Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla pubblica udienza del 04.3.2025, ha pronunciato, mediante contestuale lettura di dispositivo e motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5691/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
OR (NA) alla via Flotard De Lauzieres n. 7/9, presso lo studio dell'avv. Francesco
Scognamiglio, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER EL ASSUNTA: in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la sussistenza del requisito sanitario utile alla percezione dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare CP_ l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese. 1
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
06.3.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
3996/2023) per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'assegno di invalidità civile, relativamente alla domanda amministrativa del 30.3.2022.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Persona_1 nelle conclusioni dell'elaborato aveva riconosciuto che: “la periziando presenta una
[...] invalidità civile del sessantasette % (67%), l. 118/71. La periziando è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, l. 18/80”; concludendo per la mancanza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto.
Contestava la consulenza tecnica, evidenziando la sottovalutazione del quadro clinico e, in particolare, la mancata diagnosi della cardiopatia ipertensiva sofferta.
Rappresentava, altresì, che il complesso morboso sofferto si era ulteriormente aggravato, come da documentazione successiva alla data di accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella CP_ ritenuta di giustizia;
per l'effetto, chiedeva condannare l' al pagamento della prestazione, oltre accessori.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con distrazione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Alla luce delle specifiche contestazioni sollevate e della documentazione medica sopravvenuta allegata alle note del 19.6.2024, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u., ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, all'udienza del 04.3.2025 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per
2 contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente dott. ha accertato in capo alla sig.ra Per_1 Parte_1 una invalidità complessiva in misura del 67%, causata dalle seguenti patologie: “epilessia focale con sec. generalizzazione in trattamento;
ipoacusia neurosensoriale bil. corretta da protesi;
ipertensione arteriosa;
note di broncopatia in tabagista;
poliartrosi in lieve scoliosi dorsale;
lichen orale”, confermando la valutazione espressa dalla commissione medica circa la mancanza del requisito sanitario di cui si chiedeva l'accertamento.
Il c.t.u., ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
All'esito di tale esame, si soffermava sul complesso invalidante sofferto e sulle percentuali da ricollegare alle patologie riscontrate, riconoscendo che: “[…] Siamo dunque di fronte ad una persona di anni 62 che presenta un quadro clinico caratterizzatesi da una forma legata essenzialmente alla epilessia parziale talora con generalizzazione sec. Questa riconosce in una displasia della regione temporo-mesiale anteriore, uncale e del III ant. dell'ippocampo a sx. per cui veniva posta in trattamento con CBZ e Lacosamide. Circa la reale frequenza delle crisi vi sono solo “riferiti” senza oggettivi riscontri. Di certo è che non vi è storia clinica di traumatismi necessitanti assistenza sanitaria o morsus lingue. Coesiste una carattereopatia sec. Detto quadro
è ascrivibile al Cod.2006 maggiorato del 5% per le implicazioni psicologiche con una valutazione complessiva del 46%. L'ipoacusia neurosensoriale bilaterale con una perdita di 180
dB per Au è ascrivibile al Cod. 4005 con il 31% a cui va sottratto 9 per il buon uso delle protesi con una valutazione complessiva del 22%. Il Lichen planus orale, di recente diagnosi, è una eruzione infiammatoria orale con papule il cui risvolto funzionale è trascurabile. Questa, con
l'ipertensione arteriosa senza complicanze d'organo ed in ottimo compenso funzionale non sono valutabili essendo patologie comprese tra lo 0 ed il 10% per espressa normativa vigente. Così dicasi per i polipi iperplastici infiammatori bioptizzati endoscopicamente. La spondilartrosi su un rachide lievemente scoliotico su un quadro di poliartrosi senza limitazioni funzionali, al massimo è ascrivibile per analogia sintomatologica al Cod. 7008 con il 12%. Le note di bronchite cronica in tabagista, in fase eupnoica senza alterazioni ventilatorie è ascrivibile al
Cod. 6013 con l'11% di invalidità. Il quadro da noi evidenziato è sovrapponibile a quanto evidenziato dalla Commissione di I Grado con la quale si condivide appieno la valutazione”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, applicando il calcolo riduzionistico alle percentuali di invalidità valutate con riferimento alla tabella indicativa del D.M. 05.02.1992, accertava che:
“[…] In definitiva detto quadro morboso, usando il Calcolo riduzionistico che dice IT=IP1+IP2-
(IP1xIP2) condiziona una invalidità complessiva del 67%. Il periziando è in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, l.18/80”.
3 Il c.t.u., inoltre, nei chiarimenti ha potuto esaminare la documentazione medica depositata nelle more del giudizio (relazione specialista c/o AOU Federico II del 6.6.2023 e referto istologico c/o Ospedale Evangelico Betania del 22.3.2024) ed ha potuto prendere specifica posizione in ordine alle contestazioni sollevate nel presente ricorso in opposizione.
Ebbene, nelle conclusioni dell'elaborato integrativo ha ribadito quanto già espresso in sede di primo accesso: “[…] Dunque le motivazioni del ricorso in opposizione vertono essenzialmente su un certificato cardiologico del 2.3.17 ASL NA1 Centro f.to Dr.G. De Cicco il quale riporta “
Cardiopatia ipertensiva…” ed per il quale il CTP Dr ritiene di attribuire alla semplice Per_2 dizione, non suffragata da esami strumentali indicanti complicazioni d'organo ,una I Classe
NYHA con il 20% di invalidità. All'uopo ci si ricorda a noi stessi che le cardiopatie sono condizioni patologiche che manifestano un impegno funzionale e che le Classi NYHA sono Classi di scompenso che richiedono continui controlli clinici e strumentali. I criteri medico-legali per un corretto inquadramento prevedono continui controlli strumentali seriati nel tempo e non una tantum, da cui tra l'altro deve evidenziarsi un deficit di pompa o di perfusione. Tutto questo non
c'e', né la nostra obiettività clinica evidenzia nulla di patologico nei distretti cardiovascolari per cui non è possibile attribuire alcuna percentuale visto che il compenso emodinamico è ottimale. Tra l'altro lo stesso medico di base nell'accesso ospedaliero depositato del 2024 parla di “Cardiopatia ipertensiva benigna”a conferma di una semplice ipertensione arteriosa non complicata , priva di significato medico-legale. Circa il Lichen orale questa è una malattia infiammatoria cutanea a carattere ricorrente che solitamente si risolve senza alcun trattamento, ma i sintomi possono essere curati con corticosteroidi, esposizione a luce ultravioletta o colluttori. Il quadro da noi rilevato non assurge a dignità medico-legale. Alla luce di quanto riportato non possono condividersi le doglianze alla ATP che si conferma”.
Ciò detto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio sia nella fase sommaria, che in sede di chiarimenti ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, all'esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento di un'invalidità complessiva in misura superiore al 74%, condizione necessaria all'ottenimento dell'assegno di invalidità civile.
Va, in primo luogo, ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno d'invalidità civile (art. 13, l. 118/71), ha sottolineato che la natura permanente della riduzione della capacità lavorativa non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stato invalidante, ma richiede che esso sia connaturato alla malattia in atto, o alle terapie che si rendono necessarie in ragione della stessa, per una proiezione di durata incerta ed indeterminata, non prevedibile ex ante, o che comunque sia connotato da una certa perduranza significativa nel tempo, sì da determinare una reale situazione di bisogno (Cass. n. 11185 del
23/04/2019; Cass. n. 17400 del 29/08/2016).
4 Nella specie, il consulente ha ampiamente valutato le conseguenze delle suddette diagnosticate, non riscontrando quell'indeterminabilità e/o permanenza delle stesse tali da incidere sul complesso invalidante della sig.ra in misura superiore al 67%. Parte_1
In secondo luogo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. tali doglianze non possono Per_1 inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultima (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n.
4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1,
2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 04.3.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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