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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2811/2024, estensore dott. Mariani, discussa all'udienza collegiale del 3/4/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONANNI CAIONE Parte_1 C.F._1 ANDREA, dall'avv. PACIOTTI ANDREA, dall'avv. BORELLI GIULIO, dall'avv. DE LUCA GIULIO e dell'avv. D'ONOFRIO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori
APPELLANTE CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALASCA GIAMPIERO, elettivamente domiciliata in P.IVA_1 VIA DELLA POSTA, 7 MILANO, presso il difensore APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “in via principale, nel merito: in accoglimento dell'appello per i motivi dedotti ai punti sub 1 e relative subpuntuazioni e 2, del presente atto, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale del lavoro di Milano n. 2811/2024 pubblicata il 04/06/2024 2023, RG n. 5942/2023 – dott. Giorgio Mariani, non notificata e, per l'effetto: i) condannare a restituire alla Dott.ssa le somme pagate da quest'ultima CP_1 Pt_1 alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 6.293,1; ii) accogliere le conclusioni anche istruttorie presentate da parte appellante in primo grado, che di seguito si ritrascrivono: “In via preliminare: per tutti i motivi di cui in narrativa, stante la domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) proposta dalla Dott.ssa nei confronti di si richiede al Giudice - ai sensi dell'art. 418 c.p.c. - a Pt_1 CP_1 modifica del decreto di cui all'art. 415, comma 2, c.p.c., di pronunciare, se del caso, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza di discussione in data successiva a quella già stabilita nel precedente decreto. In via principale: rigettare l'avversa opposizione e tutte le domande svolte da perché infondate CP_2 in fatto e in diritto;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1065/2023, RG 4485/2023, del Tribunale di Milano e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma lorda pari ad euro 11.997,58 oltre CP_2 pagina 1 di 4 agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria a far tempo dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura di ingiunzione, o al pagamento della maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio. Occorrendo in via riconvenzionale, nel merito: previo differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., accertare e dichiarare la nullità del patto di non concorrenza del 1° marzo 2022 alla luce dei motivi dedotti in memoria e, per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione e tutte le domande svolte da perché CP_2 infondate in fatto e in diritto;
confermare il decreto ingiuntivo n. 1065/2023, RG 4485/2023, del Tribunale di Milano e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma lorda pari ad euro 11.997,58 oltre CP_2 agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria a far tempo dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura di ingiunzione, o al pagamento della maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio. In ogni caso, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito limiti la condanna alla restituzione del corrispettivo e, quindi, al versamento di un importo netto corrispondente al lordo di euro 3.333,30, per tutti i motivi meglio esposti in atti. Ulteriormente in ogni caso, sempre in via subordinata e/o occorrendo in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia ridurre la penale ex art. 1384 c.c. in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”. Con vittoria di spese, diritti e competenze di entrambi i gradi del giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta: A. Rigettare il ricorso in appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla presente memoria e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2811/2024 B. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 2811/2024, il Tribunale di Milano nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da per il pagamento di € 11.997,58 a titolo di TFR, trattenuto dalla per la violazione Pt_1 CP_1 del patto di non concorrenza, ha dichiarato la nullità di detto patto, confermando il decreto opposto e rigettando la domanda riconvenzionale della società volta ad ottenere l'ulteriore somma di € 9.356,94 asseritamente dovuti per la violazione del patto dichiarato nullo. Ha, invece, respinto la ulteriore domanda proposta dalla lavoratrice in via riconvenzionale volta a far accertare la natura retributiva delle somme versate da in corso di rapporto a titolo di corrispettivo CP_1 per il patto di non concorrenza evidenziando come le somme siano state versate in 12 rate mensili e non in 13, senza mai essere parametrate all'effettiva presenza in servizio. Conseguentemente ha accolto la domanda subordinata di Page di ripetizione di quanto versato a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, condannando la lavoratrice a restituire la somma netta percepita a tale titolo, pari ad € 6.293,14. Spese interamente compensate.
Ha proposto appello in relazione al capo che ha ritenuto esclusa la natura retributiva del Pt_1 compenso per il patto di non concorrenza. Con un primo articolato motivo ha lamentato che il Tribunale non ha colto che il compenso mascherava una parte della retribuzione, da intendersi come tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale o di rimborso spese (principio di onnicomprensività). L'intento fraudolento della è evidente, avendo questa predisposto unilateralmente il patto, nella CP_1 consapevolezza della sua nullità, stante la mole di precedenti sentenze già emesse al momento della sottoscrizione, che avevano dichiarato la invalidità di tale clausola. Palese, secondo la tesi dell'appellante, la violazione, da parte della Società, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza. pagina 2 di 4 Infatti, l'estensione del patto obbliga il lavoratore alla sua violazione e in tal modo la società detiene lo strumento per sanzionare privatamente una condotta che l'ordinamento ritiene legittima, laddove agisce per il rispetto di un patto che sa nullo, chiedendo il rimborso di importi versati in costanza di rapporto all'ignaro dipendente. Le conseguenze derivanti dalla operazione negoziale fraudolenta non possono andare a beneficio della società, in evidente mala fede, non essendo tollerabile dall'ordinamento la lesione della parte debole del rapporto. Soccorrono i principi giurisprudenziali secondo cui a) tutte le somme corrisposte in maniera stabile e continuativa debbono considerarsi come retribuzione e b) le erogazioni datoriali continuative che non corrispondono a obblighi normativi o contrattuali tali da integrare un uso o prassi aziendale, debbono essere considerati parte del trattamento retributivo. Con il secondo motivo ha argomentato sul diritto alla restituzione dell'importo di € 6.293,14 trattenuto dalla in esecuzione della sentenza appellata, in caso di accoglimento del gravame. CP_1
Si è costituita tardivamente la società, difendendo la sentenza.
All'udienza del 3 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello non coglie nel segno e deve essere rigettato.
Questa Corte si è già pronunciata innumerevoli volte sulla questione oggetto di causa in controversie riguardanti la società e altri colleghi della sig.ra che pure Controparte_1 Pt_1 avevano sottoscritto un analogo patto di non concorrenza con il proprio datore di lavoro, con motivazioni che il Collegio condivide e richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. (si vedano, tra le tante, le sentenze nn. 324/2024, 755/2024, 890/2024). In particolare, con la sentenza n. 755/2024 si è affermato: “Non è invero persuasiva, al riguardo, la tesi della lavoratrice in forza della quale, pur accertata la nullità della clausola relativa al patto di non concorrenza, il compenso percepito sarebbe irripetibile in quanto costituisce ordinaria retribuzione. Sulla questione il Collegio richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., condividendone la motivazione, la pronuncia n. 1415/18 della Corte territoriale (Pres. Rel Casella), che ha esaminata una fattispecie Per_1 in cui era stata stato sottoscritto un patto di non concorrenza del medesimo tenore letterale e perciò del tutto sovrapponibile alla presente: “ribadisce questo Collegio che la lettura della clausola di cui si discute chiarisce come il versamento in tranche mensili dell'importo annuo pattuito con previsione del pagamento dell'eventuale differenza rispetto al … della retribuzione annua lorda al momento della cessazione del rapporto, nei trenta giorni successivi, configuri una mera modalità di pagamento frazionato del corrispettivo del patto di non concorrenza che non può incidere sulla natura dello stesso. Né può, poi, condividersi l'assunto della lavoratrice secondo cui l'erogazione di tale corrispettivo nasconderebbe un negozio in frode alla legge, non sussistendo alcun argomento di prova che lo supporti”. La tesi dell'appellante, seppur suggestiva, nell'argomentare sulla consapevolezza, in capo alla società, della nullità del patto, in ragione di precedenti pronunce di merito intervenute sul punto, compie un salto logico laddove fa discendere da tale consapevolezza la conseguenza della “trasformazione” del corrispettivo del patto in retribuzione.
Se anche la avesse voluto far sottoscrivere un patto che sapeva nullo, non si comprende per quale CP_1 ragione il relativo corrispettivo non debba essere restituito dal lavoratore, come normale conseguenza dell'accertamento della nullità, che dispiega i suoi effetti ex tunc, ma vada, per tale sola ragione, a trasformarsi in retribuzione.
pagina 3 di 4 Venuto meno per il lavoratore, in ragione della dichiarata nullità del patto, l'obbligo di non svolgere attività in concorrenza una volta cessato il rapporto con analogamente il lavoratore non avrà più CP_1 titolo per trattenere le somme ricevute quale corrispettivo per tale obbligo.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi quanto rilevato dal primo giudice, il quale nel rimarcare il chiaro tenore letterale del patto, ha anche evidenziato come il corrispettivo venisse corrisposto in dodici mensilità e non in tredici e non fosse parametrato alla effettiva presenza in servizio;
elementi tutti che depongono in senso contrario alla natura retributiva delle somme erogate a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2811/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 2.500 oltre a spese generali e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 3/4/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2811/2024, estensore dott. Mariani, discussa all'udienza collegiale del 3/4/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONANNI CAIONE Parte_1 C.F._1 ANDREA, dall'avv. PACIOTTI ANDREA, dall'avv. BORELLI GIULIO, dall'avv. DE LUCA GIULIO e dell'avv. D'ONOFRIO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso i difensori
APPELLANTE CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALASCA GIAMPIERO, elettivamente domiciliata in P.IVA_1 VIA DELLA POSTA, 7 MILANO, presso il difensore APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “in via principale, nel merito: in accoglimento dell'appello per i motivi dedotti ai punti sub 1 e relative subpuntuazioni e 2, del presente atto, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale del lavoro di Milano n. 2811/2024 pubblicata il 04/06/2024 2023, RG n. 5942/2023 – dott. Giorgio Mariani, non notificata e, per l'effetto: i) condannare a restituire alla Dott.ssa le somme pagate da quest'ultima CP_1 Pt_1 alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 6.293,1; ii) accogliere le conclusioni anche istruttorie presentate da parte appellante in primo grado, che di seguito si ritrascrivono: “In via preliminare: per tutti i motivi di cui in narrativa, stante la domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) proposta dalla Dott.ssa nei confronti di si richiede al Giudice - ai sensi dell'art. 418 c.p.c. - a Pt_1 CP_1 modifica del decreto di cui all'art. 415, comma 2, c.p.c., di pronunciare, se del caso, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza di discussione in data successiva a quella già stabilita nel precedente decreto. In via principale: rigettare l'avversa opposizione e tutte le domande svolte da perché infondate CP_2 in fatto e in diritto;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1065/2023, RG 4485/2023, del Tribunale di Milano e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma lorda pari ad euro 11.997,58 oltre CP_2 pagina 1 di 4 agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria a far tempo dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura di ingiunzione, o al pagamento della maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio. Occorrendo in via riconvenzionale, nel merito: previo differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., accertare e dichiarare la nullità del patto di non concorrenza del 1° marzo 2022 alla luce dei motivi dedotti in memoria e, per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione e tutte le domande svolte da perché CP_2 infondate in fatto e in diritto;
confermare il decreto ingiuntivo n. 1065/2023, RG 4485/2023, del Tribunale di Milano e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma lorda pari ad euro 11.997,58 oltre CP_2 agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria a far tempo dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura di ingiunzione, o al pagamento della maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia all'esito del giudizio. In ogni caso, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito limiti la condanna alla restituzione del corrispettivo e, quindi, al versamento di un importo netto corrispondente al lordo di euro 3.333,30, per tutti i motivi meglio esposti in atti. Ulteriormente in ogni caso, sempre in via subordinata e/o occorrendo in via riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia ridurre la penale ex art. 1384 c.c. in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”. Con vittoria di spese, diritti e competenze di entrambi i gradi del giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta: A. Rigettare il ricorso in appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla presente memoria e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2811/2024 B. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 2811/2024, il Tribunale di Milano nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da per il pagamento di € 11.997,58 a titolo di TFR, trattenuto dalla per la violazione Pt_1 CP_1 del patto di non concorrenza, ha dichiarato la nullità di detto patto, confermando il decreto opposto e rigettando la domanda riconvenzionale della società volta ad ottenere l'ulteriore somma di € 9.356,94 asseritamente dovuti per la violazione del patto dichiarato nullo. Ha, invece, respinto la ulteriore domanda proposta dalla lavoratrice in via riconvenzionale volta a far accertare la natura retributiva delle somme versate da in corso di rapporto a titolo di corrispettivo CP_1 per il patto di non concorrenza evidenziando come le somme siano state versate in 12 rate mensili e non in 13, senza mai essere parametrate all'effettiva presenza in servizio. Conseguentemente ha accolto la domanda subordinata di Page di ripetizione di quanto versato a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, condannando la lavoratrice a restituire la somma netta percepita a tale titolo, pari ad € 6.293,14. Spese interamente compensate.
Ha proposto appello in relazione al capo che ha ritenuto esclusa la natura retributiva del Pt_1 compenso per il patto di non concorrenza. Con un primo articolato motivo ha lamentato che il Tribunale non ha colto che il compenso mascherava una parte della retribuzione, da intendersi come tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale o di rimborso spese (principio di onnicomprensività). L'intento fraudolento della è evidente, avendo questa predisposto unilateralmente il patto, nella CP_1 consapevolezza della sua nullità, stante la mole di precedenti sentenze già emesse al momento della sottoscrizione, che avevano dichiarato la invalidità di tale clausola. Palese, secondo la tesi dell'appellante, la violazione, da parte della Società, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza. pagina 2 di 4 Infatti, l'estensione del patto obbliga il lavoratore alla sua violazione e in tal modo la società detiene lo strumento per sanzionare privatamente una condotta che l'ordinamento ritiene legittima, laddove agisce per il rispetto di un patto che sa nullo, chiedendo il rimborso di importi versati in costanza di rapporto all'ignaro dipendente. Le conseguenze derivanti dalla operazione negoziale fraudolenta non possono andare a beneficio della società, in evidente mala fede, non essendo tollerabile dall'ordinamento la lesione della parte debole del rapporto. Soccorrono i principi giurisprudenziali secondo cui a) tutte le somme corrisposte in maniera stabile e continuativa debbono considerarsi come retribuzione e b) le erogazioni datoriali continuative che non corrispondono a obblighi normativi o contrattuali tali da integrare un uso o prassi aziendale, debbono essere considerati parte del trattamento retributivo. Con il secondo motivo ha argomentato sul diritto alla restituzione dell'importo di € 6.293,14 trattenuto dalla in esecuzione della sentenza appellata, in caso di accoglimento del gravame. CP_1
Si è costituita tardivamente la società, difendendo la sentenza.
All'udienza del 3 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello non coglie nel segno e deve essere rigettato.
Questa Corte si è già pronunciata innumerevoli volte sulla questione oggetto di causa in controversie riguardanti la società e altri colleghi della sig.ra che pure Controparte_1 Pt_1 avevano sottoscritto un analogo patto di non concorrenza con il proprio datore di lavoro, con motivazioni che il Collegio condivide e richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. (si vedano, tra le tante, le sentenze nn. 324/2024, 755/2024, 890/2024). In particolare, con la sentenza n. 755/2024 si è affermato: “Non è invero persuasiva, al riguardo, la tesi della lavoratrice in forza della quale, pur accertata la nullità della clausola relativa al patto di non concorrenza, il compenso percepito sarebbe irripetibile in quanto costituisce ordinaria retribuzione. Sulla questione il Collegio richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., condividendone la motivazione, la pronuncia n. 1415/18 della Corte territoriale (Pres. Rel Casella), che ha esaminata una fattispecie Per_1 in cui era stata stato sottoscritto un patto di non concorrenza del medesimo tenore letterale e perciò del tutto sovrapponibile alla presente: “ribadisce questo Collegio che la lettura della clausola di cui si discute chiarisce come il versamento in tranche mensili dell'importo annuo pattuito con previsione del pagamento dell'eventuale differenza rispetto al … della retribuzione annua lorda al momento della cessazione del rapporto, nei trenta giorni successivi, configuri una mera modalità di pagamento frazionato del corrispettivo del patto di non concorrenza che non può incidere sulla natura dello stesso. Né può, poi, condividersi l'assunto della lavoratrice secondo cui l'erogazione di tale corrispettivo nasconderebbe un negozio in frode alla legge, non sussistendo alcun argomento di prova che lo supporti”. La tesi dell'appellante, seppur suggestiva, nell'argomentare sulla consapevolezza, in capo alla società, della nullità del patto, in ragione di precedenti pronunce di merito intervenute sul punto, compie un salto logico laddove fa discendere da tale consapevolezza la conseguenza della “trasformazione” del corrispettivo del patto in retribuzione.
Se anche la avesse voluto far sottoscrivere un patto che sapeva nullo, non si comprende per quale CP_1 ragione il relativo corrispettivo non debba essere restituito dal lavoratore, come normale conseguenza dell'accertamento della nullità, che dispiega i suoi effetti ex tunc, ma vada, per tale sola ragione, a trasformarsi in retribuzione.
pagina 3 di 4 Venuto meno per il lavoratore, in ragione della dichiarata nullità del patto, l'obbligo di non svolgere attività in concorrenza una volta cessato il rapporto con analogamente il lavoratore non avrà più CP_1 titolo per trattenere le somme ricevute quale corrispettivo per tale obbligo.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi quanto rilevato dal primo giudice, il quale nel rimarcare il chiaro tenore letterale del patto, ha anche evidenziato come il corrispettivo venisse corrisposto in dodici mensilità e non in tredici e non fosse parametrato alla effettiva presenza in servizio;
elementi tutti che depongono in senso contrario alla natura retributiva delle somme erogate a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2811/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 2.500 oltre a spese generali e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 3/4/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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