Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO SENZA FIGLI N. 1812/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso per separazione e contestuale domanda di divorzio, depositato il 17.05.2023, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] titolo di studio licenza media inferiore professione coadiuvante familiare con l'Avv. Stefania Lombardi
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] titolo di studio diploma di istruzione secondaria professione capo muratore con l'Avv. Stefania Lombardi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tremezzina (CO), in data 25.09.2021, (anno 2021, atto n. 10, parte II, serie A), regime patrimoniale: comunione dei beni, senza figli;
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FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.05.2023, hanno richiesto pronuncia di separazione e contestualmente chiesto di proseguire il giudizio per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi, nelle more del giudizio di divorzio, hanno dato esecuzione a quanto concordato in sede di separazione consensuale, definendo così ogni rapporto.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo, dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio prendo atto che le parti congiuntamente dichiarano di aver definito ogni rapporto tra loro e che in tale sede residua solo la richiesta congiunta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
e con rito concordatario in Tremezzina (CO), in data Parte_2 Parte_1
25.9.2021, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tremezzina (anno 2021, atto n. 10, parte II, serie A);
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tremezzina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 19.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao
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