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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 590/2021 R. G., vertente tra in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale Parte_1 rappresentante pro tempore , P. IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
Giovanni Sciangula (con PEC indicata) per procura allegata all'atto di appello,
APPELLANTE contro
[già Controparte_1 [...]
], in persona del legale rappresentante pro-tempore dr. Controparte_2
P. IVA: , rappresentata e difesa, sia congiuntamente che Controparte_3 P.IVA_2
disgiuntamente, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Giancarlo
Niutta e Caterina Tomasello, e, per procura in calce all'atto di costituzione dell'11 ottobre 2023, dall'avv. Carmela Puglisi, tutti del ruolo professionale (con PEC indicata),
APPELLATA
__________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 85/2021 del 20 gennaio 2021 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento corrispettivo attività riabilitativa extra-ospedaliera.
***************
CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per l'appellante: “l'avv. Giovanni Sciangula per la società - fermo e confermato Controparte_4
il contenuto e le istanze dei pregressi atti e scritti difensivi nonché delle produzioni documentali versate in atti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti - con le presenti note come disposto da Codesta Ecc.ma Corte, rileva che il predetto giudizio di appello è stato integralmente definito e transatto tra le parti in causa. Si chiede pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali, essendo le medesime già state regolamentate in sede di accordo bonario”.
Per l'appellata: “con le presenti note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 09.10.2023,
l' , come sopra rappresentata e difesa, rappresenta alla Ecc.ma Corte che tra le parti Parte_3
sono in corso delle trattative di bonario componimento della questione e pertanto, chiede in rinvio della causa per consentire la formalizzazione delle medesime”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 luglio 2021 l in persona del Presidente Parte_1
del C. d. A. e legale rappresentante p. t., ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti dell' (d'ora in avanti, per brevità, indicata Controparte_1
solo come , in persona del legale rappresentante pro tempore, la sentenza indicata in oggetto Pt_1 con cui il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 168/2013 emesso dallo stesso Tribunale, proposta dall' di , lo ha revocato ed ha condannato Pt_1 CP_1
l' suddetta al pagamento, in favore di controparte, della somma di € 1.698,04 a titolo di Pt_1
interessi moratori di cui al d. lgs. n. 231/2002 per il ritardato pagamento di alcune fatture (per le quali si rimanda, nel dettaglio, al dispositivo della sentenza impugnata), dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'adempimento dell'obbligo (90 giorni successivi alla ricezione della relativa documentazione contabile) fino al 5 febbraio 2013, oltre interessi nella medesima misura sull'importo anzidetto sino al soddisfo, ed ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata sotto diversi profili ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse condannata l' al pagamento, in proprio favore, della somma CP_5 CP_1 di € 1.038.395,60 relativa alle fatture non pagate nn. 58-73-74/2012, oltre interessi maturati e maturandi ai sensi del d. lgs. n. 231/2002 dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 18 gennaio 2022 si è costituita l' [già Controparte_1 [...]
di , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 CP_1 tempore, resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per tardività; nel merito ne ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
2 Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c. p. c. – come da ordinanza resa all'udienza del 18 febbraio 2022, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge n. 77/2020 (e s. m. i.) –, la Corte ha fissato l'udienza del 9 ottobre 2023, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la causa è stata differita al 15 gennaio 2024 su richiesta di parte appellante, cui ha sostanzialmente aderito l'appellata, per essere in corso tra loro trattative di componimento bonario.
All'udienza del 15 gennaio 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., non avendo le parti depositato note di trattazione scritta, è stata fissa l'udienza dell'11 marzo 2024, nella quale, svoltasi in modalità cartolare come sopra, stanti le note depositate da parte appellante, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (provvedimento – questo – confermato dalla Corte con atto del 13 maggio 2024, cui si rimanda qui, a seguito di istanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio avanzata dall'appellante, volta ad ottenere la fissazione dell'udienza di comparizione per la susseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere).
MOTIVI della DECISIONE
Occorre subito, in via preclusiva di ogni altra questione, dare atto che l'appellante Parte_1
e l'appellata di , unitamente alle note di trattazione scritta, a firma congiunta
[...] Pt_1 CP_1
dei rispettivi legali, depositate il 17 maggio 2024 (nelle more del decorso dei termini ex art. 190 c. p.
c.) a seguito del provvedimento della Corte da ultimo detto, hanno prodotto un atto denominato
“accordo di transazione” intervenuto in data 2 novembre 2023 tra la stessa società e l' di Pt_1
(odierne parti in causa), sottoscritto da tutti gli interessati (compresi i rispettivi legali). CP_1
Con esso le parti hanno transatto, tra le altre, la presente lite secondo precise pattuizioni (di cui, in particolare, alle clausole nn. 1, 2 e 3, alle quali qui si rimanda per brevità), riconoscendo efficacia totalmente risolutiva di tutte le controversie esistenti tra loro - analiticamente indicate nella premessa dell'atto, tra cui la presente - ai pagamenti effettuati dall' di in favore della Pt_1 CP_1 in virtù ed esecuzione dell'accordo medesimo, per effetto dei quali Parte_1
(pagamenti), dunque, entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare ai giudizi medesimi (tra cui, appunto, il presente) con relativa compensazione integrale delle spese (si vedano, in particolare, i punti 7 e 8 dell'atto di transazione).
Con le note medesime hanno chiesto, quindi, di comune accordo, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, ribadendo testualmente che “il predetto giudizio è stato integralmente definito tra le parti in causa”.
3 Tanto puntualizzato, il dato processuale che emerge dalle superiori circostanze depone nel senso che
è venuto meno, in capo alle parti in causa, qualsivoglia interesse alla prosecuzione del giudizio di appello e, particolarmente, alla sua naturale conclusione con una pronuncia in merito alla fondatezza
(o meno) delle rispettive domande, eccezioni e doglianze, cui non può che conseguire la dichiarazione di cessata materia del contendere, la quale costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione tale (come nella specie il dettagliato accordo transattivo di cui si è detto sopra) da eliminare la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. nn. 11813/2016; 16886/2015; 6909/2009; 23289/2007; 2567/2007).
Qualora ciò accada – come nel caso che ci occupa - nel corso del giudizio di appello, alla declaratoria della cessazione della materia del contendere consegue il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata: la cessata materia del contendere in sede di impugnazione non conduce, infatti, all'inammissibilità dell'appello, bensì porta alla rimozione della sentenza già emessa, perché priva d'attualità, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e il conseguente sostanziale interesse alla chiesta pronuncia di merito.
Ciò pure nell'ipotesi in cui le parti non abbiano raggiunto un espresso accordo anche in ordine alla fondatezza o meno delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (in tal senso da ultimo Cass. Civ. nn. 24632/2019; 6444/2019; in senso conforme Cass. Civ. S. U. n. 8980/2018; Cass. Civ. nn.
16341/2009; 10553/2009).
Quanto alle spese di lite, se in linea astratta e di principio, in caso di cessata materia del contendere il giudice è tenuto a regolarle secondo il principio della soccombenza virtuale - che costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia quando le parti non abbiano chiesto congiuntamente la compensazione delle spese -, diversamente è a dirsi per il caso in cui, in vece, vi sia una richiesta specifica, proveniente da entrambi i contendenti, di integrale compensazione delle stesse, come avvenuto nella specie: in tale ipotesi il decidente, invero, non può che conformarsi a questa istanza congiunta, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio (cfr. Cass. Civ. nn.
30251/2023; 9899/2022; S. U. n. 25478/2021; Cass. Civ. nn. 20697/2021; 14267/2017).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del Presidente del C. d. A. e legale rappresentante p. t., con Parte_1
4 atto di citazione notificato il 20 luglio 2021, nei confronti dell'
[...]
[già Controparte_1 Controparte_2
], in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Messina – seconda sezione civile n. 85/2021 del 20 gennaio 2021 nel proc. n. 1132/2013 R. G. – Trib.
Messina, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 590/2021 R. G., vertente tra in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale Parte_1 rappresentante pro tempore , P. IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_1
Giovanni Sciangula (con PEC indicata) per procura allegata all'atto di appello,
APPELLANTE contro
[già Controparte_1 [...]
], in persona del legale rappresentante pro-tempore dr. Controparte_2
P. IVA: , rappresentata e difesa, sia congiuntamente che Controparte_3 P.IVA_2
disgiuntamente, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Giancarlo
Niutta e Caterina Tomasello, e, per procura in calce all'atto di costituzione dell'11 ottobre 2023, dall'avv. Carmela Puglisi, tutti del ruolo professionale (con PEC indicata),
APPELLATA
__________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 85/2021 del 20 gennaio 2021 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento corrispettivo attività riabilitativa extra-ospedaliera.
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CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per l'appellante: “l'avv. Giovanni Sciangula per la società - fermo e confermato Controparte_4
il contenuto e le istanze dei pregressi atti e scritti difensivi nonché delle produzioni documentali versate in atti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti - con le presenti note come disposto da Codesta Ecc.ma Corte, rileva che il predetto giudizio di appello è stato integralmente definito e transatto tra le parti in causa. Si chiede pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali, essendo le medesime già state regolamentate in sede di accordo bonario”.
Per l'appellata: “con le presenti note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 09.10.2023,
l' , come sopra rappresentata e difesa, rappresenta alla Ecc.ma Corte che tra le parti Parte_3
sono in corso delle trattative di bonario componimento della questione e pertanto, chiede in rinvio della causa per consentire la formalizzazione delle medesime”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 luglio 2021 l in persona del Presidente Parte_1
del C. d. A. e legale rappresentante p. t., ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti dell' (d'ora in avanti, per brevità, indicata Controparte_1
solo come , in persona del legale rappresentante pro tempore, la sentenza indicata in oggetto Pt_1 con cui il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 168/2013 emesso dallo stesso Tribunale, proposta dall' di , lo ha revocato ed ha condannato Pt_1 CP_1
l' suddetta al pagamento, in favore di controparte, della somma di € 1.698,04 a titolo di Pt_1
interessi moratori di cui al d. lgs. n. 231/2002 per il ritardato pagamento di alcune fatture (per le quali si rimanda, nel dettaglio, al dispositivo della sentenza impugnata), dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'adempimento dell'obbligo (90 giorni successivi alla ricezione della relativa documentazione contabile) fino al 5 febbraio 2013, oltre interessi nella medesima misura sull'importo anzidetto sino al soddisfo, ed ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
L'appellante ha criticato la pronuncia impugnata sotto diversi profili ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse condannata l' al pagamento, in proprio favore, della somma CP_5 CP_1 di € 1.038.395,60 relativa alle fatture non pagate nn. 58-73-74/2012, oltre interessi maturati e maturandi ai sensi del d. lgs. n. 231/2002 dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 18 gennaio 2022 si è costituita l' [già Controparte_1 [...]
di , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 CP_1 tempore, resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per tardività; nel merito ne ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto, ove non dichiarato inammissibile.
2 Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c. p. c. – come da ordinanza resa all'udienza del 18 febbraio 2022, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge n. 77/2020 (e s. m. i.) –, la Corte ha fissato l'udienza del 9 ottobre 2023, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la causa è stata differita al 15 gennaio 2024 su richiesta di parte appellante, cui ha sostanzialmente aderito l'appellata, per essere in corso tra loro trattative di componimento bonario.
All'udienza del 15 gennaio 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., non avendo le parti depositato note di trattazione scritta, è stata fissa l'udienza dell'11 marzo 2024, nella quale, svoltasi in modalità cartolare come sopra, stanti le note depositate da parte appellante, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (provvedimento – questo – confermato dalla Corte con atto del 13 maggio 2024, cui si rimanda qui, a seguito di istanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio avanzata dall'appellante, volta ad ottenere la fissazione dell'udienza di comparizione per la susseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere).
MOTIVI della DECISIONE
Occorre subito, in via preclusiva di ogni altra questione, dare atto che l'appellante Parte_1
e l'appellata di , unitamente alle note di trattazione scritta, a firma congiunta
[...] Pt_1 CP_1
dei rispettivi legali, depositate il 17 maggio 2024 (nelle more del decorso dei termini ex art. 190 c. p.
c.) a seguito del provvedimento della Corte da ultimo detto, hanno prodotto un atto denominato
“accordo di transazione” intervenuto in data 2 novembre 2023 tra la stessa società e l' di Pt_1
(odierne parti in causa), sottoscritto da tutti gli interessati (compresi i rispettivi legali). CP_1
Con esso le parti hanno transatto, tra le altre, la presente lite secondo precise pattuizioni (di cui, in particolare, alle clausole nn. 1, 2 e 3, alle quali qui si rimanda per brevità), riconoscendo efficacia totalmente risolutiva di tutte le controversie esistenti tra loro - analiticamente indicate nella premessa dell'atto, tra cui la presente - ai pagamenti effettuati dall' di in favore della Pt_1 CP_1 in virtù ed esecuzione dell'accordo medesimo, per effetto dei quali Parte_1
(pagamenti), dunque, entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare ai giudizi medesimi (tra cui, appunto, il presente) con relativa compensazione integrale delle spese (si vedano, in particolare, i punti 7 e 8 dell'atto di transazione).
Con le note medesime hanno chiesto, quindi, di comune accordo, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, ribadendo testualmente che “il predetto giudizio è stato integralmente definito tra le parti in causa”.
3 Tanto puntualizzato, il dato processuale che emerge dalle superiori circostanze depone nel senso che
è venuto meno, in capo alle parti in causa, qualsivoglia interesse alla prosecuzione del giudizio di appello e, particolarmente, alla sua naturale conclusione con una pronuncia in merito alla fondatezza
(o meno) delle rispettive domande, eccezioni e doglianze, cui non può che conseguire la dichiarazione di cessata materia del contendere, la quale costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione tale (come nella specie il dettagliato accordo transattivo di cui si è detto sopra) da eliminare la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. nn. 11813/2016; 16886/2015; 6909/2009; 23289/2007; 2567/2007).
Qualora ciò accada – come nel caso che ci occupa - nel corso del giudizio di appello, alla declaratoria della cessazione della materia del contendere consegue il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata: la cessata materia del contendere in sede di impugnazione non conduce, infatti, all'inammissibilità dell'appello, bensì porta alla rimozione della sentenza già emessa, perché priva d'attualità, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e il conseguente sostanziale interesse alla chiesta pronuncia di merito.
Ciò pure nell'ipotesi in cui le parti non abbiano raggiunto un espresso accordo anche in ordine alla fondatezza o meno delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (in tal senso da ultimo Cass. Civ. nn. 24632/2019; 6444/2019; in senso conforme Cass. Civ. S. U. n. 8980/2018; Cass. Civ. nn.
16341/2009; 10553/2009).
Quanto alle spese di lite, se in linea astratta e di principio, in caso di cessata materia del contendere il giudice è tenuto a regolarle secondo il principio della soccombenza virtuale - che costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia quando le parti non abbiano chiesto congiuntamente la compensazione delle spese -, diversamente è a dirsi per il caso in cui, in vece, vi sia una richiesta specifica, proveniente da entrambi i contendenti, di integrale compensazione delle stesse, come avvenuto nella specie: in tale ipotesi il decidente, invero, non può che conformarsi a questa istanza congiunta, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio (cfr. Cass. Civ. nn.
30251/2023; 9899/2022; S. U. n. 25478/2021; Cass. Civ. nn. 20697/2021; 14267/2017).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del Presidente del C. d. A. e legale rappresentante p. t., con Parte_1
4 atto di citazione notificato il 20 luglio 2021, nei confronti dell'
[...]
[già Controparte_1 Controparte_2
], in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Messina – seconda sezione civile n. 85/2021 del 20 gennaio 2021 nel proc. n. 1132/2013 R. G. – Trib.
Messina, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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