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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Paola Di Lorenzo, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 651/2023, promossa con atto di citazione
DA
CF: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to Claudio Polazzo , come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente e presso il suo studio elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.IVA , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Corzino , P.IVA_1
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 – richiesta di risarcimento danni
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 6.12.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice:
Voglia l'II.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere le seguenti conclusioni:
In via istruttoria
-ammettere prove per interrogatorio e testi su quanto esposto in narrativa e su quanto ci si riserva di capitolare da intendersi tutto preceduto dalla locuzione “vero che”,
-ove d'uopo disporre una consulenza medico legale onde accertare le lesioni subite dalla parte attrice nell'occorso sinistro nonché quantificare il danno biologico, morale, esistenziale che deve essere liquidato dal CP_1
Nel merito
-accertare la responsabilità civile ex art. 2051 c.c in capo al in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore.
-condannare l'ente a risarcire alla sig.ra il danno di euro 49.179,00 oltre interessi Parte_1 e svalutazione monetaria oppure quell'altra somma minore o maggiore che verrà accertata e ritenuta congrua dal giudice. In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di causa, oltre IVA, CPA e Spese Generali
(15%) come per legge.
Con osservanza.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via principale: rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti del (tenuto conto anche dell'art. Controparte_1
1227, comma 2, c.c.);
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un profilo di responsabilità in capo al , accertare e dichiarare il concorso, nella causazione del Controparte_1 danno, della Sig.ra e, conseguentemente, diminuire, ai sensi dell'art. 1227, Parte_1 comma 1, c.c., il risarcimento eventualmente dovuto all'attrice;
- in via istruttoria: l'esponente reitera tutte le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. e non ammesse dal Giudice, che di seguito si riportano: (i) deduce i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dell'attrice, Sig.ra Parte_1
[...] 1) “Vero che il giorno 8.8.2021, alle ore 14.30 circa, a in Via Roma, all'altezza del civico CP_1
44, Lei ha attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali ed è vero che Lei è caduta nel tentativo di salire sul marciapiede presente nel lato opposto rispetto a quello di partenza;
2) “Vero che il giorno 8.8.2021, alle ore 14.30 circa, a in Via Roma, all'altezza del civico CP_1
44, erano presenti le strisce pedonali raffigurate nelle fotografie che Le vengono mostrate (prego mostrare il doc. 1 del ed è vero che l'attraversamento pedonale si trovava a distanza di CP_1 circa 10/15 metri dal punto dove Lei ha attraversato la strada”; 3) “Vero che il giorno 8.8.2021, alle ore 14.30 circa, a in Via Roma, all'altezza del civico CP_1
44, il tratto di strada da Lei percorso era illuminato dalla luce naturale del sole”; 4) “Vero che il giorno 8.8.2021, alle ore 14.30 circa, a in Via Roma, all'altezza del civico CP_1
44, la parte calpestabile del marciapiede raffigurato nelle foto prodotte da parte attrice sub doc. 1 (che Le vengono mostrate) è privo di buche”; 5) “Vero che Lei era solita percorrere il tratto di strada teatro del sinistro anche prima dell'incidente per cui è causa ed è vero che nelle 24 ore precedenti il giorno 8.8.2021 si era avveduta della presenza di un “grosso buco del marciapiede” presente in Via Roma, all'altezza del civico 44, a causa del quale sarebbe successivamente caduta”; 6) “Vero che Lei, in relazione al sinistro per cui è causa, ha già ricevuto il pagamento di somme (ovvero sono in corso le pratiche relative alla liquidazione dei danni conseguenti allo stesso) a titolo di indennizzo e/o risarcimento da parte di Compagnie Assicuratrici o da altri soggetti”; (ii) insiste nella richiesta di esibizione (anche) ex art. 210 c.p.c. avanzata in comparsa di costituzione e risposta e, a tal fine, chiede all'Ill.mo Giudice di ordinare ex art. 210 c.p.c. all'attrice l'esibizione di tutta la documentazione afferente alle eventuali somme già ricevute da Compagnie assicurative (polizze infortuni) o da altri soggetti in relazione al sinistro per cui è causa, evidenziando che tale documentazione (che è nella esclusiva disponibilità dell'attrice) è necessaria ai fini dell'istruzione del presente giudizio e che l'esponente non ha alcuna altra possibilità di acquisirla diversamente”;
- con rifusione delle spese e dei compensi di causa, di cui si chiede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore del procuratore del . Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1
adito il Tribunale di Savona esponendo che:
• In data 8.8.2021 , ella si trovava a con alcuni amici e mentre attraversava la via Roma CP_1 all'altezza del civico 44 inciampava con la punta del sandalo in un grosso buco del marciapiedi e cadeva violentemente urtando l'anca destra a terra.
• In un primo momento veniva soccorsa dai presenti e accompagnata a casa;
il giorno dopo tuttavia poiché accusava forti dolori veniva portata all'Ospedale santa corona di pietra
Ligure dove le veniva diagnosticata “frattura mediale del femore dx e corpo vertebrale D11-
D12”. L'11 agosto veniva operata e il 19-8 dimessa con prognosi di ulteriori 40 giorni e prescrizione di cicli di fisioterapia.
• Le lesioni riportate dalla caduta le avevano causato diversi disagi, limitando la sua autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane.
• Solo il successivo 31.5.2025 la sig veniva dichiarata guarita. Parte_1
Tutto ciò premesso, l'attrice, esperita infruttuosamente la procedura di mediazione, ha citato in giudizio il in qualità di custode del tratto di strada ove era caduta il sinistro Controparte_1
è avvenuto al fine caduta, al fine di sentir accertare la responsabilità del convenuto ex art. 2051
c.c. con conseguente condanna a corrispondere nei suoi confronti il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti a causa del sinistro.
Si è costituito il il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti operata Controparte_1
dall'attrice, deducendo che nel tratto di marciapiedi in cui ella ha allegato di essere caduta non vi sono grossi buchi;
al momento della caduta la strada era ben illuminata dalla luce solare;
la sig pur potendo attraversare utilizzando le strisce pedonali che distavano solo 10/15 Parte_1
metri si era avventurata al di fuori di esse e aveva attraversato senza prestare la dovuta attenzione . La caduta dell'attrice doveva pertanto essere ascritta a sua esclusiva responsabilità, tale da recidere il nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, consistente nell'aver del tutto imprudentemente deciso di attraversare al difuori delle strisce pedonali e per di più camminato senza porre la dovuta attenzione alle condizioni dei luoghi.
Tale condotta ha interrotto il nesso di causalità tra la presunta responsabilità del CP_1 convenuto e il danno lamentato essendo ravvisabile un'ipotesi di caso fortuito.
Il convenuto ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, il riconoscimento del concorso causale ex art. 1227 c.c. dell'attrice nella causazione dell'evento.
La controversia è stata istruita mediante l'escussione di testimoni e, all'esito, rinviata per la precisazione delle conclusioni con concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art
281 quinquies cpc.
All'udienza del 6.12.2025 le parti si richiamavano ai rispettivi atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
******
La domanda dell'attrice non può essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Parte attrice ha invocato la responsabilità del in quanto custode del tratto di Controparte_1
strada e del marciapiedi sul quale ella è caduta in data 8-8-2021 ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Dal momento che è pacifica la qualificazione della responsabilità del nel cui territorio CP_1
si trova il tratto di strada interessato va allora chiarito che per l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione – cui il Tribunale ritiene di aderire - la fattispecie che si ritiene applicabile nel caso in esame configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva la quale, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029;
Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta evidentemente un'inversione dell'onere della prova, in favore del soggetto danneggiato.
Ne consegue che al danneggiato attore compete provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché il danno in conseguenza subito;
mentre spetta al custode convenuto, per liberarsi della responsabilità, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308).
Con riferimento alla prova del nesso causale, deve osservarsi che recentemente la Suprema
Corte ha peraltro sostenuto che il relativo onere è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte.
Scaturisce in questi casi la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n. 2660/2013).
Tale principio è stato a più riprese ribadito della giurisprudenza di legittimità, che ha inteso specificare come “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del
03/04/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020). Alla luce di tali principi, si ritiene che nel caso di specie la responsabilità della caduta sia esclusivamente imputabile alla condotta negligente dell'attrice, idonea ad interrompere il nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo.
Dall'istruttoria orale svolta in corso di causa e dal materiale fotografico in atti, risulta provato in particolare che:
- il “buco” ove la sig. è inciampata non è sulla superficie del marciapiedi ma nel Parte_1
cordolo che lo delimita rispetto a sede stradale (testi foto allegate al Tes_1 Tes_2
ricorso in part fotografie 1-2-3 allegate al ricorso di parte attrice, dai testi riconosciute).
- all'epoca dei fatti, il cordolo, di altezza superiore al normale (sempre teste che indica Tes_3 un'altezza di circa 20 cm - e fotografie prodotte da parte attrice) nella parte verticale presentava dei buchi parzialmente coperti da vegetazione spontanea, il che ne indicava anche lo scarso stato di manutenzione.
- dall'esame dello stato dei luoghi risulta ancora che, a pochi metri dal punto in cui l'attrice è caduta, si trova un attraversamento pedonale ove che dalle fotografie prodotte dalla convenuta appare munito di scivolo per agevolare il passaggio dal sedime stradale al livello del marciapiedi, scivolo che nel punto della caduta non è presente proprio perché si tratta di un tratto di strada non destinato all'attraversamento pedonale. (estratto di google maps prodotto da parte convenuta e non contestato- doc 1 conv.)
- risulta invero evidente che l'area della caduta i) non era adibita al passaggio di pedoni, che potevano comodamente utilizzare le strisce pedonali poste nelle vicinanze. La teste ha dichiarato che “le strisce pedonali sono Tes_1
“spesso” occupate da moto parcheggiate” e da tale dichiarazione generica non si può desumersi che nel caso concreto, al momento dell'attraversamento della sig , le strisce Parte_1
pedonali fossero ostruite da motocicli e non fosse possibile avvalersene: l'attraversamento al di fuori di esse discese da una libera scelta della ricorrente.
ii) l'area si mostrava inoltre insidiosa, in quanto in stato di relativo abbandono stante la presenza di erbacce. (foto 1,2,3 parte attrice)
- la condizione di inattuabilità e pericolosità del passaggio era ictu oculi evidente ed oggettiva, senza che fosse necessario per convenuto appore un cartello di divieto di CP_1 attraversamento o una diversa segnalazione dell'insidia transito. Infatti, non risulta sostenibile che il responsabile di tutte le vie cittadine e tra queste delle aree non destinate CP_1 all'attraversamento in ragione della loro conformazione, sia comunque tenuto a vietarne l'accesso a terzi, già tenuti secondo il codice della strada ad utilizzare l'apposito attraversamento, munito di scivolo proprio per facilitare il passaggio ed evitare inciampi quali quello che ha causato la caduta della ricorrente, utilizzando l'ordinaria diligenza.
Sulla scorta di tali elementi, si ritiene che la condotta posta in essere dalla Sig. , Parte_1 consistita nell'aver attraversato la strada a 10/15 metri dalle strisce pedonali, per avventurarsi in mezzo alle auto fino al cordolo e determinarsi a salire sul marciapiedi in quel punto nonostante la possibilità di proseguire il proprio cammino sino a raggiungere l'attraversamento pedonale munito di accesso facilitato, sia stata già di per sé del tutto imprudente ed anomala benchè seguita da più persone.
Inoltre, stante l'evidente stato di trascuratezza del tratto di marciapiedi interessato che nella parte verticale del cordolo celava un buco nascosto dalla vegetazione spontanea, era del tutto prevedibile e ben visibile che la superficie verticale del cordolo potesse essere irregolare e possibile causa di inciampo, essendo le sue condizioni ben visibili data la stagione e l'ora diurna.
Pertanto, si ritiene che l'attrice utilizzando le strisce pedonali o quantomeno – nel percorrere tale tratto – utilizzando una maggiore attenzione (il cui grado doveva necessariamente essere elevato) ed una condotta maggiormente prudente, avrebbe senz'altro potuto evitare l'evento occorsole.
In altri termini, la condotta dell'attrice, che ha scelto deliberatamente di spostarsi dalle strisce pedonali perché troppo affollate e di utilizzare per l'attraversamento un punto non adibito né destinato al passaggio di pedoni, e che non ha prestato la dovuta attenzione alle evidenti condizioni degradate dei luoghi, risulta assorbente rispetto al verificarsi della caduta, ed è tale da recidere il nesso causale tra cosa in custodia (marciapiedi) e fatto lesivo.
Conclusivamente, quindi, la domanda deve essere rigettata sull'an, il che esime dal proseguire l'istruttoria in relazione al quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice, alla luce dei parametri indicati dal DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (quantificato sulla base della domanda), dell'attività difensiva svolta, dell'assai modesta complessità delle questioni trattate e dunque facendo applicazione dei valori medi di riferimento per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale ridotta del 50 % stante l'istruttoria e la trattazione solo parziale .
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata e assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1 2) condanna al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida complessivamente in € 3809,00 per compensi, oltre al 15% del suddetto compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A da pagare al difensore della convenuta che si dichiara antistatario.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 23.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Antonia Di Lorenzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Paola Di Lorenzo, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 651/2023, promossa con atto di citazione
DA
CF: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to Claudio Polazzo , come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente e presso il suo studio elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.IVA , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Corzino , P.IVA_1
come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 – richiesta di risarcimento danni
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 6.12.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice:
Voglia l'II.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere le seguenti conclusioni:
In via istruttoria
-ammettere prove per interrogatorio e testi su quanto esposto in narrativa e su quanto ci si riserva di capitolare da intendersi tutto preceduto dalla locuzione “vero che”,
-ove d'uopo disporre una consulenza medico legale onde accertare le lesioni subite dalla parte attrice nell'occorso sinistro nonché quantificare il danno biologico, morale, esistenziale che deve essere liquidato dal CP_1
Nel merito
-accertare la responsabilità civile ex art. 2051 c.c in capo al in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore.
-condannare l'ente a risarcire alla sig.ra il danno di euro 49.179,00 oltre interessi Parte_1 e svalutazione monetaria oppure quell'altra somma minore o maggiore che verrà accertata e ritenuta congrua dal giudice. In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di causa, oltre IVA, CPA e Spese Generali
(15%) come per legge.
Con osservanza.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via principale: rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti del (tenuto conto anche dell'art. Controparte_1
1227, comma 2, c.c.);
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un profilo di responsabilità in capo al , accertare e dichiarare il concorso, nella causazione del Controparte_1 danno, della Sig.ra e, conseguentemente, diminuire, ai sensi dell'art. 1227, Parte_1 comma 1, c.c., il risarcimento eventualmente dovuto all'attrice;
- in via istruttoria: l'esponente reitera tutte le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. e non ammesse dal Giudice, che di seguito si riportano: (i) deduce i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dell'attrice, Sig.ra Parte_1
[...] 1) “Vero che il giorno 8.8.2021, alle ore 14.30 circa, a in Via Roma, all'altezza del civico CP_1
44, Lei ha attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali ed è vero che Lei è caduta nel tentativo di salire sul marciapiede presente nel lato opposto rispetto a quello di partenza;
2) “Vero che il giorno 8.8.2021, alle ore 14.30 circa, a in Via Roma, all'altezza del civico CP_1
44, erano presenti le strisce pedonali raffigurate nelle fotografie che Le vengono mostrate (prego mostrare il doc. 1 del ed è vero che l'attraversamento pedonale si trovava a distanza di CP_1 circa 10/15 metri dal punto dove Lei ha attraversato la strada”; 3) “Vero che il giorno 8.8.2021, alle ore 14.30 circa, a in Via Roma, all'altezza del civico CP_1
44, il tratto di strada da Lei percorso era illuminato dalla luce naturale del sole”; 4) “Vero che il giorno 8.8.2021, alle ore 14.30 circa, a in Via Roma, all'altezza del civico CP_1
44, la parte calpestabile del marciapiede raffigurato nelle foto prodotte da parte attrice sub doc. 1 (che Le vengono mostrate) è privo di buche”; 5) “Vero che Lei era solita percorrere il tratto di strada teatro del sinistro anche prima dell'incidente per cui è causa ed è vero che nelle 24 ore precedenti il giorno 8.8.2021 si era avveduta della presenza di un “grosso buco del marciapiede” presente in Via Roma, all'altezza del civico 44, a causa del quale sarebbe successivamente caduta”; 6) “Vero che Lei, in relazione al sinistro per cui è causa, ha già ricevuto il pagamento di somme (ovvero sono in corso le pratiche relative alla liquidazione dei danni conseguenti allo stesso) a titolo di indennizzo e/o risarcimento da parte di Compagnie Assicuratrici o da altri soggetti”; (ii) insiste nella richiesta di esibizione (anche) ex art. 210 c.p.c. avanzata in comparsa di costituzione e risposta e, a tal fine, chiede all'Ill.mo Giudice di ordinare ex art. 210 c.p.c. all'attrice l'esibizione di tutta la documentazione afferente alle eventuali somme già ricevute da Compagnie assicurative (polizze infortuni) o da altri soggetti in relazione al sinistro per cui è causa, evidenziando che tale documentazione (che è nella esclusiva disponibilità dell'attrice) è necessaria ai fini dell'istruzione del presente giudizio e che l'esponente non ha alcuna altra possibilità di acquisirla diversamente”;
- con rifusione delle spese e dei compensi di causa, di cui si chiede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore del procuratore del . Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1
adito il Tribunale di Savona esponendo che:
• In data 8.8.2021 , ella si trovava a con alcuni amici e mentre attraversava la via Roma CP_1 all'altezza del civico 44 inciampava con la punta del sandalo in un grosso buco del marciapiedi e cadeva violentemente urtando l'anca destra a terra.
• In un primo momento veniva soccorsa dai presenti e accompagnata a casa;
il giorno dopo tuttavia poiché accusava forti dolori veniva portata all'Ospedale santa corona di pietra
Ligure dove le veniva diagnosticata “frattura mediale del femore dx e corpo vertebrale D11-
D12”. L'11 agosto veniva operata e il 19-8 dimessa con prognosi di ulteriori 40 giorni e prescrizione di cicli di fisioterapia.
• Le lesioni riportate dalla caduta le avevano causato diversi disagi, limitando la sua autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane.
• Solo il successivo 31.5.2025 la sig veniva dichiarata guarita. Parte_1
Tutto ciò premesso, l'attrice, esperita infruttuosamente la procedura di mediazione, ha citato in giudizio il in qualità di custode del tratto di strada ove era caduta il sinistro Controparte_1
è avvenuto al fine caduta, al fine di sentir accertare la responsabilità del convenuto ex art. 2051
c.c. con conseguente condanna a corrispondere nei suoi confronti il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti a causa del sinistro.
Si è costituito il il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti operata Controparte_1
dall'attrice, deducendo che nel tratto di marciapiedi in cui ella ha allegato di essere caduta non vi sono grossi buchi;
al momento della caduta la strada era ben illuminata dalla luce solare;
la sig pur potendo attraversare utilizzando le strisce pedonali che distavano solo 10/15 Parte_1
metri si era avventurata al di fuori di esse e aveva attraversato senza prestare la dovuta attenzione . La caduta dell'attrice doveva pertanto essere ascritta a sua esclusiva responsabilità, tale da recidere il nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, consistente nell'aver del tutto imprudentemente deciso di attraversare al difuori delle strisce pedonali e per di più camminato senza porre la dovuta attenzione alle condizioni dei luoghi.
Tale condotta ha interrotto il nesso di causalità tra la presunta responsabilità del CP_1 convenuto e il danno lamentato essendo ravvisabile un'ipotesi di caso fortuito.
Il convenuto ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, il riconoscimento del concorso causale ex art. 1227 c.c. dell'attrice nella causazione dell'evento.
La controversia è stata istruita mediante l'escussione di testimoni e, all'esito, rinviata per la precisazione delle conclusioni con concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art
281 quinquies cpc.
All'udienza del 6.12.2025 le parti si richiamavano ai rispettivi atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
******
La domanda dell'attrice non può essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Parte attrice ha invocato la responsabilità del in quanto custode del tratto di Controparte_1
strada e del marciapiedi sul quale ella è caduta in data 8-8-2021 ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Dal momento che è pacifica la qualificazione della responsabilità del nel cui territorio CP_1
si trova il tratto di strada interessato va allora chiarito che per l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione – cui il Tribunale ritiene di aderire - la fattispecie che si ritiene applicabile nel caso in esame configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva la quale, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029;
Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta evidentemente un'inversione dell'onere della prova, in favore del soggetto danneggiato.
Ne consegue che al danneggiato attore compete provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché il danno in conseguenza subito;
mentre spetta al custode convenuto, per liberarsi della responsabilità, provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308).
Con riferimento alla prova del nesso causale, deve osservarsi che recentemente la Suprema
Corte ha peraltro sostenuto che il relativo onere è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte.
Scaturisce in questi casi la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n. 2660/2013).
Tale principio è stato a più riprese ribadito della giurisprudenza di legittimità, che ha inteso specificare come “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del
03/04/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del 27/08/2020). Alla luce di tali principi, si ritiene che nel caso di specie la responsabilità della caduta sia esclusivamente imputabile alla condotta negligente dell'attrice, idonea ad interrompere il nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo.
Dall'istruttoria orale svolta in corso di causa e dal materiale fotografico in atti, risulta provato in particolare che:
- il “buco” ove la sig. è inciampata non è sulla superficie del marciapiedi ma nel Parte_1
cordolo che lo delimita rispetto a sede stradale (testi foto allegate al Tes_1 Tes_2
ricorso in part fotografie 1-2-3 allegate al ricorso di parte attrice, dai testi riconosciute).
- all'epoca dei fatti, il cordolo, di altezza superiore al normale (sempre teste che indica Tes_3 un'altezza di circa 20 cm - e fotografie prodotte da parte attrice) nella parte verticale presentava dei buchi parzialmente coperti da vegetazione spontanea, il che ne indicava anche lo scarso stato di manutenzione.
- dall'esame dello stato dei luoghi risulta ancora che, a pochi metri dal punto in cui l'attrice è caduta, si trova un attraversamento pedonale ove che dalle fotografie prodotte dalla convenuta appare munito di scivolo per agevolare il passaggio dal sedime stradale al livello del marciapiedi, scivolo che nel punto della caduta non è presente proprio perché si tratta di un tratto di strada non destinato all'attraversamento pedonale. (estratto di google maps prodotto da parte convenuta e non contestato- doc 1 conv.)
- risulta invero evidente che l'area della caduta i) non era adibita al passaggio di pedoni, che potevano comodamente utilizzare le strisce pedonali poste nelle vicinanze. La teste ha dichiarato che “le strisce pedonali sono Tes_1
“spesso” occupate da moto parcheggiate” e da tale dichiarazione generica non si può desumersi che nel caso concreto, al momento dell'attraversamento della sig , le strisce Parte_1
pedonali fossero ostruite da motocicli e non fosse possibile avvalersene: l'attraversamento al di fuori di esse discese da una libera scelta della ricorrente.
ii) l'area si mostrava inoltre insidiosa, in quanto in stato di relativo abbandono stante la presenza di erbacce. (foto 1,2,3 parte attrice)
- la condizione di inattuabilità e pericolosità del passaggio era ictu oculi evidente ed oggettiva, senza che fosse necessario per convenuto appore un cartello di divieto di CP_1 attraversamento o una diversa segnalazione dell'insidia transito. Infatti, non risulta sostenibile che il responsabile di tutte le vie cittadine e tra queste delle aree non destinate CP_1 all'attraversamento in ragione della loro conformazione, sia comunque tenuto a vietarne l'accesso a terzi, già tenuti secondo il codice della strada ad utilizzare l'apposito attraversamento, munito di scivolo proprio per facilitare il passaggio ed evitare inciampi quali quello che ha causato la caduta della ricorrente, utilizzando l'ordinaria diligenza.
Sulla scorta di tali elementi, si ritiene che la condotta posta in essere dalla Sig. , Parte_1 consistita nell'aver attraversato la strada a 10/15 metri dalle strisce pedonali, per avventurarsi in mezzo alle auto fino al cordolo e determinarsi a salire sul marciapiedi in quel punto nonostante la possibilità di proseguire il proprio cammino sino a raggiungere l'attraversamento pedonale munito di accesso facilitato, sia stata già di per sé del tutto imprudente ed anomala benchè seguita da più persone.
Inoltre, stante l'evidente stato di trascuratezza del tratto di marciapiedi interessato che nella parte verticale del cordolo celava un buco nascosto dalla vegetazione spontanea, era del tutto prevedibile e ben visibile che la superficie verticale del cordolo potesse essere irregolare e possibile causa di inciampo, essendo le sue condizioni ben visibili data la stagione e l'ora diurna.
Pertanto, si ritiene che l'attrice utilizzando le strisce pedonali o quantomeno – nel percorrere tale tratto – utilizzando una maggiore attenzione (il cui grado doveva necessariamente essere elevato) ed una condotta maggiormente prudente, avrebbe senz'altro potuto evitare l'evento occorsole.
In altri termini, la condotta dell'attrice, che ha scelto deliberatamente di spostarsi dalle strisce pedonali perché troppo affollate e di utilizzare per l'attraversamento un punto non adibito né destinato al passaggio di pedoni, e che non ha prestato la dovuta attenzione alle evidenti condizioni degradate dei luoghi, risulta assorbente rispetto al verificarsi della caduta, ed è tale da recidere il nesso causale tra cosa in custodia (marciapiedi) e fatto lesivo.
Conclusivamente, quindi, la domanda deve essere rigettata sull'an, il che esime dal proseguire l'istruttoria in relazione al quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice, alla luce dei parametri indicati dal DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (quantificato sulla base della domanda), dell'attività difensiva svolta, dell'assai modesta complessità delle questioni trattate e dunque facendo applicazione dei valori medi di riferimento per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale ridotta del 50 % stante l'istruttoria e la trattazione solo parziale .
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata e assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1 2) condanna al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali, che liquida complessivamente in € 3809,00 per compensi, oltre al 15% del suddetto compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A da pagare al difensore della convenuta che si dichiara antistatario.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 23.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Antonia Di Lorenzo