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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1171/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RE AR, EL
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 446/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2752/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9007695888 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9007695888 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2007 0038015006 001 IRPEF-ALTRO 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0053347347 000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 593/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in Atti.
Resistente/Appellato: Come in Atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1 proponeva ricorso nei confronti sia dell'Agenzia Entrate Riscossione che dell'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno, avverso l'intimazione di pagamento n. 10020239007695888/000 di €. 3.350,17, notificato a mezzo posta in data 14/12/2023, relativa alle due cartelle: 1) n. 10020070038015006/001 di €.
3.044,15, asseritamente notificata in data 14/01/2008, relativa all'Irpef, sanzioni ed interessi del 2003, Art.
36 ter, DPR 600/73 e 2) n. 10020190053347347/000 di €.216,80, asseritamente notificata in data 14/02/2022, relativa a sanzioni ed interessi Irpef del 2016. Eccepiva: I. Inesistenza e/o nullità cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento per omessa notifica - annullamento dell'intimazione di pagamento;
II. Prescrizione della pretesa creditoria imposta – prescrizione delle sanzioni ed interessi;
III. Nullità dell'atto di intimazione per difetto di motivazione violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente ed art. 3 della L. 241/90: omessa allegazione e IV. Produzione in giudizio da parte del resistente della documentazione idonea a provare la legittimità degli atti impugnati. Chiedeva di accertare e dichiarare: a) la nullità dell'atto di intimazione di pagamento impugnato per inesistenza delle cartelle di pagamento non notificate;
b)
l'intervenuta prescrizione del credito nonché delle sanzioni ed interessi e c) la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali, oltre oneri accessori da distrarre a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno non si costituiva in giudizio.
La CGT di primo grado di Salerno con sentenza monocratica n. 2752/05/2024 del 14/06/2024, depositata il 21/06/2024, accoglieva il ricorso, con condanna alle spese, rilevando “Dalla documentazione di sola parte ricorrente ed in assenza di contraria allegazione di controparte non risulta in effetti alcuna notifica regolare di atti esattoriali od avvisi di pagamento in epoca antecedente alla consegna della intimazione impugnata”.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno proponeva atto di appello in data 11/01/25 avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma integrale avendo il Giudice di prime cure errato per i seguenti motivi:
a) le cartelle di pagamento erano state correttamente notificate e non impugnate da parte del contribuente ed oggetto d'istanza di definizione agevolata D.L. 119/2018 in data 17/04/2019; D.L. 148/2017 in data
14/02/2018 e dell'08/04/2019, con richiesta di sospensione dei carichi a ruolo in data 08/04/2021 e b) Mancata prescrizione delle cartelle essendo state regolarmente notificata l'intimazione di pagamento n. 10020179009789213/000 in data 22/01/2018 e l'intimazione impugnata. Pertanto il contribuente aveva conoscenza delle cartelle e che i debiti tributari, contenuti nelle stesse, si sono resi definitivi cosi come stabilito nell'Ordinanza n. 23346/24 del 19/08/2024 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. V. Chiedeva, in accoglimento dell'appello, di riformare nella sua interezza il decisum della sentenza impugnata, con totale conferma della pretesa tributaria contenuta nell'intimazione di pagamento e nelle cartelle, come risulta dalla documentazione depositata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Il Sig. Resistente_1 si costituiva in giudizio in data 23/01/2026 e con controdeduzione chiedeva il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e la conferma integrale della sentenza.
Eccepiva: 1) Inammissibilità e/o inutilizzabilità in appello della documentazione sulle notifiche (art. 58 D.Lgs. 546/92); 2) Irritualità ed irregolarità della notifica delle cartelle sottese e degli avvisi di intimazione;
3) Assenza di prova delle istanze di definizione agevolata – irrilevanza nel giudizio di appello e 4) Prescrizione del credito. Concludeva con la richiesta di condanna alle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione in giudizio delle parti, appellante e resistente, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ribadisce che la sentenza è erronea in quanto il contribuente aveva acquisito piena conoscenza delle cartelle avendo presentato istanze di definizione agevolata e che nessuna prescrizione era maturata avendo ricevuto atti interruttivi. Deposita tutta la documentazione al fine che questa Corte prenda in considerazione stante la sua indispensabilità ai fini della decisione.
L'appellato eccepisce in via preliminare l'inammissibilità e/o inutilizzabilità in appello della documentazione prodotta solo in tale giudizio, mentre nel merito si riportava a quanto già illustrato e motivato nel giudizio di primo grado.
La Corte rileva che nel processo tributario d'appello, le controdeduzioni vanno depositate entro 60 giorni dalla notifica del ricorso (Art. 54 D.Lgs. 546/92).
Occorre preliminarmente esaminare la questione circa l'applicabilità alla presente controversia del nuovo testo dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b) D.Lgs. 220/2023, giacché dalla soluzione di tale problema dipende l'utilizzabilità della documentazione depositata dall'ADE, non costituita in primo grado, unitamente all'atto di appello.
Il nuovo testo della norma, infatti, stabilisce che: “1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”.
Il nuovo art. 58 D.Lgs. 546/1992 impone limiti assai stretti alla produzione, per la prima volta in grado d'appello, di nuovi documenti che hanno contenuto probatorio (comma 1°), mentre esclude del tutto la produzione in appello di documenti volti a dimostrare la correttezza formale degli atti impositivi (comma 3°).
Il decreto in questione è entrato in vigore il 4/1/2024, e la norma de qua rientra tra quelle “che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto”. La sentenza n. 36, del 27 marzo 2025, della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 4, comma 2,
D.Lgs. 220/2023 nella parte in cui prescrive che le novità “si applicano ai giudizi istaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto”.
Tale illegittimità incide sul nuovo regime dell'art. 58 ed ha come effetto quello per cui detta norma troverà applicazione solo ai giudizi il cui ricorso di primo grado è stato notificato dal 05 gennaio 2024 in poi.
La Corte rileva che la disciplina della produzione documentale nel processo tributario, e specificamente la perentorietà dei termini ad essa preposti, costituisce il fulcro di un delicato bilanciamento tra il principio di celerità processuale e la garanzia del pieno esercizio del diritto di difesa, nella sua declinazione di diritto alla prova.
E' pur vero che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10211 del 14 aprile 2025 ha ribadito che ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione.
La Corte rileva che nessuna documentazione è stata riscontrata e depositata nel fascicolo telematico di 1° grado, essendo le parti non costituite, e che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, i documenti tardivamente prodotti dalla parte erariale dovranno ritenersi inutiliter data, ovvero, non esaminabili, essendo stati prodotti solo nel giudizio d'appello e che la causa dovrà essere decisa sulla base delle eccezioni e documenti ritualmente acquisiti al fascicolo processuale nel rispetto degli artt. 23 e 32 D.Lgs. 546/92.
Dato che il ricorso principale è stato proposto in data 05/02/2024 e quindi in data successiva al 05/01/2024, la Corte ritiene che nel presente giudizio di appello non si può tenere conto della documentazione depositata per la prima volta solo in questo grado.
La Corte, alla luce di quanto su esposto rigetta l'appello con conferma della sentenza impugnata. Spese compensate essendosi l'appellato costituito tardivamente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello come in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RE AR, EL
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 446/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2752/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9007695888 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9007695888 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2007 0038015006 001 IRPEF-ALTRO 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2019 0053347347 000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 593/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in Atti.
Resistente/Appellato: Come in Atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1 proponeva ricorso nei confronti sia dell'Agenzia Entrate Riscossione che dell'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno, avverso l'intimazione di pagamento n. 10020239007695888/000 di €. 3.350,17, notificato a mezzo posta in data 14/12/2023, relativa alle due cartelle: 1) n. 10020070038015006/001 di €.
3.044,15, asseritamente notificata in data 14/01/2008, relativa all'Irpef, sanzioni ed interessi del 2003, Art.
36 ter, DPR 600/73 e 2) n. 10020190053347347/000 di €.216,80, asseritamente notificata in data 14/02/2022, relativa a sanzioni ed interessi Irpef del 2016. Eccepiva: I. Inesistenza e/o nullità cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento per omessa notifica - annullamento dell'intimazione di pagamento;
II. Prescrizione della pretesa creditoria imposta – prescrizione delle sanzioni ed interessi;
III. Nullità dell'atto di intimazione per difetto di motivazione violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente ed art. 3 della L. 241/90: omessa allegazione e IV. Produzione in giudizio da parte del resistente della documentazione idonea a provare la legittimità degli atti impugnati. Chiedeva di accertare e dichiarare: a) la nullità dell'atto di intimazione di pagamento impugnato per inesistenza delle cartelle di pagamento non notificate;
b)
l'intervenuta prescrizione del credito nonché delle sanzioni ed interessi e c) la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali, oltre oneri accessori da distrarre a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno non si costituiva in giudizio.
La CGT di primo grado di Salerno con sentenza monocratica n. 2752/05/2024 del 14/06/2024, depositata il 21/06/2024, accoglieva il ricorso, con condanna alle spese, rilevando “Dalla documentazione di sola parte ricorrente ed in assenza di contraria allegazione di controparte non risulta in effetti alcuna notifica regolare di atti esattoriali od avvisi di pagamento in epoca antecedente alla consegna della intimazione impugnata”.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno proponeva atto di appello in data 11/01/25 avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma integrale avendo il Giudice di prime cure errato per i seguenti motivi:
a) le cartelle di pagamento erano state correttamente notificate e non impugnate da parte del contribuente ed oggetto d'istanza di definizione agevolata D.L. 119/2018 in data 17/04/2019; D.L. 148/2017 in data
14/02/2018 e dell'08/04/2019, con richiesta di sospensione dei carichi a ruolo in data 08/04/2021 e b) Mancata prescrizione delle cartelle essendo state regolarmente notificata l'intimazione di pagamento n. 10020179009789213/000 in data 22/01/2018 e l'intimazione impugnata. Pertanto il contribuente aveva conoscenza delle cartelle e che i debiti tributari, contenuti nelle stesse, si sono resi definitivi cosi come stabilito nell'Ordinanza n. 23346/24 del 19/08/2024 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. V. Chiedeva, in accoglimento dell'appello, di riformare nella sua interezza il decisum della sentenza impugnata, con totale conferma della pretesa tributaria contenuta nell'intimazione di pagamento e nelle cartelle, come risulta dalla documentazione depositata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Il Sig. Resistente_1 si costituiva in giudizio in data 23/01/2026 e con controdeduzione chiedeva il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e la conferma integrale della sentenza.
Eccepiva: 1) Inammissibilità e/o inutilizzabilità in appello della documentazione sulle notifiche (art. 58 D.Lgs. 546/92); 2) Irritualità ed irregolarità della notifica delle cartelle sottese e degli avvisi di intimazione;
3) Assenza di prova delle istanze di definizione agevolata – irrilevanza nel giudizio di appello e 4) Prescrizione del credito. Concludeva con la richiesta di condanna alle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione in giudizio delle parti, appellante e resistente, all'esito della camera di consiglio, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ribadisce che la sentenza è erronea in quanto il contribuente aveva acquisito piena conoscenza delle cartelle avendo presentato istanze di definizione agevolata e che nessuna prescrizione era maturata avendo ricevuto atti interruttivi. Deposita tutta la documentazione al fine che questa Corte prenda in considerazione stante la sua indispensabilità ai fini della decisione.
L'appellato eccepisce in via preliminare l'inammissibilità e/o inutilizzabilità in appello della documentazione prodotta solo in tale giudizio, mentre nel merito si riportava a quanto già illustrato e motivato nel giudizio di primo grado.
La Corte rileva che nel processo tributario d'appello, le controdeduzioni vanno depositate entro 60 giorni dalla notifica del ricorso (Art. 54 D.Lgs. 546/92).
Occorre preliminarmente esaminare la questione circa l'applicabilità alla presente controversia del nuovo testo dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b) D.Lgs. 220/2023, giacché dalla soluzione di tale problema dipende l'utilizzabilità della documentazione depositata dall'ADE, non costituita in primo grado, unitamente all'atto di appello.
Il nuovo testo della norma, infatti, stabilisce che: “1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”.
Il nuovo art. 58 D.Lgs. 546/1992 impone limiti assai stretti alla produzione, per la prima volta in grado d'appello, di nuovi documenti che hanno contenuto probatorio (comma 1°), mentre esclude del tutto la produzione in appello di documenti volti a dimostrare la correttezza formale degli atti impositivi (comma 3°).
Il decreto in questione è entrato in vigore il 4/1/2024, e la norma de qua rientra tra quelle “che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto”. La sentenza n. 36, del 27 marzo 2025, della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 4, comma 2,
D.Lgs. 220/2023 nella parte in cui prescrive che le novità “si applicano ai giudizi istaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto”.
Tale illegittimità incide sul nuovo regime dell'art. 58 ed ha come effetto quello per cui detta norma troverà applicazione solo ai giudizi il cui ricorso di primo grado è stato notificato dal 05 gennaio 2024 in poi.
La Corte rileva che la disciplina della produzione documentale nel processo tributario, e specificamente la perentorietà dei termini ad essa preposti, costituisce il fulcro di un delicato bilanciamento tra il principio di celerità processuale e la garanzia del pieno esercizio del diritto di difesa, nella sua declinazione di diritto alla prova.
E' pur vero che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10211 del 14 aprile 2025 ha ribadito che ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione.
La Corte rileva che nessuna documentazione è stata riscontrata e depositata nel fascicolo telematico di 1° grado, essendo le parti non costituite, e che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, i documenti tardivamente prodotti dalla parte erariale dovranno ritenersi inutiliter data, ovvero, non esaminabili, essendo stati prodotti solo nel giudizio d'appello e che la causa dovrà essere decisa sulla base delle eccezioni e documenti ritualmente acquisiti al fascicolo processuale nel rispetto degli artt. 23 e 32 D.Lgs. 546/92.
Dato che il ricorso principale è stato proposto in data 05/02/2024 e quindi in data successiva al 05/01/2024, la Corte ritiene che nel presente giudizio di appello non si può tenere conto della documentazione depositata per la prima volta solo in questo grado.
La Corte, alla luce di quanto su esposto rigetta l'appello con conferma della sentenza impugnata. Spese compensate essendosi l'appellato costituito tardivamente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello come in motivazione. Spese compensate.