TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8049/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel est dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 29.02.2024 rimessa al Collegio in data 28.1.2025 discussa nella Camera di
Consiglio del 29.1.2025… promossa
DA
( c.f. ) , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] con domicilio telematico presso gli avvocati
MORELLI ANTONIO del Foro di Milano, con studio in Sabotino 46 00195 Roma Italia, presso i quali
è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al Gratuito Patrocinio in data 11.1.2024
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( c.f. ), cittadino italiano, nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/09/1997, residente anagraficamente in VITTORIO ALFIERI 17 20019 SETTIMO MILANESE
ITALIA PARTE RESISTENTE CONTUMACE Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 27.3.2024
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Piaccia all'Adito Tribunale di Milano ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) RESPONSABILITÀ GENITORIALE di proteggere, educare e istruire il figlio curandone gli interessi, Per_1 unitamente all'affidamento in via esclusiva e in maniera super esclusivo, dovrà essere attribuito alla madre sig.ra
, con collocazione del minore presso l'abitazione della madre: Milano, Via Palmanova n. 215, Parte_1 dove già risiede. Con ogni conseguenziale pronuncia in capo al sig. che pur rimanendo titolare della Controparte_1 responsabilità genitoriale, non la potrà eserci-tare.
2) Contatti e permanenza di ciascun genitore del figlio Per_1 Ferma la più ampia disponibilità della madre a collaborare perché il padre possa stare il più tempo possibile con la madre, allo stato si chiede di sospendere le visite del padre al figlio e di disporle solo e successivamente all'accertamento psicologico da compire sul minore e i suoi genitori conformemente a quanto emergerà Per_1 dalla relazione psicologica anzidetta Ferma ogni altra richiesta già indicata nel ricorso introduttivo e di seguito riportata per mera comodità di lettura:
3) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE disporre che la madre percepisca per intero l'assegno unico Inps, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore con un assegno Per_1 alimentare mensile di € 650,00 da rivalutarsi con decorrenza annuale a far data dall'emanazione del provvedimento del Tribunale di Milano ed in ragione delle varia-zioni Istat medio tempo intervenute. In applicazione delle “linee guida” adottate dalla Corte d'Appello e Tribunale di Milano in data 14 novembre 2017, per l'individuazione della natura delle spese straordinarie, queste saranno ripartite quanto al 70% a carico del padre e 30% a carico della madre.
4) CONSENSI i genitori danno il loro consenso reciproco, per primo rilascio e/o successivi rinnovi, del passaporto (o equipollente documento di espatrio) per il figlio minore Persona_2 IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ai sensi degli artt. 210 e ss cpc, che l'intestato Tribunale dettandone modi (anche a mezzo PEC) e tempi ordini ai Carabinieri Stazione Ceparana (SP) cap. 19020, Vicolo dei Castagni n° 8, l'esibizione e deposito in giudizio della relazione di servizio redatta l'11.08.2024 in occasione dell'intervento effettuato presso la residenza della sig.ra in Sarzana (SP), Via Giosuè Carducci, con intervento chiesto dal sig. Persona_3
Controparte_1
Si indica a teste la sig.ra sul seguente capo: Persona_3
“Riferisca la teste quanto accaduto l'11.08.2024 quando il sig. si è presentato presso la sua Controparte_1 abitazione in Sarzana, Via Giosuè Carducci”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1
uxorio dal 20219 al 2023 da cui in data era nato il [...]1 a Milano il figlio Per_1
con ricorso depositato in data 29/02/2024 chiedeva la Parte_1
regolamentazione della responsabilità genitoriale, con affido condiviso del minore, il collocamento dello stesso presso di sé, visite padre/figlio come meglio specificato nel ricorso, ed un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio per la somma mensile di euro 650 oltre al 50% delle spese straordinarie, deduceva che il , dopo la convivenza , aveva posto in essere nei propri confronti atti di CP_1
violenza, aggredendola , come da denuncia poi sporta;
successivamente il proseguiva la ricorrente, era rimasto assente dalla vita del figlio , CP_1
non recandosi a prenderlo nei giorni concordati;
quindi per mera ripicca nei propri confronti le aveva impedito di parlare al telefono con il figlio quando era con lui, il resistente rimaneva contumace e all'udienza avanti al GOT delegato per il tentativo di conciliazione compariva la sola ricorrente riferendo che il resistente aveva messo in pericolo la vita del figlia portandolo in macchina senza seggiolino, confermando il carattere aggressivo del resistente nei propri confronti, con memoria depositata il 13.9.2024 la ricorrente chiedeva l'affido super esclusivo del minore, confermando l'atteggiamento violento e inaffidabile del resistente, alla successiva udienza del 28.10.2024 avanti al Giudice delegato la insisteva della Parte_1
domanda di affido cd super esclusivo del figlio, il Gd rinviava all'udienza del 28.1.2025 assegnando alla ricorrente termine per notificare il la domanda nuova al CP_1 quest'ultimo rimaneva contumace e il GD fatta discutere la causa, poneva la causa in decisione, a seguito di istanza della parte ricorrente, riservandosi di riferire al Collegio avanti al quale la causa era discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 29.1.2025.
Considerato in diritto
Ritiene preliminarmente il Collegio che la causa risulti pronta per la decisione , non dovendosi procedere alle richieste istruttorie dedotte dalla ricorrente e su cui la parte non ha insistito all'udienza del 28.1.2025 .
Per quanto concerne l'affidamento del figlio minore ritiene il Collegio che la domanda svolta da parte ricorrente meriti accoglimento.
In particolare. secondo quanto riferito dalla madre, il resistente non ha più visto il figlio dall'ottobre del 2024 , né ha più provveduto a corrispondere nemmeno il contributo che versava saltuariamente per il mantenimento.
Inoltre ha posto in essere atti violenti nei propri confronti, aggredendola come da denuncia sporta in data 14.9.2023.
La scelta processuale del resistente di rimanere contumace non consente di prendere in considerazione diversi ed ulteriori elementi modificativi della rappresentazione fattuale fornita dalla ricorrente.
Sottolineato, pertanto, il reiterato inadempimento agli obblighi inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, da parte del padre, sia sotto il profilo della assistenza morale -visto che non vede Per_4
dal quasi un anno -, sia sotto il profilo dell'assistenza materiale, -visto il mancato regolare pagamento di un congruo contributo di mantenimento-, ritenuto, di contro, che la madre è un valido punto di riferimento per il minore, perché ha sempre rivestito adeguatamente il ruolo genitoriale e si è sempre occupata della sua crescita, educazione e salute, anche sotto il profilo economico, deve ritenersi accoglibile la domanda di affidamento super esclusivo del minore alla madre, per la quale può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, ritenendo che ella potrà occuparsi del/dei figli anche nel prosieguo con continuità e responsabilità.
Il totale disinteresse paterno giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Deve inoltre aversi riguardo alle violenze poste in essere dal in danno della madre, e CP_1
richiamarsi quanto previsto dalla Convenzione di Instanbul ratificata con legge dello Stato n. 77 del
2013 e la prioritaria tutele dei “i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini”. Se detta previsione impedisce l'affidamento congiunto dei minori, non impedisce certo l'affidamento alla madre.
Il minore vivra' con la madre nella casa familiare sita a Milano via Palmanova n 15, concessa alla stessa ricorrente in comodato gratuito dal proprio padre.
Quanto alla frequentazione di con il genitore non affidatario, sulla base delle verbalizzazioni Per_1
rese in udienza dalla parte ricorrente considerato che il minore non vede il padre da tempo e tenuto altresì conto dell'età del figlio, deve disporsi che il padre veda il figlio solo alla presenza della madre, previo accordo con la stessa qualora dimostri fattivamente la volontà di vo lere esercitare un' idonea responsabilità genitoriale.
Sulla richiesta di contributo al mantenimento della prole
Con riferimento alle statuizioni economiche, parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale determini l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento di mediante versamento della somma mensile di euro 650 oltre al 50% delle spese straordinarie. Sul punto la ricorrente ha allegato di lavorare come estetista percependo una retribuzione mensile di circa € 400, di essere aiutata dal padre, abitando in casa di proprietà di quest'ultimo concessale in comodato gratuito.
Richiamati i principi costituzionali e normativi che impongono ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerato che il padre è un uomo di 28 anni e non risulta in atti alcun elemento che consenta di ritenere che lo stesso non conservi integra la propria capacità lavorativa, generica e specifica, richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. considerate le esigenze del figlio e l'assenza di frequentazioni padre/figlio ritiene questo Collegio di determinare nella somma mensile di euro 400 il contributo al mantenimento per il figlio, oltre al 50% delle spese extra-assegno come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di
Milano. Detta somma è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione febbraio 2025)
L'assegno unico per la famiglia sarà percepito in via esclusiva dalla ricorrente
Sulle spese di lite
Attesa la soccombenza il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. Affida il figli minore nato il [...] a Milano in [...] esclusiva alla madre presso la Per_1
quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di in
PALMANOVA 215 20132 MILANO e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza,,;
2. Dispone che il minore potrà incontrare il padre solo previo accordo con la madre e alla sua presenza, o alla presenza di persone di sua fiducia, e solo qualora il padre dimostri la volontà di ricostruire un rapporto con il figlio;
3. Pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma complessiva di € 400 mensili soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a febbraio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da
Linee Guida del Protocollo della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano come segue:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga versato interamente alla madre;
5. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida nella somma di euro 2700 per compenso, oltre IVA cpa ed il 15% per rimborso spese generali;
Milano, 29/01/2025
Il Presidente Rel
Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel est dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 29.02.2024 rimessa al Collegio in data 28.1.2025 discussa nella Camera di
Consiglio del 29.1.2025… promossa
DA
( c.f. ) , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] con domicilio telematico presso gli avvocati
MORELLI ANTONIO del Foro di Milano, con studio in Sabotino 46 00195 Roma Italia, presso i quali
è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al Gratuito Patrocinio in data 11.1.2024
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( c.f. ), cittadino italiano, nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/09/1997, residente anagraficamente in VITTORIO ALFIERI 17 20019 SETTIMO MILANESE
ITALIA PARTE RESISTENTE CONTUMACE Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 27.3.2024
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Piaccia all'Adito Tribunale di Milano ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) RESPONSABILITÀ GENITORIALE di proteggere, educare e istruire il figlio curandone gli interessi, Per_1 unitamente all'affidamento in via esclusiva e in maniera super esclusivo, dovrà essere attribuito alla madre sig.ra
, con collocazione del minore presso l'abitazione della madre: Milano, Via Palmanova n. 215, Parte_1 dove già risiede. Con ogni conseguenziale pronuncia in capo al sig. che pur rimanendo titolare della Controparte_1 responsabilità genitoriale, non la potrà eserci-tare.
2) Contatti e permanenza di ciascun genitore del figlio Per_1 Ferma la più ampia disponibilità della madre a collaborare perché il padre possa stare il più tempo possibile con la madre, allo stato si chiede di sospendere le visite del padre al figlio e di disporle solo e successivamente all'accertamento psicologico da compire sul minore e i suoi genitori conformemente a quanto emergerà Per_1 dalla relazione psicologica anzidetta Ferma ogni altra richiesta già indicata nel ricorso introduttivo e di seguito riportata per mera comodità di lettura:
3) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE disporre che la madre percepisca per intero l'assegno unico Inps, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio minore con un assegno Per_1 alimentare mensile di € 650,00 da rivalutarsi con decorrenza annuale a far data dall'emanazione del provvedimento del Tribunale di Milano ed in ragione delle varia-zioni Istat medio tempo intervenute. In applicazione delle “linee guida” adottate dalla Corte d'Appello e Tribunale di Milano in data 14 novembre 2017, per l'individuazione della natura delle spese straordinarie, queste saranno ripartite quanto al 70% a carico del padre e 30% a carico della madre.
4) CONSENSI i genitori danno il loro consenso reciproco, per primo rilascio e/o successivi rinnovi, del passaporto (o equipollente documento di espatrio) per il figlio minore Persona_2 IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ai sensi degli artt. 210 e ss cpc, che l'intestato Tribunale dettandone modi (anche a mezzo PEC) e tempi ordini ai Carabinieri Stazione Ceparana (SP) cap. 19020, Vicolo dei Castagni n° 8, l'esibizione e deposito in giudizio della relazione di servizio redatta l'11.08.2024 in occasione dell'intervento effettuato presso la residenza della sig.ra in Sarzana (SP), Via Giosuè Carducci, con intervento chiesto dal sig. Persona_3
Controparte_1
Si indica a teste la sig.ra sul seguente capo: Persona_3
“Riferisca la teste quanto accaduto l'11.08.2024 quando il sig. si è presentato presso la sua Controparte_1 abitazione in Sarzana, Via Giosuè Carducci”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1
uxorio dal 20219 al 2023 da cui in data era nato il [...]1 a Milano il figlio Per_1
con ricorso depositato in data 29/02/2024 chiedeva la Parte_1
regolamentazione della responsabilità genitoriale, con affido condiviso del minore, il collocamento dello stesso presso di sé, visite padre/figlio come meglio specificato nel ricorso, ed un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio per la somma mensile di euro 650 oltre al 50% delle spese straordinarie, deduceva che il , dopo la convivenza , aveva posto in essere nei propri confronti atti di CP_1
violenza, aggredendola , come da denuncia poi sporta;
successivamente il proseguiva la ricorrente, era rimasto assente dalla vita del figlio , CP_1
non recandosi a prenderlo nei giorni concordati;
quindi per mera ripicca nei propri confronti le aveva impedito di parlare al telefono con il figlio quando era con lui, il resistente rimaneva contumace e all'udienza avanti al GOT delegato per il tentativo di conciliazione compariva la sola ricorrente riferendo che il resistente aveva messo in pericolo la vita del figlia portandolo in macchina senza seggiolino, confermando il carattere aggressivo del resistente nei propri confronti, con memoria depositata il 13.9.2024 la ricorrente chiedeva l'affido super esclusivo del minore, confermando l'atteggiamento violento e inaffidabile del resistente, alla successiva udienza del 28.10.2024 avanti al Giudice delegato la insisteva della Parte_1
domanda di affido cd super esclusivo del figlio, il Gd rinviava all'udienza del 28.1.2025 assegnando alla ricorrente termine per notificare il la domanda nuova al CP_1 quest'ultimo rimaneva contumace e il GD fatta discutere la causa, poneva la causa in decisione, a seguito di istanza della parte ricorrente, riservandosi di riferire al Collegio avanti al quale la causa era discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 29.1.2025.
Considerato in diritto
Ritiene preliminarmente il Collegio che la causa risulti pronta per la decisione , non dovendosi procedere alle richieste istruttorie dedotte dalla ricorrente e su cui la parte non ha insistito all'udienza del 28.1.2025 .
Per quanto concerne l'affidamento del figlio minore ritiene il Collegio che la domanda svolta da parte ricorrente meriti accoglimento.
In particolare. secondo quanto riferito dalla madre, il resistente non ha più visto il figlio dall'ottobre del 2024 , né ha più provveduto a corrispondere nemmeno il contributo che versava saltuariamente per il mantenimento.
Inoltre ha posto in essere atti violenti nei propri confronti, aggredendola come da denuncia sporta in data 14.9.2023.
La scelta processuale del resistente di rimanere contumace non consente di prendere in considerazione diversi ed ulteriori elementi modificativi della rappresentazione fattuale fornita dalla ricorrente.
Sottolineato, pertanto, il reiterato inadempimento agli obblighi inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, da parte del padre, sia sotto il profilo della assistenza morale -visto che non vede Per_4
dal quasi un anno -, sia sotto il profilo dell'assistenza materiale, -visto il mancato regolare pagamento di un congruo contributo di mantenimento-, ritenuto, di contro, che la madre è un valido punto di riferimento per il minore, perché ha sempre rivestito adeguatamente il ruolo genitoriale e si è sempre occupata della sua crescita, educazione e salute, anche sotto il profilo economico, deve ritenersi accoglibile la domanda di affidamento super esclusivo del minore alla madre, per la quale può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, ritenendo che ella potrà occuparsi del/dei figli anche nel prosieguo con continuità e responsabilità.
Il totale disinteresse paterno giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Deve inoltre aversi riguardo alle violenze poste in essere dal in danno della madre, e CP_1
richiamarsi quanto previsto dalla Convenzione di Instanbul ratificata con legge dello Stato n. 77 del
2013 e la prioritaria tutele dei “i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini”. Se detta previsione impedisce l'affidamento congiunto dei minori, non impedisce certo l'affidamento alla madre.
Il minore vivra' con la madre nella casa familiare sita a Milano via Palmanova n 15, concessa alla stessa ricorrente in comodato gratuito dal proprio padre.
Quanto alla frequentazione di con il genitore non affidatario, sulla base delle verbalizzazioni Per_1
rese in udienza dalla parte ricorrente considerato che il minore non vede il padre da tempo e tenuto altresì conto dell'età del figlio, deve disporsi che il padre veda il figlio solo alla presenza della madre, previo accordo con la stessa qualora dimostri fattivamente la volontà di vo lere esercitare un' idonea responsabilità genitoriale.
Sulla richiesta di contributo al mantenimento della prole
Con riferimento alle statuizioni economiche, parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale determini l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento di mediante versamento della somma mensile di euro 650 oltre al 50% delle spese straordinarie. Sul punto la ricorrente ha allegato di lavorare come estetista percependo una retribuzione mensile di circa € 400, di essere aiutata dal padre, abitando in casa di proprietà di quest'ultimo concessale in comodato gratuito.
Richiamati i principi costituzionali e normativi che impongono ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerato che il padre è un uomo di 28 anni e non risulta in atti alcun elemento che consenta di ritenere che lo stesso non conservi integra la propria capacità lavorativa, generica e specifica, richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. considerate le esigenze del figlio e l'assenza di frequentazioni padre/figlio ritiene questo Collegio di determinare nella somma mensile di euro 400 il contributo al mantenimento per il figlio, oltre al 50% delle spese extra-assegno come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di
Milano. Detta somma è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione febbraio 2025)
L'assegno unico per la famiglia sarà percepito in via esclusiva dalla ricorrente
Sulle spese di lite
Attesa la soccombenza il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. Affida il figli minore nato il [...] a Milano in [...] esclusiva alla madre presso la Per_1
quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di in
PALMANOVA 215 20132 MILANO e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza,,;
2. Dispone che il minore potrà incontrare il padre solo previo accordo con la madre e alla sua presenza, o alla presenza di persone di sua fiducia, e solo qualora il padre dimostri la volontà di ricostruire un rapporto con il figlio;
3. Pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma complessiva di € 400 mensili soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione a febbraio 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da
Linee Guida del Protocollo della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano come segue:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga versato interamente alla madre;
5. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida nella somma di euro 2700 per compenso, oltre IVA cpa ed il 15% per rimborso spese generali;
Milano, 29/01/2025
Il Presidente Rel
Dott.ssa Susanna Terni