Articolo 4 della Legge 16 agosto 1962, n. 1358
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 ottobre 1962
Art. 4.
Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 21 giugno 1960, n. 649 , e' sostituito dal seguente:
"E' inoltre esente da ogni tributo l'acquisizione nel bilanci delle societa' di cui agli articoli 1, 4 e 6 delle somme ad esse devolute in base al riparto previsto dall'articolo 8".
Entrata in vigore il 3 ottobre 1962