Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01202/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2025, proposto da NI EL e SA EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calabritto, non costituito in giudizio;
per l'accertamento dell’illegittimità dell’inerzia/silenzio tenuta e serbato dal Comune di Calabritto nel procedimento amministrativo avviato il 12.11.2024 a seguito di pregresso “ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.”, notificato il 6.11.2024, e non concluso entro i termini di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’ambito del presente giudizio, è stato impugnato il silenzio serbato dal Comune di Calabritto nel procedimento amministrativo avviato il 12.11.2024 a seguito di pregresso “ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.”, notificato il 6.11.2024, e non concluso entro i termini di legge”.
Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito il Comune resistente.
Nell’udienza camerale del 25 giugno 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è accolto.
È d’obbligo una premessa ricostruttiva.
Com’è noto, il comportamento inerziale della Pubblica Amministrazione ha un significativo apprezzamento da parte del nostro ordinamento giuridico, il quale, in un’ottica finalistica del soddisfacimento del preminente interesse pubblicistico, appresta, in favore del privato, due tipi di tutela: una preventiva di semplificazione procedimentale, in tema di silenzio assenso ed una successiva, nella materia del tutto residuale e recessiva del silenzio rigetto. Al di fuori dei tassativi casi di valenza legalmente qualificata della condotta inerte pubblicistica, si configura la fattispecie del silenzio rifiuto o silenzio inadempimento, rigorosamente circoscritta alla pura e semplice violazione dell’obbligo giuridico di provvedere, che, perciò solo, integra un tipico caso di inadempimento, stigmatizzabile con i rimedi originanti dal combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a.
L’obbligo di provvedere nel termine di legge è palesemente scandito nell’art. 2 della Legge 241/1990, il quale, nel declinare un ineludibile principio di certezza giuridica oltre che di tutela dell’affidamento privato, da un lato consacra il tempo a bene degno di rilievo e considerazione giuridica e, dall’altro, impone all’Amministrazione di definire un procedimento, avviato con istanza privata, mediante l’adozione di una soluzione provvedimentale, entro i termini di legge.
Il decorso del termine normativamente previsto per provvedere non costituisce di per sé causa di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, né preclude la prosecuzione delle attività d'istruttoria procedimentale; in effetti, in assenza di un'esplicita prescrizione di decadenza del potere, alla previsione del termine di conclusione del procedimento deve essere attribuita una funzione meramente acceleratoria; detto altrimenti, il mancato rispetto del termine, entro il quale la pubblica amministrazione deve concludere il procedimento, non assurge a requisito inficiante la validità del provvedimento adottato tardivamente (Tar Potenza, sez. I, 24/03/2020, n.212).
Ai fini della declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato nonché della condanna della stessa, è necessario che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato); permane invece la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 c.p.a., se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die (Consiglio di Stato sez. IV, 06/12/2019, n.8349).
Ebbene, facendo applicazione del quadro legislativo e giurisprudenziale testè citato, va detto che il ricorso deve essere accolto, stante l’illegittimità dell’inerzia/silenzio tenuta e serbato dal Comune di Calabritto nel procedimento amministrativo avviato il 12.11.2024 a seguito di pregresso “ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.”, notificato il 6.11.2024, e non concluso entro i termini di legge”.
Infatti, a tutt’oggi, il procedimento amministrativo avviato dal responsabile dell’area tecnica, Centanni Gelsomino, per l’acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42 bis del dPR n. 327/2001, dei terreni dei ricorrenti, non è stato concluso.
Pertanto, deve ordinarsi al Comune resistente di provvedere in maniera espressa e motivata sull’istanza dei ricorrenti nel termine di novanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Calabritto, con facoltà di nomina di un funzionario anche non appartenente al suo ufficio, che provvederà, ove necessario ed a semplice richiesta di parte ricorrente, al compimento degli atti necessari all'esecuzione della presente decisione, nel termine di giorni novanta dal suo insediamento, fissando sin da ora il relativo compenso in euro 1.000,00, oltre spese vive documentate, da porre a carico del Comune di Calabritto.
Il Collegio, tenuto conto della peculiarità della vicenda, reputa equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie entro i limiti precisati in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Calabritto di pronunciarsi sull'istanza nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, nominando sin d'ora, quale Commissario ad acta in caso di sua inottemperanza, il Segretario Comunale del Comune di Calabritto, che provvederà in via sostitutiva, nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni decorrente dall’insediamento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO