Art. 1. Articolo unico
E' convalidata la corresponsione dell'indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo effettuata anteriormente al 1 luglio 1970 a favore del personale militare assegnato, per svolgere attivita' di volo, ai reparti di volo dell'Esercito.
E' convalidata la corresponsione dell'indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo effettuata anteriormente al 1 luglio 1970 a favore del personale militare assegnato, per svolgere attivita' di volo, ai reparti di volo dell'Esercito.