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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1551/ 2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza del 11/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. R.G. n. 1551/2024 vertente
TRA
, nata il [...] ad [...] ( ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata l'[...] a [...] ( , , nata
[...] C.F._2 Parte_3 l'8.3.1978 a Mirano ( ), , nata il [...] a [...] C.F._3 Parte_4 ( ), , nata il [...] a [...] C.F._4 Parte_5 ( ), rappresentate e difese, in virtù di procure in calce al ricorso di primo grado, C.F._5 dal Prof. Avv. Marco Mocella ( , dall'Avv. Marilena Martuscelli C.F._6 ( e dall'Avv. Alessandro Rizzo ( ) e con loro C.F._7 C.F._8 domiciliate presso la a Salerno in Via Irno n.11giusta Controparte_1 procura in atti;
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
APPELLATO – NON COSTITUITO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 11133/2023 pubblicata il 6 dicembre 2023 emessa all'esito del procedimento recante R.G. n. 31018/2022
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.06.2024, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e chiedevano la riforma della sentenza di primo grado n. 11133/2023 Parte_4 Parte_5 pubblicata il 6 dicembre 2023, per i seguenti motivi: 1) errata valutazione della genericità del ricorso di primo grado nella parte in cui lo stesso appare privo dell'indicazione del preciso periodo temporale oggetto di ricalcolo per ciascun dipendente/ricorrente, nonché della determinazione dell'importo dovuto a titolo di integrazione;
2) omessa motivazione della ritenuta impossibilità di fare luogo alla CTU contabile richiesta dalle ricorrenti;
3) erroneità del Giudicante nella valutazione della fondatezza nel merito della domanda: erroneità e/o illegittimità della modalità di calcolo operata dal . Controparte_3
Con decreto presidenziale del 13.06.2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno
09.05.2025, ore 11:00.
Tanto premesso e letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letti gli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; rilevato che l'odierna parte appellante ha impugnato la sentenza indicata in oggetto per chiederne la riforma ma non ha presenziato alla prima udienza di discussione, né a quella di rinvio disposta ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante abbia avuto conoscenza del rinvio (v. ricevuta telematica di avvenuta consegna del biglietto di cancelleria comunicato a mezzo pec); ritenuto che la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348
c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (v., fra le altre,
Cass. n. 41733/2021); ritenuto che l'appello debba essere quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; ritenuto che non vi è spazio per la pronuncia sulle spese, in mancanza di costituzione di parte appellata;
dandosi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla sulle spese.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere dott.ssa Rossana Taverna Consigliere rel. ha pronunciato all'udienza del 11/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. R.G. n. 1551/2024 vertente
TRA
, nata il [...] ad [...] ( ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata l'[...] a [...] ( , , nata
[...] C.F._2 Parte_3 l'8.3.1978 a Mirano ( ), , nata il [...] a [...] C.F._3 Parte_4 ( ), , nata il [...] a [...] C.F._4 Parte_5 ( ), rappresentate e difese, in virtù di procure in calce al ricorso di primo grado, C.F._5 dal Prof. Avv. Marco Mocella ( , dall'Avv. Marilena Martuscelli C.F._6 ( e dall'Avv. Alessandro Rizzo ( ) e con loro C.F._7 C.F._8 domiciliate presso la a Salerno in Via Irno n.11giusta Controparte_1 procura in atti;
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
APPELLATO – NON COSTITUITO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma numero 11133/2023 pubblicata il 6 dicembre 2023 emessa all'esito del procedimento recante R.G. n. 31018/2022
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.06.2024, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e chiedevano la riforma della sentenza di primo grado n. 11133/2023 Parte_4 Parte_5 pubblicata il 6 dicembre 2023, per i seguenti motivi: 1) errata valutazione della genericità del ricorso di primo grado nella parte in cui lo stesso appare privo dell'indicazione del preciso periodo temporale oggetto di ricalcolo per ciascun dipendente/ricorrente, nonché della determinazione dell'importo dovuto a titolo di integrazione;
2) omessa motivazione della ritenuta impossibilità di fare luogo alla CTU contabile richiesta dalle ricorrenti;
3) erroneità del Giudicante nella valutazione della fondatezza nel merito della domanda: erroneità e/o illegittimità della modalità di calcolo operata dal . Controparte_3
Con decreto presidenziale del 13.06.2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno
09.05.2025, ore 11:00.
Tanto premesso e letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letti gli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; rilevato che l'odierna parte appellante ha impugnato la sentenza indicata in oggetto per chiederne la riforma ma non ha presenziato alla prima udienza di discussione, né a quella di rinvio disposta ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante abbia avuto conoscenza del rinvio (v. ricevuta telematica di avvenuta consegna del biglietto di cancelleria comunicato a mezzo pec); ritenuto che la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348
c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (v., fra le altre,
Cass. n. 41733/2021); ritenuto che l'appello debba essere quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; ritenuto che non vi è spazio per la pronuncia sulle spese, in mancanza di costituzione di parte appellata;
dandosi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Nulla sulle spese.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Rossana Taverna Dott.ssa Alessandra Trementozzi