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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 546/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 04 marzo 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Di Iasio Ermelinda in sostituzione dell'avv. Guglielmo Mossuto;
- per parte convenuta : nessuno;
Controparte_1
- per parte convenuta nessuno;
Controparte_2
- per parte convenuta l'avv. Claudio Bechi. Controparte_3
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 31/01/2025.
L'avv. Bechi conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data
03/02/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 546/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 546/2023 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gugliemo Parte_1 C.F._1
Mossuto del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale dei
Mille n. 82, giusta procura in atti;
- parte attrice –
e
(C.F. , nessuno;
Controparte_1 C.F._2
- parte convenuta contumace –
e di
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Vita del Foro di Massa Carrara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa, Piazza Aranci n. 18, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
e di
(p.iva ), quale impresa designata per la Controparte_3 P.IVA_2
Toscana per il Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Bechi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Vicolo Malconsiglio n. 4, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
Oggetto: sinistro stradale;
risarcimento danni.
***
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 31/01/2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertato e dichiarato come da documentazione in atti che il sinistro avvenuto ad Agliana il
2 R.G. 546/2023 29.07.2021 di cui è stato vittima il sig. è stato causato esclusivamente dal sig. Parte_1
, condannare la in persona del legale Controparte_1 Controparte_4
rappresentante pro tempore quale impresa designata per la Toscana per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, il sig. e la soc. in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2 pro tempore (salvo estromissione di quest'ultima), a risarcire al sig. tutti i danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa nella misura di €
49.949,12 o in quella diversa risultante dagli esiti istruttori e dai documenti depositati, o che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
in caso di eventuale estromissione della soc. si chiede che le spese di lite della soc. CP_2 non siano poste a carico dell'attore, poiché il sig. non era e non poteva essere CP_2 Pt_1
a conoscenza della truffa di cui la soc. sostiene essere stata vittima;
CP_2
con vittoria delle spese di lite anche stragiudiziali per negoziazione assistita, e delle spese tecniche con rimborso di quelle già sostenute per complessivi € 854,00 come da docc.19-20.
In via istruttoria: omissis”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
- come in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, accertata l'estraneità della dalla titolarità del diritto Controparte_2
di proprietà per la vettura Mercedes 180 Tg FR0955SV Targa prova FMD1901 dichiarare la stessa società non responsabile per il risarcimento dei danni subiti dal Parte_1
Conclusioni di parte convenuta Controparte_3
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/02/2025:
“Nell'eventualità che il Giudice dovesse ritenere e esclusivi Controparte_1 CP_2 responsabili del sinistro stradale occorso all'attore, si conclude per l'accoglimento della domanda per quanto di ragione, tenuto conto delle considerazioni svolte dalla società comparente in punto di quantum debeatur”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Attivata senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio il sig. , la società Parte_1 Controparte_1 [...]
e la società per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, CP_2 Controparte_3
per sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
– quantificati in complessivi € 49.949,12 oltre rivalutazione e interessi - patiti in occasione del sinistro causato in data 29/07/2021 alle ore 8:00 circa sull'autostrada A/11 Firenze – Mare altezza
3 R.G. 546/2023 km 19+988 della Carreggiata nel Comune di Agliana, dal sig. , e per sua Controparte_1 esclusiva responsabilità, alla guida dell'auto Mercedes Classe C 180 D tg. FR095SV – targa di prova FMD1901, di proprietà della società e priva di copertura assicurativa, Controparte_2
allorquando costui tamponava violentemente la vettura EN LI tg. CM506EE del sig. Pt_1
che viaggiava nella corsia di sorpasso e rallentava a causa di un incolonnamento, così provocando un tamponamento a catena che coinvolgeva anche altre due autovetture.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, il sig. non si è Controparte_1
costituito in giudizio, rimanendo contumace.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/08/2023 si è costituita in giudizio la società eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per Controparte_3
essere stata evocata in giudizio in proprio e non quale impresa rappresentante il Fondo di Garanzia, nel merito nulla contestando in relazione all'an debeatur mentre contestando alcune voci di danno chieste in risarcimento dall'attore (asseriti danni da furto di portafoglio e spese per assistenza legale stragiudiziale, quantum del danno biologico).
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, in occasione della quale si è costituita in giudizio anche la società chiedendo l'estromissione dal giudizio per non avere mai Controparte_2 acquistato né noleggiato l'auto Mercedes Classe C 180 D condotta dal sig. , il Giudice ha CP_1
concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.-.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di c.t.u. medica a firma del dott.
Dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna Persona_1
udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito
Anzitutto, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società per essere stata correttamente evocata in giudizio quale impresa Controparte_3 designata per la Toscana per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada sin dall'inizio del giudizio
(pag. 4 atto di citazione), come precisato dall'attore anche nelle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.-.
Nel merito
Sulla domanda proposta nei confronti di Controparte_2
La domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della società va rigettata Controparte_2
dal momento che la vettura Mercedes Classe C 180 D tg. FR0955SV - Targa prova FMD1901, condotta dal sig. in occasione del sinistro per cui è causa non è stata mai acquistata né CP_1
noleggiata dalla detta convenuta, la quale, resasi conto della truffa nei suoi confronti, ha sporto
4 R.G. 546/2023 denuncia querela n. 37/2 2023 nei confronti di presso la Procura della Controparte_1
Repubblica di Massa.
Sulla domanda proposta nei confronti di e Controparte_1 Controparte_3
a) An debeatur
Nessuna contestazione viene sollevata dalle parti costituite sull'an debeatur, e in particolare sulle modalità di verificazione del sinistro e sulla esclusiva responsabilità del sig. . CP_1
Peraltro, la dinamica dell'incidente trova puntuale ricostruzione nel verbale della polizia stradale in atti, ove si legge che “ percorreva la corsia di sorpasso della carreggiata Persona_2 mare dell'autostrada quando tamponava violentemente il veicolo che lo precedeva nella marcia, autovettura EN LI… condotta da , solo a bordo, che stava rallentando la Parte_1
propria andatura di marcia per accodarsi ai veicoli che lo precedevano. Per l'urto ricevuto, la
EN LI veniva sospinta contro l'autovettura Alfa IT… la quale si era fermata in coda sulla corsia di sorpasso. Quest'ultima a sua volta tamponava l'autocarro Fiat IO… anch'esso fermo in coda” (doc. 1 di parte attrice).
Al sig. sono state contestate le violazioni degli artt. 149 commi 1 -6 C.d.S. per Controparte_1
violazione della distanza di sicurezza, 193 comma 2 C.d.S. per guida di veicolo privo di copertura assicurativa, e 116 comma 15 C.d.S. per circolazione con patente di guida revocata il 02/07/2012; di contro, alcuna contestazione di infrazione al C.d.S. è stata sollevata nei confronti delle altre persone coinvolte nel sinistro (sempre doc. 1 di parte attrice).
b) Quantum debeatur
Stabilita, pertanto, l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del Controparte_1
sinistro del 29/07/2021 ed esaurito il tema dell'an, si deve a questo punto analizzare il tema del quantum del danno risarcibile.
DANNO NON PATRIMONIALE
In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione depositata il
20/03/2024 del CTU dott. in quanto logicamente argomentate, con iter Persona_1
argomentativo immune da qualsiasi vizio ed elaborate nel pieno rispetto del principio del contraddittorio;
conclusioni, peraltro, che i consulenti di entrambe le parti costituite hanno pienamente condiviso (pag. 14 della perizia).
Il CTU, in particolare, si esprime con certezza in termini affermativi in punto sussistenza nesso causale tra incidente occorso e lesioni patite, lesioni i cui postumi vengono quantificati nella misura di cui subito di seguitò si dirà. Si legge infatti che “Il Sig. a seguito di incidente Parte_1
stradale subito in data 29.07.2021 ha riportato lesioni come indicato in diagnosi ed ha riportato
5 R.G. 546/2023 postumi attualmente non emendabili.” (pag. 15 della perizia). In particolare, “Dalla documentazione allegata agli atti ho visionato lesioni di significativa importanza a carico della sostanza cerebrale che hanno richiesto accertamenti diagnostici sofisticati, cure mediche e adeguato e prolungato riposo ospedaliero e successivamente domiciliare. Fortunatamente gli esiti emorragici evidenziati si sono normalizzati senza ricorrere a trattamenti di neurochirurgia, interventi frequenti in casi analoghi. Inevitabilmente si sono realizzate alterazioni della sostanza cerebrale, sebbene minimali.
Accertamenti diagnostici hanno evidenziato anche lesioni a carico del torace, del collo e del polmone oltre quelle a carico delle ossa nasali. Alcune di queste lesioni si sono normalizzate adeguatamente con le cure, mentre il Sig.re è dovuto sottostare a trattamento chirurgico Pt_1
per rimediare alle alterazioni localizzate alle ossa nasali. Da non trascurare anche il trauma distorsivo del rachide cervicale che attualmente presenta una qualche riduzione della mobilizzazione. Di minore interesse medico-legale sono le cicatrici a carico del cranio, quasi del tutto mimetizzate dal folto capillizio, eccetto che una modesta linea nella regione occipitale. Tali cicatrici non necessitano di alcun trattamento riparativo e non rappresentano in alcun modo un danno estetico… In relazione al lungo lasso di tempo trascorso dell'evento lesivo non è possibile ipotizzare miglioramenti clinici dei postumi evidenziati. Con i Consulenti siamo addivenuti alla decisione di valutare tali postumi nell'ambito del danno biologico in quanto si è realizzata un'alterazione dell'integrità psicofisica non più ripristinabile” (pagg. 11 e 12 della perizia).
In conclusione “I postumi attualmente evidenziati (esiti di emorragia cerebrale, esiti frattura delle ossa del naso, limitazione articolare del rachide cervicale, esiti cicatriziali ed esiti politraumatici a carico del polmone) giustificano un punteggio risarcitivo pari al 9,5% (nove e mezzo per cento) inteso quale danno biologico. Tali postumi non hanno influenza sulla capacità lavorativa di tipo specifica. Il periodo di inabilità temporanea, sulla base della documentazione medica esaminata, può essere valutato in gg. 30 di inabilità assoluta al 100%; gg. 30 di parziale al 75% a cui deve aggiungersi un periodo di gg. 40 di parziale al 50% e gg. 40 di parziale al 25%.” (pag. 15 della perizia).
Dunque: il sig. di anni 30 alla data del sinistro, in seguito all'incidente avvenuto in Parte_1
data 29/07/2021 ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 9,5%;
l'invalidità temporanea totale per giorni 30; nonché invalidità al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 40 e al 25% per giorni 40.
Per la liquidazione del danno biologico, avendo il CTU individuato un valore intermedio tra le lesioni di lieve entità (max 9%) e le lesioni di gravi entità (min 10%), si procederà ad una media tra gli importi derivanti dall'applicazione di entrambe le tabelle previste dagli artt. 139 e 138 C.d.A.-.
6 R.G. 546/2023 Il danno biologico permanente va liquidato nell'importo complessivo di € 19.992,10 (ossia €
17.648,20 + € 22.336,00 = € 39.984,20 : 2 = € 19.992,10).
Per l'inabilità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, sempre procedendo alla media tra i valori derivanti dall'applicazione delle due tabelle ex artt. 139 e 138 C.d.A., seguendo le medesime operazioni di calcolo già esplicitate per la liquidazione del danno biologico permanente.
La invalidità temporanea totale di giorni 30 va liquidata in € 2.553,60-, l'invalidità parziale di giorni
30 al 75% va liquidata in € 1.915,20-, la invalidità parziale di giorni 40 al 50% va liquidata in €
1.702,40 e la invalidità parziale di giorni 40 al 25% va liquidata in € 851,15-.
A titolo di danno biologico per invalidità temporanea spetta al danneggiato l'importo complessivo di
€ 7.022,35-.
Pertanto, i danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono i seguenti:
- Il danno biologico da invalidità permanente è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €
19.992,10 -. Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui sono state redatte le Tabelle utilizzate per la liquidazione, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass. 5680/1996) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo
(29/07/2021) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 140 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 08/12/2021.
Il danno alla data del 08/12/2021 è pari a 17.660,87-.
- Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €.
7.022,35 Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso
(29/07/2021) e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di € 6.085,23-.
7 R.G. 546/2023 Le somme così liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 04/03/2025.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come
"interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del
17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 29/07/2021 (c.d. "aestimatio"): € 23.746,10
B1) Interessi maturati al 04/03/2025: € 2.416,18
B2) Rivalutazione maturata al 04/03/2025: € 3.799,38
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 6.215,56
8 R.G. 546/2023 Totale A + B: € 29.961,66-.
Importo totale (A + B) dovuto al 04/03/2025 (c.d. "taxatio"): € 29.961,66 arrotondato per eccesso ad € 29.962,00-.
DANNO PATRIMONIALE
Relativamente al danno patrimoniale, l'attore espone di aver sostenuto, a causa dell'incidente, anzitutto spese mediche per complessivi € 1.119,37 (doc. 3 di parte attrice).
Orbene, sul punto il Giudice condivide e fa proprie le osservazioni e le conclusioni cui è giunto il
CTU nel proprio elaborato peritale, laddove ha ritenuto congrue e giustificate spese mediche per complessivi € 755,20-, dovendosi escludere:
- la “Ricevuta redatta da Centro Massofisioterapico Vignali in data 01.12.21 dell'importo di €
142,00 per tecar, ma non rimborsabile in quanto non indicata la sede anatomica del trattamento”
(pag. 13 della perizia) – e all'uopo alcuna prova è stata articolata dall'attore per giustificare l'imputazione di tale spesa alle conseguenze pregiudizievoli del sinistro -;
- “N. 1 scontrino redatto da Farmacia Comunale 1 in data 13.09.21 dell'importo di € 17,80, ed altro scontrino del 03.08.21 di € 50,37, per acquisto prodotti non attinenti alle lesioni in oggetto ed alcuni non identificabili in quanto indicato soltanto il numero nosografico di esclusivo utilizzo di parte delle farmacie” (pag. 13 della perizia);
- “N. 8 ricevute redatte da Azienda Ospedaliera in data 02.05.22, 24.01.22, 06.08.21, 24.12.21,
03.12.21, 20.09.21, 30.10.21 e 10.11.21 dell'importo complessivo di € 154,00 per ticket dove non viene indicata la prestazione erogata e pertanto non rimborsabili” (pag. 13 della perizia).
Ancora, l'attore ha dedotto di aver subito, in occasione del sinistro, il furto del proprio portafogli, nel quale vi erano circa € 30,00-, trovandosi così costretto alla duplicazione dei propri documenti.
Tale voce di danno, già genericamente allegata, non può essere riconosciuta per difetto di prova del danno conseguenza concretamente patito in termini economici, inidonei allo scopo i capitoli di prova formulati su cui sarebbe stato chiamato a deporre un testimone nemmeno presente al momento dell'incidente.
Invece, debbono trovare ristoro i danni patrimoniali patiti dall'attore per spese di rottamazione della propria vettura e di soccorso stradale, come documentati in atti per complessivi € 983,50 (doc. 8 di parte attrice).
Del pari, debbono essere riconosciute le spese per l'assistenza legale stragiudiziale per € 875,00 come documentate in atti, peraltro congrue rispetto ai parametri ministeriali di riferimento (docc. 8
e 10A di parte attrice).
Dunque, il danno patrimoniale patito dal sig. a seguito del sinistro oggetto di causa ammonta Pt_1
a complessivi € 2.613,70-.
9 R.G. 546/2023 Trattandosi di un debito di valore, all'importo complessivo di € 2.613,70deve essere applicata la rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 15/02/2023 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (a rigore, la rivalutazione monetaria dovrebbe decorrere dalle date dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare complicate parcellizzazioni delle somme, si può far decorrere la rivalutazione monetaria da una unica data, individuabile in quella del 15/02/2023 che corrisponde alla data dell'ultima spesa documentata). Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla detta somma via via rivalutata dalla data del 15/02/2023 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo. E così €
2.851,64-, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Infine, una precisazione è dovuta relativamente alla posizione di Controparte_3
quale soggetto designato dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.
Sul punto si ricordi che l'obbligo della impresa assicuratrice sorge allorquando siano state accertate l'autenticità del sinistro, l'imputabilità del fatto ad un automobilista e la mancanza della copertura assicurativa;
pertanto, dovendo ritenersi dimostrato che l'autovettura condotta dal sig. CP_1
fosse sprovvista di copertura assicurativa alla data del 29/07/2021 (cfr. verbale della polizia stradale, doc. 1 di part attrice), dei danni subiti dall'attore deve rispondere la società convenuta, quale impresa designata dal Fondo ai sensi della L. n. 990/1969 art. 19 lett. b).
Con l'ulteriore precisazione che "nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto responsabile del danno, perché
l'obbligazione del Fondo ha natura risarcitoria e non indennitaria, ed è sostitutiva di quella del responsabile" (cfr. Cass. 18401/2009; Cass. 2347/2011).
Alla stregua di tali considerazioni, la domanda attorea va accolta nei termini di cui sopra e per l'effetto va accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo, sig. , Controparte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa e va condannata la società Controparte_3
nella qualità in premessa al risarcimento dei danni occorsi al sig. come sopra
[...] Parte_1
liquidati.
Spese di lite
Le spese di lite nel rapporto processuale attore – società vengono integralmente Controparte_2
compensate tra le parti, dal momento che il sig. non era e non poteva essere a conoscenza Pt_1
della truffa ai danni della società convenuta.
Le spese di lite nel rapporto processuale attore – e CP_1 Controparte_3
seguono la soccombenza e dunque poste a carico dei convenuti in solido tra loro. Esse vengono
10 R.G. 546/2023 liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM
147/2022, fatta applicazione del criterio del decisum e dunque parametri minimi considerato il danno complessivamente liquidate in relazione ai parametri edittali di riferimento e la pronuncia della presente sentenza nelle forme semplificate ex art. 281 sexies c.p.c.-. Medesimi criteri per la liquidazione del compenso per la negoziazione assistita esclusa la fase di conciliazione.
Riconosciute le spese vite documentate.
Spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto d.d. 12/02/2025 definitivamente e per Persona_1
intero a carico dei convenuti e in solido tra loro. CP_1 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande risarcitorie proposte dall'attore nei confronti di Controparte_2
compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e Controparte_2
dichiara
esclusivo responsabile del sinistro verificatosi in data 29/07/2021, a danno del Controparte_1 sig. e, per l'effetto, Parte_1
condanna quale impresa designata per la Toscana per il Fondo di Garanzia per Controparte_3
le Vittime della Strada al pagamento in favore del sig. sia dei danni non patrimoniali Parte_1 da questo subiti, liquidandoli nell'importo complessivo di € 29.962,00, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 04/03/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
sia i danni patrimoniali da questi subiti nella misura di €
2.851,64, comprensiva della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 04/03/2025, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna quale impresa designata per la Toscana per il Fondo di Garanzia per Controparte_3
le Vittime della Strada e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di liquidate in € 4.471,00 per compensi professionali, € 1.399,00 Parte_1
anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
11 R.G. 546/2023 Spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto d.d. 12/02/2025 definitivamente e per Persona_1
intero a carico dei convenuti e in solido tra loro. CP_1 Controparte_3
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 04 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
12 R.G. 546/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 04 marzo 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Di Iasio Ermelinda in sostituzione dell'avv. Guglielmo Mossuto;
- per parte convenuta : nessuno;
Controparte_1
- per parte convenuta nessuno;
Controparte_2
- per parte convenuta l'avv. Claudio Bechi. Controparte_3
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 31/01/2025.
L'avv. Bechi conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data
03/02/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 546/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 546/2023 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gugliemo Parte_1 C.F._1
Mossuto del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale dei
Mille n. 82, giusta procura in atti;
- parte attrice –
e
(C.F. , nessuno;
Controparte_1 C.F._2
- parte convenuta contumace –
e di
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Vita del Foro di Massa Carrara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa, Piazza Aranci n. 18, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
e di
(p.iva ), quale impresa designata per la Controparte_3 P.IVA_2
Toscana per il Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Bechi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Vicolo Malconsiglio n. 4, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
Oggetto: sinistro stradale;
risarcimento danni.
***
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 31/01/2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertato e dichiarato come da documentazione in atti che il sinistro avvenuto ad Agliana il
2 R.G. 546/2023 29.07.2021 di cui è stato vittima il sig. è stato causato esclusivamente dal sig. Parte_1
, condannare la in persona del legale Controparte_1 Controparte_4
rappresentante pro tempore quale impresa designata per la Toscana per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, il sig. e la soc. in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2 pro tempore (salvo estromissione di quest'ultima), a risarcire al sig. tutti i danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa nella misura di €
49.949,12 o in quella diversa risultante dagli esiti istruttori e dai documenti depositati, o che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al saldo;
in caso di eventuale estromissione della soc. si chiede che le spese di lite della soc. CP_2 non siano poste a carico dell'attore, poiché il sig. non era e non poteva essere CP_2 Pt_1
a conoscenza della truffa di cui la soc. sostiene essere stata vittima;
CP_2
con vittoria delle spese di lite anche stragiudiziali per negoziazione assistita, e delle spese tecniche con rimborso di quelle già sostenute per complessivi € 854,00 come da docc.19-20.
In via istruttoria: omissis”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
- come in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, accertata l'estraneità della dalla titolarità del diritto Controparte_2
di proprietà per la vettura Mercedes 180 Tg FR0955SV Targa prova FMD1901 dichiarare la stessa società non responsabile per il risarcimento dei danni subiti dal Parte_1
Conclusioni di parte convenuta Controparte_3
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/02/2025:
“Nell'eventualità che il Giudice dovesse ritenere e esclusivi Controparte_1 CP_2 responsabili del sinistro stradale occorso all'attore, si conclude per l'accoglimento della domanda per quanto di ragione, tenuto conto delle considerazioni svolte dalla società comparente in punto di quantum debeatur”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Attivata senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio il sig. , la società Parte_1 Controparte_1 [...]
e la società per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, CP_2 Controparte_3
per sentirle condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
– quantificati in complessivi € 49.949,12 oltre rivalutazione e interessi - patiti in occasione del sinistro causato in data 29/07/2021 alle ore 8:00 circa sull'autostrada A/11 Firenze – Mare altezza
3 R.G. 546/2023 km 19+988 della Carreggiata nel Comune di Agliana, dal sig. , e per sua Controparte_1 esclusiva responsabilità, alla guida dell'auto Mercedes Classe C 180 D tg. FR095SV – targa di prova FMD1901, di proprietà della società e priva di copertura assicurativa, Controparte_2
allorquando costui tamponava violentemente la vettura EN LI tg. CM506EE del sig. Pt_1
che viaggiava nella corsia di sorpasso e rallentava a causa di un incolonnamento, così provocando un tamponamento a catena che coinvolgeva anche altre due autovetture.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, il sig. non si è Controparte_1
costituito in giudizio, rimanendo contumace.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/08/2023 si è costituita in giudizio la società eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per Controparte_3
essere stata evocata in giudizio in proprio e non quale impresa rappresentante il Fondo di Garanzia, nel merito nulla contestando in relazione all'an debeatur mentre contestando alcune voci di danno chieste in risarcimento dall'attore (asseriti danni da furto di portafoglio e spese per assistenza legale stragiudiziale, quantum del danno biologico).
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, in occasione della quale si è costituita in giudizio anche la società chiedendo l'estromissione dal giudizio per non avere mai Controparte_2 acquistato né noleggiato l'auto Mercedes Classe C 180 D condotta dal sig. , il Giudice ha CP_1
concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.-.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di c.t.u. medica a firma del dott.
Dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna Persona_1
udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito
Anzitutto, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società per essere stata correttamente evocata in giudizio quale impresa Controparte_3 designata per la Toscana per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada sin dall'inizio del giudizio
(pag. 4 atto di citazione), come precisato dall'attore anche nelle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.-.
Nel merito
Sulla domanda proposta nei confronti di Controparte_2
La domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della società va rigettata Controparte_2
dal momento che la vettura Mercedes Classe C 180 D tg. FR0955SV - Targa prova FMD1901, condotta dal sig. in occasione del sinistro per cui è causa non è stata mai acquistata né CP_1
noleggiata dalla detta convenuta, la quale, resasi conto della truffa nei suoi confronti, ha sporto
4 R.G. 546/2023 denuncia querela n. 37/2 2023 nei confronti di presso la Procura della Controparte_1
Repubblica di Massa.
Sulla domanda proposta nei confronti di e Controparte_1 Controparte_3
a) An debeatur
Nessuna contestazione viene sollevata dalle parti costituite sull'an debeatur, e in particolare sulle modalità di verificazione del sinistro e sulla esclusiva responsabilità del sig. . CP_1
Peraltro, la dinamica dell'incidente trova puntuale ricostruzione nel verbale della polizia stradale in atti, ove si legge che “ percorreva la corsia di sorpasso della carreggiata Persona_2 mare dell'autostrada quando tamponava violentemente il veicolo che lo precedeva nella marcia, autovettura EN LI… condotta da , solo a bordo, che stava rallentando la Parte_1
propria andatura di marcia per accodarsi ai veicoli che lo precedevano. Per l'urto ricevuto, la
EN LI veniva sospinta contro l'autovettura Alfa IT… la quale si era fermata in coda sulla corsia di sorpasso. Quest'ultima a sua volta tamponava l'autocarro Fiat IO… anch'esso fermo in coda” (doc. 1 di parte attrice).
Al sig. sono state contestate le violazioni degli artt. 149 commi 1 -6 C.d.S. per Controparte_1
violazione della distanza di sicurezza, 193 comma 2 C.d.S. per guida di veicolo privo di copertura assicurativa, e 116 comma 15 C.d.S. per circolazione con patente di guida revocata il 02/07/2012; di contro, alcuna contestazione di infrazione al C.d.S. è stata sollevata nei confronti delle altre persone coinvolte nel sinistro (sempre doc. 1 di parte attrice).
b) Quantum debeatur
Stabilita, pertanto, l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del Controparte_1
sinistro del 29/07/2021 ed esaurito il tema dell'an, si deve a questo punto analizzare il tema del quantum del danno risarcibile.
DANNO NON PATRIMONIALE
In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condividibili, di cui alla relazione depositata il
20/03/2024 del CTU dott. in quanto logicamente argomentate, con iter Persona_1
argomentativo immune da qualsiasi vizio ed elaborate nel pieno rispetto del principio del contraddittorio;
conclusioni, peraltro, che i consulenti di entrambe le parti costituite hanno pienamente condiviso (pag. 14 della perizia).
Il CTU, in particolare, si esprime con certezza in termini affermativi in punto sussistenza nesso causale tra incidente occorso e lesioni patite, lesioni i cui postumi vengono quantificati nella misura di cui subito di seguitò si dirà. Si legge infatti che “Il Sig. a seguito di incidente Parte_1
stradale subito in data 29.07.2021 ha riportato lesioni come indicato in diagnosi ed ha riportato
5 R.G. 546/2023 postumi attualmente non emendabili.” (pag. 15 della perizia). In particolare, “Dalla documentazione allegata agli atti ho visionato lesioni di significativa importanza a carico della sostanza cerebrale che hanno richiesto accertamenti diagnostici sofisticati, cure mediche e adeguato e prolungato riposo ospedaliero e successivamente domiciliare. Fortunatamente gli esiti emorragici evidenziati si sono normalizzati senza ricorrere a trattamenti di neurochirurgia, interventi frequenti in casi analoghi. Inevitabilmente si sono realizzate alterazioni della sostanza cerebrale, sebbene minimali.
Accertamenti diagnostici hanno evidenziato anche lesioni a carico del torace, del collo e del polmone oltre quelle a carico delle ossa nasali. Alcune di queste lesioni si sono normalizzate adeguatamente con le cure, mentre il Sig.re è dovuto sottostare a trattamento chirurgico Pt_1
per rimediare alle alterazioni localizzate alle ossa nasali. Da non trascurare anche il trauma distorsivo del rachide cervicale che attualmente presenta una qualche riduzione della mobilizzazione. Di minore interesse medico-legale sono le cicatrici a carico del cranio, quasi del tutto mimetizzate dal folto capillizio, eccetto che una modesta linea nella regione occipitale. Tali cicatrici non necessitano di alcun trattamento riparativo e non rappresentano in alcun modo un danno estetico… In relazione al lungo lasso di tempo trascorso dell'evento lesivo non è possibile ipotizzare miglioramenti clinici dei postumi evidenziati. Con i Consulenti siamo addivenuti alla decisione di valutare tali postumi nell'ambito del danno biologico in quanto si è realizzata un'alterazione dell'integrità psicofisica non più ripristinabile” (pagg. 11 e 12 della perizia).
In conclusione “I postumi attualmente evidenziati (esiti di emorragia cerebrale, esiti frattura delle ossa del naso, limitazione articolare del rachide cervicale, esiti cicatriziali ed esiti politraumatici a carico del polmone) giustificano un punteggio risarcitivo pari al 9,5% (nove e mezzo per cento) inteso quale danno biologico. Tali postumi non hanno influenza sulla capacità lavorativa di tipo specifica. Il periodo di inabilità temporanea, sulla base della documentazione medica esaminata, può essere valutato in gg. 30 di inabilità assoluta al 100%; gg. 30 di parziale al 75% a cui deve aggiungersi un periodo di gg. 40 di parziale al 50% e gg. 40 di parziale al 25%.” (pag. 15 della perizia).
Dunque: il sig. di anni 30 alla data del sinistro, in seguito all'incidente avvenuto in Parte_1
data 29/07/2021 ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 9,5%;
l'invalidità temporanea totale per giorni 30; nonché invalidità al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 40 e al 25% per giorni 40.
Per la liquidazione del danno biologico, avendo il CTU individuato un valore intermedio tra le lesioni di lieve entità (max 9%) e le lesioni di gravi entità (min 10%), si procederà ad una media tra gli importi derivanti dall'applicazione di entrambe le tabelle previste dagli artt. 139 e 138 C.d.A.-.
6 R.G. 546/2023 Il danno biologico permanente va liquidato nell'importo complessivo di € 19.992,10 (ossia €
17.648,20 + € 22.336,00 = € 39.984,20 : 2 = € 19.992,10).
Per l'inabilità temporanea la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, sempre procedendo alla media tra i valori derivanti dall'applicazione delle due tabelle ex artt. 139 e 138 C.d.A., seguendo le medesime operazioni di calcolo già esplicitate per la liquidazione del danno biologico permanente.
La invalidità temporanea totale di giorni 30 va liquidata in € 2.553,60-, l'invalidità parziale di giorni
30 al 75% va liquidata in € 1.915,20-, la invalidità parziale di giorni 40 al 50% va liquidata in €
1.702,40 e la invalidità parziale di giorni 40 al 25% va liquidata in € 851,15-.
A titolo di danno biologico per invalidità temporanea spetta al danneggiato l'importo complessivo di
€ 7.022,35-.
Pertanto, i danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono i seguenti:
- Il danno biologico da invalidità permanente è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €
19.992,10 -. Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui sono state redatte le Tabelle utilizzate per la liquidazione, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass. 5680/1996) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo
(29/07/2021) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 140 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 08/12/2021.
Il danno alla data del 08/12/2021 è pari a 17.660,87-.
- Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €.
7.022,35 Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso
(29/07/2021) e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di € 6.085,23-.
7 R.G. 546/2023 Le somme così liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 04/03/2025.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come
"interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del
17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 6209/1990, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 29/07/2021 (c.d. "aestimatio"): € 23.746,10
B1) Interessi maturati al 04/03/2025: € 2.416,18
B2) Rivalutazione maturata al 04/03/2025: € 3.799,38
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 6.215,56
8 R.G. 546/2023 Totale A + B: € 29.961,66-.
Importo totale (A + B) dovuto al 04/03/2025 (c.d. "taxatio"): € 29.961,66 arrotondato per eccesso ad € 29.962,00-.
DANNO PATRIMONIALE
Relativamente al danno patrimoniale, l'attore espone di aver sostenuto, a causa dell'incidente, anzitutto spese mediche per complessivi € 1.119,37 (doc. 3 di parte attrice).
Orbene, sul punto il Giudice condivide e fa proprie le osservazioni e le conclusioni cui è giunto il
CTU nel proprio elaborato peritale, laddove ha ritenuto congrue e giustificate spese mediche per complessivi € 755,20-, dovendosi escludere:
- la “Ricevuta redatta da Centro Massofisioterapico Vignali in data 01.12.21 dell'importo di €
142,00 per tecar, ma non rimborsabile in quanto non indicata la sede anatomica del trattamento”
(pag. 13 della perizia) – e all'uopo alcuna prova è stata articolata dall'attore per giustificare l'imputazione di tale spesa alle conseguenze pregiudizievoli del sinistro -;
- “N. 1 scontrino redatto da Farmacia Comunale 1 in data 13.09.21 dell'importo di € 17,80, ed altro scontrino del 03.08.21 di € 50,37, per acquisto prodotti non attinenti alle lesioni in oggetto ed alcuni non identificabili in quanto indicato soltanto il numero nosografico di esclusivo utilizzo di parte delle farmacie” (pag. 13 della perizia);
- “N. 8 ricevute redatte da Azienda Ospedaliera in data 02.05.22, 24.01.22, 06.08.21, 24.12.21,
03.12.21, 20.09.21, 30.10.21 e 10.11.21 dell'importo complessivo di € 154,00 per ticket dove non viene indicata la prestazione erogata e pertanto non rimborsabili” (pag. 13 della perizia).
Ancora, l'attore ha dedotto di aver subito, in occasione del sinistro, il furto del proprio portafogli, nel quale vi erano circa € 30,00-, trovandosi così costretto alla duplicazione dei propri documenti.
Tale voce di danno, già genericamente allegata, non può essere riconosciuta per difetto di prova del danno conseguenza concretamente patito in termini economici, inidonei allo scopo i capitoli di prova formulati su cui sarebbe stato chiamato a deporre un testimone nemmeno presente al momento dell'incidente.
Invece, debbono trovare ristoro i danni patrimoniali patiti dall'attore per spese di rottamazione della propria vettura e di soccorso stradale, come documentati in atti per complessivi € 983,50 (doc. 8 di parte attrice).
Del pari, debbono essere riconosciute le spese per l'assistenza legale stragiudiziale per € 875,00 come documentate in atti, peraltro congrue rispetto ai parametri ministeriali di riferimento (docc. 8
e 10A di parte attrice).
Dunque, il danno patrimoniale patito dal sig. a seguito del sinistro oggetto di causa ammonta Pt_1
a complessivi € 2.613,70-.
9 R.G. 546/2023 Trattandosi di un debito di valore, all'importo complessivo di € 2.613,70deve essere applicata la rivalutazione monetaria, a partire dalla data del 15/02/2023 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (a rigore, la rivalutazione monetaria dovrebbe decorrere dalle date dei singoli esborsi, ma, al fine di evitare complicate parcellizzazioni delle somme, si può far decorrere la rivalutazione monetaria da una unica data, individuabile in quella del 15/02/2023 che corrisponde alla data dell'ultima spesa documentata). Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sulla detta somma via via rivalutata dalla data del 15/02/2023 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo. E così €
2.851,64-, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
Infine, una precisazione è dovuta relativamente alla posizione di Controparte_3
quale soggetto designato dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.
Sul punto si ricordi che l'obbligo della impresa assicuratrice sorge allorquando siano state accertate l'autenticità del sinistro, l'imputabilità del fatto ad un automobilista e la mancanza della copertura assicurativa;
pertanto, dovendo ritenersi dimostrato che l'autovettura condotta dal sig. CP_1
fosse sprovvista di copertura assicurativa alla data del 29/07/2021 (cfr. verbale della polizia stradale, doc. 1 di part attrice), dei danni subiti dall'attore deve rispondere la società convenuta, quale impresa designata dal Fondo ai sensi della L. n. 990/1969 art. 19 lett. b).
Con l'ulteriore precisazione che "nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto responsabile del danno, perché
l'obbligazione del Fondo ha natura risarcitoria e non indennitaria, ed è sostitutiva di quella del responsabile" (cfr. Cass. 18401/2009; Cass. 2347/2011).
Alla stregua di tali considerazioni, la domanda attorea va accolta nei termini di cui sopra e per l'effetto va accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo, sig. , Controparte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa e va condannata la società Controparte_3
nella qualità in premessa al risarcimento dei danni occorsi al sig. come sopra
[...] Parte_1
liquidati.
Spese di lite
Le spese di lite nel rapporto processuale attore – società vengono integralmente Controparte_2
compensate tra le parti, dal momento che il sig. non era e non poteva essere a conoscenza Pt_1
della truffa ai danni della società convenuta.
Le spese di lite nel rapporto processuale attore – e CP_1 Controparte_3
seguono la soccombenza e dunque poste a carico dei convenuti in solido tra loro. Esse vengono
10 R.G. 546/2023 liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM
147/2022, fatta applicazione del criterio del decisum e dunque parametri minimi considerato il danno complessivamente liquidate in relazione ai parametri edittali di riferimento e la pronuncia della presente sentenza nelle forme semplificate ex art. 281 sexies c.p.c.-. Medesimi criteri per la liquidazione del compenso per la negoziazione assistita esclusa la fase di conciliazione.
Riconosciute le spese vite documentate.
Spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto d.d. 12/02/2025 definitivamente e per Persona_1
intero a carico dei convenuti e in solido tra loro. CP_1 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande risarcitorie proposte dall'attore nei confronti di Controparte_2
compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e Controparte_2
dichiara
esclusivo responsabile del sinistro verificatosi in data 29/07/2021, a danno del Controparte_1 sig. e, per l'effetto, Parte_1
condanna quale impresa designata per la Toscana per il Fondo di Garanzia per Controparte_3
le Vittime della Strada al pagamento in favore del sig. sia dei danni non patrimoniali Parte_1 da questo subiti, liquidandoli nell'importo complessivo di € 29.962,00, comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 04/03/2025, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
sia i danni patrimoniali da questi subiti nella misura di €
2.851,64, comprensiva della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data del 04/03/2025, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna quale impresa designata per la Toscana per il Fondo di Garanzia per Controparte_3
le Vittime della Strada e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di liquidate in € 4.471,00 per compensi professionali, € 1.399,00 Parte_1
anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
11 R.G. 546/2023 Spese di c.t.u. dott. già liquidate con decreto d.d. 12/02/2025 definitivamente e per Persona_1
intero a carico dei convenuti e in solido tra loro. CP_1 Controparte_3
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 04 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
12 R.G. 546/2023