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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7004 + 7005/2024 di R.G., promossa con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da
Parte_1
con gli avv.ti Angela Daniela Zucchetti, Mariapaola Boni, Roberta Finazzi e Paola
Cordovado, domicilio eletto in Milano, via Borgogna n. 3,
OPPONENTE
contro
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Iacona, domicilio eletto in Milano, via Mameli n.
20,
OPPOSTO
e contro
CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariapaola Boni, Roberta Finazzi e Paola Cordovado,
domicilio eletto in Milano, via Borgogna n. 3,
OPPOSTA
con la chiamata in causa di
CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, domicilio eletto in Milano, via Savarè n.
1,
TERZO CHIAMATO
e da (quanto al fascicolo riunito n. 7005/2024 R.G.)
CP_2
OPPONENTE
contro
Controparte_1 Parte_1
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, interponeva tempestiva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1043 – 5344/2023 R.G. e il pedissequo atto di precetto in forza del quale il
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, su ricorso di le intimava il pagamento CP_4
di euro 8.249,63 a titolo di TFR.
Il procedimento veniva incardinato al n. 7004/2024 R.G. e assegnato alla scrivente.
Par eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva e l'erroneità dell'importo portato dal decreto.
Svolgeva domanda di garanzia nei confronti di e di chiamata di terzo verso CP_2 CP_3
La società opponente rappresentava che il TFR oggetto del D.I. veniva versato al Fondo di
Tesoreria nella misura inferiore di € 7.648,53 rispetto a quella indicata nel ricorso CP_3
monitorio e che, quindi, vi era stato un errore nella Certificazione Unica da parte di la CP_2
quale, inoltre non era riuscita ad attivare la procedura di anticipazione e successiva compensazione, trovandosi in una situazione di incapienza.
Par Nelle more, provvedeva al pagamento in favore del signor della somma inferiore CP_4
ritenuta dovuta, nonché delle spese liquidate con il D.I. opposto e delle competenze di precetto.
2 Si costituiva ritualmente contestato le difese avversarie e chiedendo l'integrale CP_4
conferma del decreto opposto.
Si costituiva rappresentando di avere provveduto al pagamento del TFR. CP_3
invece, non si costituiva nel giudizio n. 7004/2024 R.G. e ne veniva dichiarata la CP_2
contumacia
Con separato ricorso, anche interponeva opposizione avverso il medesimo decreto CP_2
ingiuntivo suindicato, convenendo in giudizio e CP_4 Parte_1
La causa, rubricata al n. 7005/2024 R.G. e inizialmente assegnata ad altro giudice, veniva riassegnata alla scrivente che procedeva alla riunione dei due procedimenti, con contestuale sospensione della provvisoria esecuzione del decreto per motivi di opportunità, come concordemente chiesto da tutte le parti.
Ciò posto, non è contestato in causa che il sig. abbia lavorato per dal 2 luglio CP_1 CP_2
2018 al 15 ottobre 2023.
In precedenza, dal 16 ottobre 2023 al 31 ottobre 2023, egli aveva lavorato per Parte_1
rapporto cessato per dimissioni.
Dal 2018 al 31 Maggio 2023 ha provveduto al versamento della contribuzione per il CP_2
TFR al “Fondo di Tesoreria”.
Per il periodo successivo, il sig. ha invece optato per un Fondo Complementare;
la CP_1
relativa contribuzione per il TFR è stata dunque versata a tale diverso fondo.
È pacifico che, con valuta 3 settembre 2024, abbia provveduto al pagamento del TFR CP_3
dovuto dal Fondo di Tesoreria nella misura di euro 7.523,75 (docc. 3 e 4 . CP_3
L' , tuttavia, non è colpevole del ritardo nel pagamento essendo invece stata ad CP_5 CP_2
attivarsi solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, risultando, per di più, emesso per la maggior somma di euro 8.249,63.
Peraltro, non può dubitarsi che l'erronea indicazione dell'importo non sia ascrivibile al lavoratore bensì a errore materiale commessa da (società ultima datrice di lavoro del CP_2
Par sig. cessionaria di nella predisposizione della Certificazione Unica e che la somma CP_4
3 ingiunta sia stata correttamente indicata al lordo anziché al netto, come da consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. ord. n. 8517/2023 ex multis).
Par Quanto a è da ritenere soggetto certamente legittimato in causa, non risultando la citata pronuncia di legittimità n. 11536/2019 - richiamata dalla difesa della società a supporto della tesi contraria - conferente con il caso concreto. Peraltro, avendo provveduto al CP_3
pagamento, non occorre valutare il profilo della manleva invocata tanto nei confronti dell' che di CP_5 CP_2
Quanto alle spese di lite, va condannata alla rifusione di quelle sostenute dal sig. CP_2 CP_4
Par e da possono essere compensate quelle di a maggior ragione tenuto conto che le due CP_3
società – malgrado la domanda in garanzia svolta da una nei confronti dell'altra – risultano difese dalle medesime procuratrici.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_2 CP_4
e da liquidate, per ciascuna parte, in euro 3.500,00 per compensi oltre al CP_3
rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
compensa le spese quanto a Parte_1
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 12/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7004 + 7005/2024 di R.G., promossa con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da
Parte_1
con gli avv.ti Angela Daniela Zucchetti, Mariapaola Boni, Roberta Finazzi e Paola
Cordovado, domicilio eletto in Milano, via Borgogna n. 3,
OPPONENTE
contro
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Iacona, domicilio eletto in Milano, via Mameli n.
20,
OPPOSTO
e contro
CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariapaola Boni, Roberta Finazzi e Paola Cordovado,
domicilio eletto in Milano, via Borgogna n. 3,
OPPOSTA
con la chiamata in causa di
CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, domicilio eletto in Milano, via Savarè n.
1,
TERZO CHIAMATO
e da (quanto al fascicolo riunito n. 7005/2024 R.G.)
CP_2
OPPONENTE
contro
Controparte_1 Parte_1
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, interponeva tempestiva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1043 – 5344/2023 R.G. e il pedissequo atto di precetto in forza del quale il
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, su ricorso di le intimava il pagamento CP_4
di euro 8.249,63 a titolo di TFR.
Il procedimento veniva incardinato al n. 7004/2024 R.G. e assegnato alla scrivente.
Par eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva e l'erroneità dell'importo portato dal decreto.
Svolgeva domanda di garanzia nei confronti di e di chiamata di terzo verso CP_2 CP_3
La società opponente rappresentava che il TFR oggetto del D.I. veniva versato al Fondo di
Tesoreria nella misura inferiore di € 7.648,53 rispetto a quella indicata nel ricorso CP_3
monitorio e che, quindi, vi era stato un errore nella Certificazione Unica da parte di la CP_2
quale, inoltre non era riuscita ad attivare la procedura di anticipazione e successiva compensazione, trovandosi in una situazione di incapienza.
Par Nelle more, provvedeva al pagamento in favore del signor della somma inferiore CP_4
ritenuta dovuta, nonché delle spese liquidate con il D.I. opposto e delle competenze di precetto.
2 Si costituiva ritualmente contestato le difese avversarie e chiedendo l'integrale CP_4
conferma del decreto opposto.
Si costituiva rappresentando di avere provveduto al pagamento del TFR. CP_3
invece, non si costituiva nel giudizio n. 7004/2024 R.G. e ne veniva dichiarata la CP_2
contumacia
Con separato ricorso, anche interponeva opposizione avverso il medesimo decreto CP_2
ingiuntivo suindicato, convenendo in giudizio e CP_4 Parte_1
La causa, rubricata al n. 7005/2024 R.G. e inizialmente assegnata ad altro giudice, veniva riassegnata alla scrivente che procedeva alla riunione dei due procedimenti, con contestuale sospensione della provvisoria esecuzione del decreto per motivi di opportunità, come concordemente chiesto da tutte le parti.
Ciò posto, non è contestato in causa che il sig. abbia lavorato per dal 2 luglio CP_1 CP_2
2018 al 15 ottobre 2023.
In precedenza, dal 16 ottobre 2023 al 31 ottobre 2023, egli aveva lavorato per Parte_1
rapporto cessato per dimissioni.
Dal 2018 al 31 Maggio 2023 ha provveduto al versamento della contribuzione per il CP_2
TFR al “Fondo di Tesoreria”.
Per il periodo successivo, il sig. ha invece optato per un Fondo Complementare;
la CP_1
relativa contribuzione per il TFR è stata dunque versata a tale diverso fondo.
È pacifico che, con valuta 3 settembre 2024, abbia provveduto al pagamento del TFR CP_3
dovuto dal Fondo di Tesoreria nella misura di euro 7.523,75 (docc. 3 e 4 . CP_3
L' , tuttavia, non è colpevole del ritardo nel pagamento essendo invece stata ad CP_5 CP_2
attivarsi solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, risultando, per di più, emesso per la maggior somma di euro 8.249,63.
Peraltro, non può dubitarsi che l'erronea indicazione dell'importo non sia ascrivibile al lavoratore bensì a errore materiale commessa da (società ultima datrice di lavoro del CP_2
Par sig. cessionaria di nella predisposizione della Certificazione Unica e che la somma CP_4
3 ingiunta sia stata correttamente indicata al lordo anziché al netto, come da consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. ord. n. 8517/2023 ex multis).
Par Quanto a è da ritenere soggetto certamente legittimato in causa, non risultando la citata pronuncia di legittimità n. 11536/2019 - richiamata dalla difesa della società a supporto della tesi contraria - conferente con il caso concreto. Peraltro, avendo provveduto al CP_3
pagamento, non occorre valutare il profilo della manleva invocata tanto nei confronti dell' che di CP_5 CP_2
Quanto alle spese di lite, va condannata alla rifusione di quelle sostenute dal sig. CP_2 CP_4
Par e da possono essere compensate quelle di a maggior ragione tenuto conto che le due CP_3
società – malgrado la domanda in garanzia svolta da una nei confronti dell'altra – risultano difese dalle medesime procuratrici.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_2 CP_4
e da liquidate, per ciascuna parte, in euro 3.500,00 per compensi oltre al CP_3
rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
compensa le spese quanto a Parte_1
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 12/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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