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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1960/2020 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'avvocato Monica Marras, presso la quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro la
con sede in Cagliari, viale Elmas n. 155, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore (c.f. , rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avvocato Salvatore Pilurzu, presso il quale è elettivamente domiciliata
Convenuta
*******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
A) Riconoscere e dichiarare la continuità del rapporto di lavoro fra
l'esponente e la almeno dalla data dell'11 gennaio Controparte_1
2006 e fino alla data dell'8.11.2019;
pagina 1 B) Riconoscere e dichiarare pertanto e comunque la natura subordinata
e continuativa del rapporto di lavoro così individuato temporalmente;
C) Condannare pertanto e comunque a Controparte_1
corrispondere le differenze retributive maturate come da conteggi espletati e che saranno svolti ulteriormente in corso di causa;
ivi comprese ferie non godute, trattamento di fine rapporto (incluso quello maturato fino al 2010 al netto di eventuali acconti percepiti), permessi
ROL non goduti, mensilità aggiuntive;
D) Condannare la convenuta alla ricostituzione della posizione contributiva del SI. nella misura di legge;
Pt_1
E) Condannare la convenuta alla corresponsione delle retribuzioni maturate fino alla data di presentazione del presente ricorso o, in subordine, fino alla data della prima diffida;
inoltre, alla corresponsione del risarcimento di cui all'art. 15 St. lav. o, in subordine, di cui all'art. 8
L. 604/1966;
F) In subordine, condannare la controparte alla corresponsione di adeguato indennizzo per l'ingiustificato arricchimento determinato dalla erogazione delle prestazioni lavorative;
G) Somme tutte rivalutate e munite di interessi come per legge.
H) Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite, ivi incluse le spese di cui all'art. 13 comma 10
L. Prof. For.; oltre accessori tributari e previdenziali come per legge”.
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare integralmente le domande del ricorrente, con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 luglio 2020 il signor
[...]
ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della per Controparte_1
sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte (ad eccezione della
pagina 2 domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, formulata alla prima udienza, tenutasi in data 9.2.2021).
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di aver prestato la propria opera lavorativa, in regime di subordinazione e con carattere di continuità, per un rilevantissimo periodo, alle dipendenze di una serie di soggetti, i quali tutti, più o meno mediatamente, facevano capo ai signori ed . Parte_2 Parte_3
Tale rapporto, esplicatosi a vario titolo fin dal 1988, era stato, infine, oggetto di un inquadramento nell'alveo del lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal 1° luglio 2005, mediante un contratto stipulato fra il ricorrente la società Incas Pisano S.p.A., poi divenuta
CP_1 CP_1
Il ricorrente era stato inquadrato con la qualifica di impiegato, con mansioni di quadro, livello Q, come da dichiarazione di servizio agli atti di causa.
L'azienda datrice di lavoro aveva applicato al rapporto di lavoro in questione il C.C.N.L. per le imprese industriali del settore della carta.
Il rapporto si era protratto solamente fino alla fine dell'anno, ma era ripreso, con la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro subordinato, il giorno 11 gennaio 2006: tale interruzione era valsa ad introdurre in azienda il nell'ambito delle assunzioni di soggetti con Pt_1
disabilità, cui la società, in quel torno di tempo, era tenuta a provvedere.
Il nuovo rapporto, pertanto, aveva avuto le medesime caratteristiche del precedente.
Le mansioni esplicate dall'esponente e le modalità di esplicazione della prestazione lavorativa erano state, in sintesi, le seguenti:
a) il disponeva di un proprio ufficio, una stanza nella quale Pt_1
svolgeva attività lavorativa e che condivideva con il signor Pt_4
, figlio dei titolari delle partecipazioni sociali della società datrice
[...]
di lavoro ed investito di cariche amministrative in alcune società del gruppo;
tale ufficio era ubicato nel capannone industriale nel quale ha
pagina 3 sede la società e dove veniva in concreto esercitata l'attività CP_1
di produzione e di commercio all'ingrosso di prodotti cartari e simili;
b) Il effettuava costantemente e continuativamente Pt_1
maneggio di denaro e seguiva i flussi contabili della (ma CP_1
anche, per il vero, delle altre società del gruppo); riceveva in consegna le buste nelle quali venivano conservati gli incassi della giornata, provvedeva al conteggio e predisponeva le distinte di versamento per le banche presso le quali erano accessi i conti correnti societari ( CP_2
, presso la filiale del Largo Carlo Felice di Cagliari,
[...] CP_3
presso la filiale di Piazza Ichnusa a Cagliari, e presso Controparte_4
la filiale Cagliari Centro, viale Bonaria) senza, peraltro, mai ricevere l'indennità di cassa;
c) era compito del compilare gli assegni o farli compilare Pt_1
dagli impiegati;
gli assegni venivano poi sottoscritti dai legali rappresentanti della società, e pertanto dai signori e Parte_3 Pt_2
;
[...]
d) l'esponente svolgeva compiti di coordinamento dei dipendenti;
in tale mansione, egli assicurava il collegamento fra gli amministratori ed il personale, facendosi tramite di ogni informazione (per esempio, verificando le giacenze, gli ordini, ecc.) o di ogni richiesta (concessione di ferie, permessi, ecc.); ancora, era compito dell'esponente individuare i soggetti cui demandare le specifiche attività da svolgere, sorvegliarli nell'esecuzione, riportare agli amministratori i dati relativi alle attività espletate;
nello specifico, tale coordinamento veniva svolto rispetto ai signori , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , e
[...] Parte_14 Parte_15 Persona_1 Parte_16
oltre che rispetto ai signori e Persona_2 Parte_17 Pt_18
i quali ultimi erano dipendenti della società Silca s.r.l., poi
[...]
incorporata dalla;
CP_1
pagina 4 e) il teneva i rapporti con i vari professionisti che Pt_1
erogavano servizi alla società, fra cui la consulente del lavoro rag.
il commercialista dott. il commercialista Persona_3 CP_5
dott. i legali della società (al tempo, soprattutto l'avv. CP_6
EL CO, del Foro di Cagliari), il tutto, come di consueto, sotto la supervisione dell'organo amministrativo della società;
f) l'esponente seguiva la manutenzione del capannone (pittura delle pareti interne e esterne, pulizia e sistemazione del piazzale), dei macchinari e delle altre strutture della società, tenendo i rapporti con i vari fornitori dei relativi servizi e/o avvalendosi dei dipendenti all'uopo designati;
g) l'esponente teneva costantemente i rapporti con numerosi fornitori della società, fra cui SA TR (trasportatore), SA AN
(fattorino), CA (elettricista), NE IA (fornitore vernici e diluenti), TR (materiali vari), (ingegnere), Persona_4
(ingegnere), (fabbro), (elettricista), Per_5 Persona_6 Per_7
GU (trasporti), LM (assicurazioni), DD AM (fornitore legname), ecc.;
h) il verificava e faceva verificare le merci in magazzino, in Pt_1
arrivo ed in uscita, facendole scaricare, controllandone qualità e quantità, stoccandola;
controllava, sulla base di istruzioni piuttosto dettagliate impartite dalla SI.ra , i layout dell'esposizione nonché delle Pt_3
scaffalature.
Tutte queste attività venivano svolte sotto la costante supervisione e le direttive assidue del signor e della signora , che avevano CP_1 Pt_3
sempre mantenuto la direzione ed il coordinamento della società e dei suoi dipendenti.
Il rapporto di lavoro dell'esponente, formalizzato come prima detto, si era protratto fino al 31.12.2010.
In quella data, il aveva comunicato al che la sua CP_1 Pt_1
posizione lavorativa avrebbe dovuto proseguire sotto differenti forme,
pagina 5 per ovviare al costo delle posizioni contributive e della correlata imposizione fiscale, gravanti sull'azienda.
Il aveva dato, quindi, le proprie dimissioni, di fronte alla Pt_1
promessa che la sua attività lavorativa sarebbe proseguita senza alcun cambiamento.
In occasione della cessazione di tale primo rapporto lavorativo, il non ricevette il trattamento di fine rapporto. Pt_1
Il relativo importo (assommante, secondo i calcoli della parte datoriale, a euro 10.574,93) era stato, infatti, trattenuto dalla società, sulla giustificazione di una difficoltà economica e del perdurare sostanziale del rapporto;
il promise, in quella circostanza, al che CP_1 Pt_1
l'erogazione del dovuto sarebbe avvenuta mediante piccole tranches, man mano che fosse maturata la relativa liquidità. Ciò effettivamente avvenne, almeno in minima parte, e con cadenza assolutamente causale, ma il non diede mai riscontro alle richieste, formulate dal CP_1
ricorrente, della corresponsione del saldo dovuto, vincolando ogni pur minima erogazione al persistere del rapporto di lavoro ed al miglioramento della condizione dell'azienda.
Del resto, che il T.F.R. non avesse trovato integrale pagamento è confermato dalla richiesta di chiarimenti, avanzata dal commercialista della società, in ordine al persistere della correlata posta di bilancio “a debito”; allo stesso modo, la relativa posta non trova spazio nell'ultimo prospetto retributivo, ed è computato come “rimasto in azienda” nel
CUD 2011.
In larga parte all'esistenza del credito in questione era dovuta la scelta del ricorrente di mantenere il rapporto di lavoro;
tale rapporto, nelle intenzioni del ricorrente, avrebbe dovuto protrarsi almeno per il tempo necessario all'integrale percezione del T.F.R. e, allo stesso tempo, avrebbe dovuto fornire la necessaria integrazione ad una pensione assai ridotta, che aveva tale minima entità proprio per il fatto che la stabilizzazione del rapporto con l'impresa fosse avvenuta dopo molti anni
pagina 6 (dal 1988 al 2005, come si è detto) di “collaborazione” non correttamente contrattualizzata.
Secondo gli accordi, in esito alla cessazione formale del rapporto di lavoro con la , la reale condizione lavorativa del ricorrente CP_1
non era affatto mutata.
In particolare, fra il 1° gennaio 2011 ed il 2 marzo 2011, il ricorrente aveva continuato a recarsi al lavoro regolarmente e con i medesimi orari di sempre, e quindi a svolgere le medesime attività, sempre seguendo le disposizioni del e della . CP_1 Pt_3
Il 2 marzo 2011, la , come sempre per il tramite del CP_1
, aveva proposto al ricorrente la stipulazione di un primo contratto CP_1
di collaborazione coordinata e continuativa, di durata annuale, dal 2 marzo 2011 al 31 dicembre 2011, con mansione dichiarata di coordinatore del settore amministrativo e contabile;
a tale contratto ne avevano fatto seguito degli altri esattamente identici, fino a coprire l'intero anno 2018.
Per tutta la durata dei contratti, e anche nei periodi di rapporto privi di inquadramento formale, il ricorrente aveva continuato a svolgere le medesime attività svolte in epoca precedente, durante la formale vigenza del contratto di lavoro subordinato.
In particolare, il lavoro veniva svolto nella medesima postazione sempre avuta presso la sede della , e il ricorrente occupava la CP_1
medesima stanza, aveva accesso alla medesima documentazione e collaborava con i medesimi soggetti.
Inoltre, osservava un orario di lavoro articolato dalle 9 alle 13 e dalle
15 alle 19, dal lunedì al venerdì; il sabato, invece, l'orario era limitato alla fascia oraria dalle 9 alle 13, anche se talvolta, il sabato, per espressa richiesta del , il ricorrente non si tratteneva per tutto il turno. CP_1
Il ricorrente riceveva sempre le istruzioni sul lavoro direttamente dai signori ed , i quali specificavano di volta in volta Parte_2 Parte_3
quali fossero i suoi compiti.
pagina 7 Alle ore 9, ma spesso anche un'ora prima, su richiesta dei signori e , il ricorrente si recava presso la sede sociale della CP_1 Pt_3 CP_1
in viale Elmas, che spesso provvedeva ad aprire, avendo la
[...]
disponibilità di una copia delle chiavi. In particolare, i signori e CP_1
gli ordinavano di aprire la sede ogniqualvolta loro stessi o altri Pt_3
dipendenti non fossero stati già presenti.
Successivamente, ed in base alle necessità ed agli ordini impartiti dagli amministratori, egli raggiungeva altre unità produttive o altri uffici della società, ovvero si recava negli studi professionali dei consulenti del lavoro, dell'avvocato, dei commercialisti, ecc.; ancora, si recava nello stabilimento ex Silca o nei negozi nella via Paoli e in viale CP_1
GI EL.
Svolti tali incarichi, faceva rientro presso la sede della , CP_1
ove rioccupava la propria postazione e procedeva ai normali incarichi della giornata, fra cui la gestione dei flussi di cassa, la gestione dei rapporti con i fornitori, la verifica degli arrivi e delle partenze delle merci, nonché delle giacenze del magazzino, i rapporti con i dettaglianti e gli acquirenti della merce, ecc.
Similmente a quanto sempre avvenuto in passato, era compito specifico del ricorrete predisporre e tenere un brogliaccio degli incassi, del quale rispondeva specificamente ed esclusivamente al . CP_1
In esecuzione di ordini impartiti di volta in volta dai signori e CP_1
, egli svolgeva attività fuori dalla sede aziendale. Era stato inviato, Pt_3
per esempio, a verificare lo stato dei locali nel viale GI EL in occasione di un furto intervenuto il giorno 30.5.2018 ed in occasione di un allagamento, intervenuto negli anni fra il 2013 ed il 2015.
A propria volta, coordinava alcuni dei colleghi, attribuendo a ciascuno i compiti necessari.
Verso la fine del 2018, era stato specificamente incaricato di provvedere alla formazione della signora che avrebbe Parte_7
pagina 8 dovuto alleggerire il suo lavoro, specie per quanto atteneva alla parte contabile e amministrativa dell'attività.
Egli doveva giustificare ogni spostamento, assenza o ritardo direttamente con il signor o con la signora . Parte_2 Parte_3
Costoro non mancavano di chiedere immediatamente giustificazioni e, ancor prima, informazioni ai colleghi sull'assenza.
La retribuzione veniva corrisposta mediante dazione della somma indicata nei contratti di collaborazione (un importo assolutamente minimale, pari, nel 2016, a euro 1.000,00 lordi per l'intera annualità) e mediante qualche ridotta dazione brevi manu, di poche centinaia di euro ogni tanto, sulla promessa che il saldo sarebbe stato effettuato quanto prima e passata la situazione di difficoltà del gruppo. Tali dazioni assai spesso si riferivano peraltro alle somme dovute a titolo di T.F.R. a seguito della formale interruzione del rapporto originario.
L'ultimo contratto formalizzato sotto la veste del contratto di collaborazione fra le parti era scaduto il 31.12.2018.
In seguito alla predetta scadenza, il ricorrente aveva continuato a recarsi presso il posto di lavoro, osservando identici orari, svolgendo identiche mansioni e ricevendo come sempre istruzioni e direttive, senza alcuna soluzione di continuità rispetto alla situazione precedente.
Tale stato di cose era durato fino alla data del 29 gennaio 2019.
In quest'ultimo periodo, il ricorrente si occupò in modo particolare della formazione della collega che lo affiancava Parte_7
costantemente, per specifiche direttive degli amministratori.
La mattina del 23 gennaio 2019, il ricorrente ebbe un colloquio con i signori , i quali gli chiesero di redigere un elenco dettagliato delle CP_1
mansioni principali da lui svolte, al fine di poterle ridistribuire su altri collaboratori, affermando di avere intenzione di modificare il rapporto di lavoro in essere e l'organizzazione aziendale.
Il ricorrente provvide immediatamente e fornì l'elenco, che fu consegnato alla signora la mattina del 24 gennaio. Parte_3
pagina 9 In quell'occasione, acquisito l'elenco delle mansioni, la signora Pt_3
convocò una riunione nel proprio ufficio, invitando tutti coloro che figuravano nell'elenco redatto dal ricorrente, al fine di rendere edotti i dipendenti dei nuovi compiti attribuiti;
nel contempo, fu chiesto al ricorrente di effettuare le consegne della documentazione correlata e di quanto necessario per lo svolgimento del lavoro alle varie persone nelle giornate successive.
Ultimata tale attività, la mattina del 29 gennaio, all'apertura, il ricorrente fu raggiunto dal dottor , il quale lo informò del fatto che, CP_1
da quel momento in poi, non avrebbe più dovuto recarsi al lavoro, senza altro precisare sulle sue effettive condizioni o sul prosieguo del rapporto.
Anche in quel momento, peraltro, il ricorrente chiese notizie delle prestazioni che gli sarebbero dovute essere erogate in precedenza (il
T.F.R., da aggiornarsi evidentemente all'ulteriore attività svolta nonché tutte le differenze retributive per il lavoro svolto dal 2011 a quel momento), senza ricevere risposta.
Tale periodo di inattività si protrasse per un lungo tempo, nonostante le richieste di chiarimento del ricorrente, operate inizialmente per le vie brevi, data la quasi quarantennale conoscenza con le controparti.
Infine, il ricorrente si risolse ad inviare una diffida, recante la data dell'8 novembre 2019, nella quale rimarcava il carattere subordinato e continuativo del rapporto e la presumibile ascrivibilità a una pluralità di soggetti contemporaneamente della qualifica datoriale, chiedendo tanto la costituzione della posizione previdenziale, quanto il pagamento delle conseguenti differenze retributive. Il riscontro fu, purtroppo, negativo.
In esito al silenzio delle controparti, il ricorrente propose istanza di conciliazione monocratica (con P.E.C. e raccomandata del 28.2.2020) e collegiale (con P.E.C. del 3.3.2020), rimaste prive di riscontro alla data di deposito del ricorso.
1.2. Svolta tale espositiva in fatto, parte ricorrente ha osservato come tra le parti in causa fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato e
pagina 10 come le anche le mansioni svolte nell'arco temporale di durata della fittizia collaborazione coordinata e continuativa fossero pienamente riconducibili alla declaratoria contrattuale attribuita in precedenza, ovverosia quella di quadro, secondo il C.C.N.L. Carta Industria, se non altro in quanto pienamente coincidenti con quelle esplicate nel periodo anteriore alla soltanto formale cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Ha inoltre osservato come la parte datoriale non avesse mai formalizzato alcun recesso, limitandosi a dichiarare al lavoratore che la sua attività non era più necessaria;
per tal via, il lavoratore si era trovato in una situazione in cui manteneva evidentemente un vincolo contrattuale ma non poteva esplicare (per motivi non propri) la prestazione lavorativa, né percepiva retribuzione alcuna.
Era pertanto giustificata la domanda di corresponsione delle retribuzioni successive al gennaio 2019, almeno fino alla data della prima diffida (8.11.2019).
Di conseguenza, il ricorrente ha domandato il pagamento delle differenze retributive, di T.F.R. e relative agli istituti economici accessori
(quali R.O.L., permessi, ferie, ecc.) che fossero risultati applicabili, il tutto secondo i conteggi allegati al ricorso, relativi al periodo dall'11.1.2006 all'8.11.2019, per un importo totale indicato in euro
300.617,01, con le ulteriori conseguenze in termini di ricostituzione della posizione contributiva.
Inoltre, data la nullità del licenziamento, era giustificata l'applicazione del regime di tutela reale prevista dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con opzione, già formulata nel ricorso, per il risarcimento in forma monetaria e la corresponsione di 15 mensilità della retribuzione, in via sostitutiva alla reintegrazione nel posto di lavoro.
In subordine, il ricorrente ha domandato l'applicazione del regime di tutela obbligatoria di cui all'art.
8. L. 604/1966, con la corresponsione di
pagina 11 un'indennità pari a dieci mensilità della retribuzione globale, in ragione della durata più che decennale del rapporto.
2. Con comparsa depositata in data 28.1.2021 la società convenuta si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.
In particolare, ha dedotto quanto segue.
Ha affermato che il ricorrente aveva effettivamente lavorato alle dipendenze della dal 1.7.2005 al 31.12.2005 e CP_1
successivamente dall'11.1.2006 al 31.12.2010, con l'inquadramento e le mansioni dichiarate in ricorso.
Non era vero, invece, che il rapporto di cui sopra era cessato su richiesta dell'azienda per proseguire sotto differenti forme, ed ovviare così al costo delle posizioni contributive e della correlata imposizione fiscale gravante sulla , essendo vero, invece, che il CP_1
al compimento del sessantacinquesimo anno di età, aveva Pt_1
raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità e per conseguire la stessa si era dimesso dal proprio incarico lavorativo, cessando ogni sua attività.
Neppure corrispondeva al vero che, successivamente al collocamento in pensione, l'attività prestata dal fosse proseguita quale Pt_1
rapporto di fatto avente i caratteri del lavoro subordinato.
Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ai primi di marzo 2011, su pressante richiesta dell'ex dipendente, che non voleva restare a casa inattivo, pur non avendo alcuna necessità in tal senso, giacché ampiamente coperta nei suoi ruoli organizzativi aziendali, la CP_1
si era resa disponibile ad offrire al un contratto di Pt_1
collaborazione (tipologia co.co.co.) fino al 31.12.2011, per lo svolgimento di mansioni di coordinamento del settore amministrativo e contabile della società; contratto poi legittimamente prorogato per altri tre anni fino al 31.12.2015.
Detto contratto, datato 3 marzo 2011 e regolarmente firmato dalle parti, era stato comunicato al competente Ufficio del Lavoro con gli ordinari strumenti d'invio telematico, al pari delle successive proroghe.
pagina 12 Con decorrenza dal 1° gennaio 2016 le parti si erano accordate ed avevano sottoscritto un nuovo contratto di collaborazione continuata e coordinativa, anch'esso prorogato per tre volte fino al 31.12.2019.
Detto ultimo rapporto si era risolto consensualmente il 31.1.2019 e a tale data era cessato definitivamente.
Parte convenuta ha quindi negato che il rapporto fra le parti in causa fosse proseguito con le medesime modalità anche dopo le dimissioni per pensionamento del e quindi per il periodo successivo alla Pt_1
stipulazione dei contratti di collaborazione continuata e coordinativa, ed ha espressamente contestato la natura subordinata del rapporto per tale periodo.
Ha quindi allegato che, durante l'intero periodo di vigenza dei contratti di collaborazione, il non seguiva orari fissi di lavoro, Pt_1
pur se era presente presso la sede dell'azienda quasi tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì ed ivi si tratteneva per alcune ore, in genere dalle 09:00 fino alle 12:30/13:00. Non era invece mai presente il pomeriggio e la sera e neppure il sabato.
Il ricorrente si allontanava liberamente dalla sede della CP_1
per svolgere attività personali, quali ad esempio l'attività ginnica quotidiana, proprie commissioni, le incombenze legate alla cura dei propri nipoti, e certamente non aveva alcun obbligo di informare gli amministratori, né tantomeno di giustificare i suoi spostamenti e le sue assenze.
Nel predetto periodo egli non svolgeva le mansioni già svolte sotto la vigenza del rapporto di lavoro subordinato, ma si occupava, pressoché esclusivamente, del controllo degli incassi contanti della società, mediante un nuovo conteggio operato in presenza del contabile della società, in genere la ragioniera che predisponeva a Controparte_7
seguire i documenti per il deposito in banca.
pagina 13 Occasionalmente il compiva delle commissioni bancarie, Pt_1
quali versamenti o pagamenti e si occupava della consegna materiale di documenti e dello svolgimento di pratiche assicurative.
Nessun'altra mansione era stata in concreto espletata dal in Pt_1
detto periodo, nell'ambito dell'organizzazione contabile della società convenuta, giacché non sapeva usare il computer, operava i calcoli esclusivamente a mano e segnava gli esiti dei propri conti su carta con l'ausilio di una penna, senza l'utilizzo di apparati elettronici, non essendo in possesso di alcuna competenza nell'utilizzo di software di contabilità
e/o gestionali aziendali.
Inoltre, non espletava alcuna attività di coordinamento del personale, il quale era invece organizzato direttamente dagli amministratori.
Il ricorrente non ha neppure mai svolto alcuna attività di addestramento degli altri collaboratori aziendali, anche in ragione della sua già citata incapacità ad operare con il computer.
In ragione della natura della prestazione effettivamente resa, tra le parti era intercorso un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, resa nel tempo da un lavoratore autonomo.
Parte convenuta ha altresì eccepito la prescrizione del diritto del ricorrente a percepire tutte le corresponsioni (differenze di retribuzione, le mensilità aggiuntive, TFR ed indennità), che sarebbero dovute al prestatore di lavoro con cadenza annuale o inferiore e con scadenze periodiche nei cinque anni antecedenti il deposito del ricorso.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante prova per testimoni.
È stata inoltre ammessa la produzione, curata dal ricorrente, dei verbali delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento ispettivo dinanzi all' dei quali il ricorrente ha avuto la disponibilità in CP_8
seguito ad apposita istanza di accesso agli atti.
4. Con comparsa del 5.5.2025, depositata in pari data - allorquando era stata già svolta l'istruttoria testimoniale ed il giudice, con ordinanza
pagina 14 del 19.2.2025, aveva formulato alle parti una proposta conciliativa - si è costituito in giudizio per la convenuta, in luogo dei precedenti difensori,
l'avvocato Salvatore Pilurzu.
La società convenuta, per il tramite del nuovo difensore, oltre a ribadire tutte le proprie difese ed eccezioni, ha addotto la circostanza di fatto per cui il ricorrente “dopo il suo pensionamento, ha sempre ricevuto mensilmente non meno di euro 1000 netti che venivano costantemente prelevati in presenza di colleghi di lavoro” (pag. 7 della memoria di costituzione di nuovo difensore).
Si trattava, pertanto, di corrispettivi la cui entità era ben sufficiente a paralizzare ogni pretesa del ricorrente per il periodo successivo al pensionamento.
Parte convenuta si è resa disponibile a riconoscere al ricorrente, in via conciliativa, soltanto il T.F.R. maturato al termine del rapporto di lavoro subordinato, oltre ad un concorso spese.
Successivamente all'esperimento, con esito negativo, del tentativo di conciliazione, la causa è stata tenuta in decisione in seguito al deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
*******
5. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
5.1. Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Come si dirà del prosieguo della motivazione, il rapporto di lavoro subordinato, pacificamente in essere tra le parti sino al 31 dicembre 2010,
è proseguito per facta concludentia sino al 29 gennaio 2019.
Come è emerso dai documenti di causa, ed in particolare dalla nota del
Centro per l'Impego di Cagliari presso l'ASPAL del 29.7.2020, in risposta alla richiesta del ricorrente, per il periodo dal 1.1.2009 al
31.12.2019 presso la risultavano in organico n. 4 dipendenti. CP_1
Pertanto, la società convenuta non superava la soglia dimensionale per
pagina 15 l'applicazione della tutela reale di cui all'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori, con le note conseguenze in tema di decorrenza della prescrizione soltanto al termine del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4)
c.c., non operante nel corso del rapporto per le ragioni appena esposte, è stata tempestivamente interrotta dalla diffida dell'8 novembre 2019 e quindi dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 12 novembre 2020.
5.2. Venendo all'esame dei fatti di causa, si osserva quanto segue.
L'oggetto della controversia è costituito dalla ricorrenza, per il periodo successivo alla formale cessazione del rapporto di lavoro subordinato pacificamente in essere tra le parti sino al 31 dicembre 2010,
e quindi per il periodo dal 1° gennaio 2011 in poi, di un rapporto di lavoro subordinato, ovvero di genuini rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Applicando i principi generali di cui all'art. 2094 c.c., è stato da tempo affermato che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, specie in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale,
l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata, in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (tra le molteplici pronunce in tal senso, v. Cass. civ., Sezione
pagina 16 Lavoro, ordinanza n. 5436 del 25.2.2019; v. anche Cass. civ., Sezione
Lavoro, sentenza n. 9252 del 19.4.2010: nella specie, con la pronuncia da ultimo citata la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva qualificato come di lavoro subordinato il rapporto intercorso tra un'insegnante di scuola privata e l'istituto ove essa insegnava attraverso l'individuazione di rilevanti indici sintomatici, quali l'assoggettamento del lavoratore al potere di coordinamento e disciplinare del datore di lavoro, il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, la fissazione dell'orario di lavoro e degli orari delle attività ausiliarie da parte del datore di lavoro, l'obbligo del rispetto dei programmi di insegnamento ministeriali, e la svalutazione, invece, dell'importanza dell'espressione formale della volontà contrattuale, riportata nella sottoscrizione di un modulo a stampa ove il rapporto veniva definito come autonomo).
Nel caso di specie, si osserva, in primo luogo, che nei contratti di collaborazione, tutti di tenore pressoché identico, l'oggetto della collaborazione medesima è descritto in maniera estremamente lacunosa e generica, in quanto si fa riferimento ad un non meglio precisato
“incarico di Coordinatore settore amministrativo e contabile”, che la società ha ritenuto di dover affidare al ricorrente, in quanto “persona in possesso di approfondite conoscenze specifiche”, e che egli avrebbe dovuto svolgere “in stretta coordinazione con le strutture aziendali”
(previsione, quest'ultima, non riportata nel contratto di collaborazione del 2016).
Non vengono tuttavia specificati in alcun modo i compiti che, nell'ambito della predetta attività di coordinamento, il ricorrente era chiamato a svolgere.
Ulteriore elemento di singolarità dei predetti contratti è costituito dall'esiguità del compenso, previsto in soli euro 1.100,00 annui pur a fronte di un'attività ritenuta come altamente qualificata, quale quella di coordinamento, per la quale si riteneva necessario il possesso di approfondite conoscenze specifiche.
pagina 17 È stata tardivamente dedotta da parte convenuta la circostanza per cui il ricorrente avrebbe percepito, evidentemente a tiolo di compenso per la collaborazione in essere, la somma di 1.000,00 euro mensili, che lui stesso avrebbe prelevato.
Trattasi di un'eccezione in senso stretto, che parte convenuta avrebbe dovuto formulare entro i termini preclusivi fissati dall'art. 416 c.p.c..
Per tale ragione, la prova del predetto fatto neppure può formare oggetto di giuramento decisorio, che la parte convenuta si è riservata di deferire, senza tuttavia procedere in tal senso, poiché anche nel rito del lavoro resta ferma la necessità che la domanda o l'eccezione di cui il giuramento mira a provare la fondatezza sia stata tempestivamente e ritualmente proposta (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 3844 del
7.6.1988 e successive pronunce conformi).
Nella realtà dei fatti, e a discapito delle previsioni di cui ai citati contratti di collaborazione, da quanto è chiaramente emerso in sede istruttoria, il ricorrente ha continuato a svolgere, sia pure in parte e con un differente orario, le stesse mansioni proprie del precedente rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito del quale era inquadrato nel livello di quadro.
Per tale ragione, deve ritenersi che le parti abbiano inteso simulare un rapporto di collaborazione, intendendo, in realtà, proseguire il precedente rapporto di natura subordinata.
In particolare, la stipulazione dei predetti contratti di collaborazione è stata verosimilmente prevista dall'azienda datrice di lavoro al fine di ottenere un notevole risparmio degli oneri fiscali e contributivi, ed è stata accettata dal prestatore di lavoro al fine di ottenere fin da subito il trattamento pensionistico.
Tutti i testimoni sentiti nel corso del presente giudizio, al pari dei sommari informatori sentiti nel corso del procedimento ispettivo, i cui verbali costituiscono un mezzo di prova (c.d. prova atipica), hanno
pagina 18 rilasciato dichiarazioni dalle quali si evince la prosecuzione del rapporto di subordinazione.
Si rammenta che, come è noto, diversamente dai fatti che i funzionari ispettivi attestino essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, che hanno fede privilegiata, le dichiarazioni ad essi rese dai dipendenti del datore di lavoro sono liberamente apprezzabili dal giudice, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie (Cass. civ.,
Sezione Lavoro, ordinanza n. 10634 del 23.4.2025).
Il testimone , dipendente della convenuta sino dal 1997 Parte_6
con mansioni prima di tecnico e poi di impiegato, ha riferito che il ricorrente, prima del suo pensionamento, seguiva il settore industria con il signor . Parte_2
Ha poi riferito che il ricorrente gestiva i contatti con le assicurazioni e con i fornitori che facevano la manutenzione dello stabile e che offrivano servizi alla . Inoltre, gestiva il personale, nel senso che CP_1
consegnava a dipendenti le buste paga. Il testimone ha riferito che il ricorrente manteneva i contatti con il personale anche in relazione alle richieste di ferie che i dipendenti inoltravano a lui;
ha riferito che il ricorrente gestiva la cassa. Quando i dipendenti, tra cui lo stesso testimone, chiudevano la cassa, consegnavano al ricorrente il denaro la mattina successiva.
Inoltre, si occupava di coordinare il lavoro dei trasportatori che consegnavano la merce ai clienti, indicando loro le attività che dovevano svolgere quotidianamente.
In assenza dei titolari, i dipendenti facevano riferimento al ricorrente, che demandava loro le specifiche attività da svolgere e ne sorvegliava l'esecuzione.
I titolari, ovvero gli amministratori della società, gli impartivano le direttive.
Secondo il testimone, il ricorrente “era un po' l'uomo di fiducia dei titolari”.
pagina 19 Il predetto testimone ha poi riferito che, dopo il pensionamento, il lavorava solo la mattina, dalle 9.00 alle 13.00, e che il sabato Pt_1
mattina si recava qualche volta all'apertura e poi andava via.
Ha riferito che l'attività lavorativa del ricorrente si è ridotta, in quanto non si occupava più del settore industria e dei rapporti con i fornitori, gestiva sempre il personale e la parte delle assicurazioni e della manutenzione del capannone.
Ha riferito che il ricorrente ha mantenuto lo stesso ufficio all'interno dei locali della in viale Elmas. CP_1
Ha inoltre riferito che il ricorrente si è recato, per conto degli amministratori, nel punto vendita di viale GI EL a Cagliari in occasione di un allagamento ed un tentativo di furto.
Ha poi riferito di ricordare che, allorquando il rapporto cessò definitivamente, vi fu una riunione che gli amministratori convocarono per assegnare ai dipendenti le mansioni prima svolte dal ricorrente.
La testimone impiegata amministrava e contabile Testimone_1
della convenuta sin dal 2004, ha reso dichiarazioni in buona parte coincidenti con quelle del testimone . Pt_3
Ha riferito che il ricorrente, in particolare, manteneva i rapporti con i fornitori, con le assicurazioni e si occupava della manutenzione del capannone.
Ha riferito che il ricorrente ha continuato a svolgere la propria attività fino a quando non è “andato via” dalla società, ciò, a ricordo della testimone, “verso il 2018, comunque prima del covid”.
Ha poi dichiarato di ricordare di aver sentito i titolari, ovvero gli amministratori della società, impartire delle disposizioni al ricorrente, soggiungendo che “noi impiegati lo vedevamo come la persona a cui dovevamo rivolgerci in caso di assenza dei titolari”.
Anche la predetta testimone ha poi confermato che, dopo la definitiva cessazione del rapporto tra le odierne parti in causa, gli amministratori
pagina 20 convocarono una riunione al fine di assegnare le mansioni da lui in precedenza svolte ai vari dipendenti.
Deposizioni di tenore pressoché analogo sono state rese dalle altre persone che hanno deposto sia in sede ispettiva che nel presente giudizio.
In particolare, il testimone dipendente della convenuta Persona_2
sino al 2022, che lavorava nel reparto tipografia, ha dichiarato che si rivolgeva al ricorrente per chiedere ferie e permessi, e che il ricorrente gli consegnava gli ordini di produzione della carta che venivano inviati dai clienti.
Ha poi dichiarato che, negli ultimi tempi, il ricorrente si occupava più della parte amministrativa, ovvero del controllo delle buste paga, delle presenze, in generale dei rapporti con il personale.
Con riferimento all'orario di lavoro, ha dichiarato che il ricorrente, prima di andare in pensione, svolgeva il suo stesso orario di lavoro, ovvero dalle 9:00 fino alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì, mentre dopo lavorava solo la mattina dalle 9:00 alle 13:00.
Anche le dichiarazioni rese dai dipendenti della società ai funzionari ispettivi sono di analogo tenore (si noti che alcuni dei dipendenti sono stati sentiti sia in sede ispettiva che nel presente giudizio).
In particolare, la dipendente impiegata della Parte_8 CP_1
dal settembre 2001, ha dichiarato agli ispettori che il ricorrente,
[...]
dopo il pensionamento, lavorava solo la mattina dalle 9:00 alle 13:00, ed ha anch'ella riferito che il ricorrente “era l'uomo di fiducia dei responsabili”.
Come detto, analoghe deposizioni sono state rese dagli altri sommari informatori ( , ecc.). Parte_9 Persona_8 Parte_13
Dalle predette deposizioni è quindi emerso, in sintesi, che durante la formale vigenza dei contratti di collaborazione il Pt_1
- ha sempre lavorato, senza soluzione di continuità, all'interno dei locali aziendali, presso una postazione di lavoro messagli a disposizione dall'azienda;
pagina 21 - riceveva delle direttive da parte degli amministratori sul lavoro da svolgere;
- svolgeva il ruolo di coordinamento del personale, fungendo da tramite fra gli amministratori e gli altri dipendenti, che si rivolgevano a lui in caso di assenza dei primi;
- ha svolto, nel corso degli anni, alcune delle mansioni pacificamente svolte in precedenza, tra cui la tenuta dei rapporti con i professionisti della società, il controllo degli incassi, e negli ultimi, tempi, il controllo delle buste paga e, in genere, i rapporti con il personale, ed infine la tenuta dei rapporti con le assicurazioni;
alcuni testimoni (v. il teste ) Pt_3
hanno precisato che si è recato, per conto degli amministratori, nel punto vendita di viale GI EL a Cagliari in occasione di un allagamento ed un tentativo di furto;
- dopo il suo licenziamento, avvenuto in data 29 gennaio 2019, la sua posizione nell'organico aziendale è stata, quantomeno di fatto, soppressa e le sue mansioni sono state redistribuite tra i vari dipendenti della società, in base all'elenco redatto dallo stesso ricorrente (anche questa circostanza è stata confermata in sede istruttoria: v. le deposizioni delle testimoni e nonché la deposizione resa in sede ispettiva dal Pt_5 Pt_7
dipendente ); Parte_13
- come riferito da diversi testimoni o sommari informatori, osservava il seguente orario: dalle 9:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì; non è emerso che lavorasse in orario pomeridiano o nella mattina del sabato, salvo casi del tutto sporadici.
Nessuno dei testimoni o dei sommari informatori ha riferito di essere o meno a conoscenza del fatto che il ricorrente doveva giustificare le proprie assenze: quand'anche non fosse stato tenuto a farlo, ciò si spiega in ragione del ruolo di impiegato direttivo assunto in seno all'organizzazione aziendale, del tutto confacente rispetto alla qualifica di quadro.
pagina 22 Inoltre, nessuno dei testimoni o dei sommari informatori ha riferito di aver notato che il ricorrente ha smesso di lavorare nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 10 marzo 2011, formalmente non coperto da alcun contratto, né di lavoro subordinato, né di collaborazione, avendo tutti riferito di un rapporto che è proseguito senza soluzione di continuità. Ad esempio, il sommario informatore dipendente Parte_14 CP_1
sentito in sede ispettiva, ha dichiarato di aver visto il ricorrente
[...]
“lavorare in maniera continuativa dal 2011 al gennaio 2019”.
Dall'istruttoria svolta è quindi emerso che rapporto di lavoro subordinato già in essere è proseguito senza soluzione di continuità-.
Le mansioni svolte, tutte proprie di un impiegato direttivo, unitamente al ruolo di coordinamento del personale, fanno propendere per il mantenimento del precedente inquadramento del ricorrente nella qualifica di quadro.
Il rapporto di lavoro è cessato in data 29 gennaio 2019, allorquando l'amministratore della disse al ricorrente che, da quel CP_1
momento in poi, non avrebbe dovuto recarsi al lavoro. Trattasi di fatto non contestato dalla convenuta, perlomeno nel suo accadimento materiale.
La predetta manifestazione di volontà deve essere qualificata in termini di licenziamento ad nutum intimato in forma orale.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale licenziamento non può dirsi nullo o inefficace (sul punto v. infra).
5.3. Venendo ora allo specifico esame delle domande di parte ricorrente alla luce di quanto esposto al paragrafo precedente, si osserva quanto segue.
5.3.1. è fondata, per quanto di ragione, la domanda di cui ai punti A) e
B) delle conclusioni di parte ricorrente.
Come detto, dall'11 gennaio 2006 e sino al 29 gennaio 2019, tra le parti è intercorso, senza soluzione di continuità, un rapporto di lavoro subordinato.
pagina 23 Il ricorrente ha mantenuto la qualifica di quadro di cui al C.C.N.L.
Carta Industria applicato dall'azienda, che gli era stata riconosciuta dalla società con la comunicazione di assunzione dell'11 gennaio 2006.
A far data dal 1° gennaio 2011, su accordo delle parti, desumibile per facta concludentia, l'orario di lavoro si è articolato in un orario a tempo parziale, con la previsione di n. 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00.
5.3.2. Venendo ora alla quantificazione delle spettanze retributive e del trattamento di fine rapporto dovuti al ricorrente, si osserva quanto segue.
Il ricorrente, per sua stessa ammissione in sede di interrogatorio libero, ha percepito la somma di euro 5.000,00 a titolo di acconto sul
T.F.R. e le somme previste quali corrispettivi in forza dei contratti di collaborazione.
Non si ritiene meritevole di accoglimento la domanda avente ad oggetto la corresponsione delle indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non goduti, difettando sul punto una specifica allegazione del ricorrente in ordine al mancato godimento delle ferie e dei permessi.
Il ricorrente ha quindi diritto:
1) alle differenze retributive tra la retribuzione spettante in forza della prestazione di lavoro subordinato e le somme percepite di cui si è detto;
2) al T.F.R., detratta la somma di euro 5.000,00.
In ordine alla quantificazione delle somme, debbono ritenersi preferibili i conteggi da ultimo elaborati dalla parte ricorrente (prodotti in allegato alla nota di deposito del 2.5.2025 e poi trascritti nelle note del
7.11.2025), che, nell'accolta prospettazione della continuazione del medesimo rapporto di lavoro dal 2006 al 2019, tengono conto della complessiva anzianità di servizio del ricorrente e del superminimo a lui riconosciuto in precedenza, risultante dalle buste paga prodotte agli atti di causa.
pagina 24 Al ricorrente spetta pertanto la somma di euro 127.967,80 a titolo di differenze retributive (pari alla somma di tutti gli importi, dovuti per ciascun anno dal 2011 al 2019, a titolo di retribuzioni, detratti quelli percepiti in base ai contratti di collaborazione;
voci indicate nel conteggio alla voce “Competenze lorde da percepire”), e spetta, inoltre, la somma di euro 12.902,63 (euro 2.742,75 sommati ad euro 10.159,88) a titolo di T.F.R..
Per un totale di euro 140.870,43.
Su tali somme sono dovuti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione di ciascun credito al saldo.
5.3.3. Non è ammissibile la domanda di cui al punto D) delle conclusioni, di condanna del datore di lavoro alla ricostituzione della posizione contributiva del lavoratore nella misura di legge, non avendo parte ricorrente convenuto in giudizio l' , ovverosia Controparte_9
CP_1 l' .
Trova infatti applicazione il principio generale in forza del quale l'interesse al versamento dei contributi previdenziali di cui si assume l'omesso pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all' CP_11
previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che colui che assuma la lesione del proprio interesse alla posizione assicurativa ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro per sentirlo condannare al versamento dei contributi
(che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché tuttavia quest'ultimo sia stato convenuto in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula un'espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del soggetto tenuto al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato
pagina 25 in causa (v. Cass. civ., sezione lavoro, sentenza n. 19398 del 15.9.2014;
Cass. civ., Sez. VI – lavoro, ordinanza n. 14853 del 30.5.2019).
5.3.4. Non è fondata la domanda di cui al punto E) delle conclusioni, in quanto il licenziamento ad nutum intimato in data 29 gennaio 2019 è da ritenersi valido ed efficace.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 108/1990, le disposizioni in materia di inefficacia del licenziamento per inosservanza della forma scritta (art. 2 della L. n. 604/1966, come modificato dall'art. 2 della L. n. 108/1990) non si applicano ai lavoratori in possesso dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti d'accesso alla pensione, salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto.
La possibilità del recesso ad nutum è condizionata non alla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, bensì al momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall'interessato.
Nella suddetta materia è poi intervenuto l'art. 24, comma 4, del D.L.
n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, secondo il quale “Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”.
pagina 26 La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 17589 del
4.9.2015, ha infatti rilevato come la norma da ultimo citata non attribuisca al lavoratore alcun diritto potestativo, dal momento che si limita a prefigurare le condizioni previdenziali che costituiscano incentivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro per un lasso di tempo che può estendersi fino a settant'anni.
In ragione di ciò, i giudici di legittimità hanno quindi concluso nel senso che il lavoratore che matura i requisiti per la pensione può continuare a rimanere in servizio fino a settant'anni, conservando le tutele previste dalla legge contro i licenziamenti illegittimi, soltanto se vi
è un accordo in tal senso con il datore di lavoro.
Ed infatti, secondo le Sezioni Unite, “La disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 24, c. 4, sopra riportata, invece consente di ritenere che, ove siano maturate le condizioni previste dalla prima parte del comma (e quindi siano intervenuti i coefficienti di trasformazione ed il rapporto di lavoro sia consensualmente proseguito) la tutela prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori continua ad applicarsi "entro il predetto limite di flessibilità", ovvero entro il periodo massimo consentito per il prolungamento del rapporto di lavoro, costituito dal raggiungimento del settantesimo anno di età”.
Nel caso di specie il ricorrente, se da un lato già da tempo percepiva il trattamento pensionistico, dall'altro, alla data del suo licenziamento aveva compiuto 73 anni di età.
Per tali concorrenti ragioni, deve ritenersi valido ed efficace, oltre che legittimo, il licenziamento ad nutum operato dalla nei suoi CP_1
confronti.
Di conseguenza, il ricorrente non ha diritto a quanto richiesto al punto delle conclusioni in esame.
5.3.5. Da ultimo, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento pur proposta in via subordinata, avendo il danneggiato la
pagina 27 possibilità di esercitare, così come ha in concreto esercitato, le azioni tipiche fondate sul contratto di lavoro subordinato.
6. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e dell'entità della reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate per metà, mentre la convenuta viene condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenendo conto della tabella per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 260.000,01 fino ad euro
520.000,00 (avuto riguardo alla somma domanda in ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che tra e la Parte_1 CP_1
già Pisano S.p.A., è intercorso un contratto di lavoro
[...] CP_1
subordinato in relazione all'intero periodo dall'11 gennaio 2006 al 29 gennaio 2019;
2) accerta e dichiara che, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 29 gennaio 2019, ha svolto mansioni proprie della Parte_1
qualifica di quadro, con orario pari a n. 20 ore settimanali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì;
3) per l'effetto, condanna la al pagamento in favore Controparte_1
di : Parte_1
3.1.) delle differenze di trattamento retributivo dovute in relazione al periodo dal 1° gennaio 2011 al 29 gennaio 2019, pari ad euro 127.967,80 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3.2.) del trattamento di fine rapporto, in relazione all'intero periodo dall'11 gennaio 2006 al 29 gennaio 2019, pari ad euro 12.902,63, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto al saldo;
pagina 28 4) dichiara inammissibile la domanda di condanna della CP_1
alla ricostituzione della posizione contributiva di
[...] Parte_1
[...]
5) compensa le spese processuali per metà e condanna la CP_1
alla rifusione in favore di delle spese
[...] Parte_1
processuali residue, che liquida in euro 9.500,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 10.12.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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