TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/04/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 3093/2019 di R.G. riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12.12.2024,
tra
Sig. (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Manzo Anna, elett.te dom.to come in atti,
OPPONENTE
contro
(p.iva ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Tommaso d'Avino e Francesca Barreta, elett.te dom.ta come in atti,
OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione
Pagina 1 delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
La proposta opposizione, nel merito si palesa fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Superata nel corso del giudizio la sollevata eccezione di tardività della proposta opposizione, resta da esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda monitoria oggetto di opposizione.
Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione depositata in atti non è risultato comprovato che tra la parte opposta ditta e l'opponente Controparte_1 [...] sussistesse all'epoca dei fatti in contestazione, ovvero negli anni dal Pt_1
2014 al 2017 un rapporto commerciale ed in particolare una prestazione lavorativa (lavorazione terreni) ben disciplinata.
Passando all'esame della domanda va evidenziato che la odierna opposta sostiene di aver effettuato in varie date e per vari anni dal 2014 al 2017 una serie di prestazioni lavorative emettendo alla data del 30.12.2017 la fattura n. 19/2017 per l'anno 2014, la fattura n. 20/2017 per l'anno 2015, n. 21/2017 per l'anno 2016 e n. 22/2017 per l'anno 2017, a favore della opponente.
Va rimarcato come le stesse fatture siano state emesse in unica data per prestazioni asserite svolte in anni precedenti, ma a sostegno delle stesse parte opposta non fornisce elemento probatorio, data anche la scarna descrizione della prestazione effettuata, del fondo lavorato, tenuto conto anche del disconoscimento della proprietà e/o del possesso di parte dei fondi richiamati in dette fatture (Via
Ugo Foscolo Loc. Cimitero San Marzano sul Sarno), ma principalmente del prezzo convenuto.
Tale domanda, ad avviso di questo giudice non può essere accolta, dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, la stessa
Pagina 2 risulta carente in ordine alla prova della avvenuta effettuazione della prestazione richiamata, prestazione sempre contestata da parte opponente.
Ed invero, le fatture prodotte ed esibite, non solo non risultano firmate dal destinatario della prestazione, ma addirittura non recano alcuna indicazione circa lo svolgimento dell'attività richiamata.
Comunque la fattura stessa essendo un atto a formazione unilaterale, se non fondata su elementi probatori di riscontro, quale possono essere sia documenti di trasporto che ricevute di prestazioni effettuate sottoscritte dal ricevente, non costituiscono quella prova essenziale per il riconoscimento del credito, non integrando di per sé la piena prova del credito in essa indicato, soprattutto in presenza di contestazione sia sul an che sul quantum del credito azionato.
Nondimeno si evidenzia che i documenti in questione, possono fare prova ai sensi dell'art. 2710 c.c., unicamente “tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa” qualora bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute.
Orbene, in disparte la considerazione che non vi è alcuna prova della regolarità delle scritture contabili da cui sono stati estratte le fatture esibite, è dirimente il fatto che l'opposto non riveste la qualità di imprenditore sicchè la documentazione in questione non ha alcuna rilevanza probatoria, nemmeno indiziaria.
Ciò posto va evidenziato che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del
17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, non è emerso il diritto della ditta ad ottenere il riconoscimento di quanto richiesto con il Controparte_1 procedimento monitorio.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il
Pagina 3 percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014, e riferendosi alle fasi effettivamente espletate.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. contro la ditta nel procedimento n. Parte_1 Controparte_1
3093/19 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Revoca il decreto il decreto ingiuntivo n.569/19 di cui al n. di r.g. 960/2019.
3. Condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio che liquida complessivamente in € 1.700,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre 145,50 per spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 24/04/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 3093/2019 di R.G. riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12.12.2024,
tra
Sig. (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Manzo Anna, elett.te dom.to come in atti,
OPPONENTE
contro
(p.iva ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Tommaso d'Avino e Francesca Barreta, elett.te dom.ta come in atti,
OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione
Pagina 1 delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
La proposta opposizione, nel merito si palesa fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Superata nel corso del giudizio la sollevata eccezione di tardività della proposta opposizione, resta da esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda monitoria oggetto di opposizione.
Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione depositata in atti non è risultato comprovato che tra la parte opposta ditta e l'opponente Controparte_1 [...] sussistesse all'epoca dei fatti in contestazione, ovvero negli anni dal Pt_1
2014 al 2017 un rapporto commerciale ed in particolare una prestazione lavorativa (lavorazione terreni) ben disciplinata.
Passando all'esame della domanda va evidenziato che la odierna opposta sostiene di aver effettuato in varie date e per vari anni dal 2014 al 2017 una serie di prestazioni lavorative emettendo alla data del 30.12.2017 la fattura n. 19/2017 per l'anno 2014, la fattura n. 20/2017 per l'anno 2015, n. 21/2017 per l'anno 2016 e n. 22/2017 per l'anno 2017, a favore della opponente.
Va rimarcato come le stesse fatture siano state emesse in unica data per prestazioni asserite svolte in anni precedenti, ma a sostegno delle stesse parte opposta non fornisce elemento probatorio, data anche la scarna descrizione della prestazione effettuata, del fondo lavorato, tenuto conto anche del disconoscimento della proprietà e/o del possesso di parte dei fondi richiamati in dette fatture (Via
Ugo Foscolo Loc. Cimitero San Marzano sul Sarno), ma principalmente del prezzo convenuto.
Tale domanda, ad avviso di questo giudice non può essere accolta, dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, la stessa
Pagina 2 risulta carente in ordine alla prova della avvenuta effettuazione della prestazione richiamata, prestazione sempre contestata da parte opponente.
Ed invero, le fatture prodotte ed esibite, non solo non risultano firmate dal destinatario della prestazione, ma addirittura non recano alcuna indicazione circa lo svolgimento dell'attività richiamata.
Comunque la fattura stessa essendo un atto a formazione unilaterale, se non fondata su elementi probatori di riscontro, quale possono essere sia documenti di trasporto che ricevute di prestazioni effettuate sottoscritte dal ricevente, non costituiscono quella prova essenziale per il riconoscimento del credito, non integrando di per sé la piena prova del credito in essa indicato, soprattutto in presenza di contestazione sia sul an che sul quantum del credito azionato.
Nondimeno si evidenzia che i documenti in questione, possono fare prova ai sensi dell'art. 2710 c.c., unicamente “tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa” qualora bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute.
Orbene, in disparte la considerazione che non vi è alcuna prova della regolarità delle scritture contabili da cui sono stati estratte le fatture esibite, è dirimente il fatto che l'opposto non riveste la qualità di imprenditore sicchè la documentazione in questione non ha alcuna rilevanza probatoria, nemmeno indiziaria.
Ciò posto va evidenziato che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del
17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, non è emerso il diritto della ditta ad ottenere il riconoscimento di quanto richiesto con il Controparte_1 procedimento monitorio.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il
Pagina 3 percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014, e riferendosi alle fasi effettivamente espletate.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. contro la ditta nel procedimento n. Parte_1 Controparte_1
3093/19 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione.
2. Revoca il decreto il decreto ingiuntivo n.569/19 di cui al n. di r.g. 960/2019.
3. Condanna parte opposta al pagamento delle spese del giudizio che liquida complessivamente in € 1.700,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre 145,50 per spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 24/04/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 4