Ordinanza cautelare 14 luglio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 22/12/2025, n. 8344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8344 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08344/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02981/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2981 del 2025, proposto da -OMISSIS- in qualità di tutrice di -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ottaviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IN Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di San Giuseppe Vesuviano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
a) della nota prot. n. -OMISSIS-, mai notificata;
b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali comunque lesivi della parte ricorrente: in particolare la nota prot. n.-OMISSIS-, nonché l’art. 8 del Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare SAD - Comune di Ottaviano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IN SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 29.05.2025 e depositato in data 13.06.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate, ed esponeva:
- di essere madre e tutrice di -OMISSIS- nata a [...] il -OMISSIS-;
- che -OMISSIS- era affetta da “tetraparesi spastica. Incontinenza sfinterica”;
- che, per tale patologia, la Commissione medica di prima istanza l’aveva riconosciuta come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 1 e 3 dell’art. 3 della L.104/92, con connotazione di gravità”, nonché “persona che necessita di assistenza continua in quanto non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”;
- che le suddette patologie invalidanti erano presenti da molti anni e che -OMISSIS- era stata presa in carico dal Servizio sanitario nazionale per il servizio di assistenza domiciliare (SAD), inizialmente per 36 ore settimanali, e poi per 18 ore;
- che il servizio veniva interrotto in data 12 settembre 2024;
- di aver presentato ricorso di urgenza al Tribunale di Nola – sezione lavoro, per chiedere l’attivazione del servizio per le 18 ore settimanali, così come previsto in sede di PAI;
- che il Comune di San Giuseppe Vesuviano, nel costituirsi in giudizio, depositava in udienza, tra i vari documenti, il prot. n. -OMISSIS-, mai notificato all’istante, con cui veniva disposta l’interruzione ad horas del servizio.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, co 2; 32; 38 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Costituzione europea adottata a Roma il 29.10.2004, della Convenzione delle Nazioni unite 13/12/2006 – Violazione e falsa applicazione della l. 104/92 - Mancata applicazione del welfare campano (l. 328/00; l.r. 11/07) ”.
Sosteneva la ricorrente che il diritto alla salute sarebbe un diritto soggettivo perfetto, non suscettibile di degradazione, neanche di fronte ad esigenze di bilancio dello Stato.
Illustrava il quadro normativo vigente e sosteneva che esso era stato disatteso dalla p.a., in quanto, dal 12.09.2024, non era stato soddisfatto il diritto della ricorrente ad ottenere il servizio di assistenza domiciliare (SAD) per 18 ore settimanali.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione della l. 104/92 - Mancata applicazione del welfare campano (l. 328/00; l.r. 11/07) - Violazione e falsa applicazione della l. 11/2007; violazione e falsa applicazione del DPCM 5.12.2013 - Illegittimita’ artt.8 del Regolamento SAD - Eccesso di potere ”.
Sosteneva la parte ricorrente che il provvedimento prot. n. -OMISSIS- doveva essere considerato illegittimo, nella parte in cui disponeva l’interruzione ad horas del servizio e ne subordinava la sua riattivazione al pagamento della quota di compartecipazione.
Argomentava che il regolamento “SAD” del Comune di Ottaviano non prevedeva né l’istituto dell’interruzione, né quello della sospensione e della riattivazione a seguito del pagamento dei costi di compartecipazione.
Denunciava peraltro l’illegittimità dell’art. 8 del regolamento SAD nella parte in cui prevede che la quota di compartecipazione debba essere determinata facendo riferimento all’ISEE ordinario, piuttosto che fare riferimento al nucleo familiare ristretto e quindi (trattandosi, nel caso di specie, di prestazione socio-sanitaria rivolta a persona disabile maggiorenne non autosufficiente, non coniugata e senza figli) esclusivamente al reddito personale del disabile.
Sosteneva quindi che nulla fosse dovuto da -OMISSIS- -OMISSIS- a titolo di compartecipazione alla spesa del servizio di assistenza domiciliare.
2.3. “ Risarcimento del danno non patrimoniale ”.
Asseriva la parte ricorrente che l’interruzione del servizio di 18 ore di assistenza domiciliare le aveva cagionato un danno di natura non patrimoniale, sub specie di “danno esistenziale”.
Argomentava che l’interruzione del servizio aveva determinato un’alterazione della qualità di vita in senso peggiorativo di -OMISSIS-, oltre ad un forte stress psicologico.
Lamentava, nel caso di specie, il pregiudizio sia morale che psicologico arrecato al genitore di un figlio disabile al quale venga negata l'erogazione di un servizio assistenziale previsto dalla legge.
Chiedeva di quantificare il danno in via equitativa.
3. Con memorie depositate in data 3 e 5 luglio 2025, si costituiva in giudizio il Comune di Ottaviano per opporsi – sulla base di varie argomentazioni – all’accoglimento del ricorso.
4. Con memorie depositate rispettivamente in data 15.09 e 15.11.2025, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e argomentazioni difensive.
5. All’udienza pubblica del 16 dicembre, il ricorso veniva discusso, come da verbale, e riservato per la decisione.
6. Il Collegio ritiene superfluo esaminare l’eccezione di tardività del ricorso, proposta dall’amministrazione resistente, sulla base del consolidato orientamento secondo cui « il giudice, in determinati casi, può derogare al dovere di esaminare tutti i motivi e risolvere la lite rigettando il ricorso (…) in base a una ben individuata “ragione più liquida”, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa-giustizia (Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, § 9.3.4.3, c.d. assorbimento per ragioni di economia processuale) » (Cons. Stato sez. II, 13/06/2025, n. 5203).
7. È opportuno inoltre, nel merito, tenere presente che un altrettanto consolidato orientamento ha affermato « il principio secondo cui “nei sistemi costituzionali contemporanei, è certo che non vi è garanzia di effettività e di rispetto per i diritti fondamentali fuori da un determinato equilibrio di bilancio democraticamente fissato (entrate, spese, e indebitamento autorizzato), che garantisca la sostenibilità e la durata dei diritti medesimi, che coordini in vario modo i conti, tra risorse e prestazioni, e tra le generazioni presenti e quelle future, come spiega la giurisprudenza costituzionale.
Questa dialettica tra i valori più alti del nostro sistema costituzionale, tutti inderogabili e al tempo tutti necessariamente attenti alle condizioni della loro effettiva implementazione e sostenibilità, si manifesta nel settore sanitario e socio-assistenziale con maggiore evidenza e con alta valenza simbolica e sostanziale » (Cons. Stato sez. III, 07/12/2015, n. 5539).
Ritiene il Collegio che il “Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) per anziani e disabili attraverso la procedura di erogazione dei buoni sociali (voucher)” relativo all’“Ambito territoriale sociale n. 26 - Comune Capofila San Giuseppe Vesuviano”, agli artt. 8 e 9, costituisca attuazione del suddetto principio.
In particolare, in tale regolamento si legge quanto segue: « Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DELL’UTENZA
I beneficiari del Servizio di Assistenza Domiciliare, tramite voucher, sono tenuti a concorrere al costo delle prestazioni erogate in relazione alle proprie condizioni economiche che verranno determinate dal valore I.S.E.E ordinario.
La compartecipazione alla quota sociale della spesa da parte dei richiedenti prestazioni per il Servizio di Assistenza Domiciliare è calcolata in base al trattamento minimo annuo della pensione INPS (da aggiornare annualmente).
La compartecipazione è la seguente:
a) nessuna forma di compartecipazione a carico dei richiedenti che hanno un I.S.E.E. pari o inferiore al 160% dell’ammontare del trattamento minimo annuo della pensione INPS. Tale soglia di esenzione è da considerarsi come una quota che rimane in disponibilità all’assistito indipendentemente dal numero o quantità di prestazioni/servizi utilizzati (ISEE minore di Euro 11.725,79);
b) compartecipazione pari al 100% della quota sociale della spesa a carico dei richiedenti che hanno
un I.S.E.E. superiore a 4,35 volte l’ammontare del trattamento minimo annuo della pensione INPS (ISEE maggiore di Euro 31.879,50);
c) per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alla parte sociale
della spesa per il servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla
seguente formula: (…) ».
Si stabilisce inoltre: « Art. 9 – DECADENZA BUONO SOCIALE (VOUCHER)
Il Buono Sociale (voucher) decade nei casi di:
▪ trasferimento di residenza dell’utente in un comune che non appartiene all’Ambito N26;
▪ inserimento definitivo dell’utente in strutture residenziali sociali e sociosanitarie;
▪ rinuncia dell’utente;
▪ mancato versamento della quota di compartecipazione dell’utente (ove prevista);
▪ decesso dell’utente ».
Nel caso di specie, la parte ricorrente afferma il proprio diritto a ricevere il servizio di assistenza domiciliare, senza prestare alcuna compartecipazione, assumendo di avere un I.S.E.E. (non ordinario, ma) “ristretto” tale per cui nessuna forma di compartecipazione potrebbe essere posta a suo carico [ai sensi, evidentemente, del citato art. 8, co. 3, lett. a)].
La ricorrente denuncia l’illegittimità dell’art. 8 nella parte in cui prevede che la quota di compartecipazione debba essere determinata facendo riferimento all’ISEE ordinario, ma non lo contesta nella parte in cui stabilisce che una qualche compartecipazione sia posta a carico dei richiedenti titolari di una situazione economica quantificabile in termini superiori ad una certa soglia (nel caso di specie, pari ad € 11.725,79).
Pertanto – anche qualora si ritenesse fondata la tesi secondo cui sarebbe necessario fare riferimento all’ISEE “ristretto”, piuttosto che a quello ordinario – occorrerebbe verificare se l’importo dell’ISEE (anche “ristretto”) dell’interessata, -OMISSIS- -OMISSIS-, sia inferiore alla suddetta soglia di € 11.725,79.
Dalla documentazione in atti, emergono i seguenti dati di fatto:
a) in data 28.11.2024, -OMISSIS- in qualità di tutore/amministratore di sostegno di -OMISSIS- -OMISSIS- presentava domanda di ammissione al servizio di assistenza domiciliare, dichiarando « Che fascia di reddito ISEE del richiedente è la seguente (barrare la casella interessata) (…) Oltre € 33.851,40 »;
b) in data 13.05.2025, il Comune di Ottaviano (in persona del Responsabile del Settore I – Politiche Sociali, dott.ssa -OMISSIS-) invitava la parte ricorrente « a trasmettere all’attenzione dello scrivente Ufficio entro gg. 7 dalla ricezione della presente la seguente documentazione: Certificazione ISEE ordinario 2025. La richiesta in parola è dettata dalla necessità di acquisire detto documento ai fini del calcolo della capacità contributiva dell’utente come disposto dal Regolamento SAD »;
c) la parte resistente deduce in giudizio (senza che ciò sia contestato) che a tale invito non fu data alcuna risposta dalla ricorrente, né quest’ultima ha depositato in giudizio la documentazione richiesta;
d) la parte ricorrente ha depositato in giudizio una “Certificazione unica 2025 (in data 16.03.2025), di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno 2024”, relativa a -OMISSIS- nella quale è indicato quanto segue: « Redditi esenti ammontare 14.384,46 »;
e) la stessa parte ricorrente ha depositato in giudizio un’“Attestazione ISEE” rilasciata dall’INPS, nella quale si attesta « che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (…) Presentata da IN -OMISSIS- in data 28/01/2023
- il nucleo familiare del Dichiarante è così composto: -OMISSIS-(…);
è stato calcolato il seguente indicatore ISEE ordinario (…) Euro 72.926,70 ».
Alla luce dei dati suddetti il Collegio ritiene che la parte ricorrente non abbia fornito la prova – come sarebbe stato suo onere, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. – del fatto che l’interessata sarebbe titolare di un ISEE inferiore ad € 11.725,79 (soglia prevista dal suddetto Regolamento SAD per l’esonero da qualsiasi forma di compartecipazione).
Ne consegue che essa non ha provato di essere titolare del diritto all’erogazione del Servizio di assistenza domiciliare con totale esonero da qualsiasi forma di compartecipazione.
Ritiene pertanto il Collegio che la nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di San Giuseppe Vesuviano invitava il Comune di Ottaviano a comunicare all’utente l’interruzione, ad horas, del servizio in questione (che sarebbe stato riattivato nel momento in cui il Comune capofila avesse ricevuto copia del pagamento effettuato per i mesi da gennaio a luglio 2024 in favore del soggetto erogatore del servizio), non può essere considerata illegittima.
8. Sulla base delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto, anche con riferimento alla domanda risarcitoria.
9. Sussistono giuste ragioni, connesse alla particolare delicatezza degli interessi coinvolti, per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL SA Di AP, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
IN SC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN SC | EL SA Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.