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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G 4543/2024
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Rosario La Fata sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 4543 2024 vertente
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Carita' Francesco Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) ed Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(C.F.: ), con la Dott.ssa P.IVA_2 Persona_1
RESISTENTI
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(C.F. 9 Controparte_3
) P.IVA_4
RESISTENTI CONTUMACI
***
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 31 ottobre 2024, , premettendo di Parte_1
aver presentato domanda nell'ambito dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (triennio 2024 - 2027) per i profili di assistente tecnico, assistente amministrativo, collaboratore scolastico, operatore scolastico, indicando, come capofila l' CP_4 di ha chiesto all'intestato Tribunale la rettifica del punteggio assegnato,
[...] Controparte_3 lamentando che l'amministrazione scolastica, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'
[...]
, si è illegittimamente rifiutata di valutare il servizio prestato presso Controparte_2
vari centri di formazione professionale nonché il servizio militare prestato fuori nomina dal 18 agosto
1992 al 17 agosto 1993.
Sotto il profilo del fumus boni iuris, il ricorrente ha dedotto che: i) al servizio svolto presso i centri di formazione deve essere attribuito il punteggio previsto dal DM 89/2024 per il servizio nelle “scuole
1 di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” atteso che la formazione professionale fa parte del sistema di istruzione e formazione, rilasciando titoli con valore legale, e che una diversa interpretazione porrebbe il bando in contrasto con la ratio della legge 53/03, con i principi costituzionali di buon andamento e parità di trattamento rispetto al personale amministrativo degli istituti scolastici ed al personale docente;
ii) in subordine, il servizio presso gli enti di formazione deve essere valutato come servizio alle dirette dipendenze dell'amministrazione statale o degli enti locali;
iii) il servizio di leva prestato non in costanza di nomina, per come previsto dall'art. 2050 dlgs 66/10 e dall'art. 485 comma VII dlgs 297/97, deve essere valutato col punteggio previsto dal bando per il servizio di leva in costanza di nomina.
Relativamente al periculum in mora, la ricorrente ha, per un verso, rimarcato l'urgenza della tutela cautelare azionata, evidenziando che, data la durata media di un processo di merito, un'eventuale sentenza favorevole interverrebbe certamente dopo la scadenza del termine triennale di efficacia delle graduatorie. Per altro verso, la ricorrente ha sottolineato che, col punteggio attuale, non avrebbe alcuna possibilità di ricevere incarichi di supplenza, con evidente pregiudizio per la propria vita personale, familiare e professionale, da ritenersi irreparabile in ragione della natura degli interessi, non meramente patrimoniali, coinvolti.
Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “-IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte, ove occorra, previa disapplicazione e/o revoca del Decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA
III fascia e della nota dell' , accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla CP_5
valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2024/2027, per i profili professionali di assistente amministrativo, e collaboratore scolastico, assistente tecnico e operatore scolastico del servizio prestato presso i centri di formazione così come documentato in atti, riconoscendo un punteggio pari a pari 0.25 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni sino ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico, o comunque in subordine pari a 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno, e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in graduatoria del ricorrente per la valutazione del servizio prestato attribuendo
l'ulteriore punteggio di 26,75 o in subordine 5,35 per le motivazioni espresse in narrativa.
-Preliminarmente, con decreto inaudita altera parte, anche previa disapplicazione e/o revoca del decreto ministeriale che disciplina le graduatorie di III fascia del personale ATA, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA III fascia, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anno scolastico 2024/25,
2025/26 e 2026/27, del servizio di leva prestato riconoscendo un punteggio pari a 6 punti per ciascun profilo come specificato in narrativa e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in
2 graduatoria della ricorrente per la valutazione del servizio prestato con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio per le motivazioni espresse in narrativa.
-Contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, e
a tale udienza con ordinanza confermare il provvedimento emanato con detto decreto;
- IN VIA PRINCIPALE, accertati i requisiti di cui all'art. 700 cpc, ove occorra, previa disapplicazione e/o revoca del Decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA III fascia e della nota dell' , accertare e CP_5
dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2024/2027, per i profili professionali di assistente amministrativo, e collaboratore scolastico, assistente tecnico e operatore scolastico, del servizio prestato presso i centri di formazione così come documentato in atti, riconoscendo un punteggio pari a pari 0.25 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni sino ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico, o comunque in subordine pari a 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno, e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in graduatoria della ricorrente attribuendo 26,75 punti per ogni profilo o in subordine 5,35 punti per ogni profilo per le motivazioni espresse in narrativa per la valutazione del servizio prestato.
-In via principale, anche previa disapplicazione e/o revoca del decreto ministeriale che disciplina le graduatorie di III fascia del personale ATA, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA III fascia, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anno scolastico 2024/25, 2025/26 e 2026/27, del servizio di leva prestato riconoscendo un punteggio pari a 6 punti per ciascun profilo come specificato in narrativa
e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in graduatoria della ricorrente per la valutazione del servizio prestato con l'attribuzione del punteggio secondo le motivazioni espresse in narrativa.
-In ogni caso, ove occorra, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei concorrenti in questione, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c.,
(derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del e/o anche dell'Ufficio Scolastico CP_6
Regionale della Sicilia. Con condanna di spese competenze ed onorari di causa”.
Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, il e Controparte_7
l' , hanno, in via preliminare, eccepito Controparte_8 il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e dell' di Controparte_4 Controparte_3
3 Nel merito, i resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando: i) l'impossibilità di equiparare il servizio svolto presso gli enti di formazione a quello prestato nelle scuole non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate ovvero nelle amministrazioni statali o negli enti locali;
ii) l'impossibilità di assimilare il servizio militare fuori nomina a quello svolto in costanza di nomina;
iii) la carenza di periculum in mora.
La causa, previa integrazione del contraddittorio nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c. verso tutti gli iscritti nella graduatoria di terza fascia ATA, nella contumacia dell' e dell' Controparte_9 CP_4 di è stata discussa all'udienza del 27 febbraio 2025.
[...] Controparte_3
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_10
e , atteso che, secondo il consolidato orientamento
[...] Controparte_11 della giurisprudenza di legittimità “In tema di contenzioso del personale scolastico, l'
[...]
o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività Controparte_2
appartenente al , non può essere evocato in Controparte_12
giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. CP_1
75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"”(cfr. Cass. 32938/21). Del pari, risulta privo di legittimazione l' di in aderenza all'indirizzo espresso dalla Controparte_4 Controparte_3
Cassazione nella sentenza 6372/11, in cui si legge “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto”. CP_1
Tanto premesso, il ricorso va rigettato per carenza del presupposto del periculum in mora.
A riguardo, occorre ricordare che la tutela cautelare d'urgenza è stata pensata dal legislatore allo scopo di offrire ai consociati un rimedio agevole, immediato e flessibile, preordinato a proteggere le situazioni giuridiche soggettive contro il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile.
È, quindi, necessario che, in giudizio, emerga il rischio della privazione di un bene della vita collegato ad un diritto soggettivo, la cui perdita, in concreto, non sarebbe adeguatamente ristorabile in forma specifica o per equivalente economico al termine del giudizio di merito.
4 Tale conclusione vale anche nel caso in cui siano coinvolti diritti soggettivi collegati ad un rapporto di lavoro posto che il periculum in mora non può dirsi connaturato alla particolare natura della posizione giuridica lesa.
Sul punto, la giurisprudenza di merito è costante nell'affermare che il pregiudizio non è mai in re ipsa
e deve risultare da elementi concreti, veicolati da allegazioni specifiche e supportati da prove a sostegno;
in mancanza, la tutela dei diritti del lavoratore deve necessariamente avvenire nella competente sede di merito (cfr ex multis Tribunale Palermo, Sez. lav., 18/08/2022). Diversamente ragionando, d'altra parte, il rito cautelare arriverebbe ad assorbire e sostituire il rito lavoro, che, comunque, nella sua struttura, presenta una procedimentalizzazione tale da soddisfare quelle esigenze di celerità e prontezza sottese al rito cautelare uniforme.
Nella specie, il ricorrente ha lamentato la lesione del diritto alla corretta attribuzione del punteggio, individuando, come pregiudizi, le ricadute negative nella propria sfera personale, familiare, lavorativa nonché il rischio di non poter ricevere incarichi di supplenza nel triennio di validità delle graduatorie.
Ebbene, le deduzioni del ricorrente non consentono di ritenere integrato il requisito del periculum in mora.
In proposito, si evidenzia che il ricorrente ha rappresentato solo un generico disagio economico e non un'autentica situazione di “emergenza” familiare, sociale, economica, non altrimenti ovviabile, tale da rendere indispensabile il riconoscimento immediato del bene della vita oggetto dell'asserito diritto.
Inoltre, si rappresenta che il rischio di non ricevere incarichi di supplenza per tutta la durata di validità delle graduatorie, per un verso, si configura come un'utilità futura ed incerta, come tale non meritevole di tutela, in quanto strettamente dipendente da eventi imponderabili, quali la scopertura temporanea dei ruoli, dalle scelte organizzative e discrezionali dell'amministrazione scolastica, dal numero dei soggetti meglio collocati in graduatoria. Per altro verso, esso non corrisponde neppure ad un pregiudizio irreparabile posto che l'eventuale accoglimento della domanda all'esito del giudizio di merito garantirebbe il conseguimento del punteggio sperato con effetto retroattivo e, previa dimostrazione della chance concreta ed effettiva di ottenere una supplenza, consentirebbe alla parte di realizzare, attraverso la tutela risarcitoria in forma specifica e per equivalente, l'anzianità e la retribuzione ricollegabili al servizio non reso.
La carenza del periculum in mora conduce direttamente al rigetto del ricorso, con assorbimento delle questioni relative al fumus boni iuris.
Le spese di lite, alla luce del recente mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale della Sezione, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale:
5 DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_2 dell' e dell Controparte_2 CP_4
di
[...] Controparte_3
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
15/04/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.
Rosario La Fata in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
6
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Rosario La Fata sciogliendo la riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 4543 2024 vertente
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Carita' Francesco Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) ed Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(C.F.: ), con la Dott.ssa P.IVA_2 Persona_1
RESISTENTI
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(C.F. 9 Controparte_3
) P.IVA_4
RESISTENTI CONTUMACI
***
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 31 ottobre 2024, , premettendo di Parte_1
aver presentato domanda nell'ambito dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (triennio 2024 - 2027) per i profili di assistente tecnico, assistente amministrativo, collaboratore scolastico, operatore scolastico, indicando, come capofila l' CP_4 di ha chiesto all'intestato Tribunale la rettifica del punteggio assegnato,
[...] Controparte_3 lamentando che l'amministrazione scolastica, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'
[...]
, si è illegittimamente rifiutata di valutare il servizio prestato presso Controparte_2
vari centri di formazione professionale nonché il servizio militare prestato fuori nomina dal 18 agosto
1992 al 17 agosto 1993.
Sotto il profilo del fumus boni iuris, il ricorrente ha dedotto che: i) al servizio svolto presso i centri di formazione deve essere attribuito il punteggio previsto dal DM 89/2024 per il servizio nelle “scuole
1 di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” atteso che la formazione professionale fa parte del sistema di istruzione e formazione, rilasciando titoli con valore legale, e che una diversa interpretazione porrebbe il bando in contrasto con la ratio della legge 53/03, con i principi costituzionali di buon andamento e parità di trattamento rispetto al personale amministrativo degli istituti scolastici ed al personale docente;
ii) in subordine, il servizio presso gli enti di formazione deve essere valutato come servizio alle dirette dipendenze dell'amministrazione statale o degli enti locali;
iii) il servizio di leva prestato non in costanza di nomina, per come previsto dall'art. 2050 dlgs 66/10 e dall'art. 485 comma VII dlgs 297/97, deve essere valutato col punteggio previsto dal bando per il servizio di leva in costanza di nomina.
Relativamente al periculum in mora, la ricorrente ha, per un verso, rimarcato l'urgenza della tutela cautelare azionata, evidenziando che, data la durata media di un processo di merito, un'eventuale sentenza favorevole interverrebbe certamente dopo la scadenza del termine triennale di efficacia delle graduatorie. Per altro verso, la ricorrente ha sottolineato che, col punteggio attuale, non avrebbe alcuna possibilità di ricevere incarichi di supplenza, con evidente pregiudizio per la propria vita personale, familiare e professionale, da ritenersi irreparabile in ragione della natura degli interessi, non meramente patrimoniali, coinvolti.
Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “-IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte, ove occorra, previa disapplicazione e/o revoca del Decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA
III fascia e della nota dell' , accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla CP_5
valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2024/2027, per i profili professionali di assistente amministrativo, e collaboratore scolastico, assistente tecnico e operatore scolastico del servizio prestato presso i centri di formazione così come documentato in atti, riconoscendo un punteggio pari a pari 0.25 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni sino ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico, o comunque in subordine pari a 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno, e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in graduatoria del ricorrente per la valutazione del servizio prestato attribuendo
l'ulteriore punteggio di 26,75 o in subordine 5,35 per le motivazioni espresse in narrativa.
-Preliminarmente, con decreto inaudita altera parte, anche previa disapplicazione e/o revoca del decreto ministeriale che disciplina le graduatorie di III fascia del personale ATA, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA III fascia, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anno scolastico 2024/25,
2025/26 e 2026/27, del servizio di leva prestato riconoscendo un punteggio pari a 6 punti per ciascun profilo come specificato in narrativa e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in
2 graduatoria della ricorrente per la valutazione del servizio prestato con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio per le motivazioni espresse in narrativa.
-Contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, e
a tale udienza con ordinanza confermare il provvedimento emanato con detto decreto;
- IN VIA PRINCIPALE, accertati i requisiti di cui all'art. 700 cpc, ove occorra, previa disapplicazione e/o revoca del Decreto ministeriale n. 89 del 21.05.2024, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA III fascia e della nota dell' , accertare e CP_5
dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2024/2027, per i profili professionali di assistente amministrativo, e collaboratore scolastico, assistente tecnico e operatore scolastico, del servizio prestato presso i centri di formazione così come documentato in atti, riconoscendo un punteggio pari a pari 0.25 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni sino ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico, o comunque in subordine pari a 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno, e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in graduatoria della ricorrente attribuendo 26,75 punti per ogni profilo o in subordine 5,35 punti per ogni profilo per le motivazioni espresse in narrativa per la valutazione del servizio prestato.
-In via principale, anche previa disapplicazione e/o revoca del decreto ministeriale che disciplina le graduatorie di III fascia del personale ATA, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA III fascia, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anno scolastico 2024/25, 2025/26 e 2026/27, del servizio di leva prestato riconoscendo un punteggio pari a 6 punti per ciascun profilo come specificato in narrativa
e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in graduatoria della ricorrente per la valutazione del servizio prestato con l'attribuzione del punteggio secondo le motivazioni espresse in narrativa.
-In ogni caso, ove occorra, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei concorrenti in questione, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c.,
(derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del e/o anche dell'Ufficio Scolastico CP_6
Regionale della Sicilia. Con condanna di spese competenze ed onorari di causa”.
Costituendosi in giudizio a mezzo di memoria difensiva, il e Controparte_7
l' , hanno, in via preliminare, eccepito Controparte_8 il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e dell' di Controparte_4 Controparte_3
3 Nel merito, i resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando: i) l'impossibilità di equiparare il servizio svolto presso gli enti di formazione a quello prestato nelle scuole non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate ovvero nelle amministrazioni statali o negli enti locali;
ii) l'impossibilità di assimilare il servizio militare fuori nomina a quello svolto in costanza di nomina;
iii) la carenza di periculum in mora.
La causa, previa integrazione del contraddittorio nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c. verso tutti gli iscritti nella graduatoria di terza fascia ATA, nella contumacia dell' e dell' Controparte_9 CP_4 di è stata discussa all'udienza del 27 febbraio 2025.
[...] Controparte_3
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_10
e , atteso che, secondo il consolidato orientamento
[...] Controparte_11 della giurisprudenza di legittimità “In tema di contenzioso del personale scolastico, l'
[...]
o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività Controparte_2
appartenente al , non può essere evocato in Controparte_12
giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. CP_1
75 c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"”(cfr. Cass. 32938/21). Del pari, risulta privo di legittimazione l' di in aderenza all'indirizzo espresso dalla Controparte_4 Controparte_3
Cassazione nella sentenza 6372/11, in cui si legge “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto”. CP_1
Tanto premesso, il ricorso va rigettato per carenza del presupposto del periculum in mora.
A riguardo, occorre ricordare che la tutela cautelare d'urgenza è stata pensata dal legislatore allo scopo di offrire ai consociati un rimedio agevole, immediato e flessibile, preordinato a proteggere le situazioni giuridiche soggettive contro il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile.
È, quindi, necessario che, in giudizio, emerga il rischio della privazione di un bene della vita collegato ad un diritto soggettivo, la cui perdita, in concreto, non sarebbe adeguatamente ristorabile in forma specifica o per equivalente economico al termine del giudizio di merito.
4 Tale conclusione vale anche nel caso in cui siano coinvolti diritti soggettivi collegati ad un rapporto di lavoro posto che il periculum in mora non può dirsi connaturato alla particolare natura della posizione giuridica lesa.
Sul punto, la giurisprudenza di merito è costante nell'affermare che il pregiudizio non è mai in re ipsa
e deve risultare da elementi concreti, veicolati da allegazioni specifiche e supportati da prove a sostegno;
in mancanza, la tutela dei diritti del lavoratore deve necessariamente avvenire nella competente sede di merito (cfr ex multis Tribunale Palermo, Sez. lav., 18/08/2022). Diversamente ragionando, d'altra parte, il rito cautelare arriverebbe ad assorbire e sostituire il rito lavoro, che, comunque, nella sua struttura, presenta una procedimentalizzazione tale da soddisfare quelle esigenze di celerità e prontezza sottese al rito cautelare uniforme.
Nella specie, il ricorrente ha lamentato la lesione del diritto alla corretta attribuzione del punteggio, individuando, come pregiudizi, le ricadute negative nella propria sfera personale, familiare, lavorativa nonché il rischio di non poter ricevere incarichi di supplenza nel triennio di validità delle graduatorie.
Ebbene, le deduzioni del ricorrente non consentono di ritenere integrato il requisito del periculum in mora.
In proposito, si evidenzia che il ricorrente ha rappresentato solo un generico disagio economico e non un'autentica situazione di “emergenza” familiare, sociale, economica, non altrimenti ovviabile, tale da rendere indispensabile il riconoscimento immediato del bene della vita oggetto dell'asserito diritto.
Inoltre, si rappresenta che il rischio di non ricevere incarichi di supplenza per tutta la durata di validità delle graduatorie, per un verso, si configura come un'utilità futura ed incerta, come tale non meritevole di tutela, in quanto strettamente dipendente da eventi imponderabili, quali la scopertura temporanea dei ruoli, dalle scelte organizzative e discrezionali dell'amministrazione scolastica, dal numero dei soggetti meglio collocati in graduatoria. Per altro verso, esso non corrisponde neppure ad un pregiudizio irreparabile posto che l'eventuale accoglimento della domanda all'esito del giudizio di merito garantirebbe il conseguimento del punteggio sperato con effetto retroattivo e, previa dimostrazione della chance concreta ed effettiva di ottenere una supplenza, consentirebbe alla parte di realizzare, attraverso la tutela risarcitoria in forma specifica e per equivalente, l'anzianità e la retribuzione ricollegabili al servizio non reso.
La carenza del periculum in mora conduce direttamente al rigetto del ricorso, con assorbimento delle questioni relative al fumus boni iuris.
Le spese di lite, alla luce del recente mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale della Sezione, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale:
5 DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_2 dell' e dell Controparte_2 CP_4
di
[...] Controparte_3
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
15/04/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.
Rosario La Fata in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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