Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024, iscritta al n. 2387 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Montefiascone (VT), alla C.F._1
Via Dante Alighieri n. 96/a, presso lo studio dell'Avv. Alessio Saccà che lo rappresenta e difende per procura rilasciata;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Montefiascone (VT), al Corso C.F._2
Cavour n. 108, presso lo studio dell'Avv. Andrea Danti che la rappresenta e difende per procura rilasciata
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 19 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il sig. ha proposto, ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c., ricorso Parte_1
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra in data 4 settembre 2004 (trascritto nei registri dello stato Controparte_1
civile del comune di Montefiascone (VT), parte II, serie A, n. 33). Al riguardo ha premesso che in data 22 aprile 2021 il Tribunale di Viterbo dichiarò la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n. 1613/2021 e che la separazione si
è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022. Ha chiesto, in ragione delle sue attuali condizioni economiche, di ridurre l'assegno di mantenimento da corrispondere in favore della figlia minore Per_1
stabilito in sede di separazione e di non prevedere a suo carico alcun obbligo patrimoniale nei confronti della convenuta, dotata di propri redditi.
In data 10 febbraio 2025 la sig.ra si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando solamente la richiesta relativa all'assegno di mantenimento in favore della figlia . Per_1
All'udienza presidenziale del 19 marzo 2025 le parti sono addivenute alla definizione concordata dell'unico punto fra loro controverso, per cui è stata disposta la trasformazione del rito in consensuale. In particolare, i coniugi hanno convenuto che “le condizioni che regoleranno il divorzio sono quelle della separazione, modificando la misura dell'assegno di mantenimento che il sig. verserà in favore della figli in euro 280,00 al mese, annualmente Parte_1 Per_1
rivalutabile secondo gli indici Istat”.
Di conseguenza, le condizioni del divorzio sono le seguenti:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La figlia minore continuerà ad essere affidata ad entrambi i Persona_2
genitori, che si impegnano ad assisterla, curarla ed educarla, sino alla sua maggiore età e al raggiungimento dell'indipendenza economica, con costanza e continuità ed eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la relativa potestà. I coniugi
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a tal fine, nel totale rispetto delle attitudini e delle volontà della stessa figlia minore, prenderanno d'accordo tra loro le determinazioni più importanti da assumersi nel suo interesse relative alla scuola, agli eventuali futuri studi universitari, alle attività extrascolastiche e quelle riguardanti la sua salute e le cure di ogni genere.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata anche separatamente dai singoli coniugi. La minore continuerà a vivere in via prevalente con la madre nella casa coniugale di Montefiascone, via
Zepponami 200;
3) Il padre potrà sentire telefonicamente la figlia quando vuole e vederla e tenerla con sé secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati dalle 15 del sabato sino alle 19 della domenica, nonché, nella settimana in cui non è previsto il weekend, il mercoledì dalle ore 17 alle ore 20 e durante le vacanze estive per n. 14 giorni anche non consecutivi da suddividersi eventualmente in due periodi che verranno concordati con l'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie e pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, il 24 dicembre con Per_1
un genitore e il 25 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore ed il 1° dell'anno con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con l'altro; tutte le ulteriori festività Religiose e civili con il criterio dell'alternanza annuale.
4) La casa coniugale sita a Montefiascone (VT), Via Zepponami n. 200, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, rimane assegnata alla sig.r con i Controparte_1
mobili che la arredano ed ivi la stessa vivrà con la figlia minor;
Persona_2
5) Il padre, corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia non economicamente autosufficiente - e fintanto che la stessa non diventi Per_1
maggiorenne ed indipendente - l'importo mensile di € 280,00. La suddetta somma sarà versata dal sig alla sig.r in qualunque Parte_1 Controparte_1
forma (a mani ovvero con assegno o bonifico sulle coordinate IBAN della coniuge), entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni del costo della vita. Il mantenimento non
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sarà dovuto dal sig nel mese in cui la figlia soggiornerà presso lo stesso Parte_1
per le necessarie cure mediche cui deve sottoporsi ogni anno la sig.ra CP_1
Ognuno dei coniugi farà fronte al 50% delle spese straordinarie scolastiche, delle eventuali future spese universitarie, quelle mediche extra SSN, sportive e ricreative riguardanti la figlia che non richiedono preventivo accordo secondo le linee guida del C.N.F. o che siano previamente concordate con l'altro genitore;
6) Il conto corrente cointestato tra i sigg , Parte_1 Controparte_1
acceso presso l'istituto Intesa Sanpaolo, filiale di Montefiascone, sarà mantenuto aperto per consentire ai coniugi di continuare a pagare le rate mensili di € 682,00
(€ 341,00 ciascuno) fino all'estinzione del finanziamento ivi preso a suo tempo per la ristrutturazione e l'arredamento della casa coniugale;
7) I coniugi, avendo ognuno un proprio lavoro ed essendo economicamente indipendenti, non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro circa il proprio rispettivo mantenimento;
8) Avendo già preventivamente regolato i loro rapporti di carattere economico patrimoniale, ognuno dei due coniugi farà fronte, per l'intero, al saldo degli eventuali debiti assunti in proprio in costanza di matrimonio, alla scadenza degli stessi;
9) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione della definizione concordata della controversia.
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A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Montefiascone (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi ed alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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