Articolo 1739 del Codice civile
Articolo 1785 quaterArticolo 1825
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2022
Art. 1739.

(( (Obblighi dello spedizioniere). )) ((Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2022
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