Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.03.2025, letti gli atti,
esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5608 R.G. dell'anno 2024 vertente
TRA
Codice Fiscale 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte 1 (c.f.
Veneranda Caroleo giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. Codice Fiscale 2 (), rappresentata e difesa dall'Avv. Rita PA
Staiano giusta procura in calce alla memoria costitutiva;
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA
Pt 1 ha dedotto che con decreto n. 6406/2015 era stata omologata dal Tribunale di Catanzaro la separazione consensuale dal coniuge PA che rimaneva assegnataria della casa coniugale, con corresponsione in suo favore della somma
complessiva di euro 1.000,00 mensili quale contributo da parte del Pt 1 al suo mantenimento, in quanto all'epoca casalinga, e del figlio CP 2 , maggiorenne ma non ancora autonomo economicamente. Su ricorso ex art. 710 c.p.c. il Tribunale di
Catanzaro con decreto n.141/2018 aveva disposto che la predetta somma venisse versata direttamente dall CP_3
Essendo mutate le condizioni economiche della odierna resistente,
oggi docente in ruolo a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico 2024/2025 ed essendo diventato il figlio CP 2
indipendente economicamente e residente per conto proprio in altra abitazione, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e del figlio CP . Ha chiesto,
altresì, l'assegnazione esclusiva dell'intera casa coniugale di Via
Miraglia, n. 21.
Si costituiva in giudizio Controparte 1 non opponendosi alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento ed eccependo della domanda di assegnazione della casa l'inammissibilità
coniugale. All'udienza del 19.03.2025 le parti ed i loro procuratori davano atto dell'avvenuto accordo tra le parti, posto che il ricorrente rinunciava nel presente giudizio alla domanda di assegnazione della casa familiare.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi, per cui in parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto n.
6406/2015 e 141/2018 del Tribunale di Catanzaro, deve essere revocato a far data dalla domanda giudiziale l'assegno posto a carico di Parte 1 per il mantenimento di PA e del loro figlio CP .
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così
provvede:
in parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto n. 6406/2015 e
141/2018 del Tribunale di Catanzaro, revoca a far data dalla domanda giudiziale l'assegno posto a carico di per il mantenimento di Parte 1
PA e del loro figlio CP .
Le parti provvederanno a regolare i rapporti con l' Controparte 4
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
19.03.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo