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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11170 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18808/2022
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18808/2022 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
DELL' Controparte_1 Controparte_2
-
[...] Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO/I
ER AM
INTERVENUTO
Oggi 1 dicembre 2025 Lette le note di trattazione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in PCT.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18808/2022 promossa da:
C.F. proprio e nella qualità di erede Parte_1 CodiceFiscale_2 legittima del marito rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Noce, CF. Persona_1
. C.F._3
ATTRICE
contro
Controparte_4 rappresentata e difesa, dagli avvocati Raffaele Troncone (c.f.
[...]
e IO TE (c.f. ) C.F._4 C.F._5
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione per l'odierno verbale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in proprio e nella qualità di erede con atto di citazione Parte_1 Persona_2 ritualmente notificato conveniva in giudizio la Controparte_4 [...] in persona del legale Controparte_5 rappresentate p.t. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pagina 2 di 15 asseritamente patiti e seguito della non corretta prestazione medica ricevuta dal marito che Persona_1 ne aveva provocato la morte.
L'istante a sostegno della propria domanda premetteva:
- che in data 04.09.2010 suo marito ,a causa di improvviso stato di malessere Persona_1 caratterizzato da cefalea, vomito e vertigini veniva accompagnato presso il P.S. del Presidio
Sanitario Intermedio “Loreto Crispi” di Napoli, ove gli veniva riscontrata una crisi ipertensiva;
- che, dopo la somministrazione di una fiala di Lasix e di una soluzione fisiologica, fu Per_1 trasportato mediante autoambulanza del servizio emergenza territoriale 118 presso la struttura ospedaliera “ di Napoli, dove i sanitari gli diagnosticarono, (così come si evince dal Controparte_3 verbale di accettazione delle ore 01.28 del 05.09.2010), una congestione gastrica;
- che il marito dell'attrice avendo ricevuto diagnosi di congestione gastrica, rifiutò il ricovero, preferendo, eseguire la terapia domiciliare che gli era stata prescritta (1 fl Plasil al bisogno) per cui, lo stesso veniva dimesso dal P.S. alle ore 02.42 del 05.09.2010;
- che alle ore 21.00 del 06.09.2010, a causa di un forte malessere del , i suoi familiari Per_1 richiedevano l'intervento del personale della guardia medica del Distretto Sanitario n. 34 di Portici dell' i cui operatori riscontrarono valori pressori alterati per i quali fu consigliata terapia Pt_2 con diuretici ed un ripristino della terapia antidiabetica in considerazione del valore glicemico rilevato per il quale, inoltre, fu data indicazione di eseguire un ulteriore controllo a distanza di 12-24 ore;
- che nelle prime ore della mattina del 07.09.2010, a causa di un progressivo peggioramento del quadro clinico e per la comparsa di disartria, veniva trasportato con Persona_1 un'autoambulanza del 118 presso il P.S. del Presidio Ospedaliero “S.M. di Loreto Nuovo” di
Napoli, ove fu ricoverato presso la U.O.C. di Neurologia per vasculopatia cerebrale acuta;
- -che durante tale ricovero, le condizioni cliniche del si aggravavano per cui veniva intubato Per_1
e, contestualmente, trasferito alle ore 10.55 del 07.09.2020 presso la Rianimazione del Presidio
Ospedaliero “San Giovanni Bosco” di Napoli, che era dotata, altresì, di una U.O.C. di
Neurochirurgia;
- che le condizioni cliniche del costantemente gravipeggiorarono ulteriormente ed ore 13.35 Per_1 del 16.09.2010 sopraggiungeva il decesso del paziente;
- che, secondo la prospettazione di parte attrice, la morte del suo congiunto veniva causata dalla condotta medica negligente, imperita e imprudente dei sanitari del Presidio Ospedaliero
“Fatebenefratelli” di Napoli i cui operatori, sottovalutarono il corteo sintomatologico (vomito,
pagina 3 di 15 cefalea, vertigini disartria, crisi ipertensiva) verificatisi;
sintomi, invero, tutti chiari e tipici di un episodio cerebro-vascolare verosimilmente emorragico, facilmente diagnosticabile;
- che, in particolare, il consulente medico legale di parte, dott. nel suo Persona_3 elaborato,riteneva che il decesso di , era da ascrivere a responsabilità della intera Persona_1 equipe medica dell' i cui sanitari avevano operato con Controparte_6 negligenza, ed imperizia, in particolare, perché:
a) i suddetti sanitari sottovalutarono tutto il corteo sintomatologico (vomito, cefalea, vertigini, crisi ipertensiva) che colpìFerraro, non predisponendo il suo trasferimento presso una struttura ospedaliera dotata di tutti quei presidi per una adeguata attività diagnostica-assistenziale;
b) per aver diagnosticato al una “congestione gastrica”, malattia a prognosi sicuramente fausta con Per_1 prescrizione di un farmaco antiemetico;
c) per non aver tenuto conto, che il aveva presentato, nei giorni precedenti il ricovero, i segnali Per_1 tipici di un episodio cerebrovascolare acuto (crisi ipertensiva accompagnata da vertigini, vomito e difficoltà,
a tratti, ad articolare frasi di senso compiuto) (cfr.CTP all. 4 prod attorea);
- che, pertanto, appariva indubbio che un'accurata diagnosi iniziale avrebbe scongiurato le successive
“gravi” complicanze, per le andò incontro alla morte;
evento che si sarebbe Parte_3 potuto scongiurare in quanto i sintomi che lo colpirono, erano tutti, chiari ed evidenti, segni di un episodio cerebrovascolare acuto e non di una congestione gastrica:
- che, ritenuta la responsabilità della convenuta struttura ospedaliera nel decesso di del sui congiunto chiedeva iure proprio al riconoscimento dei danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale, e iure hereditatis il danno biologico terminale ed il danno catastrofale subiti dal congiunto;
- che, inoltre,l'attrice chiedeva il riconoscimento iure hereditatis del pregiudizio non patrimoniale subito dal per avere perso la propria chance di sopravvivenza;
Per_1
- che la attivava procedura di mediazione, che si concludeva con verbalenegativo per Parte_1 mancata comparizione della convenuta azienda ospedaliera (cfr. all. 2 prod. attorea telematica).
Tanto premesso parte attrice chiedeva nel presente giudizio:
a) accertarsi e dichiararsi che il decesso di doveva imputarsi in via esclusiva alla Persona_1 responsabilità della convenuta struttura ospedaliera “ di Napoli, e per l'effetto: Controparte_3
b) condannare l'ente convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, spettanti iure proprio e iure hereditatis, così come indicati nella premessa, tra cui il danno da perdita di chance di sopravvivenza, danno biologico terminale, danno morale terminale, danno da inabilità temporanea totale e parziale, danno parentale, danno esistenziale a causa ed in conseguenza del fatto illecito ascritto alla responsabilità della convenuta azienda ospedaliera, danni da quantificarsi in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo;
pagina 4 di 15 c) condannare la convenuta azienda ospedaliera, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi professionali di causa.
Si costituiva, in data 22.12.2022 la
[...] in persona legale Controparte_4 rappresentate p.t. la quale in via preliminare deduceva che l'attrice doveva fornire la prova della sua legittimazione attiva nonché della legittimazione passiva della convenuta. In particolare, in merito alla legittimazione attiva deduceva che poiché dalle messe in mora depositate da parte attrice si evinceva la presenza di altri soggetti aventi causa dal defunto loro padre chiedeva diaccertarsi la parziale carenza di legittimazione attiva dell'attrice. Per quanto concerneva legittimazione passiva deduceva che atteso che nella vicenda clinica del erano intervenute altre strutture prima di quella convenuta il cui Per_1 comportamento potrebbe aver interrotto il nesso di causalità.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, deducendone l'infondatezza e negando qualsivoglia responsabilità atteso la mancanza del nesso causale tra le presunte condotte censurabili ed il decesso del
; il tutto con condanna alle spese di lite del presente giudizio. Per_1
Depositate le note istruttorie, espletata la CTU medico legale, il Giudice rinviava per la decisione ex 281 sexies all'udienza del 01.12.2025; in tale data raccolte le conclusioni delle parti la causa veniva decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla eccezione sollevata dalla convenuta, di carenza legittimazione attiva dell'attrice per esserci altri eredi del muniti legittimazione (oltre alla ) nonché l'eccezione di difetto Persona_1 Parte_1 di legittimazione passiva della convenuta per essere intervenute nella vicenda clinica del anche altre Per_1 strutture ospedaliere, con potenziale interruzione del nesso eziologico si osserva quanto segue.
In merito, vanno richiamati i criteri distintivi tra il requisito della legittimazione in giudizio ed il piano della titolarità sostanziale delle posizioni giuridiche controverse. Sul punto, ragionando ex art. 81 c.p.c., secondo il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", la legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di pagina 5 di 15 cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo.
L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi (cfr. per tutte Cass. S. U. 2951 del 2016).
Per quanto innanzi detto, le questioni, poste dalla convenuta vanno riqualificate e correlata alla titolarità attiva e passiva e vanno essere esaminate unitamente al merito della controversia precisando che nel caso di obbligazione solidale attiva non è previsto litisconsorzio necessario perché ogni creditore ha la facoltà di agire individualmente per l'intera prestazione, senza che sia necessario che gli altri creditori siano coinvolti nel processo.
Così risolte le questioni preliminari, deve osservarsi che la decisione della causa in epigrafe richiede il preliminare inquadramento del regime applicabile in materia di responsabilità sanitaria, per fatti antecedenti all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24. Ebbene la legge “Gelli”, mentre ha innovato sotto il profilo della qualificazione extracontrattuale della responsabilità del sanitario, salvo il caso dell'assunzione di una obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, lascia sostanzialmente invariato lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario, in rapporto alle elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla riforma
(tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass.
27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003,
n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n.
19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente,
l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed pagina 6 di 15 ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I,
3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass.
n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
La qualificazione in termini contrattuali, del rapporto ente sanitario – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
pagina 7 di 15 Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione pagina 8 di 15 patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_7 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità pagina 9 di 15 con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la pagina 10 di 15 sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198)
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
pagina 11 di 15 A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio peritale composto dal dott. (specialista Persona_4 in Medicina Legale) e dal dott. (specialista in Neurochirurgia e Neurologia) relazione che, Persona_5 per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
• Il caso in questione concerne la vicenda clinica di , soggetto di anni 63, all'epoca Persona_1 dei fatti,già affetto da diabete, cardiopatia ischemica e stenosi carotidea, che a causa di un malore non ben definito veniva accompagnato al PS del presidio ospedaliero Loreto Crispi (00.50 del
05.09.2010) dove veniva riscontrata la presenza di una crisi ipertensiva in atto (P.A.: 220/100 mmHg) che veniva trattata con diuretici. Seguiva trasferimento al dove i sanitari, gli Controparte_3 diagnosticarono, (così come risulta nell'accettazione delle ore 01.28 del 05.09.2010), una
“congestione gastrica ”. Rassicurato da tale diagnosi, il paziente preferiva uscire contro il parere dei sanitari. (Uscita dal P.S. alle ore 02.42 del 05.09.2010). Trascorsero 36 ore circa in cui il Per_1 presentò astenia generalizzata ( comunque non vengono riportati nelle cartelle cliniche altra sintomatologia), ma dalla sera del 6 settembre iniziò a presentare un peggioramento delle condizioni cliniche con disturbi della deambulazione e difficoltà nel parlare. Per tale motivo fu trasportato con un'autoambulanza del 118 nelle prime ore dell'alba del 7.09.2010 (ore 06.50) presso il P.S. del Presidio Ospedaliero "S.M. di Loreto Nuovo" di Napoli ove eseguiva una T.C. del cranio in cui si evidenziava : “…ipodensità verosimilmente ischemica del tronco e dell'emisfero cerebellare destro, con infarcimento ematico a carico del cervelletto con segni di ESA)…” e quindi ricoverato presso la U.O.C. di Neurologia per vasculopatia cerebrale acuta. Per l'aggravamento delle condizioni generali, neurologiche e respiratorie veniva intubato e trasferito presso la Rianimazione del Presidio Ospedaliero “San Giovanni Bosco” di Napoli, ove eseguiva TAC e angioTac che evidenziarono: - multiple focalità emorragiche nell'emisfero cerebellare di sinistra- - Estesa ipodensita perilesionale con interessamento del tronco encefalico - Effetti compressivi dislocativi del IV ventricolo e del tronco encefalicoSegui' un trattamento neurochirurgico di derivazione liquorale per ridurre la PIC ma in assenza di miglioramento. Pochi giorni dopo , il 16Settembre il
Ferraro morì.
• Giova osservare, che a fronte di una riscontrata crisi ipertensiva con vomito veniva prescritta terapia antipertensiva e gastroprotettrice, e successivamente a fronte di disartria eseguita una tac che evidenziava ipodensità diffuse (e quindi una forma ischemica) del tronco encefalico e dell'emisfero cerebellare con presenza di un infarcimento emorragico a carico del cervelletto . pagina 12 di 15 Quindi si presume la presenza di una forma ischemica iniziata a carico del tronco encefalico e proseguita con infarcimento emorragico cerebellare caratterizzato da un disturbo disartrico del linguaggio. L'autopsia evidenziava un processo emorragico cerebellare di notevole importanza che probabilmente è stata la causa del decesso ma non la causa iniziale della patologia.
• Premessi i fatti sopra esposti il è risultato affetto da un ictus cerebrale insorto subdolamente e non Per_1 comprensibile e diagnosticabile in fase iniziale dai Sanitari almeno per quanto risulta riportato in atti . (cfr. CTU pag. 40) infatti: al PS del Loreto Crispi venne riferitodal “un malore” non specifico e Per_1 riscontrata dai Sanitari una crisi ipertensiva con vomito (cibo avariato), al P.S. del Controparte_3 una “congestione gastrica ”. Tali dati non potevano far riferire l'inizio sintomatologico a problematiche cerebrali in assenza di elementi di interessamento di sintomi e di riscontri del sistema nervoso (cefalea, paresi, vertigini, linguaggio, coscienza, vigilanza, etc etc). Solo a distanza di circa
24 ore, nella notte tra il 6 e il 7 Settembre, si manifestarono sintomi ascrivibili a patologia neurologica (disturbi della deambulazione e difficoltà nel parlare).
Per tale motivo fu trasportato con un'autoambulanza del 118 nelle prime ore dell'alba del
7.09.2010 (ore 06.50) presso il P.S. del Presidio Ospedaliero "S.M. di Loreto Nuovo" di Napoli ove fu ricoverato presso la U.O.C. di Neurologia per vasculopatia cerebrale acuta e dove ove vennero eseguiti i giusti accertamenti e le giuste terapie. Si evidenziò la presenza di una complessa patologia probabilmente su base ischemica /emorragica, edematosa in Fossa Cranica Posteriore a carattere ingravescente ed evolutiva. Nel corso di tale ricovero, il presentò un repentino Per_1 aggravamento delle condizioni cliniche per cui fu necessario prestare assistenza rianimatoria con intubazione e trasferimento alle ore 10.55 del 07.09.2020 presso la Rianimazione del Presidio
Ospedaliero “San Giovanni Bosco” di Napoli, che era dotata, altresì, di una U.O.C. di
Neurochirurgia ove venne sottoposto ad intervento di derivazione ventricolare per ridurre l'importante effetto massa che la lesione aveva determinato. Tali interventi purtroppo, non comportarono miglioramenti ed decedeva in data 16 settembre 2010. Per_1
• Deve osservarsi che il decorso del , una volta ricoverato in Ospedale (S.M. di Loreto Per_1
Nuovo" di Napoli e poi S. Giovanni Bosco), è stato strettamente conseguente all'evoluzione patologica della lesione ben ricostruibile dallo studio delle TAC cranio eseguite. Inizialmente era presente una ischemia con segni di interessamento del linguaggio e dell'andatura, successivamente comparve torpore e riduzione dello stato di coscienza per la presenza di emorragie cerebellari multiple e dalla presenza di edema, infine comparve grave insufficienza respiratoria e stato di coma irreversibile per la grave ipertensione endocranica che si era formata e che ha condotto al decesso
• I comportamenti professionali dei Sanitari curanti del Loreto Nuovo e del Controparte_8 appaiono corretti e adeguati alle necessità del paziente. pagina 13 di 15 • Inoltre, in base a quanto riportato nella documentazione sanitaria, i Sanitari del Controparte_3 riscontrando solo ed esclusivamente una congestione gastrica (come riportato nel foglio del PS) e non cefalea o altri sintomi riconducibili ad interessamento del sistema nervoso, avevano apprestato le giuste cure del caso. Non si evidenzia carenza in termini di assistenza sanitaria.
• Non erano, infatti,presenti o almeno non erano riportati in cartella la cefalea né altri segni di interesse neurologico che se descritti avrebbero comportato da parte dei sanitari del PS il dovere di eseguire ulteriori accertamenti (TAC cranio) e ricovero in quanto ascrivibile ad una cefalea secondaria (cfr. CTU pag. 26).
• Il trattamento medico chirurgico eseguito dai sanitari che avevano seguito il nei vari Per_1 ricoveri appare adeguato ai riscontri clinici e diagnostici riportati ed eseguiti (cfr. CTUpag 26).
• Ebbene, in base a tali elementi anamnestici, clinici e obiettivi non si ritiene sussistere una responsabilità professionale da parte dei sanitari del nel non avere posto diagnosi di ictus cerebrale ( cfr. CTU Controparte_3 pag. 26).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – non si possono riscontrare condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso il Inoltre, Controparte_9 del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dal
CTP di parte attrice,ritenute dal Collegio Peritale non condivisibili;
ad esse, pertanto, integralmente si rinvia
(cfr. 42 e ss CTU)
Acclarata dunque l'assenza di responsabilità della convenuta struttura ospedaliera, alla luce delle coordinate ermeneutiche innanzi espresse, deve concludersi per l'integrale rigetto delle domande attoree, compresa la domanda per perdita di chance di sopravvivenza.
In ordine al governo delle spese, nonostante la soccombenza integrale di parte attrice sussistono eccezionali ragioni per disporne la compensazione delle spese, in quanto la peculiarità della vicenda umana trattata renderebbe ingiustificata la condanna al pagamento delle stesse, non risultando possibile disgiungere la valutazione di soccombenza dalla considerazione della piena legittimità e umana comprensibilità dell'iniziativa processuale dell'attrice, finalizzata all'accertamento delle cause della morte del suo congiunto, (cfr. Cass.26.06.2018 n. 16828 e da ultimo Cass. 03.04.2023 n. 17240 che Persona_1 fa riferimento alla obiettiva drammaticità della vicenda umana quale ragione sufficiente per operare la compensazione delle stesse).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta integralmente le domande attoree;
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite;
3) spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT.
Napoli, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 15 di 15
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18808/2022 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
DELL' Controparte_1 Controparte_2
-
[...] Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO/I
ER AM
INTERVENUTO
Oggi 1 dicembre 2025 Lette le note di trattazione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in PCT.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18808/2022 promossa da:
C.F. proprio e nella qualità di erede Parte_1 CodiceFiscale_2 legittima del marito rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Noce, CF. Persona_1
. C.F._3
ATTRICE
contro
Controparte_4 rappresentata e difesa, dagli avvocati Raffaele Troncone (c.f.
[...]
e IO TE (c.f. ) C.F._4 C.F._5
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione per l'odierno verbale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in proprio e nella qualità di erede con atto di citazione Parte_1 Persona_2 ritualmente notificato conveniva in giudizio la Controparte_4 [...] in persona del legale Controparte_5 rappresentate p.t. al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pagina 2 di 15 asseritamente patiti e seguito della non corretta prestazione medica ricevuta dal marito che Persona_1 ne aveva provocato la morte.
L'istante a sostegno della propria domanda premetteva:
- che in data 04.09.2010 suo marito ,a causa di improvviso stato di malessere Persona_1 caratterizzato da cefalea, vomito e vertigini veniva accompagnato presso il P.S. del Presidio
Sanitario Intermedio “Loreto Crispi” di Napoli, ove gli veniva riscontrata una crisi ipertensiva;
- che, dopo la somministrazione di una fiala di Lasix e di una soluzione fisiologica, fu Per_1 trasportato mediante autoambulanza del servizio emergenza territoriale 118 presso la struttura ospedaliera “ di Napoli, dove i sanitari gli diagnosticarono, (così come si evince dal Controparte_3 verbale di accettazione delle ore 01.28 del 05.09.2010), una congestione gastrica;
- che il marito dell'attrice avendo ricevuto diagnosi di congestione gastrica, rifiutò il ricovero, preferendo, eseguire la terapia domiciliare che gli era stata prescritta (1 fl Plasil al bisogno) per cui, lo stesso veniva dimesso dal P.S. alle ore 02.42 del 05.09.2010;
- che alle ore 21.00 del 06.09.2010, a causa di un forte malessere del , i suoi familiari Per_1 richiedevano l'intervento del personale della guardia medica del Distretto Sanitario n. 34 di Portici dell' i cui operatori riscontrarono valori pressori alterati per i quali fu consigliata terapia Pt_2 con diuretici ed un ripristino della terapia antidiabetica in considerazione del valore glicemico rilevato per il quale, inoltre, fu data indicazione di eseguire un ulteriore controllo a distanza di 12-24 ore;
- che nelle prime ore della mattina del 07.09.2010, a causa di un progressivo peggioramento del quadro clinico e per la comparsa di disartria, veniva trasportato con Persona_1 un'autoambulanza del 118 presso il P.S. del Presidio Ospedaliero “S.M. di Loreto Nuovo” di
Napoli, ove fu ricoverato presso la U.O.C. di Neurologia per vasculopatia cerebrale acuta;
- -che durante tale ricovero, le condizioni cliniche del si aggravavano per cui veniva intubato Per_1
e, contestualmente, trasferito alle ore 10.55 del 07.09.2020 presso la Rianimazione del Presidio
Ospedaliero “San Giovanni Bosco” di Napoli, che era dotata, altresì, di una U.O.C. di
Neurochirurgia;
- che le condizioni cliniche del costantemente gravipeggiorarono ulteriormente ed ore 13.35 Per_1 del 16.09.2010 sopraggiungeva il decesso del paziente;
- che, secondo la prospettazione di parte attrice, la morte del suo congiunto veniva causata dalla condotta medica negligente, imperita e imprudente dei sanitari del Presidio Ospedaliero
“Fatebenefratelli” di Napoli i cui operatori, sottovalutarono il corteo sintomatologico (vomito,
pagina 3 di 15 cefalea, vertigini disartria, crisi ipertensiva) verificatisi;
sintomi, invero, tutti chiari e tipici di un episodio cerebro-vascolare verosimilmente emorragico, facilmente diagnosticabile;
- che, in particolare, il consulente medico legale di parte, dott. nel suo Persona_3 elaborato,riteneva che il decesso di , era da ascrivere a responsabilità della intera Persona_1 equipe medica dell' i cui sanitari avevano operato con Controparte_6 negligenza, ed imperizia, in particolare, perché:
a) i suddetti sanitari sottovalutarono tutto il corteo sintomatologico (vomito, cefalea, vertigini, crisi ipertensiva) che colpìFerraro, non predisponendo il suo trasferimento presso una struttura ospedaliera dotata di tutti quei presidi per una adeguata attività diagnostica-assistenziale;
b) per aver diagnosticato al una “congestione gastrica”, malattia a prognosi sicuramente fausta con Per_1 prescrizione di un farmaco antiemetico;
c) per non aver tenuto conto, che il aveva presentato, nei giorni precedenti il ricovero, i segnali Per_1 tipici di un episodio cerebrovascolare acuto (crisi ipertensiva accompagnata da vertigini, vomito e difficoltà,
a tratti, ad articolare frasi di senso compiuto) (cfr.CTP all. 4 prod attorea);
- che, pertanto, appariva indubbio che un'accurata diagnosi iniziale avrebbe scongiurato le successive
“gravi” complicanze, per le andò incontro alla morte;
evento che si sarebbe Parte_3 potuto scongiurare in quanto i sintomi che lo colpirono, erano tutti, chiari ed evidenti, segni di un episodio cerebrovascolare acuto e non di una congestione gastrica:
- che, ritenuta la responsabilità della convenuta struttura ospedaliera nel decesso di del sui congiunto chiedeva iure proprio al riconoscimento dei danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale, e iure hereditatis il danno biologico terminale ed il danno catastrofale subiti dal congiunto;
- che, inoltre,l'attrice chiedeva il riconoscimento iure hereditatis del pregiudizio non patrimoniale subito dal per avere perso la propria chance di sopravvivenza;
Per_1
- che la attivava procedura di mediazione, che si concludeva con verbalenegativo per Parte_1 mancata comparizione della convenuta azienda ospedaliera (cfr. all. 2 prod. attorea telematica).
Tanto premesso parte attrice chiedeva nel presente giudizio:
a) accertarsi e dichiararsi che il decesso di doveva imputarsi in via esclusiva alla Persona_1 responsabilità della convenuta struttura ospedaliera “ di Napoli, e per l'effetto: Controparte_3
b) condannare l'ente convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, spettanti iure proprio e iure hereditatis, così come indicati nella premessa, tra cui il danno da perdita di chance di sopravvivenza, danno biologico terminale, danno morale terminale, danno da inabilità temporanea totale e parziale, danno parentale, danno esistenziale a causa ed in conseguenza del fatto illecito ascritto alla responsabilità della convenuta azienda ospedaliera, danni da quantificarsi in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo;
pagina 4 di 15 c) condannare la convenuta azienda ospedaliera, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi professionali di causa.
Si costituiva, in data 22.12.2022 la
[...] in persona legale Controparte_4 rappresentate p.t. la quale in via preliminare deduceva che l'attrice doveva fornire la prova della sua legittimazione attiva nonché della legittimazione passiva della convenuta. In particolare, in merito alla legittimazione attiva deduceva che poiché dalle messe in mora depositate da parte attrice si evinceva la presenza di altri soggetti aventi causa dal defunto loro padre chiedeva diaccertarsi la parziale carenza di legittimazione attiva dell'attrice. Per quanto concerneva legittimazione passiva deduceva che atteso che nella vicenda clinica del erano intervenute altre strutture prima di quella convenuta il cui Per_1 comportamento potrebbe aver interrotto il nesso di causalità.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, deducendone l'infondatezza e negando qualsivoglia responsabilità atteso la mancanza del nesso causale tra le presunte condotte censurabili ed il decesso del
; il tutto con condanna alle spese di lite del presente giudizio. Per_1
Depositate le note istruttorie, espletata la CTU medico legale, il Giudice rinviava per la decisione ex 281 sexies all'udienza del 01.12.2025; in tale data raccolte le conclusioni delle parti la causa veniva decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla eccezione sollevata dalla convenuta, di carenza legittimazione attiva dell'attrice per esserci altri eredi del muniti legittimazione (oltre alla ) nonché l'eccezione di difetto Persona_1 Parte_1 di legittimazione passiva della convenuta per essere intervenute nella vicenda clinica del anche altre Per_1 strutture ospedaliere, con potenziale interruzione del nesso eziologico si osserva quanto segue.
In merito, vanno richiamati i criteri distintivi tra il requisito della legittimazione in giudizio ed il piano della titolarità sostanziale delle posizioni giuridiche controverse. Sul punto, ragionando ex art. 81 c.p.c., secondo il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", la legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di pagina 5 di 15 cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo.
L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi (cfr. per tutte Cass. S. U. 2951 del 2016).
Per quanto innanzi detto, le questioni, poste dalla convenuta vanno riqualificate e correlata alla titolarità attiva e passiva e vanno essere esaminate unitamente al merito della controversia precisando che nel caso di obbligazione solidale attiva non è previsto litisconsorzio necessario perché ogni creditore ha la facoltà di agire individualmente per l'intera prestazione, senza che sia necessario che gli altri creditori siano coinvolti nel processo.
Così risolte le questioni preliminari, deve osservarsi che la decisione della causa in epigrafe richiede il preliminare inquadramento del regime applicabile in materia di responsabilità sanitaria, per fatti antecedenti all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24. Ebbene la legge “Gelli”, mentre ha innovato sotto il profilo della qualificazione extracontrattuale della responsabilità del sanitario, salvo il caso dell'assunzione di una obbligazione contrattuale nei confronti del paziente, lascia sostanzialmente invariato lo statuto di responsabilità dell'ente sanitario, in rapporto alle elaborazioni giurisprudenziali precedenti alla riforma
(tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass.
27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003,
n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n.
19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente,
l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed pagina 6 di 15 ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I,
3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass.
n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
La qualificazione in termini contrattuali, del rapporto ente sanitario – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
pagina 7 di 15 Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione pagina 8 di 15 patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_7 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità pagina 9 di 15 con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la pagina 10 di 15 sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198)
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo giudice.
pagina 11 di 15 A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio peritale composto dal dott. (specialista Persona_4 in Medicina Legale) e dal dott. (specialista in Neurochirurgia e Neurologia) relazione che, Persona_5 per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
• Il caso in questione concerne la vicenda clinica di , soggetto di anni 63, all'epoca Persona_1 dei fatti,già affetto da diabete, cardiopatia ischemica e stenosi carotidea, che a causa di un malore non ben definito veniva accompagnato al PS del presidio ospedaliero Loreto Crispi (00.50 del
05.09.2010) dove veniva riscontrata la presenza di una crisi ipertensiva in atto (P.A.: 220/100 mmHg) che veniva trattata con diuretici. Seguiva trasferimento al dove i sanitari, gli Controparte_3 diagnosticarono, (così come risulta nell'accettazione delle ore 01.28 del 05.09.2010), una
“congestione gastrica ”. Rassicurato da tale diagnosi, il paziente preferiva uscire contro il parere dei sanitari. (Uscita dal P.S. alle ore 02.42 del 05.09.2010). Trascorsero 36 ore circa in cui il Per_1 presentò astenia generalizzata ( comunque non vengono riportati nelle cartelle cliniche altra sintomatologia), ma dalla sera del 6 settembre iniziò a presentare un peggioramento delle condizioni cliniche con disturbi della deambulazione e difficoltà nel parlare. Per tale motivo fu trasportato con un'autoambulanza del 118 nelle prime ore dell'alba del 7.09.2010 (ore 06.50) presso il P.S. del Presidio Ospedaliero "S.M. di Loreto Nuovo" di Napoli ove eseguiva una T.C. del cranio in cui si evidenziava : “…ipodensità verosimilmente ischemica del tronco e dell'emisfero cerebellare destro, con infarcimento ematico a carico del cervelletto con segni di ESA)…” e quindi ricoverato presso la U.O.C. di Neurologia per vasculopatia cerebrale acuta. Per l'aggravamento delle condizioni generali, neurologiche e respiratorie veniva intubato e trasferito presso la Rianimazione del Presidio Ospedaliero “San Giovanni Bosco” di Napoli, ove eseguiva TAC e angioTac che evidenziarono: - multiple focalità emorragiche nell'emisfero cerebellare di sinistra- - Estesa ipodensita perilesionale con interessamento del tronco encefalico - Effetti compressivi dislocativi del IV ventricolo e del tronco encefalicoSegui' un trattamento neurochirurgico di derivazione liquorale per ridurre la PIC ma in assenza di miglioramento. Pochi giorni dopo , il 16Settembre il
Ferraro morì.
• Giova osservare, che a fronte di una riscontrata crisi ipertensiva con vomito veniva prescritta terapia antipertensiva e gastroprotettrice, e successivamente a fronte di disartria eseguita una tac che evidenziava ipodensità diffuse (e quindi una forma ischemica) del tronco encefalico e dell'emisfero cerebellare con presenza di un infarcimento emorragico a carico del cervelletto . pagina 12 di 15 Quindi si presume la presenza di una forma ischemica iniziata a carico del tronco encefalico e proseguita con infarcimento emorragico cerebellare caratterizzato da un disturbo disartrico del linguaggio. L'autopsia evidenziava un processo emorragico cerebellare di notevole importanza che probabilmente è stata la causa del decesso ma non la causa iniziale della patologia.
• Premessi i fatti sopra esposti il è risultato affetto da un ictus cerebrale insorto subdolamente e non Per_1 comprensibile e diagnosticabile in fase iniziale dai Sanitari almeno per quanto risulta riportato in atti . (cfr. CTU pag. 40) infatti: al PS del Loreto Crispi venne riferitodal “un malore” non specifico e Per_1 riscontrata dai Sanitari una crisi ipertensiva con vomito (cibo avariato), al P.S. del Controparte_3 una “congestione gastrica ”. Tali dati non potevano far riferire l'inizio sintomatologico a problematiche cerebrali in assenza di elementi di interessamento di sintomi e di riscontri del sistema nervoso (cefalea, paresi, vertigini, linguaggio, coscienza, vigilanza, etc etc). Solo a distanza di circa
24 ore, nella notte tra il 6 e il 7 Settembre, si manifestarono sintomi ascrivibili a patologia neurologica (disturbi della deambulazione e difficoltà nel parlare).
Per tale motivo fu trasportato con un'autoambulanza del 118 nelle prime ore dell'alba del
7.09.2010 (ore 06.50) presso il P.S. del Presidio Ospedaliero "S.M. di Loreto Nuovo" di Napoli ove fu ricoverato presso la U.O.C. di Neurologia per vasculopatia cerebrale acuta e dove ove vennero eseguiti i giusti accertamenti e le giuste terapie. Si evidenziò la presenza di una complessa patologia probabilmente su base ischemica /emorragica, edematosa in Fossa Cranica Posteriore a carattere ingravescente ed evolutiva. Nel corso di tale ricovero, il presentò un repentino Per_1 aggravamento delle condizioni cliniche per cui fu necessario prestare assistenza rianimatoria con intubazione e trasferimento alle ore 10.55 del 07.09.2020 presso la Rianimazione del Presidio
Ospedaliero “San Giovanni Bosco” di Napoli, che era dotata, altresì, di una U.O.C. di
Neurochirurgia ove venne sottoposto ad intervento di derivazione ventricolare per ridurre l'importante effetto massa che la lesione aveva determinato. Tali interventi purtroppo, non comportarono miglioramenti ed decedeva in data 16 settembre 2010. Per_1
• Deve osservarsi che il decorso del , una volta ricoverato in Ospedale (S.M. di Loreto Per_1
Nuovo" di Napoli e poi S. Giovanni Bosco), è stato strettamente conseguente all'evoluzione patologica della lesione ben ricostruibile dallo studio delle TAC cranio eseguite. Inizialmente era presente una ischemia con segni di interessamento del linguaggio e dell'andatura, successivamente comparve torpore e riduzione dello stato di coscienza per la presenza di emorragie cerebellari multiple e dalla presenza di edema, infine comparve grave insufficienza respiratoria e stato di coma irreversibile per la grave ipertensione endocranica che si era formata e che ha condotto al decesso
• I comportamenti professionali dei Sanitari curanti del Loreto Nuovo e del Controparte_8 appaiono corretti e adeguati alle necessità del paziente. pagina 13 di 15 • Inoltre, in base a quanto riportato nella documentazione sanitaria, i Sanitari del Controparte_3 riscontrando solo ed esclusivamente una congestione gastrica (come riportato nel foglio del PS) e non cefalea o altri sintomi riconducibili ad interessamento del sistema nervoso, avevano apprestato le giuste cure del caso. Non si evidenzia carenza in termini di assistenza sanitaria.
• Non erano, infatti,presenti o almeno non erano riportati in cartella la cefalea né altri segni di interesse neurologico che se descritti avrebbero comportato da parte dei sanitari del PS il dovere di eseguire ulteriori accertamenti (TAC cranio) e ricovero in quanto ascrivibile ad una cefalea secondaria (cfr. CTU pag. 26).
• Il trattamento medico chirurgico eseguito dai sanitari che avevano seguito il nei vari Per_1 ricoveri appare adeguato ai riscontri clinici e diagnostici riportati ed eseguiti (cfr. CTUpag 26).
• Ebbene, in base a tali elementi anamnestici, clinici e obiettivi non si ritiene sussistere una responsabilità professionale da parte dei sanitari del nel non avere posto diagnosi di ictus cerebrale ( cfr. CTU Controparte_3 pag. 26).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – non si possono riscontrare condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso il Inoltre, Controparte_9 del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dal
CTP di parte attrice,ritenute dal Collegio Peritale non condivisibili;
ad esse, pertanto, integralmente si rinvia
(cfr. 42 e ss CTU)
Acclarata dunque l'assenza di responsabilità della convenuta struttura ospedaliera, alla luce delle coordinate ermeneutiche innanzi espresse, deve concludersi per l'integrale rigetto delle domande attoree, compresa la domanda per perdita di chance di sopravvivenza.
In ordine al governo delle spese, nonostante la soccombenza integrale di parte attrice sussistono eccezionali ragioni per disporne la compensazione delle spese, in quanto la peculiarità della vicenda umana trattata renderebbe ingiustificata la condanna al pagamento delle stesse, non risultando possibile disgiungere la valutazione di soccombenza dalla considerazione della piena legittimità e umana comprensibilità dell'iniziativa processuale dell'attrice, finalizzata all'accertamento delle cause della morte del suo congiunto, (cfr. Cass.26.06.2018 n. 16828 e da ultimo Cass. 03.04.2023 n. 17240 che Persona_1 fa riferimento alla obiettiva drammaticità della vicenda umana quale ragione sufficiente per operare la compensazione delle stesse).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta integralmente le domande attoree;
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite;
3) spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT.
Napoli, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
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