Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
Nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (che è di competenza del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione). Ne consegue che la suddetta nullità dover essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici. (Nel caso di specie la S.C. - confermando la sentenza impugnata - ha ritenuto che con riguardo ad una prestazione di lavoro straordinario lungamente ed ininterrottamente protrattasi nel corso degli anni non sia ipotizzabile l'onere di indicare con precisione analitica gli orari e le eccedenze della prestazione lavorativa giornaliera, in quanto ciò che è necessario è porre il destinatario della domanda nella condizione di difendersi, condizione che nell'ipotesi di rapporto di lavoro nel settore del trasporto pubblico in concessione è immanente al possesso dei prospetti giornalieri di percorrenza che compete al datore di lavoro, sicché solo una domanda giudiziale diversa rispetto a tali prospetti esigerebbe un'adeguata specificazione).
Commentario • 1
- 1. Il contenuto delll'atto di citazioneAccesso limitatoMarco Rossetti · https://www.altalex.com/ · 10 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/1999, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. TR CUOCO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ AUTOSERVIZI F.LLI CERELLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 64, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE SAMBIAGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO PERROZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI CO IE FO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 63, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO TIRONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MARINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 293/95 del Tribunale di VASTO, depositata il 28/07/95 R.G.N. 546/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/98 dal consigliere relatore Dott. TR CUOCO;
uditi glì Avvocati Carlo PEROZZI e Salvatore SANBIAGIO;
udito l'Avvocato Giovanni MARINELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto del 20 giugno 1994 la SOCIETÀ AUTOSERVIZI CERELLA S.a.s. propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Vasto in funzione di giudice del Lavoro l'aveva condannata a pagare a TR LF Di CO la somma di lire 37.811.775 (con rivalutazione ed interessi) per differenze retributive dovute a titolo di lavoro straordinario, TFR, indennità di trasferta, e scatti di anzianità. Con questo atto l'appellante eccepì la nullità del ricorso per omessa indicazione dell'orario giornaliero o settimanale del lavoro ordinario e l'erroneo riconoscimento del diritto alla retribuzione del lavoro straordinario in assenza del contestuale superamento dell'ordinario limite giornaliero e settimanale e in assenza della prova del fatto che ne era il fondamento.
Con sentenza del 28 luglio 1995 il Tribunale di Vasto respinse l'appello affermando che
I. il ricorrente non poteva indicare in modo più preciso i fatti, non essendo in possesso dei prospetti giornalieri di percorrenza: l'eccezione di nullità era infondata;
2. come correttamente statuito in prime cure, il fondamento del ricorso era da ritenersi provato attraverso il processuale comportamento del datore che, non contestando il lavoro nel periodo e lungo le linee dal ricorrente indicate, non aveva ottemperato all'ordine di esibizione dei prospetti giornalieri di percorrenza, in tal modo precludendo la compiuta verifica degli orari osservati;
e questo comportamento, in base agli artt. 116 e 210 cod. proc. civ. (e senza far ricorso al pur valido principio processuale di valutazione degli elementi a favore del lavoratore) legittimava il riconoscimento dei fatti esposti dal ricorrente;
ed in assenza della predetta documentazione, il superamento del doppio limite (giornaliero e settimanale) previsto per il lavoro ordinario restava irrilevante;
3.l'indagine tecnica d'ufficio era stata legittimamente svolta sulla sola base della documentazione ricorrente;
e l'invocata documentazione pubblica (orari di percorrenza), non avendo per oggetto gli orari effettivamente svolti, era irrilevante;
4. ed i fatti invocati attraverso consulenza tecnica di parte (gli orari effettivi di percorrenza di alcune tratte, la rotazione, i turni di riposo compensativo, ed altro), intempestivamente dedotti, erano poi "assolutamente indimostrati".
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la SOCIETÀ AUTOSERVIZI F.LLI CERELLA S.a.s., percorrendo le linee di quattro motivi, poi illustrati con memoria. Resiste TR LF Di CO con controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e dell'art. 2107 cod. civ. nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, la ricorrente sostiene che i giudici del merito, disattendendo il principio giurisprudenziale per cui il limite giornaliero ed il limite settimanale dell'orario di lavoro ordinario sono alternativi e non concorrenti, hanno ritenuto l'esistenza del diritto al compenso per lavoro straordinario anche se il lavoro effettivamente svolto, pur superando il limite dell'orario giornaliero (di ore 6 e 40') non superava il limite dell'orario settimanale (ricorso pp. 3, 4, 5;
memoria pp. 1, 2, 3, 4).
Il motivo è infondato. Come questa Corte ha ripetutamente sostenuto (Cass. 2 agosto 1996 n. 6995; ed in tal senso anche la meno recente Cass. 20 aprite 1983 n. 2729), ai fini del diritto alla corresponsione della maggiorazione retributiva per la prestazione di lavoro straordinario la disposizione dell'art. 1 R.D. 15 marzo 1923 n. 692, a norma della quale la durata massima della giornata lavorativa non può eccedere "le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo" deve essere interpretata nel senso che il limite dell'orario giornaliero normale ivi indicato è autonomo nei confronti di quello settimanale, con la conseguenza che le ore lavorative prestate in eccedenza devono essere retribuite con la prevista maggiorazione, anche se, per il più limitato lavoro prestato in altri giorni della settimana, l'ordinario limite settimanale non sia stato superato.
Ciò discende in primo luogo dalla stessa lettera della norma ("la durata massima normale. . . non potrà eccedere le otto ore al giorno o le quarantotto ore settimanali di lavoro effettivo"). Ed invero, poiché i parametri della "normale durata" della prestazione lavorativa sono normativamente fissati in forma alternativa e non cumulativa (attraverso la congiunzione 'o' e non la congiunzione 'e' a delineare l'eccedenza non è necessario che siano superati entrambi i parametri (con una prestazione che ecceda non solo otto ore al giorno bensì quarantotto ore alla settimana), essendo sufficiente che sia superato anche il solo parametro giornaliero (con una prestazione settimanale inferiore al limite di quarantotto ore). Su un piano logico, poi, l'ipotizzata compensabilità del maggior lavoro giornaliero con il minor lavoro prestato in altri giorni della stessa settimana e nel limite del normale orario settimanale renderebbe irrilevante il limite giornaliero e conseguentemente privo di funzione questo limite normativo analiticamente predisposto.
Sul piano del fondamento normativo, come questa Corte (Cass. 2 agosto 1996 n. 6995) ha posto in evidenza, la "normale" durata della giornata lavorativa è fondata sulla maggiore sofferenza del lavoro che si protragga oltre il suo limite (pur senza eccedere il limite settimanale). Ed invero, questa maggiore sofferenza, che deve peraltro ritenersi normativamente presunta dalla legge, anche sul piano fisiologico non può essere poi annullata: e pertanto non resterebbe compensata dal minor lavoro poi prestato in altri giorni della stessa settimana.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente, riproponendo la nullità del ricorso introduttivo del giudizio già eccepita nei giudizi di merito, sostiene che il Di CO non aveva "precisato lo spazio di riferimento, giornaliero e settimanale, in cui avrebbe prestato maggiore attività lavorativa;
ne' questa carenza poteva essere compensata dal deposito in cancelleria di prospetti attestanti la prestazione del lavoro straordinario per anno e per mese" ("la disciplina del trasporto pubblico in concessione impone al lavoratore di precisare in quale giorno ed in quale settimana abbia superato l'orario contrattualmente previsto, per consentire" la contraria dimostrazione), ne' dall'invocata documentazione che il resistente avrebbe dovuto esibire.
Anche questo motivo è infondato. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. 2 giugno 1993 n. 6140), la nullità per omessa indicazione dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritti che ne sono il fondamento non è causata da una mera formale indicazione bensì dall'impossibilità della relativa individuazione attraverso il complessivo esame dell'atto; è necessario che siano del tutto omessi ovvero siano assolutamente incerti, sulla base del complessivo esame dell'atto, il petitum nonché le ragioni poste a fondamento della domanda;
e la valutazione di questa insufficienza è giudicante apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.
Da ciò si è dedotto che la nullità deve essere esclusa ove con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto e la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento, restando irrilevante la mancata notifica dell'analitico conteggio (Cass. 30 dicembre 1994 n. 11318). In particolare, ove in controversia si deduca una prestazione di lavoro straordinario lungamente ed ininterrottamente protrattasi nel corso degli anni non è ipotizzabile un ricorrente onere di indicare con precisa quotidiana analisi gli orari e le eccedenze: ciò che resta necessario è porre il processuale destinatario della domanda nella condizione di difendersi (e la valutazione di questa possibilità, rientrando nello spazio del merito, ove adeguatamente motivata resta insindacabile in sede di legittimità). Questa condizione è tuttavia immanente al possesso dei prospetti giornalieri di percorrenza (datorile onere della gestione del trasporto pubblico in concessione): e solo la lamentata documentata diversità della giudiziale domanda (da questi prospetti) esigerebbe adeguata ricorrente specificazione.
Per mera esigenza di completezza giova osservare che nel caso in esame il ricorrente ha analiticamente indicato (nello stesso ricorso) anche l'orario giornaliero del lavoro prestato (come emerge dalla sentenza pretorile): e da questo orario era deducibile analiticamente l'eccedenza della prestazione lavorativa giornaliera. Ed era pertanto onere della resistente l'indicazione d'un diverso orario eventualmente osservato (e la resistente non solo non ha adempiuto questo onere bensì non ha esibito i documentali elementi dei quali era in possesso, e che le fornivano i dati dei quali poi lamenta omessa ricorrente indicazione).
3. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 424 cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che il Pretore aveva illegittimamente disposto la consulenza tecnica d'ufficio assegnando al consulente il compito di accertare la somma in base alla "prospettazione fornita dalle parti" (ricorso, p. 5) ed alla "documentazione reperibile presso la sede della Ditta" (memoria, p.6); ed il consulente aveva omesso di prendere in esame la ragioni fornite dalla SOCIETÀ ed i risultati della prova testimoniale ed "aveva omesso di reperire la necessaria documentazione come richiestagli".
Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 210 cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che non risulta che sia stato impartito l'ordine di esibire i prospetti giornalieri di percorrenza (nè il Pretore vi fa riferimento); e che, in materia di trasporto pubblico in concessione gli orari di percorrenza delle linee sono tassativamente predeterminati con atti amministrativi;
ed era stato dimostrato che per l'esercizio delle tratte, in applicazione dell'orario effettivo di lavoro (art. 6 legge n. 138 del 1958), il Di CO non avrebbe potuto superare il normale orario di lavoro giornaliero, ed i fogli di percorrenza restavano pertanto privi di rilevanza.
Anche questi due motivi, che per il loro convergente oggetto devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. In ordine al primo aspetto della doglianza (quesiti assegnati al consulente tecnico d'ufficio), come questa Corte ha ripetutamente affermato, il giudice di merito è libero di attingere la prova dagli elementi di fatto che ritenga a tal fine idonei;
limite di questo potere è l'onere di indicare la fonte della prova (nell'ambito del percorso logico che conduce alla decisione). Nel caso in esame, il giudice di merito ha indicato, anche in sede istruttoria attraverso i quesiti assegnati al consulente tecnico d'ufficio, questa fonte (la prospettazione fornita dalle parti) la cui giustificazione (anche nella sua equidistanza) era immanente all'assenza della base documentale (prospetti di percorrenza) in possesso dell'azienda. In ordine al secondo aspetto della doglianza (l'avere il consulente omesso di prendere in esame la ragioni fornite dalla SOCIETÀ ed i risultati della prova testimoniale e "di reperire la necessaria documentazione come richiestagli"; ricorso, pp. 4, 5;
memoria, pp. 4, 5, 6), come questa Corte ha ripetutamente osservato, la parte che deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico (e non solo per relationem) le deduzioni formulate nel giudizio di merito, il contenuto del documento trascurato, e (in generale) le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenti omessa od insufficiente valutazione, per consentire al giudice di legittimità di accertarne la carenza e valutarne la decisività (Cass. 25 maggio 1995 n. 5748); e, per il principio di autosufficienza, la specificazione deve essere completa, ed idonea a consentire, attraverso lo stesso ricorso e senza dover ricorrere agli atti del processo, la loro chiara e completa cognizione (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611). E nel caso in esame la ricorrente non indica alcun dato idoneo alla predetta specificazione:
non indica ne' il contenuto degli invocati elementi (risultati della prova testimoniale e documentazione richiesta) ne' la loro potenzialità probatoria al fine d'una diversa decisione. Più specificamente in ordine all'omesso "reperire la necessaria documentazione, come richiestogli", se ciò (non specificato in ricorso) attiene a quanto chiaramente esposto nella sentenza del Tribunale ("mancato reperimento degli orari di percorrenza"), la stessa sentenza fornisce non solo completo esame bensì adeguata motivazione dell'irrilevanza di questa invocata documentazione. In particolare, i prospetti di percorrenza (in possesso dell'azienda), attinendo all'effettivo lavoro svolto, avrebbero consentito di "verificare compiutamente gli orari di lavoro osservati dal Di CO" (sentenza, p. 7), ed i 'documenti pubblici, quali gli orari di percorrenza", mero formale elemento "di supporto", restavano irrilevanti in assenza della documentazione aziendale "relativa allo specifico rapporto in discussione" (sentenza, p. 8). E pertanto, in assenza di questi elementi documentali (che, in adempimento del quesito assegnato, il consulente tecnico d'ufficio aveva "reiteratamente" ed inutilmente richiesto alla SOCIETA': sentenza pretorile, p.6), ed indipendentemente da un formale ordine di esibizione (la cui presenza diventa pertanto irrilevante: in ciò risolvendosi altro aspetto della doglianza), la valutazione dal giudicante effettuata attraverso la consulenza tecnica d'ufficio resta fondata su adeguata motivazione. Per mera esigenza di completezza deve essere rilevata, in ordine agli "elementi fondanti il calcolo", la successiva "adesione del consulente di parte alle risultanze del lavoro svolto" dal consulente tecnico d'ufficio, (sentenza pretorile, p. 6).
In questo quadro deve essere valutato anche l'altro aspetto della doglianza (l'essere stato dimostrato che per l'esercizio delle tratte, in applicazione dell'orario di lavoro, in legge 138 del 1958, il Di CO non avrebbe potuto superare il normale orario di lavoro giornaliero, ed i fogli di percorrenza restavano pertanto privi di rilevanza). Ed il giudicante (sentenza, pp. 8, 9) dà adeguata motivazione dell'irrilevanza delle "controdeduzioni suggerite dal consulente di parte" ("dettate da presupposti di fatto ..... assolutamente indimostrati dalla resistente, che pure aveva nella sua disponibilità la documentazione eventualmente utile per provarli"). Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 34.000 oltre a lire 3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999