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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2981/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2981/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Caramazza Gerlandina) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Oddo Controparte_1
Francesco)
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 16.04.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/12/2023, premettendo di Parte_1 avere contratto, in data 2.08.2018, matrimonio civile con , dalla Controparte_1 cui unione erano nati due figli, ancora minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, dovuta ai continui dissidi e incomprensioni con il marito;
chiedeva inoltre di regolamentare l'affidamento dei minori disponendo l'affido congiunto in favore di entrambi i genitori.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione.
All'udienza del 27.03.2024, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del convenuto, il Giudice delegato adottava i provvedimenti urgenti ex art 473 bis .21 c.p.c. e, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 16.4.2025, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Quanto all'affidamento dei figli minori, la ricorrente, dopo aver inizialmente instato per l'affido condiviso, ha chiesto l'affidamento esclusivo rappresentando delle difficoltà nella gestione dei figli dovute allo stato di detenzione del convenuto.
Con i provvedimenti urgenti tale richiesta è stata accolta avendo il Giudice delegato ritenuto la sussistenza di gravi motivi per derogare al regime ordinario.
È emerso infatti dagli atti che il convenuto è stato condannato in primo grado dal
Tribunale di Agrigento, con sentenza penale n. 699 del 16.03.2023, a dodici anni di reclusione per avere costretto la minore (figlia della sola Persona_1 ricorrente) a subire, in ripetute occasioni, atti sessuali, nonché per aver maltrattato quest'ultima e il di lei fratello minore, colpendoli con Controparte_2 strumenti quali un tubo di gomma, un mattarello e cagionando loro lesioni personali. Tali condotte, per la loro gravità, seppur non riguardanti direttamente i figli della coppia, inducono il Collegio a ritenere che il convenuto sia fonte di pregiudizio per i minori.
Pertanto, questi ultimi vanno affidati in via esclusiva alla madre, alla quale saranno devolute tutte le decisioni di maggior interesse per la vita dei figli, che la madre potrà prendere in modo autonomo, anche quando riguardanti le scelte relative all'educazione o alla tutela della salute del figlio.
Quanto agli incontri, tenuto conto che, sino ad ora, la ricorrente ha garantito i contatti padre-figli mediante videochiamate e conducendoli periodicamente in carcere, dove il convenuto è allo stato detenuto, deve prevedersi che le visite continuino ad essere svolte secondo tali modalità.
Con riguardo alle statuizioni patrimoniali vanno confermati i provvedimenti urgenti tenuto conto tenuto dello stato di detenzione del convenuto.
Pertanto, corrisponderà a per il mantenimento dei figli minori CP_1 Pt_1
l'assegno mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
e da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli.
Riguardo alla casa coniugale, nessuna statuizione deve essere adottata in quanto l'immobile appartiene al precedente marito della ricorrente.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra , nata ad [...] il Parte_1
30/08/1982 e , nato a [...] il [...] i quali Controparte_1 hanno contratto matrimonio a Santa Elisabetta (AG) in data 2.08.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Elisabetta al n. 3, parte I, anno
2018;
affida i figli minori esclusivamente a con diritto di visita da Parte_1 parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di , l'obbligo di pagare a a Controparte_1 Parte_1 titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 20.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)