Articolo 2 della Legge 2 febbraio 2006, n. 41
Articolo 1Articolo 3
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17 febbraio 2006
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 17 febbraio 2006
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