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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente relatore dr. Luisa Bettio - Giudice dr. Federica Di Paolo - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 1904/2022 R.G. promossa con ricorso da
, Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, Controparte_1
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...]_1
(MAROCCO), residente in [...], C.F e C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f.
[...]
, con addebito della stessa al marito SI. ; C.F._2 Controparte_1
2) Disporre l'affidamento delle figlie minori e in modalità esclusiva alla madre ai sensi Per_1 Per_2 dell'art. 337 quater c.c.;
3) Confermare il provvedimento provvisorio relativo al mantenimento delle figlie minori pronunciato all'udienza del 09.11.2022 ovvero condannare il SI. a provvedere al pagamento di un CP_1 assegno di mantenimento delle figlie minori pari ad € 350,00 mensili ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
4) Condannare il SI. a provvedere al pagamento di un assegno di mantenimento di € CP_1
300,00 in favore della moglie da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
5) Condannare il SI. a pagare alla SI.ra a titolo di risarcimento di tutti CP_1 Parte_1
i danni materiali, morali, biologici dalla stessa patiti ex art. 2043 c.c. la somma di € 10.000,00 o la maggiore/minore somma che il Giudice riterrà di giustizia.
Si conferma la rinuncia all'assegnazione della casa familiare.”
Conclusioni del resistente:
“- Rigettata ogni contraria domanda venga disposta la separazione dei coniugi;
- Si disponga l'affido condiviso delle due figlie e alle parti e si disponga Per_1 Controparte_2
la possibilità per il padre di restare con le figlie almeno per metà tempo, a settimane alternate, o, in alternativa vengano disposti week-end alternati con le minori e la possibilità per il padre di vedere
e restare con le figlie almeno due giorni alla settimana dall'uscita da scuola sino all'ora di cena quando trascorrono il week-end con il padre e tre giorni alla settimana ,invece, quando trascorrono il week-end con la madre;
- Le vacanze estive andranno trascorse quindici giorni con un genitore e quindici giorni con l'altro, così le vacanze invernali scolastiche (una settimana dal 24 dicembre al 31 ore 18.00 con un genitore
e dal 31 ore 18.00 al sei gennaio compreso con l'altro genitore) e ciò ad anni alterni. Le vacanze pasquali saranno suddivise anche in questo caso a metà (tre giorni con un genitore e tre giorni con
l'altro);
- Si disponga che il padre versi, per mantenimento delle figlie la somma di €. 350,00 mensili comprensive delle spese straordinarie, stabilendo altresì che gli assegni unici vengano percepiti in via esclusiva dalla SI.ra ; Parte_1
- Si assegni la casa coniugale al SI. , in considerazione dell'espressa rinuncia Controparte_1
operata dalla SI.ra in merito a detta assegnazione;
Pt_1
- Si rigetti la domanda di assegno di mantenimento del marito nei confronti della moglie risultando la stessa economicamente autosufficiente;
- Spese, diritti ed onorari di lite rifusi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 28/03/2022 promuoveva ricorso al fine di sentir dichiarata la separazione Parte_1
giudiziale dal coniuge con il quale aveva contratto matrimonio a in Controparte_1 Pt_2
Marocco il 30.04.2010 (atto di matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio presso il Consolato Generale d'Italia in Casablanca). Dall'unione coniugale nascevano il 22.02.2013 e il Per_1 Per_2
27.10.2014.
La ricorrente esponeva che il matrimonio era frutto di un accordo stipulato dai rispettivi padri e che il resistente era bigamo, in quanto in Marocco era sposato con un'altra donna da cui aveva avuto quattro figli.
La SI.ra riportava che fin dall'inizio del matrimonio aveva subito violenze fisiche e Pt_1
psicologiche anche in presenza delle figlie minori, soprattutto nei momenti in cui il marito abusava di sostanze alcoliche. In particolare, ad ottobre 2021 era fuggita insieme alle figlie in Marocco ed era rientrata in Italia dopo che il resistente aveva acconsentito alla separazione;
tuttavia, il marito aveva continuato i maltrattamenti e, pertanto, la ricorrente aveva sporto denuncia alla Polizia locale di
Padova il 11.11.2021 (doc. 3), venendo poi accolta in una Casa Rifugio (doc. 4).
Quanto alle condizioni economiche, la ricorrente dichiarava di essere disoccupata e di non percepire alcun reddito;
mentre il resistente lavorava come mulettista notturno presso una cooperativa percependo uno stipendio di circa 2.200€ al mese. I coniugi vivevano in un appartamento in affitto per il quale il resistente pagava un canone mensile di 600€.
La SI.ra , in particolare, chiedeva l'addebito della separazione al SI. l'affido Pt_1 CP_1 esclusivo delle figlie con conseguente assegnazione della casa coniugale, l'obbligo in capo al resistente di contribuire sia al mantenimento delle figlie tramite un assegno di complessivi 600€ al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, sia al proprio mantenimento con un assegno di 300€ mensili e la condanna al risarcimento del danno pari a 10.000€,
Si costituiva in giudizio in data 08.11.2022, confermando di avere due mogli Controparte_1
e sei figli ma contestando in fatto e in diritto le restanti allegazioni attoree.
Il resistente allegava che la moglie aveva sempre manifestato la volontà di tornare in Marocco e che non aveva mai tentato di imparare la lingua italiana e di integrarsi nel paese. La SI.ra , Pt_1
pertanto, scappava con le figlie in Marocco il 09.10.2021, salvo poi tornare in Italia. Tuttavia, rimaneva insofferente alla permanenza nel territorio italiano ed a novembre dello stesso anno inscenava un'aggressione da parte del resistente che portava all'ordine di allontanamento del SI.
[...] del 13.11.2021 (doc. 7); da quel momento il resistente viveva all'interno dell'autovettura di CP_1
sua proprietà e vedeva le figlie una volta al mese per poche ore.
Quanto alle condizioni economiche, il SI. esponeva che a seguito di un infortunio subito CP_1
a lavoro non aveva più potuto lavorare durante la notte e che quindi guadagnava circa 1.200€ al mese;
tuttavia, ogni mese pagava 600€ quale canone di locazione, 350€ per vari finanziamenti e 350€ per il mantenimento delle figlie avute con la SI.ra (non riusciva più a versare alcunché per le figlie Pt_1 residenti in [...]e chiedeva aiuto agli amici per poter mangiare). Confermava, poi, che la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa ma lamentava il fatto che la stessa avrebbe potuto ricevere il reddito di cittadinanza.
Il resistente, in particolare, chiedeva l'affido condiviso delle figlie con collocamento presso la madre,
l'ampliamento del diritto di visita paterno anche con la partecipazione di un mediatore culturale,
l'obbligo di pagare 350€ al mese quale contributo al mantenimento delle figlie e l'assegnazione della casa coniugale.
Quanto allo svolgimento del giudizio, si teneva l'udienza presidenziale del 09.11.2022 in cui il
Presidente delegato dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi sentiva i coniugi, dava atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione e pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti “- autorizza
i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- dispone l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre nella attuale comunità protetta;
- conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie, la somma mensile di euro 350, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
- dispone che le visite con il padre continuino in modalità protetta, autorizzando i servizi sociale di Padova di valutare l'eventuale ampliamento di tale frequentazione ed in ordine alla possibilità di renderla libera (e non in spazio neutro); - Dispone che
i Servizi Sociali di Padova, che già hanno in carico il nucleo familiare, di continuare il monitoraggio della situazione familiare e di fornire indicazioni utili al fine di individuare il miglior regime di affidamento e regime di visita con il genitore non collocatario, verificando in particolare la capacità del padre e della madre di rapportarsi adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale e la capacità di ciascun genitore di garantire la figura dell'altro, indicando se siano necessari interventi limitativi o di sostegno;
- dispone che i servizi sociali pongano in essere tutti gli interventi ritenuti necessari di sostegno alla genitorialità e di supporto alle minori.”. Veniva, dunque, fissata l'udienza del 14.06.2023, da svolgersi mediante trattazione scritta, poi rinviata al 14.07.2023.
Tenutasi tale udienza cartolare, il Presidente delegato rinviava all'udienza cartolare del 26.10.2023 e invitava i Servizi Sociali di Padova a depositare la relazione di aggiornamento sul nucleo familiare.
In data 23.10.2023 i Servizi Sociali di Padova depositavano la relazione richiesta.
All'udienza cartolare del 26.10.2023 il Presidente delegato, lette le note scritte depositate dalla sola ricorrente a causa del tardivo deposito della relazione sul nucleo familiare, rinviava all'udienza del
02.11.2023, da svolgersi mediante trattazione scritta.
A seguito dell'udienza cartolare del 02.11.2023, il Presidente delegato, con ordinanza resa in pari data, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando quanto disposto all'udienza del 09.11.2022, nominava sé stessa G.I. e rinviava per trattazione all'udienza del 16.05.2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
Al termine di tale udienza e lette le note scritte depositate dalle parti, il G.I. ordinava ai Servizi Sociali di Padova di depositare la relazione di aggiornamento già precedentemente richiesta e rinviava per pc all'udienza del 05.12.2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
I servizi Sociali di Padova depositavano la relazione richiesta in data 10.06.2024.
Tenutasi l'udienza cartolare del 05.12.2024 in cui le parti precisavano le conclusioni così come in premessa, il G.I. tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio e assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile.
Presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità, va accertata d'ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e la legge applicabile.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione secondo il
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del ConSIlio, del 27/11/2003, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-
68/07, , che precisa che il Regolamento in questione "si applica Parte_3
anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli
Stati membri") ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata in relazione alla domanda di separazione ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a) del Reg. n. 2201/ 2003, trovandosi in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La domanda di addebito della separazione – pur essendo estranea all'ambito di applicazione del Reg.
2201/2003 e pur costituendo domanda autonoma e soltanto eventuale – è inscindibilmente connessa alla domanda di separazione personale, tanto da non poter essere proposta in un diverso giudizio (così
Cass., 29 marzo 2005, n. 6625). Ne consegue che la richiesta di addebito non appare assoggettabile a norme sulla giurisdizione diverse da quelle previste per la domanda principale di separazione personale e, quindi, anche alle norme del Reg. 2201/2003, nelle ipotesi – come quella in esame – in cui esso sia applicabile (cfr. Trib. Belluno, 30 dicembre 2011, in Riv. dir. int. Priv. e proc., 2012,
452). Relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Nel caso in esame, le figlie della coppia risiedono in Italia, cosicché ai sensi del citato art. 8 va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
Con riferimento all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della moglie e delle figlie, trova applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 del ConSIlio, del
18.12.2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", applicabile dal 18.06.2011.
Anche questo Regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quali criteri generali di competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 3, lett. a) e b), la residenza abituale del convenuto e quella del creditore della prestazione alimentare, e, ai sensi dell'art. 3, lett. c) e d), quello del giudice competente a conoscere dell'azione principale relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione.
Nella fattispecie in esame operano i criteri a) e b) in quanto il convenuto e le figlie risiedono nel territorio italiano.
Ne consegue che sussiste la giurisdizione italiana su tutte le domande proposte nel ricorso.
Passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie, è necessario distinguere le varie domande.
In primo luogo, la legge applicabile alla separazione va individuata applicando il Regolamento (UE)
n. 1259/2010 del ConSIlio, del 20.12.2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro Paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore.
Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Roma III, in mancanza di una valida electio iuris (scelta concorde delle parti sulla legge applicabile), il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso in esame, il criterio da applicarsi è quello di cui alla lettera a) in quanto al momento del deposito del ricorso i coniugi sono abitualmente residenti in Italia.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente diritti e doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), va rilevato che, fermo il disposto dell'art 36 della L.
218/95 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art 36 cit., ma dell'art 42 L. 218/95, il quale rinvia alla
Convenzione dell'Aja del 5.10.61, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione di minori, resa esecutiva in Italia con L 24.10.80 n 742 (si veda Cass. Sez. Un 9.01.01
n. 1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'articolo 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Ne consegue che nel caso concreto, essendo le figlie residenti in Italia, trova senz' altro applicazione la legge Italiana.
In ordine alla domanda di contributo al mantenimento della moglie e delle minori, viene in considerazione l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009, a norma del quale "la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento."
Questo protocollo è stato ratificato dall'Unione europea l'8.04.2010 che ne ha stabilito l'applicazione nell'Unione a decorrere dal 18.06.11.
L'articolo 3 del Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, in mancanza di una specifica deSInazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, mentre l'art. 4 rinvia alla legge del foro, qualora il creditore non possa ottenere gli alimenti dal debitore ai sensi della legge indicata all'art. 3 o, comunque, abbia scelto quale giudice competente quello dello Stato dove il debitore ha la residenza abituale.
Nel caso in esame, ricorre il criterio della residenza abituale del creditore dell'obbligazione alimentare che va, quindi, individuata nella legge italiana.
Il menzionato art. 3 si applica parimenti alle obbligazioni alimentati in favore del coniuge, visto che non vi è opposizione ex art. 5 del Protocollo da parte dei coniugi;
pertanto, la legge applicabile è quella italiana dato che il creditore ha residenza abituale in Italia. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione può trovare accoglimento. Risulta, infatti, evidente dalle deduzioni delle parti e dalle risultanze di causa la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.
Sull'addebito della separazione.
Il Collegio ritiene che la domanda debba essere rigettata.
Nel caso in esame la SI.ra ha allegato le violenze subite dal marito nel corso del matrimonio, Pt_1 facendo soprattutto riferimento all'episodio dell'ottobre 2021 dopo il quale si è allontanata dall'abitazione familiare insieme alle figlie e che successivamente ha portato alla denuncia per maltrattamenti in famiglia del 11.11.2021 ed al suo inserimento insieme alle figlie in una comunità protetta.
Entrambe le parti hanno poi esposto che in data 08.05.2024 è intervenuta la sentenza del Tribunale di
Padova con cui il SI. è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per i CP_1
reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni.
Il Collegio, tuttavia, rileva che le parti si sono limitate ad allegare l'esistenza della sentenza di condanna senza produrre in giudizio né il dispositivo né le motivazioni che la sorreggono - nonostante l'invito espresso del giudice contenuto nel decreto del 16.05.202 - non rendendo così possibile ricondurre con certezza la condanna subita dal SI. il 08.05.2024 ai fatti di violenza CP_1
allegati dalla SI.ra . Non è, dunque, possibile valutare tale sentenza quale prova a fondamento Pt_1
di un eventuale addebito della separazione al SI. CP_1
La ricorrente, in particolare, ha fondato la prova della domanda dell'addebito esclusivamente sulla citata sentenza penale di condanna, visto che gli altri documenti depositati da cui si evincerebbero le violenze subite (la denuncia del 11.11.2021, la relazione del centro Antiviolenza e le relazioni dei
Servizi Sociali) si basano sulle sole dichiarazioni della stessa SI.ra e non accertano l'effettiva Pt_1
verificazione delle condotte ascritte al resistente.
Posto che la sentenza di condanna non può essere considerata ai fini del presente giudizio per i motivi sopra menzionati e che gli altri documenti depositati si basano su dichiarazioni fatte dalla sola ricorrente, non è stata adeguatamente provata l'esistenza delle violenze subite dalla ricorrente da parte del resistente. Pertanto, non appaiono sussistere i presupposti per fondare l'addebito della separazione in capo al SI. CP_1
Ciò premesso, il Collegio rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente. Sull'affido di e Per_1 Per_2
La domanda della ricorrente dev'essere rigettata.
Risulta, infatti, dagli atti del giudizio che non sono sopravvenuti dei cambiamenti peggiorativi della situazione del nucleo familiare che giustifichino l'affido esclusivo delle figlie alla madre.
Al termine dell'udienza presidenziale del 13.07.2022 il Presidente delegato con i provvedimenti provvisori ed urgenti aveva disposto l'affido congiunto delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella comunità protetta ove risiedeva a seguito della denuncia contro il marito per le asserite violenze (erano previste visite protette padre-figlie in virtù di tale collocamento). L'affidamento congiunto veniva poi confermato con ordinanza del 02.11.2023.
La prima relazione dei Servizi Sociali di Padova depositata il 23.10.2023 aveva accertato, da un lato, una buona capacità genitoriale della madre, dall'altro, che il padre manifestava delle carenze nella propria capacità genitoriale in quanto non era in grado di relazionarsi positivamente con le figlie e di capirne i bisogni e le eSIenze. Tuttavia, dalla successiva relazione di aggiornamento depositata il 10.06.2024 si poteva evincere un netto miglioramento delle competenze genitoriali del SI. il quale, oltre ad aver osservato piena collaborazione con i Servizi Sociali, CP_1
rispettando le regole e dialogando attivamente con gli operatori, ha manifestato una buona relazione affettiva con le figlie, interagendo con loro in modo adeguato e portando dei doni in occasione delle visite. I Servizi Sociali, dato questo miglioramento, prospettavano un graduale ampliamento dei tempi di visita delle minori presso il padre.
Il resistente, pertanto, necessita ancora di un graduale avvicinamento con le figlie, dato il lungo periodo di frequentazione ristretta (un incontro al mese in spazio neutro), ma è evidente l'evoluzione positiva nel proprio ruolo genitoriale, che non può giustificare un affidamento esclusivo alla madre.
Inoltre, dato che non è mai stata depositata la sentenza di condanna del SI. del CP_1
08.05.2024, si rileva che non è stata fornita nel presente giudizio una prova adeguata circa il fatto che le figlie minori abbiano assistito agli agiti violenti del marito ai danni della moglie, circostanza che avrebbe potuto fondare una decisione di affido esclusivo delle minori alla madre.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il mantenimento dell'affido congiunto delle minori sia l'opzione migliore nel superiore interesse delle minori a poter contare anche sulla figura genitoriale paterna , atteso che il SI. ha dimostrato, nel corso del giudizio, di possedere idonee CP_1
competenze genitoriali e di saper coltivare una solida relazione affettiva con le figlie. Inoltre, il resistente è apparso collaborativo con i Servizi Sociali e non sono pervenute a questo Collegio segnalazioni di ritardi od opposizioni circa le decisioni da assumere nell'interesse delle figlie riguardanti le loro eSIenze e bisogni primari (come la scuola, la salute, lo sport, ecc.). Ne consegue che l'affido esclusivo alla madre delle figlie non sarebbe congruo rispetto all'equilibrio al momento raggiunto dal nucleo familiare.
Il Collegio, pertanto, conferma l'affido congiunto delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Quanto al diritto di visita paterno, il Collegio ritiene necessario attuare quanto già prospettato dai
Servizi Sociali nella relazione del 10.06.2024, visto l'accertamento del buon andamento della relazione padre-figlie ed il pieno recupero di sufficienti capacità genitoriali del resistente;
pertanto, si reputa necessario prevedere – sempre con la supervisione dei servizi sociali - un ampiamento del diritto di visita paterno, tramite incontri settimanali (almeno uno) da svolgersi fuori dallo Spazio
Neutro ma alla presenza dell'educatrice professionale dei Servizi Sociali di Padova.
Sul mantenimento delle figlie.
La domanda della ricorrente non può trovare accoglimento.
La situazione economico-patrimoniale delle parti, infatti, non è mutata rispetto all'udienza presidenziale del 09.11.2022, al termine del quale è stato disposto in capo al padre un assegno di mantenimento in favore delle figlie pari a complessivi 350€ al mese, comprensivo di spese ordinarie e straordinarie forfettizzate.
La SI.ra , infatti, a seguito del suo inserimento con le figlie presso la comunità protetta, ha Pt_1 cominciato a svolgere attività lavorativa (come dichiarato già all'udienza presidenziale del
09.11.2022) ed, al momento, lavora con contratto regolare a tempo indeterminato, percependo uno stipendio di circa 800€ al mese. La SI.ra , infatti, pur non avendo mai prodotto nel corso del Pt_1
giudizio né il contratto di lavoro né i cedolini della busta paga, tuttavia, ha confermato negli atti del giudizio di svolgere la suddetta attività regolare.
Il SI. invece, ha dichiarato nella memoria costitutiva e all'udienza del 09.11.2022 di CP_1
lavorare come facchino con uno stipendio mensile variabile tra 1.100€ - 1.500€ circa a seconda dei turni svolti (docc. 19 e 21). Il resistente, inoltre, paga interamente il canone di locazione della casa familiare, pari a 600€ al mese (circostanza confermata anche dalla ricorrente).
Ciò premesso, si ritiene che la somma prevista all'epoca dei provvedimenti provvisori ed urgenti rimanga congrua e attuale rispetto alla situazione del nucleo familiare ed ai redditi delle parti;
l'aumento del contributo al mantenimento dei figli in capo al padre, infatti, comporterebbe per questi l'impossibilità di garantirsi un dignitoso sostentamento personale.
Inoltre, si evidenzia che il resistente ha richiesto che l'assegno per il nucleo familiare venga percepito interamente dalla ricorrente, circostanza che garantisce una maggiore capacità economica della madre per le eSIenze e i bisogni delle figlie, dato che la stessa si occupa in via prevalente del loro accudimento.
Si ritiene, tuttavia, di dover disporre la ripartizione al 50% delle spese straordinarie per le figlie, così da distribuire in modo equo tra i genitori il loro onere.
Il Collegio, pertanto, conferma l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento delle figlie tramite la corresponsione alla madre della somma complessiva mensile di 350€, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Padova.
Sul mantenimento della moglie.
La domanda della ricorrente dev'essere rigettata.
L'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato può essere disposto solo se sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 156 c.c., cioè la non adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente e la capacità di pagamento dell'altro coniuge.
Nel caso in esame non risultano esistere tali presupposti: infatti, la ricorrente ha dichiarato sin dall'udienza presidenziale del 09.11.2022 di lavorare con uno stipendio mensile di circa 800€ e ha riportato nella comparsa conclusione del 15.01.2025 che tale lavoro “le permette di provvedere alle eSIenze proprie e delle figlie”.
La SI.ra appare provvista di adeguati redditi propri, non solo in virtù delle dichiarazioni di Pt_1
autonomia rese nel corso del giudizio, ma anche in ragione del fatto che, al momento, non è onerata di un canone di locazione e che, se venisse accolta in un progetto di co-housing (come prospettato), pagherebbe un canone comunque ridotto rispetto a quello di mercato. Inoltre, vista la rinuncia sul punto da parte del resistente, la ricorrente può percepire integralmente l'assegno per il nucleo familiare, che unito al contributo per le figlie corrisposto dal padre le permette di mantenere le minori con minor impiego dei propri redditi.
È, infine, opportuno osservare che la SI.ra , data la giovane età e data la comprovata Pt_1
capacità di inserirsi nel mondo del lavoro dimostrata nel corso del giudizio, possa incrementare ulteriormente i propri redditi.
Il resistente, invece, guadagna uno stipendio mensile variabile tra 1.100€ - 1.500€ (circostanza non contestata dalla ricorrente) ma deve far fronte mensilmente, come già osservato, al pagamento sia del canone di locazione, pari a 600€ mensili, sia al mantenimento delle figlie, pari a 350€ mensili.
Ne consegue che il richiesto assegno di mantenimento in favore della moglie, porrebbe il SI.
[...]
in una situazione di indigenza, tenuto anche conto che, data l'età e la modesta qualifica CP_1
professionale, non appare in grado di incrementare i propri redditi. Ciò posto, il Collegio rigetta la domanda di assegno di mantenimento presentata dalla ricorrente.
Sulla domanda di risarcimento del danno.
La domanda della ricorrente dev'essere rigettata.
In tema di risarcimento del danno da illecito endo-familiare va ricordata la giurisprudenza ormai consolidata per cui “la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 c.c., riconnette detta responsabilità, secondo i principi da ultimo affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni
Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico…” (Cass. sez. I, 15.09.2011 n. 18853). Ne consegue, pertanto, che per poter accogliere una domanda di questo tipo occorre la prova dell'esistenza dei presupposti richiesti per la responsabilità aquiliana, prova di cui è onerata la parte attrice.
Nel caso in esame la ricorrente ha svolto una domanda generica di risarcimento di “tutti i danni materiali, morali, biologici dalla stessa patiti”, fondando la pretesa sulle condotte violente tenute dal SI. La SI.ra , tuttavia, non ha adeguatamente provato tali condotte CP_1 Pt_1
limitandosi ad una semplice allegazione di fatti e alla produzione di documenti che non sono in grado di accertare l'effettiva esistenza delle violenze subite dal marito, nonché i danni da essi conseguenti, come già motivato precedentemente.
La ricorrente, dunque, non ha provato i presupposti per la responsabilità extracontrattuali ex artt.
2043 e 2059 c.c., quali il danno ingiusto asseritamente subito, il nesso di causalità con la condotta del resistente e il dolo o la colpa di quest'ultimo.
Ciò premesso, il Collegio rigetta da domanda di risarcimento del danno.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
La domanda del resistente è inammissibile.
E' principio consolidato che l'assegnazione della casa familiare può essere disposta solo in relazione all'interesse dei figli di mantenere il proprio habitat domestico.
Nel caso in esame si evidenzia che la ricorrente, genitore collocatario delle figlie, ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa familiare in quanto al momento vive in un centro antiviolenza e ha dato atto della volontà di accedere ad un progetto di co-housing; mentre il resistente è rientrato in tale abitazione, per la quale paga interamente il canone di locazione. Ne consegue che non vi sono i presupposti per assegnare al marito l'abitazione familiare.
Sulle spese di lite.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, nonché della neutralità della domanda di separazione e della soccombenza prevalente di quanto alle restanti domande, si reputa di dover Parte_1 condannare quest'ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022, cause di valore indeterminabile (da 26.001€ a 52.000€), valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta, così decide:
1) Dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) Rigetta la domanda di addebito della separazione promossa dalla moglie;
3) Conferma l'affido congiunto di e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
4) Dispone che il padre possa vedere le figlie come in motivazione;
5) Conferma l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento delle Controparte_1 figlie tramite un assegno mensile pari a complessivi 350€, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, e dispone la ripartizione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Padova;
6) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie;
7) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. promossa dalla moglie;
8) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, pari a 2.906€, oltre spese generali e accessori come per legge.
Padova, il 25.03.25
Il presidente est.
Dr.ssa Chiara Ilaria Bitozzi