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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9578 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14688/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 19.03.2025 con termine di deposito delle memorie di replica al 9.6.2025
e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avv. Stefano Artero Parte_1
ATTRICI
E quale successore della Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. Carlo Giannini
[...]
CONVENUTA
NONCHE' con il patrocinio degli Avv.ti Emilio Battaglia e Marco Tullio Controparte_3
DO
COVENUTA
NONCHE'
Controparte_4
CONVENUTO contumace
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta, e, segnatamente:
Per parti attrici
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ritenuta la propria competenza anche territoriale, nonché la tempestività della domanda, definitivamente giudicando:
in via principale e nel merito
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della SI. quale Controparte_3 conducente e del SI. quale proprietario della autovettura Renault Twingo tg. Controparte_4
DX364GX ed assicurata con polizza n. 05009023023873 della ora Controparte_5 nella produzione del sinistro per cui è causa e così come è risultato accertato Controparte_1 all'esito dell'istruttoria ed a seguito della mancata contestazione da parte dei convenuti di quanto allegato sub 044 e della mancata produzione di documentazione ovvero di qualsivoglia deduzione ed eccezione in ordine ad una eventuale responsabilità concorrente delle attrici nel verificarsi dell'evento
e, per l'effetto
- condannare la SI. il SI. , in solido con Controparte_3 Controparte_4 [...] già in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 Controparte_5 risarcimento in favore: di Parte_1
• Età alla data del sinistro 58 anni
• Percentuale invalidità permanente 8%
• Punto base €947,30
• Temporanea totale 30 giorni
• Temporanea parziale al 50% 40 giorni
• indennità giornaliera €55,24
• Danno biologico permanente €12.095,13
• Invalidità temporanea permanente €1.657,20
• Invalidità temporanea parziale 50% €1.104,80
• Totale danno biologico temporaneo €2.762,00
• Danno morale €4.951,88
• Spese mediche €52,60
• Totale €19.861,61
Somma comprensiva di interessi legali e rivalutata pari ad €25.156,56 e a dedurre quanto versato a titolo di acconto dalla compagnia assicuratrice
Per Parte_1
• Età alla data del sinistro 27 anni
2 • Percentuale invalidità permanente 8%
• Punto base €947,30
• Temporanea totale 6 giorni
• Temporanea parziale al 50% 30 giorni
• Temporanea parziale al 25% 30 giorni
• indennità giornaliera €55,24
• Danno biologico permanente €14.561,90
• Invalidità temporanea permanente €331,44
• Invalidità temporanea parziale 50% €828,60
• Invalidità temporanea parziale 25% €414,30
• Totale danno biologico temporaneo €1.574,34
• Danno morale €5.378,21
• Spese mediche €8.101,90
• Totale €29.616,35
Somma comprensiva di interessi legali e rivalutata pari ad €37.511,82 e a dedurre quanto versato a titolo di acconto dalla compagnia assicuratrice
Oltre alle spese così come individuate e quantificate dalla CTU per la fisioterapia di cd.
“mantenimento”, ma non concordando sulla limitazione temporale di tre anni atteso che essendo una terapia di mantenimento questa non può per definizione essere limitata temporalmente. Sul punto si richiede nuovamente alla S.V. Ill.ma di poter depositare le fatture relative alle prestazioni fisioterapiche effettuate dopo il termine di scadenza delle note istruttorie.
Spese Legali
Per la negoziazione assistita €1.738,80
Per il giudizio
Fase di studio €3.828,00
Fase introduttiva €2.442,00
Fase istruttoria €8.505,00 Fase decisionale €6.380,00
Totale €21.155,00
Aumento 30% per la presenza di più parti €6.346,50
Compenso così maggiorato €27.501,50
Spese generali €4.125,23
Totale generale onorario giudizio €31.626,73
Oltre spese vive anticipate per €786,00
3 ed IVA e Cassa e il tutto da valutarsi anche in ragione della mancata adesione dei convenuti all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ex artt. 96 e 642, primo comma c.p.c..
Spese mediche di giudizio
Spese CTP €1.586,00
Spese CTU €1.300,00
Totale €2.886,00”
Per Controparte_1
“precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata dell'interesse della compagnia” ed in specie:
“Nel merito ed in via principale: respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, eccessiva e non provata e dichiarare satisfattive le somme già erogate dalla compagnia ante causam;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda si chiede all'adito Giudice di voler detrarre dal risarcimento le somme già corrisposte dalla compagnia ante causam.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Per Controparte_3
“precisano le conclusioni riportandosi a quelle indicate nella comparsa di risposta” ed in specie:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis :
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità delle attrici nella causazione del sinistro del 11 giugno 2020 e, per i motivi esposti in narrativa, rigettare la domanda risarcitoria da ess e formulata;
- in via subordinata di merito, limitare il risarcimento del danno alla minor somma rivaluta realmente dovuta, tenendo conto del prevalente concorso delle AT;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie attoree, accertare e dichiarare l'obbligo della , a garantire la sig.ra Controparte_5
e, conseguentemente, condannarla a manlevare tenendola indenne, anche Controparte_3 ponendo tale condanna direttamente a carico della Compagnia Assicuratrice.
- Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, da liquidarsi a favore dei difensori che se ne dichiarano sin d'ora antistatari”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 ed hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 Controparte_3
(conducente del veicolo Renault Twingo tg. DX346GX), (proprietario della Controparte_4 suddetta autovettura) nonché la succeduta nel rapporto controverso a seguito di Controparte_1 fusione con la (compagnia assicuratrice rc del veicolo), al fine Controparte_6 di ottenere il risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, e del danno morale subiti a causa dell'investimento avvenuto in data 11.06.2020 alle ore 19.20 circa, in Roma, Via di Vigna
Stelluti, in corrispondenza del civico 169, mentre attraversavano la strada, nonché il rimborso delle spese mediche dalle stesse sopportate.
Al riguardo, hanno dichiarato di avere già ottenuto dalla compagnia assicurativa, per spese mediche ed intervento legale, euro 6.700,00 quanto alla posizione della sig.ra ed euro 7.350,00 quanto Pt_1 alla posizione della sig.ra ed hanno quindi così quantificato il residuo risarcimento del Pt_1 danno:
a). per la GN euro 35.034,28 a titolo di danno biologico e danno morale, oltre alle spese Pt_1 documentate pari ad euro 4.329,80 per un totale pari ad euro 39.364,08 da cui detrare la somma di euro 6.700,00;
b) per la GN , euro 51.639,00 a titolo di danno biologico e danno morale, oltre Parte_1 alle spese mediche documentate per euro 8.987,90 per un totale pari ad euro 60.627,10 da cui detrarre la somma di euro 7.350,00.
A tal fine, hanno depositato relazione dell'incidente stradale redatta dalla Polizia Roma Capitale (doc. fascicolo attrici n. 001); riprese video del sinistro acquisite dalla procura (doc. fascicolo attrici n. 044)
e relative cartelle cliniche, prescrizioni mediche e consulenze di parte.
1.2 Si è costituita in giudizio l'assicurazione, la quale, pur non contestando la dinamica dei fatti, ha sostenuto la concorrente responsabilità delle attrici, avendo le stesse attraversato la carreggiata entro la quale si è verificato l'investimento senza servirsi degli attraversamenti pedonali – sebbene presenti a meno di 100 metri - ed occupando la carreggiata all'improvviso.
A tal fine, la compagnia di assicurazione ha fatto riferimento a quanto ricostruito nel verbale della
Polizia Roma Capitale e alle dichiarazioni rilasciate, allo stesso organo di polizia, dal SI. Per_1
, soggetto presente al momento dei fatti.
[...]
Ha contestato, inoltre, le richieste risarcitorie considerando irrilevanti le quantificazioni e le qualificazioni dei danni operate direttamente e privatamente dalle parti attrici, ritenendo satisfattive le somme alle stesse già corrisposte.
1.3 Parimenti, si è costituita in giudizio la convenuta conducente del veicolo SI.ra Controparte_3 la quale ha contestato la propria responsabilità adducendo un comportamento gravemente
[...]
5 colposo in capo alle danneggiate – che a detta della stessa impegnavano all'improvviso la carreggiata e senza utilizzare le apposite strisce pedonali - idoneo ad elidere la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2054 cod. civ.
A supporto, la convenuta danneggiante ha richiamato le dichiarazioni rilasciate dal SI. Per_1
alla Polizia Roma Capitale, il verbale redatto dallo stesso organo di polizia, le caratteristiche
[...] morfologiche della strada e la situazione di “sole calante”, che impediva una corretta visibilità.
Ha inoltre contestato la quantificazione dei danni sofferti dalle attrici, perché infondati e non provati, ed ha chiesto, in subordine ed in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'obbligo di manleva dell'assicurazione.
1.4 Rimasto contumace il sig. , ritenute superflue le prove circa la ricostruzione Parte_2 del fatto lesivo, data la sussistenza di riprese video dell'accaduto, espletata CTU medico-legale, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta in decisione.
2. Ricostruzione dei fatti e attribuzione delle responsabilità
Nella controversia in esame risultano pacifici l'investimento e le circostanze di tempo e di luogo.
Invero, la stessa compagnia di assicurazione nella propria comparsa di costituzione sostiene che “non si possa negare che effettivamente vi sia stata la lesione delle istanti da parte della conducente del veicolo Renault Twingo”.
Risulta, all'opposto, oggetto di contestazione:
1. il ruolo eziologico delle attrici nella determinazione del fatto dannoso, ossia una loro esclusiva o concorrente responsabilità;
2. la quantificazione e qualificazione del danno non patrimoniale.
Invero, entrambe le convenute deducono un comportamento negligente delle attrici, consistito nell'avere attraversato improvvidamente e in luogo privo di apposito attraversamento pedonale. Tali circostanze, tuttavia, vengono diversamente utilizzate: la SI.ra le pone Controparte_3 quali antecedente idoneo ad escludere la propria responsabilità; la compagnia di assicurazione, invece, al fine di ripartire la stessa al 50% tra danneggiate e danneggiante.
Dal materiale probatorio acquisito, ed in primo luogo dalla video registrazione (doc. n. 044 fascicolo parte attrice) può stabilirsi che le odierne attrici, mentre transitavano l'una di fianco all'altra in Via di Vigna Stelluti, decidevano, in corrispondenza del civico 169, di attraversare la carreggiata da destra verso sinistra (rispetto al senso di marcia dei veicoli), in un luogo sprovvisto di strisce pedonali (poste a meno di 100 metri, cfr. rapporto di incidente).
A tal fine, guardando alla loro sinistra, notavano una autovettura (ed in ispecie l'autovettura Renault
Twingo in uso alla odierna convenuta) procedere a ridottissima velocità e ad una distanza tale da permettere loro, verosimilmente, il transito senza correre rischi. Occupata la carreggiata, si
6 apprestavano a terminare l'attraversamento quando, a causa di una tanto improvvisa quanto evidente accelerata ed una inspiegata sterzata da parte della SI.ra venivano colpite Controparte_3 dalla Renault Twingo e scaraventate a terra.
Le immagini dimostrano senza dubbio come:
1. vi era una situazione di traffico semi-scorrevole, con le automobili a ridotta velocità;
2. La Renault Twingo condotta dalla SI.ra procedeva CP_3 anche essa a bassa velocità;
3. La zona di attraversamento prescelta dalle attrici era priva di strisce pedonali;
4. le attrici, prima di impegnare la carreggiata, guardavano verso sinistra, assicurandosi della distanza e della velocità della macchina che, di lì a poco, le avrebbe investite;
5. La SI.ra ha improvvisamente accelerato e sterzato, andando quindi a colpire le danneggiate che CP_3 avevano quasi terminato il proprio attraversamento.
Ciò posto, nel caso di specie deve farsi applicazione dell'articolo 2054 comma 1 c.c. il quale dispone che “il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone, pur essendo presunta, può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), ma anche quando risulti, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente, ossia che il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso.
Nel caso di specie, come chiaramente evincibile dalle immagini video e dagli atti di causa, deve escludersi che l'investimento sia avvenuto per cause oggettive, non vincibili dal conducente del veicolo.
Invero, i convenuti non hanno assolto alla prova esimente, risultando all'opposto dimostrato che la
SI.ra ra ben lungi dal non poter avvedersi in tempo della presenza delle danneggiate che CP_3 occupavano la carreggiata, essendosi queste frapposte nel suo campo visivo e non avendo le stesse mai assunto alcun cambiamento di comportamento tale da poter essere considerato inatteso e repentino.
Ancora, emerge chiaramente come né la SI.ra né la SI.ra abbiano improvvisamente Pt_1 Pt_1 occupato la carreggiata, come erroneamente sostenuto dalla convenuta e dalla perizia dalla stessa depositata in atti: le immagini video mostrano limpidamente come fossero in concreto ben visibili alla conducente, concedendo alla stessa uno iato temporale idoneo a vincere la situazione di pericolo.
7 Indubitabile, ancora, è che la convenuta non abbia posto in essere alcun comportamento idoneo ad evitare l'investimento, avendo – anziché rallentare, fino a fermarsi – posto in essere l'improvvida manovra contraria, ponendo il piede non sul pedale del freno, bensì su quello dell'acceleratore, così, all'opposto, accelerando, peraltro sterzando a sinistra, in direzione delle odierne attrici.
Non vale, a tal fine, ad escludere la responsabilità della SI.ra quanto da essa dichiarato - CP_3 alla Polizia Roma Capitale sul luogo dell'incidente e nella propria comparsa di costituzione e risposta
– in merito all'essere stata accecata dal sole calante.
Invero, la normativa civilistica, come appena sopra analizzato, impone al soggetto di fare e di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso.
Ebbene, la mancanza di visibilità derivante dall'abbagliamento solare - ed a maggior ragione in situazioni di sole calante, in cui l'abbagliamento è tutt'altro che imprevedibile - impone al conducente di un veicolo l'assunzione di un atteggiamento di maggior prudenza onde evitare possibili, eventuali pericoli, arrestando addirittura la marcia in caso di assoluta incapacità di vedere.
A tal fine la giurisprudenza di legittimità stabilisce che (ex multis, Cass. Pen. N. 17390/2018) “In tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità”.
Tale principio di diritto, espresso in sede di responsabilità penale - e quindi a maggior ragione applicabile in sede civile - esclude chiaramente che possa rientrare tra fenomeni imprevedibili ed inevitabili, idonei quindi ad oggettivare il fatto dannoso, l'abbagliamento solare, essendo questo un fenomeno naturale che impone al conducente di adottare ulteriori e più specifiche cautele, fino al punto di arrestare la marcia del veicolo.
Orbene, per tutto quanto sopra analizzato, non risulta nel caso in esame vinta la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 cod. civ.
Merita tuttavia considerare se nella vicenda di cui trattasi possa farsi applicazione del disposto di cui al comma 1 dell'art. 1227 cod. civ., applicabile anche in caso di responsabilità aquiliana giusto il disposto di cui all'articolo 2056 cod. civ.
In specie, il comma 1 dell'articolo 1227 cod. civ. prevede che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
8 La norma, che per giurisprudenza e dottrina tradizionali si impone in seno alla causalità materiale, richiede di tenere conto non solo del comportamento del danneggiante nel fatto lesivo, ma anche delle azioni colpose poste in essere dal danneggiato e causative, direttamente o indirettamente, dell'evento.
A tal fine, pur non restituendo la disciplina civilistica alcuna definizione né di colpa né di fatto colposo, essa è comunque ricavabile dall'ordinamento penale ed in specie dall'articolo 43 cod. pen. secondo il quale il fatto è “colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”
La colpa, quindi, può intendersi come colpa generica, per fatti violativi delle ordinarie regole di diligenza, prudenza o perizia e come colpa specifica, quando cioè il comportamento del soggetto sia stato posto in essere in violazione di specifiche leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Concentrandosi, per quanto interessa in questa sede, sulla colpa specifica, la violazione della normativa diretta a regolare un determinato comportamento è idonea a considerarsi causa efficiente del danno (principio della causalità della colpa) allorché esso (il danno) risulti essere concretizzazione di ciò che la legge inosservata intendeva prevenire.
Ebbene, calando la normativa penalistica all'interno del sistema civilistico e risarcitorio, ed in specie nell'articolo 1227, il fatto del danneggiato può considerarsi colposo quando posto in essere in violazione delle ordinarie regole di diligenza, prudenza, perizia o violativo di specifiche leggi, regolamenti, ordini o discipline che intendono regolare e prevenire il danno poi effettivamente realizzatosi.
Parimenti, il disposto di cui all'articolo 190 c.d.s. sanziona il comportamento degli utenti della strada che attraversano al di fuori delle apposite aree (strisce pedonali) quando distanti meno di 100 metri dalla zona prescelta (la presenza le strisce pedonali poste a meno di 100 metri è ricavabile dal verbale d'incidente).
La norma appena sopra citata - da intendersi come specifica disposizione diretta a prevenire o comunque a ridurre il rischio di investimenti - impone ai pedoni di verificare la presenza, lungo la strada, di apposite strisce pedonali e di presceglierle ai fini dell'attraversamento, qualora queste non distino più di 100 metri.
La disposizione, invero, introduce una norma precauzionale onde consentire ai conducenti di un'autovettura - avvertiti da apposita segnaletica verticale (cartelli stradali) e segnaletica orizzontale
(strisce pedonali) - di prestare maggiore attenzione data la probabilità che ivi transitino pedoni per attraversare la carreggiata.
9 Nessun dubbio, quindi, può aversi in merito al fatto che l'articolo 190 c.d.s. ponga un obbligo di comportamento (la cui violazione è amministrativamente sanzionata) diretto a prevenire o comunque a ridurre il rischio di un investimento.
Orbene, dovendosi analizzare il comportamento in concreto tenuto dalle attrici e in rapporto alla dinamica dell'incidente, le stesse attraversavano in una parte della carreggiata sprovvista di strisce pedonali, presenti ad una distanza inferiore di 100 metri. Tale comportamento veniva rilevato all'interno del verbale della Polizia Roma Capitale, che ne minacciava il sanzionamento.
Ebbene, appare evidente come le SI.re e attraversando la carreggiata al di fuori delle Pt_1 Pt_1 apposite aree preposte abbiano posto in essere un comportamento in aperta violazione del disposto di cui all'articolo 190 c.d.s. e quindi di una normativa direttamente preposta a prevenire o ridurre il rischio di investimenti, realizzando quella che viene comunemente definita “colpa specifica”.
Nessun dubbio, ancora, che il suddetto fatto colposo abbia concorso, seppur in minima parte, alla causazione del danno. Invero, come sopra accennato, l'attraversamento sulle strisce avrebbe presumibilmente determinato una maggior attenzione da parte della conducente, la quale avvertita dalla segnaletica orizzontale e da quella verticale, avrebbe potuto prestare maggior attenzione.
A tal fine, di fondamentale importanza appare l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui (ex multis Cass, sent. N. 5399/2013) “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo”.
In forza della giurisprudenza richiamata, quindi, premesso che il semplice attraversamento fuori dalle strisce pedonali non esclude la responsabilità del conducente ex art. 2054 cod. civ., tale comportamento è comunque idoneo a configurare un concorso di colpa in capo al pedone.
Spetta, a questo punto, stabilire il grado di corresponsabilità ascrivibile alle odierne attrici.
Ebbene, nel caso di specie, è vero che le odierne attrici attraversavano al di fuori delle strisce pedonali, ponendo in essere un comportamento imprudente ed in violazione delle specifiche norme dirette a regolare il transito dei pedoni, concorrendo quindi a cagionare il danno. Tuttavia, il comportamento delle attrici ha influito in minima parte nella causazione dello stesso. Invero, le stesse comunque valutavano le circostanze del caso concreto - verificando l'andatura e la distanza della Renault
10 condotta dalla SI.ra – e si decidevano per il transito che, tuttavia, non si concludeva CP_3 soprattutto a causa di una improvvisa accelerata ed un'inspiegabile sterzata poste in essere dalla convenuta.
Per tale ragione, quindi, la percentuale di concorso colposo ascrivibile alle danneggiate deve quantificarsi nella misura minima del 10%, con corrispondente riduzione, nella medesima percentuale, del danno liquidato nel successivo paragrafo.
3. Sulla liquidazione del danno.
Le attrici hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, ed in particolare del danno biologico e del danno morale, per le lesioni e relativi postumi, nonché il rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere per il futuro.
In merito alla liquidazione del danno, anche sulla base della risposta ai quesiti posti alla CTU, si ritiene che:
A. con riferimento alla posizione della danneggiata SI.ra Pt_1
considerato che la CTU ha stabilito che:
1. A causa dell'evento traumatico la stessa abbia subito lesioni consistenti in “in un trauma contusivo profondo a carico del polso destro, con frattura pluriframmentaria scomposta della metafisi distale del radio, con associato distacco dell'apofisi stiloide dell'ulna” riconoscendole un periodo di ITA di
30 giorni;
un periodo di ITP al 50% di 40 giorni e una invalidità permanente nella misura dell'8%.
2. In merito alle spese mediche sostenute, ha quantificato quelle pertinenti e congrue in euro 52,6
(pari ai ticket sanitari). Ha invece escluso la somma, pari ad euro 4.112,00, sostenuta a titolo di psicoterapia, ritenendola non pertinente.
3. Ha escluso che in futuro la danneggiata debba affrontare ulteriori e significative spese mediche, essendo i postumi ormai stabilizzati.
Sulla scorta della valutazione espressa dal CTU e degli esaustivi chiarimenti resi, il c.d. danno biologico subito dall'attrice, in base ai criteri fissati dall'art. 139 del D. L.vo n. 209 del 2005 e agli importi aggiornati con D.M. 16 .07.2024 può essere liquidato in euro 12.095,13 per l'invalidità permanente pari all'8% in soggetto di anni 58 all'epoca del sinistro;
per invalidità temporanea assoluta euro 1.657,20 (55,24 per 30 giorni di ITA); per invalidità temporanea parziale al 50% euro
1.104,80 (27,62 per 40 giorni di ITP al 50%).
11 Sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare, inoltre, equo aumentarlo nella misura del 10%, per una somma pari ad euro 1.485,71, anche alla luce della sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dall'attrice a seguito dei traumi riportati, della protrazione dell'invalidità temporanea e dei vari controlli medici e diagnostici cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita.
Si riconosce, inoltre, a titolo di spese mediche la somma pari ad euro 52,60. Nulla in merito alle spese mediche sostenute per la psicoterapia, dovendosi aderire alle valutazioni del CTU, che ha specificato
“Le sedute di psicoterapia risultano prescritte dal Medico di Medicina Generale (Dott.
[...]
), in assenza di una diagnosi e di una prescrizione da parte di specialista psichiatra. La Per_2 relativa spesa - pur congrua in relazione alla durata del trattamento - non appare pertinente in relazione alla lesività riportata, all'assenza di storia clinica documentata relativa al disturbo psichico e di continuità fenomenologica rispetto al riportato sinistro”.
Concludendo, tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 16.395,44 (euro 12.095,13 a titolo di invalidità permanente + euro 1.657,20 a titolo di invalidità temporanea assoluta + euro
1.104,80 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% + euro 1485,71 a titolo di danno morale + euro 52,60 a titolo di spese mediche sostenute). A tale somma va sottratta la percentuale di concorso colposo ex art. 1227 comma 1 cod. civ. pari al 10%, con un residuo pari ad euro 14.755,90.
Deve, però, rilevarsi che la Compagnia convenuta ha corrisposto all'attrice la somma di euro 6.700,00 per il ristoro del danno, importo che, previa rivalutazione all'attualità per rendere omogenee le somme
(sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) - così pervenendo alla somma di euro 7.798,00 - deve essere detratto dall'importo come sopra determinato a titolo di risarcimento.
All'esito di tale operazione si giunge, quindi, a un risarcimento residuo, computato ai valori attuali, di euro 6.957,90 al cui pagamento devono essere condannati i convenuti in solido.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero
12 capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
B. Con riferimento alla posizione della danneggiata SI.ra , Pt_1
considerato che la CTU ha stabilito che:
1. a causa dell'evento traumatico l'attrice “ha riportato lesioni consistenti fondamentalmente in un trauma cranico, in un trauma distorsivo del rachide cervicale con lesione parziale del legamento alare di sinistra tra atlante ed epistrofeo (C1-C2), con relativo ampliamento dello spazio latero- dentale omolaterale, e da un trauma disto-contusivo a carico del collo-piede sinistro” riconoscendole, quindi, un periodo di ITA pari a giorni 6, un periodo di ITP al 50% pari a giorni 30, un periodo di ITP al 25% pari a giorni 30 ed una invalidità permanente pari all'8%
2. In merito alle spese mediche sostenute, ha quantificato quelle pertinenti e congrue in euro 8.101,90, in gran parte derivanti dalle terapie riabilitative per il rachide cervicale;
3. Ha escluso che la danneggiata debba affrontare ulteriori e significative spese mediche, essendo i postumi ormai stabilizzati, sottolineando peraltro, quanto ad ipotetiche spese di “mantenimento” volte ad evitare successivi peggioramenti, che non vi era evidenza documentale che la danneggiata avesse intrapreso un percorso di tipo conservativo, né che tale percorso sarebbe stato iniziato di lì a breve
(segnatamente mancando un piano terapeutico fisiatrico).
Sulla scorta della valutazione espressa dal CTU e degli esaustivi chiarimenti resi, il c.d. danno biologico subito dall'attrice, in base ai criteri fissati dall'art. 139 del D. L.vo n. 209 del 2005 e agli importi aggiornati con D.M. 16 .07.2024 può essere liquidato in euro 14.561,90 per l'invalidità permanente pari all'8% in soggetto di anni 27 all'epoca del sinistro;
per invalidità temporanea assoluta euro 331,44 (55,24 per 6 giorni di ITA); per invalidità temporanea parziale al 50% euro
828,60 (27,62 per 30 giorni di ITP al 50%) per invalidità temporanea parziale al 25% euro 414,30
(13,81 per 30 giorni).
Sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare, inoltre, equo riconoscere la percentuale del 10%, per la somma pari ad euro 1.613,62-anche alla luce della sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei
13 patemi d'animo e del disagio subiti dall'attrice a seguito dei traumi riportati, della protrazione dell'invalidità temporanea e dei vari controlli medici e diagnostici cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita.
Si riconosce, inoltre, a titolo di spese mediche sostenute 8.101,90.
Non si ritiene invece raggiunta la prova della debenza della somma pari ad euro 1.800 per le spese mediche da sostenere, non essendo dimostrato che la danneggiata abbia attivato o inteso attivare un percorso di tipo conservativo. come evidenziato dal CTU nelle risposte alle osservazioni.
Concludendo, tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 25.851,76 (euro 14.561,90 a titolo di invalidità permanente + euro 331,44 a titolo di invalidità temporanea assoluta + euro 828,60
a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% + euro 414,30 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% + euro 1.613,62 a titolo di danno morale + euro 8.101.90 per spese mediche sostenute).
Alla somma così determinata va sottratta la percentuale di concorso colposo ex art. 1227 comma 1 cod. civ. pari al 10%, con un residuo pari ad euro 23.266,58.
Deve, però, rilevarsi che la Compagnia convenuta ha corrisposto all'attrice la somma di euro 7.350,00 per il ristoro del danno importo che, previa rivalutazione all'attualità per rendere omogenee le somme
(sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) - così pervenendo alla somma di euro 8.555,40 - deve essere detratto dall'importo come sopra determinato a titolo di risarcimento.
All'esito di tale operazione si giunge, quindi, a un risarcimento residuo, computato ai valori attuali, di euro 14.711,18 al cui pagamento devono essere condannati i convenuti in solido.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per
14 effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti Controparte_3 della Controparte_1
In via subordinata, la convenuta SI.ra ha richiesto a questa giudice di “accertare e CP_3 dichiarare l'obbligo della a garantire la sig.ra Controparte_5 Controparte_3
e, conseguentemente, condannarla a manlevare tenendola indenne, anche ponendo tale
[...] condanna direttamente a carico della Compagnia Assicuratrice”.
La richiesta è inammissibile in quanto tardiva.
Sante il combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. vigenti ante d.lgs. 28 febbraio 2023, il convenuto deve costituirsi, mediante comparsa di costituzione e risposta, almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione. In caso di costituzione intempestiva il convenuto, comunque legittimato a partecipare al processo, perde il diritto di proporre, stante il comma 2 dell'articolo 167
c.p.c., le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Nel caso di specie, la richiesta di accertamento e di dichiarazione dell'obbligo di manleva avanzata dalla convenuta SI.ra da considerarsi una domanda riconvenzionale. CP_3
Ebbene, l'atto di citazione indicava come udienza di prima comparizione quella del 27.06.2023, udienza poi confermata da questa giudice in data 12.04.2023. La convenuta si è costituita in data
26.06.2023, ossia il giorno prima dell'udienza. Non avendo rispettato il termine di cui all'articolo 166
c.p.c. vigente ratio temporis, è decaduta dal diritto di avanzare domanda riconvenzionale nei confronti dell'assicurazione.
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese seguono i principi di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Nello specifico, con riferimento al valore della controversia, secondo giurisprudenza costante (Sez. 3 ord. N. 10367/2024) “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2
15 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”.
Inoltre, la medesima giurisprudenza (Sez. 3 ord. N. 10367/2024) stabilisce che “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi”.
Sulla base di tali presupposti, i compensi (anche quanto alla fase di negoziazione assistita, quanto alla sola voce “attivazione”) sono liquidati come in dispositivo.
Spese di CTU a carico definitivo dei convenuti in solido.
Non possono essere poste a carico del soccombente le spese per la CTP, in assenza di notula.
Nel caso in esame, infatti, sebbene appaia che le attrici abbiano nominato un Consulente Tecnico di
Parte, agli atti non risulta depositato nessun elemento utile da cui possa trarsi né il corrispettivo economico dato o promesso al CTP né l'effettivo pagamento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accerta la responsabilità di per una quota pari al 90% nella Controparte_3 produzione del sinistro oggetto di causa e concorrente responsabilità delle attrici per il 10%;
2) condanna in solido , già Controparte_1 Controparte_6
a pagare a titolo risarcitorio Controparte_7 del danno residuo liquidato ai valori attuali in favore della SI.ra l'importo complessivo di Pt_1 euro 6.957,90 ed in favore della SI.ra l'importo complessivo di euro 14.711,18, oltre lucro Pt_1 cessante da calcolarsi con le modalità di cui alla parte motiva, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) dichiara inammissibile per intervenuta decadenza la richiesta, avanzata dalla SI.ra Controparte_3 di accertare e dichiarare l'obbligo di manleva in capo alla
[...] Controparte_1
4) NA , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
, in solido, a rifondere le attrici SI.re ed delle CP_4 Parte_1 Parte_1
16 spese legali, pari a 786,00 per esborsi e 6.500,00 euro per compensi, cui va aggiunto il 15% per spese generali, il 4% per cassa forense e le relative competenze d'iva.
5) pone a carico solidale di , e Controparte_1 Controparte_8 [...]
le spese di CTU. CP_9
Roma, 18.06.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Alla redazione della presente sentenza ha partecipato il dott. Aurelio de Perna, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14688/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 19.03.2025 con termine di deposito delle memorie di replica al 9.6.2025
e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avv. Stefano Artero Parte_1
ATTRICI
E quale successore della Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. Carlo Giannini
[...]
CONVENUTA
NONCHE' con il patrocinio degli Avv.ti Emilio Battaglia e Marco Tullio Controparte_3
DO
COVENUTA
NONCHE'
Controparte_4
CONVENUTO contumace
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta, e, segnatamente:
Per parti attrici
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ritenuta la propria competenza anche territoriale, nonché la tempestività della domanda, definitivamente giudicando:
in via principale e nel merito
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della SI. quale Controparte_3 conducente e del SI. quale proprietario della autovettura Renault Twingo tg. Controparte_4
DX364GX ed assicurata con polizza n. 05009023023873 della ora Controparte_5 nella produzione del sinistro per cui è causa e così come è risultato accertato Controparte_1 all'esito dell'istruttoria ed a seguito della mancata contestazione da parte dei convenuti di quanto allegato sub 044 e della mancata produzione di documentazione ovvero di qualsivoglia deduzione ed eccezione in ordine ad una eventuale responsabilità concorrente delle attrici nel verificarsi dell'evento
e, per l'effetto
- condannare la SI. il SI. , in solido con Controparte_3 Controparte_4 [...] già in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 Controparte_5 risarcimento in favore: di Parte_1
• Età alla data del sinistro 58 anni
• Percentuale invalidità permanente 8%
• Punto base €947,30
• Temporanea totale 30 giorni
• Temporanea parziale al 50% 40 giorni
• indennità giornaliera €55,24
• Danno biologico permanente €12.095,13
• Invalidità temporanea permanente €1.657,20
• Invalidità temporanea parziale 50% €1.104,80
• Totale danno biologico temporaneo €2.762,00
• Danno morale €4.951,88
• Spese mediche €52,60
• Totale €19.861,61
Somma comprensiva di interessi legali e rivalutata pari ad €25.156,56 e a dedurre quanto versato a titolo di acconto dalla compagnia assicuratrice
Per Parte_1
• Età alla data del sinistro 27 anni
2 • Percentuale invalidità permanente 8%
• Punto base €947,30
• Temporanea totale 6 giorni
• Temporanea parziale al 50% 30 giorni
• Temporanea parziale al 25% 30 giorni
• indennità giornaliera €55,24
• Danno biologico permanente €14.561,90
• Invalidità temporanea permanente €331,44
• Invalidità temporanea parziale 50% €828,60
• Invalidità temporanea parziale 25% €414,30
• Totale danno biologico temporaneo €1.574,34
• Danno morale €5.378,21
• Spese mediche €8.101,90
• Totale €29.616,35
Somma comprensiva di interessi legali e rivalutata pari ad €37.511,82 e a dedurre quanto versato a titolo di acconto dalla compagnia assicuratrice
Oltre alle spese così come individuate e quantificate dalla CTU per la fisioterapia di cd.
“mantenimento”, ma non concordando sulla limitazione temporale di tre anni atteso che essendo una terapia di mantenimento questa non può per definizione essere limitata temporalmente. Sul punto si richiede nuovamente alla S.V. Ill.ma di poter depositare le fatture relative alle prestazioni fisioterapiche effettuate dopo il termine di scadenza delle note istruttorie.
Spese Legali
Per la negoziazione assistita €1.738,80
Per il giudizio
Fase di studio €3.828,00
Fase introduttiva €2.442,00
Fase istruttoria €8.505,00 Fase decisionale €6.380,00
Totale €21.155,00
Aumento 30% per la presenza di più parti €6.346,50
Compenso così maggiorato €27.501,50
Spese generali €4.125,23
Totale generale onorario giudizio €31.626,73
Oltre spese vive anticipate per €786,00
3 ed IVA e Cassa e il tutto da valutarsi anche in ragione della mancata adesione dei convenuti all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ex artt. 96 e 642, primo comma c.p.c..
Spese mediche di giudizio
Spese CTP €1.586,00
Spese CTU €1.300,00
Totale €2.886,00”
Per Controparte_1
“precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata dell'interesse della compagnia” ed in specie:
“Nel merito ed in via principale: respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, eccessiva e non provata e dichiarare satisfattive le somme già erogate dalla compagnia ante causam;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda si chiede all'adito Giudice di voler detrarre dal risarcimento le somme già corrisposte dalla compagnia ante causam.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Per Controparte_3
“precisano le conclusioni riportandosi a quelle indicate nella comparsa di risposta” ed in specie:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis :
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità delle attrici nella causazione del sinistro del 11 giugno 2020 e, per i motivi esposti in narrativa, rigettare la domanda risarcitoria da ess e formulata;
- in via subordinata di merito, limitare il risarcimento del danno alla minor somma rivaluta realmente dovuta, tenendo conto del prevalente concorso delle AT;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie attoree, accertare e dichiarare l'obbligo della , a garantire la sig.ra Controparte_5
e, conseguentemente, condannarla a manlevare tenendola indenne, anche Controparte_3 ponendo tale condanna direttamente a carico della Compagnia Assicuratrice.
- Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, da liquidarsi a favore dei difensori che se ne dichiarano sin d'ora antistatari”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 ed hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_1 Controparte_3
(conducente del veicolo Renault Twingo tg. DX346GX), (proprietario della Controparte_4 suddetta autovettura) nonché la succeduta nel rapporto controverso a seguito di Controparte_1 fusione con la (compagnia assicuratrice rc del veicolo), al fine Controparte_6 di ottenere il risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, e del danno morale subiti a causa dell'investimento avvenuto in data 11.06.2020 alle ore 19.20 circa, in Roma, Via di Vigna
Stelluti, in corrispondenza del civico 169, mentre attraversavano la strada, nonché il rimborso delle spese mediche dalle stesse sopportate.
Al riguardo, hanno dichiarato di avere già ottenuto dalla compagnia assicurativa, per spese mediche ed intervento legale, euro 6.700,00 quanto alla posizione della sig.ra ed euro 7.350,00 quanto Pt_1 alla posizione della sig.ra ed hanno quindi così quantificato il residuo risarcimento del Pt_1 danno:
a). per la GN euro 35.034,28 a titolo di danno biologico e danno morale, oltre alle spese Pt_1 documentate pari ad euro 4.329,80 per un totale pari ad euro 39.364,08 da cui detrare la somma di euro 6.700,00;
b) per la GN , euro 51.639,00 a titolo di danno biologico e danno morale, oltre Parte_1 alle spese mediche documentate per euro 8.987,90 per un totale pari ad euro 60.627,10 da cui detrarre la somma di euro 7.350,00.
A tal fine, hanno depositato relazione dell'incidente stradale redatta dalla Polizia Roma Capitale (doc. fascicolo attrici n. 001); riprese video del sinistro acquisite dalla procura (doc. fascicolo attrici n. 044)
e relative cartelle cliniche, prescrizioni mediche e consulenze di parte.
1.2 Si è costituita in giudizio l'assicurazione, la quale, pur non contestando la dinamica dei fatti, ha sostenuto la concorrente responsabilità delle attrici, avendo le stesse attraversato la carreggiata entro la quale si è verificato l'investimento senza servirsi degli attraversamenti pedonali – sebbene presenti a meno di 100 metri - ed occupando la carreggiata all'improvviso.
A tal fine, la compagnia di assicurazione ha fatto riferimento a quanto ricostruito nel verbale della
Polizia Roma Capitale e alle dichiarazioni rilasciate, allo stesso organo di polizia, dal SI. Per_1
, soggetto presente al momento dei fatti.
[...]
Ha contestato, inoltre, le richieste risarcitorie considerando irrilevanti le quantificazioni e le qualificazioni dei danni operate direttamente e privatamente dalle parti attrici, ritenendo satisfattive le somme alle stesse già corrisposte.
1.3 Parimenti, si è costituita in giudizio la convenuta conducente del veicolo SI.ra Controparte_3 la quale ha contestato la propria responsabilità adducendo un comportamento gravemente
[...]
5 colposo in capo alle danneggiate – che a detta della stessa impegnavano all'improvviso la carreggiata e senza utilizzare le apposite strisce pedonali - idoneo ad elidere la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2054 cod. civ.
A supporto, la convenuta danneggiante ha richiamato le dichiarazioni rilasciate dal SI. Per_1
alla Polizia Roma Capitale, il verbale redatto dallo stesso organo di polizia, le caratteristiche
[...] morfologiche della strada e la situazione di “sole calante”, che impediva una corretta visibilità.
Ha inoltre contestato la quantificazione dei danni sofferti dalle attrici, perché infondati e non provati, ed ha chiesto, in subordine ed in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'obbligo di manleva dell'assicurazione.
1.4 Rimasto contumace il sig. , ritenute superflue le prove circa la ricostruzione Parte_2 del fatto lesivo, data la sussistenza di riprese video dell'accaduto, espletata CTU medico-legale, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta in decisione.
2. Ricostruzione dei fatti e attribuzione delle responsabilità
Nella controversia in esame risultano pacifici l'investimento e le circostanze di tempo e di luogo.
Invero, la stessa compagnia di assicurazione nella propria comparsa di costituzione sostiene che “non si possa negare che effettivamente vi sia stata la lesione delle istanti da parte della conducente del veicolo Renault Twingo”.
Risulta, all'opposto, oggetto di contestazione:
1. il ruolo eziologico delle attrici nella determinazione del fatto dannoso, ossia una loro esclusiva o concorrente responsabilità;
2. la quantificazione e qualificazione del danno non patrimoniale.
Invero, entrambe le convenute deducono un comportamento negligente delle attrici, consistito nell'avere attraversato improvvidamente e in luogo privo di apposito attraversamento pedonale. Tali circostanze, tuttavia, vengono diversamente utilizzate: la SI.ra le pone Controparte_3 quali antecedente idoneo ad escludere la propria responsabilità; la compagnia di assicurazione, invece, al fine di ripartire la stessa al 50% tra danneggiate e danneggiante.
Dal materiale probatorio acquisito, ed in primo luogo dalla video registrazione (doc. n. 044 fascicolo parte attrice) può stabilirsi che le odierne attrici, mentre transitavano l'una di fianco all'altra in Via di Vigna Stelluti, decidevano, in corrispondenza del civico 169, di attraversare la carreggiata da destra verso sinistra (rispetto al senso di marcia dei veicoli), in un luogo sprovvisto di strisce pedonali (poste a meno di 100 metri, cfr. rapporto di incidente).
A tal fine, guardando alla loro sinistra, notavano una autovettura (ed in ispecie l'autovettura Renault
Twingo in uso alla odierna convenuta) procedere a ridottissima velocità e ad una distanza tale da permettere loro, verosimilmente, il transito senza correre rischi. Occupata la carreggiata, si
6 apprestavano a terminare l'attraversamento quando, a causa di una tanto improvvisa quanto evidente accelerata ed una inspiegata sterzata da parte della SI.ra venivano colpite Controparte_3 dalla Renault Twingo e scaraventate a terra.
Le immagini dimostrano senza dubbio come:
1. vi era una situazione di traffico semi-scorrevole, con le automobili a ridotta velocità;
2. La Renault Twingo condotta dalla SI.ra procedeva CP_3 anche essa a bassa velocità;
3. La zona di attraversamento prescelta dalle attrici era priva di strisce pedonali;
4. le attrici, prima di impegnare la carreggiata, guardavano verso sinistra, assicurandosi della distanza e della velocità della macchina che, di lì a poco, le avrebbe investite;
5. La SI.ra ha improvvisamente accelerato e sterzato, andando quindi a colpire le danneggiate che CP_3 avevano quasi terminato il proprio attraversamento.
Ciò posto, nel caso di specie deve farsi applicazione dell'articolo 2054 comma 1 c.c. il quale dispone che “il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone, pur essendo presunta, può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), ma anche quando risulti, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente, ossia che il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso.
Nel caso di specie, come chiaramente evincibile dalle immagini video e dagli atti di causa, deve escludersi che l'investimento sia avvenuto per cause oggettive, non vincibili dal conducente del veicolo.
Invero, i convenuti non hanno assolto alla prova esimente, risultando all'opposto dimostrato che la
SI.ra ra ben lungi dal non poter avvedersi in tempo della presenza delle danneggiate che CP_3 occupavano la carreggiata, essendosi queste frapposte nel suo campo visivo e non avendo le stesse mai assunto alcun cambiamento di comportamento tale da poter essere considerato inatteso e repentino.
Ancora, emerge chiaramente come né la SI.ra né la SI.ra abbiano improvvisamente Pt_1 Pt_1 occupato la carreggiata, come erroneamente sostenuto dalla convenuta e dalla perizia dalla stessa depositata in atti: le immagini video mostrano limpidamente come fossero in concreto ben visibili alla conducente, concedendo alla stessa uno iato temporale idoneo a vincere la situazione di pericolo.
7 Indubitabile, ancora, è che la convenuta non abbia posto in essere alcun comportamento idoneo ad evitare l'investimento, avendo – anziché rallentare, fino a fermarsi – posto in essere l'improvvida manovra contraria, ponendo il piede non sul pedale del freno, bensì su quello dell'acceleratore, così, all'opposto, accelerando, peraltro sterzando a sinistra, in direzione delle odierne attrici.
Non vale, a tal fine, ad escludere la responsabilità della SI.ra quanto da essa dichiarato - CP_3 alla Polizia Roma Capitale sul luogo dell'incidente e nella propria comparsa di costituzione e risposta
– in merito all'essere stata accecata dal sole calante.
Invero, la normativa civilistica, come appena sopra analizzato, impone al soggetto di fare e di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso.
Ebbene, la mancanza di visibilità derivante dall'abbagliamento solare - ed a maggior ragione in situazioni di sole calante, in cui l'abbagliamento è tutt'altro che imprevedibile - impone al conducente di un veicolo l'assunzione di un atteggiamento di maggior prudenza onde evitare possibili, eventuali pericoli, arrestando addirittura la marcia in caso di assoluta incapacità di vedere.
A tal fine la giurisprudenza di legittimità stabilisce che (ex multis, Cass. Pen. N. 17390/2018) “In tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità”.
Tale principio di diritto, espresso in sede di responsabilità penale - e quindi a maggior ragione applicabile in sede civile - esclude chiaramente che possa rientrare tra fenomeni imprevedibili ed inevitabili, idonei quindi ad oggettivare il fatto dannoso, l'abbagliamento solare, essendo questo un fenomeno naturale che impone al conducente di adottare ulteriori e più specifiche cautele, fino al punto di arrestare la marcia del veicolo.
Orbene, per tutto quanto sopra analizzato, non risulta nel caso in esame vinta la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 cod. civ.
Merita tuttavia considerare se nella vicenda di cui trattasi possa farsi applicazione del disposto di cui al comma 1 dell'art. 1227 cod. civ., applicabile anche in caso di responsabilità aquiliana giusto il disposto di cui all'articolo 2056 cod. civ.
In specie, il comma 1 dell'articolo 1227 cod. civ. prevede che “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
8 La norma, che per giurisprudenza e dottrina tradizionali si impone in seno alla causalità materiale, richiede di tenere conto non solo del comportamento del danneggiante nel fatto lesivo, ma anche delle azioni colpose poste in essere dal danneggiato e causative, direttamente o indirettamente, dell'evento.
A tal fine, pur non restituendo la disciplina civilistica alcuna definizione né di colpa né di fatto colposo, essa è comunque ricavabile dall'ordinamento penale ed in specie dall'articolo 43 cod. pen. secondo il quale il fatto è “colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”
La colpa, quindi, può intendersi come colpa generica, per fatti violativi delle ordinarie regole di diligenza, prudenza o perizia e come colpa specifica, quando cioè il comportamento del soggetto sia stato posto in essere in violazione di specifiche leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Concentrandosi, per quanto interessa in questa sede, sulla colpa specifica, la violazione della normativa diretta a regolare un determinato comportamento è idonea a considerarsi causa efficiente del danno (principio della causalità della colpa) allorché esso (il danno) risulti essere concretizzazione di ciò che la legge inosservata intendeva prevenire.
Ebbene, calando la normativa penalistica all'interno del sistema civilistico e risarcitorio, ed in specie nell'articolo 1227, il fatto del danneggiato può considerarsi colposo quando posto in essere in violazione delle ordinarie regole di diligenza, prudenza, perizia o violativo di specifiche leggi, regolamenti, ordini o discipline che intendono regolare e prevenire il danno poi effettivamente realizzatosi.
Parimenti, il disposto di cui all'articolo 190 c.d.s. sanziona il comportamento degli utenti della strada che attraversano al di fuori delle apposite aree (strisce pedonali) quando distanti meno di 100 metri dalla zona prescelta (la presenza le strisce pedonali poste a meno di 100 metri è ricavabile dal verbale d'incidente).
La norma appena sopra citata - da intendersi come specifica disposizione diretta a prevenire o comunque a ridurre il rischio di investimenti - impone ai pedoni di verificare la presenza, lungo la strada, di apposite strisce pedonali e di presceglierle ai fini dell'attraversamento, qualora queste non distino più di 100 metri.
La disposizione, invero, introduce una norma precauzionale onde consentire ai conducenti di un'autovettura - avvertiti da apposita segnaletica verticale (cartelli stradali) e segnaletica orizzontale
(strisce pedonali) - di prestare maggiore attenzione data la probabilità che ivi transitino pedoni per attraversare la carreggiata.
9 Nessun dubbio, quindi, può aversi in merito al fatto che l'articolo 190 c.d.s. ponga un obbligo di comportamento (la cui violazione è amministrativamente sanzionata) diretto a prevenire o comunque a ridurre il rischio di un investimento.
Orbene, dovendosi analizzare il comportamento in concreto tenuto dalle attrici e in rapporto alla dinamica dell'incidente, le stesse attraversavano in una parte della carreggiata sprovvista di strisce pedonali, presenti ad una distanza inferiore di 100 metri. Tale comportamento veniva rilevato all'interno del verbale della Polizia Roma Capitale, che ne minacciava il sanzionamento.
Ebbene, appare evidente come le SI.re e attraversando la carreggiata al di fuori delle Pt_1 Pt_1 apposite aree preposte abbiano posto in essere un comportamento in aperta violazione del disposto di cui all'articolo 190 c.d.s. e quindi di una normativa direttamente preposta a prevenire o ridurre il rischio di investimenti, realizzando quella che viene comunemente definita “colpa specifica”.
Nessun dubbio, ancora, che il suddetto fatto colposo abbia concorso, seppur in minima parte, alla causazione del danno. Invero, come sopra accennato, l'attraversamento sulle strisce avrebbe presumibilmente determinato una maggior attenzione da parte della conducente, la quale avvertita dalla segnaletica orizzontale e da quella verticale, avrebbe potuto prestare maggior attenzione.
A tal fine, di fondamentale importanza appare l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui (ex multis Cass, sent. N. 5399/2013) “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo”.
In forza della giurisprudenza richiamata, quindi, premesso che il semplice attraversamento fuori dalle strisce pedonali non esclude la responsabilità del conducente ex art. 2054 cod. civ., tale comportamento è comunque idoneo a configurare un concorso di colpa in capo al pedone.
Spetta, a questo punto, stabilire il grado di corresponsabilità ascrivibile alle odierne attrici.
Ebbene, nel caso di specie, è vero che le odierne attrici attraversavano al di fuori delle strisce pedonali, ponendo in essere un comportamento imprudente ed in violazione delle specifiche norme dirette a regolare il transito dei pedoni, concorrendo quindi a cagionare il danno. Tuttavia, il comportamento delle attrici ha influito in minima parte nella causazione dello stesso. Invero, le stesse comunque valutavano le circostanze del caso concreto - verificando l'andatura e la distanza della Renault
10 condotta dalla SI.ra – e si decidevano per il transito che, tuttavia, non si concludeva CP_3 soprattutto a causa di una improvvisa accelerata ed un'inspiegabile sterzata poste in essere dalla convenuta.
Per tale ragione, quindi, la percentuale di concorso colposo ascrivibile alle danneggiate deve quantificarsi nella misura minima del 10%, con corrispondente riduzione, nella medesima percentuale, del danno liquidato nel successivo paragrafo.
3. Sulla liquidazione del danno.
Le attrici hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, ed in particolare del danno biologico e del danno morale, per le lesioni e relativi postumi, nonché il rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere per il futuro.
In merito alla liquidazione del danno, anche sulla base della risposta ai quesiti posti alla CTU, si ritiene che:
A. con riferimento alla posizione della danneggiata SI.ra Pt_1
considerato che la CTU ha stabilito che:
1. A causa dell'evento traumatico la stessa abbia subito lesioni consistenti in “in un trauma contusivo profondo a carico del polso destro, con frattura pluriframmentaria scomposta della metafisi distale del radio, con associato distacco dell'apofisi stiloide dell'ulna” riconoscendole un periodo di ITA di
30 giorni;
un periodo di ITP al 50% di 40 giorni e una invalidità permanente nella misura dell'8%.
2. In merito alle spese mediche sostenute, ha quantificato quelle pertinenti e congrue in euro 52,6
(pari ai ticket sanitari). Ha invece escluso la somma, pari ad euro 4.112,00, sostenuta a titolo di psicoterapia, ritenendola non pertinente.
3. Ha escluso che in futuro la danneggiata debba affrontare ulteriori e significative spese mediche, essendo i postumi ormai stabilizzati.
Sulla scorta della valutazione espressa dal CTU e degli esaustivi chiarimenti resi, il c.d. danno biologico subito dall'attrice, in base ai criteri fissati dall'art. 139 del D. L.vo n. 209 del 2005 e agli importi aggiornati con D.M. 16 .07.2024 può essere liquidato in euro 12.095,13 per l'invalidità permanente pari all'8% in soggetto di anni 58 all'epoca del sinistro;
per invalidità temporanea assoluta euro 1.657,20 (55,24 per 30 giorni di ITA); per invalidità temporanea parziale al 50% euro
1.104,80 (27,62 per 40 giorni di ITP al 50%).
11 Sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare, inoltre, equo aumentarlo nella misura del 10%, per una somma pari ad euro 1.485,71, anche alla luce della sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dall'attrice a seguito dei traumi riportati, della protrazione dell'invalidità temporanea e dei vari controlli medici e diagnostici cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita.
Si riconosce, inoltre, a titolo di spese mediche la somma pari ad euro 52,60. Nulla in merito alle spese mediche sostenute per la psicoterapia, dovendosi aderire alle valutazioni del CTU, che ha specificato
“Le sedute di psicoterapia risultano prescritte dal Medico di Medicina Generale (Dott.
[...]
), in assenza di una diagnosi e di una prescrizione da parte di specialista psichiatra. La Per_2 relativa spesa - pur congrua in relazione alla durata del trattamento - non appare pertinente in relazione alla lesività riportata, all'assenza di storia clinica documentata relativa al disturbo psichico e di continuità fenomenologica rispetto al riportato sinistro”.
Concludendo, tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 16.395,44 (euro 12.095,13 a titolo di invalidità permanente + euro 1.657,20 a titolo di invalidità temporanea assoluta + euro
1.104,80 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% + euro 1485,71 a titolo di danno morale + euro 52,60 a titolo di spese mediche sostenute). A tale somma va sottratta la percentuale di concorso colposo ex art. 1227 comma 1 cod. civ. pari al 10%, con un residuo pari ad euro 14.755,90.
Deve, però, rilevarsi che la Compagnia convenuta ha corrisposto all'attrice la somma di euro 6.700,00 per il ristoro del danno, importo che, previa rivalutazione all'attualità per rendere omogenee le somme
(sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) - così pervenendo alla somma di euro 7.798,00 - deve essere detratto dall'importo come sopra determinato a titolo di risarcimento.
All'esito di tale operazione si giunge, quindi, a un risarcimento residuo, computato ai valori attuali, di euro 6.957,90 al cui pagamento devono essere condannati i convenuti in solido.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero
12 capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
B. Con riferimento alla posizione della danneggiata SI.ra , Pt_1
considerato che la CTU ha stabilito che:
1. a causa dell'evento traumatico l'attrice “ha riportato lesioni consistenti fondamentalmente in un trauma cranico, in un trauma distorsivo del rachide cervicale con lesione parziale del legamento alare di sinistra tra atlante ed epistrofeo (C1-C2), con relativo ampliamento dello spazio latero- dentale omolaterale, e da un trauma disto-contusivo a carico del collo-piede sinistro” riconoscendole, quindi, un periodo di ITA pari a giorni 6, un periodo di ITP al 50% pari a giorni 30, un periodo di ITP al 25% pari a giorni 30 ed una invalidità permanente pari all'8%
2. In merito alle spese mediche sostenute, ha quantificato quelle pertinenti e congrue in euro 8.101,90, in gran parte derivanti dalle terapie riabilitative per il rachide cervicale;
3. Ha escluso che la danneggiata debba affrontare ulteriori e significative spese mediche, essendo i postumi ormai stabilizzati, sottolineando peraltro, quanto ad ipotetiche spese di “mantenimento” volte ad evitare successivi peggioramenti, che non vi era evidenza documentale che la danneggiata avesse intrapreso un percorso di tipo conservativo, né che tale percorso sarebbe stato iniziato di lì a breve
(segnatamente mancando un piano terapeutico fisiatrico).
Sulla scorta della valutazione espressa dal CTU e degli esaustivi chiarimenti resi, il c.d. danno biologico subito dall'attrice, in base ai criteri fissati dall'art. 139 del D. L.vo n. 209 del 2005 e agli importi aggiornati con D.M. 16 .07.2024 può essere liquidato in euro 14.561,90 per l'invalidità permanente pari all'8% in soggetto di anni 27 all'epoca del sinistro;
per invalidità temporanea assoluta euro 331,44 (55,24 per 6 giorni di ITA); per invalidità temporanea parziale al 50% euro
828,60 (27,62 per 30 giorni di ITP al 50%) per invalidità temporanea parziale al 25% euro 414,30
(13,81 per 30 giorni).
Sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare, inoltre, equo riconoscere la percentuale del 10%, per la somma pari ad euro 1.613,62-anche alla luce della sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei
13 patemi d'animo e del disagio subiti dall'attrice a seguito dei traumi riportati, della protrazione dell'invalidità temporanea e dei vari controlli medici e diagnostici cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita.
Si riconosce, inoltre, a titolo di spese mediche sostenute 8.101,90.
Non si ritiene invece raggiunta la prova della debenza della somma pari ad euro 1.800 per le spese mediche da sostenere, non essendo dimostrato che la danneggiata abbia attivato o inteso attivare un percorso di tipo conservativo. come evidenziato dal CTU nelle risposte alle osservazioni.
Concludendo, tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 25.851,76 (euro 14.561,90 a titolo di invalidità permanente + euro 331,44 a titolo di invalidità temporanea assoluta + euro 828,60
a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% + euro 414,30 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25% + euro 1.613,62 a titolo di danno morale + euro 8.101.90 per spese mediche sostenute).
Alla somma così determinata va sottratta la percentuale di concorso colposo ex art. 1227 comma 1 cod. civ. pari al 10%, con un residuo pari ad euro 23.266,58.
Deve, però, rilevarsi che la Compagnia convenuta ha corrisposto all'attrice la somma di euro 7.350,00 per il ristoro del danno importo che, previa rivalutazione all'attualità per rendere omogenee le somme
(sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) - così pervenendo alla somma di euro 8.555,40 - deve essere detratto dall'importo come sopra determinato a titolo di risarcimento.
All'esito di tale operazione si giunge, quindi, a un risarcimento residuo, computato ai valori attuali, di euro 14.711,18 al cui pagamento devono essere condannati i convenuti in solido.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per
14 effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti Controparte_3 della Controparte_1
In via subordinata, la convenuta SI.ra ha richiesto a questa giudice di “accertare e CP_3 dichiarare l'obbligo della a garantire la sig.ra Controparte_5 Controparte_3
e, conseguentemente, condannarla a manlevare tenendola indenne, anche ponendo tale
[...] condanna direttamente a carico della Compagnia Assicuratrice”.
La richiesta è inammissibile in quanto tardiva.
Sante il combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. vigenti ante d.lgs. 28 febbraio 2023, il convenuto deve costituirsi, mediante comparsa di costituzione e risposta, almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione. In caso di costituzione intempestiva il convenuto, comunque legittimato a partecipare al processo, perde il diritto di proporre, stante il comma 2 dell'articolo 167
c.p.c., le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Nel caso di specie, la richiesta di accertamento e di dichiarazione dell'obbligo di manleva avanzata dalla convenuta SI.ra da considerarsi una domanda riconvenzionale. CP_3
Ebbene, l'atto di citazione indicava come udienza di prima comparizione quella del 27.06.2023, udienza poi confermata da questa giudice in data 12.04.2023. La convenuta si è costituita in data
26.06.2023, ossia il giorno prima dell'udienza. Non avendo rispettato il termine di cui all'articolo 166
c.p.c. vigente ratio temporis, è decaduta dal diritto di avanzare domanda riconvenzionale nei confronti dell'assicurazione.
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese seguono i principi di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Nello specifico, con riferimento al valore della controversia, secondo giurisprudenza costante (Sez. 3 ord. N. 10367/2024) “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2
15 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”.
Inoltre, la medesima giurisprudenza (Sez. 3 ord. N. 10367/2024) stabilisce che “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi”.
Sulla base di tali presupposti, i compensi (anche quanto alla fase di negoziazione assistita, quanto alla sola voce “attivazione”) sono liquidati come in dispositivo.
Spese di CTU a carico definitivo dei convenuti in solido.
Non possono essere poste a carico del soccombente le spese per la CTP, in assenza di notula.
Nel caso in esame, infatti, sebbene appaia che le attrici abbiano nominato un Consulente Tecnico di
Parte, agli atti non risulta depositato nessun elemento utile da cui possa trarsi né il corrispettivo economico dato o promesso al CTP né l'effettivo pagamento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accerta la responsabilità di per una quota pari al 90% nella Controparte_3 produzione del sinistro oggetto di causa e concorrente responsabilità delle attrici per il 10%;
2) condanna in solido , già Controparte_1 Controparte_6
a pagare a titolo risarcitorio Controparte_7 del danno residuo liquidato ai valori attuali in favore della SI.ra l'importo complessivo di Pt_1 euro 6.957,90 ed in favore della SI.ra l'importo complessivo di euro 14.711,18, oltre lucro Pt_1 cessante da calcolarsi con le modalità di cui alla parte motiva, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) dichiara inammissibile per intervenuta decadenza la richiesta, avanzata dalla SI.ra Controparte_3 di accertare e dichiarare l'obbligo di manleva in capo alla
[...] Controparte_1
4) NA , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
, in solido, a rifondere le attrici SI.re ed delle CP_4 Parte_1 Parte_1
16 spese legali, pari a 786,00 per esborsi e 6.500,00 euro per compensi, cui va aggiunto il 15% per spese generali, il 4% per cassa forense e le relative competenze d'iva.
5) pone a carico solidale di , e Controparte_1 Controparte_8 [...]
le spese di CTU. CP_9
Roma, 18.06.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Alla redazione della presente sentenza ha partecipato il dott. Aurelio de Perna, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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