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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2025, n. 7522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7522 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
In nome DE Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - CE NT BA SE RA AG HE RI SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino avverso il decreto DE 02/09/2024 DEla Corte d'Appello di Torino;
vista la relazione DE Consigliere Raffaello Magi;
letta la requisitoria DE Sost.Procuratore Generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l'accoglimento DE ricorso;
letta la memoria difensiva redatta nell'interesse di SA NZ;
in procedura a trattazione scritta . RITENUTO IN FATTO 1. In riferimento alla procedura di prevenzione trattata nei confronti di SA NZ questa Corte di Cassazione, sez. V, con sentenza emessa in data 30 gennaio 2024 n.13211 ha disposto l’annullamento – con rinvio per nuovo giudizio - DE decreto emesso dalla Corte di Appello di Torino in data 22 giugno 2023. Occorre pertanto rievocare – sia pure in breve – i contenuti essenziali DEla decisione rescindente. Il punto oggetto di annullamento è rappresentato dall’inquadramento soggettivo di SA NZ nella categoria tipica di cui all’art. 1 comma 1 lett. b DE d.lgs. n.159 DE 2011. In particolare, secondo la decisione rescindente la Corte di merito non ha applicato in modo corretto le coordinate interpretative - emerse in questa sede di legittimità e valorizzate dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 DE 2019 - in tema di «approccio tassativizzante» alla materia DEla prevenzione. Il vizio in diritto risulta essere quello di aver ritenuto «costante» la pericolosità sociale DE SA dai primi anni ’90 DE secolo scorso in poi, nonostante l’esistenza di lunghi «intervalli di tempo» durante i quali non risulta svolta alcuna attività DEittuosa lucrogenetica. Tali intervalli temporali impediscono, in altre parole, di ritenere esistente il parametro DEla ‘abitualità’ (che connota la categoria soggettiva tipica), trattandosi di un vuoto non colmabile con mere congetture. 2. In sede di giudizio di rinvio, con la decisione oggi impugnata dalla parte pubblica, la Corte di Appello di Torino ha revocato le misure di prevenzione (personale e patrimoniale) che erano state Penale Sent. Sez. 1 Num. 7522 Anno 2025 Presidente: AN SE Relatore: AG RA Data Udienza: 05/12/2024 disposte in primo grado. In motivazione si precisa che : - vi sono intervalli temporali molto consistenti, nella biografia criminale DE SA, che impediscono di ritenere sussistente il parametro DEla abitualità (non risultano commessi fatti di reato lucrogenetici dal 2000 al 2007 e dal 2012 al 2018); - tra il 2012 e il 2018 (periodo in cui, come si è detto, non vi sono manifestazioni di pericolosità) si collocano anche gli investimenti economici che erano stati confiscati in primo grado. Dunque, anche considerando che il SA ha esercitato – nell’intero arco DEla sua vita – una attività lecita di autodemolizione, non risulta possibile l’applicazione tanto di misura personale che di misura patrimoniale.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce assenza di motivazione su alcuni punti rilevanti. SA sarebbe stato, in ogni caso, portatore di pericolosità tra il 1990 e il 2000, tra il 2007 e il 2012 e tra il 2018 e il 2020. Dunque la Corte di Appello avrebbe dovuto esaminare le eventuali acquisizioni patrimoniali verificatesi in detto periodo (si cita un acquisto immobiliare DE 2000 con mutuo pagato tra il 2000 e il 2015; l’immobile è stato poi alienato nel 2017). Si indica anche una ricettazione di una vettura che sarebbe stata rubata nel 2016 (fatto riunito in continuazione con episodi antecedenti). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Ed invero la Corte di Appello di Torino ha realizzato in modo corretto ed immune da vizi in diritto il mandato conferito dalla decisione rescindente. Va ricordato, in particolare, che il profilo DEla ricognizione DEla condizione soggettiva di pericolosità esige il rispetto DE principio di tassatività, come evidenziato nella decisione numero 24 DE 2019 Corte cost. . Vi è pertanto la necessità di rispettare – tra gli altri – il parametro DEla abitualità DEle condotte DEittuose lucrogenetiche, come evidenziato in più occasioni negli arresti di questa Corte di legittimità, aspetto inquadrato in termini precisi nella decisione rescindente. Va ricordato che a seguito DEl’intervento DEla Consulta in tale parte ‘constatativa’ DE giudizio di prevenzione, l’ applicazione DEla disposizione di cui alla lettera b DEl’art. 1 DE d.lgs. n.159 DE 2011 può dirsi conforme ai principi costituzionali di riferimento se ed in quanto il giudice di merito abbia rispettato, dandone conto in motivazione, quei connotati di «tassatività» dei contenuti, già individuati da questa Corte di Cassazione negli arresti posteriori alla nota decisione Corte Edu De MM
contro
Italia e così riassunti dal giudice DEle leggi nella sent. n.24 DE 2019 « [..] le "categorie di DEitto" che possono essere assunte a presupposto DEla misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù DE triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) DEitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito DE soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito [..] ». Resta pertanto ineliminabile, nel giudizio di prevenzione, la realizzazione di una operazione 2 preliminare di inquadramento DE soggetto - di cui si discute – in una DEle categorie legali di descrizione DEla pericolosità, secondo canoni interpretativi tesi a valorizzare la dimensione tassativa DEle previsioni di legge, in particolare per quanto concerne l’area DEla pericolosità generica (caratterizzata da contenuti legislativi che fanno ricorso a locuzioni più elastiche rispetto a quelle DEla pericolosità qualificata, moDElate su specifiche fattispecie di DEitto).
3. In particolare, va evidenziato che è stata proprio la promozione ed il consolidamento di simile opzione ermeneutica a determinare – in sede di decisione sull’incidente di legittimità costituzionale – la presa d’atto, da parte DEla Consulta, di una conformità DE «diritto vivente» - in riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b DE citato art.
1 - ai canoni imposti dalla definitiva «attrazione» DE sistema DEla prevenzione in un ambito presidiato dai principi costituzionali espressi dall’articolo 13 Cost. in tema di tutela DEla libertà personale – nonché dagli artt. 42, 117 Cost. e 1 Prot. Add. Cedu in tema di tutela DEla proprietà –, pur nella riaffermazione DEla distinzione tra «materia penale» in senso stretto ed intervento «preventivo» e limitativo di diritti costituzionalmente garantiti. Occorre, pertanto, riportare per sintesi taluni contenuti DEla decisione in parola e lo stretto «collegamento funzionale» che la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistente, in tale contesto, tra il compito integrativo affidato alla interpretazione giurisprudenziale e il mantenimento di un livello accettabile di «qualità DEla legge» : « [..] occorre ancora rammentare che, già in epoca immediatamente precedente alla sentenza de MM, la giurisprudenza di legittimità aveva compiuto un commendevole sforzo di conferire, in via ermeneutica, maggiore precisione alle due fattispecie di “pericolosità generica” qui all’esame. Tale sforzo interpretativo è stato ripreso e potenziato successivamente alla pronuncia DEla Corte EDU, al dichiarato fine di porre rimedio al deficit di precisione in quella sede rilevato. Questa lettura convenzionalmente orientata, talora indicata come “tassativizzante”, muove dal presupposto metodologico secondo cui la fase prognostica relativa alla probabilità che il soggetto DEinqua in futuro è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa, nella quale vengono accertati (con giudizio retrospettivo) gli elementi costitutivi DEle cosiddette “fattispecie di pericolosità generica”, attraverso un apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» DEla possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una DEle categorie criminologiche previste dalla legge (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 1 febbraio 2018-31 maggio 2018, n. 24707; sezione seconda, sentenza 4 giugno 2015-22 giugno 2015, n. 26235; sezione prima, sentenza 24 marzo 2015-17 luglio 2015, n. 31209; sezione prima, sentenza 11 febbraio 2014-5 giugno 2014, n. 23641). Con riferimento, in particolare, alle “fattispecie di pericolosità generica” disciplinate dall’art. 1, numeri 1) e 2), DEla legge n. 1423 DE 1956 e – oggi – dall’art. 1, lettere a) e b), DE d.lgs. n. 159 DE 2011 (disposizione, quest’ultima, alla quale per comodità si farà prevalentemente riferimento nel prosieguo), i loro elementi costitutivi sono stati dalla Corte di cassazione precisati nei termini seguenti. L’aggettivo «DEittuoso», che compare sia nella lettera a) che nella lettera b) DEla disposizione, viene letto nel senso che l’attività DE proposto debba caratterizzarsi in termini di “DEitto” e non di un qualsiasi illecito (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 19 aprile 2018-3 ottobre 2018, n. 43826; sezione seconda, sentenza 23 marzo 2012-3 maggio 2012, n. 16348), sì da escludere, ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a fondare la misura, ben potendo l’evasione tributaria consistere anche in meri illeciti amministrativi (Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 6 dicembre 2016-9 febbraio 2017, n. 6067; sezione sesta, sentenza 21 settembre 2017-21 novembre 2017, n. 53003). L’avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) DEla disposizione, viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività DEittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale DEla vita DE proposto» (Cass., n. 31209 DE 2015), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 15 giugno 2017-9 3 gennaio 2018, n. 349), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita DE soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Corte di cassazione, sezione seconda, sentenza 19 gennaio 2018-15 marzo 2018, n. 11846) [..] . Viene, dunque, in rilievo la descritta connotazione dei termini «DEittuosi» ed il significato attribuito alla nozione di «abitualità», come veri e propri presìdi DEla legittimità costituzionale DEla stessa «base legale» DEl’art.1 co.1 lett. b DE d.lgs. n.159 DE 2011 in tema di prevenzione : « [..] allorché si versi – come nelle questioni ora all’esame – al di fuori DEla materia penale, non può DE tutto escludersi che l’esigenza di predeterminazione DEle condizioni in presenza DEle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base DEl’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. Essenziale – nell’ottica costituzionale così come in quella convenzionale – è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria DEle misure limitative DE diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l’applicazione DEla misura stessa [..] .. La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività DEittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva DEla necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato. Tale interpretazione DEla fattispecie permette di ritenere soddisfatta l’esigenza – sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l’attenzione la sentenza n. 177 DE 1980 di questa Corte – di individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto DEla misura [..] ».
4. Dai contenuti DEla decisione n.24 DE 2019 Corte Cost. deriva – pertanto – una particolare esigenza di uniformità DEl’indirizzo giurisprudenziale maturato nella presente sede di legittimità e richiamato dalla Consulta, sui punti caratterizzanti l’operazione ermeneutica sin qui rievocati, posto che l’adozione di letture diverse DEle disposizioni ancora vigenti, tese a riportare in vita moDEli di classificazione basati su concetti non rispondenti alla tassatività descrittiva, finirebbe con il porsi in contrasto con il DEicato assetto di conformità ai principi costituzionali e convenzionali proposto e realizzato in tale decisione. Va quindi ulteriormente ribadita l'affermazione (v. Sez. I n. 349 DE 15.6.2017, dep.2018 ric. Bosco, rv 271996 e successive conformi) per cui, nella costruzione DEla fattispecie legale di pericolosità di cui all’art.1 co.1 lett. b DE d.lgs. n.159 DE 2011 il termine 'DEittuoso' non è connotazione di disvalore generico DEla condotta pregressa, ma attributo che la qualifica, dunque il giudice DEla misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che - vuoi facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori - siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante e consistente in un DEitto produttivo di reddito. Secondo gli arresti di questa Corte di legittimità, ripresi in chiave di necessario rispetto DE principio di tassatività dal giudice DEle leggi, in sede di verifica DEla pericolosità sociale DE soggetto proposto per l'applicazione DEla confisca di prevenzione il giudice DE merito è tenuto – infatti - ad individuare il momento iniziale DEla suddetta pericolosità, al fine di sostenerne la correlazione con l'acquisto dei beni, sulla base non DEla constatazione di condotte genericamente indicative DEla propensione al DEitto, ma DEl'apprezzamento di condotte DEittuose corrispondenti al tipo criminologico DEla disposizione che intende applicare, individuando il momento in cui le stesse abbiano raggiunto consistenza e abitualità tali da consentire, già all'epoca, l'applicazione DEla 4 misura di prevenzione (v. Sez. I n. 43826 DE 19.4.2018, rv 273976).
5. Non può accedersi, pertanto, alla critica formulata dal PG impugnante. In particolare, pur se fosse stata ‘integrata’ e ‘dichiarata’ la condizione soggettiva di pericolosità DE SA tra il 1990 e il 2000 – punto che la Corte di Appello ritiene in modo implicito - da ciò non avrebbe potuto derivare una diversa conclusione. Ciò perché l’acquisto immobiliare DEl’anno 2000, come lo stesso PG indica, risulta finanziato con l’accensione di un mutuo il cui pagamento avviene – in modo DE tutto prevalente – in un periodo storico non caratterizzato da indicatori di pericolosità. Dunque la critica, pur evidenziando una imperfezione argomentativa, non ha alcuna effettiva potenzialità di accoglimento in un nuovo, ulteriore giudizio. Analogamente, anche in rapporto alla misura personale è DE tutto evidente che la decisione impugnata contiene una motivazione - implicita ma inequivoca - in punto di assenza dei presupposti, atteso che la consumazione di alcuni fatti DEittuosi tra il 2018 e il 2020, una volta isolata e sganciata dalla ipotetica «continuità di azione criminale» che era stata sostenuta in primo grado non può porsi a base di una misura di prevenzione personale, per assenza DE profilo di attualità DEla pericolosità, così come si è ritenuto nella decisione impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così è deciso, 05/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RA AG SE AN 5
vista la relazione DE Consigliere Raffaello Magi;
letta la requisitoria DE Sost.Procuratore Generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l'accoglimento DE ricorso;
letta la memoria difensiva redatta nell'interesse di SA NZ;
in procedura a trattazione scritta . RITENUTO IN FATTO 1. In riferimento alla procedura di prevenzione trattata nei confronti di SA NZ questa Corte di Cassazione, sez. V, con sentenza emessa in data 30 gennaio 2024 n.13211 ha disposto l’annullamento – con rinvio per nuovo giudizio - DE decreto emesso dalla Corte di Appello di Torino in data 22 giugno 2023. Occorre pertanto rievocare – sia pure in breve – i contenuti essenziali DEla decisione rescindente. Il punto oggetto di annullamento è rappresentato dall’inquadramento soggettivo di SA NZ nella categoria tipica di cui all’art. 1 comma 1 lett. b DE d.lgs. n.159 DE 2011. In particolare, secondo la decisione rescindente la Corte di merito non ha applicato in modo corretto le coordinate interpretative - emerse in questa sede di legittimità e valorizzate dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 DE 2019 - in tema di «approccio tassativizzante» alla materia DEla prevenzione. Il vizio in diritto risulta essere quello di aver ritenuto «costante» la pericolosità sociale DE SA dai primi anni ’90 DE secolo scorso in poi, nonostante l’esistenza di lunghi «intervalli di tempo» durante i quali non risulta svolta alcuna attività DEittuosa lucrogenetica. Tali intervalli temporali impediscono, in altre parole, di ritenere esistente il parametro DEla ‘abitualità’ (che connota la categoria soggettiva tipica), trattandosi di un vuoto non colmabile con mere congetture. 2. In sede di giudizio di rinvio, con la decisione oggi impugnata dalla parte pubblica, la Corte di Appello di Torino ha revocato le misure di prevenzione (personale e patrimoniale) che erano state Penale Sent. Sez. 1 Num. 7522 Anno 2025 Presidente: AN SE Relatore: AG RA Data Udienza: 05/12/2024 disposte in primo grado. In motivazione si precisa che : - vi sono intervalli temporali molto consistenti, nella biografia criminale DE SA, che impediscono di ritenere sussistente il parametro DEla abitualità (non risultano commessi fatti di reato lucrogenetici dal 2000 al 2007 e dal 2012 al 2018); - tra il 2012 e il 2018 (periodo in cui, come si è detto, non vi sono manifestazioni di pericolosità) si collocano anche gli investimenti economici che erano stati confiscati in primo grado. Dunque, anche considerando che il SA ha esercitato – nell’intero arco DEla sua vita – una attività lecita di autodemolizione, non risulta possibile l’applicazione tanto di misura personale che di misura patrimoniale.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce assenza di motivazione su alcuni punti rilevanti. SA sarebbe stato, in ogni caso, portatore di pericolosità tra il 1990 e il 2000, tra il 2007 e il 2012 e tra il 2018 e il 2020. Dunque la Corte di Appello avrebbe dovuto esaminare le eventuali acquisizioni patrimoniali verificatesi in detto periodo (si cita un acquisto immobiliare DE 2000 con mutuo pagato tra il 2000 e il 2015; l’immobile è stato poi alienato nel 2017). Si indica anche una ricettazione di una vettura che sarebbe stata rubata nel 2016 (fatto riunito in continuazione con episodi antecedenti). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Ed invero la Corte di Appello di Torino ha realizzato in modo corretto ed immune da vizi in diritto il mandato conferito dalla decisione rescindente. Va ricordato, in particolare, che il profilo DEla ricognizione DEla condizione soggettiva di pericolosità esige il rispetto DE principio di tassatività, come evidenziato nella decisione numero 24 DE 2019 Corte cost. . Vi è pertanto la necessità di rispettare – tra gli altri – il parametro DEla abitualità DEle condotte DEittuose lucrogenetiche, come evidenziato in più occasioni negli arresti di questa Corte di legittimità, aspetto inquadrato in termini precisi nella decisione rescindente. Va ricordato che a seguito DEl’intervento DEla Consulta in tale parte ‘constatativa’ DE giudizio di prevenzione, l’ applicazione DEla disposizione di cui alla lettera b DEl’art. 1 DE d.lgs. n.159 DE 2011 può dirsi conforme ai principi costituzionali di riferimento se ed in quanto il giudice di merito abbia rispettato, dandone conto in motivazione, quei connotati di «tassatività» dei contenuti, già individuati da questa Corte di Cassazione negli arresti posteriori alla nota decisione Corte Edu De MM
contro
Italia e così riassunti dal giudice DEle leggi nella sent. n.24 DE 2019 « [..] le "categorie di DEitto" che possono essere assunte a presupposto DEla misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù DE triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) DEitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito DE soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito [..] ». Resta pertanto ineliminabile, nel giudizio di prevenzione, la realizzazione di una operazione 2 preliminare di inquadramento DE soggetto - di cui si discute – in una DEle categorie legali di descrizione DEla pericolosità, secondo canoni interpretativi tesi a valorizzare la dimensione tassativa DEle previsioni di legge, in particolare per quanto concerne l’area DEla pericolosità generica (caratterizzata da contenuti legislativi che fanno ricorso a locuzioni più elastiche rispetto a quelle DEla pericolosità qualificata, moDElate su specifiche fattispecie di DEitto).
3. In particolare, va evidenziato che è stata proprio la promozione ed il consolidamento di simile opzione ermeneutica a determinare – in sede di decisione sull’incidente di legittimità costituzionale – la presa d’atto, da parte DEla Consulta, di una conformità DE «diritto vivente» - in riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b DE citato art.
1 - ai canoni imposti dalla definitiva «attrazione» DE sistema DEla prevenzione in un ambito presidiato dai principi costituzionali espressi dall’articolo 13 Cost. in tema di tutela DEla libertà personale – nonché dagli artt. 42, 117 Cost. e 1 Prot. Add. Cedu in tema di tutela DEla proprietà –, pur nella riaffermazione DEla distinzione tra «materia penale» in senso stretto ed intervento «preventivo» e limitativo di diritti costituzionalmente garantiti. Occorre, pertanto, riportare per sintesi taluni contenuti DEla decisione in parola e lo stretto «collegamento funzionale» che la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistente, in tale contesto, tra il compito integrativo affidato alla interpretazione giurisprudenziale e il mantenimento di un livello accettabile di «qualità DEla legge» : « [..] occorre ancora rammentare che, già in epoca immediatamente precedente alla sentenza de MM, la giurisprudenza di legittimità aveva compiuto un commendevole sforzo di conferire, in via ermeneutica, maggiore precisione alle due fattispecie di “pericolosità generica” qui all’esame. Tale sforzo interpretativo è stato ripreso e potenziato successivamente alla pronuncia DEla Corte EDU, al dichiarato fine di porre rimedio al deficit di precisione in quella sede rilevato. Questa lettura convenzionalmente orientata, talora indicata come “tassativizzante”, muove dal presupposto metodologico secondo cui la fase prognostica relativa alla probabilità che il soggetto DEinqua in futuro è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa, nella quale vengono accertati (con giudizio retrospettivo) gli elementi costitutivi DEle cosiddette “fattispecie di pericolosità generica”, attraverso un apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» DEla possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una DEle categorie criminologiche previste dalla legge (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 1 febbraio 2018-31 maggio 2018, n. 24707; sezione seconda, sentenza 4 giugno 2015-22 giugno 2015, n. 26235; sezione prima, sentenza 24 marzo 2015-17 luglio 2015, n. 31209; sezione prima, sentenza 11 febbraio 2014-5 giugno 2014, n. 23641). Con riferimento, in particolare, alle “fattispecie di pericolosità generica” disciplinate dall’art. 1, numeri 1) e 2), DEla legge n. 1423 DE 1956 e – oggi – dall’art. 1, lettere a) e b), DE d.lgs. n. 159 DE 2011 (disposizione, quest’ultima, alla quale per comodità si farà prevalentemente riferimento nel prosieguo), i loro elementi costitutivi sono stati dalla Corte di cassazione precisati nei termini seguenti. L’aggettivo «DEittuoso», che compare sia nella lettera a) che nella lettera b) DEla disposizione, viene letto nel senso che l’attività DE proposto debba caratterizzarsi in termini di “DEitto” e non di un qualsiasi illecito (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 19 aprile 2018-3 ottobre 2018, n. 43826; sezione seconda, sentenza 23 marzo 2012-3 maggio 2012, n. 16348), sì da escludere, ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a fondare la misura, ben potendo l’evasione tributaria consistere anche in meri illeciti amministrativi (Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 6 dicembre 2016-9 febbraio 2017, n. 6067; sezione sesta, sentenza 21 settembre 2017-21 novembre 2017, n. 53003). L’avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) DEla disposizione, viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività DEittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale DEla vita DE proposto» (Cass., n. 31209 DE 2015), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 15 giugno 2017-9 3 gennaio 2018, n. 349), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita DE soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Corte di cassazione, sezione seconda, sentenza 19 gennaio 2018-15 marzo 2018, n. 11846) [..] . Viene, dunque, in rilievo la descritta connotazione dei termini «DEittuosi» ed il significato attribuito alla nozione di «abitualità», come veri e propri presìdi DEla legittimità costituzionale DEla stessa «base legale» DEl’art.1 co.1 lett. b DE d.lgs. n.159 DE 2011 in tema di prevenzione : « [..] allorché si versi – come nelle questioni ora all’esame – al di fuori DEla materia penale, non può DE tutto escludersi che l’esigenza di predeterminazione DEle condizioni in presenza DEle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base DEl’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. Essenziale – nell’ottica costituzionale così come in quella convenzionale – è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria DEle misure limitative DE diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l’applicazione DEla misura stessa [..] .. La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività DEittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva DEla necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato. Tale interpretazione DEla fattispecie permette di ritenere soddisfatta l’esigenza – sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l’attenzione la sentenza n. 177 DE 1980 di questa Corte – di individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto DEla misura [..] ».
4. Dai contenuti DEla decisione n.24 DE 2019 Corte Cost. deriva – pertanto – una particolare esigenza di uniformità DEl’indirizzo giurisprudenziale maturato nella presente sede di legittimità e richiamato dalla Consulta, sui punti caratterizzanti l’operazione ermeneutica sin qui rievocati, posto che l’adozione di letture diverse DEle disposizioni ancora vigenti, tese a riportare in vita moDEli di classificazione basati su concetti non rispondenti alla tassatività descrittiva, finirebbe con il porsi in contrasto con il DEicato assetto di conformità ai principi costituzionali e convenzionali proposto e realizzato in tale decisione. Va quindi ulteriormente ribadita l'affermazione (v. Sez. I n. 349 DE 15.6.2017, dep.2018 ric. Bosco, rv 271996 e successive conformi) per cui, nella costruzione DEla fattispecie legale di pericolosità di cui all’art.1 co.1 lett. b DE d.lgs. n.159 DE 2011 il termine 'DEittuoso' non è connotazione di disvalore generico DEla condotta pregressa, ma attributo che la qualifica, dunque il giudice DEla misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che - vuoi facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori - siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante e consistente in un DEitto produttivo di reddito. Secondo gli arresti di questa Corte di legittimità, ripresi in chiave di necessario rispetto DE principio di tassatività dal giudice DEle leggi, in sede di verifica DEla pericolosità sociale DE soggetto proposto per l'applicazione DEla confisca di prevenzione il giudice DE merito è tenuto – infatti - ad individuare il momento iniziale DEla suddetta pericolosità, al fine di sostenerne la correlazione con l'acquisto dei beni, sulla base non DEla constatazione di condotte genericamente indicative DEla propensione al DEitto, ma DEl'apprezzamento di condotte DEittuose corrispondenti al tipo criminologico DEla disposizione che intende applicare, individuando il momento in cui le stesse abbiano raggiunto consistenza e abitualità tali da consentire, già all'epoca, l'applicazione DEla 4 misura di prevenzione (v. Sez. I n. 43826 DE 19.4.2018, rv 273976).
5. Non può accedersi, pertanto, alla critica formulata dal PG impugnante. In particolare, pur se fosse stata ‘integrata’ e ‘dichiarata’ la condizione soggettiva di pericolosità DE SA tra il 1990 e il 2000 – punto che la Corte di Appello ritiene in modo implicito - da ciò non avrebbe potuto derivare una diversa conclusione. Ciò perché l’acquisto immobiliare DEl’anno 2000, come lo stesso PG indica, risulta finanziato con l’accensione di un mutuo il cui pagamento avviene – in modo DE tutto prevalente – in un periodo storico non caratterizzato da indicatori di pericolosità. Dunque la critica, pur evidenziando una imperfezione argomentativa, non ha alcuna effettiva potenzialità di accoglimento in un nuovo, ulteriore giudizio. Analogamente, anche in rapporto alla misura personale è DE tutto evidente che la decisione impugnata contiene una motivazione - implicita ma inequivoca - in punto di assenza dei presupposti, atteso che la consumazione di alcuni fatti DEittuosi tra il 2018 e il 2020, una volta isolata e sganciata dalla ipotetica «continuità di azione criminale» che era stata sostenuta in primo grado non può porsi a base di una misura di prevenzione personale, per assenza DE profilo di attualità DEla pericolosità, così come si è ritenuto nella decisione impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così è deciso, 05/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RA AG SE AN 5