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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2748/2020 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to BUCCI C.F._1
GIUSEPPE;
RICORRENTE
E
nata il 25/04/1974 in NTIA (NA) (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to TANZILLO C.F._2
PALMIRA;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 9.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25.05.2020, rappresentava di aver Parte_1 contratto in data 22.04.2009 matrimonio concordatario con dal quale sono nati i CP_1 figli (nato il [...]) e (nata il [...]). Chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazione personale dei coniugi, di disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre, cui assegnare la casa coniugale e di nulla riconoscere per il mantenimento della
. CP_1
2. La resistente, ritualmente citata, si costituiva e, pur associandosi alla richiesta pronuncia di separazione, richiedeva l'affido esclusivo dei minori, unitamente all'adozione dei provvedimenti consequenziali.
3. Con ordinanza del 24.05.2021, il Giudice delegato a funzioni presidenziali adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore. In data
3.7.2023, previa valutazione degli esiti della disposta CTU, il Giudice Istruttore affidava in via esclusiva rafforzata i minori alla madre. Ammessi i mezzi istruttori, poi successivamente rinunciati in base ad istanza congiunta di entrambe le parti, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. Stante il trasferimento ad altro ufficio del Giudice Istruttore, la causa veniva rimessa sul ruolo e nuovamente assunta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi con modalità cartolare in data 9.12.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000),
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia
2 stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
1. STATO
Ai sensi dell'art. 151 c.c. occorre esaminare la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di
“rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Il Collegio ritiene, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2.
[...]
in via riconvenzionale, ha proposto domanda di addebito nella memoria di CP_2 costituzione depositata in data 25.02.2021.
Va primariamente posto in evidenza che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
Grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass., n. 16691 del 2020). 3 Alla base della propria domanda di addebito rappresentava nella memoria di CP_1 costituzione che la crisi coniugale doveva essere ascritta alla “crisi esistenziale del marito” da parte del il quale ha reagito facendo uso di sostanze stupefacenti;
in sede di memorie Parte_1 integrative, la resistente ha viceversa fondato la propria domanda di addebito su circostanze concernenti il venir meno agli obblighi di assistenza materiale e morale e, in particolare, il mancato mantenimento della prole o la mancata indicazione di un indirizzo di residenza.
Ebbene, ritiene questo Collegio che, esaminati gli atti, in considerazione della estrema genericità delle allegazioni poste alla base della domanda di addebito nella memoria di costituzione nonché nell'ambito delle memorie integrative, la stessa debba essere rigettata.
3. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
03.04.2011).
Giova rappresentare che, in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori, la regola sancita dall'art 337bis c.c. indica una chiara preferenza legislativa per la bigenitorialità e per l'affido condiviso, costituendo ipotesi residuale il caso di affidamento esclusivo da attuare soltanto nel caso lo stesso risulti contrario all'interesse del minore. Ed invero, l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli
(art. 30 Cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Alla regola della bigenitorialità così come sancita dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare nell'ipotesi in cui l'affidamento all'altro sia “contrario all'interesse del minore” (art. 337quater c.c.), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non soltanto in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass., Sez. VI – 1, ord. 24526 del 02.12.2010).
Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata della disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ed elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva,
4 attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
A ciò si aggiunga che l'affidamento condiviso presuppone la capacità per i genitori di instaurare un'ottimale e prolungate sintonia sulle scelte educative relative ai figli alla luce del principio di bigenitorialità e che l'affidamento esclusivo, soluzione eccezionale, può essere disposto laddove l'affidamento ad entrambi i genitori vada ad integrare un pregiudizio per il minore.
Il Collegio ritiene che, nel caso in esame, i minori e debbano essere affidati in Per_1 Per_2 via super-esclusiva alla madre, dal momento che depongono tanto gli esiti CP_1 dell'elaborato peritale, quanto, in particolar modo, gli ulteriori accadimenti intervenuti nel corso del giudizio.
Ed invero, nonostante in sede di CTU venga evidenziato un tratto di immaturità della Fisco, va sottolineato che viene a più riprese dato atto dello sforzo della resistente per la gestione quotidiana dei minori e per garantire loro ritmi di vita equilibrati, non possono ignorarsi le conclusioni cui è la consulente è pervenuta in merito all' , in specie “- l' allo stato Pt_1 Pt_1 sta agendo comportamenti che ledendo gravemente la funzione triadica, mettendo la Fisco in cattiva luce la donna CP_ agli occhi di che si sta ampiamente allontanando dalla stessa. Dal suo canto anche la nel Per_1 sottolineare i cambiamenti in negativo dell'uomo a seguito della relazione con l'attuale compagna amplifica, ma sia chiaro non genera, i vissuti di rifiuto che ha verso il padre. Per_2
- l' allo stato appare ampiamente carente nella funzione normativa, non riuscendo a dare al minore Pt_1 una cornice, delle regole entro cui esplicare il proprio comportamento, a dispetto della Fisco che malgrado Per_1 il mancato supporto dell' cerca di rimandare ai minori un modello normativo adeguato. Pt_1
- l' non pare supportare i minori nei loro bisogni materiali, se non attraverso insistenti richieste da parte Pt_1
CP_ della oppure dando soldi direttamente al minore e chiedendogli di non riferirlo alla madre. Per_1
CP_
- entrambi i coniugi appaiono immaturi e fragili, ma nei fatti solo la sembrerebbe attivarsi per ricercare le energie emotive e materiali necessarie per crescere i minori nel miglior modo possibile, anche attingendo a risorse economiche provenienti dalla propria madre;
dal suo canto l' con la sua immaturità assumerebbe Pt_1 comportamenti che inficiano sul benessere emotivo dei minori. CP_
- l' allo stato appare poco incline a garantire una continuità comunicativa con la , che diversamente Pt_1 sembra riconoscerne la necessità e l'importanza per la gestione condivisa dei minori”.
Le criticità rilevate per il e per la hanno determinato l'affidamento della Parte_1 CP_1 famiglia ai Servizi Sociali di Sant'SI e di Pianura e al , stante il riferito uso di CP_3
5 cannabinoidi da parte del anche in presenza dei figli minori. Parte_1
Dalle relazioni dei Servizi Sociali è emersa la violazione da parte dell' delle prescrizioni Pt_1 rese dal Giudice Istruttore in merito alle modalità del diritto di visita nei confronti dei minori, avendo lo stesso continuato ad incontrare al di fuori degli incontri in Spazio Neutro Per_1 prescritti.
Deve ancora essere richiamata la relazione dei Servizi Sociali di Sant'SI, depositata in datti in data 14.02.2024, la quale evidenzia la superficialità del nonché come lo stesso sia Parte_1 apparso “nell'aspetto e nel comportamento molto infantile, concentrato principalmente sui propri bisogni, non riconoscendo la responsabilità del suo ruolo genitoriale. Il suddetto sembra incapace di assolvere al suo ruolo di genitore a causa della sua storia di vita;
egli ha trascorso la sua infanzia in una comunità di tipo familiare;
l'abbandono vissuto ha provocato una profonda ferita che ha creato dei vuoti emotivi che sembrerebbero non essere stati colmati dall'amore dei genitori adottivi, con i quali riferisce di aver avuto sempre un rapporto conflittuale, tanto da spingerlo nell'età adolescenziale, a scappare di casa.
Il signor comunica di rifiutarsi di prender parte a qualsiasi forma di sostegno alla genitorialità, come Parte_1
Pa anche si rifiuta di prendere parte al percorso presso il D, disposto in suo favore. Egli rappresenta, in maniera compiaciuta, di essere dipendente dall'uso della cannabis, non riconoscendo in ciò la gravità del proprio comportamento, anzi facendo rientrare tale condizione nella normale quotidianità delle nuove generazioni (egli dice: “tutti fanno uso di canne, anche i professionisti, non vi è nulla di grave, è qualcosa che fanno tutti).”.
Sebbene in data 11.07.2024 fosse stata evidenziata la volontà del di ristabilire un Parte_1 rapporto positivo con entrambi i minori (stante la totale mancanza di rapporti con , con Per_2 ultima nota di aggiornamento pervenuta al fascicolo telematico in data 13.09.2024, i Servizi
Sociali di Sant'SI hanno comunicato l'indisponibilità del a proseguire gli incontri Parte_1 prescritti.
Viceversa, la ha proficuamente seguito il percorso di sostegno alla genitorialità previsto, CP_1 come emerge dalle relazioni in atti.
Per tutto quanto considerato, dunque, i minori e vanno affidati in via esclusiva Per_1 Per_2 rafforzata alla madre, la quale prenderà autonomamente e senza necessità di consultazione dell'altro genitore ogni decisione relativamente ai figli minori, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla formazione religiosa o sportiva.
In merito al regime di visita paterno, questo Collegio non ignora che il non ha Parte_1 ottemperato alle precedenti disposizioni, non avendo concluso il precedete percorso.
6 Ciononostante, si ritiene congruo riconfermare quanto già disposto e, specie in considerazione della mancanza di contatti tra ed il risulta opportuno prevedere che gli incontri Per_2 Parte_1 tra il ed i figli avvengano in Spazio Neutro, demandando al Servizio Sociale di Parte_1
Sant'SI la relativa calendarizzazione, subordinata alla previa attivazione e conclusione di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del Parte_1
In ragione di quanto sino ad ora considerato, la presente sentenza va trasmessa al Giudice
Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
4. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sant'SI (NA) alla via Raffaele
Viviani n. 49 a già disposta con ordinanza del 24.05.2021,perché, convivendo la CP_1 stessa con i figli minori, il provvedimento in questione appare conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico ai sensi dell'art. 155quater c.c. Ed infatti, come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art.
337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n.
5738; Cass. civ., sez. I, ord. 31 marzo 2022, n.10453).
5. MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter c.c., considerando le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto dalla minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze dei figli. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una
7 valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337- ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024,
n. 14760).
Il Collegio ritiene di confermare quanto già previsto dall'ordinanza del 17.03.2021, dal momento che, in base a quanto emerso agli atti, il lavora come muratore ma nulla è stato Parte_1 rappresentato in relazione ai suoi guadagni. La quantificazione in € 450,00 per entrambi i figli (€
225,00 per ciascuno) appare congrua anche in considerazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre.
6. SPESE
Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 CP_1 contrato matrimonio il giorno 22.04.2009 in Sant'SI (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sant'SI (NA) (Atto n. 11, parte II, serie A, anno 2009 – Comune di Sant'SI (NA));
✓ Rigetta la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dalla;
CP_1
✓ Affida in via esclusiva rafforzata i minori e alla madre la Per_1 Per_2 CP_1 quale prenderà autonomamente e senza necessità di consultazione dell'altro genitore ogni decisione relativamente alla figlia, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla formazione religiosa o sportiva;
✓ Dispone che il possa incontrare i minori, previa attivazione di percorsi Parte_1 di sostegno alla genitorialità, in Spazio Neutro previa calendarizzazione e monitoraggio degli incontri da parte del Servizio Sociale di Sant'SI; 8 ✓ Assegna la casa familiare sita in Sant'SI alla via Raffaele Viviani n. 49 a CP_1
[...]
✓ Dispone che versi, entro il 5 di ogni mese, a per il Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli e la somma pari ad € 450,00 (€ 225,00 per Per_1 Per_2 ciascun figlio) oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT;
✓ Dispone che ciascun genitore partecipi al 50% delle spese straordinarie, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il Tribunale di
Nola, ove documentate, giustificate o urgenti;
✓ Dispone che la presente sentenza sia comunicata al Giudice Tutelare ai fini dell'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.;
✓ Compensa integralmente le spese di lite;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'SI (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2748/2020 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to BUCCI C.F._1
GIUSEPPE;
RICORRENTE
E
nata il 25/04/1974 in NTIA (NA) (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to TANZILLO C.F._2
PALMIRA;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 9.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25.05.2020, rappresentava di aver Parte_1 contratto in data 22.04.2009 matrimonio concordatario con dal quale sono nati i CP_1 figli (nato il [...]) e (nata il [...]). Chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazione personale dei coniugi, di disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre, cui assegnare la casa coniugale e di nulla riconoscere per il mantenimento della
. CP_1
2. La resistente, ritualmente citata, si costituiva e, pur associandosi alla richiesta pronuncia di separazione, richiedeva l'affido esclusivo dei minori, unitamente all'adozione dei provvedimenti consequenziali.
3. Con ordinanza del 24.05.2021, il Giudice delegato a funzioni presidenziali adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore. In data
3.7.2023, previa valutazione degli esiti della disposta CTU, il Giudice Istruttore affidava in via esclusiva rafforzata i minori alla madre. Ammessi i mezzi istruttori, poi successivamente rinunciati in base ad istanza congiunta di entrambe le parti, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. Stante il trasferimento ad altro ufficio del Giudice Istruttore, la causa veniva rimessa sul ruolo e nuovamente assunta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi con modalità cartolare in data 9.12.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000),
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia
2 stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
1. STATO
Ai sensi dell'art. 151 c.c. occorre esaminare la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di
“rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Il Collegio ritiene, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2.
[...]
in via riconvenzionale, ha proposto domanda di addebito nella memoria di CP_2 costituzione depositata in data 25.02.2021.
Va primariamente posto in evidenza che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
Grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass., n. 16691 del 2020). 3 Alla base della propria domanda di addebito rappresentava nella memoria di CP_1 costituzione che la crisi coniugale doveva essere ascritta alla “crisi esistenziale del marito” da parte del il quale ha reagito facendo uso di sostanze stupefacenti;
in sede di memorie Parte_1 integrative, la resistente ha viceversa fondato la propria domanda di addebito su circostanze concernenti il venir meno agli obblighi di assistenza materiale e morale e, in particolare, il mancato mantenimento della prole o la mancata indicazione di un indirizzo di residenza.
Ebbene, ritiene questo Collegio che, esaminati gli atti, in considerazione della estrema genericità delle allegazioni poste alla base della domanda di addebito nella memoria di costituzione nonché nell'ambito delle memorie integrative, la stessa debba essere rigettata.
3. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
03.04.2011).
Giova rappresentare che, in ordine alla regolamentazione dell'affidamento dei figli minori, la regola sancita dall'art 337bis c.c. indica una chiara preferenza legislativa per la bigenitorialità e per l'affido condiviso, costituendo ipotesi residuale il caso di affidamento esclusivo da attuare soltanto nel caso lo stesso risulti contrario all'interesse del minore. Ed invero, l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli
(art. 30 Cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis, comma 1, c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Alla regola della bigenitorialità così come sancita dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare nell'ipotesi in cui l'affidamento all'altro sia “contrario all'interesse del minore” (art. 337quater c.c.), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non soltanto in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass., Sez. VI – 1, ord. 24526 del 02.12.2010).
Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata della disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ed elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva,
4 attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
A ciò si aggiunga che l'affidamento condiviso presuppone la capacità per i genitori di instaurare un'ottimale e prolungate sintonia sulle scelte educative relative ai figli alla luce del principio di bigenitorialità e che l'affidamento esclusivo, soluzione eccezionale, può essere disposto laddove l'affidamento ad entrambi i genitori vada ad integrare un pregiudizio per il minore.
Il Collegio ritiene che, nel caso in esame, i minori e debbano essere affidati in Per_1 Per_2 via super-esclusiva alla madre, dal momento che depongono tanto gli esiti CP_1 dell'elaborato peritale, quanto, in particolar modo, gli ulteriori accadimenti intervenuti nel corso del giudizio.
Ed invero, nonostante in sede di CTU venga evidenziato un tratto di immaturità della Fisco, va sottolineato che viene a più riprese dato atto dello sforzo della resistente per la gestione quotidiana dei minori e per garantire loro ritmi di vita equilibrati, non possono ignorarsi le conclusioni cui è la consulente è pervenuta in merito all' , in specie “- l' allo stato Pt_1 Pt_1 sta agendo comportamenti che ledendo gravemente la funzione triadica, mettendo la Fisco in cattiva luce la donna CP_ agli occhi di che si sta ampiamente allontanando dalla stessa. Dal suo canto anche la nel Per_1 sottolineare i cambiamenti in negativo dell'uomo a seguito della relazione con l'attuale compagna amplifica, ma sia chiaro non genera, i vissuti di rifiuto che ha verso il padre. Per_2
- l' allo stato appare ampiamente carente nella funzione normativa, non riuscendo a dare al minore Pt_1 una cornice, delle regole entro cui esplicare il proprio comportamento, a dispetto della Fisco che malgrado Per_1 il mancato supporto dell' cerca di rimandare ai minori un modello normativo adeguato. Pt_1
- l' non pare supportare i minori nei loro bisogni materiali, se non attraverso insistenti richieste da parte Pt_1
CP_ della oppure dando soldi direttamente al minore e chiedendogli di non riferirlo alla madre. Per_1
CP_
- entrambi i coniugi appaiono immaturi e fragili, ma nei fatti solo la sembrerebbe attivarsi per ricercare le energie emotive e materiali necessarie per crescere i minori nel miglior modo possibile, anche attingendo a risorse economiche provenienti dalla propria madre;
dal suo canto l' con la sua immaturità assumerebbe Pt_1 comportamenti che inficiano sul benessere emotivo dei minori. CP_
- l' allo stato appare poco incline a garantire una continuità comunicativa con la , che diversamente Pt_1 sembra riconoscerne la necessità e l'importanza per la gestione condivisa dei minori”.
Le criticità rilevate per il e per la hanno determinato l'affidamento della Parte_1 CP_1 famiglia ai Servizi Sociali di Sant'SI e di Pianura e al , stante il riferito uso di CP_3
5 cannabinoidi da parte del anche in presenza dei figli minori. Parte_1
Dalle relazioni dei Servizi Sociali è emersa la violazione da parte dell' delle prescrizioni Pt_1 rese dal Giudice Istruttore in merito alle modalità del diritto di visita nei confronti dei minori, avendo lo stesso continuato ad incontrare al di fuori degli incontri in Spazio Neutro Per_1 prescritti.
Deve ancora essere richiamata la relazione dei Servizi Sociali di Sant'SI, depositata in datti in data 14.02.2024, la quale evidenzia la superficialità del nonché come lo stesso sia Parte_1 apparso “nell'aspetto e nel comportamento molto infantile, concentrato principalmente sui propri bisogni, non riconoscendo la responsabilità del suo ruolo genitoriale. Il suddetto sembra incapace di assolvere al suo ruolo di genitore a causa della sua storia di vita;
egli ha trascorso la sua infanzia in una comunità di tipo familiare;
l'abbandono vissuto ha provocato una profonda ferita che ha creato dei vuoti emotivi che sembrerebbero non essere stati colmati dall'amore dei genitori adottivi, con i quali riferisce di aver avuto sempre un rapporto conflittuale, tanto da spingerlo nell'età adolescenziale, a scappare di casa.
Il signor comunica di rifiutarsi di prender parte a qualsiasi forma di sostegno alla genitorialità, come Parte_1
Pa anche si rifiuta di prendere parte al percorso presso il D, disposto in suo favore. Egli rappresenta, in maniera compiaciuta, di essere dipendente dall'uso della cannabis, non riconoscendo in ciò la gravità del proprio comportamento, anzi facendo rientrare tale condizione nella normale quotidianità delle nuove generazioni (egli dice: “tutti fanno uso di canne, anche i professionisti, non vi è nulla di grave, è qualcosa che fanno tutti).”.
Sebbene in data 11.07.2024 fosse stata evidenziata la volontà del di ristabilire un Parte_1 rapporto positivo con entrambi i minori (stante la totale mancanza di rapporti con , con Per_2 ultima nota di aggiornamento pervenuta al fascicolo telematico in data 13.09.2024, i Servizi
Sociali di Sant'SI hanno comunicato l'indisponibilità del a proseguire gli incontri Parte_1 prescritti.
Viceversa, la ha proficuamente seguito il percorso di sostegno alla genitorialità previsto, CP_1 come emerge dalle relazioni in atti.
Per tutto quanto considerato, dunque, i minori e vanno affidati in via esclusiva Per_1 Per_2 rafforzata alla madre, la quale prenderà autonomamente e senza necessità di consultazione dell'altro genitore ogni decisione relativamente ai figli minori, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla formazione religiosa o sportiva.
In merito al regime di visita paterno, questo Collegio non ignora che il non ha Parte_1 ottemperato alle precedenti disposizioni, non avendo concluso il precedete percorso.
6 Ciononostante, si ritiene congruo riconfermare quanto già disposto e, specie in considerazione della mancanza di contatti tra ed il risulta opportuno prevedere che gli incontri Per_2 Parte_1 tra il ed i figli avvengano in Spazio Neutro, demandando al Servizio Sociale di Parte_1
Sant'SI la relativa calendarizzazione, subordinata alla previa attivazione e conclusione di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte del Parte_1
In ragione di quanto sino ad ora considerato, la presente sentenza va trasmessa al Giudice
Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
4. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sant'SI (NA) alla via Raffaele
Viviani n. 49 a già disposta con ordinanza del 24.05.2021,perché, convivendo la CP_1 stessa con i figli minori, il provvedimento in questione appare conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico ai sensi dell'art. 155quater c.c. Ed infatti, come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art.
337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n.
5738; Cass. civ., sez. I, ord. 31 marzo 2022, n.10453).
5. MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
Con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter c.c., considerando le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto dalla minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze dei figli. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una
7 valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337- ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024,
n. 14760).
Il Collegio ritiene di confermare quanto già previsto dall'ordinanza del 17.03.2021, dal momento che, in base a quanto emerso agli atti, il lavora come muratore ma nulla è stato Parte_1 rappresentato in relazione ai suoi guadagni. La quantificazione in € 450,00 per entrambi i figli (€
225,00 per ciascuno) appare congrua anche in considerazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre.
6. SPESE
Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
✓ Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 CP_1 contrato matrimonio il giorno 22.04.2009 in Sant'SI (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sant'SI (NA) (Atto n. 11, parte II, serie A, anno 2009 – Comune di Sant'SI (NA));
✓ Rigetta la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dalla;
CP_1
✓ Affida in via esclusiva rafforzata i minori e alla madre la Per_1 Per_2 CP_1 quale prenderà autonomamente e senza necessità di consultazione dell'altro genitore ogni decisione relativamente alla figlia, comprese quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla formazione religiosa o sportiva;
✓ Dispone che il possa incontrare i minori, previa attivazione di percorsi Parte_1 di sostegno alla genitorialità, in Spazio Neutro previa calendarizzazione e monitoraggio degli incontri da parte del Servizio Sociale di Sant'SI; 8 ✓ Assegna la casa familiare sita in Sant'SI alla via Raffaele Viviani n. 49 a CP_1
[...]
✓ Dispone che versi, entro il 5 di ogni mese, a per il Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli e la somma pari ad € 450,00 (€ 225,00 per Per_1 Per_2 ciascun figlio) oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT;
✓ Dispone che ciascun genitore partecipi al 50% delle spese straordinarie, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il Tribunale di
Nola, ove documentate, giustificate o urgenti;
✓ Dispone che la presente sentenza sia comunicata al Giudice Tutelare ai fini dell'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.;
✓ Compensa integralmente le spese di lite;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'SI (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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