Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 412 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 412 /2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili promosso da nato a [...] il Parte_1
05/09/1974, c.f. , residente in [...]8 GATTEO (FC), con C.F._1
il patrocinio dell'avv. GASPERONI ALICE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA G. UNGARETTI 27 LONGIANO
- ricorrente
Nei confronti di
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, residente in [...]1° MAGGIO 50 SAVIGNANO SUL RUBICONE, C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LANDI ROBERTO e dell'avv. RUSSO UGO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in PIAZZA GORI 2 SAVIGNANO SUL RUBICONE
- resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
premessa la sentenza parziale n° 524/2024 resa in data 31/05/2024 dal Collegio di questo
Tribunale, con la quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e , con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Gatteo (FC) di procedere all'annotazione di rito della sentenza;
vista la successiva domanda congiunta in merito alle ulteriori condizioni di divorzio formalizzata dai coniugi predetti nelle note depositate il 08/11/2024, nel procedimento instaurato in forma giudiziale con ricorso depositato in data 09/02/2023; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al Presidente del Tribunale (avvenuta tramite il deposito telematico di note scritte il 14/06/2021) nella procedura di separazione definita con decreto di omologa depositato il 19/07/2021; dato atto che dall'unione sono nati i figli (Cesena, 16/09/2002) Persona_1
e (Cesena, 21/01/2005); Persona_2
visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 25/09/2023;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta e al recepimento delle condizioni concordate, di seguito integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
“1. I figli entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti permarranno a vivere con il padre nella ex casa coniugale in Gatteo (FC) Via Termine 8, di proprietà dei genitori del sig. e concorderanno direttamente con la madre tempi Parte_1
e modalità delle visite.
2. Il padre si farà interamente carico del mantenimento nonché delle spese straordinarie necessarie per i due figli.
Il sig. beneficerà delle detrazioni fiscali per i figli al 100%. Parte_1
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia forma di contributo al mantenimento.
4. Le parti dichiarano di aver regolato tutti i rapporti fra loro intercorrenti e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
5. Spese legali e giudiziarie interamente compensate tra le parti.”
2 dato atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 524/2024 resa in data 31/05/2024 e risulta che non sia stato proposto appello;
rilevato che sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese legali, come anche richiesto dalle parti;
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente provvedendo, con l'intervento del Pubblico Ministero, recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate fra le parti riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte e dispone in conformità; compensa interamente le spese di lite tra le parti;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
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