Sentenza 31 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/01/2022, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00165/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00959/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario e Ugo Nichetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 9;
contro
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Francesca Testi, con domicilio eletto in Lecce, presso l’Ufficio Legale dell’Amministrazione Provinciale;
per l'annullamento
- della nota dirigenziale prot. n. 71767 recante data 24 novembre 2015, indirizzata a Snam Rete Gas S.p.A., con cui l’Amministrazione Provinciale resistente contestava il versamento della misura fissa annua pari ad Euro 516,46 a titolo di canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), richiedendo: “1. la trasmissione di un elaborato che riporti il numero di utenti serviti […] distinti per ogni singolo Comune […], relativamente agli anni dal 2010 al 2014” nonché “2. la corresponsione a conguaglio delle somme dovute per ogni singola annualità calcolate secondo quanto previsto dalla citata normativa e debitamente rivalutate ad oggi in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo”;
- nonché, ove occorra, della delibera del Consiglio Provinciale di Lecce n. 12 del 2011 che ha approvato il “Regolamento Provinciale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche” e degli artt. 27, comma 1, lett. B) e 30 del suddetto Regolamento (in parte qua);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente agli atti impugnati, tra cui, ove occorra, le delibere del Consiglio Provinciale di Lecce nn. 37/2012, 16/2013, 69/2013, 108/2013.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da parte ricorrente il 14/10/2019 e depositati in giudizio il 15/10/2019, per l’annullamento:
- della nota dirigenziale della Provincia di Lecce, Servizio Viabilità ed Espropri, prot. n. 0031890 del 16 luglio 2019, trasmessa a SNAM Rete Gas S.p.A. tramite pec in pari data, avente ad oggetto “Nuovo Regolamento Provinciale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche. Canoni concessioni per le società erogatrici di pubblici servizi. Aggiornamento canoni”, e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to T. M. Ferrario e avv.to M. G. Capoccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente - concessionaria nazionale del servizio pubblico di trasporto (e non di distribuzione) del gas naturale - traspone in sede giudiziaria (a seguito di opposizione), con atto di costituzione notificato il 24/06/2016 e depositato in giudizio in data 27/06/2016, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con cui ha impugnato la nota dirigenziale prot. n. 71767, recante data 24 novembre 2015, indirizzata a Snam Rete Gas S.p.A., con cui l’Amministrazione Provinciale resistente contestava il versamento (eseguito fino a quel momento) della misura fissa annua pari ad Euro 516,46 a titolo di canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), richiedendo: “ 1. la trasmissione di un elaborato che riporti il numero di utenti serviti […] distinti per ogni singolo comune[…], relativamente agli anni dal 2010 al 2014 ” nonché “ 2. la corresponsione a conguaglio delle somme dovute per ogni singola annualità calcolate secondo quanto previsto dalla citata normativa e debitamente rivalutate ad oggi in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo ”, ossia parametrate al numero di allacciamenti e di utenti serviti per ogni singolo Comune, nonché, ove occorra, la delibera del Consiglio Provinciale di Lecce n. 12 del 2011, che ha approvato il “Regolamento Provinciale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche” e gli artt. 27, comma 1, lett. B) e 30 del suddetto Regolamento e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente agli atti impugnati, tra cui, ove occorra, le delibere del Consiglio Provinciale di Lecce nn. 37/2012, 16/2013, 69/2013, 108/2013.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1. Sulla nota della Provincia di Lecce - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per travisamento dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 63 comma 2, lett. J D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164; violazione e falsa applicazione della delibera AEEG 11/2007. Violazione degli artt. 27, comma 1, lett. B) e 30 del "Regolamento Provinciale per l'applicazione del Canone per l'applicazione di Spazi ed Aree Pubbliche".
2. Sul Regolamento per l'applicazione del Canone per l'applicazione di Spazi ed Aree Pubbliche - Violazione e falsa applicazione dell'art. 63 D. Lgs. n. 446 del 1997.
3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per genericità e contraddittorietà della motivazione. Violazione dell'art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990. Violazione degli arti. 12 e 14 del Regolamento provinciale.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il 26/07/2016, si è costituita in giudizio la Provincia di Lecce, depositando un atto di costituzione e chiedendo il rigetto del ricorso trasposto.
Con motivi aggiunti notificati il 14/10/2019 e depositati in giudizio il 15/10/2019, parte ricorrente impugna la nota dirigenziale della Provincia di Lecce, Servizio Viabilità ed Espropri, prot. n. 0031890 del 16 luglio 2019, trasmessa a SNAM Rete Gas S.p.A. tramite p.e.c. in pari data, avente ad oggetto “ Nuovo Regolamento Provinciale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi e aree Pubbliche. Canoni concessioni per le società erogatrici di pubblici servizi. Aggiornamento canoni ”, recante nuovo elenco delle concessioni rilasciate dalla Provincia di Lecce alla Società ricorrente sino al 2019, con ulteriore richiesta di pagamento di Euro 91.662,15, per C.O.S.A.P. dovuta nel 2019, parametrata al numero di concessioni in essere, e ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
1. Sulla nota della Provincia di Lecce - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per travisamento dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 comma 2, lett. f) D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164; violazione e falsa applicazione della delibera AEEG 11/2007. Violazione degli artt. 27, comma 1, lett. B) e 30 del “Regolamento Provinciale per l’applicazione del Canone per l’applicazione di Spazi ed Aree Pubbliche”.
2. Sul Regolamento per l’applicazione del Canone per l’applicazione di Spazi ed Aree Pubbliche - Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 D. Lgs. n. 446 del 1997.
3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per genericità e contraddittorietà della motivazione. Violazione dell’art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990. Violazione degli artt. 12 e 14 del Regolamento provinciale.
Il 15/10/2021, la Provincia di Lecce ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di respingere il ricorso e i motivi aggiunti.
In pari data 15/10/2021, anche la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per le conclusioni già formulate.
Il 27/10/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria depositata dalla Provincia di Lecce, insistendo per le conclusioni già formulate.
Nella pubblica udienza del 17/11/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto in parte nei sensi di seguito precisati.
1. - E’ opportuno ribadire, in limine , la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera c) del Codice del Processo Amministrativo (in forza del quale “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi… ”), in quanto “ la ricorrente intende in questa sede censurare la scelta dell'Amministrazione resistente di applicare determinati criteri quantificativi della tariffa, con effetti diretti sul rapporto concessorio, e questo sulla base di una non corretta interpretazione dell'art. 63 D. Lgs. 446/97 e dello stesso proprio Regolamento. Individuandosi, pertanto, l'illegittimo esercizio di un potere amministrativo che radica indiscutibilmente la giurisdizione amministrativa […] non vertendo, dunque, la controversia in materia di mero conteggio degli importi dovuti. ”
In particolare, la Società ricorrente lamenta, con il primo motivo di gravame, il patente contrasto delle note dirigenziali della Provincia di Lecce indicate in epigrafe, impugnate con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con i motivi aggiunti proposti in corso di causa, con l'art. 63 (“ Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ”) del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, a cui lo stesso Regolamento provinciale fa rinvio (e secondo il quale “ 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2).
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, euro 0,77 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, euro 0,65 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al precedente numero 1, per il numero complessivo delle utenze presenti nei; comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a euro 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;… ”), ritenendo che, in base al comma 2, lett. f), n. 3 della norma soprariportata, alle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi (che non prevedano contatti con la "comunità locale" degli utenti, come nel caso del trasportatore di gas, sostanzialmente sprovvisto di utenze, fatta salva la consegna a limitati soggetti industriali) è “ richiesto di versare un canone pari ad Euro 516,46, quantificato, questa volta, non già soltanto quale importo de minimis, bensì più propriamente quale importo forfetario, essendo tale canone determinato "complessivamente" in detta somma fissa ed invariabile, a prescindere da ogni considerazione sul numero di utenti eventualmente presenti, comunque limitati ” e dal numero delle concessioni in essere; con il secondo motivo di gravame, si assume la illegittimità, in parte qua , dell'art. 27, comma 1, lett. B) del Regolamento approvato con la delibera di C.P. n. 12 del 2011, ove interpretato nel senso che “ il rinvio all'art. 63 citato non riguardi anche le aziende esercenti attività strumentali ai servizi pubblici ”; con il terzo motivo di gravame, la illegittimità della prima nota dirigenziale impugnata anche nella parte in cui viene minacciata la revoca della concessione per violazione, tra l’altro, dei principi di cui all'art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990.
2. - Ciò premesso, il Tribunale ritiene condivisibile e assorbente la principale censura formulata con il ricorso e i motivi aggiunti proposti in corso di causa incentrata sulla violazione/falsa applicazione dell’art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997, in quanto la misura della tariffa C.O.S.A.P. dovuta dalle aziende che svolgono attività strumentali ai pubblici servizi va effettivamente determinata ex art. 63, comma 2, lett. f), n. 3 del citato D. Lgs. n. 446/1997 in misura fissa e complessiva in Euro 516,00 annui e non in misura variabile, per la carenza di contatti diretti con l’utenza.
Infatti, secondo Cassazione Civile, Sezione I, 27/06/2019, n. 17292, “ L'art. 63, comma 2, lett. f), si riferisce alle occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto sia dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi, sia da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, e prevede la determinazione forfettaria del canone Cosap.
Il numero 1) della predetta lett. f) prevede la commisurazione del canone al numero complessivo delle utenze moltiplicato per la misura unitaria di tariffa e presuppone la sussistenza di utenze allacciate ai cavi.
Il successivo n. 3) garantisce che in ogni caso (e quindi anche se il numero delle utenze raggiunte moltiplicato per il parametro tariffario raggiunge una cifra inferiore e pure se non esistono utenze raggiunte) l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a Euro 516,46.
Il secondo periodo del predetto n. 3 aggiunge che la medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, nell'evidente presupposto che tali aziende, proprio perchè esercenti attività strumentali, non colleghino i loro cavi con le utenze private.
Tale disposizione non è priva di significato, come ha rettamente inteso la Corte territoriale; non vi era infatti alcun bisogno di estendere alle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi la previsione della misura minima del canone Cosap fissata dalla prima parte del n. 3, alla luce della previsione iniziale della lett. f), che equipara ai fini delle disposizioni in essa contenute le aziende direttamente erogatrici del servizio pubblico e le aziende che forniscono servizi strumentali al servizio pubblico.
Alla stregua di tale rilievo, la precisazione del secondo periodo del n. 3 assolve invece a un ben preciso scopo, e cioè quello di chiarire, a scanso di ogni dubbio, che le aziende che forniscono servizi strumentali, proprio perchè non hanno contatti diretti con l'utenza privata, sono assoggettate al Cosap in misura fissa ”.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso va accolto in parte e, per l’effetto, devono essere annullate le impugnate note dirigenziali della Provincia di Lecce.
4. - Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, indicato epigrafe, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla tutte le impugnate note dirigenziali della Provincia di Lecce.
Condanna la Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Società ricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO