Ordinanza cautelare 9 dicembre 2022
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 15/12/2025, n. 8132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8132 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08132/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05313/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5313 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Campanale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Stradella Barone n. 12;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi LI Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale LI, domiciliataria ex lege in LI, via Diaz 11;
nei confronti
Ordine dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università Telematica Ecampus, Università degli Studi E-Campus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università Telematica MO Marconi, non costituito in giudizio;
Università Telematica Internazionale Uninettuno, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Tre Orologi 14a;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Università degli Studi Niccolò CU – Telematica Roma, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del verbale di valutazione n. 10 del 12 settembre 2022; del verbale n. 8 del 07 settembre 2022; del verbale d’esame del 10 ottobre 2022, riguardanti la prova orale degli Esami di Stato di psicologo, sostenuta nelle date innanzi riportate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ordine dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania e dell’Universita' Telematica Ecampus e del Ministero dell'Universita' e della Ricerca e dell’Universita' degli Studi LI Federico II e dell’Università degli Studi E-Campus e di Università Telematica Internazionale Uninettuno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. MO PA Di LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 5313 dell’anno 2022, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe.
Il Ministero dell'Università e della Ricerca, l’Università degli Studi LI Federico II, l'Ordine degli Psicologi della Regione Campania, l’Università degli Studi E-Campus, l’Università Telematica Internazionale Uninettuno, l’Università degli Studi Niccolò CU – Telematica Roma si costituivano in giudizio.
L’ Università Telematica MO Marconi non si costituiva in giudizio,
All’udienza di smaltimento straordinario dell’11 dicembre 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, in memoria depositata in data 21.11.2025, i ricorrenti dichiaravano il proprio sopravvenuto difetto d’interesse e chiedevano la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura processuale della decisione ed il rigetto dell’istanza cautelare motivato in base alla carenza di fumus boni iuris, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Ottava Sezione di LI, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il ricorso n. 5313 dell’anno 2022 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
MO PA Di LI, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MO PA Di LI |
IL SEGRETARIO