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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15493/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE Parte_1 come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- resistente contumace
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 12.3.2025.
2. Con ricorso depositato in data 30.11.2022 parte ricorrente, titolare di titolare di pensione di reversibilità Cat. SO n. 20075942, ha chiesto accertarsi l'irripetibilità delle somme oggetto della seguente comunicazione del 20/10/2021: “la sua dichiarazione ai redditi dell'anno 2018 non ci è pervenuta entro il termine del 15 settembre 2021. Per effetto di tale inadempimento, come comunicato, l'istituto è tenuto a provvedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018 ai sensi dell'art. 35 comma 10/bis D.L.
217/2008 conv. in Legge n.14/2009. Pertanto da gennaio 2019 a dicembre 2019 sula pensione n. CP_ 20075942 categoria SO l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 4.988,62”.
A fondamento della domanda la parte ricorrente ha dedotto:
- di aver presentato in data 15/11/2021, domanda di ricostituzione per motivi reddituali allegando a supporto tutta la documentazione attestante i redditi percepiti dalla stessa relativi agli anni dal 2018 al 2021, senza ottenere alcun riscontro in merito;
- di aver proposto in data 29/04/2022, ricorso amministrativo al Comitato provinciale ai sensi della L. 9/03/1989 n. 88, chiedendo l'annullamento del CP_1 suddetto provvedimento di indebito, non ricevendo alcun riscontro;
- che la situazione reddituale della sig.ra non aveva mai subito alcun tipo di Parte_1
variazione negli anni seguenti al riconoscimento della prestazione cui la stessa era titolare;
- che, in particolare, per il periodo cui l'indebito si riferisce e dunque dal gennaio
2019 al dicembre 2019, la ricorrente era titolare di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per beneficiare della pensione cat. SO in misura piena e dunque senza l'applicazione di alcuna trattenuta, e con l'applicazione della quota di maggiorazione sociale e integrazione al trattamento minimo legittimamente riscossa, in quanto, il proprio reddito derivante esclusivamente dalla pensione di
2 reversibilità di importo a calcolo di € 307,77 (mensili) e di € 4.001,01 (annuale) era inferiore ai suddetti limiti reddituali.
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
3. L'azione proposta va qualificata come azione di accertamento negativo del diritto del convenuto ente previdenziale a ripetere la somma di € 4.988,62.
Va osservato in generale che, relativamente all'onere della prova gravante sul ricorrente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che in tema di indebito, anche previdenziale, “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. n. 18046/10). Nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale, poiché l'irripetibilità costituisce un limite "esterno" dell'altrui diritto, colui che tale irripetibilità eccepisce ha, per l'art. 2697 secondo comma, c.c., l'onere di provare la sussistenza dei presupposti (nella specie condizioni reddituali) normativamente previsti per la percezione della prestazione nella misura rivendicata.
Pertanto, l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito, e quindi per beneficiare dell'applicazione della quota di maggiorazione sociale e dell'integrazione al trattamento minimo, grava sulla ricorrente e tale onere è stato assolto, avendo parte ricorrente dimostrato di aver inviato la domanda di ricostituzione reddituale inoltrata in data 11.11.2021 e depositato nel corso del giudizio l'attestato dell' in relazione agli anni 2018-2019-2020-2021 e 2022 Controparte_2 da cui risulta un reddito compatibile con la prestazione (cfr. attestato dell'
[...]
depositato in data 8.11.2023). CP_2
L' rimanendo contumace, non ha fornito alcun elemento di segno contrario CP_1 rispetto all'assunto della ricorrente ed idoneo a contrastare tali risultanze documentali.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, va dichiarata non ripetibile la somma di
€ 4.988,62 oggetto della comunicazione del 20/10/2021 e disposta la conseguenziale
3 condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato per il CP_1
medesimo titolo sulla prestazione in godimento.
4. Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della documentata omissione nell'invio delle comunicazioni reddituali da parte della ricorrente per l'anno 2018 e dell'ulteriore circostanza che nel corso del giudizio la parte ha documentato il possesso dei redditi compatibili
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara non ripetibile la somma di oggetto della comunicazione del € 4.988,62 oggetto della comunicazione del 20/10/2021 e condanna l' alla restituzione CP_1 di quanto eventualmente già recuperato per il medesimo titolo sulla prestazione in godimento;
- spese compensate.
Aversa, 13.3.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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