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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 670/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 05/12/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2, la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marisa Clemente (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._2 professionale di quest'ultima in Altamura (BA), via Vittorio Veneto n. 76; attore nei confronti di
(P.Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Montimurro (c.f.: CP_1 P.IVA_1
), con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultima in C.F._3
Matera, via XX Settembre n. 28; convenuta
e
(c.f.: ), residente in [...] C.F._4
Nenni n. 23; convenuto
e
(c.f.: ), residente in [...] C.F._5
Nenni n. 23; terza chiamata contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
1 R.G. n. 670/2019
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 11/04/2019, adiva il Parte_1
Tribunale di Matera PER LA CONDANNA DELLA al pagamento in suo favore, CP_1 entro la somma di euro 260.000,00, della somma di euro 57.936,01, a titolo di risarcimento del danno biologico (temporaneo e permanente), e di una somma rimessa alla valutazione di opportunità del Giudice a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa, subiti a causa del sinistro stradale in cui era stato coinvolto il 18/04/2017.
Nello specifico riferiva che: in quella data si trovava a bordo dell'autovettura FO FI targata
BAB60254 di proprietà di e stava percorrendo la SS 7 via Appia in direzione Persona_1
Metaponto; con lui erano a bordo lo stesso che occupava il sedile posteriore, Persona_1
e che occupava il posto anteriore del trasportato. Egli e la Persona_2 Per_2 indossavano le cinture di sicurezza;
all'improvviso, dinanzi a sé si verificava la collisione tra due autovetture, una che viaggiava nel suo stesso senso di marcia e l'altra che percorreva la strada in direzione opposta, che occupavano l'intera carreggiata nel senso di marcia della FO FI;
nonostante andasse a velocità moderata, per la repentinità dell'evento non poteva evitare l'impatto su di loro;
l'incidente determinava gravi lesioni sia a lui che alla madre, che qualche giorno dopo, il 22/04/2017, decedeva;
egli, invece, riportava un trauma contusivo massiccio facciale, un trauma distrattivo cervicale e una contusione al ginocchio, giudicati guaribili in 15 giorni;
sennonché, dimesso dall'ospedale dove era stato trasportato con l'ambulanza del 118, a causa di dolori persistenti che non si attenuavano nonostante la terapia farmacologica ed il riposo, si recava a visita presso l'Ospedale di Altamura, dove, in data 04/07/2017, gli veniva diagnosticata una “corioretinite sierosa centrale con punto di perdita supero nasale maculare già sottoposto a FAG+OCT VNOD 8/10 con lente discromica e VNOS per trauma infantile”; dopo alcune visite mediche specialiste private, il 02/10/2017 l'Ospedale della Murgia gli confermava la diagnosi di distrofia maculare.
Lamentava, quindi:
- di aver invitato la - compagnia che assicurava per la RCA l'autovettura IS targata CP_1
DB752SP condotta da e di proprietà di che aveva cagionato Controparte_2 CP_3
l'incidente ut supra, andando ad impattare con il veicolo FI Grande UN targata DF285VT condotta da e di proprietà di – alla rifusione dei Persona_3 Persona_4 danni, sulla scorta dell'accertata sua irresponsabilità nella causazione-con-causazione del sinistro
2 R.G. n. 670/2019
giusta sentenza n. 68/18 del Giudice di Pace avv. Francesca Rubinetti, nonché sentenze del
Giudice di Pace avv. Alda Moramarco del 15/03/2018 - RG n. 800/2017 e 678/2017, che annullavano il verbale di contestazione avente ad oggetto la violazione dei limiti di velocità da parte della FO FI al momento del sinistro;
- di aver ricevuto riscontro negativo, con addebito di responsabilità (v. nota del CP_1
20/12/2017);
- di essersi sottoposto a visita medica specialistica per la quantificazione del danno biologico da parte del dott. , in data 30/11/2017, il quale aveva accertato che: “quale postumo Persona_5 della distorsione del rachide cervicale, della frattura delle ossa proprie del naso, del trauma cranico non commotivo con frattura dei seni mascellari riportata nel sinistro del 18.04.2017, il sig. presenta Parte_1 limitazione di circa ¼ dei movimenti di flesso estensione, rotazione ed inclinazione laterale del capo, riduzione di circa ¼ della capacità respiratoria della narice di sinistra e sindrome soggettiva del traumatizzato cranico. Il danno biologico, agli effetti della permanente, è valutabile sulla base del 7% della totale. Per quanto attiene al danno oculare messo in correlazione al sinistro stradale dal dott. specialista in oculistica, questo può essere Persona_6 valutato nel 12% in considerazione della perdita funzionale a carico dell'occhio sinistro. La invalidità temporanea subtotale si è protratta per giorni 20, la parziale al tasso del 50% per giorni 30 ed ulteriori 30 giorni al tasso del
30%. Il danno biologico complessivo incide per circa ¼ sulla capacità lavorativa specifica di operaio elettricista”.
In ultimo, deduceva sulla spettanza del risarcimento del danno morale, avendo manifestato
“preoccupazione e disagio, specie alla luce delle tragiche conseguenze che l'incidente ha avuto anche nell'ambito familiare, ma nelle conclusioni non formulava espressa domanda del suo ristoro.
II. Si costituiva in giudizio la , in data 08/10/2019, chiedendo l'integrale rigetto delle CP_1 avverse domande.
In primis eccepiva la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile civile e proprietario dell'autovettura , di cui chiedeva l'evocazione in giudizio. CP_4 CP_3
Nel merito, invece, sosteneva che: a) nessun accertamento utile della irresponsabilità del sinistro in capo all'attore era stato effettuato dall'A.G.. Le pronunce di annullamento dei verbali delle sanzioni al codice della strada erano a tal fine del tutto irrilevanti;
anzi, la prova della corresponsabilità del poteva evincersi dal verbale dei Vigili Urbani di Matera, che Per_1 aveva accertato l'uso sulla FO FI di pneumatici usurati, con un'efficacia frenante ridotta, e dalla natura ed entità del trauma facciale, che evidenziava il mancato utilizzo di strumenti di
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ritenzione; b) la corioretinite non poteva essere messa in correlazione con l'incidente, sia perché riscontrata solo mesi dopo il sinistro sia perché non v'era nella letteratura scientifica evidenza di una causa traumatica dell'insorgenza di detta patologia;
c) nessuna prova era stata fornita della riduzione della capacità lavorativa, attraverso la dimostrazione della contrazione dei redditi di lavoro all'indomani del sinistro;
d) il danno morale era allegato in modo assolutamente generico ed impreciso, non avvalorato da elementi concreti.
III. All'udienza del 10/10/2019, veniva disposta la chiamata in causa della , che, CP_3 tuttavia, pur essendo stata regolarmente citata (notificazione del 05/11/2019), rimaneva contumace unitamente al convenuto (notificazione del 09/04/2019). Controparte_2
Autorizzato, quindi, il deposito di memorie di appendice scritta, con ordinanza dell'08/05/2021 venivano rigettate le richieste di prova orale di parte attrice e disposte due consulenze medico- legali, a cura di un ortopedico e di un oftalmologo.
Depositate le perizie in questione, le parti venivano invitate a depositare memorie conclusive:
- parte attrice, per la prima volta, riferiva dell'intervenuta definizione del processo penale a carico di per i reati di cui agli artt. 589bis e 590bis c.p. commessi in Controparte_2 occasione del sinistro di cui è causa, sostenendo, genericamente, che in quel giudizio egli si era costituito parte civile, ma non aveva conseguito alcun ristoro, poiché il processo era stato definito con rito abbreviato;
inoltre, unitamente al fratello NT e al padre
, egli era stato integralmente risarcito quale erede della deceduta Per_1 Per_2 mentre al padre erano stati rifusi i danni materiali subiti alla FO FI (non veniva precisato se in via stragiudiziale o giudiziale). In ragione anche di dette circostanze, asserite e non documentate, insisteva per il risarcimento integrale dei danni lamentati, avendo superato la presunzione di responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.p.c. (v. memoria conclusiva del 10/05/2024);
- la ribadiva il contenuto della propria comparsa di costituzione, evidenziando CP_1
che all'esito delle due consulenze mediche espletate, era stato accertato solo il danno biologico di tipo ortopedico ben al di sotto della pretesa di parte attrice, mentre era stato disconosciuto il nesso di causalità tra il sinistro e il danno oculare. Ribadiva che non era stato provato né il danno morale né il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa;
essendo il sinistro addebitabile alla circostanza che il battistrada delle gomme della FO FI fosse usurato, le domande risarcitorie dovevano essere rigettate o
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comunque, non essendo stata superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054
c.c., dovevano trovare accoglimento solo rispetto al danno biologico ortopedico ed in misura pari al 50% (v. memoria conclusiva del 07/05/2024).
All'udienza del 05/12/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. Le domande risarcitorie avanzate da parte attrice possono essere accolte solo in parte per le ragioni di cui appresso.
IV.1. Dalla documentazione versata in atti, è possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro stradale verificatosi in data 18/04/2017 alle ore 15:20 circa sulla SS 7 via Appia al km
569+260 e che ha coinvolto in prima battuta le autovetture IA IS targata DB752SP e la
FI UN targata DF285VT e in ultimo il veicolo condotto dall'odierno attore, FO FI targata BAB60254.
Dalle dichiarazioni testimoniali raccolte dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di
Matera, nell'immediatezza dell'incidente, risulta, infatti, che , alla guida della Controparte_2
IA IS, in transito lungo la S.S. 7 direzione Potenza-Miglionico e diretto verso Altamura-
Bari, giunto all'altezza del km 569+260, all'uscita di una curva sinistrorsa a visuale libera, dirottava verso sinistra, invadendo la corsia opposta di marcia, nella quale stava transitando la FI
UN, condotta da su cui andava a collidere. L'urto si materializzava nella Persona_3 corsia di marcia di quest'ultima autovettura.
Nell'immediatezza sopraggiungeva, nella stessa direzione di marcia della FI UN, la FO
FI condotta dall'attore, che, pur avvedendosi dell'incidente, non riusciva per tempo ad arrestare il mezzo o a porre in essere altre manovre di sicurezza, andando a collidere con le due autovetture incidentate Parte Così dichiarava , autista dipendente delle presso il deposito di Matera: “il Testimone_1 giorno 18/04/2017 alle ore 14:50 circa ero alla guida della mia auto privata e transitavo lungo la SS 7 proveniente da Metera, Serra Rifusa, ed ero diretto verso Pomarico, Viaggiavo da solo. Avevo superato lo svincolo di Matera centro ed avevo percorso il rettilineo in discesa, quando, appena impegnata la curva a destra, notavo un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia uscire dalla curva e, anziché seguire l'andamento della stessa nella propria corsia di marcia, invadeva la corsia opposta di mia pertinenza, non accennando minimamente ad una manovra di correzione. A stento con una manovra repentina verso il mio margine destro riuscivo ad evitare la collisione. Infatti, questo veicolo mi passava sulla sinistra sfiorando la parte posteriore sinistra del mio
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veicolo…dopo aver schivato il veicolo, comunque questo avendomi superato collideva con un veicolo che proveniva dalle mie spalle nella mia stessa direzione di marcia e successivamente sopraggiungeva nella stessa direzione un ulteriore veicolo, il quale impattava con i due già oggetto di collisione. Questi ultimi fatti li visionavo attraverso lo specchietto retrovisore. Subito dopo mi fermavo sulla destra per soccorrere le persone coinvolte, le quali apparentemente avevano riportato gravi lesioni personali. Con me si fermava anche un signore di cui non so fornire generalità o indicazioni sulla sua persona. In loco con il telefonino della persona che era con me ho telefonato al
118 e altre persone presenti allertavano i vigili del fuoco, entrambi giungevano sul posto dopo circa un quarto d'ora.
Poco dopo mi sono allontanato dal luogo del sinistro” (v. verbale di sommarie informazione del
28/04/2017 – all. 4 fascicolo ). Di eguale tenore quanto riferito da “il CP_1 Testimone_2 giorno 18/04/2017 alle ore 14:50 circa ero alla guida della mia auto e transitavo lungo la SS 7 proveniente da
Metera, lato Altamura ed ero diretto verso Pomarico. Viaggiavo da solo. Avevo superato lo svincolo di Matera centro ed avevo percorso il rettilineo in discesa, quando, ad un certo punto, ho visto un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia uscire dalla curva a sinistra e, anziché seguire l'andamento della stessa nella propria corsia di marcia, invadeva la corsia opposta a quella mia e dei veicoli che mi precedevano. Il conducente di questo veicolo tirava dritto senza alcun accenno a rimettersi nella sua corsia di marcia. Infatti, veniva prima scansato da un'auto che era davanti e poi veniva a collisione con la prima delle due auto che mi precedeva. Subito dopo che la collisione era avvenuta, l'auto che era a me davanti frenava, ma comunque dirottava sulle due auto già collise. Io che comunque procedevo ad un andamento moderato, con una manovra di svolta a destra, evitavo di finire nel groviglio
e mi fermavo a destra per soccorrere gli infortunati. Con me si fermava anche il conducente della prima auto illesa…in loco, con il mio cellulare, chiamavo il 118 che sopraggiungeva poco dopo, unitamente ai vigili del fuoco”
(v. verbale di sommarie informazione del 13/05/2017 – all. 4 fascicolo ). CP_1
poi, rappresentava che: “alla guida della FO FI, insieme ai miei genitori, Parte_1 percorrevo la SS 7 proveniente da Altamura e diretto all'ospedale di Matera da raggiungere dallo svincolo di
Matera sud. davanti a me precedeva una FI UN ad una distanza di circa 80 m che viaggiava sulla sua corsia di marcia. All'improvviso ho visto la collisione con la punto ed un altro veicolo scuro che viaggiava in direzione opposta. di conseguenza ho frenato bruscamente, ma la macchina ha continuato a scendere fino ad impattare con le vetture scontratesi. Sono sceso a soccorrere prima i miei genitori e dopo le altre persone” (v. dichiarazione resa da il 18/04/2017 alle ore 18:07 – all. 4 fascicolo ). Parte_1 CP_1
Non v'è dubbio allora che l'incidente sia stato cagionato certamente dall'invasione di corsia da parte dell'autovettura IA IS.
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Quanto, però, al rilievo efficiente della condotta assunta dall'attore e cioè se la stessa abbia concorso a cagionare il sinistro o ad aggravarne le conseguenze, se normalmente la prova del rilievo causale della condotta della vittima ex art. 1227 c.c. grava in capo al creditore che vuole andare esente dal pagamento del risarcimento del danno, in materia di circolazione stradale, l'art. 2054 comma 2 c.c. introduce una presunzione di corresponsabilità, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Sicché, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2 c.c., solo in un caso quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro.
È pertanto falsamente applicato l'art. 2054 comma 2 c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione» (così tra più Cassazione civile sez. III ordinanza del 20/11/2024
n.29927).
Ebbene, nel caso che ci occupa l'attore non ha superato detta presunzione, in quanto:
- le dichiarazioni testimoniali innanzi ci descrivono un quadro della situazione in cui all'apparizione improvvisa ed inaspettata della IA IS all'uscita della curva a sinistra, le manovre di evitamento dell'impatto trovano successo, per il rotto della cuffia, solo per l'auto del , mentre non sortivano effetto quelle approntate dalle altre due Tes_1 autovetture a seguire, tra cui, la seconda guidata dal che a detta di questo si Per_1 trovava ad una distanza di sicurezza dalla UN che lo precedeva.
Il ha riferito agli agenti municipali di aver dovuto adottare una manovra di Tes_2 emergenza, con svolta a destra, per evitare di andare a finire nel groviglio delle altre tre autovetture già incidentate e ciò, nonostante si trovasse piuttosto distante dagli altri veicoli (specificatamente dalla IA IS) e andasse a moderata velocità. Questo farebbe propendere per l'inevitabilità dell'impatto da parte del se non fosse Per_1 che il , che precedeva la UN, era riuscito ad evitare lo scontro, nonostante Tes_1 fosse quello che aveva avuto il minor tempo di reazione possibile per adottare una efficace contromisura;
- sarebbe stato utile, pertanto, valutare gli esiti della perizia fatta nell'ambito del procedimento penale a carico dell'attore da parte dell'ing. , ma nessuna delle parti CP_5
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l'ha prodotta o ne ha chiesto l'acquisizione. I limitati stralci di essa riportati nelle sentenze dei giudici onorari non sono a proposito di alcuna utilità, perché, se è vero che gli accertamenti peritali resi in altri giudizi possono rilevare come argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., è anche vero il giudice deve avere la possibilità di valutarli direttamente e nella loro interezza.
Per escludere la corresponsabilità del nel sinistro, inoltre, non rileva ex se Per_1
l'archiviazione del procedimento penale a carico del - il cui decreto, tra l'altro, Per_1 non è stato neppure prodotto in questo giudizio -, trattandosi di un accertamento allo stato degli atti e privo di definitività, che non può essere paragonato ad una sentenza di assoluzione (v. Cassazione civile sez. III ordinanza del 20/03/2018 n.6858 e ordinanza del 15/09/2020 n. 19188). Per il medesimo fine non sono significativi gli esiti dei tre giudizi dinanzi al Giudice di Pace, aventi ad oggetto le opposizioni ai verbali di erogazione delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, visto che di essi non erano parte i convenuti e terzi chiamati di questo processo e dalla stringata motivazione non è possibile neanche ricostruire compiutamente le ragioni che abbiano portato a quelle decisioni, essendoci un sostanziale e conciso rinvio alle risultanze della perizia dell'ing.
; CP_5
- la dotazione di gomme usurate è un dato che avrebbe potuto rilevare solo se fosse emerso il grado di logorio delle stesse tale da rendere la circolazione del veicolo pericolosa e, quindi vietata dalla legge. Si ricorda che le gomme vanno obbligatoriamente cambiate non appena risultano talmente usurate che il loro spessore raggiunge il livello di tale indicatore e lo spessore minimo del battistrada ammesso dalla legge è di 1,6 mm.
Ora, nel verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose redatto dagli agenti della Polizia Municipale Fontanarosa e il 18/04/2017 alle ore 15:08 in Per_7 effetti è riportato che gli pneumatici dei veicoli FI UN e FO FI presentavano
“anomalie tali da ricadere nella violazione dell'art. 79 commi 1 e 4 in quanto usurati o non efficienti”.
L'annotazione è certamente rilevante ai fini dell'astratto pericolo di cagionare o concorrere a cagionare un danno, ancorché comunque dette anomalie avrebbero dovuto essere oggetto di un accertamento tecnico: è principio pacifico quello secondo cui l'efficacia probatoria fino querela di falso del contenuto di un verbale e in generale di un atto pubblico non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale, a seguito
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di percezioni sensoriali di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (v. ex multis Cassazione civile sez. II ordinanza del 22/11/2024 n.30129).
Nel caso di specie, non risulta che siano state effettuate delle misurazioni e con quale strumento o metodologia, sicché non può ritenersi che detti accertamenti abbiano il carattere della scientificità ed obiettività. In secondo luogo, non è sufficiente che sia stata violata una norma di sicurezza per poter addebitare la responsabilità di un sinistro, dovendosi dimostrare il rilievo efficiente che detta violazione ha avuto in concreto.
Tuttavia, è lo stesso che, nella dichiarazione resa alla Polizia Parte_1
Municipale il 18/04/2017, riferisce di aver frenato bruscamente, ma l'autovettura non si era arrestata e aveva continuato la sua corsa, certamente favorita dalla lieve discesa, fino ad impattare con gli altri due veicoli precedentemente incidentati. Sembrerebbe, dunque, che la macchina non abbia risposto, come ci si sarebbe potuto e dovuto aspettare, al comando di frenata e astrattamente sarebbe confermata l'ipotesi del possibile rilievo del liso battistrada degli pneumatici della FO FI sull'inefficacia della manovra di emergenza posta in essere dal guidatore.
Sarebbe stato necessario condurre un accertamento tecnico d'ufficio per stabilire: a) se ed in quale misura gli pneumatici montati sulla FO FI al momento del sinistro erano in effetti usurati o non efficienti come richiesto dal regolamento di attuazione del codice della strada all'epoca vigente;
b) quale fosse la velocità di marcia della FO FI e la distanza di sicurezza tenuta rispetto alla UN;
c) in quale punto della strada e momento temporale rispetto all'impatto il conducente della FO FI avrebbe potuto avvedersi del sinistro e avrebbe potuto/dovuto approntare le misure di emergenza necessarie e sufficienti per evitare l'impatto o ridurne gli esiti;
d) accertata la violazione del codice della strada o delle norme generali di prudenza, diligenza e perizia (compreso lo stato performante degli pneumatici), sulla base dell'id quod plerumque accidit, ove avesse assunto la condotta doverosa violata, l'attore avrebbe evitato l'impatto o ridotto le sue conseguenze
(v. Cassazione civile sez. I ordinanza del 04/09/2023 n.25712).
«La consulenza tecnica d'ufficio, tuttavia, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine, pertanto, non può essere utilizzato al fine di
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esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (v. ex multis
Cassazione civile sez. II ordinanza del 18/12/2020 n.29100).
Poiché l'attore non ha fornito elementi utili per ricostruire la condotta effettivamente tenuta dal alla guida della FO FI (velocità, distanza dal veicolo UN, Per_1 visuale rispetto al punto di impatto tra la e la UN, lunghezza della frenata, ecc.), CP_4 non è stato possibile disporre alcun accertamento tecnico di tipo cinematico, che avrebbe avuto natura esplorativa. Accertamento che, per vero, non è stato neppure sollecitato da alcuna delle parti.
In definitiva, per escludere il concorso di colpa del – che, lo si ripete, è presunto ai Per_1 sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c. - per non aver evitato l'impatto con la UN e la (o CP_4 averne ridotto le conseguenze), sarebbe stato necessario accertare:
1. la correttezza della condotta di guida tenuta dallo stesso;
2. in caso di violazione delle norme di comportamento del codice della strada o delle regole generali di prudenza, diligenza e perizia, con un giudizio controfattuale, che, ove avesse tenuto la condotta doverosa, l'incidente comunque non avrebbe potuto essere evitato così come verificatosi nella sua gravità (v. ex pluribus Cassazione civile sez. III ordinanza del 04/09/2024 n.23804).
In difetto di detto accertamento positivo, non può che riconoscersi in capo all'attore la corresponsabilità nel sinistro in misura paritaria con il conducente della IA IS.
*
Detta conclusione non è scalfita dalla circostanza, riferita solo nella memoria conclusionale depositata il 21/05/2024 e non documentata, dell'intervenuta sentenza di condanna di CP_2
per i reati di cui agli artt. 589bis e 590 c.p. commessi in occasione del sinistro stradale del
[...]
18/04/2017. Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale, salvo che la parte civile si sia opposta alla definizione del processo penale con il rito alternativo e quindi, non accettando il rito abbreviato, la sentenza non sia a lei opponibile. La
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sentenza del giudice penale inoltre ha autorità di cosa giudicata anche nei confronti del responsabile civile, sempre che però sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Ebbene, l'attore non ha provato la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione dell'art. 651 comma 2 c.p.p., perché non ha deposito la sentenza di condanna con rito abbreviato di né ha chiesto a questa A.G. di acquisirla entro la prima difesa utile successiva Controparte_2 alla conoscenza dell'intervenuta pronuncia.
IV.2. In ordine al risarcimento dei danni lamentati, all'esito delle due consulenze mediche disposte – complete, esaustive ed immuni da vizi logici –, i cui esiti si condividono, è stato possibile accertare l'esistenza di un danno biologico, temporaneo e permanente, solo di tipo ortopedico.
IV.2.1. La dott.ssa ha riferito, infatti, che l'attore “Clinicamente presenta dolore sui gli ultimi Tes_3 spazi cervicali e sui MPV, piramide nasale in asse e non dolore alla palpazione sulla piramide nasale e sui mascellari. 1) Il sig. è affetto da “Esiti frattura delle ossa nasali e dei seni mascellari. Parte_1
Contusione ginocchio dx. Trauma distrattivo cervicale”, patologie dichiarate in atti. 2) Le suddette patologie sono compatibili con il meccanismo traumatico riferito: impatto della sua autovettura … contro altri due veicoli fermi che occupavano la carreggiata. Il trauma facciale è avvenuto molto probabilmente contro il volante nonostante le cinture di sicurezza che non immobilizzano il capo collo contro il sedile. Sono residuati postumi invalidanti stabilizzati per “esiti distrattivi del rachide cervicale, frattura composta ossa nasali e seni mascellari bilaterali” nella misura del quattro per cento con decorrenza 24/09/20218 quando è stata accertata la guarigione con postumi. Il periodo di invalidità è di sette giorni al 75% tempo dell'uso del collare cervicale;
ITP al 50% trenta giorni;
ITP al 25% trenta giorni” (v. relazione peritale pag.
1-5 depositata in data 28/09/2021). Deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione in ordine al mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del perché è notorio - ma la dott.ssa lo Per_1 Tes_3 ha anche precisato -, che gli strumenti di ritenzione singolarmente non sono in grado di prevenire del tutto i traumi facciali, ma solo di contenerli e questo perché il capo rimane mobile. Financo
l'opera congiunta delle cinture di sicurezza e dell'air bag non potrebbe escludere il trauma facciale, pur riducendolo.
Quindi, in applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209/2005 vigenti alla data della presente decisione, può essere riconosciuto in favore dell'attore un risarcimento complessivo per danno biologico pari ad euro 5.596,83 (di cui euro 4.063,92 per danno biologico permanente ed euro 1.532,91 per danno biologico temporaneo), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla
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data del sinistro fino all'effettivo pagamento, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla sentenza delle SS.UU. n. 1712/1995 del 17/12/1995 con devalutazione del capitale alla data del sinistro.
Risarcimento che, però, va ridotto della metà in ragione della riconosciuta responsabilità concorsuale dell'attore ex art. 2054 comma 1 c.c..
**
Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di danno morale, perché, trattandosi di una autonoma voce di danno non patrimoniale, il danno morale va allegato e provato, eventualmente anche con presunzioni. Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, «la valutazione del danno morale subito non può prescindere dall'individuazione dei fatti concreti e dalla dimostrazione della lesione effettivamente subita… va correttamente escluso che possa essere considerato in re ipsa e altrettanto correttamente ritenuto che debba essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni» (v. ex multis
Cassazione civile sez. III ordinanza del 01/02/2024 n.3013).
Ebbene, nel caso che ci occupa, manca nelle conclusioni dell'atto di citazione una espressa domanda di liquidazione di detta voce di danno, che non può essere ricompresa nell'ambito del danno biologico, anche se, da una verifica matematica, risulta che l'importo effettivamente richiesto dall'attore a titolo risarcitorio ingloba anche la posta del danno morale pari ad 1/3 del biologico;
anche a voler non considerare detto profilo, rimane il dato insuperabile della allegazione del tutto generica di detto danno. A pag. 11 dell'atto di citazione, si riferisce che il avrebbe manifestato “preoccupazione e disagio, specie alla luce delle tragiche conseguenze che Per_1
l'incidente ha avuto anche nell'ambito familiare”; di tenore simile la circostanza di prova orale articolata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, pag. 3 lett. d) “vero che il sig.
ha manifestato uno stato di agitazione e/o preoccupazione a seguito del sinistro?”, che per tale Per_1 ragione non è stata ammessa.
D'altro canto, non si comprende bene neppure a cosa sia correlato questo danno morale, visto che nella quantificazione fatta dall'attore e riportata nell'atto di citazione e nella memoria conclusionale sembrerebbe che esso si riferisca alle lesioni fisiche riportate dallo stesso a causa del sinistro, mentre nel corpo dell'atto di citazione è ricondotto, almeno in Per_1 parte, alla perdita parentale della madre e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. pag. 3 lett. d) è ricollegato imprecisamente al sinistro in sé.
IV.2.2. Il ctu oftalmologo dott. invece, ha riferito che “Dalla disamina degli atti pervenuti, per Per_8 quanto concerne la valutazione specialistica oftalmologica del caso, si evince che il sig. Parte_1
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all'epoca del sinistro è stato valutato in sede di P.S. presso l'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, con richiesta di consulenza specialistica radiologica, ortopedica e otorinolaringoiatrica. Come unico dato degno di nota ai fini oftalmologici, nella valutazione ORL in data 19/04/2017 era descritta ecchimosi sovraorbitaria bilaterale. Risulta assente, sia durante la gestione in sede di triage P.S. sia come prescrizione o consiglio post dimissioni, l'indicazione ad una consulenza specialistica oftalmologica a seguito del trauma facciale riportato.
Durante il sinistro, come confermato dal periziando, non vi è stata alcuna ferita bulbare o degli annessi da schegge per frantumazione di cristalli e nessun trauma bulbare diretto concussivo da apertura di airbag. In sede di degenza presso il P.S. non erano riferiti soggettivamente disturbi del visus. Il primo sintomo oculare avvertito in OD, ovvero il suo unico occhio funzionalmente attivo, dal sig. si è verificato in data 03/07/2017 e nell'occasione Per_1 era riscontrato a seguito di esame fluorangiografico e tomografico: “corioretinite sierosa centrale” in OD con dimissione da codice bianco e assenza di indicazioni terapeutiche, valutazione dell'acuità visiva e refertazione esami con relativo consenso informato (la fluorangiografia è un esame invasivo poiché si utilizza un mezzo di contrasto endovenoso, pertanto necessita di consenso informato scritto). L'unico indice funzionale utile presente è riscontrato al momento della valutazione avvenuta il giorno successivo, il 05/07/2017, presso l'UO Oculistica Ospedale
Perinei di Altamura: VNOD 8/10 (incerta correzione con lenti su referto). Il valore dell'acuità visiva è rimasto invariato durante tutte le valutazioni effettuate all'epoca (2017) salvo riduzioni temporanee riportati su referti di consulenze specialistiche private: 1) in data 13/07/2017 era certificato dal dott. VNOD 6/10 Persona_6
(in data 05/07/2017 e in data 07/08/2017 era invece valutato VNOD 8/10 dallo stesso specialista in servizio presso l'UO dell'Osp. Perinei di Altamura) e 2) in data 13/04/2018 era certificato VCOD 2/10 dal dott. . In data 30/09/2018 era stato invece valutato con referto di P.S. Persona_9 specialistico presso UOC Oftalmologia Az. Osp. Policlinico Bari per “edema maculare in OD” e VCOD: 5/10
(dott. . Il sig. è stato gestito con sola terapia farmacologica orale e Persona_9 Per_1 topica per la problematica oculare (eplenerone, a dosaggio non specificato, con colliri FANS in OD;
nessuna indicazione a trattamento fotocoagulativo sul punto di fuga coriocapillare riscontrato). Non è stata presentata agli atti alcuna perizia di parte (CTP) specialistica oftalmologica ma esclusivamente dei brevi certificati riassuntivi da parte dei due medici specialisti che hanno valutato privatamente il sig. Allo stato attuale, in Per_10
occasione della visita peritale, è stata riscontrata la medesima acuità visiva riportata al momento dell'insorgenza dei primi sintomi oculari avvenuti a distanza di circa 3 mesi dal sinistro stradale avvenuto, ovvero 8/10 in OD con correzione di lenti. La totale assenza di capacità visiva in OS è confermata, sebbene potrebbe essere presente ancora una modesta percezione luce settoriale desumibile dal riflesso fotomotore diretto ancora presente sebbene torpido e dal voltaggio residuo del tracciato PEV astrutturato, ad ogni modo ciò permane ininfluente ai fini prognostici e
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funzionali, nonché medico legali. Non essendo presente alcuna certificazione rilasciata da ente preposto antecedente all'epoca del sinistro stradale descrivente la perfetta integrità visiva in OD del sig. , ovvero 10/10 Per_1 naturali o al meglio corretti con lenti, diviene difficile poter stabilire, se non impossibile, se vi sia stato un decremento funzionale e se il decremento di 2/10 possa essere direttamente attribuibile a dei postumi correlabili al trauma riportato durante il sinistro stesso. Secondo quanto previsto dall'art.119 del Codice della Strada comma
3.4. (“Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un'acutezza visiva di non meno 0,8 (8/10) raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e
30 gradi verso il basso.”) il sig. era potenzialmente idoneo alla guida con l'acuità visiva riscontrata nel Per_1
2017. Allo stato attuale, in occasione della visita peritale, non era presente fluido sottoretinico con sollevamento del neuroepitelio in OD, ma una lieve irregolarità di alcuni strati retinici come da descrizione esame OCT;
pertanto sono stati riscontrati solo degli esiti di CSCR (corioretinopatia sierosa centrale)… La patologia riscontrata, con relativi sintomi improvvisamente accusati, a distanza di 3 mesi dal trauma riportato non è direttamente correlabile poiché la corioretinopatia sierosa centrale (CSCR) non riconosce eziopatogeneticamente una causa da traumi (contusivi o concussivi) bulbari.
La CSCR è una patologia idiopatica caratterizzata da un sollevamento sieroso settoriale della neuroretina in area maculare a seguito di una maggiore permeabilità del sottostante complesso vascolare EPR-coroide. Si presenta tipicamente in forma monolaterale nei pazienti giovani o di mezza età di razza caucasica con maggiore prevalenza nel sesso maschile;
esordisce in forma acuta (autolimitantesi generalmente tra 3 e 6 mesi) oppure tende a recidivare diventando cronica o ricorrente. Tra le varie cause ipotizzate, sono riportati: una maggiore tendenza alla permeabilità capillare dei vasi coroideali,
l'impiego protratto di steroidi per via sistemica, l'iperproduzione di cortisolo endogeno, infezione da H.pylori, dialisi renale, ipertensione sistemica, gravidanza, sindrome da apnee notturne, condizioni di forte stress e disturbo d'ansia generalizzato. Il suo decorso è variabile, può risolversi spontaneamente dopo un episodio acuto in un periodo di 3-6 mesi e un completo ripristino funzionale, oppure divenire cronico, con una durata di oltre 12 mesi, frequenti recidive e un prolungato distacco della neuroretina che può provocare una degenerazione dei fotorecettori e quindi un certo decremento visivo.. Ai fini diagnostici è utile l'esame tomografico (OCT) e angiografico (ICGA/FAG) con retinografia in autofluorescenza.
Ai fini terapeutici inizialmente si prescrive una terapia medica a base di diuretici (acetazolamide o eplerenone) a
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seconda della estensione dell'area maculare interessata, dell'esordio e del peso del pz, con eventuali altri farmaci associati per uso topico o sistemico (colliri, FANS). Qualora la terapia farmacologica non fosse risolutiva a distanza di alcune settimane o se le recidive diventano frequenti, si impiega un trattamento parachirurgico laser
(verde o giallo micropulsato) sul punto di fuga coroideale o si adottano farmaci intravitreali anti-VEGF se causata da una neovascolarizzazione coroideale evidenziata dalla angiografia ICGA;
si raccomandano controlli periodici. Alla luce di quanto descritto possiamo affermare che se è pur vero che non vi è una correlazione diretta tra il trauma subìto e la diagnosi posta in seguito di CSCR, tuttavia nel caso del si è comunque verificato un evento traumatico Per_1 stressogeno quale appunto il sinistro stradale stesso con la successiva perdita del genitore a seguito alle lesioni riportate nell'incidente. Questo ultimo aspetto, potrebbe rientrare tra le cause indirette scatenanti un disturbo di ansia o uno stress psicologico, tuttavia non sono presenti certificati circa lo status psicologico o emotivo del sig.
Non sono state citate o segnalate patologie oculari pre-esistenti in OD negli atti pervenuti, Per_1 tantomeno è inseribile tra le ipotesi una condizione di particolare vulnerabilità retinica (pachicoroide?) quale fattore di rischio scompensatosi a seguito dell'incidente con un trauma oculare concussivo indiretto per il quale non è stata richiesta alcuna consulenza specialistica oftalmica in sede di P.S. poiché al momento non vennero dichiarati dei sintomi evidenti dal;
sulla base di questo è impossibile stabilire la presenza di fattori di rischio o Per_1 concause. Parimenti, negli atti non sono riportati elementi, condizioni pre-esistenti o referti precedenti che potrebbero far risalire ad una piena normoacuità visiva in OD comprovandola oggettivamente. Pertanto, diviene ancora più difficile poter stimare una lesione permanente direttamente o indirettamente correlabile al sinistro, soprattutto con insorgenza in epoca tardiva e così differita. I primi sintomi oculari sono stati avvertiti dal sig. a distanza di circa 3 mesi dal trauma riportato non in sede Per_1 di P.S. al momento del sinistro o nei giorni immediatamente successivi al sinistro riportato. La sola terapia medica somministrata è stata efficace e al momento non è riscontrabile una CSCR attiva ma solo degli esiti;
l'acuità visiva in OD era di 8/10 alla data della prima consulenza ed era di 8/10 al momento della valutazione peritale di ufficio”.
In definitiva, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che in effetti il ha avuto una Per_1 corioretinopatia sierosa centrale (CSCR), che, al momento della visita, non era attiva, ma aveva lasciato degli esiti, ma, esclusa la causa traumatica diretta per stessa ammissione dell'attore, ha concluso in ordine all'impossibilità di stabilire un nesso di causalità con il sinistro. Ora, certamente all'esito del terribile incidente avuto, la perdita della madre deve aver cagionato nel
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Cornacchia un profondo dolore, ma il disturbo da stress post traumatico è una vera e propria forma di disagio mentale che si sviluppa in seguito a esperienze fortemente traumatiche, derivante da molteplici fattori, sia personali che ambientali. Le persone, infatti, hanno una diversa suscettibilità e vulnerabilità alla condizione di stress, anche in relazione al maggiore o minore coinvolgimento diretto nell'esperienza traumatica. Tra i fattori che certamente contribuiscono allo sviluppo di diversi livelli di PTSD, ci sono le caratteristiche specifiche dell'evento che lo causa e il grado o la modalità di esposizione della vittima, le caratteristiche degli individui, in termini della loro storia medica, psichica e familiare, le modalità di intervento nel periodo post- trauma. Alcune vittime manifestano stati d'ansia e cattivi ricordi che si risolvono con un adeguato trattamento e con il tempo;
all'estremo opposto, invece, ci sono individui nei quali l'evento traumatico causa effetti negativi a lungo termine. Altri soggetti, però, hanno una maggiore resilienza ai medesimi eventi traumatici, che provocano in loro una profonda sofferenza emotiva, senza degenerare in un vero e proprio disagio mentale e/o tradursi in una patologia psico- somatica.
In assenza di certificazioni mediche che abbiano attestato lo stato psicologico dell'attore nell'immediatezza del sinistro e successivamente ad esso, non è possibile ricondurre, neppure indirettamente quale effetto collaterale dello stress post traumatico da perdita della madre,
l'insorgenza della patologia oculare al sinistro verificatosi il 18/04/2017. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, poi, il dott. , specialista in medicina legale Persona_5
e delle assicurazioni e consulente del si è limitato a riferire che la corioretinopatia ha Per_1 anche una eziologia da stress, ma, lungi dal certificare le condizioni del paziente sotto detto aspetto, si è limitato ad affermare apoditticamente la connessione tra la patologia de qua e il sinistro sulla base di una mera congettura: la causa doveva senz'altro essere lo stress poiché il aveva avuto recentemente un lutto ed era stato coinvolto in un incidente stradale (v. Per_1 pag. 3 rigo 4 e 5 del Parere medico legale sulle menomazioni riportate dal sig. Parte_1 in seguito al sinistro del giorno 18/04/2017, redatto all'indomani della visita del
[...]
30/11/2017), eventi certamente stressogeni.
In difetto della prova del nesso di causalità tra corioretinopatia sierosa centrale ed il sinistro, che gravava in capo all'attore, la domanda risarcitoria avanzata dal in parte qua non può Per_1 trovare accoglimento. A proposito si osserva che non è sufficiente individuare quella che, tra tante, astrattamente possa essere una causa dell'evento dannoso, ma è necessario stabilire in
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concreto quale sia stata esattamente la causa della patologia lamentata, secondo la regola del più probabile che non.
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In via conseguenziale, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa legata proprio alla riduzione della capacità visiva lamentata dal dopo il sinistro. Per_1
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi medi ratione temporis vigenti, in ragione dell'entità del risarcimento effettivamente riconosciuto (scaglione euro 1.100,01-5.200,00).
Quanto alle spese di ctu, già liquidate come da separati decreti, quelle della dott.ssa Tes_3 devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti e della terza chiamata in solido tra loro, mentre quelle del dott. rimangono in capo a parte attrice. Per_8
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
ACCERTA e DICHIARA la corresponsabilità dell'attore ex art. 2054 comma 2 c.c. nella causazione del sinistro del 18/04/2017; per l'effetto, CONDANNA i convenuti e la terza chiamata, in solido tra loro, al pagamento del risarcimento del danno biologico (temporaneo e permanente) in favore dell'attore come liquidato in motivazione;
RIGETTA ogni altra domanda risarcitoria di parte attrice;
CONDANNA i convenuti e la terza chiamata, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che si liquidano in complessivi euro 3.359,10 (di cui euro
2.552,00 per compenso professionale, euro 759,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria, euro 21,10 per spese di notificazione), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
PONE definitivamente a carico dei convenuti e della terza chiamata, in solido tra loro, i costi della ctu della dott.ssa e a carico di parte attrice quelli della ctu del dott. Tes_3 Per_8
Matera, 03/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
17 R.G. n. 670/2019
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 05/12/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2, la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marisa Clemente (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._2 professionale di quest'ultima in Altamura (BA), via Vittorio Veneto n. 76; attore nei confronti di
(P.Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Montimurro (c.f.: CP_1 P.IVA_1
), con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultima in C.F._3
Matera, via XX Settembre n. 28; convenuta
e
(c.f.: ), residente in [...] C.F._4
Nenni n. 23; convenuto
e
(c.f.: ), residente in [...] C.F._5
Nenni n. 23; terza chiamata contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
1 R.G. n. 670/2019
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 11/04/2019, adiva il Parte_1
Tribunale di Matera PER LA CONDANNA DELLA al pagamento in suo favore, CP_1 entro la somma di euro 260.000,00, della somma di euro 57.936,01, a titolo di risarcimento del danno biologico (temporaneo e permanente), e di una somma rimessa alla valutazione di opportunità del Giudice a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa, subiti a causa del sinistro stradale in cui era stato coinvolto il 18/04/2017.
Nello specifico riferiva che: in quella data si trovava a bordo dell'autovettura FO FI targata
BAB60254 di proprietà di e stava percorrendo la SS 7 via Appia in direzione Persona_1
Metaponto; con lui erano a bordo lo stesso che occupava il sedile posteriore, Persona_1
e che occupava il posto anteriore del trasportato. Egli e la Persona_2 Per_2 indossavano le cinture di sicurezza;
all'improvviso, dinanzi a sé si verificava la collisione tra due autovetture, una che viaggiava nel suo stesso senso di marcia e l'altra che percorreva la strada in direzione opposta, che occupavano l'intera carreggiata nel senso di marcia della FO FI;
nonostante andasse a velocità moderata, per la repentinità dell'evento non poteva evitare l'impatto su di loro;
l'incidente determinava gravi lesioni sia a lui che alla madre, che qualche giorno dopo, il 22/04/2017, decedeva;
egli, invece, riportava un trauma contusivo massiccio facciale, un trauma distrattivo cervicale e una contusione al ginocchio, giudicati guaribili in 15 giorni;
sennonché, dimesso dall'ospedale dove era stato trasportato con l'ambulanza del 118, a causa di dolori persistenti che non si attenuavano nonostante la terapia farmacologica ed il riposo, si recava a visita presso l'Ospedale di Altamura, dove, in data 04/07/2017, gli veniva diagnosticata una “corioretinite sierosa centrale con punto di perdita supero nasale maculare già sottoposto a FAG+OCT VNOD 8/10 con lente discromica e VNOS per trauma infantile”; dopo alcune visite mediche specialiste private, il 02/10/2017 l'Ospedale della Murgia gli confermava la diagnosi di distrofia maculare.
Lamentava, quindi:
- di aver invitato la - compagnia che assicurava per la RCA l'autovettura IS targata CP_1
DB752SP condotta da e di proprietà di che aveva cagionato Controparte_2 CP_3
l'incidente ut supra, andando ad impattare con il veicolo FI Grande UN targata DF285VT condotta da e di proprietà di – alla rifusione dei Persona_3 Persona_4 danni, sulla scorta dell'accertata sua irresponsabilità nella causazione-con-causazione del sinistro
2 R.G. n. 670/2019
giusta sentenza n. 68/18 del Giudice di Pace avv. Francesca Rubinetti, nonché sentenze del
Giudice di Pace avv. Alda Moramarco del 15/03/2018 - RG n. 800/2017 e 678/2017, che annullavano il verbale di contestazione avente ad oggetto la violazione dei limiti di velocità da parte della FO FI al momento del sinistro;
- di aver ricevuto riscontro negativo, con addebito di responsabilità (v. nota del CP_1
20/12/2017);
- di essersi sottoposto a visita medica specialistica per la quantificazione del danno biologico da parte del dott. , in data 30/11/2017, il quale aveva accertato che: “quale postumo Persona_5 della distorsione del rachide cervicale, della frattura delle ossa proprie del naso, del trauma cranico non commotivo con frattura dei seni mascellari riportata nel sinistro del 18.04.2017, il sig. presenta Parte_1 limitazione di circa ¼ dei movimenti di flesso estensione, rotazione ed inclinazione laterale del capo, riduzione di circa ¼ della capacità respiratoria della narice di sinistra e sindrome soggettiva del traumatizzato cranico. Il danno biologico, agli effetti della permanente, è valutabile sulla base del 7% della totale. Per quanto attiene al danno oculare messo in correlazione al sinistro stradale dal dott. specialista in oculistica, questo può essere Persona_6 valutato nel 12% in considerazione della perdita funzionale a carico dell'occhio sinistro. La invalidità temporanea subtotale si è protratta per giorni 20, la parziale al tasso del 50% per giorni 30 ed ulteriori 30 giorni al tasso del
30%. Il danno biologico complessivo incide per circa ¼ sulla capacità lavorativa specifica di operaio elettricista”.
In ultimo, deduceva sulla spettanza del risarcimento del danno morale, avendo manifestato
“preoccupazione e disagio, specie alla luce delle tragiche conseguenze che l'incidente ha avuto anche nell'ambito familiare, ma nelle conclusioni non formulava espressa domanda del suo ristoro.
II. Si costituiva in giudizio la , in data 08/10/2019, chiedendo l'integrale rigetto delle CP_1 avverse domande.
In primis eccepiva la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile civile e proprietario dell'autovettura , di cui chiedeva l'evocazione in giudizio. CP_4 CP_3
Nel merito, invece, sosteneva che: a) nessun accertamento utile della irresponsabilità del sinistro in capo all'attore era stato effettuato dall'A.G.. Le pronunce di annullamento dei verbali delle sanzioni al codice della strada erano a tal fine del tutto irrilevanti;
anzi, la prova della corresponsabilità del poteva evincersi dal verbale dei Vigili Urbani di Matera, che Per_1 aveva accertato l'uso sulla FO FI di pneumatici usurati, con un'efficacia frenante ridotta, e dalla natura ed entità del trauma facciale, che evidenziava il mancato utilizzo di strumenti di
3 R.G. n. 670/2019
ritenzione; b) la corioretinite non poteva essere messa in correlazione con l'incidente, sia perché riscontrata solo mesi dopo il sinistro sia perché non v'era nella letteratura scientifica evidenza di una causa traumatica dell'insorgenza di detta patologia;
c) nessuna prova era stata fornita della riduzione della capacità lavorativa, attraverso la dimostrazione della contrazione dei redditi di lavoro all'indomani del sinistro;
d) il danno morale era allegato in modo assolutamente generico ed impreciso, non avvalorato da elementi concreti.
III. All'udienza del 10/10/2019, veniva disposta la chiamata in causa della , che, CP_3 tuttavia, pur essendo stata regolarmente citata (notificazione del 05/11/2019), rimaneva contumace unitamente al convenuto (notificazione del 09/04/2019). Controparte_2
Autorizzato, quindi, il deposito di memorie di appendice scritta, con ordinanza dell'08/05/2021 venivano rigettate le richieste di prova orale di parte attrice e disposte due consulenze medico- legali, a cura di un ortopedico e di un oftalmologo.
Depositate le perizie in questione, le parti venivano invitate a depositare memorie conclusive:
- parte attrice, per la prima volta, riferiva dell'intervenuta definizione del processo penale a carico di per i reati di cui agli artt. 589bis e 590bis c.p. commessi in Controparte_2 occasione del sinistro di cui è causa, sostenendo, genericamente, che in quel giudizio egli si era costituito parte civile, ma non aveva conseguito alcun ristoro, poiché il processo era stato definito con rito abbreviato;
inoltre, unitamente al fratello NT e al padre
, egli era stato integralmente risarcito quale erede della deceduta Per_1 Per_2 mentre al padre erano stati rifusi i danni materiali subiti alla FO FI (non veniva precisato se in via stragiudiziale o giudiziale). In ragione anche di dette circostanze, asserite e non documentate, insisteva per il risarcimento integrale dei danni lamentati, avendo superato la presunzione di responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.p.c. (v. memoria conclusiva del 10/05/2024);
- la ribadiva il contenuto della propria comparsa di costituzione, evidenziando CP_1
che all'esito delle due consulenze mediche espletate, era stato accertato solo il danno biologico di tipo ortopedico ben al di sotto della pretesa di parte attrice, mentre era stato disconosciuto il nesso di causalità tra il sinistro e il danno oculare. Ribadiva che non era stato provato né il danno morale né il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa;
essendo il sinistro addebitabile alla circostanza che il battistrada delle gomme della FO FI fosse usurato, le domande risarcitorie dovevano essere rigettate o
4 R.G. n. 670/2019
comunque, non essendo stata superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054
c.c., dovevano trovare accoglimento solo rispetto al danno biologico ortopedico ed in misura pari al 50% (v. memoria conclusiva del 07/05/2024).
All'udienza del 05/12/2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. Le domande risarcitorie avanzate da parte attrice possono essere accolte solo in parte per le ragioni di cui appresso.
IV.1. Dalla documentazione versata in atti, è possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro stradale verificatosi in data 18/04/2017 alle ore 15:20 circa sulla SS 7 via Appia al km
569+260 e che ha coinvolto in prima battuta le autovetture IA IS targata DB752SP e la
FI UN targata DF285VT e in ultimo il veicolo condotto dall'odierno attore, FO FI targata BAB60254.
Dalle dichiarazioni testimoniali raccolte dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di
Matera, nell'immediatezza dell'incidente, risulta, infatti, che , alla guida della Controparte_2
IA IS, in transito lungo la S.S. 7 direzione Potenza-Miglionico e diretto verso Altamura-
Bari, giunto all'altezza del km 569+260, all'uscita di una curva sinistrorsa a visuale libera, dirottava verso sinistra, invadendo la corsia opposta di marcia, nella quale stava transitando la FI
UN, condotta da su cui andava a collidere. L'urto si materializzava nella Persona_3 corsia di marcia di quest'ultima autovettura.
Nell'immediatezza sopraggiungeva, nella stessa direzione di marcia della FI UN, la FO
FI condotta dall'attore, che, pur avvedendosi dell'incidente, non riusciva per tempo ad arrestare il mezzo o a porre in essere altre manovre di sicurezza, andando a collidere con le due autovetture incidentate Parte Così dichiarava , autista dipendente delle presso il deposito di Matera: “il Testimone_1 giorno 18/04/2017 alle ore 14:50 circa ero alla guida della mia auto privata e transitavo lungo la SS 7 proveniente da Metera, Serra Rifusa, ed ero diretto verso Pomarico, Viaggiavo da solo. Avevo superato lo svincolo di Matera centro ed avevo percorso il rettilineo in discesa, quando, appena impegnata la curva a destra, notavo un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia uscire dalla curva e, anziché seguire l'andamento della stessa nella propria corsia di marcia, invadeva la corsia opposta di mia pertinenza, non accennando minimamente ad una manovra di correzione. A stento con una manovra repentina verso il mio margine destro riuscivo ad evitare la collisione. Infatti, questo veicolo mi passava sulla sinistra sfiorando la parte posteriore sinistra del mio
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veicolo…dopo aver schivato il veicolo, comunque questo avendomi superato collideva con un veicolo che proveniva dalle mie spalle nella mia stessa direzione di marcia e successivamente sopraggiungeva nella stessa direzione un ulteriore veicolo, il quale impattava con i due già oggetto di collisione. Questi ultimi fatti li visionavo attraverso lo specchietto retrovisore. Subito dopo mi fermavo sulla destra per soccorrere le persone coinvolte, le quali apparentemente avevano riportato gravi lesioni personali. Con me si fermava anche un signore di cui non so fornire generalità o indicazioni sulla sua persona. In loco con il telefonino della persona che era con me ho telefonato al
118 e altre persone presenti allertavano i vigili del fuoco, entrambi giungevano sul posto dopo circa un quarto d'ora.
Poco dopo mi sono allontanato dal luogo del sinistro” (v. verbale di sommarie informazione del
28/04/2017 – all. 4 fascicolo ). Di eguale tenore quanto riferito da “il CP_1 Testimone_2 giorno 18/04/2017 alle ore 14:50 circa ero alla guida della mia auto e transitavo lungo la SS 7 proveniente da
Metera, lato Altamura ed ero diretto verso Pomarico. Viaggiavo da solo. Avevo superato lo svincolo di Matera centro ed avevo percorso il rettilineo in discesa, quando, ad un certo punto, ho visto un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia uscire dalla curva a sinistra e, anziché seguire l'andamento della stessa nella propria corsia di marcia, invadeva la corsia opposta a quella mia e dei veicoli che mi precedevano. Il conducente di questo veicolo tirava dritto senza alcun accenno a rimettersi nella sua corsia di marcia. Infatti, veniva prima scansato da un'auto che era davanti e poi veniva a collisione con la prima delle due auto che mi precedeva. Subito dopo che la collisione era avvenuta, l'auto che era a me davanti frenava, ma comunque dirottava sulle due auto già collise. Io che comunque procedevo ad un andamento moderato, con una manovra di svolta a destra, evitavo di finire nel groviglio
e mi fermavo a destra per soccorrere gli infortunati. Con me si fermava anche il conducente della prima auto illesa…in loco, con il mio cellulare, chiamavo il 118 che sopraggiungeva poco dopo, unitamente ai vigili del fuoco”
(v. verbale di sommarie informazione del 13/05/2017 – all. 4 fascicolo ). CP_1
poi, rappresentava che: “alla guida della FO FI, insieme ai miei genitori, Parte_1 percorrevo la SS 7 proveniente da Altamura e diretto all'ospedale di Matera da raggiungere dallo svincolo di
Matera sud. davanti a me precedeva una FI UN ad una distanza di circa 80 m che viaggiava sulla sua corsia di marcia. All'improvviso ho visto la collisione con la punto ed un altro veicolo scuro che viaggiava in direzione opposta. di conseguenza ho frenato bruscamente, ma la macchina ha continuato a scendere fino ad impattare con le vetture scontratesi. Sono sceso a soccorrere prima i miei genitori e dopo le altre persone” (v. dichiarazione resa da il 18/04/2017 alle ore 18:07 – all. 4 fascicolo ). Parte_1 CP_1
Non v'è dubbio allora che l'incidente sia stato cagionato certamente dall'invasione di corsia da parte dell'autovettura IA IS.
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Quanto, però, al rilievo efficiente della condotta assunta dall'attore e cioè se la stessa abbia concorso a cagionare il sinistro o ad aggravarne le conseguenze, se normalmente la prova del rilievo causale della condotta della vittima ex art. 1227 c.c. grava in capo al creditore che vuole andare esente dal pagamento del risarcimento del danno, in materia di circolazione stradale, l'art. 2054 comma 2 c.c. introduce una presunzione di corresponsabilità, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Sicché, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2 c.c., solo in un caso quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro.
È pertanto falsamente applicato l'art. 2054 comma 2 c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione» (così tra più Cassazione civile sez. III ordinanza del 20/11/2024
n.29927).
Ebbene, nel caso che ci occupa l'attore non ha superato detta presunzione, in quanto:
- le dichiarazioni testimoniali innanzi ci descrivono un quadro della situazione in cui all'apparizione improvvisa ed inaspettata della IA IS all'uscita della curva a sinistra, le manovre di evitamento dell'impatto trovano successo, per il rotto della cuffia, solo per l'auto del , mentre non sortivano effetto quelle approntate dalle altre due Tes_1 autovetture a seguire, tra cui, la seconda guidata dal che a detta di questo si Per_1 trovava ad una distanza di sicurezza dalla UN che lo precedeva.
Il ha riferito agli agenti municipali di aver dovuto adottare una manovra di Tes_2 emergenza, con svolta a destra, per evitare di andare a finire nel groviglio delle altre tre autovetture già incidentate e ciò, nonostante si trovasse piuttosto distante dagli altri veicoli (specificatamente dalla IA IS) e andasse a moderata velocità. Questo farebbe propendere per l'inevitabilità dell'impatto da parte del se non fosse Per_1 che il , che precedeva la UN, era riuscito ad evitare lo scontro, nonostante Tes_1 fosse quello che aveva avuto il minor tempo di reazione possibile per adottare una efficace contromisura;
- sarebbe stato utile, pertanto, valutare gli esiti della perizia fatta nell'ambito del procedimento penale a carico dell'attore da parte dell'ing. , ma nessuna delle parti CP_5
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l'ha prodotta o ne ha chiesto l'acquisizione. I limitati stralci di essa riportati nelle sentenze dei giudici onorari non sono a proposito di alcuna utilità, perché, se è vero che gli accertamenti peritali resi in altri giudizi possono rilevare come argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., è anche vero il giudice deve avere la possibilità di valutarli direttamente e nella loro interezza.
Per escludere la corresponsabilità del nel sinistro, inoltre, non rileva ex se Per_1
l'archiviazione del procedimento penale a carico del - il cui decreto, tra l'altro, Per_1 non è stato neppure prodotto in questo giudizio -, trattandosi di un accertamento allo stato degli atti e privo di definitività, che non può essere paragonato ad una sentenza di assoluzione (v. Cassazione civile sez. III ordinanza del 20/03/2018 n.6858 e ordinanza del 15/09/2020 n. 19188). Per il medesimo fine non sono significativi gli esiti dei tre giudizi dinanzi al Giudice di Pace, aventi ad oggetto le opposizioni ai verbali di erogazione delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, visto che di essi non erano parte i convenuti e terzi chiamati di questo processo e dalla stringata motivazione non è possibile neanche ricostruire compiutamente le ragioni che abbiano portato a quelle decisioni, essendoci un sostanziale e conciso rinvio alle risultanze della perizia dell'ing.
; CP_5
- la dotazione di gomme usurate è un dato che avrebbe potuto rilevare solo se fosse emerso il grado di logorio delle stesse tale da rendere la circolazione del veicolo pericolosa e, quindi vietata dalla legge. Si ricorda che le gomme vanno obbligatoriamente cambiate non appena risultano talmente usurate che il loro spessore raggiunge il livello di tale indicatore e lo spessore minimo del battistrada ammesso dalla legge è di 1,6 mm.
Ora, nel verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose redatto dagli agenti della Polizia Municipale Fontanarosa e il 18/04/2017 alle ore 15:08 in Per_7 effetti è riportato che gli pneumatici dei veicoli FI UN e FO FI presentavano
“anomalie tali da ricadere nella violazione dell'art. 79 commi 1 e 4 in quanto usurati o non efficienti”.
L'annotazione è certamente rilevante ai fini dell'astratto pericolo di cagionare o concorrere a cagionare un danno, ancorché comunque dette anomalie avrebbero dovuto essere oggetto di un accertamento tecnico: è principio pacifico quello secondo cui l'efficacia probatoria fino querela di falso del contenuto di un verbale e in generale di un atto pubblico non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale, a seguito
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di percezioni sensoriali di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (v. ex multis Cassazione civile sez. II ordinanza del 22/11/2024 n.30129).
Nel caso di specie, non risulta che siano state effettuate delle misurazioni e con quale strumento o metodologia, sicché non può ritenersi che detti accertamenti abbiano il carattere della scientificità ed obiettività. In secondo luogo, non è sufficiente che sia stata violata una norma di sicurezza per poter addebitare la responsabilità di un sinistro, dovendosi dimostrare il rilievo efficiente che detta violazione ha avuto in concreto.
Tuttavia, è lo stesso che, nella dichiarazione resa alla Polizia Parte_1
Municipale il 18/04/2017, riferisce di aver frenato bruscamente, ma l'autovettura non si era arrestata e aveva continuato la sua corsa, certamente favorita dalla lieve discesa, fino ad impattare con gli altri due veicoli precedentemente incidentati. Sembrerebbe, dunque, che la macchina non abbia risposto, come ci si sarebbe potuto e dovuto aspettare, al comando di frenata e astrattamente sarebbe confermata l'ipotesi del possibile rilievo del liso battistrada degli pneumatici della FO FI sull'inefficacia della manovra di emergenza posta in essere dal guidatore.
Sarebbe stato necessario condurre un accertamento tecnico d'ufficio per stabilire: a) se ed in quale misura gli pneumatici montati sulla FO FI al momento del sinistro erano in effetti usurati o non efficienti come richiesto dal regolamento di attuazione del codice della strada all'epoca vigente;
b) quale fosse la velocità di marcia della FO FI e la distanza di sicurezza tenuta rispetto alla UN;
c) in quale punto della strada e momento temporale rispetto all'impatto il conducente della FO FI avrebbe potuto avvedersi del sinistro e avrebbe potuto/dovuto approntare le misure di emergenza necessarie e sufficienti per evitare l'impatto o ridurne gli esiti;
d) accertata la violazione del codice della strada o delle norme generali di prudenza, diligenza e perizia (compreso lo stato performante degli pneumatici), sulla base dell'id quod plerumque accidit, ove avesse assunto la condotta doverosa violata, l'attore avrebbe evitato l'impatto o ridotto le sue conseguenze
(v. Cassazione civile sez. I ordinanza del 04/09/2023 n.25712).
«La consulenza tecnica d'ufficio, tuttavia, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine, pertanto, non può essere utilizzato al fine di
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esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (v. ex multis
Cassazione civile sez. II ordinanza del 18/12/2020 n.29100).
Poiché l'attore non ha fornito elementi utili per ricostruire la condotta effettivamente tenuta dal alla guida della FO FI (velocità, distanza dal veicolo UN, Per_1 visuale rispetto al punto di impatto tra la e la UN, lunghezza della frenata, ecc.), CP_4 non è stato possibile disporre alcun accertamento tecnico di tipo cinematico, che avrebbe avuto natura esplorativa. Accertamento che, per vero, non è stato neppure sollecitato da alcuna delle parti.
In definitiva, per escludere il concorso di colpa del – che, lo si ripete, è presunto ai Per_1 sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c. - per non aver evitato l'impatto con la UN e la (o CP_4 averne ridotto le conseguenze), sarebbe stato necessario accertare:
1. la correttezza della condotta di guida tenuta dallo stesso;
2. in caso di violazione delle norme di comportamento del codice della strada o delle regole generali di prudenza, diligenza e perizia, con un giudizio controfattuale, che, ove avesse tenuto la condotta doverosa, l'incidente comunque non avrebbe potuto essere evitato così come verificatosi nella sua gravità (v. ex pluribus Cassazione civile sez. III ordinanza del 04/09/2024 n.23804).
In difetto di detto accertamento positivo, non può che riconoscersi in capo all'attore la corresponsabilità nel sinistro in misura paritaria con il conducente della IA IS.
*
Detta conclusione non è scalfita dalla circostanza, riferita solo nella memoria conclusionale depositata il 21/05/2024 e non documentata, dell'intervenuta sentenza di condanna di CP_2
per i reati di cui agli artt. 589bis e 590 c.p. commessi in occasione del sinistro stradale del
[...]
18/04/2017. Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale, salvo che la parte civile si sia opposta alla definizione del processo penale con il rito alternativo e quindi, non accettando il rito abbreviato, la sentenza non sia a lei opponibile. La
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sentenza del giudice penale inoltre ha autorità di cosa giudicata anche nei confronti del responsabile civile, sempre che però sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Ebbene, l'attore non ha provato la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione dell'art. 651 comma 2 c.p.p., perché non ha deposito la sentenza di condanna con rito abbreviato di né ha chiesto a questa A.G. di acquisirla entro la prima difesa utile successiva Controparte_2 alla conoscenza dell'intervenuta pronuncia.
IV.2. In ordine al risarcimento dei danni lamentati, all'esito delle due consulenze mediche disposte – complete, esaustive ed immuni da vizi logici –, i cui esiti si condividono, è stato possibile accertare l'esistenza di un danno biologico, temporaneo e permanente, solo di tipo ortopedico.
IV.2.1. La dott.ssa ha riferito, infatti, che l'attore “Clinicamente presenta dolore sui gli ultimi Tes_3 spazi cervicali e sui MPV, piramide nasale in asse e non dolore alla palpazione sulla piramide nasale e sui mascellari. 1) Il sig. è affetto da “Esiti frattura delle ossa nasali e dei seni mascellari. Parte_1
Contusione ginocchio dx. Trauma distrattivo cervicale”, patologie dichiarate in atti. 2) Le suddette patologie sono compatibili con il meccanismo traumatico riferito: impatto della sua autovettura … contro altri due veicoli fermi che occupavano la carreggiata. Il trauma facciale è avvenuto molto probabilmente contro il volante nonostante le cinture di sicurezza che non immobilizzano il capo collo contro il sedile. Sono residuati postumi invalidanti stabilizzati per “esiti distrattivi del rachide cervicale, frattura composta ossa nasali e seni mascellari bilaterali” nella misura del quattro per cento con decorrenza 24/09/20218 quando è stata accertata la guarigione con postumi. Il periodo di invalidità è di sette giorni al 75% tempo dell'uso del collare cervicale;
ITP al 50% trenta giorni;
ITP al 25% trenta giorni” (v. relazione peritale pag.
1-5 depositata in data 28/09/2021). Deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione in ordine al mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del perché è notorio - ma la dott.ssa lo Per_1 Tes_3 ha anche precisato -, che gli strumenti di ritenzione singolarmente non sono in grado di prevenire del tutto i traumi facciali, ma solo di contenerli e questo perché il capo rimane mobile. Financo
l'opera congiunta delle cinture di sicurezza e dell'air bag non potrebbe escludere il trauma facciale, pur riducendolo.
Quindi, in applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209/2005 vigenti alla data della presente decisione, può essere riconosciuto in favore dell'attore un risarcimento complessivo per danno biologico pari ad euro 5.596,83 (di cui euro 4.063,92 per danno biologico permanente ed euro 1.532,91 per danno biologico temporaneo), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla
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data del sinistro fino all'effettivo pagamento, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla sentenza delle SS.UU. n. 1712/1995 del 17/12/1995 con devalutazione del capitale alla data del sinistro.
Risarcimento che, però, va ridotto della metà in ragione della riconosciuta responsabilità concorsuale dell'attore ex art. 2054 comma 1 c.c..
**
Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di danno morale, perché, trattandosi di una autonoma voce di danno non patrimoniale, il danno morale va allegato e provato, eventualmente anche con presunzioni. Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, «la valutazione del danno morale subito non può prescindere dall'individuazione dei fatti concreti e dalla dimostrazione della lesione effettivamente subita… va correttamente escluso che possa essere considerato in re ipsa e altrettanto correttamente ritenuto che debba essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni» (v. ex multis
Cassazione civile sez. III ordinanza del 01/02/2024 n.3013).
Ebbene, nel caso che ci occupa, manca nelle conclusioni dell'atto di citazione una espressa domanda di liquidazione di detta voce di danno, che non può essere ricompresa nell'ambito del danno biologico, anche se, da una verifica matematica, risulta che l'importo effettivamente richiesto dall'attore a titolo risarcitorio ingloba anche la posta del danno morale pari ad 1/3 del biologico;
anche a voler non considerare detto profilo, rimane il dato insuperabile della allegazione del tutto generica di detto danno. A pag. 11 dell'atto di citazione, si riferisce che il avrebbe manifestato “preoccupazione e disagio, specie alla luce delle tragiche conseguenze che Per_1
l'incidente ha avuto anche nell'ambito familiare”; di tenore simile la circostanza di prova orale articolata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, pag. 3 lett. d) “vero che il sig.
ha manifestato uno stato di agitazione e/o preoccupazione a seguito del sinistro?”, che per tale Per_1 ragione non è stata ammessa.
D'altro canto, non si comprende bene neppure a cosa sia correlato questo danno morale, visto che nella quantificazione fatta dall'attore e riportata nell'atto di citazione e nella memoria conclusionale sembrerebbe che esso si riferisca alle lesioni fisiche riportate dallo stesso a causa del sinistro, mentre nel corpo dell'atto di citazione è ricondotto, almeno in Per_1 parte, alla perdita parentale della madre e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. pag. 3 lett. d) è ricollegato imprecisamente al sinistro in sé.
IV.2.2. Il ctu oftalmologo dott. invece, ha riferito che “Dalla disamina degli atti pervenuti, per Per_8 quanto concerne la valutazione specialistica oftalmologica del caso, si evince che il sig. Parte_1
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all'epoca del sinistro è stato valutato in sede di P.S. presso l'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, con richiesta di consulenza specialistica radiologica, ortopedica e otorinolaringoiatrica. Come unico dato degno di nota ai fini oftalmologici, nella valutazione ORL in data 19/04/2017 era descritta ecchimosi sovraorbitaria bilaterale. Risulta assente, sia durante la gestione in sede di triage P.S. sia come prescrizione o consiglio post dimissioni, l'indicazione ad una consulenza specialistica oftalmologica a seguito del trauma facciale riportato.
Durante il sinistro, come confermato dal periziando, non vi è stata alcuna ferita bulbare o degli annessi da schegge per frantumazione di cristalli e nessun trauma bulbare diretto concussivo da apertura di airbag. In sede di degenza presso il P.S. non erano riferiti soggettivamente disturbi del visus. Il primo sintomo oculare avvertito in OD, ovvero il suo unico occhio funzionalmente attivo, dal sig. si è verificato in data 03/07/2017 e nell'occasione Per_1 era riscontrato a seguito di esame fluorangiografico e tomografico: “corioretinite sierosa centrale” in OD con dimissione da codice bianco e assenza di indicazioni terapeutiche, valutazione dell'acuità visiva e refertazione esami con relativo consenso informato (la fluorangiografia è un esame invasivo poiché si utilizza un mezzo di contrasto endovenoso, pertanto necessita di consenso informato scritto). L'unico indice funzionale utile presente è riscontrato al momento della valutazione avvenuta il giorno successivo, il 05/07/2017, presso l'UO Oculistica Ospedale
Perinei di Altamura: VNOD 8/10 (incerta correzione con lenti su referto). Il valore dell'acuità visiva è rimasto invariato durante tutte le valutazioni effettuate all'epoca (2017) salvo riduzioni temporanee riportati su referti di consulenze specialistiche private: 1) in data 13/07/2017 era certificato dal dott. VNOD 6/10 Persona_6
(in data 05/07/2017 e in data 07/08/2017 era invece valutato VNOD 8/10 dallo stesso specialista in servizio presso l'UO dell'Osp. Perinei di Altamura) e 2) in data 13/04/2018 era certificato VCOD 2/10 dal dott. . In data 30/09/2018 era stato invece valutato con referto di P.S. Persona_9 specialistico presso UOC Oftalmologia Az. Osp. Policlinico Bari per “edema maculare in OD” e VCOD: 5/10
(dott. . Il sig. è stato gestito con sola terapia farmacologica orale e Persona_9 Per_1 topica per la problematica oculare (eplenerone, a dosaggio non specificato, con colliri FANS in OD;
nessuna indicazione a trattamento fotocoagulativo sul punto di fuga coriocapillare riscontrato). Non è stata presentata agli atti alcuna perizia di parte (CTP) specialistica oftalmologica ma esclusivamente dei brevi certificati riassuntivi da parte dei due medici specialisti che hanno valutato privatamente il sig. Allo stato attuale, in Per_10
occasione della visita peritale, è stata riscontrata la medesima acuità visiva riportata al momento dell'insorgenza dei primi sintomi oculari avvenuti a distanza di circa 3 mesi dal sinistro stradale avvenuto, ovvero 8/10 in OD con correzione di lenti. La totale assenza di capacità visiva in OS è confermata, sebbene potrebbe essere presente ancora una modesta percezione luce settoriale desumibile dal riflesso fotomotore diretto ancora presente sebbene torpido e dal voltaggio residuo del tracciato PEV astrutturato, ad ogni modo ciò permane ininfluente ai fini prognostici e
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funzionali, nonché medico legali. Non essendo presente alcuna certificazione rilasciata da ente preposto antecedente all'epoca del sinistro stradale descrivente la perfetta integrità visiva in OD del sig. , ovvero 10/10 Per_1 naturali o al meglio corretti con lenti, diviene difficile poter stabilire, se non impossibile, se vi sia stato un decremento funzionale e se il decremento di 2/10 possa essere direttamente attribuibile a dei postumi correlabili al trauma riportato durante il sinistro stesso. Secondo quanto previsto dall'art.119 del Codice della Strada comma
3.4. (“Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un'acutezza visiva di non meno 0,8 (8/10) raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e
30 gradi verso il basso.”) il sig. era potenzialmente idoneo alla guida con l'acuità visiva riscontrata nel Per_1
2017. Allo stato attuale, in occasione della visita peritale, non era presente fluido sottoretinico con sollevamento del neuroepitelio in OD, ma una lieve irregolarità di alcuni strati retinici come da descrizione esame OCT;
pertanto sono stati riscontrati solo degli esiti di CSCR (corioretinopatia sierosa centrale)… La patologia riscontrata, con relativi sintomi improvvisamente accusati, a distanza di 3 mesi dal trauma riportato non è direttamente correlabile poiché la corioretinopatia sierosa centrale (CSCR) non riconosce eziopatogeneticamente una causa da traumi (contusivi o concussivi) bulbari.
La CSCR è una patologia idiopatica caratterizzata da un sollevamento sieroso settoriale della neuroretina in area maculare a seguito di una maggiore permeabilità del sottostante complesso vascolare EPR-coroide. Si presenta tipicamente in forma monolaterale nei pazienti giovani o di mezza età di razza caucasica con maggiore prevalenza nel sesso maschile;
esordisce in forma acuta (autolimitantesi generalmente tra 3 e 6 mesi) oppure tende a recidivare diventando cronica o ricorrente. Tra le varie cause ipotizzate, sono riportati: una maggiore tendenza alla permeabilità capillare dei vasi coroideali,
l'impiego protratto di steroidi per via sistemica, l'iperproduzione di cortisolo endogeno, infezione da H.pylori, dialisi renale, ipertensione sistemica, gravidanza, sindrome da apnee notturne, condizioni di forte stress e disturbo d'ansia generalizzato. Il suo decorso è variabile, può risolversi spontaneamente dopo un episodio acuto in un periodo di 3-6 mesi e un completo ripristino funzionale, oppure divenire cronico, con una durata di oltre 12 mesi, frequenti recidive e un prolungato distacco della neuroretina che può provocare una degenerazione dei fotorecettori e quindi un certo decremento visivo.. Ai fini diagnostici è utile l'esame tomografico (OCT) e angiografico (ICGA/FAG) con retinografia in autofluorescenza.
Ai fini terapeutici inizialmente si prescrive una terapia medica a base di diuretici (acetazolamide o eplerenone) a
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seconda della estensione dell'area maculare interessata, dell'esordio e del peso del pz, con eventuali altri farmaci associati per uso topico o sistemico (colliri, FANS). Qualora la terapia farmacologica non fosse risolutiva a distanza di alcune settimane o se le recidive diventano frequenti, si impiega un trattamento parachirurgico laser
(verde o giallo micropulsato) sul punto di fuga coroideale o si adottano farmaci intravitreali anti-VEGF se causata da una neovascolarizzazione coroideale evidenziata dalla angiografia ICGA;
si raccomandano controlli periodici. Alla luce di quanto descritto possiamo affermare che se è pur vero che non vi è una correlazione diretta tra il trauma subìto e la diagnosi posta in seguito di CSCR, tuttavia nel caso del si è comunque verificato un evento traumatico Per_1 stressogeno quale appunto il sinistro stradale stesso con la successiva perdita del genitore a seguito alle lesioni riportate nell'incidente. Questo ultimo aspetto, potrebbe rientrare tra le cause indirette scatenanti un disturbo di ansia o uno stress psicologico, tuttavia non sono presenti certificati circa lo status psicologico o emotivo del sig.
Non sono state citate o segnalate patologie oculari pre-esistenti in OD negli atti pervenuti, Per_1 tantomeno è inseribile tra le ipotesi una condizione di particolare vulnerabilità retinica (pachicoroide?) quale fattore di rischio scompensatosi a seguito dell'incidente con un trauma oculare concussivo indiretto per il quale non è stata richiesta alcuna consulenza specialistica oftalmica in sede di P.S. poiché al momento non vennero dichiarati dei sintomi evidenti dal;
sulla base di questo è impossibile stabilire la presenza di fattori di rischio o Per_1 concause. Parimenti, negli atti non sono riportati elementi, condizioni pre-esistenti o referti precedenti che potrebbero far risalire ad una piena normoacuità visiva in OD comprovandola oggettivamente. Pertanto, diviene ancora più difficile poter stimare una lesione permanente direttamente o indirettamente correlabile al sinistro, soprattutto con insorgenza in epoca tardiva e così differita. I primi sintomi oculari sono stati avvertiti dal sig. a distanza di circa 3 mesi dal trauma riportato non in sede Per_1 di P.S. al momento del sinistro o nei giorni immediatamente successivi al sinistro riportato. La sola terapia medica somministrata è stata efficace e al momento non è riscontrabile una CSCR attiva ma solo degli esiti;
l'acuità visiva in OD era di 8/10 alla data della prima consulenza ed era di 8/10 al momento della valutazione peritale di ufficio”.
In definitiva, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che in effetti il ha avuto una Per_1 corioretinopatia sierosa centrale (CSCR), che, al momento della visita, non era attiva, ma aveva lasciato degli esiti, ma, esclusa la causa traumatica diretta per stessa ammissione dell'attore, ha concluso in ordine all'impossibilità di stabilire un nesso di causalità con il sinistro. Ora, certamente all'esito del terribile incidente avuto, la perdita della madre deve aver cagionato nel
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Cornacchia un profondo dolore, ma il disturbo da stress post traumatico è una vera e propria forma di disagio mentale che si sviluppa in seguito a esperienze fortemente traumatiche, derivante da molteplici fattori, sia personali che ambientali. Le persone, infatti, hanno una diversa suscettibilità e vulnerabilità alla condizione di stress, anche in relazione al maggiore o minore coinvolgimento diretto nell'esperienza traumatica. Tra i fattori che certamente contribuiscono allo sviluppo di diversi livelli di PTSD, ci sono le caratteristiche specifiche dell'evento che lo causa e il grado o la modalità di esposizione della vittima, le caratteristiche degli individui, in termini della loro storia medica, psichica e familiare, le modalità di intervento nel periodo post- trauma. Alcune vittime manifestano stati d'ansia e cattivi ricordi che si risolvono con un adeguato trattamento e con il tempo;
all'estremo opposto, invece, ci sono individui nei quali l'evento traumatico causa effetti negativi a lungo termine. Altri soggetti, però, hanno una maggiore resilienza ai medesimi eventi traumatici, che provocano in loro una profonda sofferenza emotiva, senza degenerare in un vero e proprio disagio mentale e/o tradursi in una patologia psico- somatica.
In assenza di certificazioni mediche che abbiano attestato lo stato psicologico dell'attore nell'immediatezza del sinistro e successivamente ad esso, non è possibile ricondurre, neppure indirettamente quale effetto collaterale dello stress post traumatico da perdita della madre,
l'insorgenza della patologia oculare al sinistro verificatosi il 18/04/2017. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, poi, il dott. , specialista in medicina legale Persona_5
e delle assicurazioni e consulente del si è limitato a riferire che la corioretinopatia ha Per_1 anche una eziologia da stress, ma, lungi dal certificare le condizioni del paziente sotto detto aspetto, si è limitato ad affermare apoditticamente la connessione tra la patologia de qua e il sinistro sulla base di una mera congettura: la causa doveva senz'altro essere lo stress poiché il aveva avuto recentemente un lutto ed era stato coinvolto in un incidente stradale (v. Per_1 pag. 3 rigo 4 e 5 del Parere medico legale sulle menomazioni riportate dal sig. Parte_1 in seguito al sinistro del giorno 18/04/2017, redatto all'indomani della visita del
[...]
30/11/2017), eventi certamente stressogeni.
In difetto della prova del nesso di causalità tra corioretinopatia sierosa centrale ed il sinistro, che gravava in capo all'attore, la domanda risarcitoria avanzata dal in parte qua non può Per_1 trovare accoglimento. A proposito si osserva che non è sufficiente individuare quella che, tra tante, astrattamente possa essere una causa dell'evento dannoso, ma è necessario stabilire in
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concreto quale sia stata esattamente la causa della patologia lamentata, secondo la regola del più probabile che non.
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In via conseguenziale, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa legata proprio alla riduzione della capacità visiva lamentata dal dopo il sinistro. Per_1
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi medi ratione temporis vigenti, in ragione dell'entità del risarcimento effettivamente riconosciuto (scaglione euro 1.100,01-5.200,00).
Quanto alle spese di ctu, già liquidate come da separati decreti, quelle della dott.ssa Tes_3 devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti e della terza chiamata in solido tra loro, mentre quelle del dott. rimangono in capo a parte attrice. Per_8
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
ACCERTA e DICHIARA la corresponsabilità dell'attore ex art. 2054 comma 2 c.c. nella causazione del sinistro del 18/04/2017; per l'effetto, CONDANNA i convenuti e la terza chiamata, in solido tra loro, al pagamento del risarcimento del danno biologico (temporaneo e permanente) in favore dell'attore come liquidato in motivazione;
RIGETTA ogni altra domanda risarcitoria di parte attrice;
CONDANNA i convenuti e la terza chiamata, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che si liquidano in complessivi euro 3.359,10 (di cui euro
2.552,00 per compenso professionale, euro 759,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria, euro 21,10 per spese di notificazione), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
PONE definitivamente a carico dei convenuti e della terza chiamata, in solido tra loro, i costi della ctu della dott.ssa e a carico di parte attrice quelli della ctu del dott. Tes_3 Per_8
Matera, 03/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
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N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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