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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 411/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to ROSINA LAVIA, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rossano, alla via Latina n. 1, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_1
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 29/01/2024, la
[...]
ha convenuto in giudizio articolando le seguenti conclusioni: “In Parte_1 CP_1 via preliminare:
- ritenuta la ricorrenza di gravi motivi, per come in premessa specificati, disporre, inaudita altera parte, la provvisoria sospensione dell'atto impugnato;
nel merito:
- Per tutte le motivazioni esposte in narrativa dichiarare la illegittimità e/o revocare l'avviso di addebito n. 334 2023 00049079 28000 emesso dall' sede di Corigliano-Rossano (CS) in data 09.12.2023 e, notificato alla odierna CP_1 ricorrente in data 23.12.2023 portante l'importo complessivo di Euro 2.054,53 comprensiva di spese di notifica.
- Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”.
Si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere, con CP_1 compensazione delle spese di lite, avendo provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito.
Con le note di trattazione scritta del 27/01/2025 la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo sulla condanna di alle spese in base alla CP_1 soccombenza virtuale.
*** Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere. Si compensano le spese in luce del contegno collaborativo dell'Istituto.
Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 28/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
2
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to ROSINA LAVIA, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rossano, alla via Latina n. 1, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_1
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 29/01/2024, la
[...]
ha convenuto in giudizio articolando le seguenti conclusioni: “In Parte_1 CP_1 via preliminare:
- ritenuta la ricorrenza di gravi motivi, per come in premessa specificati, disporre, inaudita altera parte, la provvisoria sospensione dell'atto impugnato;
nel merito:
- Per tutte le motivazioni esposte in narrativa dichiarare la illegittimità e/o revocare l'avviso di addebito n. 334 2023 00049079 28000 emesso dall' sede di Corigliano-Rossano (CS) in data 09.12.2023 e, notificato alla odierna CP_1 ricorrente in data 23.12.2023 portante l'importo complessivo di Euro 2.054,53 comprensiva di spese di notifica.
- Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre Rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”.
Si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere, con CP_1 compensazione delle spese di lite, avendo provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito.
Con le note di trattazione scritta del 27/01/2025 la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo sulla condanna di alle spese in base alla CP_1 soccombenza virtuale.
*** Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere. Si compensano le spese in luce del contegno collaborativo dell'Istituto.
Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 28/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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