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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/12/2025, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1960 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 02/12/2025 tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall' avv. MARTA STORTI ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: All'udienza del 02/12/2025 il ricorrente si riportava ai propri atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 20/03/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 06/03/2004 dal quale erano nati tre figli, il Persona_1
02/08/2004, il 23/07/2007 e il 12/10/2009, e di essere divorziata Persona_2 Persona_3 con sentenza del 09/04/2018, ove era stato previsto l'affido condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso la madre e l'obbligo a carico di di versare un assegno Controparte_1 mensile di € 750.000 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli (€ 250,00 a figlio). Deduceva che tali condizioni non erano mai state rispettate dal resistente, il quale, come emergeva da un percorso di preistruttoria condotto al fine di ricostruire la sua situazione economica patrimoniale, aveva percepito: nell'anno 2019 un reddito pari ad € 19.492,03; nel
2021 un reddito di € 22.136,00; dal 1/1/2022 al 31/12/2022 un reddito da lavoratore dipendente di € 28,555,00. Malgrado ciò, evidenziava che il marito non aveva mai contribuito al mantenimento dei figli, pertanto nei suoi confronti pendeva un procedimento penale e una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi. Allegava foto tratte da social che ritraevano il resistente in viaggi e ristoranti, effettuando spese di natura voluttuaria. Riferiva di lavorare come operatore sociosanitario domiciliare presso la società cooperativa sociale Atena con contratto a tempo determinato e part-time, percependo una retribuzione variabile in relazione alle ore svolte e agli utenti assegnati. Rappresentava che negli ultimi tre anni aveva percepito una retribuzione mensile pari ad € 758,94 e che viveva presso un'abitazione che le era stata donata dal padre.
Riferiva di essere la sola ad accudire i figli, provvedendo alla gestione quotidiana, scolastica, extrascolastica, sportiva e sanitaria degli stessi, talvolta con il supporto economico della madre.
Infine, esponeva che il resistente si era rifiutato ingiustificatamente di comunicare con lei, omettendo di rispondere alle comunicazioni effettuate mediante mail nell'interesse dei figli.
Tanto premesso, chiedeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, la conferma dei provvedimenti di carattere economico previsti nella sentenza di divorzio, la rimessione alla volontà dei figli della regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre,
l'ammonizione del resistente per le violazioni effettuate, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore della ricorrente ovvero la condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 479 bis.39 dovuta dall'obbligato per ciascun giorno di violazione e inosservanza dei provvedimenti assunti dal Tribunale.
All'esito dell'udienza del 14/06/2024, il Giudice relatore disponeva l'affido esclusivo dei minori e alla madre e rimetteva il diritto di visita del padre alla volontà dei minori. Per_2 Per_3
All'esito dell'udienza del 02/12/2025, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione.
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, va dichiarata la contumacia del resistente . Controparte_1
Va confermato l'affido esclusivo del figlio alla madre e la rimessione alla volontà Persona_3 del minore del diritto di visita del padre. Nulla va disposto in merito all'affido e al diritto di visita del padre con riguardo al figlio , poiché divenuto maggiorenne nelle more del Persona_2 giudizio.
Tenuto conto delle gravi inadempienze del resistente rispetto agli obblighi economici prescritti in favore dei figli e del mancato esercizio del diritto di visita nei confronti di questi, il Tribunale dispone l'ammonimento di ad adempiere agli obblighi genitoriali. Controparte_1
Infine, la ricorrente chiede la condanna del resistente al pagamento di una somma di denaro per ciascun giorno di violazione e inosservanza dei provvedimenti assunti dal Tribunale. Dalla documentazione allegata risulta che il resistente non ha più adempiuto agli obblighi contenuti nella sentenza di divorzio dal novembre 2019 al gennaio 2022 (cfr. sentenza penale). All'udienza presidenziale, ha dichiarato che il marito non contribuiva al mantenimento dei figli da circa vent'anni e che, a far data dalla sentenza di divorzio, li ha completamente abbandonati. Il
Tribunale reputa congruo applicare una somma di denaro pari a € 10,00 per ciascun giorno di violazione e inosservanza dei provvedimenti assunti con la sentenza di divorzio e, conseguentemente, condanna il resistente al pagamento di € 22.540,00 a favore della ricorrente oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
La domanda di risarcimento danni va rigettata per le ragioni che seguono. Per poter applicare la misura risarcitoria di cui all'art. 473-bis. 39 c.p.c. non è sufficiente provare le inadempienze, ma occorre allegare la prova delle conseguenze che ne sono derivate. Nel caso di specie, sebbene risulti accertato l'inadempimento dei doveri genitoriali, anche di natura economica, posto in essere dal padre nei confronti dei figli, il danno e l'entità della lesione non risultano provati.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. conferma l'affido esclusivo del figlio minore alla madre;
Persona_3
2. ammonisce il resistente ad adempiere agli obblighi economici prescritti in favore della prole e al rispetto del diritto di visita come disciplinato nella sentenza di divorzio;
3. rigetta la domanda della ricorrente di risarcimento dei danni;
4. condanna il resistente al pagamento di una somma di denaro pari ad € 22.540,00 a favore della ricorrente oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
5. condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1960 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 02/12/2025 tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall' avv. MARTA STORTI ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: All'udienza del 02/12/2025 il ricorrente si riportava ai propri atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 20/03/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 06/03/2004 dal quale erano nati tre figli, il Persona_1
02/08/2004, il 23/07/2007 e il 12/10/2009, e di essere divorziata Persona_2 Persona_3 con sentenza del 09/04/2018, ove era stato previsto l'affido condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso la madre e l'obbligo a carico di di versare un assegno Controparte_1 mensile di € 750.000 a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli (€ 250,00 a figlio). Deduceva che tali condizioni non erano mai state rispettate dal resistente, il quale, come emergeva da un percorso di preistruttoria condotto al fine di ricostruire la sua situazione economica patrimoniale, aveva percepito: nell'anno 2019 un reddito pari ad € 19.492,03; nel
2021 un reddito di € 22.136,00; dal 1/1/2022 al 31/12/2022 un reddito da lavoratore dipendente di € 28,555,00. Malgrado ciò, evidenziava che il marito non aveva mai contribuito al mantenimento dei figli, pertanto nei suoi confronti pendeva un procedimento penale e una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi. Allegava foto tratte da social che ritraevano il resistente in viaggi e ristoranti, effettuando spese di natura voluttuaria. Riferiva di lavorare come operatore sociosanitario domiciliare presso la società cooperativa sociale Atena con contratto a tempo determinato e part-time, percependo una retribuzione variabile in relazione alle ore svolte e agli utenti assegnati. Rappresentava che negli ultimi tre anni aveva percepito una retribuzione mensile pari ad € 758,94 e che viveva presso un'abitazione che le era stata donata dal padre.
Riferiva di essere la sola ad accudire i figli, provvedendo alla gestione quotidiana, scolastica, extrascolastica, sportiva e sanitaria degli stessi, talvolta con il supporto economico della madre.
Infine, esponeva che il resistente si era rifiutato ingiustificatamente di comunicare con lei, omettendo di rispondere alle comunicazioni effettuate mediante mail nell'interesse dei figli.
Tanto premesso, chiedeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, la conferma dei provvedimenti di carattere economico previsti nella sentenza di divorzio, la rimessione alla volontà dei figli della regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre,
l'ammonizione del resistente per le violazioni effettuate, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore della ricorrente ovvero la condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 479 bis.39 dovuta dall'obbligato per ciascun giorno di violazione e inosservanza dei provvedimenti assunti dal Tribunale.
All'esito dell'udienza del 14/06/2024, il Giudice relatore disponeva l'affido esclusivo dei minori e alla madre e rimetteva il diritto di visita del padre alla volontà dei minori. Per_2 Per_3
All'esito dell'udienza del 02/12/2025, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione.
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, va dichiarata la contumacia del resistente . Controparte_1
Va confermato l'affido esclusivo del figlio alla madre e la rimessione alla volontà Persona_3 del minore del diritto di visita del padre. Nulla va disposto in merito all'affido e al diritto di visita del padre con riguardo al figlio , poiché divenuto maggiorenne nelle more del Persona_2 giudizio.
Tenuto conto delle gravi inadempienze del resistente rispetto agli obblighi economici prescritti in favore dei figli e del mancato esercizio del diritto di visita nei confronti di questi, il Tribunale dispone l'ammonimento di ad adempiere agli obblighi genitoriali. Controparte_1
Infine, la ricorrente chiede la condanna del resistente al pagamento di una somma di denaro per ciascun giorno di violazione e inosservanza dei provvedimenti assunti dal Tribunale. Dalla documentazione allegata risulta che il resistente non ha più adempiuto agli obblighi contenuti nella sentenza di divorzio dal novembre 2019 al gennaio 2022 (cfr. sentenza penale). All'udienza presidenziale, ha dichiarato che il marito non contribuiva al mantenimento dei figli da circa vent'anni e che, a far data dalla sentenza di divorzio, li ha completamente abbandonati. Il
Tribunale reputa congruo applicare una somma di denaro pari a € 10,00 per ciascun giorno di violazione e inosservanza dei provvedimenti assunti con la sentenza di divorzio e, conseguentemente, condanna il resistente al pagamento di € 22.540,00 a favore della ricorrente oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
La domanda di risarcimento danni va rigettata per le ragioni che seguono. Per poter applicare la misura risarcitoria di cui all'art. 473-bis. 39 c.p.c. non è sufficiente provare le inadempienze, ma occorre allegare la prova delle conseguenze che ne sono derivate. Nel caso di specie, sebbene risulti accertato l'inadempimento dei doveri genitoriali, anche di natura economica, posto in essere dal padre nei confronti dei figli, il danno e l'entità della lesione non risultano provati.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. conferma l'affido esclusivo del figlio minore alla madre;
Persona_3
2. ammonisce il resistente ad adempiere agli obblighi economici prescritti in favore della prole e al rispetto del diritto di visita come disciplinato nella sentenza di divorzio;
3. rigetta la domanda della ricorrente di risarcimento dei danni;
4. condanna il resistente al pagamento di una somma di denaro pari ad € 22.540,00 a favore della ricorrente oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
5. condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio