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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 25279/2023 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
Avv. NASO DOMENICO)
Contro
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore (Avv. CARDONI
[...]
MARCO, Avv. CIARLATANI UGO, Avv. LECCIA RICCARDO, Avv. GIRIBONE
EMILIO RICCARDO ALESSANDRO)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di accertare il proprio diritto ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari a €831,53, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/97; per l'effetto, chiedeva di condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione, in suo favore, della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, che in conseguenza del servizio prestato all'estero, aveva diritto alla restituzione delle trattenute previdenziali poste illegittimamente a Suo carico su somme retributive relative alla voce “indennità di amministrazione”, maturate negli anni dal 2007 al 2011 illegittimamente non corrisposta, e liquidate in ritardo dall'Amministrazione rispetto alla naturale scadenza negli anni;
che l'indennità di amministrazione era dovuta quale retribuzione accessoria a carattere continuativo da corrispondere per 12 mensilità, nel caso specifico;
che erroneamente l'Amministrazione non proceduto alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di indennità di amministrazione, al lordo delle ritenute previdenziali, in violazione dell'art. 2215 c.c. e degli articoli 9 e 23 della legge n.218 04.04.1952, essendo il datore di lavoro inadempiente tenuto al versamento non solo della quota contributiva a proprio carico, ma anche di quella a carico del lavoratore;
che, pertanto, il mancato versamento nei termini previsti dalla legge dei contributi previdenziali su retribuzioni dovute a lavoratori dipendenti, comportava l'obbligo a carico esclusivo del datore di lavoro, senza la possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Si costitutiva in giudizio il convenuto contestando l'avversa domanda e CP_1
chiedendone il rigetto per infondatezza. In particolare, deduceva che dovesse ritenersi sempre ammessa la rivalsa per contributi arretrati, qualora previsti per contratto o per legge e che la sentenza della Corte Costituzionale n. 145 del 13 giugno 2022 (dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, come convertito, quale norma di interpretazione autentica dell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967 che già escludeva, durante i periodi di lavoro all'estero, la corresponsione di indennità diverse da quelle previste nel medesimo d.P.R. n. 18 del 1967) avesse individuato un'ipotesi di rivalsa ex lege con le relative conseguenze sul piano del recupero, da parte di questa
Amministrazione-datore di lavoro, della quota del lavoratore in sede di calcolo delle retribuzioni mensili;
che nessun ritardo o omissione fosse imputabile all'amministrazione, pagina 2 di 7 avendo essa operato in conformità alla normativa applicabile ratione temporis (art. 170 DPR n.
18/1967, come anche interpretato dall'art. 1 bis del D.L. 138/2011), la quale vietava la corresponsione dell'indennità di amministrazione al personale in servizio all'estero, già destinatario dell'indennità di servizio di cui al comma 1 del cit. art. 17.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e, quindi, rinviata per la discussione con concessione di termine per note scritte.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita di essere accolta per le argomentazioni di seguito esposte, non avendo il datore di lavoro il diritto di trattenere i contributi a carico del lavoratore (e obbligato per legge al versamento all in qualità di sostituto) sulle somme Controparte_2
erogate a titolo di indennità integrativa speciale.
Preliminarmente, a mente dell'art. 2115 c.c. “l'imprenditore è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali”.
In punto di diritto, giova ricordare che, a mente dell'art. 19 della legge n. 218/1952 (recante
“Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti”) “1. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo.
2. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga a cui il contributo si riferisce”.
Il successivo art. 23 precisa che: “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una quota aggiuntiva pari a quella dovuta”.
pagina 3 di 7 Le predette norme trovano pacificamente applicazione anche al rapporto di pubblico impiego atteso che si riferiscono indistintamente al “datore di lavoro”, senza distinguere tra quello pubblico e quello privato e, quindi, a prescindere dal sistema previdenziale in concreto applicabile. In tal senso, la Suprema Corte in più occasioni ha ribadito il principio fissato dall'art. 23 l. n. 218/1952, ritenendo che esso “ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale, per essere espressione del principio di buona fede e correttezza nell'attuazione del contratto di lavoro” (ex prlurimis Cass. Sez. Lav. n. 15924/2013, n. 18232/2015 e ancora n. 14317/16).
La giurisprudenza di legittimità sull'argomento, ha precisato che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali e di quella parte delle ritenute previdenziali che gravano sul lavoratore;
ciò in quanto la determinazione delle prime non attiene al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed AR ( da pagarsi dal lavoratore soltanto dopo che abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli); quanto alle ritenute previdenziali che gravano sul lavoratore, il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di “tempestivo pagamento” del relativo contributo, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 218/1952 (cfr. in tal senso, Cass., sez. lav., 14/9/2015, n. 18044).
E ancora, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'Ente previdenziale, mentre non può farlo in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, nella cui ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (cfr., Cass., sez. lav., 15/7/2019, n. 18897).
In ordine alla “tempestività del versamento”, si è chiarito che, a tal fine, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato. Quindi, il datore di lavoro, in caso di ritardo del versamento dovuto ad un suo inadempimento, nel caso di pagamento di differenze retributive arretrate conseguenti ad una condanna giudiziale, deve sopportarne le conseguenze, per cui, ai sensi del citato art. 23, è tenuto a versare l'intera contribuzione (compresa la quota a carico del pagina 4 di 7 lavoratore), oltre alle sanzioni civili, e non può, poi, rivalersi sul lavoratore trattenendogli la sua quota ex art. 19 oltre il periodo di paga, proprio perchè il ritardo nel versamento trae origine da un suo inadempimento contrattuale (cfr., Cass., sez. lav., 2/11/2015, n. 22379;
Cass., sez. lav., 18/8/2014, n. 18027; Cass., sez. lav., 17/3/2009, n. 6448; v. altresì, Cass., sez. lav., 4/4/2008, n. 8800, ad avviso della quale ci si trova di fronte ad una sorta di sanzione privata a carico dal datore di lavoro, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio di piena osservanza del contratto di lavoro).
Deve quindi ritenersi che se il datore di lavoro corrisponde “tempestivamente” all'Ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione, mentre se non corrisponde “tempestivamente” tale quota contributiva, essa rimane definitivamente a suo carico (cfr. in tale senso anche recentemente Corte Appello Roma, n.2096/2024).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti, e documentalmente provato, che il CP_1
convenuto abbia provveduto al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di indennità di amministrazione e al versamento dei contributi dovuti su dette somme con ampio ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 18 del D.lgs. n. 241/1997; pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, il datore di lavoro deve versare alla parte ricorrente anche la quota previdenziale originariamente a suo carico, non sussistendo ragioni che possano giustificare il mancato tempestivo adempimento della prestazione.
Né in senso contrario, possono rilevare le difese svolte dalla parte convenuta, che assume di aver correttamente agito, in conformità con la normativa al tempo applicabile (art. 170 DPR
n. 18/1967 e art. 1 bis del D.L. 138/2011), a mente della quale (art. 170 comma 1 e 2) “Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria,
l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto. Nessun'altra indennità ordinaria e
pagina 5 di 7 straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto”.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 145/2022 ha testualmente ritenuto che: “L'art.
170 distingue, infatti, gli emolumenti dovuti durante il servizio all'estero –stipendio e «assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno» – dalle «altr[e] indennità», non cumulabili con quelle previste dal medesimo d.P.R. n. 18 del 1967. L'indennità di amministrazione – istituita molti anni dopo – in ragione della sua natura retributiva, con caratteristiche di fissità e continuatività, nonché di generalità nell'applicazione a tutti i dipendenti ministeriali, si sottraeva al divieto di cumulo in quanto riconducibile agli emolumenti «di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno» di talché ha concluso per la portata innovativa dell'art. 1 bis del D.L. 138/2011, considerato che “nella parte in cui dispone il divieto di cumulo dell'indennità di amministrazione con l'indennità di servizio all'estero, ha dettato una disciplina non coerente con il dato testuale e con la ratio della disposizione originaria contenuta nell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967”; continua poi la Corte: “Depone in questo senso anche la distanza temporale tra le due disposizioni, non ridotta dalle modifiche, apportate medio tempore al d.P.R. n. 18 del
1967, che non riguardano i primi due commi dell'art. 170. Né si può trascurare la circostanza che il divieto di corrispondere al personale in servizio all'estero «altre indennità» oltre quelle previste dallo stesso d.P.R. n.
18 del 1967 non poteva riguardare l'indennità di amministrazione, a quel tempo non esistente. Risulta inoltre condivisibile il rilievo della Corte rimettente, secondo cui il contenzioso formatosi sulla cumulabilità dell'indennità di amministrazione con quella di servizio all'estero non è sorto a causa dell'ambiguità della disposizione contenuta nell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, ma ha riguardato la qualificazione dell'indennità di amministrazione. Una tale operazione ermeneutica richiedeva, come chiarito da tempo dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento ad altri casi di divieto di cumulo (ex plurimis,
Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 11 aprile 2007, n. 1598), l'individuazione della specifica natura dell'emolumento, indipendentemente dal nomen iuris dello stesso. In applicazione del criterio che vieta il cumulo, la giurisprudenza di legittimità ha risolto un altro contenzioso, sorto in riferimento all'indennità integrativa speciale, anch'essa oggetto del divieto sancito dal legislatore del 2011 con la norma censurata.”.
Deve quindi ritenersi che l'art. 170 del DPR 18/1967 non ha mai legittimato il CP_1
convenuto a non erogare l'indennità di amministrazione e, quindi, non può affatto essere pagina 6 di 7 invocato per affermare la non imputabilità all'amministrazione del ritardo nell'adempimento agli obblighi retributivi e contributivi.
In conclusione, deve ritenersi che il mancato tempestivo adempimento all'obbligo retributivo e contributivo sia imputabile direttamente ed esclusivamente all'amministrazione resistente, con condanna della stessa alla restituzione alla parte ricorrente della somma di cui al dispositivo, non contestata, e illegittimamente trattenuta a titolo di quota contributiva a carico del lavoratore al momento dell'erogazione degli arretrati di indennità di amministrazione, oltre interessi legali.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla restituzione della somma trattenuta dal Controparte_3
al momento dell'erogazione dell'indennità di amministrazione a titolo di contributi previdenziali per la quota a carico del lavoratore e, lo condanna, per l'effetto, alla restituzione della somma di €831,53, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna il al Controparte_3
pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €770,00 oltre iva e cpa da distrarsi, in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, 26 novembre 2024
Il giudice
Antonianna Colli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 25279/2023 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
Avv. NASO DOMENICO)
Contro
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore (Avv. CARDONI
[...]
MARCO, Avv. CIARLATANI UGO, Avv. LECCIA RICCARDO, Avv. GIRIBONE
EMILIO RICCARDO ALESSANDRO)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla convenuta meglio identificata in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di accertare il proprio diritto ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari a €831,53, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/97; per l'effetto, chiedeva di condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione, in suo favore, della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, che in conseguenza del servizio prestato all'estero, aveva diritto alla restituzione delle trattenute previdenziali poste illegittimamente a Suo carico su somme retributive relative alla voce “indennità di amministrazione”, maturate negli anni dal 2007 al 2011 illegittimamente non corrisposta, e liquidate in ritardo dall'Amministrazione rispetto alla naturale scadenza negli anni;
che l'indennità di amministrazione era dovuta quale retribuzione accessoria a carattere continuativo da corrispondere per 12 mensilità, nel caso specifico;
che erroneamente l'Amministrazione non proceduto alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di indennità di amministrazione, al lordo delle ritenute previdenziali, in violazione dell'art. 2215 c.c. e degli articoli 9 e 23 della legge n.218 04.04.1952, essendo il datore di lavoro inadempiente tenuto al versamento non solo della quota contributiva a proprio carico, ma anche di quella a carico del lavoratore;
che, pertanto, il mancato versamento nei termini previsti dalla legge dei contributi previdenziali su retribuzioni dovute a lavoratori dipendenti, comportava l'obbligo a carico esclusivo del datore di lavoro, senza la possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Si costitutiva in giudizio il convenuto contestando l'avversa domanda e CP_1
chiedendone il rigetto per infondatezza. In particolare, deduceva che dovesse ritenersi sempre ammessa la rivalsa per contributi arretrati, qualora previsti per contratto o per legge e che la sentenza della Corte Costituzionale n. 145 del 13 giugno 2022 (dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, come convertito, quale norma di interpretazione autentica dell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967 che già escludeva, durante i periodi di lavoro all'estero, la corresponsione di indennità diverse da quelle previste nel medesimo d.P.R. n. 18 del 1967) avesse individuato un'ipotesi di rivalsa ex lege con le relative conseguenze sul piano del recupero, da parte di questa
Amministrazione-datore di lavoro, della quota del lavoratore in sede di calcolo delle retribuzioni mensili;
che nessun ritardo o omissione fosse imputabile all'amministrazione, pagina 2 di 7 avendo essa operato in conformità alla normativa applicabile ratione temporis (art. 170 DPR n.
18/1967, come anche interpretato dall'art. 1 bis del D.L. 138/2011), la quale vietava la corresponsione dell'indennità di amministrazione al personale in servizio all'estero, già destinatario dell'indennità di servizio di cui al comma 1 del cit. art. 17.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e, quindi, rinviata per la discussione con concessione di termine per note scritte.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita di essere accolta per le argomentazioni di seguito esposte, non avendo il datore di lavoro il diritto di trattenere i contributi a carico del lavoratore (e obbligato per legge al versamento all in qualità di sostituto) sulle somme Controparte_2
erogate a titolo di indennità integrativa speciale.
Preliminarmente, a mente dell'art. 2115 c.c. “l'imprenditore è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali”.
In punto di diritto, giova ricordare che, a mente dell'art. 19 della legge n. 218/1952 (recante
“Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti”) “1. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo.
2. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga a cui il contributo si riferisce”.
Il successivo art. 23 precisa che: “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una quota aggiuntiva pari a quella dovuta”.
pagina 3 di 7 Le predette norme trovano pacificamente applicazione anche al rapporto di pubblico impiego atteso che si riferiscono indistintamente al “datore di lavoro”, senza distinguere tra quello pubblico e quello privato e, quindi, a prescindere dal sistema previdenziale in concreto applicabile. In tal senso, la Suprema Corte in più occasioni ha ribadito il principio fissato dall'art. 23 l. n. 218/1952, ritenendo che esso “ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale, per essere espressione del principio di buona fede e correttezza nell'attuazione del contratto di lavoro” (ex prlurimis Cass. Sez. Lav. n. 15924/2013, n. 18232/2015 e ancora n. 14317/16).
La giurisprudenza di legittimità sull'argomento, ha precisato che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali e di quella parte delle ritenute previdenziali che gravano sul lavoratore;
ciò in quanto la determinazione delle prime non attiene al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed AR ( da pagarsi dal lavoratore soltanto dopo che abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli); quanto alle ritenute previdenziali che gravano sul lavoratore, il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di “tempestivo pagamento” del relativo contributo, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 218/1952 (cfr. in tal senso, Cass., sez. lav., 14/9/2015, n. 18044).
E ancora, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'Ente previdenziale, mentre non può farlo in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, nella cui ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (cfr., Cass., sez. lav., 15/7/2019, n. 18897).
In ordine alla “tempestività del versamento”, si è chiarito che, a tal fine, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato. Quindi, il datore di lavoro, in caso di ritardo del versamento dovuto ad un suo inadempimento, nel caso di pagamento di differenze retributive arretrate conseguenti ad una condanna giudiziale, deve sopportarne le conseguenze, per cui, ai sensi del citato art. 23, è tenuto a versare l'intera contribuzione (compresa la quota a carico del pagina 4 di 7 lavoratore), oltre alle sanzioni civili, e non può, poi, rivalersi sul lavoratore trattenendogli la sua quota ex art. 19 oltre il periodo di paga, proprio perchè il ritardo nel versamento trae origine da un suo inadempimento contrattuale (cfr., Cass., sez. lav., 2/11/2015, n. 22379;
Cass., sez. lav., 18/8/2014, n. 18027; Cass., sez. lav., 17/3/2009, n. 6448; v. altresì, Cass., sez. lav., 4/4/2008, n. 8800, ad avviso della quale ci si trova di fronte ad una sorta di sanzione privata a carico dal datore di lavoro, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio di piena osservanza del contratto di lavoro).
Deve quindi ritenersi che se il datore di lavoro corrisponde “tempestivamente” all'Ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione, mentre se non corrisponde “tempestivamente” tale quota contributiva, essa rimane definitivamente a suo carico (cfr. in tale senso anche recentemente Corte Appello Roma, n.2096/2024).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti, e documentalmente provato, che il CP_1
convenuto abbia provveduto al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di indennità di amministrazione e al versamento dei contributi dovuti su dette somme con ampio ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 18 del D.lgs. n. 241/1997; pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, il datore di lavoro deve versare alla parte ricorrente anche la quota previdenziale originariamente a suo carico, non sussistendo ragioni che possano giustificare il mancato tempestivo adempimento della prestazione.
Né in senso contrario, possono rilevare le difese svolte dalla parte convenuta, che assume di aver correttamente agito, in conformità con la normativa al tempo applicabile (art. 170 DPR
n. 18/1967 e art. 1 bis del D.L. 138/2011), a mente della quale (art. 170 comma 1 e 2) “Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria,
l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto. Nessun'altra indennità ordinaria e
pagina 5 di 7 straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto”.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 145/2022 ha testualmente ritenuto che: “L'art.
170 distingue, infatti, gli emolumenti dovuti durante il servizio all'estero –stipendio e «assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno» – dalle «altr[e] indennità», non cumulabili con quelle previste dal medesimo d.P.R. n. 18 del 1967. L'indennità di amministrazione – istituita molti anni dopo – in ragione della sua natura retributiva, con caratteristiche di fissità e continuatività, nonché di generalità nell'applicazione a tutti i dipendenti ministeriali, si sottraeva al divieto di cumulo in quanto riconducibile agli emolumenti «di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno» di talché ha concluso per la portata innovativa dell'art. 1 bis del D.L. 138/2011, considerato che “nella parte in cui dispone il divieto di cumulo dell'indennità di amministrazione con l'indennità di servizio all'estero, ha dettato una disciplina non coerente con il dato testuale e con la ratio della disposizione originaria contenuta nell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967”; continua poi la Corte: “Depone in questo senso anche la distanza temporale tra le due disposizioni, non ridotta dalle modifiche, apportate medio tempore al d.P.R. n. 18 del
1967, che non riguardano i primi due commi dell'art. 170. Né si può trascurare la circostanza che il divieto di corrispondere al personale in servizio all'estero «altre indennità» oltre quelle previste dallo stesso d.P.R. n.
18 del 1967 non poteva riguardare l'indennità di amministrazione, a quel tempo non esistente. Risulta inoltre condivisibile il rilievo della Corte rimettente, secondo cui il contenzioso formatosi sulla cumulabilità dell'indennità di amministrazione con quella di servizio all'estero non è sorto a causa dell'ambiguità della disposizione contenuta nell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, ma ha riguardato la qualificazione dell'indennità di amministrazione. Una tale operazione ermeneutica richiedeva, come chiarito da tempo dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento ad altri casi di divieto di cumulo (ex plurimis,
Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 11 aprile 2007, n. 1598), l'individuazione della specifica natura dell'emolumento, indipendentemente dal nomen iuris dello stesso. In applicazione del criterio che vieta il cumulo, la giurisprudenza di legittimità ha risolto un altro contenzioso, sorto in riferimento all'indennità integrativa speciale, anch'essa oggetto del divieto sancito dal legislatore del 2011 con la norma censurata.”.
Deve quindi ritenersi che l'art. 170 del DPR 18/1967 non ha mai legittimato il CP_1
convenuto a non erogare l'indennità di amministrazione e, quindi, non può affatto essere pagina 6 di 7 invocato per affermare la non imputabilità all'amministrazione del ritardo nell'adempimento agli obblighi retributivi e contributivi.
In conclusione, deve ritenersi che il mancato tempestivo adempimento all'obbligo retributivo e contributivo sia imputabile direttamente ed esclusivamente all'amministrazione resistente, con condanna della stessa alla restituzione alla parte ricorrente della somma di cui al dispositivo, non contestata, e illegittimamente trattenuta a titolo di quota contributiva a carico del lavoratore al momento dell'erogazione degli arretrati di indennità di amministrazione, oltre interessi legali.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla restituzione della somma trattenuta dal Controparte_3
al momento dell'erogazione dell'indennità di amministrazione a titolo di contributi previdenziali per la quota a carico del lavoratore e, lo condanna, per l'effetto, alla restituzione della somma di €831,53, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna il al Controparte_3
pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €770,00 oltre iva e cpa da distrarsi, in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, 26 novembre 2024
Il giudice
Antonianna Colli
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