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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 7173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7173 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
n. 27891/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 7 8 9 1 / 2 0 2 1 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : i n a d e m p i m e n t o c o n t r a t t u a l e
T R A
D A M A S R L p . I v a 0 8 2 2 1 6 7 1 2 1 0 i n p l r p t
P A N D O L F I M A R C E L L O c . f . P N D M C L 8 9 A 1 4 F 8 3 9 1
P I C C I R I L L O D A R I O c . f . , CodiceFiscale_1
c o n l ' a v v . R e n a t o R u o c c o c . f . p e c CodiceFiscale_2
r e n a t o . r u o c c o 7 8 @ p e c . i t A t t o r i
E
p.iva in plrpt CP_1 P.IVA_1
) già in plrpt con avv.ti Controparte_2 CP_2 Controparte_3
Micael Montinari c.f. , Martina Lucenti C.F._3 Email_1
Filippo Frigerioc.f. C.F._4 Email_2 C.F._5
1 Email_3
Email_4
Email_1
Conclusioni in atto.
2
e c.f. Parte_1 C.F._6
presso il loro studio Persona_1
Convenute Ragioni di fatto e diritto della decisione
La domanda è meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Con atto di citazione notificato alle società convenute e gli CP_1 Controparte_3
attori, la società i sigri e , nella qualità di titolari CP_4 Parte_2 Parte_3
del marchio registrato “Timeshoplab” lamentavano la chiusura illegittima, senza giusta causa e preavviso, della loro pagina Facebook creata da un profilo privato.
La società commercializzava gadget ed oggettistica personalizzata con CP_4
l'apposizione del Marchio.
Gli attori avevano investito ingenti risorse economiche e temporali per la promozione pubblicitaria, 300milaeuro. La chiusura improvvisa e ingiustificata della pagina, avvenuta in data 23.2.202o , causava agli attori , oltre alla perdita di clientela e di contratti commerciali, ingenti danni economici , stimati in via equitativa in €258.000,00, impedendo loro di proseguire la propria attività di e-commerce e compromettendo la reputazione on line costruita con cura e dedizione nel corso degli anni.
Si costituivano le società convenute , contestando la domanda attorea, eccependo la carenza di giurisdizione in favore del giudice irlandese, sostenendo di aver agito nel rispetto delle proprie condizioni generali di utilizzo e di aver chiuso la pagina Facebook degli attori a causa di “ ripetute violazioni degli standard della Community”, comunque prive di riscontro
probatorio.
La precedente Giudice I. d.ssa F. Vollero concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc, cfr.
Cont verbale del 2.5.22, il procedimento veniva poi scardinato sul ruolo della scrivente
Assunto il libero interrogatorio del l. rpt della dei sigri , esperite CP_4 Pt_2 Parte_3
le prove testimoniali ed incaricato il Ctu Dr. di accertare e quantificare i danni Persona_2
subiti dagli attori, la causa veniva introitata a sentenza. Il Ctu accertava e quantificava il lucro
cessante professionale subito dagli attori a causa della chiusura della pagina stimandolo in
€73.528,00, non riteneva di avere elementi per quantificare un danno emergente. Il Ctu faceva rilevare che dall'analisi dei dati di vendita degli ultimi tre anni, emergeva in modo
3 inequivocabile che oltre il 90% del fatturato della Società era generato tramite la pagina
Facebook, che rappresentava quindi una risorsa fondamentale per l'attività commerciale dell'azienda.
Secondo la difesa attorea la chiusura della pagina ha causato un danno all'immagine e alla
reputazione della Società, consistente nella perdita di visibilità del brand, nella diminuzione della fiducia dei consumatori e nel mancato raggiungimento di nuovi clienti. Richiamava la giurisprudenza secondo la quale il danno all'immagine aziendale, inteso come lesione dell'avviamento commerciale, è risarcibile anche in assenza di una specifica prova del danno patrimoniale, purchè sia dimostrata l'esistenza di un pregiudizio alla reputazione dell'impresa
e la sua idoneità a incidere negativamente sull'attività economica, in tal senso Cass. Civ. Sez. III
sent. n. 13824/2004; Cass. Civ. Sez. I sent. n. 24435/2005. Inoltre nella fattispecie è
configurabile anche il danno da perdita di chance, in quanto si sono realizzate perdita di opportunità di business e di collaborazioni commerciali che si sarebbero potute concretizzare se la pagina facebook fosse rimasta attiva, in tal senso Cass. Civ. Sez. III sent. n. 12213/2006 ;
Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 18239/2010 e, infine il danno non patrimoniale che si identifica nello
stress, disagio e sofferenza patiti dagli attori a causa dell'oscuramento della pagina Facebook,
che ha inciso negativamente sulla sfera personale e patrimoniale, causando loro ansia,
preoccupazione, frustrazione e senso di impotenza. Tale danno è risarcibile in quanto rientra nella categoria del danno morale che comprende ogni sofferenza morale, ogni turbamento e patema d'animo che il fatto illecito determina nella vittima ( in tal senso Cass. Civ. Sez. III,
sent. n. 23918/2006). Il danno non patrimoniale, rilevava la difesa, è risarcibile quando sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione anche quando derivi da un inadempimento contrattuale ( Corte di Cassazione Sez. U. Sentenza n. 26972 del
2008).
4 Le convenute hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di sostenendo CP_1
che la società non sarebbe competente a rispondere delle domande attoree, in quanto il servizio Facebook sarebbe gestito esclusivamente da . Tuttavia gli Controparte_2
attori rilevano che svolge un ruolo attivo nella gestione del servizio Facebook in CP_1
Italia, fornendo supporto agli utenti e gestendo i rapporti con le autorità italiane. Pertanto, la società è corresponsabile dei danni subiti dagli utenti a seguito della chiusura illegittima dei loro account . Inoltre le convenute non hanno mai contestato la circostanza che la pagina
Facebook fosse stata chiusa a seguito di una segnalazione effettuata da alle CP_1
autorità irlandesi. Pertanto la società non può sottrarsi alla propria responsabilità, adducendo la competenza esclusiva di . Controparte_2
La gop osserva- successivamente all'Ordinanza della Giudice I. del 2.5.22, CP_6
deliberando sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione formulata dalle convenute per il quale la Giudice Vollero si era riservata, sul rilievo che l'utente non sarebbe consumatore, avendo dedotto di avere utilizzato Facebook per scopo professionale, sicché la giurisdizione andrebbe individuata non in forza della normativa consumeristica ma secondo la proroga di giurisdizione prevista nelle Condizioni generali di contratto (clausola 4.4.:
"l'utente accetta che il reclamo verrà risolto davanti a un tribunale competente della
Repubblica d'Irlanda e che la legge irlandese disciplinerà le presenti Condizioni ed eventuali reclami, indipendentemente da conflitti nelle disposizioni di legge") che per la sola CP_4
va accolta l'eccezione e dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice irlandese perché utente non qualificabile come consumatore.
Quanto al merito osserva che gli attori hanno rappresentato che il profilo Pt_2 Parte_3
e le pagine Facebook a loro riferibili abbiano inciso sulla loro immagine e identità pubblica, essendosi ivi svolta intensamente la loro vita relazionale, e dunque con riflessi su ogni aspetto della loro vita sociale, tanto di natura privata che pubblica comprensivi, com'è ovvio, della stessa immagine e vita professionale.
Tali indicazioni sono state svolte dagli attori al fine di precisare l'intensità delle relazioni sociali svolte sul social network e la rilevanza assunta dallo stesso per la propria immagine pubblica ed identità personale, tale da aver subito un danno con la cancellazione. E' evidente, infatti, come ogni utente del social network utilizzi il proprio profilo al fine di promuovere le proprie relazioni sociali, ben oltre quelle promuovibili attraverso contatti strettamente
5 personali, sicché vi è sempre un'evidente ricaduta in ogni sfera della personalità e della vita di relazione e, dunque, anche sul piano dell'immagine e delle relazioni professionali.
Le convenute hanno contestato la titolarità passiva del rapporto in capo a , in CP_1
quanto estranea all'attività di “ gestione” del servizio.
Tuttavia deve ritenersi che Facebook Italia sia solidalmente responsabile con l' altra società convenuta, concorrendo nell'attività di commercializzazione dei servizi Facebook sul territorio dello Stato, nonché concorrendo nell'attività di promozione dei servizi medesimi, infatti “le attività di includono la consulenza, le pubbliche relazioni e la CP_1
comunicazione e sviluppo commerciale”, Trib. Milano nrg 68360/2013 sent. del 10.3.2016;
Corte di Appello di Milano nrg 3878/2019 sent. del 10.12.2020.
Riguardo all'inquadramento giuridico del contratto oggetto di causa, si deve osservare, brevemente, quanto segue.
Come noto, attraverso l' iscrizione" al servizio online l'utente accede ad un servizio di rete che gli consente di entrare in contatto con gli altri utenti in tutto il mondo, condividendo informazioni, documenti (fotografie, files, collegamenti ad altri siti ecc..) e svolgendo altresì discussioni a mezzo di messaggi -più o meno, a seconda delle opzioni selezionate- pubblici, oppure privati.
Le condizioni generali di contratto (cd. Condizioni d'uso) che regolano il rapporto tra ciascun utente e dispongono che "Facebook crea tecnologie e servizi che Controparte_7
consentono agli utenti di connettersi fra di loro, creare community e far crescere aziende. Le presenti Condizioni regolano l'uso di Facebook, Messenger e di altri prodotti, funzioni, app, servizi, tecnologie e software offerti da Facebook (i Prodotti Facebook o i Prodotti)".
Il gestore Facebook provvede a fornire tale servizio a titolo gratuito, traendo comunque vantaggio economico dalle inserzioni pubblicitarie, anche mediante l'utilizzo di dati personali degli utenti che consentono di offrire ai terzi spazi pubblicitari calibrati sugli specifici interessi dei loro destinatari.
A tale riguardo le menzionate condizioni d'uso dispongono che "anziché richiedere all'utente un pagamento per l'utilizzo di Facebook o degli altri prodotti e servizi coperti dalle presenti
Condizioni, Facebook riceve una remunerazione da parte di aziende ed organizzazioni per mostrare agli utenti inserzioni relative ai loro prodotti e servizi. Utilizzando i Prodotti di Facebook,
l'utente accetta che il social network possa mostrargli inserzioni che ritiene pertinenti per l'utente
6 e per i suoi interessi. Facebook usa i dati personali dell'utente per aiutare a determinare quali inserzioni mostrare all'utente.
Le condizioni precisano, ancora, che "Facebook inoltre fornisce agli inserzionisti report sulle prestazioni delle loro inserzioni per consentire di comprendere in che modo gli utenti interagiscono con i loro contenuti all'interno e all'esterno di Facebook. Ad esempio, vengono forniti agli inserzionisti dati demografici generali ed informazioni sugli interessi (per aiutarli a capire meglio il proprio pubblico). Facebook non condivide informazioni che identificano direttamente l'utente ( come il nome o l'indirizzo e-mail dell'utente che possono essere usati per contattarlo o identificarlo) senza l'autorizzazione specifica dell'utente e raccoglie e usa i dati personali dell'utente per fornirgli i servizi descritti in precedenza”.
Non può dubitarsi, dunque, che l'utente offra al gestore, con atto negoziale dispositivo,
l'autorizzazione ad utilizzare i propri dati personali a fini commerciali, sicché, nonostante
l'affermata gratuità del servizio, sussiste per entrambi i contraenti il requisito della patrimonialità della prestazione oggetto dell'obbligazione (art. 1174 c.c.).
A prescindere dall'utilizzo che la convenuta ne faccia (se li ceda e trasmetta a terzi oppure se se ne serva soltanto per offrire ai terzi i presupposti di un' informazione pubblicitaria mirata), non può revocarsi in dubbio che i dati personali dell'utente abbiano un manifesto valore economico e siano inquadrabili come controprestazione nel rapporto utente-gestore (sul riconoscimento del valore economico dei dati personali nell'ambito del rapporto negoziale fra utente e Facebook, cfr. da ultimo Tar Lazio, sez. I, 10 gennaio 2020, n. 260 per cui "il valore economico dei dati dell'utente impone al professionista di comunicare al consumatore che le informazioni ricavabili da tali dati saranno usate per finalità commerciali che vanno al di là dell' utilizzazione del solo "social network""; conforme Tar Lazio, sez. I, 10 gennaio 2020, n.
261; utile alla ricostruzione del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, ad abundantiam, anche l'art. 3, primo comma seconda parte della Direttiva 2019/770/UE,
"relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali" (in vigore dal maggio 2019, termine per misure di implementazione da parte degli
Stati membri: 1 luglio 2021) per cui "la presente direttiva si applica altresì nel caso in cui l'operatore economico fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali all'operatore economico").
7 Ne consegue il carattere evidentemente oneroso del rapporto negoziale, posto che il contratto è fondato su un evidente sinallagma, per cui alla prestazione del servizio da parte del gestore corrisponde il suo interesse ad utilizzare i contenuti, le reti di relazioni e i dati personali dell'utente, a fini di raccolta pubblicitaria.
Il regolamento contrattuale non prevede il diritto del gestore di recedere ad nutum, atteso che il recesso è espressamente previsto soltanto per l'ipotesi di violazione delle regole contrattuali da parte dell'utente.
A tale proposito nelle Condizioni d'Uso si legge che: "1) l'utente non può usare i Prodotti per adottare condotte o condividere contenuti: contrari alle Condizioni, agli Standard della community e ad altre condizioni e normative applicabili all'uso di Facebook da parte dell'utente; contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti;
contrari o in violazione dei diritti di altri utenti, compresi i loro diritti di proprietà intellettuale. 2) L'utente non può caricare virus o codici dannosi, né fare qualcosa che possa disabilitare, sovraccaricare o impedire il corretto funzionamento o aspetto dei Prodotti di Facebook. 3) L'utente non può accedere o raccogliere dati dai Prodotti di Facebook usando mezzi automatizzati (senza la previa autorizzazione di Facebook) o tentare di accedere a dati a cui l'utente non ha il permesso di accedere".
E' prevista, in particolare, in caso di violazione delle regole contrattuali da parte dell'utente una serie di misure rappresentate, in ordine di crescente gravità, dalla rimozione di contenuti alla sospensione dall'utilizzo del servizio e, nei casi più gravi, la disabilitazione dell'account, sia temporanea che definitiva.
Riguardo alle modalità di "irrogazione" delle diverse sanzioni contrattuali, le Condizioni prevedono che "in caso Facebook rimuova contenuti condivisi dall'utente a causa di una violazione degli Standard della community, Facebook informerà l'utente e illustrerà le opzioni a sua disposizione per richiedere una revisione, a meno che l'utente violi in modo serio o ripetuto le presenti Condizioni o nel caso in cui fare ciò esponga Facebook o altri utenti a responsabilità legale, danneggi la community di utenti di Facebook, comprometta o interferisca con l'integrità o il funzionamento di servizi, sistemi o Prodotti di Facebook, siano presenti restrizioni dovute a limiti tecnici oppure sia vietato farlo per motivi legali" e che
"Facebook può rimuovere o limitare l'accesso ai propri contenuti, servizi o informazioni, qualora stabilisca che tale azione sia ragionevolmente necessaria ad evitare o ridurre conseguenze legali o normative negative su Facebook".
8 La clausola 4.1 del regolamento negoziale prevede, infine, che "in caso Facebook stabilisca che l'utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli Standard della community, potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo account. Facebook potrebbe inoltre sospendere o disabilitare l'account dell'utente se questi viola in modo ripetuto i diritti di proprietà intellettuale di altri utenti o in caso Facebook sia obbligato a farlo per motivi legali", precisando che "nel caso in cui agisse in tal modo, Facebook informerà l'utente e illustrerà le opzioni a sua disposizione per richiedere una revisione, a meno che ciò esponga
Facebook o altri a responsabilità legale, danneggi la community di utenti Facebook, comprometta o interferisca con l'integrità o il funzionamento di servizi, sistemi o Prodotti di
Facebook, siano presenti restrizioni dovute a limiti tecnici oppure ove sia vietato farlo per motivi legali".
In conclusione, la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di account è prevista soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare l'utente delle ragioni della rimozione.
Ne consegue che la rimozione di un profilo personale o di una pagina a esso collegata in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dell'utente, e in carenza di qualsiasi informazione all'utente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore, inquadrabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. Il prolungarsi della rimozione di una pagina Facebook determina l'assoluta perdita di interesse degli utenti nei confronti della stessa e di conseguenza la vanificazione di tutto il tempo speso e l'attività svolta dagli attori per la sua implementazione con l'irrimediabile perdita dei followers finora acquisiti, in tal senso
Tribunale di Pordenone, sezione civile, sentenza del 10.1.2018. In buona sostanza si valorizza la circostanza che parte degli utenti di Facebook svolga una parte della propria vita di relazione sul social network e tragga dunque vantaggio dai propri profili anche per attività di natura professionale, in tal senso Trib. Bologna. Seconda sezione civile, ordinanza nrg 5206/2020.
Ciò posto, a fronte dell'allegazione attorea dell'avvenuto oscuramento da parte delle convenute della propria pagina senza alcun motivo, e dunque in violazione delle obbligazioni assunte con il perfezionamento del contratto, quest'ultima ha fondato la giustificazione scrivendo all'utente: "il tuo account è stato disattivato in modo permanente a causa della violazione degli Standard della Community di Facebook”.
9 In ogni caso, ciò che rileva ai fini della presente decisione è che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale ed essendo certa l'avvenuta cessazione della prestazione, dunque l'inadempimento delle convenute, incombeva sulle stesse l'onere di provare l'impossibilità sopravvenuta non imputabile oppure la legittimità del proprio recesso.
In carenza di allegazione e prova di qualsiasi causa giustificativa, contrattualmente prevista, la fattispecie va inquadrata dunque come inadempimento delle convenute rispetto all'obbligazione assunta di mantenere attiva la pagina Facebook.
Si profila, dunque, un comportamento negoziale palesemente contrario ai canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto che informano tutti gli ordinamenti dei paesi a civiltà giuridica a noi affine.
L'episodio descritto, nella misura in cui ha rappresentato un'ingiustificata limitazione delle relazioni interpersonali e delle comunicazioni degli attori, conseguite all'oscuramento del profilo dell'utente, rappresenta un comportamento idoneo a produrre conseguenze dannose sia in termini di sofferenza interiore che in termini di impedimento della possibilità di coltivare appunto quelle relazioni quotidiane costituenti manifestazione della personalità che avevano costituito la ragione stessa dell'adesione. Non può negarsi che sussista un danno morale sotto entrambi i profili della sofferenza interiore e del danno relazionale (Trib. Bologna Ordinanza nrg
5206/2020; Corte d'Appello di l'Aquila sent. 1659/21).
Gli attori nel caso di specie hanno allegato d'essere titolari di un profilo personale e di una pagina ricca di contatti, interazioni e scambi di comunicazioni con l'utenza Facebook.
Circostanza che per loro ha la sua importanza e, si ritiene, dovrebbe averla anche per il social, che ha come scopo il creare una rete di contatti ed una community.
A fronte di tale specifica allegazione, le convenute in possesso di tutti gli elementi relativi al numero di contatti, di interazioni sociali, di scambio di informazioni, alla pubblicazione e conservazione di fotografie e altro, hanno opposto soltanto l'avvenuto oscuramento della pagina che è stata ripristinata solo a seguito dell'avvio del presente giudizio, nonostante vi fosse stata una diffida da parte degli attori in data 29.6.21.Si consideri, infatti, che una volta rimosso il profilo e la pagina l'utente non ha più alcuna possibilità di accedere e di estrarre dati, mentre le convenute ne avevano piena disponibilità.
A riprova della vivacità del profilo personale e delle pagine degli attori questi hanno provato che utenti Facebook frequentavano il profilo e le pagine prima della loro rimozione.
10 E' evidente, secondo massima di comune ed indiscussa esperienza, che la partecipazione al social network Facebook rappresenti nell'attualità un elemento rilevantissimo per la vita di relazione dei suoi utenti.
Sarebbe assolutamente ridondante richiamare in questa sede l'importanza assunta dai social network nella vita sociale, in tutto il pianeta, e, in particolare l'importanza di Facebook, che è di gran lunga il primo e il più importante fra i social network. Facebook non è solo una occasione ludica, di intrattenimento, ma anche un luogo, seppure virtuale, di proiezione della propria identità, di intessitura di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero.
L'esclusione dal social network, con la distruzione della rete di relazioni frutto di un lavoro di costruzione considerevole in questo caso, è suscettibile dunque di cagionare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione, alla possibilità di continuare ad utilizzare la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma e, in ultima analisi, persino alla stessa identità personale dell'utente, la quale come noto viene oggi costruita e rinforzata anche sulle reti sociali. Tal danno non è facilmente emendabile creando un nuovo profilo personale e nuove pagine, atteso che resta la perdita della rete di relazioni, la quale viene costruita dagli utenti del social network con una attività di lungo periodo e non semplice.
Non avendo le convenute prodotto alcun elemento a sostegno di un ridotto utilizzo del profilo personale e della pagina, e avendo gli attori allegato un utilizzo assai intenso degli stessi, dato inoltre atto dell'impossibilità mostrata dalle convenute di ripristinare l'account, con perdita dunque per sempre di tutti i contatti, dei messaggi e dei documenti ivi conservati, appare equo stimare il danno di natura non patrimoniale in concreto patito dagli attori in Euro
10.000,00 per ognuno di essi.
Le convenute devono essere condannate, dunque, a pagare ai due attori l'importo di Euro
20.000,00 oltre interessi ex art. 1224, quarto comma c.c. dalla domanda al saldo e la rivalutazione monetaria.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue il principio di soccombenza, esse vengono liquidate in dispositivo tenendo conto del danno liquidato e dei valori medi dei parametri vigenti ai sensi del D. M. 55/14 per le fasi di studio ed introduttiva, e ai sensi del Dm 147/22 per le fasi istruttoria e decisionale, maggiorate per la presenza di due parti aventi la medesima posizione processuale, cui non v'è ragione di discostarsi ( Corte di Appello di Milano rg
3951/2016 sent. del 30.01.2018). Segue la condanna alle spese di Ctu già liquidate che è stata eseguita su richiesta degli attori.
11 Nulla per le spese di lite nei confronti della icorrendo il difetto di giurisdizione. CP_4
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice irlandese per la domanda proposta da
CP_4
Rileva che il danno professionale da lucro cessante è stato stimato dal Ctu in €73.528,00,
Non accoglie l'eccezione del difetto di legittimazione passiva di , e per l'effetto CP_1
Accertata la responsabilità delle convenute
NA ) già e Controparte_2 CP_2 Controparte_3
in plrpt a pagare in solido agli attori e l'importo di Euro Controparte_8 Pt_2 Parte_3
10.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno oltre interessi ex art. 1224, quarto comma c.c. dalla domanda al saldo e la rivalutazione monetaria,
NA le convenute ) già Controparte_2 CP_2 CP_3
e in plrpt al pagamento in solido delle spese di Ctu già liquidate,
[...] Controparte_8
NA le convenute ) già Controparte_2 CP_2 [...]
e in plrpt a rifondere in solido le spese di lite sostenute dagli CP_7 Controparte_8
attori e nel presente giudizio che liquida in €789,83 per le spese e di Parte_3 Pt_2
€6494.70 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti con attribuzione al loro procuratore costituito, nulla per le spese di lite nei confronti di CP_4
Napoli, 11.7.2025
La Gop
Angela Ronconi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 7 8 9 1 / 2 0 2 1 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : i n a d e m p i m e n t o c o n t r a t t u a l e
T R A
D A M A S R L p . I v a 0 8 2 2 1 6 7 1 2 1 0 i n p l r p t
P A N D O L F I M A R C E L L O c . f . P N D M C L 8 9 A 1 4 F 8 3 9 1
P I C C I R I L L O D A R I O c . f . , CodiceFiscale_1
c o n l ' a v v . R e n a t o R u o c c o c . f . p e c CodiceFiscale_2
r e n a t o . r u o c c o 7 8 @ p e c . i t A t t o r i
E
p.iva in plrpt CP_1 P.IVA_1
) già in plrpt con avv.ti Controparte_2 CP_2 Controparte_3
Micael Montinari c.f. , Martina Lucenti C.F._3 Email_1
Filippo Frigerioc.f. C.F._4 Email_2 C.F._5
1 Email_3
Email_4
Email_1
Conclusioni in atto.
2
e c.f. Parte_1 C.F._6
presso il loro studio Persona_1
Convenute Ragioni di fatto e diritto della decisione
La domanda è meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Con atto di citazione notificato alle società convenute e gli CP_1 Controparte_3
attori, la società i sigri e , nella qualità di titolari CP_4 Parte_2 Parte_3
del marchio registrato “Timeshoplab” lamentavano la chiusura illegittima, senza giusta causa e preavviso, della loro pagina Facebook creata da un profilo privato.
La società commercializzava gadget ed oggettistica personalizzata con CP_4
l'apposizione del Marchio.
Gli attori avevano investito ingenti risorse economiche e temporali per la promozione pubblicitaria, 300milaeuro. La chiusura improvvisa e ingiustificata della pagina, avvenuta in data 23.2.202o , causava agli attori , oltre alla perdita di clientela e di contratti commerciali, ingenti danni economici , stimati in via equitativa in €258.000,00, impedendo loro di proseguire la propria attività di e-commerce e compromettendo la reputazione on line costruita con cura e dedizione nel corso degli anni.
Si costituivano le società convenute , contestando la domanda attorea, eccependo la carenza di giurisdizione in favore del giudice irlandese, sostenendo di aver agito nel rispetto delle proprie condizioni generali di utilizzo e di aver chiuso la pagina Facebook degli attori a causa di “ ripetute violazioni degli standard della Community”, comunque prive di riscontro
probatorio.
La precedente Giudice I. d.ssa F. Vollero concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc, cfr.
Cont verbale del 2.5.22, il procedimento veniva poi scardinato sul ruolo della scrivente
Assunto il libero interrogatorio del l. rpt della dei sigri , esperite CP_4 Pt_2 Parte_3
le prove testimoniali ed incaricato il Ctu Dr. di accertare e quantificare i danni Persona_2
subiti dagli attori, la causa veniva introitata a sentenza. Il Ctu accertava e quantificava il lucro
cessante professionale subito dagli attori a causa della chiusura della pagina stimandolo in
€73.528,00, non riteneva di avere elementi per quantificare un danno emergente. Il Ctu faceva rilevare che dall'analisi dei dati di vendita degli ultimi tre anni, emergeva in modo
3 inequivocabile che oltre il 90% del fatturato della Società era generato tramite la pagina
Facebook, che rappresentava quindi una risorsa fondamentale per l'attività commerciale dell'azienda.
Secondo la difesa attorea la chiusura della pagina ha causato un danno all'immagine e alla
reputazione della Società, consistente nella perdita di visibilità del brand, nella diminuzione della fiducia dei consumatori e nel mancato raggiungimento di nuovi clienti. Richiamava la giurisprudenza secondo la quale il danno all'immagine aziendale, inteso come lesione dell'avviamento commerciale, è risarcibile anche in assenza di una specifica prova del danno patrimoniale, purchè sia dimostrata l'esistenza di un pregiudizio alla reputazione dell'impresa
e la sua idoneità a incidere negativamente sull'attività economica, in tal senso Cass. Civ. Sez. III
sent. n. 13824/2004; Cass. Civ. Sez. I sent. n. 24435/2005. Inoltre nella fattispecie è
configurabile anche il danno da perdita di chance, in quanto si sono realizzate perdita di opportunità di business e di collaborazioni commerciali che si sarebbero potute concretizzare se la pagina facebook fosse rimasta attiva, in tal senso Cass. Civ. Sez. III sent. n. 12213/2006 ;
Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 18239/2010 e, infine il danno non patrimoniale che si identifica nello
stress, disagio e sofferenza patiti dagli attori a causa dell'oscuramento della pagina Facebook,
che ha inciso negativamente sulla sfera personale e patrimoniale, causando loro ansia,
preoccupazione, frustrazione e senso di impotenza. Tale danno è risarcibile in quanto rientra nella categoria del danno morale che comprende ogni sofferenza morale, ogni turbamento e patema d'animo che il fatto illecito determina nella vittima ( in tal senso Cass. Civ. Sez. III,
sent. n. 23918/2006). Il danno non patrimoniale, rilevava la difesa, è risarcibile quando sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione anche quando derivi da un inadempimento contrattuale ( Corte di Cassazione Sez. U. Sentenza n. 26972 del
2008).
4 Le convenute hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di sostenendo CP_1
che la società non sarebbe competente a rispondere delle domande attoree, in quanto il servizio Facebook sarebbe gestito esclusivamente da . Tuttavia gli Controparte_2
attori rilevano che svolge un ruolo attivo nella gestione del servizio Facebook in CP_1
Italia, fornendo supporto agli utenti e gestendo i rapporti con le autorità italiane. Pertanto, la società è corresponsabile dei danni subiti dagli utenti a seguito della chiusura illegittima dei loro account . Inoltre le convenute non hanno mai contestato la circostanza che la pagina
Facebook fosse stata chiusa a seguito di una segnalazione effettuata da alle CP_1
autorità irlandesi. Pertanto la società non può sottrarsi alla propria responsabilità, adducendo la competenza esclusiva di . Controparte_2
La gop osserva- successivamente all'Ordinanza della Giudice I. del 2.5.22, CP_6
deliberando sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione formulata dalle convenute per il quale la Giudice Vollero si era riservata, sul rilievo che l'utente non sarebbe consumatore, avendo dedotto di avere utilizzato Facebook per scopo professionale, sicché la giurisdizione andrebbe individuata non in forza della normativa consumeristica ma secondo la proroga di giurisdizione prevista nelle Condizioni generali di contratto (clausola 4.4.:
"l'utente accetta che il reclamo verrà risolto davanti a un tribunale competente della
Repubblica d'Irlanda e che la legge irlandese disciplinerà le presenti Condizioni ed eventuali reclami, indipendentemente da conflitti nelle disposizioni di legge") che per la sola CP_4
va accolta l'eccezione e dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice irlandese perché utente non qualificabile come consumatore.
Quanto al merito osserva che gli attori hanno rappresentato che il profilo Pt_2 Parte_3
e le pagine Facebook a loro riferibili abbiano inciso sulla loro immagine e identità pubblica, essendosi ivi svolta intensamente la loro vita relazionale, e dunque con riflessi su ogni aspetto della loro vita sociale, tanto di natura privata che pubblica comprensivi, com'è ovvio, della stessa immagine e vita professionale.
Tali indicazioni sono state svolte dagli attori al fine di precisare l'intensità delle relazioni sociali svolte sul social network e la rilevanza assunta dallo stesso per la propria immagine pubblica ed identità personale, tale da aver subito un danno con la cancellazione. E' evidente, infatti, come ogni utente del social network utilizzi il proprio profilo al fine di promuovere le proprie relazioni sociali, ben oltre quelle promuovibili attraverso contatti strettamente
5 personali, sicché vi è sempre un'evidente ricaduta in ogni sfera della personalità e della vita di relazione e, dunque, anche sul piano dell'immagine e delle relazioni professionali.
Le convenute hanno contestato la titolarità passiva del rapporto in capo a , in CP_1
quanto estranea all'attività di “ gestione” del servizio.
Tuttavia deve ritenersi che Facebook Italia sia solidalmente responsabile con l' altra società convenuta, concorrendo nell'attività di commercializzazione dei servizi Facebook sul territorio dello Stato, nonché concorrendo nell'attività di promozione dei servizi medesimi, infatti “le attività di includono la consulenza, le pubbliche relazioni e la CP_1
comunicazione e sviluppo commerciale”, Trib. Milano nrg 68360/2013 sent. del 10.3.2016;
Corte di Appello di Milano nrg 3878/2019 sent. del 10.12.2020.
Riguardo all'inquadramento giuridico del contratto oggetto di causa, si deve osservare, brevemente, quanto segue.
Come noto, attraverso l' iscrizione" al servizio online l'utente accede ad un servizio di rete che gli consente di entrare in contatto con gli altri utenti in tutto il mondo, condividendo informazioni, documenti (fotografie, files, collegamenti ad altri siti ecc..) e svolgendo altresì discussioni a mezzo di messaggi -più o meno, a seconda delle opzioni selezionate- pubblici, oppure privati.
Le condizioni generali di contratto (cd. Condizioni d'uso) che regolano il rapporto tra ciascun utente e dispongono che "Facebook crea tecnologie e servizi che Controparte_7
consentono agli utenti di connettersi fra di loro, creare community e far crescere aziende. Le presenti Condizioni regolano l'uso di Facebook, Messenger e di altri prodotti, funzioni, app, servizi, tecnologie e software offerti da Facebook (i Prodotti Facebook o i Prodotti)".
Il gestore Facebook provvede a fornire tale servizio a titolo gratuito, traendo comunque vantaggio economico dalle inserzioni pubblicitarie, anche mediante l'utilizzo di dati personali degli utenti che consentono di offrire ai terzi spazi pubblicitari calibrati sugli specifici interessi dei loro destinatari.
A tale riguardo le menzionate condizioni d'uso dispongono che "anziché richiedere all'utente un pagamento per l'utilizzo di Facebook o degli altri prodotti e servizi coperti dalle presenti
Condizioni, Facebook riceve una remunerazione da parte di aziende ed organizzazioni per mostrare agli utenti inserzioni relative ai loro prodotti e servizi. Utilizzando i Prodotti di Facebook,
l'utente accetta che il social network possa mostrargli inserzioni che ritiene pertinenti per l'utente
6 e per i suoi interessi. Facebook usa i dati personali dell'utente per aiutare a determinare quali inserzioni mostrare all'utente.
Le condizioni precisano, ancora, che "Facebook inoltre fornisce agli inserzionisti report sulle prestazioni delle loro inserzioni per consentire di comprendere in che modo gli utenti interagiscono con i loro contenuti all'interno e all'esterno di Facebook. Ad esempio, vengono forniti agli inserzionisti dati demografici generali ed informazioni sugli interessi (per aiutarli a capire meglio il proprio pubblico). Facebook non condivide informazioni che identificano direttamente l'utente ( come il nome o l'indirizzo e-mail dell'utente che possono essere usati per contattarlo o identificarlo) senza l'autorizzazione specifica dell'utente e raccoglie e usa i dati personali dell'utente per fornirgli i servizi descritti in precedenza”.
Non può dubitarsi, dunque, che l'utente offra al gestore, con atto negoziale dispositivo,
l'autorizzazione ad utilizzare i propri dati personali a fini commerciali, sicché, nonostante
l'affermata gratuità del servizio, sussiste per entrambi i contraenti il requisito della patrimonialità della prestazione oggetto dell'obbligazione (art. 1174 c.c.).
A prescindere dall'utilizzo che la convenuta ne faccia (se li ceda e trasmetta a terzi oppure se se ne serva soltanto per offrire ai terzi i presupposti di un' informazione pubblicitaria mirata), non può revocarsi in dubbio che i dati personali dell'utente abbiano un manifesto valore economico e siano inquadrabili come controprestazione nel rapporto utente-gestore (sul riconoscimento del valore economico dei dati personali nell'ambito del rapporto negoziale fra utente e Facebook, cfr. da ultimo Tar Lazio, sez. I, 10 gennaio 2020, n. 260 per cui "il valore economico dei dati dell'utente impone al professionista di comunicare al consumatore che le informazioni ricavabili da tali dati saranno usate per finalità commerciali che vanno al di là dell' utilizzazione del solo "social network""; conforme Tar Lazio, sez. I, 10 gennaio 2020, n.
261; utile alla ricostruzione del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, ad abundantiam, anche l'art. 3, primo comma seconda parte della Direttiva 2019/770/UE,
"relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali" (in vigore dal maggio 2019, termine per misure di implementazione da parte degli
Stati membri: 1 luglio 2021) per cui "la presente direttiva si applica altresì nel caso in cui l'operatore economico fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali all'operatore economico").
7 Ne consegue il carattere evidentemente oneroso del rapporto negoziale, posto che il contratto è fondato su un evidente sinallagma, per cui alla prestazione del servizio da parte del gestore corrisponde il suo interesse ad utilizzare i contenuti, le reti di relazioni e i dati personali dell'utente, a fini di raccolta pubblicitaria.
Il regolamento contrattuale non prevede il diritto del gestore di recedere ad nutum, atteso che il recesso è espressamente previsto soltanto per l'ipotesi di violazione delle regole contrattuali da parte dell'utente.
A tale proposito nelle Condizioni d'Uso si legge che: "1) l'utente non può usare i Prodotti per adottare condotte o condividere contenuti: contrari alle Condizioni, agli Standard della community e ad altre condizioni e normative applicabili all'uso di Facebook da parte dell'utente; contrari alla legge, ingannevoli, discriminatori o fraudolenti;
contrari o in violazione dei diritti di altri utenti, compresi i loro diritti di proprietà intellettuale. 2) L'utente non può caricare virus o codici dannosi, né fare qualcosa che possa disabilitare, sovraccaricare o impedire il corretto funzionamento o aspetto dei Prodotti di Facebook. 3) L'utente non può accedere o raccogliere dati dai Prodotti di Facebook usando mezzi automatizzati (senza la previa autorizzazione di Facebook) o tentare di accedere a dati a cui l'utente non ha il permesso di accedere".
E' prevista, in particolare, in caso di violazione delle regole contrattuali da parte dell'utente una serie di misure rappresentate, in ordine di crescente gravità, dalla rimozione di contenuti alla sospensione dall'utilizzo del servizio e, nei casi più gravi, la disabilitazione dell'account, sia temporanea che definitiva.
Riguardo alle modalità di "irrogazione" delle diverse sanzioni contrattuali, le Condizioni prevedono che "in caso Facebook rimuova contenuti condivisi dall'utente a causa di una violazione degli Standard della community, Facebook informerà l'utente e illustrerà le opzioni a sua disposizione per richiedere una revisione, a meno che l'utente violi in modo serio o ripetuto le presenti Condizioni o nel caso in cui fare ciò esponga Facebook o altri utenti a responsabilità legale, danneggi la community di utenti di Facebook, comprometta o interferisca con l'integrità o il funzionamento di servizi, sistemi o Prodotti di Facebook, siano presenti restrizioni dovute a limiti tecnici oppure sia vietato farlo per motivi legali" e che
"Facebook può rimuovere o limitare l'accesso ai propri contenuti, servizi o informazioni, qualora stabilisca che tale azione sia ragionevolmente necessaria ad evitare o ridurre conseguenze legali o normative negative su Facebook".
8 La clausola 4.1 del regolamento negoziale prevede, infine, che "in caso Facebook stabilisca che l'utente abbia violato chiaramente, seriamente o reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli Standard della community, potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l'accesso dell'utente al suo account. Facebook potrebbe inoltre sospendere o disabilitare l'account dell'utente se questi viola in modo ripetuto i diritti di proprietà intellettuale di altri utenti o in caso Facebook sia obbligato a farlo per motivi legali", precisando che "nel caso in cui agisse in tal modo, Facebook informerà l'utente e illustrerà le opzioni a sua disposizione per richiedere una revisione, a meno che ciò esponga
Facebook o altri a responsabilità legale, danneggi la community di utenti Facebook, comprometta o interferisca con l'integrità o il funzionamento di servizi, sistemi o Prodotti di
Facebook, siano presenti restrizioni dovute a limiti tecnici oppure ove sia vietato farlo per motivi legali".
In conclusione, la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di account è prevista soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare l'utente delle ragioni della rimozione.
Ne consegue che la rimozione di un profilo personale o di una pagina a esso collegata in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dell'utente, e in carenza di qualsiasi informazione all'utente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore, inquadrabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. Il prolungarsi della rimozione di una pagina Facebook determina l'assoluta perdita di interesse degli utenti nei confronti della stessa e di conseguenza la vanificazione di tutto il tempo speso e l'attività svolta dagli attori per la sua implementazione con l'irrimediabile perdita dei followers finora acquisiti, in tal senso
Tribunale di Pordenone, sezione civile, sentenza del 10.1.2018. In buona sostanza si valorizza la circostanza che parte degli utenti di Facebook svolga una parte della propria vita di relazione sul social network e tragga dunque vantaggio dai propri profili anche per attività di natura professionale, in tal senso Trib. Bologna. Seconda sezione civile, ordinanza nrg 5206/2020.
Ciò posto, a fronte dell'allegazione attorea dell'avvenuto oscuramento da parte delle convenute della propria pagina senza alcun motivo, e dunque in violazione delle obbligazioni assunte con il perfezionamento del contratto, quest'ultima ha fondato la giustificazione scrivendo all'utente: "il tuo account è stato disattivato in modo permanente a causa della violazione degli Standard della Community di Facebook”.
9 In ogni caso, ciò che rileva ai fini della presente decisione è che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale ed essendo certa l'avvenuta cessazione della prestazione, dunque l'inadempimento delle convenute, incombeva sulle stesse l'onere di provare l'impossibilità sopravvenuta non imputabile oppure la legittimità del proprio recesso.
In carenza di allegazione e prova di qualsiasi causa giustificativa, contrattualmente prevista, la fattispecie va inquadrata dunque come inadempimento delle convenute rispetto all'obbligazione assunta di mantenere attiva la pagina Facebook.
Si profila, dunque, un comportamento negoziale palesemente contrario ai canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto che informano tutti gli ordinamenti dei paesi a civiltà giuridica a noi affine.
L'episodio descritto, nella misura in cui ha rappresentato un'ingiustificata limitazione delle relazioni interpersonali e delle comunicazioni degli attori, conseguite all'oscuramento del profilo dell'utente, rappresenta un comportamento idoneo a produrre conseguenze dannose sia in termini di sofferenza interiore che in termini di impedimento della possibilità di coltivare appunto quelle relazioni quotidiane costituenti manifestazione della personalità che avevano costituito la ragione stessa dell'adesione. Non può negarsi che sussista un danno morale sotto entrambi i profili della sofferenza interiore e del danno relazionale (Trib. Bologna Ordinanza nrg
5206/2020; Corte d'Appello di l'Aquila sent. 1659/21).
Gli attori nel caso di specie hanno allegato d'essere titolari di un profilo personale e di una pagina ricca di contatti, interazioni e scambi di comunicazioni con l'utenza Facebook.
Circostanza che per loro ha la sua importanza e, si ritiene, dovrebbe averla anche per il social, che ha come scopo il creare una rete di contatti ed una community.
A fronte di tale specifica allegazione, le convenute in possesso di tutti gli elementi relativi al numero di contatti, di interazioni sociali, di scambio di informazioni, alla pubblicazione e conservazione di fotografie e altro, hanno opposto soltanto l'avvenuto oscuramento della pagina che è stata ripristinata solo a seguito dell'avvio del presente giudizio, nonostante vi fosse stata una diffida da parte degli attori in data 29.6.21.Si consideri, infatti, che una volta rimosso il profilo e la pagina l'utente non ha più alcuna possibilità di accedere e di estrarre dati, mentre le convenute ne avevano piena disponibilità.
A riprova della vivacità del profilo personale e delle pagine degli attori questi hanno provato che utenti Facebook frequentavano il profilo e le pagine prima della loro rimozione.
10 E' evidente, secondo massima di comune ed indiscussa esperienza, che la partecipazione al social network Facebook rappresenti nell'attualità un elemento rilevantissimo per la vita di relazione dei suoi utenti.
Sarebbe assolutamente ridondante richiamare in questa sede l'importanza assunta dai social network nella vita sociale, in tutto il pianeta, e, in particolare l'importanza di Facebook, che è di gran lunga il primo e il più importante fra i social network. Facebook non è solo una occasione ludica, di intrattenimento, ma anche un luogo, seppure virtuale, di proiezione della propria identità, di intessitura di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero.
L'esclusione dal social network, con la distruzione della rete di relazioni frutto di un lavoro di costruzione considerevole in questo caso, è suscettibile dunque di cagionare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione, alla possibilità di continuare ad utilizzare la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma e, in ultima analisi, persino alla stessa identità personale dell'utente, la quale come noto viene oggi costruita e rinforzata anche sulle reti sociali. Tal danno non è facilmente emendabile creando un nuovo profilo personale e nuove pagine, atteso che resta la perdita della rete di relazioni, la quale viene costruita dagli utenti del social network con una attività di lungo periodo e non semplice.
Non avendo le convenute prodotto alcun elemento a sostegno di un ridotto utilizzo del profilo personale e della pagina, e avendo gli attori allegato un utilizzo assai intenso degli stessi, dato inoltre atto dell'impossibilità mostrata dalle convenute di ripristinare l'account, con perdita dunque per sempre di tutti i contatti, dei messaggi e dei documenti ivi conservati, appare equo stimare il danno di natura non patrimoniale in concreto patito dagli attori in Euro
10.000,00 per ognuno di essi.
Le convenute devono essere condannate, dunque, a pagare ai due attori l'importo di Euro
20.000,00 oltre interessi ex art. 1224, quarto comma c.c. dalla domanda al saldo e la rivalutazione monetaria.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue il principio di soccombenza, esse vengono liquidate in dispositivo tenendo conto del danno liquidato e dei valori medi dei parametri vigenti ai sensi del D. M. 55/14 per le fasi di studio ed introduttiva, e ai sensi del Dm 147/22 per le fasi istruttoria e decisionale, maggiorate per la presenza di due parti aventi la medesima posizione processuale, cui non v'è ragione di discostarsi ( Corte di Appello di Milano rg
3951/2016 sent. del 30.01.2018). Segue la condanna alle spese di Ctu già liquidate che è stata eseguita su richiesta degli attori.
11 Nulla per le spese di lite nei confronti della icorrendo il difetto di giurisdizione. CP_4
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice irlandese per la domanda proposta da
CP_4
Rileva che il danno professionale da lucro cessante è stato stimato dal Ctu in €73.528,00,
Non accoglie l'eccezione del difetto di legittimazione passiva di , e per l'effetto CP_1
Accertata la responsabilità delle convenute
NA ) già e Controparte_2 CP_2 Controparte_3
in plrpt a pagare in solido agli attori e l'importo di Euro Controparte_8 Pt_2 Parte_3
10.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno oltre interessi ex art. 1224, quarto comma c.c. dalla domanda al saldo e la rivalutazione monetaria,
NA le convenute ) già Controparte_2 CP_2 CP_3
e in plrpt al pagamento in solido delle spese di Ctu già liquidate,
[...] Controparte_8
NA le convenute ) già Controparte_2 CP_2 [...]
e in plrpt a rifondere in solido le spese di lite sostenute dagli CP_7 Controparte_8
attori e nel presente giudizio che liquida in €789,83 per le spese e di Parte_3 Pt_2
€6494.70 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti con attribuzione al loro procuratore costituito, nulla per le spese di lite nei confronti di CP_4
Napoli, 11.7.2025
La Gop
Angela Ronconi
12