrimonio n. 55 Parte I Serie – anno 2006;
2) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da Parte_1
;
[...]
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1
l'importo di € 800,00 mensili a titolo di contributo per il suo Controparte_1
mantenimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
4) COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio;
5) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396;
6) DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per la decisione della domanda di divorzio proposta da , come da separata ordinanza Parte_1
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23/5/2025.
8 Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Riggio Presidente
dott. Vincenzo Accardo Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1190/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.11.1936, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RUSSELLO DAVIDE
CROCIFISSO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. LO BARTOLO GIOVANNA , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni della parti: come da verbale di causa del 28.1.2025 a cui si rinvia integralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 27.11.2023 , premesso di aver Parte_1
contratto a Gela in data 26.10.2006 matrimonio civile con trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Gela con atto di matrimonio n. 55 Parte I Serie – anno 2006, unione dalla quale non sono nati figli, chiedeva che venisse pronunciata, dapprima, la separazione personale dal coniuge e – decorsi i termini di legge – lo scioglimento del matrimonio.
Esponeva che i coniugi avevano fissato la propria residenza coniugale a Gela, in via Sallustio n. 24 presso un immobile condotto in locazione da ambedue le parti – attualmente abitato dalla resistente
– e di aver già saldato il canone di locazione della residenza familiare sino al mese di marzo del
2024.
Allegava che negli anni è venuta meno la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi per un'incompatibilità di carattere che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, che di fatto vivono già separati;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 01/12/1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
a titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, stabilire che il ricorrente verserà al coniuge l'importo mensile di €600,00 (seicento/00), Parte_1
anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
stabilire che la casa coniugale sita in Gela nella via Sallustio n. 24, in immobile condotto in locazione da entrambi, è assegnata alla sig.ra , con ogni arredo e Controparte_1 corredo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Con comparsa di risposta depositata in data 21.2.2024 si è costituita in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda sullo status proposta dal ricorrente pur precisando che la coppia ha convissuto more uxorio per nove anni prima di contrarre matrimonio.
Allegava che i coniugi hanno vissuto nell'immobile di via Sallustio n. 24 sino al mese di settembre del 2023, allorquando l' decideva di lasciare la casa coniugale per trasferirsi Parte_1 nell'abitazione sita a Gela in via Cicerone n. 126 e di recedere dal contratto di locazione intestato ad ambedue le parti, versando i relativi canoni sino al mese di gennaio del 2024.
Precisava, sul punto, di essere l'unica titolare del contratto di locazione dal febbraio del 2024 e di doversi far carico del canone di locazione, pari a circa € 350,00 mensile – e ciò oltre ad € 100,00 ogni trimestre – (Cfr. doc. n. 2 e 3 allegati alla comparsa) e ciò pur opponendosi alla domanda di assegnazione della casa familiare, attesa l'assenza di prole.
2 Con riguardo alle condizioni economiche delle parti, deduceva di essere priva di un'occupazione e di avere difficoltà a trovare un impiego – benché abbia svolto in passato piccoli e saltuari lavori di sartoria – per ragioni legate all'età e alle proprie precarie condizioni di salute e di aver contato sul mantenimento spontaneamente versato dal marito dopo la separazione di fatto (pari ad € 750,00 mensili ad ottobre e dicembre 2023 ed € 600,00 a gennaio e febbraio 2024) per far fronte alle spese delle utenze domestiche e relative alla gestione dell'automobile che quest'ultimo – a propria insaputa – le ha trasferito, pari a circa € 500,00 annui.
Aggiungeva che – diversamente dalla moglie – l' può contare sulle notevoli entrate Parte_1
derivanti dalla propria pensione e dai canoni di locazione che lo stesso riscuote dagli immobili di cui risulta essere titolare (indicati nel doc. n. 4 e 5 prodotti in allegato al ricorso introduttivo), le quali gli garantiscono il godimento di redditi annui pari a circa € 55.000,00.
Evidenziava, inoltre, che dall'esame del conto corrente relativo al 2023 intestato al marito si evince che l' ha percepito somme superiori agli € 300.000,00 – a titolo di indennità di Parte_1
esproprio dovuta dal in suo favore e in favore degli eredi del fratello dello stesso – Parte_2
ma che, nel medesimo anno, il ricorrente ha versato gran parte del denaro al figlio, R_
, verosimilmente per danneggiare le ragioni de .
[...] CP_1
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione dei coniugi che di fatto già vivono separati;
2) disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra la Parte_1 Controparte_1 somma di € 1.500,00= mensile, e/o quell'altra somma che risulterà dovuta e provata nel corso del giudizio, importo da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, soggetto annualmente a rivalutazione Istat, mediante bonifico bancario intestato alla SI.ra . 3) all'esito Controparte_1
del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, qualora il giudice adito, dichiari altresì lo scioglimento del matrimonio, fermo il rispetto delle condizioni previste ex lege, disporre a favore della sig.ra l'assegno divorzile dell'importo di Controparte_1
€ 1.500,00= mensile, e/o di quell'altra somma che risulterà dovuta e provata nel corso del giudizio, importo da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, soggetto annualmente a rivalutazione Istat, mediante bonifico bancario intestato alla SI.ra Con vittoria Controparte_1 di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Sentite personalmente le parti all'udienza di comparizione – e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione– con ordinanza emessa dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., in data 20.4.2024 venivano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti chiamati a regolare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi.
3 La causa veniva, quindi, istruita con la sola documentazione prodotta in atti stante l'inammissibilità delle prove dirette articolate dal ricorrente con la memoria istruttoria del 21.3.2024 – in quanto depositata oltre i termini previste dall'art. 473 bis.17, co. 1 c.p.c. a pena di decadenza – e la superfluità delle altre prove costituende articolate da ambedue le parti.
Infine, all'udienza del 28.1.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione rispetto alla domanda di separazione personale e alle domande ad essa correlate.
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dai coniugi nel corso dell'udienza di comparizione personale – e come, peraltro, confermato dalla circostanza che le odierne parti hanno definitivamente cessato di coabitare da oltre un anno, si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Domanda di assegnazione della casa familiare
Non merita, invece, di essere accolta la domanda di assegnazione della casa familiare in favore di proposta dal ricorrente. Controparte_1
Occorre, infatti, considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli, anche se maggiorenni – purché economicamente non indipendenti – a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr.
Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti non consente di ritenere sussistenti quelle particolari esigenze di protezione della prole cui la legge subordina il riconoscimento del diritto di godimento sulla casa familiare in favore del genitore convivente deviando, così, dall'ordinario statuto dominicale che disciplina i rapporti tra privati e regola le facoltà di disposizione e godimento dei beni – consentendo, per quel che interessa nel caso che ci occupa, anche di attribuire all'una o all'altra parte le facoltà di godimento
4 discendenti dal contratto di locazione contratto da ambedue i coniugi – sicché la domanda di assegnazione della casa familiare sita a Gela, in via Sallustio n. 24, deve essere rigettata.
Peraltro, non costituiscono fattori idonei a scalfire tale conclusione neppure la differenza di forza economica tra i coniugi poiché costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula (…) la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti” (Cfr. Cassazione, Sentenza n. 18440 dell'1/8/2013), sicché la relativa domanda deve essere rigettata, per come correttamente prospettato dalla resistente nella propria comparsa di risposta
4. Domanda di mantenimento avanzata da Controparte_1
In ordine alla domanda di contenuto economico formulata da parte ricorrente, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156
c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Occorre, infatti, tenere presente che – a differenza di quanto non avvenga con lo scioglimento e con la cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione personale è una situazione temporanea che lascia permanere il vincolo coniugale, sospendendo i doveri personali dei coniugi di collaborazione, coabitazione e fedeltà ma mantenendo attuale il dovere di assistenza materiale che grava su ciascuno di essi, situazione affatto differente dalla solidarietà post-coniugale che caratterizza il rapporto tra le parti dopo il divorzio (cfr. Cass., Ordinanza n. 4327 del 10/2/2022 e
Sentenza n. 12196 del 16/5/2017).
Tuttavia, ulteriore presupposto necessario per il riconoscimento di un assegno per il contributo al mantenimento di uno dei due coniugi è che il beneficiario versi in stato di bisogno – inteso in questo particolare ambito come mancata disponibilità di redditi propri tali da fargli mantenere una tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio – e che sussista una apprezzabile differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, il compendio documentale versato in atti da ambedue le parti – stante la superfluità delle prove orali articolate dalla resistente sul punto e l'inammissibilità di quelle proposte dal resistente con la propria memoria del 21.3.2024 (ossia, ben oltre i termini prescritti dall'art. 473 bis.17 c.p.c.)
– restituisce l'immagine di una coppia in cui la maggiore forza economica risiede nella persona del ricorrente , come implicitamente confermato dallo stesso nella Parte_1 parte in cui afferma di non volersi sottrarre all'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie.
5 Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in sede di prima memoria di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., gli incrementi del proprio patrimonio – derivanti dalla liquidazione dell'indennità di espropriazione da parte del – non sono irrilevanti, ai fini della valutazione della Parte_2
sussistenza dei presupposti cui la legge subordina il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 156
c.c., solo perché percepiti nel periodo in cui si è manifestata la crisi di coppia poiché, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte – a cui il collegio presta adesione in quanto conforme ai principi di solidarietà coniugale che informano il matrimonio anche nella fase della separazione
(che, come noto, affievolisce ma non pone nel nulla il vincolo coniugale) – “il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione (e della determinazione) dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza”
(Cfr. Cassazione, Sentenza n. 13026 del 10/6/2014; Sentenza n. 2626 del 7/2/2006; Sentenza n.
18327 del 24/12/2002).
Invero, emerge plasticamente dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti che
[...]
gode di redditi annui pari a circa € 56.000,00 lordi (corrispondenti a Parte_1 circa € 37.000 netti considerando l'importo dell'IRPEF che lo stesso è chiamato a sostenere nonché il peso delle addizionali regionali e comunali. Cfr. dichiarazione dei redditi relative agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 prodotte in allegato al ricorso) derivanti dalla percezione della propria pensione (invero, di modesta entità, pari a circa € 665,00 mensili, come confermato dallo stesso ricorrente in sede di udienza di comparizione) e dei canoni di locazione degli immobili che lo stesso
è riuscito a mettere a frutto.
Il ricorrente dispone, dunque, di redditi mensili pari a circa € 3.151,66 con cui, tuttavia, è chiamato a far fronte alle rate trimestrali pari a circa € 2.768,65 (gravanti sul bilancio mensile per € 922,88) previste da due piani di rientro per l'esposizione debitoria maturata con l'Erario, come la parte ha provato attraverso la – invero, parziale – produzione documentale del 5.3.2024 e in parte confermato dalle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza di comparizione e dall'esame degli estratti conto relativi al 2023 e al primo mese del 2024 (Cfr. estratti conto prodotti in sede di ricorso e nella prima memoria di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.).
6 Non può, inoltre, non rilevarsi – per i motivi sopra esposti – l'incidenza positiva nella complessiva situazione economica dell'INTERNULLO delle somme dallo stesso percepite a titolo di indennità di esproprio ed incidenti – anche al netto delle rimesse effettuate in favore dei congiunti che lo stesso ha affermato essere state eseguite in esecuzione di un patto fiduciario (circostanza, invero, non provata in alcun modo) – ad almeno € 40.000,00 sul suo complessivo patrimonio.
Risulta, infine, provato lo stato di bisogno in cui versa la ricorrente poiché, da Controparte_1
un lato, chiamata a sostenere le spese del canone di locazione della casa familiare e, dall'altro in quanto la stessa risulta essere priva di redditi e impossibilitata per ragioni legate all'età e alle precarie condizioni di salute in cui versa (ampiamente documentate in sede di comparsa) a collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, fattori che giustificano la previsione in capo al resistente di un contributo per il mantenimento della moglie anche tenuto conto della lunga durata del matrimonio (circa diciassette anni) e della rilevante (nonché incontestata alla luce delle deduzioni spiegate dal ricorrente) convivenza more uxorio durata nove anni, periodo in cui la parte ha sicuramente dato vita ad un consorzio di vita stabile, ad una formazione sociale tutelata dall'art. 2 Cost. la cui evoluzione nella formazione di una famiglia fondata sul matrimonio non è priva di rilievo sulla determinazione del complessivo assetto che deve regolare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi nella fase di disgregazione del nucleo familiare (e finanche rilevante in sede di scioglimento del vincolo;
Cfr. Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 35385 del 18/12/2023).
D'altro canto, parte ricorrente non ha (tempestivamente) offerto alcun elemento che corrobori l'affermata capacità della moglie di ricavare redditi dalla propria attività di sarta ammettendo, invero, di aver invitato la moglie – durante la convivenza coniugale – a lasciare il lavoro di collaboratrice domestica che la stessa svolgeva (Cfr. verbale di causa del 25.3.2024: “Vorrei versare di più ma non riesco anche perché ho i miei problemi di salute. Io le ho vietato di fare le pulizie perché stava con me e volevo sostenerla anche per darle una mano a crescere i suoi figli”).
Per tali ragioni, il collegio ritiene equo confermare l'assegno di mantenimento posto a carico del in complessive € 800,00 mensili per come già stabilito in sede di Parte_1
provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal giudice delegato dal collegio.
5. Spese del giudizio
Le spese di lite – tenuto conto della natura del giudizio e del suo complessivo esito (anche alla luce delle domande spiegate dalle parti) – devono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
***
7 Occorre, infine, considerare che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla L. n. 898/1970.
Considerato che – per quel che interessa nel presente procedimento – la domanda di scioglimento del matrimonio civile, ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970, può essere domandata quando è stata pronunciata la separazione personale dalle parti con sentenza che abbia la stabilità propria del giudicato (almeno in punto di status) e la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice del collegio in sede di udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c.
Rilevato, dunque, che in sede di ricorso ha proposto – Parte_1
cumulativamente – domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio civile, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo per la decisione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
18.11.1936, e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario a Gela in data 26.10.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gela con atto di matrimonio n. 55 Parte I Serie – anno 2006;
2) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da Parte_1
;
[...]
3) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1
l'importo di € 800,00 mensili a titolo di contributo per il suo Controparte_1
mantenimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro giorno cinque di ogni mese;
4) COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio;
5) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396;
6) DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per la decisione della domanda di divorzio proposta da , come da separata ordinanza Parte_1
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23/5/2025.
8 Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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