Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9609/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] in data [...], Parte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. SERIO GIUSEPPE;
E
, nato a [...] in data [...], Controparte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. MARINO MARZIA;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio a Palermo in data 11.12.1999 con CP_1
, unione coniugale dalla quale sono nati i figli ,
[...] Persona_1
l'affido condiviso dei figli, con domiclio prevalente presso la stessa, la condanna di a versare la somma di euro 400,00 a Controparte_1 titolo di mantenimento dei 4 figli e a versare € 50,00 a titolo di assegno divorzile.
2. , costituitosi in giudizio con memoria depositata il Controparte_1
19.09.2024, ha aderito alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non si è opposto all'affido condiviso dei minori ma ne ha chiesto la domiciliazione prevalente presso la propria dimora, ha chiesto che la madre contribuisca in proporzione alle propria capacità reddituale al mantenimento dei figli minori, dichiararsi che la ricorrente non vanta alcun diritto all'assegno di mantenimento per se stessa e che il contributo al mentenimento della figlia, maggiorenne e non più convivente con la madre, venga versato direttamente a quest'ultima.
3. Con le note depositate il 28.11.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio alle condizioni che qui si riportano:
“Disporre l'affidamento condiviso dei minori Persona_2
IE e , con collocamento prevalente presso la residenza paterna in Per_3
Ravenna sita in via G. Verdi n 247, fraz. Lido Adriano.
La madre autorizza a far data dalla sottoscrizione dell'accordo congiunto il trasferimento dei minori da Palermo a Ravenna al fine di ottimizzare i tempi per l'iscrizione dei minori presso le varie scuole dell'obbligo site in
Ravenna.
La madre, avuto riguardo alla distanza, potrà incontrare i minori fermo restando nel periodo delle vacanze natalizie, religiose ed estive, tutte le volte che vorrà compatibilmente alle esigenze scolastiche dei minori con preavviso da comunicare al padre.
- Mantenimento diretto di ciascun genitore nei periodi di permanenza dei figli presso il padre o presso la madre.
I genitori condivideranno, in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie, attenendosi al Protocollo d'intesa sottoscritto da Codesto
Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Palermo del 2 Iuglio 2019.
Le parti concordano che l'assegno unico sebbene debba essere ripartito al
50% tra i genitori verrà richiesto e percepito interamente dal padre per il periodo in cui i minori saranno collocati presso di lui”
4. In ottemperanza a quanto richiesto dal Tribunale, con l'ordinanza del
20.01.2025, le parti, in data 12.02.2025, hanno depositato l'accordo integrativo, sottoscritto il 30 gennaio 2025, nel quale hanno precisato il regime di visita tra madre e figli che di seguito si riporta integralmente:
“Ad integrazione dell'accordo congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 28.11.24, i coniugi precisano che la sig.ra Parte_1 potrà esercitare il diritto di visita dei minori, salvo contrario accordo, per due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio;
- Per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunciare i figli con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- Durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore, ad anni alterni;
- Per tutte le ulteriori pattuizioni si fa espresso rimando agli accordi già siglati il 28.11.2024 che in questa sede devonsi intendere trascritti e ripetuti“
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data
20.09.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto del 23.09 -6.10.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'“accordo congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, depositato il 28.11.2024 e nell'“accordo integrativo” sottoscritto il 30.01.2025, sopra integralmente riportate.
Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal
Tribunale.
5. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.
51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Pont Canavese (TO) in data 11.12.1999, da nata a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nato a [...], il [...], trascritto nei registri dello
[...]
Stato civile di detto Comune al n. 3, parte I, anno 1999, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 14/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.