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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1444/2023
Tribunale Ordinario di Vicenza Sezione Prima
Il giudice dott. Dario Morsiani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.3.2025 nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. proposto da
(C.F. ), con l'avv. MARIA CRISTINA COLA Parte_1 C.F._1
contro (C.F. ), con l'avv. LUCA ZITIELLO e l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO MOCCI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
(art. 702 ter c.p.c., applicabile ratione temporis)
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
In via principale:
- accertata e dichiarata la responsabilità di per l'inadempimento contrattuale CP_1
e precontrattuale agli obblighi informativi e comportamentali di cui alla normativa di settore, ovvero all'art. 21 del T.U.F. e artt. 27,28,32,39, 40, 41 e 42 del Regolamento Consob n.
16190/20027 ove ritenuto applicabile e/o del Codice Civile, in particolare agli artt. 1218,
1173, 1175, 1375 cod. civ., come meglio argomentato in narrativa;
- per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno CP_1
patrimoniale subito dal ricorrente sig. pari alla somma spesa per la Parte_1
compravendita dei diamanti ovvero Euro 29.810,12 oltre alla rivalutazione ed interessi maturati dall'investimento al saldo, o a quella diversa maggiore o minore somma che sarà
1 ritenuta di giustizia, oltre alle spese di perizia e quelle di mediazione che ci si riserva di depositare in udienza;
- per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni non CP_1
patrimoniali, anche morali, subiti dal ricorrente sig. , con particolare riferimento Parte_1
all'inganno perpetrato a danno del medesimo, da determinarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
in via subordinata
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, condannare alla corresponsione al sig. della differenza tra il prezzo CP_1 Parte_1 pagato dal medesimo al momento dell'acquisto dei diamanti pari ad €. 29.810,12 e il valore allo stato storico dei diamanti pari ad €. 8.914,00 (differenza ammontante ad €. 20.896,12), così come individuato nelle perizie di parte o nell'eventuale CTU che il Giudice vorrà disporre, oltre alla rivalutazione ed interessi maturati dall'investimento al saldo, o a quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alle spese di perizia e quelle di mediazione che ci si riserva di depositare in udienza, e oltre al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, anche morali, subiti dal ricorrente sig. con particolare Pt_1
riferimento all'inganno perpetrato a danno del medesimo, da determinarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di Giustizia.
In via subordinata, ammettersi prova per testi su tutte le circostanze di fatto indicate in narrativa da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, espunte da giudizi, con l'anticipo della locuzione 'vero che'. Si indica come teste, anche a prova contraria, per la quale si chiede si d'ora di essere abilitati, il sig. Testimone_1
In ogni caso
- Con integrale vittoria delle spese e delle competenze del presente procedimento, ivi comprese quelle dovute per le perizie e per il procedimento di mediazione, oltre alle successive occorrende.
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
2 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle CP_2 domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dal ricorrente per carenza dei presupposti di legge;
accertare e dichiarare la prescrizione delle domande avversarie, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al ricorrente conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del signor nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso Pt_1
colposo di controparte;
nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia CP_2 titolo, di somme di denaro in favore di parte ricorrente, ridurre l'importo da corrispondere al signor secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle Pt_1
gemme;
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA
dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le richieste istruttorie avversarie, per le motivazioni indicate in narrativa.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha promosso un giudizio di cognizione Parte_1
sommaria avverso deducendo: Controparte_1
3 1. di avere acquistato da International Diamond Business – IDB s.p.a. tre diamanti nel
2007 e 2015 (in particolare egli ha acquistato un primo diamante in data 9.7.2007 per il prezzo di € 10.083,72, un secondo diamante in data 17.12.2007 per il prezzo di €
10.183,99 ed un terzo diamante in data 6.3.2015 per il prezzo di € 9.542,40);
2. di essere stato indotto all'acquisto da consulenti della filiale di Arzignano di
[...]
il quale avrebbe proposto l'operazione come un investimento redditizio e CP_1
sicuro, facilmente liquidabile;
3. di avere affidato in custodia i diamanti a IDB s.p.a.;
4. di avere scoperto in seguito che l'effettivo valore dei diamanti acquistati era molto inferiore a quello pagato e di avere inutilmente dato ad IDB s.p.a. il mandato a vendere le pietre e chiesto alla banca di essere risarcito del danno patito;
5. di avere appreso che in data 15.1.2019 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di International Diamond Business s.p.a. e di avere ottenuto dalla procedura la restituzione dei diamanti affidati in custodia alla fallita;
6. di avere fatto stimare i diamanti da un esperto, apprendendo che essi, acquistati per €
29.810,12, valevano al momento dell'acquisto solo € 8.914,00.
Il ricorrente ha dedotto che avrebbe svolto un ruolo attivo nella vicenda, Controparte_1 non limitandosi a segnalare la possibilità di investimento ma consigliando l'acquisto dei diamanti, mettendo a disposizione del cliente il materiale informativo, inoltrando al venditore la proposta di acquisto ed ospitando le parti per rendere possibile la consegna del bene venduto. Così facendo, avrebbe tradito l'affidamento riposto dal cliente nella consulenza offerta dalla banca circa la congruità del prezzo e la facile monetizzabilità dell'investimento.
L'inadempimento della banca rispetto all'obbligo di informare correttamente il cliente e di proteggerlo dai rischi connessi all'investimento avrebbe determinato il danno patito dal cliente stesso, indotto ad acquistare i diamanti a prezzi non rispondenti a quotazioni ufficiali e senza informarlo circa la difficoltà di circolazione dei diamanti, legate dall'andamento del mercato. Ipotizzando che al diamante possa essere considerato quale uno strumento finanziario, il ricorrente ha altresì evocato gli obblighi gravanti sugli intermediari di cui alla normativa di settore (art. 21 del T.U.F. e artt. 27,28,32,39, 40, 41 e 42 del Regolamento
Consob n. 16190/2007)
4 Su queste basi, il ricorrente ha chiesto che venisse accertata la responsabilità della resistente e che la stessa venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale (indicato nella misura di € 29.810,12 o, in subordine, nella differenza tra il valore effettivo dei diamanti e il prezzo pagato, stimata in € 20.896,12) e del danno non patrimoniale. si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva (non avendo la banca concluso i contratti di compravendita per cui è causa), l'improcedibilità dell'azione (in considerazione della natura solo potenziale del danno dedotto da chi è ancora proprietario e in possesso dei diamanti acquistati) e la prescrizione dell'azione proposta con riguardo agli acquisti perfezionatisi nel 2007. Nel merito, parte convenuta ha contestato la fondatezza delle domande svolte dal ricorrente. Parte resistente ha evidenziato l'estraneità della banca ai contratti di acquisto impugnati, negando di avere assunto comportamenti scorretti o esorbitanti dalla mera “segnalazione di pregi” e ha altresì contestato le pretese risarcitorie di controparte, sia sotto il profilo dell'an debeatur che sotto quello del quantum debeatur.
Il giudice ha formulato una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. (in questi termini:
“Definizione del giudizio con pagamento da parte di a della Controparte_1 Parte_1 somma omnicomprensiva di € 19.500,00, oltre alle spese di lite, quantificate in € 1.696,00 oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge per compenso, e alle spese documentate sostenute per la fase di mediazione, per la perizia e per le anticipazioni”) che solo parte ricorrente ha accettato.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Ragioni della decisione
1. non ha contestato il fatto che, al tempo dei fatti, fosse già Controparte_1 Parte_1
cliente dell'istituto e che la sottoscrizione delle proposte di acquisto dei diamanti sia avvenuta presso la filiale di Arzignano della banca, dopo che un consulente della stessa aveva esposto al cliente questa possibilità di investimento.
Neppure è stato contestato che l'indicazione di questo possibile investimento da parte del consulente sia avvenuta in forza dell'accordo di collaborazione tra la banca e IDB s.p.a. di cui al doc. 2 di parte convenuta.
5 Questo accordo, e l'attività posta in essere in esecuzione dello stesso, sono stati oggetto di un provvedimento sanzionatorio adottato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 30.10.2017, confermato dalla giustizia amministrativa a seguito della sua impugnazione
(CdS n. 2081/21). Ogni considerazione svolta nella motivazione del provvedimento della
AGCM è rilevante e applicabile al caso in esame giacché quanto dedotto da parte attrice, per quanto qui rileva, appare del tutto conforme al contenuto dell'accordo citato e alla prassi descritta nel provvedimento del 30.10.2017, senza che abbia neppure Controparte_1
dedotto una ragione per ritenere, contrariamente a quanto può presumersi, che il consulente della banca non abbia agito, nei rapporti con i clienti, secondo le istruzioni ricevute dallo stesso istituto.
2. Secondo quanto ricostruito dalla AGCM, nell'ambito dell'attività di collocamento di questo strumento di investimento posta in esse dalle banche coinvolte negli accordi presi con IDB
s.p.a., sono state fornite alla clientela informazioni “gravemente decettive”.
In primo luogo è risultato che il prezzo richiesto al potenziale acquirente venisse a questi presentato come una “quotazione”. Il solo utilizzo di questo termine era di per sé idoneo ad ingenerare nell'acquirente non specializzato la ragionevole convinzione che le quotazioni
(pubblicate da IDB trimestralmente sulle maggiori testate economiche, come riportato nella brochure doc. 20 di parte convenuta) costituissero espressione dell'andamento del mercato.
Viceversa, le quotazioni in discorso “non erano altro che i prezzi autonomamente fissati dal professionista, calcolati come detto in modo significativamente superiore agli indici di mercato e annualmente aumentati proprio per rappresentare una crescita costante del valore dei diamanti che non trovava riscontro negli andamenti di mercato” (provvedimento AGCM
30.10.2017, punto 197).
In secondo luogo, la proposta di investimento era incentrata sulla promessa di un'agevole possibilità di disinvestimento, monetizzabile in qualsiasi momento ed in modo da preservare il valore dei fondi investiti. Anche questa informazione era grandemente lontana dal vero.
Solo il “flusso crescente di acquisti presso IDB” (punto 84) garantiva la possibilità di ricollocamento – attuata in forza di un mero impegno di IDB a ricercare altri investitori disposti ad acquistare i diamanti alle quotazioni elaborate da IDB, senza alcuna garanzia di risultato - con valori assimilabili a quelli corrisposti per l'acquisto. Difatti le modalità di
6 pricing adottate da IDB, comportando un ampio scostamento tra il valore di mercato della pietra e il prezzo corrisposto per il suo acquisto, “rendevano assai difficile, se non impossibile, la vendita del diamante sul mercato al di fuori del circuito IDB” (punto 205). Nel momento in cui l'affidabilità di IDB s.p.a. è venuta meno, il flusso di acquisti si è interrotto ed è svanita la concreta possibilità di rivendita dei diamanti secondo le “quotazioni” IDB.
La CTU svolta ha confermato come, anche nel caso in esame, il prezzo pagato da Pt_1
fosse del tutto fuori mercato.
[...]
3. Di tutto ciò, e dei gravi rischi cui gli investitori erano esposti, un operatore professionale come avrebbe potuto e dovuto rendersi conto, ma ciò non ha impedito Controparte_1 all'istituto di prestarsi a cooperare al programma di collocamento dei diamanti secondo le modalità predisposte da IDB s.p.a.
E' pacifico che le banche partner di IDB s.p.a., compreso l'istituto convenuto, proponessero l'investimento in diamanti ai propri clienti - selezionati sulla base delle loro disponibilità e intenzioni – utilizzando, ai fini di illustrare ai clienti le caratteristiche dell'investimento, il materiale divulgativo predisposto da IDB, nel quale erano esposte le informazioni decettive di cui si è detto. Si faceva riferimento, a tale scopo, a grafici rappresentanti la crescita nel tempo delle “quotazioni” IDB e le “quotazioni diamanti” come pubblicate da IDB s.p.a. sul quotidiano (costituenti, al di là dell'aspetto esteriore, mere inserzioni CP_3 pubblicitarie). L'attività delle banche era imprescindibile per il funzionamento del sistema di vendita dei diamanti: esse curavano la compilazione e l'invio a IDB del modulo recante la proposta di acquisto, informavano il cliente dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano la consegna della pietra.
4. L'operazione per cui è causa ha cagionato un danno agli investitori, dato che i diamanti acquistati hanno un valore di molto inferiore al prezzo di acquisto e, diversamente da quanto era stato loro detto, non possono essere ricollocati a prezzi pari o simili alle “quotazioni” IDB di cui si è detto. Pertanto la rivendita dei diamanti, ad oggi, determinerebbe per i proprietari delle pietre una perdita economica pari alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di realizzo.
7 L'acquisto di beni a fini di investimento per un prezzo largamente superiore al loro valore, sul presupposto della congruità del prezzo richiesto e della agevole rivendibilità del bene, determina, in capo all'acquirente, un danno attuale e non solo potenziale. Egli, difatti, si trova ad essere proprietario di un bene che, anche considerando le possibili oscillazioni di mercato, ha un valore commerciale non paragonabile al prezzo pagato, sicché il pregiudizio patrimoniale patito dall'acquirente, che ha confidato nella attendibilità delle informazioni fornite dal venditore e dall'intermediario, si è già verificato ed è per questo risarcibile, senza necessità che il danno si cristallizzi con la monetizzazione del bene mediante la sua alienazione a terzi.
5. Parte ricorrente ipotizza che possa trovare applicazione la normativa in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo n. 58/98). I diamanti, invero, non sono prodotti finanziari, ex art. 1 lettera u) del medesimo D.L.vo, costituendo invece, per loro natura, beni aventi un proprio valore intrinseco e suscettibili di godimento diretto, a prescindere dalle finalità perseguite da chi li acquista. La disciplina relativa alla intermediazione finanziaria, quindi, non è pertinente.
6. Indubitabilmente, tuttavia, ha svolto una funzione di intermediazione che Controparte_1
ha favorito la conclusione ed esecuzione del contratto di compravendita. Lo ha fatto per un interesse economico diretto (il rilevante compenso spettante alla banca, pari ad una frazione del valore della compravendita) e indiretto (la possibilità di reperire nuovi clienti, la fidelizzazione dei clienti in essere, l'offerta di servizi accessori, come avvenuto nel caso in esame, dato che inizialmente, lasciò in custodia alla banca i diamanti acquistati nel Pt_1
2007).
L'intermediazione relativa alla vendita di prodotti non finanziari rientra nell'ambito delle
“attività connesse” di cui all'art. 10 comma 3 TUB, corrispondenti a servizi resi dalla banca alla clientela “che non hanno natura tipicamente bancaria e finanziaria, ma che consentono di promuovere e sviluppare l'attività principale” (circolare Banca d'Italia 17.3.2018).
Anche nell'offerta di un simile servizio – cui corrisponde, come detto, un diretto provento della banca – l'istituto di credito è tenuto ad operare secondo regole di diligenza e prudenza ed è responsabile dei danni che, ove tali canoni di condotta non siano rispettati, vengono
8 arrecati alla clientela. Se la banca è terza rispetto al contratto di vendita di diamanti, non lo è rispetto al rapporto instaurato con il cliente nell'espletamento del servizio offerto, consistente nel proporre una forma di investimento (benché da attuarsi per il tramite di un soggetto terzo)
e nel facilitare la conclusione e l'esecuzione del contratto a scopo di investimento. Da qui la legittimazione passiva della convenuta rispetto alla domanda di risarcimento.
La violazione degli obblighi assunti dalla banca nell'espletamento del servizio in discorso –
l'avere cioè accettato di proporre ai clienti un investimento senza fornire le necessarie informazioni a riguardo e, anzi, facendosi veicolo di informazioni gravemente decettive, senza curarsi di verificare la loro attendibilità – comporta in capo alla banca una responsabilità contrattuale verso il cliente che di tale servizio è stato destinatario, rispetto ai danni patiti dal cliente in conseguenza della cattiva qualità del servizio reso.
7. Il nesso causale tra la condotta degli operatori di che hanno promosso Controparte_1
l'investimento in diamanti ed il danno che i clienti hanno riportato non può essere messo in dubbio. Senza l'intervento della banca può ritenersi ragionevolmente che il ricorrente non avrebbe accettato di concludere i contratti di acquisto per cui è causa.
E' evidente infatti che, anche nel caso in esame, così come nelle ipotesi considerate dall'istruttoria svolta dalla AGCM (punti 223-224-225):
− gli acquirenti dei diamanti di IDB s.p.a. siano stati persuasi “del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi
'garantite', dalla banca”;
− si sia in essi ingenerato un “affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente investimenti”;
− l'operato delle banche abbia tradito l'affidamento risposto dai clienti sulla loro competenza riguardo alla diversa rischiosità e convenienza di varie forme di impiego del risparmio dato che il cliente, nella maggior parte dei casi abituale investitore attraverso la banca, non avrebbe potuto ragionevolmente dubitare della competenza della propria banca, “dato che la valutazione di forme alternative di impiego del
9 risparmio fa tipicamente parte dell'attività di consulenza finanziaria svolta dal personale degli istituti di credito”;
− proprio la circostanza che l'investimento venisse proposto dai consulenti/referenti bancari possa avere indotto gli acquirenti “a ritenere veritiere le informazioni pur gravemente decettive ricevute e quindi a giudicare superfluo effettuare ulteriori approfondimenti, diversamente da quanto sarebbero stati naturalmente portati a fare, se avessero acquisito quelle stesse informazioni attraverso canali differenti”.
In questo quadro è del tutto insufficiente, per escludere che quanto sopra sia avvenuto, evidenziare che le condizioni generali riportate nella proposta di acquisto sottoscritte dal ricorrente contenessero la seguente specificazione: “con riferimento alla presente proposta di acquisto, il proponente precisa che la domiciliataria ha svolto un'attività di mera CP_2
segnalazione del proponente stesso a IDB ed è quindi consapevole che la non assume CP_2 alcuna responsabilità in merito al contratto, che intercorre solo tra il proponente e IDB”. Il solo fatto che la banca avesse accettato di orientare i propri clienti verso quella forma di investimento ha certamente avuto l'effetto di rassicurazione di cui si è detto, inducendo i clienti ad “abbassare la guardia” con riguardo alle verifiche che altrimenti avrebbero ritenuto opportune circa l'effettiva affidabilità dell'investimento.
8. L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, con riferimento agli acquisti del
2007, non è fondata. Fino al compimento delle verifiche poste in essere dalla AGCM
(30.10.2017), soggetti privi di competenze professionali, come il ricorrente, non avrebbero avuto modo di dubitare dell'attendibilità delle informazioni ricevute circa il significato delle
“quotazioni” IDB e la possibilità di disinvestimento senza perdite. Solo nel momento in cui il flusso di acquisti garantito ad IDB s.p.a. dall'attività delle banche si è interrotto, essendo emersi (a seguito di una trasmissione televisiva messa in onda nell'ottobre 2016, come riferisce il provvedimento sanzionatorio di AGCM) elementi tali da porre in dubbio l'attendibilità delle quotazioni praticate dalla società, il danno si è reso palese, risultando impossibile, a partire da quel momento, rivendere le pietre a valori pari alle “quotazioni” di
IDB.
Opera quindi il consolidato principio di diritto secondo il quale “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta
10 percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza” (Cass. n. 4899/16, rv. 639345; n. 1263/12, rv. 620510; n.
28464/13, rv. 629132; n. 29328/24, rv. 672572).
9. Deve ritenersi che, ove non fosse stato tratto in inganno circa la possibilità di monetizzare con facilità l'investimento rivendendo i diamanti a valori simili al prezzo d'acquisto, Pt_1
non avrebbe effettuato gli acquisti per cui è causa. E' pacifico, infatti, che l'operazione
[...]
gli venne presentata come un investimento affidabile e conservativo, tale da garantire un rendimento sicuro. Se il ricorrente avesse conosciuto il significato reale delle “quotazioni”
IDB e l'effettiva possibilità di ricollocamento delle pietre tramite IDB, egli non avrebbe certamente scelto di acquistare i diamanti.
Il danno procurato al cliente dalle informazioni decettive che la banca ha accettato di tramettergli è quindi pari all'intero investimento in denaro, rivalutato ad oggi (trattandosi di debito di valore) e quindi ad € 13.794,53 per il primo diamante, ad € 13.758,57 per il secondo e ad € 11.565,39 per il terzo. Da tale importo va detratto il valore attuale dei diamanti, in ragione della regola della compensatio lucri cum damno, determinato dal CTU, quale “valore attuale di realizzo che potrebbe ottenere il ricorrente in caso di vendita” (relazione 22.5.2024
e chiarimenti del 4.9.2024), in € 1.650,00 per il primo e per il secondo diamante ed in €
937,00 per il terzo.
La differenza tra il prezzo pagato rivalutato e il valore di realizzo attuale - € 12.144,53 per il primo diamante, € 12.108,57 per il secondo ed € 10.628,39 per il terzo – corrisponde al danno risarcibile, già rivalutato ad oggi. Tali importi vanno devalutati alla data degli acquisti
(risultando così € 8.877,58 per il primo diamante, € 8.851,29 per il secondo ed € 8.769,30 per il terzo, per un totale di € 26.498,17) e maggiorati con la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma via via rivalutata, dalla data dei singoli acquisti alla data dell'introduzione del giudizio. Gli importi così ottenuti (risultano: €
14.939,66 per il primo diamante, € 14.607,25 per il secondo ed € 11.746,33 per il terzo, per un totale di € 41.293,24) vanno infine maggiorati con i soli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. (Cass. n. 61/2023) dalla data di inizio del giudizio fino al saldo.
11 10. Circa la definizione del quantum debeatur va ulteriormente precisato che:
− il valore attuale di realizzo è stato determinato dal CTU facendo ricorso ai listini internazionalmente riconosciuti ma considerando anche le concrete ed effettive possibilità del privato di rivendere le pietre utilizzando i canali a sua disposizione;
− il CTU ha compiutamente replicato alle contestazioni di parte convenuta, sulle quale insiste, senza tuttavia adeguatamente confutare le specifiche CP_1
considerazioni del CTU;
− il citato valore di realizzo attuale va considerato al netto di IVA, data la qualifica soggettiva del ricorrente;
− nessuna decurtazione del risarcimento dev'essere operata ex art. 1227 c.c., posto che il ricorrente non ha concorso nella determinazione del danno, essendosi ragionevolmente affidato alla banca nella valutazione della convenienza dell'investimento;
− neppure rileva l'ipotesi di una transazione con il Fallimento di IDB s.p.a., dato che non sono stati chiariti, né provati, i termini di una eventuale proposta della curatela, e che nemmeno è chiaro se essa abbia avuto alcun seguito effettivo, sicché al momento la possibilità dell'attore di percepire effettivamente somme dalla procedura è del tutto ipotetica;
− nessun danno non patrimoniale conseguente ai fatti è stato dedotto da parte ricorrente in modo specifico, né tantomeno è stata fornita prova di tale voce di danno.
11. è soccombente e va condannata alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1
liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore e della complessità della causa. Le spese di assistenza legale per la mediazione (doc. 18 attore) vanno comprese tra le spese di lite e rifuse a prescindere dalla natura obbligatoria o meno della mediazione. Tra le spese vanno considerate quelle, documentate, sostenute dal ricorrente per la perizia stragiudiziale sul valore dei diamanti (doc. 17 attoreo).
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico della convenuta, in ragione della sua soccombenza. Quanto alle spese di CTP, che parte ricorrente indica nelle note per l'udienza del 20.3.2025, non vi è prova del loro effettivo pagamento, non essendo sufficiente la produzione delle fatture (Cass. n. 21402/22, rv. 665209).
12
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a , a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno, la somma di € 41.293,24, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. maturati dall'introduzione del giudizio al saldo;
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 8.881,00, di cui € 7.300,00 per compensi, € 486,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) pone le spese di CTU a carico di Controparte_1
Vicenza, 21 marzo 2025
Il giudice
dott. Dario Morsiani
13
Tribunale Ordinario di Vicenza Sezione Prima
Il giudice dott. Dario Morsiani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.3.2025 nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. proposto da
(C.F. ), con l'avv. MARIA CRISTINA COLA Parte_1 C.F._1
contro (C.F. ), con l'avv. LUCA ZITIELLO e l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO MOCCI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
(art. 702 ter c.p.c., applicabile ratione temporis)
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
In via principale:
- accertata e dichiarata la responsabilità di per l'inadempimento contrattuale CP_1
e precontrattuale agli obblighi informativi e comportamentali di cui alla normativa di settore, ovvero all'art. 21 del T.U.F. e artt. 27,28,32,39, 40, 41 e 42 del Regolamento Consob n.
16190/20027 ove ritenuto applicabile e/o del Codice Civile, in particolare agli artt. 1218,
1173, 1175, 1375 cod. civ., come meglio argomentato in narrativa;
- per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno CP_1
patrimoniale subito dal ricorrente sig. pari alla somma spesa per la Parte_1
compravendita dei diamanti ovvero Euro 29.810,12 oltre alla rivalutazione ed interessi maturati dall'investimento al saldo, o a quella diversa maggiore o minore somma che sarà
1 ritenuta di giustizia, oltre alle spese di perizia e quelle di mediazione che ci si riserva di depositare in udienza;
- per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni non CP_1
patrimoniali, anche morali, subiti dal ricorrente sig. , con particolare riferimento Parte_1
all'inganno perpetrato a danno del medesimo, da determinarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
in via subordinata
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, condannare alla corresponsione al sig. della differenza tra il prezzo CP_1 Parte_1 pagato dal medesimo al momento dell'acquisto dei diamanti pari ad €. 29.810,12 e il valore allo stato storico dei diamanti pari ad €. 8.914,00 (differenza ammontante ad €. 20.896,12), così come individuato nelle perizie di parte o nell'eventuale CTU che il Giudice vorrà disporre, oltre alla rivalutazione ed interessi maturati dall'investimento al saldo, o a quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alle spese di perizia e quelle di mediazione che ci si riserva di depositare in udienza, e oltre al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, anche morali, subiti dal ricorrente sig. con particolare Pt_1
riferimento all'inganno perpetrato a danno del medesimo, da determinarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di Giustizia.
In via subordinata, ammettersi prova per testi su tutte le circostanze di fatto indicate in narrativa da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, espunte da giudizi, con l'anticipo della locuzione 'vero che'. Si indica come teste, anche a prova contraria, per la quale si chiede si d'ora di essere abilitati, il sig. Testimone_1
In ogni caso
- Con integrale vittoria delle spese e delle competenze del presente procedimento, ivi comprese quelle dovute per le perizie e per il procedimento di mediazione, oltre alle successive occorrende.
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
2 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle CP_2 domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dal ricorrente per carenza dei presupposti di legge;
accertare e dichiarare la prescrizione delle domande avversarie, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA:
accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al ricorrente conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore del signor nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso Pt_1
colposo di controparte;
nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia CP_2 titolo, di somme di denaro in favore di parte ricorrente, ridurre l'importo da corrispondere al signor secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle Pt_1
gemme;
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA
dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le richieste istruttorie avversarie, per le motivazioni indicate in narrativa.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha promosso un giudizio di cognizione Parte_1
sommaria avverso deducendo: Controparte_1
3 1. di avere acquistato da International Diamond Business – IDB s.p.a. tre diamanti nel
2007 e 2015 (in particolare egli ha acquistato un primo diamante in data 9.7.2007 per il prezzo di € 10.083,72, un secondo diamante in data 17.12.2007 per il prezzo di €
10.183,99 ed un terzo diamante in data 6.3.2015 per il prezzo di € 9.542,40);
2. di essere stato indotto all'acquisto da consulenti della filiale di Arzignano di
[...]
il quale avrebbe proposto l'operazione come un investimento redditizio e CP_1
sicuro, facilmente liquidabile;
3. di avere affidato in custodia i diamanti a IDB s.p.a.;
4. di avere scoperto in seguito che l'effettivo valore dei diamanti acquistati era molto inferiore a quello pagato e di avere inutilmente dato ad IDB s.p.a. il mandato a vendere le pietre e chiesto alla banca di essere risarcito del danno patito;
5. di avere appreso che in data 15.1.2019 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di International Diamond Business s.p.a. e di avere ottenuto dalla procedura la restituzione dei diamanti affidati in custodia alla fallita;
6. di avere fatto stimare i diamanti da un esperto, apprendendo che essi, acquistati per €
29.810,12, valevano al momento dell'acquisto solo € 8.914,00.
Il ricorrente ha dedotto che avrebbe svolto un ruolo attivo nella vicenda, Controparte_1 non limitandosi a segnalare la possibilità di investimento ma consigliando l'acquisto dei diamanti, mettendo a disposizione del cliente il materiale informativo, inoltrando al venditore la proposta di acquisto ed ospitando le parti per rendere possibile la consegna del bene venduto. Così facendo, avrebbe tradito l'affidamento riposto dal cliente nella consulenza offerta dalla banca circa la congruità del prezzo e la facile monetizzabilità dell'investimento.
L'inadempimento della banca rispetto all'obbligo di informare correttamente il cliente e di proteggerlo dai rischi connessi all'investimento avrebbe determinato il danno patito dal cliente stesso, indotto ad acquistare i diamanti a prezzi non rispondenti a quotazioni ufficiali e senza informarlo circa la difficoltà di circolazione dei diamanti, legate dall'andamento del mercato. Ipotizzando che al diamante possa essere considerato quale uno strumento finanziario, il ricorrente ha altresì evocato gli obblighi gravanti sugli intermediari di cui alla normativa di settore (art. 21 del T.U.F. e artt. 27,28,32,39, 40, 41 e 42 del Regolamento
Consob n. 16190/2007)
4 Su queste basi, il ricorrente ha chiesto che venisse accertata la responsabilità della resistente e che la stessa venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale (indicato nella misura di € 29.810,12 o, in subordine, nella differenza tra il valore effettivo dei diamanti e il prezzo pagato, stimata in € 20.896,12) e del danno non patrimoniale. si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva (non avendo la banca concluso i contratti di compravendita per cui è causa), l'improcedibilità dell'azione (in considerazione della natura solo potenziale del danno dedotto da chi è ancora proprietario e in possesso dei diamanti acquistati) e la prescrizione dell'azione proposta con riguardo agli acquisti perfezionatisi nel 2007. Nel merito, parte convenuta ha contestato la fondatezza delle domande svolte dal ricorrente. Parte resistente ha evidenziato l'estraneità della banca ai contratti di acquisto impugnati, negando di avere assunto comportamenti scorretti o esorbitanti dalla mera “segnalazione di pregi” e ha altresì contestato le pretese risarcitorie di controparte, sia sotto il profilo dell'an debeatur che sotto quello del quantum debeatur.
Il giudice ha formulato una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. (in questi termini:
“Definizione del giudizio con pagamento da parte di a della Controparte_1 Parte_1 somma omnicomprensiva di € 19.500,00, oltre alle spese di lite, quantificate in € 1.696,00 oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge per compenso, e alle spese documentate sostenute per la fase di mediazione, per la perizia e per le anticipazioni”) che solo parte ricorrente ha accettato.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Ragioni della decisione
1. non ha contestato il fatto che, al tempo dei fatti, fosse già Controparte_1 Parte_1
cliente dell'istituto e che la sottoscrizione delle proposte di acquisto dei diamanti sia avvenuta presso la filiale di Arzignano della banca, dopo che un consulente della stessa aveva esposto al cliente questa possibilità di investimento.
Neppure è stato contestato che l'indicazione di questo possibile investimento da parte del consulente sia avvenuta in forza dell'accordo di collaborazione tra la banca e IDB s.p.a. di cui al doc. 2 di parte convenuta.
5 Questo accordo, e l'attività posta in essere in esecuzione dello stesso, sono stati oggetto di un provvedimento sanzionatorio adottato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 30.10.2017, confermato dalla giustizia amministrativa a seguito della sua impugnazione
(CdS n. 2081/21). Ogni considerazione svolta nella motivazione del provvedimento della
AGCM è rilevante e applicabile al caso in esame giacché quanto dedotto da parte attrice, per quanto qui rileva, appare del tutto conforme al contenuto dell'accordo citato e alla prassi descritta nel provvedimento del 30.10.2017, senza che abbia neppure Controparte_1
dedotto una ragione per ritenere, contrariamente a quanto può presumersi, che il consulente della banca non abbia agito, nei rapporti con i clienti, secondo le istruzioni ricevute dallo stesso istituto.
2. Secondo quanto ricostruito dalla AGCM, nell'ambito dell'attività di collocamento di questo strumento di investimento posta in esse dalle banche coinvolte negli accordi presi con IDB
s.p.a., sono state fornite alla clientela informazioni “gravemente decettive”.
In primo luogo è risultato che il prezzo richiesto al potenziale acquirente venisse a questi presentato come una “quotazione”. Il solo utilizzo di questo termine era di per sé idoneo ad ingenerare nell'acquirente non specializzato la ragionevole convinzione che le quotazioni
(pubblicate da IDB trimestralmente sulle maggiori testate economiche, come riportato nella brochure doc. 20 di parte convenuta) costituissero espressione dell'andamento del mercato.
Viceversa, le quotazioni in discorso “non erano altro che i prezzi autonomamente fissati dal professionista, calcolati come detto in modo significativamente superiore agli indici di mercato e annualmente aumentati proprio per rappresentare una crescita costante del valore dei diamanti che non trovava riscontro negli andamenti di mercato” (provvedimento AGCM
30.10.2017, punto 197).
In secondo luogo, la proposta di investimento era incentrata sulla promessa di un'agevole possibilità di disinvestimento, monetizzabile in qualsiasi momento ed in modo da preservare il valore dei fondi investiti. Anche questa informazione era grandemente lontana dal vero.
Solo il “flusso crescente di acquisti presso IDB” (punto 84) garantiva la possibilità di ricollocamento – attuata in forza di un mero impegno di IDB a ricercare altri investitori disposti ad acquistare i diamanti alle quotazioni elaborate da IDB, senza alcuna garanzia di risultato - con valori assimilabili a quelli corrisposti per l'acquisto. Difatti le modalità di
6 pricing adottate da IDB, comportando un ampio scostamento tra il valore di mercato della pietra e il prezzo corrisposto per il suo acquisto, “rendevano assai difficile, se non impossibile, la vendita del diamante sul mercato al di fuori del circuito IDB” (punto 205). Nel momento in cui l'affidabilità di IDB s.p.a. è venuta meno, il flusso di acquisti si è interrotto ed è svanita la concreta possibilità di rivendita dei diamanti secondo le “quotazioni” IDB.
La CTU svolta ha confermato come, anche nel caso in esame, il prezzo pagato da Pt_1
fosse del tutto fuori mercato.
[...]
3. Di tutto ciò, e dei gravi rischi cui gli investitori erano esposti, un operatore professionale come avrebbe potuto e dovuto rendersi conto, ma ciò non ha impedito Controparte_1 all'istituto di prestarsi a cooperare al programma di collocamento dei diamanti secondo le modalità predisposte da IDB s.p.a.
E' pacifico che le banche partner di IDB s.p.a., compreso l'istituto convenuto, proponessero l'investimento in diamanti ai propri clienti - selezionati sulla base delle loro disponibilità e intenzioni – utilizzando, ai fini di illustrare ai clienti le caratteristiche dell'investimento, il materiale divulgativo predisposto da IDB, nel quale erano esposte le informazioni decettive di cui si è detto. Si faceva riferimento, a tale scopo, a grafici rappresentanti la crescita nel tempo delle “quotazioni” IDB e le “quotazioni diamanti” come pubblicate da IDB s.p.a. sul quotidiano (costituenti, al di là dell'aspetto esteriore, mere inserzioni CP_3 pubblicitarie). L'attività delle banche era imprescindibile per il funzionamento del sistema di vendita dei diamanti: esse curavano la compilazione e l'invio a IDB del modulo recante la proposta di acquisto, informavano il cliente dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano la consegna della pietra.
4. L'operazione per cui è causa ha cagionato un danno agli investitori, dato che i diamanti acquistati hanno un valore di molto inferiore al prezzo di acquisto e, diversamente da quanto era stato loro detto, non possono essere ricollocati a prezzi pari o simili alle “quotazioni” IDB di cui si è detto. Pertanto la rivendita dei diamanti, ad oggi, determinerebbe per i proprietari delle pietre una perdita economica pari alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di realizzo.
7 L'acquisto di beni a fini di investimento per un prezzo largamente superiore al loro valore, sul presupposto della congruità del prezzo richiesto e della agevole rivendibilità del bene, determina, in capo all'acquirente, un danno attuale e non solo potenziale. Egli, difatti, si trova ad essere proprietario di un bene che, anche considerando le possibili oscillazioni di mercato, ha un valore commerciale non paragonabile al prezzo pagato, sicché il pregiudizio patrimoniale patito dall'acquirente, che ha confidato nella attendibilità delle informazioni fornite dal venditore e dall'intermediario, si è già verificato ed è per questo risarcibile, senza necessità che il danno si cristallizzi con la monetizzazione del bene mediante la sua alienazione a terzi.
5. Parte ricorrente ipotizza che possa trovare applicazione la normativa in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo n. 58/98). I diamanti, invero, non sono prodotti finanziari, ex art. 1 lettera u) del medesimo D.L.vo, costituendo invece, per loro natura, beni aventi un proprio valore intrinseco e suscettibili di godimento diretto, a prescindere dalle finalità perseguite da chi li acquista. La disciplina relativa alla intermediazione finanziaria, quindi, non è pertinente.
6. Indubitabilmente, tuttavia, ha svolto una funzione di intermediazione che Controparte_1
ha favorito la conclusione ed esecuzione del contratto di compravendita. Lo ha fatto per un interesse economico diretto (il rilevante compenso spettante alla banca, pari ad una frazione del valore della compravendita) e indiretto (la possibilità di reperire nuovi clienti, la fidelizzazione dei clienti in essere, l'offerta di servizi accessori, come avvenuto nel caso in esame, dato che inizialmente, lasciò in custodia alla banca i diamanti acquistati nel Pt_1
2007).
L'intermediazione relativa alla vendita di prodotti non finanziari rientra nell'ambito delle
“attività connesse” di cui all'art. 10 comma 3 TUB, corrispondenti a servizi resi dalla banca alla clientela “che non hanno natura tipicamente bancaria e finanziaria, ma che consentono di promuovere e sviluppare l'attività principale” (circolare Banca d'Italia 17.3.2018).
Anche nell'offerta di un simile servizio – cui corrisponde, come detto, un diretto provento della banca – l'istituto di credito è tenuto ad operare secondo regole di diligenza e prudenza ed è responsabile dei danni che, ove tali canoni di condotta non siano rispettati, vengono
8 arrecati alla clientela. Se la banca è terza rispetto al contratto di vendita di diamanti, non lo è rispetto al rapporto instaurato con il cliente nell'espletamento del servizio offerto, consistente nel proporre una forma di investimento (benché da attuarsi per il tramite di un soggetto terzo)
e nel facilitare la conclusione e l'esecuzione del contratto a scopo di investimento. Da qui la legittimazione passiva della convenuta rispetto alla domanda di risarcimento.
La violazione degli obblighi assunti dalla banca nell'espletamento del servizio in discorso –
l'avere cioè accettato di proporre ai clienti un investimento senza fornire le necessarie informazioni a riguardo e, anzi, facendosi veicolo di informazioni gravemente decettive, senza curarsi di verificare la loro attendibilità – comporta in capo alla banca una responsabilità contrattuale verso il cliente che di tale servizio è stato destinatario, rispetto ai danni patiti dal cliente in conseguenza della cattiva qualità del servizio reso.
7. Il nesso causale tra la condotta degli operatori di che hanno promosso Controparte_1
l'investimento in diamanti ed il danno che i clienti hanno riportato non può essere messo in dubbio. Senza l'intervento della banca può ritenersi ragionevolmente che il ricorrente non avrebbe accettato di concludere i contratti di acquisto per cui è causa.
E' evidente infatti che, anche nel caso in esame, così come nelle ipotesi considerate dall'istruttoria svolta dalla AGCM (punti 223-224-225):
− gli acquirenti dei diamanti di IDB s.p.a. siano stati persuasi “del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi
'garantite', dalla banca”;
− si sia in essi ingenerato un “affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente investimenti”;
− l'operato delle banche abbia tradito l'affidamento risposto dai clienti sulla loro competenza riguardo alla diversa rischiosità e convenienza di varie forme di impiego del risparmio dato che il cliente, nella maggior parte dei casi abituale investitore attraverso la banca, non avrebbe potuto ragionevolmente dubitare della competenza della propria banca, “dato che la valutazione di forme alternative di impiego del
9 risparmio fa tipicamente parte dell'attività di consulenza finanziaria svolta dal personale degli istituti di credito”;
− proprio la circostanza che l'investimento venisse proposto dai consulenti/referenti bancari possa avere indotto gli acquirenti “a ritenere veritiere le informazioni pur gravemente decettive ricevute e quindi a giudicare superfluo effettuare ulteriori approfondimenti, diversamente da quanto sarebbero stati naturalmente portati a fare, se avessero acquisito quelle stesse informazioni attraverso canali differenti”.
In questo quadro è del tutto insufficiente, per escludere che quanto sopra sia avvenuto, evidenziare che le condizioni generali riportate nella proposta di acquisto sottoscritte dal ricorrente contenessero la seguente specificazione: “con riferimento alla presente proposta di acquisto, il proponente precisa che la domiciliataria ha svolto un'attività di mera CP_2
segnalazione del proponente stesso a IDB ed è quindi consapevole che la non assume CP_2 alcuna responsabilità in merito al contratto, che intercorre solo tra il proponente e IDB”. Il solo fatto che la banca avesse accettato di orientare i propri clienti verso quella forma di investimento ha certamente avuto l'effetto di rassicurazione di cui si è detto, inducendo i clienti ad “abbassare la guardia” con riguardo alle verifiche che altrimenti avrebbero ritenuto opportune circa l'effettiva affidabilità dell'investimento.
8. L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, con riferimento agli acquisti del
2007, non è fondata. Fino al compimento delle verifiche poste in essere dalla AGCM
(30.10.2017), soggetti privi di competenze professionali, come il ricorrente, non avrebbero avuto modo di dubitare dell'attendibilità delle informazioni ricevute circa il significato delle
“quotazioni” IDB e la possibilità di disinvestimento senza perdite. Solo nel momento in cui il flusso di acquisti garantito ad IDB s.p.a. dall'attività delle banche si è interrotto, essendo emersi (a seguito di una trasmissione televisiva messa in onda nell'ottobre 2016, come riferisce il provvedimento sanzionatorio di AGCM) elementi tali da porre in dubbio l'attendibilità delle quotazioni praticate dalla società, il danno si è reso palese, risultando impossibile, a partire da quel momento, rivendere le pietre a valori pari alle “quotazioni” di
IDB.
Opera quindi il consolidato principio di diritto secondo il quale “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta
10 percezione dell'esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l'ordinaria diligenza” (Cass. n. 4899/16, rv. 639345; n. 1263/12, rv. 620510; n.
28464/13, rv. 629132; n. 29328/24, rv. 672572).
9. Deve ritenersi che, ove non fosse stato tratto in inganno circa la possibilità di monetizzare con facilità l'investimento rivendendo i diamanti a valori simili al prezzo d'acquisto, Pt_1
non avrebbe effettuato gli acquisti per cui è causa. E' pacifico, infatti, che l'operazione
[...]
gli venne presentata come un investimento affidabile e conservativo, tale da garantire un rendimento sicuro. Se il ricorrente avesse conosciuto il significato reale delle “quotazioni”
IDB e l'effettiva possibilità di ricollocamento delle pietre tramite IDB, egli non avrebbe certamente scelto di acquistare i diamanti.
Il danno procurato al cliente dalle informazioni decettive che la banca ha accettato di tramettergli è quindi pari all'intero investimento in denaro, rivalutato ad oggi (trattandosi di debito di valore) e quindi ad € 13.794,53 per il primo diamante, ad € 13.758,57 per il secondo e ad € 11.565,39 per il terzo. Da tale importo va detratto il valore attuale dei diamanti, in ragione della regola della compensatio lucri cum damno, determinato dal CTU, quale “valore attuale di realizzo che potrebbe ottenere il ricorrente in caso di vendita” (relazione 22.5.2024
e chiarimenti del 4.9.2024), in € 1.650,00 per il primo e per il secondo diamante ed in €
937,00 per il terzo.
La differenza tra il prezzo pagato rivalutato e il valore di realizzo attuale - € 12.144,53 per il primo diamante, € 12.108,57 per il secondo ed € 10.628,39 per il terzo – corrisponde al danno risarcibile, già rivalutato ad oggi. Tali importi vanno devalutati alla data degli acquisti
(risultando così € 8.877,58 per il primo diamante, € 8.851,29 per il secondo ed € 8.769,30 per il terzo, per un totale di € 26.498,17) e maggiorati con la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma via via rivalutata, dalla data dei singoli acquisti alla data dell'introduzione del giudizio. Gli importi così ottenuti (risultano: €
14.939,66 per il primo diamante, € 14.607,25 per il secondo ed € 11.746,33 per il terzo, per un totale di € 41.293,24) vanno infine maggiorati con i soli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. (Cass. n. 61/2023) dalla data di inizio del giudizio fino al saldo.
11 10. Circa la definizione del quantum debeatur va ulteriormente precisato che:
− il valore attuale di realizzo è stato determinato dal CTU facendo ricorso ai listini internazionalmente riconosciuti ma considerando anche le concrete ed effettive possibilità del privato di rivendere le pietre utilizzando i canali a sua disposizione;
− il CTU ha compiutamente replicato alle contestazioni di parte convenuta, sulle quale insiste, senza tuttavia adeguatamente confutare le specifiche CP_1
considerazioni del CTU;
− il citato valore di realizzo attuale va considerato al netto di IVA, data la qualifica soggettiva del ricorrente;
− nessuna decurtazione del risarcimento dev'essere operata ex art. 1227 c.c., posto che il ricorrente non ha concorso nella determinazione del danno, essendosi ragionevolmente affidato alla banca nella valutazione della convenienza dell'investimento;
− neppure rileva l'ipotesi di una transazione con il Fallimento di IDB s.p.a., dato che non sono stati chiariti, né provati, i termini di una eventuale proposta della curatela, e che nemmeno è chiaro se essa abbia avuto alcun seguito effettivo, sicché al momento la possibilità dell'attore di percepire effettivamente somme dalla procedura è del tutto ipotetica;
− nessun danno non patrimoniale conseguente ai fatti è stato dedotto da parte ricorrente in modo specifico, né tantomeno è stata fornita prova di tale voce di danno.
11. è soccombente e va condannata alla rifusione delle spese di lite, Controparte_1
liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore e della complessità della causa. Le spese di assistenza legale per la mediazione (doc. 18 attore) vanno comprese tra le spese di lite e rifuse a prescindere dalla natura obbligatoria o meno della mediazione. Tra le spese vanno considerate quelle, documentate, sostenute dal ricorrente per la perizia stragiudiziale sul valore dei diamanti (doc. 17 attoreo).
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico della convenuta, in ragione della sua soccombenza. Quanto alle spese di CTP, che parte ricorrente indica nelle note per l'udienza del 20.3.2025, non vi è prova del loro effettivo pagamento, non essendo sufficiente la produzione delle fatture (Cass. n. 21402/22, rv. 665209).
12
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a , a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno, la somma di € 41.293,24, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. maturati dall'introduzione del giudizio al saldo;
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio, liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 8.881,00, di cui € 7.300,00 per compensi, € 486,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) pone le spese di CTU a carico di Controparte_1
Vicenza, 21 marzo 2025
Il giudice
dott. Dario Morsiani
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