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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo
sezione prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Simona Maria Domenica
Cherubini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nu-
mero 4510 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2023 promossa da
(C.F.: , rappresen- Parte_1 C.F._1
tata e difesa dall'avv. Giovanni Cadei, come da procura agli atti di causa;
- attrice -
contro
( , contumace; Controparte_1 C.F._2
- convenuto-
avente ad OGGETTO: risarcimento del danno da re- sponsabilità extracontrattuale.
Causa civile assegnata a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Come dedotto in atti”.
SVOLGIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora si rivolgeva all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dal signor CP_1
, ivi convenuto, integrassero le fattispe-
[...]
cie di ingiuria e di diffamazione ai propri danni e, per l'effetto, condannare controparte al risar-
cimento di “tutti i danni non patrimoniali cagio-
nati all'attrice, nella misura ritenuta equa dal
Giudice adito entro la sua competenza per valore e
comunque in misura non inferiore a euro 15.000,00,
comunque, con liquidazione equitativa del quantum,
secondo il prudente apprezzamento del Giudice.
Condannare altresì il signor ai Controparte_1
sensi dell'art. 4 punto 4, lettera f) del decreto
legislativo n. 7/2016, al pagamento della sanzione
pecuniaria nella misura ritenuta opportuna nello
scaglione da euro 200,00 a euro 12.000,00. Con
vittoria diritti e onorari e condanna del resi-
stente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art
96 c.p.c per i motivi detti in premesse”.
Con maggiore precisione, l'attrice riportava che:
a. le parti risiedono in distinti appartamenti posti al piano primo del Condominio denomina-
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to “Il Borgo”, sito in Dalmine, via Liguria
n. 9,
b. in data 11 gennaio 2023, verso le ore 17 cir-
ca, il convenuto, senza giustificazione alcu-
na, apostrofava l'attrice con l'epiteto “put-
tana”, nonché la minacciava di morte con un grosso coltello da cucina, esclamando nei confronti suoi e del di lei marito “vi ammaz-
zo”, fatti per cui l'istante presentava de-
nuncia-querela presso la stazione dei Carabi-
nieri di Dalmine, a seguito della quale veni-
va aperto il procedimento penale n. 498/2023
mod. 21 R.G. Not. Reato (Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di Bergamo);
c. nella successiva data del 21 marzo 2023, ver-
so le ore 17.10 circa, il convenuto apostro-
fava l'attrice con le seguenti parole ingiu-
riose: “stronza, troia, vipera bagascia”, si-
mulando altresì con il dito il taglio della gola. L'attrice, spaventata, si rifugiava nella propria abitazione, chiudendo a chiave la porta di accesso, contro la quale il si-
gnor scalciava ripetutamen- Controparte_1
te, per poi allontanarsi. Si precisa che, an-
che di tale episodio, la signor Parte_1
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depositava tempestiva denuncia-querela presso la stazione dei Carabinieri di Dalmine;
d. i fatti di cui sopra si svolgevano nelle par-
ti comuni del condominio innanzi indicato,
provocando grande turbamento nell'attrice,
peraltro in stato di gravidanza avanzata;
e. per completezza si precisa che la stessa, al fine di dirimere la controversia così insor-
ta, inviava a controparte l'invito a conclu-
dere una convenzione di negoziazione assisti-
ta da avvocati, invito che non aveva alcun seguito, sicchè, scaduto invano il termine di
30 giorni normativamente previsto, la stessa adiva l'intestato Tribunale.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di cita-
zione, il convenuto non si costituiva nel presente giudizio, per cui ne veniva dichiarata formalmente la contumacia.
La causa veniva, quindi, istruita con l'acquisizione delle produzioni documentali alle-
gate da parte attrice, nonché tramite l'espletamento di prova orale, con escussione del teste chiamato da parte attrice e prova per inter-
rogatorio al quale il convenuto non si presentava.
Su tale ultimo punto specifico, si rammenta che,
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ai sensi dell'art. 232, co. 1, c.p.c. "Se la parte
non si presenta o rifiuta di rispondere senza giu-
stificato motivo, il collegio, valutato ogni altro
elemento di prova, può ritenere come ammessi i
fatti dedotti nell'interrogatorio".
L'espletata istruttoria ha permesso di ricostruire in modo chiaro e completo gli episodi riferiti dall'attrice, accaduti in data 11.01.2023 ed in data 21.03.223, di talchè la domanda dalla stessa formulata risulta fondata e merita di essere ac-
colta.
Con maggior precisione, il teste escusso ha affer-
mato di essere a conoscenza dei fatti di causa per avervi assistito e preso parte personalmente, av-
valorando quanto dedotto nei capitoli di prova am-
messi.
Si devono dunque considerare provate le due diver-
se condotte generative di responsabilità, poste in essere dal convenuto ai danni dell'attrice, con conseguente offesa dell'onore, della reputazione e del decoro della stessa.
Le espressioni proferite da parte convenuta, inte-
grano gli estremi dell'illecito civile ex art. 594
c.p. (oggi depenalizzato), attesa l'intrinseca portata offensiva delle medesime, il contesto in
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cui sono state pronunciate (contesto scevro da qualsivoglia animosità), l'assenza di previe offe-
se reciproche, nonché la reiterazione dei predetti comportamenti offensivi e l'assenza di esimenti.
Alla luce di queste considerazioni, si deve per-
tanto riconoscere che, sul piano civilistico, la condotta del convenuto ha integrato gli estremi di un illecito suscettibile di arrecare un danno in-
giusto all'attrice, venendo a ledere il suo inte-
resse all'onore e alla reputazione, di indubbio rilevo costituzionale, giustificando il risarci-
mento dei danni non patrimoniali subiti, nella
“forma della sofferenza soggettiva causata
dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile ine-
rente alla dignità, immagine e reputazione della
persona ex artt. 2 e 3 Cost.” (Cassazione, Sezioni
Unite, n. 26972-26973/2008).
Orbene, accertata la responsabilità del convenuto e l'esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e, di conseguenza, la legittimità della relativa richiesta risarcitoria, il giudice del merito, sulla base degli elementi in atti, può
procedere alla relativa liquidazione, anche in via equitativa, sulla base degli elementi di fatto dai quali desumere l'entità del pregiudizio, identifi-
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cabili, nel caso di specie, nella natura della condotta antigiuridica, tale da colpire l'odierna attrice su un piano personale e diretta a sminuir-
ne la persona delle sue qualità fisiche e morali,
nonché nella circostanza che l'offesa sia stata perpetrata anche alla presenza del marito della stessa.
Pertanto, considerati i predetti elementi e tenuto conto della domanda svolta dall'attrice, si ritie-
ne congruo quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale spettante a nella Parte_1
misura di euro 3.000,00.
Al danno non patrimoniale andranno a sommarsi gli interessi compensativi, rivolti a ristorare il pregiudizio subito a seguito del ritardato conse-
guimento dell'equivalente pecuniario del danno su-
bito di cui costituiscono una componente necessa-
ria, da liquidarsi nella misura legale e da quan-
tificarsi con decorrenza dal manifestarsi del dan-
no da fatto illecito, operando la svalutazione della somma sopra quantificata all'epoca della cessazione delle molestie, procedendo a contabi-
lizzare gli interessi sulla somma via via rivalu-
tata anno dopo anno, sino alla data della presente decisione (cfr. Cass. Civ. n. 1712/1995).
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Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. in mancanza di idonea allega-
zione in ordine al profilo psicologico richiesto.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, come previsto dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, in composizione monocra-
tica, in persona del G.O.T. dott.ssa Simona Maria
Domenica Cherubini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra contra-
ria domanda, istanza o eccezione disattesa,così
provvede:
1)accoglie le domanda formulata da Parte_1
nei confronti di;
Controparte_1
2) condanna per l'effetto il convenuto a pagare in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la somma di euro 3.000,00,
oltre interessi da quantificarsi come indicato in parte motiva;
3) condanna al pagamento della Controparte_1
sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 da versarsi in favore della Cassa delle Ammende;
3) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida nella misura di euro
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2.540,00 per compensi, oltre spese generali ed ac-
cessori come per legge.
Così deciso in Bergamo in data 27 maggio 2025.
Il Giudice Unico
G.O.T.
(dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo
sezione prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Simona Maria Domenica
Cherubini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nu-
mero 4510 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2023 promossa da
(C.F.: , rappresen- Parte_1 C.F._1
tata e difesa dall'avv. Giovanni Cadei, come da procura agli atti di causa;
- attrice -
contro
( , contumace; Controparte_1 C.F._2
- convenuto-
avente ad OGGETTO: risarcimento del danno da re- sponsabilità extracontrattuale.
Causa civile assegnata a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Come dedotto in atti”.
SVOLGIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora si rivolgeva all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dal signor CP_1
, ivi convenuto, integrassero le fattispe-
[...]
cie di ingiuria e di diffamazione ai propri danni e, per l'effetto, condannare controparte al risar-
cimento di “tutti i danni non patrimoniali cagio-
nati all'attrice, nella misura ritenuta equa dal
Giudice adito entro la sua competenza per valore e
comunque in misura non inferiore a euro 15.000,00,
comunque, con liquidazione equitativa del quantum,
secondo il prudente apprezzamento del Giudice.
Condannare altresì il signor ai Controparte_1
sensi dell'art. 4 punto 4, lettera f) del decreto
legislativo n. 7/2016, al pagamento della sanzione
pecuniaria nella misura ritenuta opportuna nello
scaglione da euro 200,00 a euro 12.000,00. Con
vittoria diritti e onorari e condanna del resi-
stente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art
96 c.p.c per i motivi detti in premesse”.
Con maggiore precisione, l'attrice riportava che:
a. le parti risiedono in distinti appartamenti posti al piano primo del Condominio denomina-
Pagina 2 di 9
to “Il Borgo”, sito in Dalmine, via Liguria
n. 9,
b. in data 11 gennaio 2023, verso le ore 17 cir-
ca, il convenuto, senza giustificazione alcu-
na, apostrofava l'attrice con l'epiteto “put-
tana”, nonché la minacciava di morte con un grosso coltello da cucina, esclamando nei confronti suoi e del di lei marito “vi ammaz-
zo”, fatti per cui l'istante presentava de-
nuncia-querela presso la stazione dei Carabi-
nieri di Dalmine, a seguito della quale veni-
va aperto il procedimento penale n. 498/2023
mod. 21 R.G. Not. Reato (Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di Bergamo);
c. nella successiva data del 21 marzo 2023, ver-
so le ore 17.10 circa, il convenuto apostro-
fava l'attrice con le seguenti parole ingiu-
riose: “stronza, troia, vipera bagascia”, si-
mulando altresì con il dito il taglio della gola. L'attrice, spaventata, si rifugiava nella propria abitazione, chiudendo a chiave la porta di accesso, contro la quale il si-
gnor scalciava ripetutamen- Controparte_1
te, per poi allontanarsi. Si precisa che, an-
che di tale episodio, la signor Parte_1
Pagina 3 di 9
depositava tempestiva denuncia-querela presso la stazione dei Carabinieri di Dalmine;
d. i fatti di cui sopra si svolgevano nelle par-
ti comuni del condominio innanzi indicato,
provocando grande turbamento nell'attrice,
peraltro in stato di gravidanza avanzata;
e. per completezza si precisa che la stessa, al fine di dirimere la controversia così insor-
ta, inviava a controparte l'invito a conclu-
dere una convenzione di negoziazione assisti-
ta da avvocati, invito che non aveva alcun seguito, sicchè, scaduto invano il termine di
30 giorni normativamente previsto, la stessa adiva l'intestato Tribunale.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di cita-
zione, il convenuto non si costituiva nel presente giudizio, per cui ne veniva dichiarata formalmente la contumacia.
La causa veniva, quindi, istruita con l'acquisizione delle produzioni documentali alle-
gate da parte attrice, nonché tramite l'espletamento di prova orale, con escussione del teste chiamato da parte attrice e prova per inter-
rogatorio al quale il convenuto non si presentava.
Su tale ultimo punto specifico, si rammenta che,
Pagina 4 di 9
ai sensi dell'art. 232, co. 1, c.p.c. "Se la parte
non si presenta o rifiuta di rispondere senza giu-
stificato motivo, il collegio, valutato ogni altro
elemento di prova, può ritenere come ammessi i
fatti dedotti nell'interrogatorio".
L'espletata istruttoria ha permesso di ricostruire in modo chiaro e completo gli episodi riferiti dall'attrice, accaduti in data 11.01.2023 ed in data 21.03.223, di talchè la domanda dalla stessa formulata risulta fondata e merita di essere ac-
colta.
Con maggior precisione, il teste escusso ha affer-
mato di essere a conoscenza dei fatti di causa per avervi assistito e preso parte personalmente, av-
valorando quanto dedotto nei capitoli di prova am-
messi.
Si devono dunque considerare provate le due diver-
se condotte generative di responsabilità, poste in essere dal convenuto ai danni dell'attrice, con conseguente offesa dell'onore, della reputazione e del decoro della stessa.
Le espressioni proferite da parte convenuta, inte-
grano gli estremi dell'illecito civile ex art. 594
c.p. (oggi depenalizzato), attesa l'intrinseca portata offensiva delle medesime, il contesto in
Pagina 5 di 9
cui sono state pronunciate (contesto scevro da qualsivoglia animosità), l'assenza di previe offe-
se reciproche, nonché la reiterazione dei predetti comportamenti offensivi e l'assenza di esimenti.
Alla luce di queste considerazioni, si deve per-
tanto riconoscere che, sul piano civilistico, la condotta del convenuto ha integrato gli estremi di un illecito suscettibile di arrecare un danno in-
giusto all'attrice, venendo a ledere il suo inte-
resse all'onore e alla reputazione, di indubbio rilevo costituzionale, giustificando il risarci-
mento dei danni non patrimoniali subiti, nella
“forma della sofferenza soggettiva causata
dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile ine-
rente alla dignità, immagine e reputazione della
persona ex artt. 2 e 3 Cost.” (Cassazione, Sezioni
Unite, n. 26972-26973/2008).
Orbene, accertata la responsabilità del convenuto e l'esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e, di conseguenza, la legittimità della relativa richiesta risarcitoria, il giudice del merito, sulla base degli elementi in atti, può
procedere alla relativa liquidazione, anche in via equitativa, sulla base degli elementi di fatto dai quali desumere l'entità del pregiudizio, identifi-
Pagina 6 di 9
cabili, nel caso di specie, nella natura della condotta antigiuridica, tale da colpire l'odierna attrice su un piano personale e diretta a sminuir-
ne la persona delle sue qualità fisiche e morali,
nonché nella circostanza che l'offesa sia stata perpetrata anche alla presenza del marito della stessa.
Pertanto, considerati i predetti elementi e tenuto conto della domanda svolta dall'attrice, si ritie-
ne congruo quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale spettante a nella Parte_1
misura di euro 3.000,00.
Al danno non patrimoniale andranno a sommarsi gli interessi compensativi, rivolti a ristorare il pregiudizio subito a seguito del ritardato conse-
guimento dell'equivalente pecuniario del danno su-
bito di cui costituiscono una componente necessa-
ria, da liquidarsi nella misura legale e da quan-
tificarsi con decorrenza dal manifestarsi del dan-
no da fatto illecito, operando la svalutazione della somma sopra quantificata all'epoca della cessazione delle molestie, procedendo a contabi-
lizzare gli interessi sulla somma via via rivalu-
tata anno dopo anno, sino alla data della presente decisione (cfr. Cass. Civ. n. 1712/1995).
Pagina 7 di 9
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. in mancanza di idonea allega-
zione in ordine al profilo psicologico richiesto.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, come previsto dalle tariffe forensi.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, in composizione monocra-
tica, in persona del G.O.T. dott.ssa Simona Maria
Domenica Cherubini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra contra-
ria domanda, istanza o eccezione disattesa,così
provvede:
1)accoglie le domanda formulata da Parte_1
nei confronti di;
Controparte_1
2) condanna per l'effetto il convenuto a pagare in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, la somma di euro 3.000,00,
oltre interessi da quantificarsi come indicato in parte motiva;
3) condanna al pagamento della Controparte_1
sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 da versarsi in favore della Cassa delle Ammende;
3) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida nella misura di euro
Pagina 8 di 9
2.540,00 per compensi, oltre spese generali ed ac-
cessori come per legge.
Così deciso in Bergamo in data 27 maggio 2025.
Il Giudice Unico
G.O.T.
(dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini)
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