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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/12/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, TI RT,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 2.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 6882/2024 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2025, promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FONTANA FRANCESCO come da procura allegata all'atto di citazione
- Ricorrente -
nei confronti di
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- Resistente contumace -
nonché di
(C.F. – iscrizione Registro Controparte_2
Imprese n. ), rappresenta e difesa dagli avv.ti Andrea Clerici P.IVA_2
e CA NG come da procura alle liti in atti
- Resistente –
1 Conclusioni per il ricorrente:
“a) Accertare e dichiarare l' decaduta Controparte_1 dall'accertamento delle violazioni alle norme di circolazione stradale di cui ai verbali di “Accertamento di Violazione alle Norme di Circolazione
Stradale” nn. 8204 (Registrato al n. 3382) e 8206 (Bollettino n. 3384/16), entrambi datati 16 aprile 2016, per violazione dell'art. 201 del Decreto
Legislativo n. 285/1992;
b) Accertare e dichiarare l' decaduta dal potere Controparte_1 impositivo collegato e conseguente all'accertamento delle violazioni alle norme di circolazione stradale di cui ai verbali di “Accertamento di
Violazione alle Norme di Circolazione Stradale” nn. 8204 (Registrato al n.
3382) e 8206 (Bollettino n. 3384/16), entrambi datati 16 aprile 2016;
c) Accertare e dichiarare comunque la maturata prescrizione di tutti i crediti vantati dall' e dalla concessionaria Controparte_1 [...]
, in relazione verbali di “Accertamento di Parte_2
Violazione alle Norme di Circolazione Stradale” nn. 8204 (Registrato al n.
3382) e 8206 (Bollettino n. 3384/16), entrambi datati 16 aprile 2016, e a tutti i successivi atti conseguenti, emanati a carico del GN Pt_1
;
[...]
d) In ogni caso, tenendo anche conto dell'assoluta arbitrarietà, della carenza di motivazione e dell'illegittimità nel quantum delle pretese fatte valere dall' e dalla concessionaria Controparte_1 [...]
a mezzo degli atti in questa sede impugnati (per Parte_2 tutto quanto esposto dall'opponente), accertare e dichiarare che il GN
nulla deve all' e/o alla Parte_1 Controparte_1 concessionaria , in relazione ai verbali di Parte_2
“Accertamento di Violazione alle Norme di Circolazione Stradale” nn. 8204
(Registrato al n. 3382) e 8206 (Bollettino n. 3384/16), entrambi datati 16 aprile 2016, e a tutti i successivi atti emessi dalla concessionaria
[...]
, a carico del GN;
Parte_2 Parte_1
2 e) Accogliere l'opposizione del GN alle pretese fatte Parte_1 valere nei suoi confronti dall' e dalla sua Controparte_1 concessionaria , in relazione ai verbali di Pt_2 Parte_2
“Accertamento di Violazione alle Norme di Circolazione Stradale” nn. 8204
(Registrato al n. 3382) e 8206 (Bollettino n. 3384/16), entrambi datati 16 aprile 2016, e a tutti i successivi atti emessi dalla concessionaria Pt_2
, a carico del GN;
Parte_2 Parte_1
f) per l'effetto, e in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficaci tutti gli atti emessi dall'
[...]
e da nei confronti del Controparte_1 Parte_2
GN , con particolare riferimento: i) ai verbali di Parte_1
“Accertamento di Violazione alle Norme di Circolazione Stradale” nn. 8204
(Registrato al n. 3382) e 8206 (Bollettino n. 3384/16), entrambi datati 16 aprile 2016; ii) all' “Atto di ingiunzione di pagamento” di
[...]
n. 330544, doc. n. 5212057, datato 25 luglio 2019; Parte_2
iii) al “Preavviso di Fermo Amministrativo” di Parte_2
, doc. n. 6291942, n. 106963, datato 11 novembre 2019; iv)
[...] alla richiesta di pagamento di di cui al Parte_2 documento n. 12054510, datato 14 aprile 2022, in allegato alla richiesta di notifica di Comune;
v) Parte_3 Parte_4 al “Preavviso di Fermo Amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973” di
, doc. n. 23283633, n. 689587, datato 4 Parte_2 novembre 2024, notificato in data 16 novembre 2024.
g) per l'effetto, e in accoglimento della presente opposizione, ordinare ad
di disporre la cancellazione degli atti di Parte_2 fermo amministrativo doc. n. 6291942, n. 106963, dell'11 novembre
2019, e doc. n. 23283633, n. 689587, del 4 novembre 2024, dai competenti registri, ad ogni effetto e con ogni conseguenza di legge.”.
Conclusioni per la resistente Parte_2
“Contrariis reiectis,
3 accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di
Bergamo in applicazione dell'art. 7 d.lgs. n 150/11 – applicabile in via esclusiva per determinare il riparto di competenza nel caso in esame - e, per l'effetto, ordinare la riassunzione della causa dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo.
Comunque, rigettare le domande del ricorrente.
Con il favore delle spese da distrarsi a favore dell'avv. Clerici quale procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.1.- Il ricorrente ha dedotto che, in data 16.11.2024, ha ricevuto la notifica da parte del concessionario per la riscossione delle entrate dell' del preavviso di fermo ex art. 86 d.p.r. Controparte_1
602/1973, relativo a sanzioni amministrative che, a suo dire, erano relative a verbali di contestazione per violazione del codice della strada che non gli erano mai stati notificati.
1.2.- Il ricorrente ha, quindi, sostenuto che il preavviso di fermo sia stato il primo atto con cui è venuto a conoscenza dell'esercizio nei suoi confronti della potestà sanzionatoria da parte dell'autorità amministrativa.
2.- Tanto premesso, ha adito il Tribunale di Bergamo Parte_1 proponendo, al di là delle conclusioni rassegnate che da sole non sono sufficienti a identificare le domande, una serie di domande cumulativamente proposte con le quali dedotto: - l'ingiustizia delle sanzioni contenute nei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada (a suo dire mai regolarmente notificati); - la decadenza dell'Autorità Amministrativa dal potere sanzionatorio;
- la prescrizione del credito dell'Amministrazione a riscuotere la sanzione;
- la non regolarità della notifica ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910
(anch'essa, a suo dire, mai regolarmente notificata); - l'invalidità del
4 preavviso di fermo amministrativo emesso ai sensi dell'art. 86, comma 2,
d.p.r. 602/1973.
3.- Si è costituita tempestivamente in giudizio la concessionaria per la riscossione, la quale ha eccepito l'incompetenza per materia del tribunale adito a favore del giudice di pace e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
4.- E' rimasta, invece, contumace l'amministrazione pubblica convenuta.
5.- Si anticipa sin d'ora come eccezione di incompetenza per materia del tribunale sia fondata per quanto attiene a tutte le domande cumulativamente proposte da parte dell'opponente, ad eccezione di quella con cui viene contestata la validità della notifica dell'ingiunzione di pagamento emessa in data 25.7.2019 ai sensi dell'art. 2 del R.D.
639/1910. Quest'ultima domanda, riverberandosi in una contestazione della validità di un atto prodromico all'avvio dell'esecuzione esattoriale, ricade nella materia dell'esecuzione forzata ed è, dunque, è devoluta alla competenza del tribunale ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c. Rispetto a tutte le altre domande proposte dal ricorrente sussiste, invero, la competenza per materia del giudice di pace, senza che possa operare alcuna attrazione della competenza al tribunale in ragione del cumulo di domande, atteso che si è in presenza di domande devolute alla competenza per materia di giudici diversi.
6.1.- Tanto premesso, rispetto alle domande per cui non sussiste la competenza di questo tribunale occorre, anzitutto, premettere che:
-) la cognizione sulle controversie relative alle sanzioni irrogate, mediante verbale di accertamento, per violazione del codice della strada è devoluta per materia alla competenza per materia del giudice di pace, atteso che l'art. 7, comma 2, del d. lgs. 150/2011 prevede che “l'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo dove è stata commessa la violazione” e che “siamo in presenza di una competenza per materia ancorata all'oggetto del giudizio, opposizione a verbale di accertamento
5 per violazione del codice della strada, senza alcun rilievo del valore” (cfr.
Cass. Sez. Un. , Sentenza n. 10261 del 27/04/2018);
-) il preavviso di fermo amministrativo di cui all'art. 86, comma secondo,
d.p.r. 602/1973 non è un atto dell'esecuzione esattoriale (la quale inizia con il pignoramento ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma
2, d.p.r. 602/1973 e 491 c.p.c.) e neppure un atto prodromico all'avvio dell'esecuzione esattoriale, rispetto alla quale assume, invece, valore di atto propedeutico e preparatorio la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione ad adempiere (v. art. 50, commi 1 e 2, d.p.r.
602/1973) o, ancora, per le entrate degli enti locali, dell'avviso di cui all'art. 2 del r.d. 639/1910 che concentra su di sé la funzione e gli effetti della cartella di pagamento;
al fermo amministrativo non deve, infatti, necessariamente conseguire l'avvio dell'azione esecutiva a pena d'inefficacia del medesimo, di tal ché l'atto ha funzione di strumento di coazione indiretta del debitore all'adempimento, piuttosto che di atto preparatorio e strumentale all'aggressione in via esecutiva dei beni del debitore da parte del concessionario per la riscossione delle entrate pubbliche: detta azione esecutiva potrebbe, infatti, anche non iniziare mai e il debitore potrebbe adempiere spontaneamente in ragione dello strumento coercitivo.
6.2.- Conseguentemente, se, come nel caso di specie, il ricorrente insorge anche nei confronti dell'avviso di fermo (o del preavviso di fermo), promuove, in parte qua, un'azione di accertamento negativo del credito portato dal verbale di contestazione del codice della strada la cui cognizione è devoluta, ratione materiae, al giudice di pace che è investito della competenza delle opposizioni al verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada.
6.3.- In questo senso depone l'orientamento costante della Suprema
Corte con funzione nomofilattica e, in particolare, inter alia, le seguenti sentenze:
6 -) “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (cfr. Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015);
-) “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza- ingiunzione;
gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo” (cfr. Cass. Sez. Un
Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018);
6.4.- Dunque, non essendo, sulla base dell'attuale formante giurisprudenziale, il preavviso di fermo un atto del processo esecutivo
(anche di quel processo esecutivo speciale qual è l'esecuzione esattoriale)
o un atto prodromico all'avvio dell'azione esecutiva, la competenza a conoscere della validità del preavviso di fermo è devoluta al giudice di pace, ossia al giudice che è per materia investito della competenza sull'esistenza dei crediti e sulla validità delle sanzioni irrogate dall'Amministrazione per le violazioni del codice della strada.
7.1.- Ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche se si volesse qualificare l'iniziativa dell'odierno ricorrente anche come opposizione preventiva all'avvio dell'azione esecutiva e, segnatamente, se si volesse così qualificare la domanda con cui lo , oltre a contestare la Pt_1 legittimità delle sanzioni irrogate dall'Autorità Amministrativa e la
7 decadenza dell'autorità dall'esercizio del potere sanzionatorio, ha anche eccepito la prescrizione dei crediti oggetto del preavviso di fermo amministrativo.
7.2.- Se anche la domanda del ricorrente fosse qualificabile, di fatti, come opposizione preventiva all'esecuzione esattoriale, in quanto mira a contestare l'avvio dell'esecuzione per crediti relativi a sanzioni irrogate in ragione di violazioni del codice della strada, la competenza resterebbe, comunque, radicata avanti al giudice di pace anche per questa domanda.
E tale conclusione non muta sia nel caso in cui, opponendosi all'avvio dell'esecuzione, l'utente della strada fa valere vizi di legittimità del verbale di contestazione che afferma di non aver potuto tempestivamente opporre per irregolarità della notifica, sia se fa valere la decadenza dell'autorità dal potere sanzionatorio, sia se fa valere l'estinzione del diritto di credito sanzionatorio per fatti successivi alla formazione e valida notifica del verbale di accertamento (opposizione esecutiva c.d. pura).
7.3.- La Corte di Cassazione, infatti, rispetto alla competenza per materia del Giudice di Pace, ha ripetutamente affermato che:
- Cassazione civile, sez. VI,17/12/2021, n. 40561: “in materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada , qualora l'opposizione si fondi sull'illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto, la controversia verte sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell'opposizione stessa è il giudice di pace, in quanto già competente, ratione materiae, a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n.
150 del 2011”;
- Cassazione civile, sez. III, 14/11/2024, n. 29383: “se l'opposizione, proposta nei confronti di una cartella di pagamento per violazioni del codice della strada , prospetta il difetto di legittimazione passiva
8 dell'opponente, va qualificata come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. , essendo diretta a contestare la direzione soggettiva dell'azione esecutiva - in quanto rivolta nei confronti di soggetto diverso da quello individuato come obbligato nel sotteso verbale - minacciata con un atto (la cartella) che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolve uno actu la funzione rivestita, nell'espropriazione codicistica, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la competenza per materia, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, del giudice di pace sull'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.)”;
- Cassazione civile , sez. VI , 16/10/2014 , n. 21914: “la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre
2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l'opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo.”
7.4.- Conseguentemente, ove il concessionario per la riscossione prospetti di agire esecutivamente per il recupero di entrate relative a crediti sanzionatori derivanti da violazioni del codice della strada, la competenza per materia del Giudice di Pace sussiste, sia nell'ipotesi in cui il ricorrente proponga un'opposizione preventiva all'esecuzione in senso stretto e, cioè, miri a eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo, sia ove il ricorrente contesti la legittimità del provvedimento sanzionatorio (c.d. opposizione recuperatoria del giudizio di opposizione a verbale di contestazione), sia nel caso in cui il ricorrente miri a contestare la decadenza dell'autorità
9 amministrativa dal potere sanzionatorio per violazione del termine decadenziale di notifica del verbale di contestazione.
7.5.- In tutti questi casi l'opponente deve adire il giudice di pace perché è questo l'ufficio giudiziario che ha la cognizione sulle controversie nascenti dai verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada e relative ai crediti costituiti per effetto di tali solo soggettivamente atti amministrativi.
7.6.- Dunque, nel caso di specie, le domande proposte dal ricorrente ricadono nella competenza per materia del giudice di pace.
8.1.- L'unico caso in cui sussiste la competenza del Tribunale sarebbe quello in cui l'opponente avesse inteso dedurre vizi formali degli atti della procedura esecutiva esattoriale o degli atti ad essa prodromici e chiedere l'annullamento di detti atti per vizi di natura formale o per invalidità derivata dalla nullità degli atti presupposti.
8.2.- Si tratta, tuttavia, di petita e causae petendi che esulano, dal perimetro delle domande proposte, ad eccezione di quella articolata a pag.
8) del ricorso introduttivo.
8.3.- E' vero, infatti, che nelle conclusioni rassegnate alla lett f) del ricorso viene domandato, inter alia, anche l'annullamento dello “atto di ingiunzione di pagamento” che è stato emesso ai sensi dell'art. 2 del R.D.
14 aprile 1910 n. 639 che, dunque, condensa in sé gli effetti del titolo esecutivo e del precetto (ha, dunque, funzione analoga a quella della cartella di pagamento), ingiungendo il pagamento del dovuto a pena dell'avvio dell'azione esecutiva esattoriale.
8.4.- Ed è anche vero che, leggendo le conclusioni del ricorso, l'invalidità dell'atto di ingiunzione di pagamento viene fatta valere come strumento per insorgere avverso la legittimità dei verbali di accertamento e, dunque, quale mezzo per contestare gli atti con cui sono state irrogate le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
10 8.5.1.- Nondimeno, a pagina 8 del ricorso, viene, a ben guardare, anche contestata la validità della notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento e, quindi, viene contestata la regolarità formale dell'atto prodromico all'avvio dell'esecuzione esattoriale: come si è detto, infatti, l'atto di ingiunzione di pagamento, nella riscossione delle entrate degli enti pubblici locali, assolve funzione analoga, nell'esecuzione ordinaria, a quella della notifica esecutiva del titolo e del precetto e, nell'esecuzione esattoriale, della notifica della cartella di pagamento (v. art. 50 d.p.r. 602/1973).
8.5.2.- Rispetto a questa domanda, pertanto, qualificabile come opposizione ex art. 617, comma primo, c.p.c. sussiste la competenza per materia del tribunale1.
8.6.- Rispetto a questa domanda questo giudice deve, allora, entrare nel merito, senza che possa operare alcuna deroga alle regole di riparto della competenza per materia tra giudice di pace e tribunale con riferimento alle restanti domande, su cui questo giudice mantiene ferma la propria declaratoria di incompetenza per materia.
8.7.- E' noto, infatti, che “qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace, non opera la vis attractiva della competenza del tribunale, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c, quando
11 le cause di competenza del giudice di pace appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di valore. (Nella specie, a seguito di lettera di preavviso di fermo amministrativo riguardo ad una cartella esattoriale emessa per verbali di contestazione al codice della strada, erano state proposte domande di opposizione agli atti esecutivi, nella competenza del tribunale, e domande di opposizione all'esecuzione, nella competenza per materia del giudice di pace, sebbene con limite di valore, nella specie non superato).” (cfr. Cassazione civile, sez. VI,
06/11/2015, n. 22782).
8.8.1.- Tanto premesso sulla competenza del giudice adito rispetto alla domanda con cui viene denunciata l'invalidità della notifica di uno degli atti prodromici all'avvio dell'esecuzione esattoriale (i.e. la regolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910), la domanda nel merito è fondata.
8.8.2.- In merito occorre, preliminarmente, richiamare il più recente (e ormai consolidato) indirizzo della Suprema Corte, secondo il quale “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata
(artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (cfr.
Cass. 17.10.2024, n. 26957).
8.9.- Ciò posto, tale prova, nel caso di specie, non è stata offerta dal concessionario per la riscossione. Quest'ultimo ha prodotto la cartolina di ricevimento contenente l'attestazione del mancato ritiro del piego
12 raccomandato in giacenza all'ufficio postale unitamente alla prova del solo invio della raccomandata informativa, ma non anche l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale.
8.10.- Questo motivo di opposizione ex art. 617, comma primo, cod. proc. civ. deve essere, quindi, accolto.
9.- La parziale fondatezza dei motivi di opposizione proposti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, TI RT, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. accoglie il motivo di opposizione agli atti esecutivi relativo alla regolarità della notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento ex art.2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 emesso dalla concessionaria per la riscossione e, per l'effetto, dichiara la nullità della notifica di tale atto;
2. dichiara l'incompetenza per materia del tribunale a favore della competenza per materia del giudice di pace rispetto a tutte le altre domande cumulativamente proposte dal ricorrente;
3. compensa interamente le spese di lite.
Così deciso. Bergamo, 03/12/2025
Il Giudice
TI RT
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile, sez. VI, 04/02/2022, n. 3582: “L'opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma
1, e 480, comma 3, c.p.c.. (Nella fattispecie, la S.C. - qualificata come opposizione agli atti esecutivi la contestazione riguardante l'irregolare notificazione della cartella, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi - ha accolto il regolamento dell'opponente avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza in favore del giudice di pace del luogo in cui era stata commessa la violazione del C.d.S.).”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, TI RT,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 2.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 6882/2024 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2025, promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FONTANA FRANCESCO come da procura allegata all'atto di citazione
- Ricorrente -
nei confronti di
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- Resistente contumace -
nonché di
(C.F. – iscrizione Registro Controparte_2
Imprese n. ), rappresenta e difesa dagli avv.ti Andrea Clerici P.IVA_2
e CA NG come da procura alle liti in atti
- Resistente –
1 Conclusioni per il ricorrente:
“a) Accertare e dichiarare l' decaduta Controparte_1 dall'accertamento delle violazioni alle norme di circolazione stradale di cui ai verbali di “Accertamento di Violazione alle Norme di Circolazione
Stradale” nn. 8204 (Registrato al n. 3382) e 8206 (Bollettino n. 3384/16), entrambi datati 16 aprile 2016, per violazione dell'art. 201 del Decreto
Legislativo n. 285/1992;
b) Accertare e dichiarare l' decaduta dal potere Controparte_1 impositivo collegato e conseguente all'accertamento delle violazioni alle norme di circolazione stradale di cui ai verbali di “Accertamento di
Violazione alle Norme di Circolazione Stradale” nn. 8204 (Registrato al n.
3382) e 8206 (Bollettino n. 3384/16), entrambi datati 16 aprile 2016;
c) Accertare e dichiarare comunque la maturata prescrizione di tutti i crediti vantati dall' e dalla concessionaria Controparte_1 [...]
, in relazione verbali di “Accertamento di Parte_2
Violazione alle Norme di Circolazione Stradale” nn. 8204 (Registrato al n.
3382) e 8206 (Bollettino n. 3384/16), entrambi datati 16 aprile 2016, e a tutti i successivi atti conseguenti, emanati a carico del GN Pt_1
;
[...]
d) In ogni caso, tenendo anche conto dell'assoluta arbitrarietà, della carenza di motivazione e dell'illegittimità nel quantum delle pretese fatte valere dall' e dalla concessionaria Controparte_1 [...]
a mezzo degli atti in questa sede impugnati (per Parte_2 tutto quanto esposto dall'opponente), accertare e dichiarare che il GN
nulla deve all' e/o alla Parte_1 Controparte_1 concessionaria , in relazione ai verbali di Parte_2
“Accertamento di Violazione alle Norme di Circolazione Stradale” nn. 8204
(Registrato al n. 3382) e 8206 (Bollettino n. 3384/16), entrambi datati 16 aprile 2016, e a tutti i successivi atti emessi dalla concessionaria
[...]
, a carico del GN;
Parte_2 Parte_1
2 e) Accogliere l'opposizione del GN alle pretese fatte Parte_1 valere nei suoi confronti dall' e dalla sua Controparte_1 concessionaria , in relazione ai verbali di Pt_2 Parte_2
“Accertamento di Violazione alle Norme di Circolazione Stradale” nn. 8204
(Registrato al n. 3382) e 8206 (Bollettino n. 3384/16), entrambi datati 16 aprile 2016, e a tutti i successivi atti emessi dalla concessionaria Pt_2
, a carico del GN;
Parte_2 Parte_1
f) per l'effetto, e in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficaci tutti gli atti emessi dall'
[...]
e da nei confronti del Controparte_1 Parte_2
GN , con particolare riferimento: i) ai verbali di Parte_1
“Accertamento di Violazione alle Norme di Circolazione Stradale” nn. 8204
(Registrato al n. 3382) e 8206 (Bollettino n. 3384/16), entrambi datati 16 aprile 2016; ii) all' “Atto di ingiunzione di pagamento” di
[...]
n. 330544, doc. n. 5212057, datato 25 luglio 2019; Parte_2
iii) al “Preavviso di Fermo Amministrativo” di Parte_2
, doc. n. 6291942, n. 106963, datato 11 novembre 2019; iv)
[...] alla richiesta di pagamento di di cui al Parte_2 documento n. 12054510, datato 14 aprile 2022, in allegato alla richiesta di notifica di Comune;
v) Parte_3 Parte_4 al “Preavviso di Fermo Amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973” di
, doc. n. 23283633, n. 689587, datato 4 Parte_2 novembre 2024, notificato in data 16 novembre 2024.
g) per l'effetto, e in accoglimento della presente opposizione, ordinare ad
di disporre la cancellazione degli atti di Parte_2 fermo amministrativo doc. n. 6291942, n. 106963, dell'11 novembre
2019, e doc. n. 23283633, n. 689587, del 4 novembre 2024, dai competenti registri, ad ogni effetto e con ogni conseguenza di legge.”.
Conclusioni per la resistente Parte_2
“Contrariis reiectis,
3 accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di
Bergamo in applicazione dell'art. 7 d.lgs. n 150/11 – applicabile in via esclusiva per determinare il riparto di competenza nel caso in esame - e, per l'effetto, ordinare la riassunzione della causa dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo.
Comunque, rigettare le domande del ricorrente.
Con il favore delle spese da distrarsi a favore dell'avv. Clerici quale procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.1.- Il ricorrente ha dedotto che, in data 16.11.2024, ha ricevuto la notifica da parte del concessionario per la riscossione delle entrate dell' del preavviso di fermo ex art. 86 d.p.r. Controparte_1
602/1973, relativo a sanzioni amministrative che, a suo dire, erano relative a verbali di contestazione per violazione del codice della strada che non gli erano mai stati notificati.
1.2.- Il ricorrente ha, quindi, sostenuto che il preavviso di fermo sia stato il primo atto con cui è venuto a conoscenza dell'esercizio nei suoi confronti della potestà sanzionatoria da parte dell'autorità amministrativa.
2.- Tanto premesso, ha adito il Tribunale di Bergamo Parte_1 proponendo, al di là delle conclusioni rassegnate che da sole non sono sufficienti a identificare le domande, una serie di domande cumulativamente proposte con le quali dedotto: - l'ingiustizia delle sanzioni contenute nei verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada (a suo dire mai regolarmente notificati); - la decadenza dell'Autorità Amministrativa dal potere sanzionatorio;
- la prescrizione del credito dell'Amministrazione a riscuotere la sanzione;
- la non regolarità della notifica ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910
(anch'essa, a suo dire, mai regolarmente notificata); - l'invalidità del
4 preavviso di fermo amministrativo emesso ai sensi dell'art. 86, comma 2,
d.p.r. 602/1973.
3.- Si è costituita tempestivamente in giudizio la concessionaria per la riscossione, la quale ha eccepito l'incompetenza per materia del tribunale adito a favore del giudice di pace e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
4.- E' rimasta, invece, contumace l'amministrazione pubblica convenuta.
5.- Si anticipa sin d'ora come eccezione di incompetenza per materia del tribunale sia fondata per quanto attiene a tutte le domande cumulativamente proposte da parte dell'opponente, ad eccezione di quella con cui viene contestata la validità della notifica dell'ingiunzione di pagamento emessa in data 25.7.2019 ai sensi dell'art. 2 del R.D.
639/1910. Quest'ultima domanda, riverberandosi in una contestazione della validità di un atto prodromico all'avvio dell'esecuzione esattoriale, ricade nella materia dell'esecuzione forzata ed è, dunque, è devoluta alla competenza del tribunale ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c. Rispetto a tutte le altre domande proposte dal ricorrente sussiste, invero, la competenza per materia del giudice di pace, senza che possa operare alcuna attrazione della competenza al tribunale in ragione del cumulo di domande, atteso che si è in presenza di domande devolute alla competenza per materia di giudici diversi.
6.1.- Tanto premesso, rispetto alle domande per cui non sussiste la competenza di questo tribunale occorre, anzitutto, premettere che:
-) la cognizione sulle controversie relative alle sanzioni irrogate, mediante verbale di accertamento, per violazione del codice della strada è devoluta per materia alla competenza per materia del giudice di pace, atteso che l'art. 7, comma 2, del d. lgs. 150/2011 prevede che “l'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo dove è stata commessa la violazione” e che “siamo in presenza di una competenza per materia ancorata all'oggetto del giudizio, opposizione a verbale di accertamento
5 per violazione del codice della strada, senza alcun rilievo del valore” (cfr.
Cass. Sez. Un. , Sentenza n. 10261 del 27/04/2018);
-) il preavviso di fermo amministrativo di cui all'art. 86, comma secondo,
d.p.r. 602/1973 non è un atto dell'esecuzione esattoriale (la quale inizia con il pignoramento ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma
2, d.p.r. 602/1973 e 491 c.p.c.) e neppure un atto prodromico all'avvio dell'esecuzione esattoriale, rispetto alla quale assume, invece, valore di atto propedeutico e preparatorio la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione ad adempiere (v. art. 50, commi 1 e 2, d.p.r.
602/1973) o, ancora, per le entrate degli enti locali, dell'avviso di cui all'art. 2 del r.d. 639/1910 che concentra su di sé la funzione e gli effetti della cartella di pagamento;
al fermo amministrativo non deve, infatti, necessariamente conseguire l'avvio dell'azione esecutiva a pena d'inefficacia del medesimo, di tal ché l'atto ha funzione di strumento di coazione indiretta del debitore all'adempimento, piuttosto che di atto preparatorio e strumentale all'aggressione in via esecutiva dei beni del debitore da parte del concessionario per la riscossione delle entrate pubbliche: detta azione esecutiva potrebbe, infatti, anche non iniziare mai e il debitore potrebbe adempiere spontaneamente in ragione dello strumento coercitivo.
6.2.- Conseguentemente, se, come nel caso di specie, il ricorrente insorge anche nei confronti dell'avviso di fermo (o del preavviso di fermo), promuove, in parte qua, un'azione di accertamento negativo del credito portato dal verbale di contestazione del codice della strada la cui cognizione è devoluta, ratione materiae, al giudice di pace che è investito della competenza delle opposizioni al verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada.
6.3.- In questo senso depone l'orientamento costante della Suprema
Corte con funzione nomofilattica e, in particolare, inter alia, le seguenti sentenze:
6 -) “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (cfr. Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015);
-) “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza- ingiunzione;
gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo” (cfr. Cass. Sez. Un
Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018);
6.4.- Dunque, non essendo, sulla base dell'attuale formante giurisprudenziale, il preavviso di fermo un atto del processo esecutivo
(anche di quel processo esecutivo speciale qual è l'esecuzione esattoriale)
o un atto prodromico all'avvio dell'azione esecutiva, la competenza a conoscere della validità del preavviso di fermo è devoluta al giudice di pace, ossia al giudice che è per materia investito della competenza sull'esistenza dei crediti e sulla validità delle sanzioni irrogate dall'Amministrazione per le violazioni del codice della strada.
7.1.- Ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche se si volesse qualificare l'iniziativa dell'odierno ricorrente anche come opposizione preventiva all'avvio dell'azione esecutiva e, segnatamente, se si volesse così qualificare la domanda con cui lo , oltre a contestare la Pt_1 legittimità delle sanzioni irrogate dall'Autorità Amministrativa e la
7 decadenza dell'autorità dall'esercizio del potere sanzionatorio, ha anche eccepito la prescrizione dei crediti oggetto del preavviso di fermo amministrativo.
7.2.- Se anche la domanda del ricorrente fosse qualificabile, di fatti, come opposizione preventiva all'esecuzione esattoriale, in quanto mira a contestare l'avvio dell'esecuzione per crediti relativi a sanzioni irrogate in ragione di violazioni del codice della strada, la competenza resterebbe, comunque, radicata avanti al giudice di pace anche per questa domanda.
E tale conclusione non muta sia nel caso in cui, opponendosi all'avvio dell'esecuzione, l'utente della strada fa valere vizi di legittimità del verbale di contestazione che afferma di non aver potuto tempestivamente opporre per irregolarità della notifica, sia se fa valere la decadenza dell'autorità dal potere sanzionatorio, sia se fa valere l'estinzione del diritto di credito sanzionatorio per fatti successivi alla formazione e valida notifica del verbale di accertamento (opposizione esecutiva c.d. pura).
7.3.- La Corte di Cassazione, infatti, rispetto alla competenza per materia del Giudice di Pace, ha ripetutamente affermato che:
- Cassazione civile, sez. VI,17/12/2021, n. 40561: “in materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada , qualora l'opposizione si fondi sull'illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto, la controversia verte sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell'opposizione stessa è il giudice di pace, in quanto già competente, ratione materiae, a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n.
150 del 2011”;
- Cassazione civile, sez. III, 14/11/2024, n. 29383: “se l'opposizione, proposta nei confronti di una cartella di pagamento per violazioni del codice della strada , prospetta il difetto di legittimazione passiva
8 dell'opponente, va qualificata come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. , essendo diretta a contestare la direzione soggettiva dell'azione esecutiva - in quanto rivolta nei confronti di soggetto diverso da quello individuato come obbligato nel sotteso verbale - minacciata con un atto (la cartella) che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolve uno actu la funzione rivestita, nell'espropriazione codicistica, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la competenza per materia, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, del giudice di pace sull'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.)”;
- Cassazione civile , sez. VI , 16/10/2014 , n. 21914: “la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre
2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l'opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo.”
7.4.- Conseguentemente, ove il concessionario per la riscossione prospetti di agire esecutivamente per il recupero di entrate relative a crediti sanzionatori derivanti da violazioni del codice della strada, la competenza per materia del Giudice di Pace sussiste, sia nell'ipotesi in cui il ricorrente proponga un'opposizione preventiva all'esecuzione in senso stretto e, cioè, miri a eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo, sia ove il ricorrente contesti la legittimità del provvedimento sanzionatorio (c.d. opposizione recuperatoria del giudizio di opposizione a verbale di contestazione), sia nel caso in cui il ricorrente miri a contestare la decadenza dell'autorità
9 amministrativa dal potere sanzionatorio per violazione del termine decadenziale di notifica del verbale di contestazione.
7.5.- In tutti questi casi l'opponente deve adire il giudice di pace perché è questo l'ufficio giudiziario che ha la cognizione sulle controversie nascenti dai verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada e relative ai crediti costituiti per effetto di tali solo soggettivamente atti amministrativi.
7.6.- Dunque, nel caso di specie, le domande proposte dal ricorrente ricadono nella competenza per materia del giudice di pace.
8.1.- L'unico caso in cui sussiste la competenza del Tribunale sarebbe quello in cui l'opponente avesse inteso dedurre vizi formali degli atti della procedura esecutiva esattoriale o degli atti ad essa prodromici e chiedere l'annullamento di detti atti per vizi di natura formale o per invalidità derivata dalla nullità degli atti presupposti.
8.2.- Si tratta, tuttavia, di petita e causae petendi che esulano, dal perimetro delle domande proposte, ad eccezione di quella articolata a pag.
8) del ricorso introduttivo.
8.3.- E' vero, infatti, che nelle conclusioni rassegnate alla lett f) del ricorso viene domandato, inter alia, anche l'annullamento dello “atto di ingiunzione di pagamento” che è stato emesso ai sensi dell'art. 2 del R.D.
14 aprile 1910 n. 639 che, dunque, condensa in sé gli effetti del titolo esecutivo e del precetto (ha, dunque, funzione analoga a quella della cartella di pagamento), ingiungendo il pagamento del dovuto a pena dell'avvio dell'azione esecutiva esattoriale.
8.4.- Ed è anche vero che, leggendo le conclusioni del ricorso, l'invalidità dell'atto di ingiunzione di pagamento viene fatta valere come strumento per insorgere avverso la legittimità dei verbali di accertamento e, dunque, quale mezzo per contestare gli atti con cui sono state irrogate le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
10 8.5.1.- Nondimeno, a pagina 8 del ricorso, viene, a ben guardare, anche contestata la validità della notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento e, quindi, viene contestata la regolarità formale dell'atto prodromico all'avvio dell'esecuzione esattoriale: come si è detto, infatti, l'atto di ingiunzione di pagamento, nella riscossione delle entrate degli enti pubblici locali, assolve funzione analoga, nell'esecuzione ordinaria, a quella della notifica esecutiva del titolo e del precetto e, nell'esecuzione esattoriale, della notifica della cartella di pagamento (v. art. 50 d.p.r. 602/1973).
8.5.2.- Rispetto a questa domanda, pertanto, qualificabile come opposizione ex art. 617, comma primo, c.p.c. sussiste la competenza per materia del tribunale1.
8.6.- Rispetto a questa domanda questo giudice deve, allora, entrare nel merito, senza che possa operare alcuna deroga alle regole di riparto della competenza per materia tra giudice di pace e tribunale con riferimento alle restanti domande, su cui questo giudice mantiene ferma la propria declaratoria di incompetenza per materia.
8.7.- E' noto, infatti, che “qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace, non opera la vis attractiva della competenza del tribunale, anche ai sensi dell'art. 104 c.p.c, quando
11 le cause di competenza del giudice di pace appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di valore. (Nella specie, a seguito di lettera di preavviso di fermo amministrativo riguardo ad una cartella esattoriale emessa per verbali di contestazione al codice della strada, erano state proposte domande di opposizione agli atti esecutivi, nella competenza del tribunale, e domande di opposizione all'esecuzione, nella competenza per materia del giudice di pace, sebbene con limite di valore, nella specie non superato).” (cfr. Cassazione civile, sez. VI,
06/11/2015, n. 22782).
8.8.1.- Tanto premesso sulla competenza del giudice adito rispetto alla domanda con cui viene denunciata l'invalidità della notifica di uno degli atti prodromici all'avvio dell'esecuzione esattoriale (i.e. la regolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910), la domanda nel merito è fondata.
8.8.2.- In merito occorre, preliminarmente, richiamare il più recente (e ormai consolidato) indirizzo della Suprema Corte, secondo il quale “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata
(artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (cfr.
Cass. 17.10.2024, n. 26957).
8.9.- Ciò posto, tale prova, nel caso di specie, non è stata offerta dal concessionario per la riscossione. Quest'ultimo ha prodotto la cartolina di ricevimento contenente l'attestazione del mancato ritiro del piego
12 raccomandato in giacenza all'ufficio postale unitamente alla prova del solo invio della raccomandata informativa, ma non anche l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale.
8.10.- Questo motivo di opposizione ex art. 617, comma primo, cod. proc. civ. deve essere, quindi, accolto.
9.- La parziale fondatezza dei motivi di opposizione proposti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, TI RT, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. accoglie il motivo di opposizione agli atti esecutivi relativo alla regolarità della notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento ex art.2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 emesso dalla concessionaria per la riscossione e, per l'effetto, dichiara la nullità della notifica di tale atto;
2. dichiara l'incompetenza per materia del tribunale a favore della competenza per materia del giudice di pace rispetto a tutte le altre domande cumulativamente proposte dal ricorrente;
3. compensa interamente le spese di lite.
Così deciso. Bergamo, 03/12/2025
Il Giudice
TI RT
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile, sez. VI, 04/02/2022, n. 3582: “L'opposizione con cui sono dedotti vizi formali della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che la competenza spetta, per materia, al tribunale (e non al giudice di pace) e, per territorio, al giudice del luogo di notifica della cartella ex artt. 617, comma
1, e 480, comma 3, c.p.c.. (Nella fattispecie, la S.C. - qualificata come opposizione agli atti esecutivi la contestazione riguardante l'irregolare notificazione della cartella, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi - ha accolto il regolamento dell'opponente avverso l'ordinanza del tribunale che aveva declinato la propria competenza in favore del giudice di pace del luogo in cui era stata commessa la violazione del C.d.S.).”