Articolo 1 della Legge 18 gennaio 1977, n. 8
Versione
12 febbraio 1977
Art. 1. Articolo unico

E' convalidata la corresponsione dell'indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo effettuata anteriormente al 1 luglio 1970 a favore del personale militare assegnato, per svolgere attivita' di volo, ai reparti di volo dell'Esercito.

Entrata in vigore il 12 febbraio 1977