Articolo 1 della Legge 20 giugno 1969, n. 383
Articolo 2
Versione
5 agosto 1969
Art. 1.
Per gli anni 1969 e 1970 e' redatto un programma degli interventi previsti dalla legge 30 maggio 1965, numero 574, e dal primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82 .
Il programma e' approvato dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanita' e, per la parte concernente le opere di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82 , anche col Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i Ministri per l'interno e per il tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno.
Nel programma di cui al precedente comma sono compresi anche gli
eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.
Nel programma di cui al presente articolo dovranno essere compresi, dando ad essi carattere di priorita' il completamento di ospedali, nonche' di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82 , ed inclusi nelle proposte formulate dalle regioni, ove costituite, o dai comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui al successivo comma del presente articolo.
Le regioni, ove costituite, o i comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui all' articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , presentano, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte per gli interventi indicati prioritariamente, da effettuare nei rispettivi territori.
La composizione del comitato regionale per la programmazione ospedaliera di cui all' articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e' integrata con il capo della sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche.
Alle riunioni dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera partecipano, con funzione consultiva, gli ingegneri capi degli uffici del genio civile competenti per territorio.
Entrata in vigore il 5 agosto 1969