Decreto cautelare 9 dicembre 2025
Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 20/01/2026, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15027/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15027 del 2025, proposto da Gaia Venditti, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Granata e Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e FO Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice del concorso, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti e adozione di ogni altra idonea misura cautelare
1) dell’esito della prova scritta svolta il 20.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) per come pubblicato il 22.10.2025, nelle parti ritenute lesive;
2) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 22.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente;
3) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso della ricorrente; g) l’avviso recante “ Aggiornamento del 22.10.2025: Sono stati pubblicati sulla piattaforma “concorsismart” gli esiti delle prove scritte profilo funzionario cod. 01. Gli esiti delle prove scritte del profilo assistenti cod. 02 saranno visibili a partire dal 28 ottobre 2025 ” limitatamente al risultato del ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; i) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; o) gli aggiornamenti del 03.12 e del 04.12 pubblicati sul portale InPA, ove considerativi lesivi per parte ricorrente;
per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarata idonea nonché ammessa al successivo step procedurale;
con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step ;
e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di FO Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (che è quanto rileva nel presente giudizio, avendo la ricorrente presentato domanda per tale profilo), non essendo risultata idonea per aver conseguito un punteggio pari a 20,25/30, inferiore a quello minimo stabilito dal bando, pari a 21/30;
Considerato che:
- la ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato ad un unico motivo, ha contestato la legittimità dei quesiti nn. 20 e 21 della prova scritta della testé menzionata procedura concorsuale ad essa somministrata in data 20 ottobre 2025, asserendo che la stessa fosse inficiata per “ 1. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità; 2. Difetto di motivazione; 3. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis; 4. Violazione del principio del buon andamento amministrativo; 5. Violazione della par condicio concorsorum; 6. Ingiustizia grave e manifesta ”;
- la parte ricorrente, ha prospettato l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto alla formulazione del quesito n. 20, recante la seguente formulazione “ In base al regio decreto 12/1941 e s.m.i. (Ordinamento giudiziario), quale dei seguenti uffici possono assumere i magistrati? ” e rispetto al quale le tre possibili risposte predisposte dall’Amministrazione sono “ a) Presidente della Repubblica; b) Senatore; c) Ministro ”, di cui quella sub b) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. Secondo la tesi della parte ricorrente, che a tale quesito non ha fornito alcuna risposta, due risulterebbero essere le principali criticità che affliggono la legittimità dello stesso, date dalla presenza di: i) un errore grammaticale (soggetto indicato al singolare e verbo coniugato al plurale) suscettibile di creare una ambiguità immediata, rendendo il senso del quesito non chiaramente intellegibile per i candidati, che non sarebbero stati posti in condizione di comprendere se vi fosse oppur no un’unica risposta esatta; ii) una criticità di natura giuridica, data dal fatto che il riferimento al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 risulterebbe incompleto e potenzialmente fuorviante, essendo stato nel tempo oggetto di molteplici modifiche e integrazioni da parte del legislatore; ciò non avrebbe consentito ai candidati di comprendere se, per fornire la risposta esatta, fosse necessario valutare la possibilità di assumere l’incarico da parte dei magistrati in servizio oppure in astratto, ossia prescindendo dallo stato giuridico degli stessi, circostanza questa che avrebbe reso il quesito strutturalmente ambiguo;
- la parte ricorrente, inoltre, ha anche prospettato l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto alla formulazione del quesito di inglese n. 21, recante la seguente formulazione “ Find the sentence which is closest in meaning to the following one: If I had more free time, I would start a language course ” e rispetto al quale le tre possibili risposte predisposte dall’amministrazione sono “ A) I would have started a language course if I had time; B) I might start a language course if I get some time; C) I don’t have much free time now, but I’d start a course if I did ”, di cui quella sub c) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Ad avviso della ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub a) , l’operato delle Amministrazioni intimate risulterebbe illegittimo in quanto la risposta sub c) : i) non sarebbe correttamente formulata da un punto di vista semantico, in ragione dell’omesso riferimento al “ language course ”, ritenuto parte essenziale del significato della frase riportata all’interno del quesito n. 21; ii) avrebbe dovuto utilizzare il periodo ipotetico di tipo III, ossia quello contenuto nella risposta sub a) , trattandosi dell’unica costruzione grammaticale atta a conservare integralmente l’elemento chiave del significato della frase somministrata ai candidati;
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, di FO PA e della Commissione interministeriale Ripam, nonché l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione;
Dato atto che all’udienza camerale del 12 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati, mentre la Commissione interministeriale Ripam, comunque dotata di autonomia, indipendentemente dalla sua composizione, è competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 35, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale: “ a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici ”, infine FO PA è l’Ente di cui la Commissione Ripam si avvale nell’espletamento della procedura concorsuale, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del bando, occupandosi anche dell’evasione delle eventuali richieste di accesso da parte dei candidati;
Ritenuto nel merito che il ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto;
Considerato, in via generale, che l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025);
Considerato altresì che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che le censure articolate dalla ricorrente per contestare la legittimità del quesito n. 20 non siano meritevoli di pregio. A riguardo, è sufficiente rilevare come la formulazione della risposta individuata come corretta dall’Amministrazione si basi sul disposto di cui all’articolo 16, comma 1, del regio decreto n. 12/1941, a mente del quale “ I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza ”. Tale circostanza, peraltro, è stata anche precipuamente valorizzata dalla Commissione esaminatrice in sede di validazione dei quesiti contenuti nelle prove scritte del concorso somministrate ai candidati, come risulta dal verbale n. 5 del 14 novembre 2025, versato in atti dalle Amministrazioni resistenti;
Ritenuto, inoltre, che per confortare la legittimità del contestato quesito n. 20 si possa richiamare un precedente di questa Sezione, con il quale è stato affermato che “ in relazione alle prove concorsuali scritte a risposta multipla o ‘a quiz’ in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali ‘a norma di’, ‘secondo l’articolo’, ‘dispone l’articolo’ e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente ‘critiche’ – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 16089 del 4 settembre 2024, passata in giudicato). “Tali considerazioni, ad avviso del Collegio, valgono anche nel caso in cui il quesito richiami una fonte normativa in generale senza indicarne l’articolo (con formule quali “in base alla legge n. ...” o “in base al regolamento n. ...”): tale tecnica di formulazione, pur presentando un tasso di difficoltà maggiore, è da ritenersi corretta, fermo il principio in base al quale la risposta esatta deve essere congruente con il diritto positivo vigente” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n..7774 del 18 aprile 2025). Il Collegio, in particolare, ritiene che le considerazioni giuridiche ivi esposte ben si attaglino alla fattispecie in esame, in quanto il quesito n. 20 non solo è inserito all’interno di una prova concorsuale che si caratterizza per un taglio prevalentemente nozionistico, ma è anche formulato in maniera tale da rendere edotti i candidati, in maniera chiara ed immediata, in ordine a quale sia il corpo normativo di riferimento da considerare per l’individuazione della risposta esatta, come si evince dall’inequivocabile incipit del quesito in parola “ In base al regio decreto 12/1941 e s.m.i. (Ordinamento giudiziario) ”. Atteso, quindi, che l’Amministrazione ha chiaramente e puntualmente circoscritto l’ambito normativo che i candidati avrebbero dovuto considerare per individuare la risposta corretta, risultano del tutto destituite di fondamento le doglianze mosse dalla parte ricorrente, non avendo l’Amministrazione richiesto – né essendo necessario ai fini della individuazione della risposta corretta, stante il taglio principalmente nozionistico della prova concorsuale in questione – lo svolgimento di una sofisticata valutazione giuridica che prendesse in considerazione anche le sopravvenienze normative medio tempore intervenute;
Ritenuto, altresì, che la formulazione grammaticale del quesito n. 20 non presenti alcun tratto di decettività in quanto i candidati erano necessariamente tenuti a selezionare una sola risposta per ogni singolo quesito. Nel caso di specie, ciascuna delle tre possibili risposte predisposte dall’Amministrazione prendevano in considerazione un unico “Ufficio”, in funzione di complemento oggetto, sicché va radicalmente escluso che la formulazione impiegata fosse tale non consentire alla parte ricorrente di comprendere il significato e la portata del quesito n. 20;
Ritenuto che neppure le censure articolate dalla ricorrente per contestare la legittimità del quesito n. 21 siano meritevoli di accoglimento. In proposito, giova rilevare che l’unica risposta corretta è quella individuata come tale dall’Amministrazione (ossia, la risposta sub c) “ I don’t have much free time now, but I’d start a course if I did ”), essendo quella che possiede il significato che più si avvicina a quello espresso nella frase menzionata nel suddetto quesito (“ If I had more free time, I would start a language course ”), come nello stesso esplicitamente richiesto. Di contro, la risposta scelta dalla ricorrente ( i.e. , quella sub a) “ I would have started a language course if I had time ”) risulta errata poiché, come noto, il periodo ipotetico di tipo III su cui fanno leva le censure ricorsuali in esame (e che, in ogni caso, neppure risulta impiegato nella risposta sub a) , atteso che la congiunzione “ If ” non è seguita dal “ Past perfect ” del verbo “ to have ” ( i.e. “ had had ”), bensì dal “ Simple past ” ( i.e. “ had ”) si utilizza per immaginare un passato diverso e le sue possibili conseguenze, mentre il periodo ipotetico di tipo II (ossia, quello utilizzato nel quesito) si impiega per descrivere situazioni ipotetiche, irreali o improbabili nel presente o nel futuro, senza alcun riferimento ai fatti occorsi nel passato. È questa la ragione per cui unicamente la frase contenuta nella risposta sub c) , e non anche quella della risposta sub a) , presenta il significato che più si avvicina a quello espresso con la frase contenuta nel quesito n. 21;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in esame sia infondato e, quindi, meriti di essere respinto;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI AR, Presidente
CA AR, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | RI AR |
IL SEGRETARIO