Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 774/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 774 /2022 promossa da:
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata Parte_1 P.IVA_1
da C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Maria Giovanna Galligari, Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Piazza XX Settembre n. 7
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASCIOLI MARIA ANTISTICA elettivamente domiciliato in P.IVA_3
VIALE TRENTO E TRIESTE N.107 06049 SPOLETO presso il difensore
APPELLATO
e nei confronti di pagina 1 di 7
con sede in Torino, Piazza S. Carlo
[...]
APPELLATO-CONTUMACE
avente ad
OGGETTO
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) – Impugnazione sentenza n. 791/2022 Tribunale di Spoleto, pubblicata in data 22/11/2022 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla per il Controparte_2
pagamento dell'importo di € 157.185,62, oltre interessi da saldo negativo del conto corrente n.
65000/0000/00080895, introdotto dinanzi al Tribunale di Spoleto dall'ingiunto Controparte_1
, si costituiva con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. e per essa la
[...] Parte_1
mandataria affermando di essere l'attuale titolare del credito in contestazione, per Parte_2
averlo acquistato nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ex L. 130/1999 -relativamente alla quale operazione produceva Avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. eccepiva il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità Controparte_1
del credito ceduto in capo alla Parte_1
Il Giudice di prime cure con la sentenza impugnata n. 791/2022 respingeva l'opposizione nei confronti di e accertava il difetto di titolarità del diritto di credito controverso in Controparte_2
capo a condannando al pagamento, in favore dell'opponente, delle Parte_1 Parte_1
spese di lite.
Avverso detta sentenza propone appello . Pt_1
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione.
è rimasta contumace. Controparte_4
pagina 2 di 7 Il primo motivo riguarda la pretesa idoneità dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a dimostrare la titolarità del credito ceduto.
Il motivo è infondato.
E' vero che è sufficiente, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è
sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Cass. n. 22151 del 5.9.2019; Cass. 31188/2017).
L'avviso di cessione pubblicato in G.U. e prodotto da testualmente recita “La societa' Pt_1
comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge Controparte_5
130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti ai Controparte_2
sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 10 dicembre 2020 ha acquistato pro-
soluto da …tutti i crediti (per capitale, interessi,anche di mora, accessori, spese, Controparte_2
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_2
finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto
anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati
classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e
segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”.
Sostiene l'appellante che dire “tutti” vuol dire non escludere alcun saldo debitore di conto corrente.
In realtà l'indefinito “tutti” è specificato da “derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo pagina 3 di 7 compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”.
La titolarità della posizione soggettiva attiva attiene al merito della causa e alla fondatezza della domanda, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento della controparte o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte (Cass. Sez. I Ord.
5478/2024; cfr. pure Cass., SU, n. 2915 del 2016).
Quindi, avrebbe dovuto allegare che ricorressero gli ulteriori requisiti indicati al fine Pt_1
di comprovare che il contratto de quo fosse incluso nella cessione.
Ciò non è avvenuto.
A sostegno del motivo produce in appello la formale comunicazione in data 6.12.2022 Pt_1
pervenutale da , con la quale si formalizza che in data 10.12.2020 fu conclusa una Controparte_2
operazione di cessione di crediti pro soluto, includente, tra gli altri, quelli in detta comunicazione precisati.
La dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione può
essere idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, quale elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito (spesso, in sede esecutiva, insieme alla disponibilità del titolo)-
cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16.04.2021 n. 10200.
Tuttavia, la produzione è inammissibile in quanto tardiva.
Non deve trarre in inganno l'orientamento di Cass. sopra citato (sent. 10200/2021) che consente la produzione in appello: essa infatti richiama Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017 relativa alla prova nuova “indispensabile”, ai sensi dell'art. 345,
pagina 4 di 7 comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,
dalla l. n. 134 del 2012.
Invece, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. 83/12 cit. pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Ed anche tale allegazione è mancata.
Quanto, poi, al riferimento contenuto nella pubblicazione in GU di rinvio esterno ad una
“apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del
rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo
debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito
internet www.intesasanpaolo.com fino alla loro estinzione” il rinvio a una pagina web costituisce riconoscimento, in via indiretta, della non-esaustività delle indicazioni fornite per l'individuazione specifica dell'oggetto della cessione, mentre il rimando appare probatoriamente insufficiente perché
non viene specificamente indicato da quale sarebbe il codice identificativo del rapporto in Pt_1
oggetto, sì da consentire alla parte eventualmente di contestare la circostanza ed al Giudice di verificare che la corrispondenza tra il rapporto oggetto di causa ed il contenuto della lista.
Quanto alla possibilità per la cessionaria di provvedere all'onere della notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio, con notifica al ceduto che può avvenire utilmente anche successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile, Cass. 16 aprile 2021, n. 10200 afferma che la prova della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 d.leg. n. 385 del 1993 può avvenire anche in appello e, soprattutto, la notifica al pagina 5 di 7 ceduto può far luogo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o alla relativa prova e può avvenire anche con l'avvio della procedura esecutiva, vale a dire nel precetto, ma la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713), cioè la medesima funzione che viene agevolata e superata, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, dalla pubblicazione della notizia,
richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), sostitutiva della notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c..
Altra questione, invece, è quella dell'inclusione dello specifico credito in discussione nel contratto di cessione, perché il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58
TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha quindi l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Si ritorna, pertanto, all'argomento dell'onere della prova (mancata) circa l'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza quanto alle parti costituite.
Nulla sulle spese tra le altre parti, stante la contumacia di . Controparte_4
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
pagina 6 di 7 rigetta l'appello condanna al rimborso in favore di delle Controparte_6 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in euro 4.997,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 12/02/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini
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