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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2016/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2016/2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da nata a [...], il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1 ricorrente contro nato a [...] il [...], (c.f. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 26.03.2025;
Conclusioni di parte ricorrente: “- pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n.
898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la sig.ra
e il sig. a Corridonia (MC) in data 06/08/2011, come Parte_1 CP_1 risulta dall'estratto del registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Corridonia, atto
n. 38, parte II^, serie A, Anno 2011, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del detto
Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- la casa coniugale sita in Civitanova Marche (MC), corso Umberto I, 158, di proprietà della sig.ra resterà alla stessa assegnata;
Pt_1
- stante l'indipendenza economica delle parti, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento al coniuge e dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico- patrimoniale tra le parti.
1 - Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio.”
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.09.2024, la ricorrente sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig. in data CP_1
06.08.2011, presso il Comune di Corridonia (MC), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Corridonia, atto n. 38, parte II, serie A, Anno 2011, dalla cui unione non sono nati figli.
La parte ricorrente ha dedotto che i coniugi in data 01.12.2020 comparivano innanzi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Civitanova Marche ove veniva omologata la separazione consensuale alle condizioni rese dalle parti nell'accordo sottoscritto da entrambi in data 30.10.2020, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Parte ricorrente inoltre ha dichiarato che la casa coniugale sita in Civitanova Marche (MC), corso Umberto I, 158, è di proprietà esclusiva della sig.ra e che non è riuscita a Pt_1 raggiungere un accordo per la proposizione di un ricorso congiunto con il sig. CP_1
L'istante ha infine dato atto che ogni rapporto economico e patrimoniale tra le parti è già stato regolato e, stante l'indipendenza economica degli stessi, chiede, pertanto, dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di mantenimento al coniuge.
Con decreto del 13.09.2024 il giudice fissava l'udienza del 18.12.2024 per la comparizione delle parti, assegnando alla ricorrente il termine di giorni 10 per la notifica del ricorso al convenuto.
Con istanza del 05.12.2024 parte ricorrente chiedeva il differimento della prima udienza ed un nuovo termine per la notificazione degli atti processuali, stante l'irreperibilità del convenuto all'indirizzo desunto dal certificato di residenza.
Con provvedimento del 09.12.2024, il giudice, preso atto dell'istanza di parte e della mancata notifica al convenuto, differiva l'udienza al 26.03.2025 concedendo un nuovo termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
In data 17.12.2024 per il tramite dell'ufficiale giudiziario veniva notificato il provvedimento direttamente nelle mani del convenuto, all'indirizzo di via Strada di Vaneze
n. 18, in Trento.
2 Il giudice, all'udienza del 26.03.2025 in cui era presente la sola parte ricorrente, verificata la regolare notificazione effettuata al convenuto, preso atto della mancata costituzione del sig. disponeva procedersi nella contumacia del resistente. Quindi, preso atto CP_1 della rinnovata volontà della sig.ra di voler procedere nella domanda di Parte_1 divorzio, invitava la ricorrente a concludere oralmente ex art. 473.bis22, ultimo comma,
c.p.c.
Tutto quanto sopra premesso, la parte ricorrente, concludeva come da ricorso: ”- pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
a Corridonia (MC) in data 06/08/2011, come risulta dall'estratto del registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Corridonia, atto n. 38, parte II^, serie A, Anno 2011, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- la casa coniugale sita in Civitanova Marche (MC), corso Umberto I, 158, di proprietà della sig.ra resterà alla stessa assegnata;
Pt_1
- stante l'indipendenza economica delle parti, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento al coniuge e dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico- patrimoniale tra le parti.
- Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio.”
Sulle conclusioni di parte ricorrente il giudice rimetteva la causa in decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio, alla quale la parte resistente non costituita nulla ha opposto, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dal giorno in cui i coniugi in data 01.12.2020 comparivano innanzi all'ufficiale di Stato Civile del Comune d i
Civitanova Marche ove veniva omologata la separazione consensuale, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Il Tribunale, quindi, osserva, quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, sita in Civitanova Marche, che la stessa deve essere rigettata in quanto in assenza di figli minorenni, o maggiorenni non economicamente autosufficienti, manca il presupposto per la proponibilità della domanda in questione.
Per il resto, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate e che nulla osti alla pronuncia di divorzio, in assenza di richieste economiche, la domanda deve essere accolta.
3 Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Venendo infine alle spese di lite, tenuto conto della non complessità della causa, del rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, con conseguente semplice emissione di una pronuncia sullo status, con mancata opposizione da parte del resistente non costituito, si reputa equo compensare le spese per 1/2 e per la restante metà porle a carico della parte resistente. Le spese di lite vanno inoltre liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, con applicazione dello scaglione 26.000 – 52.000 euro, considerando i valori minimi per le fasi di studio e introduttiva (alla luce di quanto sopra considerato in termini di non complessità della causa e della contumacia della parte resistente) e per la fase decisionale, avendo la parte ricorrente precisato le conclusioni oralmente in udienza ex art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c.; nulla per la fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 in data 06.08.2011, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Corridonia, atto n. 38, parte II, serie A, Anno 201, alle condizioni precisate dalla parte ricorrente e confermate all'udienza del 26.03.2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, per essere carenti i relativi presupposti;
3) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
4) compensa le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.906,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, per un 1/2 tra le parti, condannando il resistente alla refusione in favore della ricorrente per la restante metà (euro 1.453,00).
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2016/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2016/2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da nata a [...], il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1 ricorrente contro nato a [...] il [...], (c.f. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 26.03.2025;
Conclusioni di parte ricorrente: “- pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n.
898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la sig.ra
e il sig. a Corridonia (MC) in data 06/08/2011, come Parte_1 CP_1 risulta dall'estratto del registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Corridonia, atto
n. 38, parte II^, serie A, Anno 2011, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del detto
Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- la casa coniugale sita in Civitanova Marche (MC), corso Umberto I, 158, di proprietà della sig.ra resterà alla stessa assegnata;
Pt_1
- stante l'indipendenza economica delle parti, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento al coniuge e dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico- patrimoniale tra le parti.
1 - Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio.”
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.09.2024, la ricorrente sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig. in data CP_1
06.08.2011, presso il Comune di Corridonia (MC), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Corridonia, atto n. 38, parte II, serie A, Anno 2011, dalla cui unione non sono nati figli.
La parte ricorrente ha dedotto che i coniugi in data 01.12.2020 comparivano innanzi all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Civitanova Marche ove veniva omologata la separazione consensuale alle condizioni rese dalle parti nell'accordo sottoscritto da entrambi in data 30.10.2020, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Parte ricorrente inoltre ha dichiarato che la casa coniugale sita in Civitanova Marche (MC), corso Umberto I, 158, è di proprietà esclusiva della sig.ra e che non è riuscita a Pt_1 raggiungere un accordo per la proposizione di un ricorso congiunto con il sig. CP_1
L'istante ha infine dato atto che ogni rapporto economico e patrimoniale tra le parti è già stato regolato e, stante l'indipendenza economica degli stessi, chiede, pertanto, dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di mantenimento al coniuge.
Con decreto del 13.09.2024 il giudice fissava l'udienza del 18.12.2024 per la comparizione delle parti, assegnando alla ricorrente il termine di giorni 10 per la notifica del ricorso al convenuto.
Con istanza del 05.12.2024 parte ricorrente chiedeva il differimento della prima udienza ed un nuovo termine per la notificazione degli atti processuali, stante l'irreperibilità del convenuto all'indirizzo desunto dal certificato di residenza.
Con provvedimento del 09.12.2024, il giudice, preso atto dell'istanza di parte e della mancata notifica al convenuto, differiva l'udienza al 26.03.2025 concedendo un nuovo termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
In data 17.12.2024 per il tramite dell'ufficiale giudiziario veniva notificato il provvedimento direttamente nelle mani del convenuto, all'indirizzo di via Strada di Vaneze
n. 18, in Trento.
2 Il giudice, all'udienza del 26.03.2025 in cui era presente la sola parte ricorrente, verificata la regolare notificazione effettuata al convenuto, preso atto della mancata costituzione del sig. disponeva procedersi nella contumacia del resistente. Quindi, preso atto CP_1 della rinnovata volontà della sig.ra di voler procedere nella domanda di Parte_1 divorzio, invitava la ricorrente a concludere oralmente ex art. 473.bis22, ultimo comma,
c.p.c.
Tutto quanto sopra premesso, la parte ricorrente, concludeva come da ricorso: ”- pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
a Corridonia (MC) in data 06/08/2011, come risulta dall'estratto del registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Corridonia, atto n. 38, parte II^, serie A, Anno 2011, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- la casa coniugale sita in Civitanova Marche (MC), corso Umberto I, 158, di proprietà della sig.ra resterà alla stessa assegnata;
Pt_1
- stante l'indipendenza economica delle parti, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento al coniuge e dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico- patrimoniale tra le parti.
- Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio.”
Sulle conclusioni di parte ricorrente il giudice rimetteva la causa in decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio, alla quale la parte resistente non costituita nulla ha opposto, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dal giorno in cui i coniugi in data 01.12.2020 comparivano innanzi all'ufficiale di Stato Civile del Comune d i
Civitanova Marche ove veniva omologata la separazione consensuale, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Il Tribunale, quindi, osserva, quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale, sita in Civitanova Marche, che la stessa deve essere rigettata in quanto in assenza di figli minorenni, o maggiorenni non economicamente autosufficienti, manca il presupposto per la proponibilità della domanda in questione.
Per il resto, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate e che nulla osti alla pronuncia di divorzio, in assenza di richieste economiche, la domanda deve essere accolta.
3 Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Venendo infine alle spese di lite, tenuto conto della non complessità della causa, del rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, con conseguente semplice emissione di una pronuncia sullo status, con mancata opposizione da parte del resistente non costituito, si reputa equo compensare le spese per 1/2 e per la restante metà porle a carico della parte resistente. Le spese di lite vanno inoltre liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, con applicazione dello scaglione 26.000 – 52.000 euro, considerando i valori minimi per le fasi di studio e introduttiva (alla luce di quanto sopra considerato in termini di non complessità della causa e della contumacia della parte resistente) e per la fase decisionale, avendo la parte ricorrente precisato le conclusioni oralmente in udienza ex art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c.; nulla per la fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 in data 06.08.2011, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Corridonia, atto n. 38, parte II, serie A, Anno 201, alle condizioni precisate dalla parte ricorrente e confermate all'udienza del 26.03.2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale, per essere carenti i relativi presupposti;
3) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
4) compensa le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.906,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, per un 1/2 tra le parti, condannando il resistente alla refusione in favore della ricorrente per la restante metà (euro 1.453,00).
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Dott.ssa Laura Di Bernardi
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