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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1988/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1988/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13 giugno 2025 ad ore 9.45 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. D'INCECCO PASQUALE oggi sostituito dall'avv. l'Avv. MARIAINES Parte_1
DEL BORRELLO la quale rileva che in data 14.04.2025 veniva notificato il decreto di differimento d'udienza privo dell'indicazione di nuovi termini per il deposito di note scritte e memorie conclusionali.
Pertanto, stante l'incertezza delle scadenze di cui sopra, si chiede fissarsi nuovi termini.
In ogni caso, l'Avv. Del Borrello precisa le conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo.
Per l'avv. CAPOBIANCO ANTONIO oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
GIANFRANCO CORSO il quale si oppone alla richiesta di nuovi termini e si riporta alle proprie difese, chiedendo che la causa sia decisa.
Il Giudice, sentite le parti, rilevato che il rinvio dell'udienza manteneva comunque fermi i termini precedentemente concessi, rigetta al richiesta di rinvio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1988/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'INCECCO Parte_1 C.F._1
PASQUALE, elettivamente domiciliato in VIA A. VESPUCCI 19, 65126 , presso il CP_1 difensore avv. D'INCECCO PASQUALE RICORRENTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 7 , presso il difensore avv. CP_1
CAPOBIANCO ANTONIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26.6.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendo la condanna dell'Ente civico al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito CP_1
del sinistro avvenuto il 6.10.2020 alle ore 13.55 circa, sulla rotatoria di Corso Vittorio Emanuele II - via Michelangelo, con direzione sud.
Assumeva che, mentre procedeva a bordo del suo monopattino elettrico, era caduto a causa di un avvallamento non segnalato e non immediatamente percepibile, presente sulla sede stradale, come da fotografie allegate (cfr doc. 2).
Trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale Spirito Santo di Pescara, gli era stata diagnosticata la frattura dei condili mandibolari, in trauma cranio-facciale, con prescrizione di visita specialistica.
Gli erano stati inoltre applicati punti di sutura sul tessuto cutaneo e sottocutaneo interessato.
pagina 2 di 6 Ricoverato presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale, era stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione delle fratture subite e si era recato ai successivi controlli programmati, presso lo stesso reparto nei giorni 20 e 27.10.2020 e 09.11.2020 (all.5).
A seguito di due visite specialistiche effettuate presso lo Studio Dentistico , gli era stata Per_1
riscontrata una malocclusione invalidante, con conseguente necessità di intervento chirurgico per il ripristino della funzionalità masticatoria, con inserimento di una protesi e conseguente effettuazione di terapia riabilitativa al costo preventivato di € 6.600,00 (all.6);
In data 09.02.2023 aveva effettuato visita medico-legale presso lo studio del dott. , che lo Per_2 aveva dichiarato clinicamente guarito con postumi permanenti quantificati nella misura dell'8% e con postumi temporanei, quantificati complessivamente in gg 40, di cui 3 al 100%, 25 al 75% e 15 al 50%, con spese mediche quantificate nell'importo di € 6.600,00 (all.7).
Ritenendo il sinistro causato dalle inadeguate condizioni della pavimentazione stradale, ha chiesto la condanna del al risarcimento dei danni da lui subiti, quantificati nell'importo Controparte_1 di € 30.664,02, di cui € 22.893,00 per il danno ed € 7.771,02 per spese mediche, oltre accessori.
Con rifusione delle spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
2. Con comparsa depositata il 23.9.2024 si è costituito il chiedendo il Controparte_1
mutamento del rito, ritenendo la controversia complessa e necessitante di attività istruttoria articolata, sia in punto di an debeatur che di quantum.
Nel merito ha dedotto che la dinamica del sinistro stradale non era stata adeguatamente ricostruita dal ricorrente e che comunque, considerato che il sinistro era avvenuto su strada piana, in condizioni di visibilità ottimali, l'evento andava addebitato alla condotta negligente del danneggiato, che avrebbe dovuto prestare particolare attenzione allo stato del fondo stradale, caratterizzato dalla presenza di numerosi e visibili avvallamenti, nonché da buche di varie dimensioni.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, l'accertamento della cooperazione colposa del danneggiato, con riduzione proporzionale del risarcimento dovuto.
3. Con ordinanza in data 11.10.2024, accertata l'insussistenza dei presupposti per disporre il mutamento del rito, ritenuto necessario acquisire le fotografie a colori del luogo del sinistro, era stato chiesto alla Polizia locale di , Sezione infortunistica, di trasmettere telematicamente, entro la CP_1
data del 15.11.2024, le fotografie a colori scattate il 6.10.2020 ed allegate alla relazione di servizio n.
200/2020.
Considerato che la Polizia Municipale aveva comunicato di essere in possesso solo di fotografie in b/n del luogo del sinistro, ritenuto necessario decidere preliminarmente sulla sussistenza dell'an debeatur, prima di disporre la CTU medico legale richiesta dalla parte ricorrente, con ordinanza in data pagina 3 di 6 22.12.2024 la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 6.6.2025 successivamente posticipata al 13.6.2025.
******
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia è rappresentata dall'art 2051 c.c, che recita
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ad integrare la responsabilità è quindi necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cassazione civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).
B. Sull'applicazione al caso in esame della regola generale sopra richiamata
b1. A sostegno della domanda formulata, il ricorrente ha dedotto che il sinistro era avvenuto il
6.10.2020 alle ore 13.55 mentre, a bordo del proprio monopattino, dopo aver percorso la rotatoria di via
Michelangelo aveva imboccato Corso Vittorio Emanuele II, con direzione sud.
Le fotografie allegate al ricorso dimostrano che, al momento del fatto, sul tratto della rotatoria che, da via Michelangelo consente l'immissione su Corso Vittorio Emanuele, erano presenti numerosi e visibili avvallamenti, nonché buche di varie dimensioni (cfr doc. 2).
b.2 La dinamica del sinistro è stata adeguatamente descritta dal ricorrente, che ha allegato al ricorso le dichiarazioni rese dalla sig.ra che aveva assistito al fatto (cfr all. 3). Testimone_1
Le caratteristiche del manto stradale, nel punto in cui si è verificato il sinistro, non sono state contestate CP_ dall' convenuto, che ha affermato che il ricorrente avrebbe dovuto prestare particolare attenzione alle condizioni della strada che, nel punto indicato come luogo del sinistro, è caratterizzata dalla presenza di numerosi e visibili avvallamenti nonché da buche di varie dimensioni (cfr doc. 2).
b.3 Accertato che le condizioni del manto stradale, nel punto in cui si è verificato il sinistro, sono particolarmente insidiose per un veicolo a due ruote, considerati gli oneri probatori applicabili al caso di specie, richiamati al punto A della motivazione, alla luce delle dichiarazioni rese dalla sig.ra
[...]
(cfr all. 3) e dell'esame delle fotografie allegate dal ricorrente, in applicazione del criterio di Tes_1
pagina 4 di 6 giudizio della preponderanza dell'evidenza, pacificamente idoneo a fondare l'accertamento da svolgere in sede civile, in relazione alla sussistenza degli elementi fondanti l'azionata responsabilità, devono ritenersi provati il fatto storico e la sussistenza del nesso causale esistente tra il fatto e l'insidia stradale
(documentata e rilevata) quale cosa inerte obiettivamente pericolosa.
b.4 L'esame delle difese svolte dal , non permette invece di ritenere integrato Controparte_1
il caso fortuito.
Va infatti precisato che il fortuito è qualificabile come fatto incontrollabile, imprevedibile e inevitabile con l'uso della diligenza normale, tale da interrompere il nesso di causa intercorrente tra fatto e res custodita.
Nel caso di specie non risulta né emerge che l'uso che il ricorrente aveva fatto della cosa sia connotato da straordinarietà (trattasi di strada urbana percorsa giornalmente da ogni tipo di veicolo), né il ha fornito prova della lamentata carenza di cautela e diligenza, essendosi limitandosi ad CP_1
affermare che il ricorrente fosse pienamente in grado di evitare il danno, in virtù della visibilità dell'insidia, garantita dall'illuminazione naturale e dalla presenza di un evidente stato di dissesto della pavimentazione stradale.
Va al riguardo evidenziato che il ricorrente, uscendo dalla rotatoria di via Michelangelo ed immettendosi in Corso Vittorio Emanuele, doveva prestare attenzione ai veicoli che procedevano nel medesimo senso di marcia e non poteva deviare la propria traiettoria per evitare i numerosi ostacoli e le buche presenti sul fondo stradale, gravemente dissetato in quel punto.
Sulla base di quanto sopra esposto si può quindi affermare che il sinistro è da ascrivere in via esclusiva, ex art. 2051 cc, alle condizioni del manto stradale.
C. Sul quantum risarcitorio
Accertata la sussistenza del fatto, rilevato che il ha contestato gli esisti della Controparte_1
perizia allegata dal ricorrente, la causa va rimessa in istruttoria per l'espletamento di una CTU medico- legale, finalizzata a valutare natura ed entità dei postumi subiti dal ricorrente a seguito del sinistro denunciato, nonché le spese eventualmente necessarie per curare la malocclusione dentale, laddove in nesso causale con il sinistro dedotto in giudizio.
Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima del conferimento dell'incarico al CTU, appare opportuno formulare alle parti, la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.:
- riconoscimento al ricorrente, da parte della convenuta, del risarcimento del danno alla CP_3
salute temporaneo così quantificato: giorni gg 30 di cui 3 al 100%, 15 al 75% e 12 al 50% (danno da pagina 5 di 6 liquidarsi prendendo a riferimento la somma di € 115,00 al giorno per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea);
- riconoscimento al ricorrente, da parte della municipalità convenuta, del risarcimento del danno alla salute permanente nella misura del 7 % (danni da liquidarsi sulla base delle tabelle di Milano del 2024 senza alcuna personalizzazione);
- riconoscimento al ricorrente, da parte della convenuta ed a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, della somma di € 1.141, 02;
- riconoscimento al ricorrente, da parte del convenuto ed a titolo di rimborso delle spese preventivate per la malocclusione dentale, della somma di € 4.500,00;
- riconoscimento al ricorrente da parte della convenuta, degli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata, via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal 6.11.2020 (data di presumibile stabilizzazione dei postumi) alla data odierna, importo maggiorato degli interessi legali sulla somma così come sopra calcolata, dall'eventuale accordo sulla proposta, al saldo;
- compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5 con obbligo della convenuta di rifondere a parte attrice la quota residua dei 4/5, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario e da liquidare sulla base dei parametri minimi, considerata la natura documentale e la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 1988/2024,
ACCERTATA
l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro avvenuto il Controparte_1
6.10.2020,
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza per le ragioni di cui in motivazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1988/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13 giugno 2025 ad ore 9.45 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. D'INCECCO PASQUALE oggi sostituito dall'avv. l'Avv. MARIAINES Parte_1
DEL BORRELLO la quale rileva che in data 14.04.2025 veniva notificato il decreto di differimento d'udienza privo dell'indicazione di nuovi termini per il deposito di note scritte e memorie conclusionali.
Pertanto, stante l'incertezza delle scadenze di cui sopra, si chiede fissarsi nuovi termini.
In ogni caso, l'Avv. Del Borrello precisa le conclusioni riportandosi al proprio atto introduttivo.
Per l'avv. CAPOBIANCO ANTONIO oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
GIANFRANCO CORSO il quale si oppone alla richiesta di nuovi termini e si riporta alle proprie difese, chiedendo che la causa sia decisa.
Il Giudice, sentite le parti, rilevato che il rinvio dell'udienza manteneva comunque fermi i termini precedentemente concessi, rigetta al richiesta di rinvio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1988/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. D'INCECCO Parte_1 C.F._1
PASQUALE, elettivamente domiciliato in VIA A. VESPUCCI 19, 65126 , presso il CP_1 difensore avv. D'INCECCO PASQUALE RICORRENTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 7 , presso il difensore avv. CP_1
CAPOBIANCO ANTONIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26.6.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendo la condanna dell'Ente civico al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito CP_1
del sinistro avvenuto il 6.10.2020 alle ore 13.55 circa, sulla rotatoria di Corso Vittorio Emanuele II - via Michelangelo, con direzione sud.
Assumeva che, mentre procedeva a bordo del suo monopattino elettrico, era caduto a causa di un avvallamento non segnalato e non immediatamente percepibile, presente sulla sede stradale, come da fotografie allegate (cfr doc. 2).
Trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale Spirito Santo di Pescara, gli era stata diagnosticata la frattura dei condili mandibolari, in trauma cranio-facciale, con prescrizione di visita specialistica.
Gli erano stati inoltre applicati punti di sutura sul tessuto cutaneo e sottocutaneo interessato.
pagina 2 di 6 Ricoverato presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale, era stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione delle fratture subite e si era recato ai successivi controlli programmati, presso lo stesso reparto nei giorni 20 e 27.10.2020 e 09.11.2020 (all.5).
A seguito di due visite specialistiche effettuate presso lo Studio Dentistico , gli era stata Per_1
riscontrata una malocclusione invalidante, con conseguente necessità di intervento chirurgico per il ripristino della funzionalità masticatoria, con inserimento di una protesi e conseguente effettuazione di terapia riabilitativa al costo preventivato di € 6.600,00 (all.6);
In data 09.02.2023 aveva effettuato visita medico-legale presso lo studio del dott. , che lo Per_2 aveva dichiarato clinicamente guarito con postumi permanenti quantificati nella misura dell'8% e con postumi temporanei, quantificati complessivamente in gg 40, di cui 3 al 100%, 25 al 75% e 15 al 50%, con spese mediche quantificate nell'importo di € 6.600,00 (all.7).
Ritenendo il sinistro causato dalle inadeguate condizioni della pavimentazione stradale, ha chiesto la condanna del al risarcimento dei danni da lui subiti, quantificati nell'importo Controparte_1 di € 30.664,02, di cui € 22.893,00 per il danno ed € 7.771,02 per spese mediche, oltre accessori.
Con rifusione delle spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
2. Con comparsa depositata il 23.9.2024 si è costituito il chiedendo il Controparte_1
mutamento del rito, ritenendo la controversia complessa e necessitante di attività istruttoria articolata, sia in punto di an debeatur che di quantum.
Nel merito ha dedotto che la dinamica del sinistro stradale non era stata adeguatamente ricostruita dal ricorrente e che comunque, considerato che il sinistro era avvenuto su strada piana, in condizioni di visibilità ottimali, l'evento andava addebitato alla condotta negligente del danneggiato, che avrebbe dovuto prestare particolare attenzione allo stato del fondo stradale, caratterizzato dalla presenza di numerosi e visibili avvallamenti, nonché da buche di varie dimensioni.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, l'accertamento della cooperazione colposa del danneggiato, con riduzione proporzionale del risarcimento dovuto.
3. Con ordinanza in data 11.10.2024, accertata l'insussistenza dei presupposti per disporre il mutamento del rito, ritenuto necessario acquisire le fotografie a colori del luogo del sinistro, era stato chiesto alla Polizia locale di , Sezione infortunistica, di trasmettere telematicamente, entro la CP_1
data del 15.11.2024, le fotografie a colori scattate il 6.10.2020 ed allegate alla relazione di servizio n.
200/2020.
Considerato che la Polizia Municipale aveva comunicato di essere in possesso solo di fotografie in b/n del luogo del sinistro, ritenuto necessario decidere preliminarmente sulla sussistenza dell'an debeatur, prima di disporre la CTU medico legale richiesta dalla parte ricorrente, con ordinanza in data pagina 3 di 6 22.12.2024 la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 6.6.2025 successivamente posticipata al 13.6.2025.
******
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia è rappresentata dall'art 2051 c.c, che recita
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ad integrare la responsabilità è quindi necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cassazione civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).
B. Sull'applicazione al caso in esame della regola generale sopra richiamata
b1. A sostegno della domanda formulata, il ricorrente ha dedotto che il sinistro era avvenuto il
6.10.2020 alle ore 13.55 mentre, a bordo del proprio monopattino, dopo aver percorso la rotatoria di via
Michelangelo aveva imboccato Corso Vittorio Emanuele II, con direzione sud.
Le fotografie allegate al ricorso dimostrano che, al momento del fatto, sul tratto della rotatoria che, da via Michelangelo consente l'immissione su Corso Vittorio Emanuele, erano presenti numerosi e visibili avvallamenti, nonché buche di varie dimensioni (cfr doc. 2).
b.2 La dinamica del sinistro è stata adeguatamente descritta dal ricorrente, che ha allegato al ricorso le dichiarazioni rese dalla sig.ra che aveva assistito al fatto (cfr all. 3). Testimone_1
Le caratteristiche del manto stradale, nel punto in cui si è verificato il sinistro, non sono state contestate CP_ dall' convenuto, che ha affermato che il ricorrente avrebbe dovuto prestare particolare attenzione alle condizioni della strada che, nel punto indicato come luogo del sinistro, è caratterizzata dalla presenza di numerosi e visibili avvallamenti nonché da buche di varie dimensioni (cfr doc. 2).
b.3 Accertato che le condizioni del manto stradale, nel punto in cui si è verificato il sinistro, sono particolarmente insidiose per un veicolo a due ruote, considerati gli oneri probatori applicabili al caso di specie, richiamati al punto A della motivazione, alla luce delle dichiarazioni rese dalla sig.ra
[...]
(cfr all. 3) e dell'esame delle fotografie allegate dal ricorrente, in applicazione del criterio di Tes_1
pagina 4 di 6 giudizio della preponderanza dell'evidenza, pacificamente idoneo a fondare l'accertamento da svolgere in sede civile, in relazione alla sussistenza degli elementi fondanti l'azionata responsabilità, devono ritenersi provati il fatto storico e la sussistenza del nesso causale esistente tra il fatto e l'insidia stradale
(documentata e rilevata) quale cosa inerte obiettivamente pericolosa.
b.4 L'esame delle difese svolte dal , non permette invece di ritenere integrato Controparte_1
il caso fortuito.
Va infatti precisato che il fortuito è qualificabile come fatto incontrollabile, imprevedibile e inevitabile con l'uso della diligenza normale, tale da interrompere il nesso di causa intercorrente tra fatto e res custodita.
Nel caso di specie non risulta né emerge che l'uso che il ricorrente aveva fatto della cosa sia connotato da straordinarietà (trattasi di strada urbana percorsa giornalmente da ogni tipo di veicolo), né il ha fornito prova della lamentata carenza di cautela e diligenza, essendosi limitandosi ad CP_1
affermare che il ricorrente fosse pienamente in grado di evitare il danno, in virtù della visibilità dell'insidia, garantita dall'illuminazione naturale e dalla presenza di un evidente stato di dissesto della pavimentazione stradale.
Va al riguardo evidenziato che il ricorrente, uscendo dalla rotatoria di via Michelangelo ed immettendosi in Corso Vittorio Emanuele, doveva prestare attenzione ai veicoli che procedevano nel medesimo senso di marcia e non poteva deviare la propria traiettoria per evitare i numerosi ostacoli e le buche presenti sul fondo stradale, gravemente dissetato in quel punto.
Sulla base di quanto sopra esposto si può quindi affermare che il sinistro è da ascrivere in via esclusiva, ex art. 2051 cc, alle condizioni del manto stradale.
C. Sul quantum risarcitorio
Accertata la sussistenza del fatto, rilevato che il ha contestato gli esisti della Controparte_1
perizia allegata dal ricorrente, la causa va rimessa in istruttoria per l'espletamento di una CTU medico- legale, finalizzata a valutare natura ed entità dei postumi subiti dal ricorrente a seguito del sinistro denunciato, nonché le spese eventualmente necessarie per curare la malocclusione dentale, laddove in nesso causale con il sinistro dedotto in giudizio.
Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima del conferimento dell'incarico al CTU, appare opportuno formulare alle parti, la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.:
- riconoscimento al ricorrente, da parte della convenuta, del risarcimento del danno alla CP_3
salute temporaneo così quantificato: giorni gg 30 di cui 3 al 100%, 15 al 75% e 12 al 50% (danno da pagina 5 di 6 liquidarsi prendendo a riferimento la somma di € 115,00 al giorno per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea);
- riconoscimento al ricorrente, da parte della municipalità convenuta, del risarcimento del danno alla salute permanente nella misura del 7 % (danni da liquidarsi sulla base delle tabelle di Milano del 2024 senza alcuna personalizzazione);
- riconoscimento al ricorrente, da parte della convenuta ed a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, della somma di € 1.141, 02;
- riconoscimento al ricorrente, da parte del convenuto ed a titolo di rimborso delle spese preventivate per la malocclusione dentale, della somma di € 4.500,00;
- riconoscimento al ricorrente da parte della convenuta, degli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata, via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal 6.11.2020 (data di presumibile stabilizzazione dei postumi) alla data odierna, importo maggiorato degli interessi legali sulla somma così come sopra calcolata, dall'eventuale accordo sulla proposta, al saldo;
- compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5 con obbligo della convenuta di rifondere a parte attrice la quota residua dei 4/5, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario e da liquidare sulla base dei parametri minimi, considerata la natura documentale e la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 1988/2024,
ACCERTATA
l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro avvenuto il Controparte_1
6.10.2020,
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza per le ragioni di cui in motivazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 6 di 6